Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 42 |
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2006, n. 46; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 14; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e' stata, tra l'altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attivita' ed ai rapporti giuridici del predetto organismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Ravvisata la necessita' di riallocare le funzioni del soppresso Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o piu' vice capi di Gabinetto» sono aggiunte le seguenti : «e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5». 2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:
«Art. 3.
Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attivita' di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attivita' di supporto all'organo politico circa la destinazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate. Sovraintende, altresi', alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorita' operative dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero. Tale Ufficio puo' essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini del supporto all'organo politico,nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e' operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e l'Ufficio Sicurezza NATO-UE con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006. 2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa, altresi', parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero. 4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo. 5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. 6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attivita' del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO. L'Ufficio cura, altresi', tutte le attivita' relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". Si trascrive il testo degli articoli 4, 7 ,33 e 55 del D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 ( Riforma dell'organizzazione di Governo): "Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione. 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare (5). 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero (6). 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi." "Art. 7. Uffici di diretta collaborazione con il Ministro. 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico - legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'." "Art. 33. Attribuzioni. 1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto legislativo. 3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti aree funzionali: a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attivita' di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale; adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995; b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi: riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione per la qualita'; trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita' agricole nelle aree protette; certificazione delle attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione del codex alimentarius; valorizzazione economica dei prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli; accordi interprofessionali di dimensione nazionale; prevenzione e repressione - attraverso l'ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita' delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale." "Art. 55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore. 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto: a) sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze; - il ministero delle attivita' produttive; - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti; - il ministero del lavoro e delle politiche sociali; - il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; - il ministero della salute; b) sono soppressi: - il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; - il ministero delle finanze; - il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; - il ministero del commercio con l'estero; - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri; - il ministero dell'ambiente; - il ministero dei lavori pubblici; - il ministero dei trasporti e della navigazione; - il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - il ministero del lavoro e della previdenza sociale; - il ministero della sanita'; - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri; - il ministero della pubblica istruzione; - il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (112). 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo (113). 4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. 5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. 6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri (114) (115). 7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. 9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»". Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato D. Lgs. n 165 del 2011: "Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo. 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (27) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". Il DPCM del 03/02/2006 reca "Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate". Si riporta il testo dell'articolo 14 del D. Lgs. 27/10/2009, n 150: "Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della performance In vigore dal 15 novembre 2009 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonche' la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. L'Organismo indipendente di valutazione e' costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.". Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L. 31/05/2010, n 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010, n 122: "20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.
Allegato 2
--------------------------------------------------------------------- amministrazione subentrante enti soppressi nell'esercizio dei relativi compiti e attribuzioni --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) CCIAA Parma --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per la seta --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per i combustibili CCIAA Milano --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per le Industrie delle CCIAA Reggio Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) Calabria --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 CCIAA Napoli --------------------------------------------------------------------- Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia --------------------------------------------------------------------- IPI, Istituto per la promozione industriale Ministero dello sviluppo economico --------------------------------------------------------------------- Centro per la Formazione in Economia e Politica Ministero per le dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi politiche agricole dell'articolo 13 del decreto legislativo e forestali 29 ottobre 1999, n. 454 --------------------------------------------------------------------- Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 --------------------------------------------------------------------- Ente teatrale italiano, di cui alla legge Ministero per i 14 dicembre 1978, n. 836 beni e le attivita' culturali --------------------------------------------------------------------- Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), Istituto Nazionale istituito con decreto del Presidente della di Ricerca per gli Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 Alimenti e la Nutrizione --------------------------------------------------------------------- Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INRAN), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454". ---------------------------------------------------------------------
Note all'art. 1: Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del citato DPR n. 303 del 2001, come modificato dal presente decreto: "6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attivita' di indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto e' definita l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di Gabinetto puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.". Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del citato D. Lgs. n. 165 del 2011: "Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'. (Art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D. Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998). 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;". Il D. Lgs. 28/08/1997, n. 281, reca "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali". Il D. Lgs. 07/05/1948, n. 1182 (Costituzione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.
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| Art. 2 Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:
«Art. 4.
Organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi' come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance. 5. Presso l'Organismo e' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e' definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale. 6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 e' nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance. 7. All'ufficio di cui al comma 5 e' assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita'. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.». 2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 e' soppresso.
Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato DPR n 303 del 2001, come modificato dal presente decreto: "Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione. 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche' fra i docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro e' nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate. 4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione e' nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali. 5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. 6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 7. (soppresso).".
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| Art. 3 Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita', esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Puo', altresi', essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del citato DPR n. 303 del 2001, come sostituiti dal presente decreto: "1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita', esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Puo', altresi', essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001: "6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
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| Art. 4 Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303
1. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente: «1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; d) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero; e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; f) per il responsabile dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato D. Lgs. n. 165 del 2001: "4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.".
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| Art. 5
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246
Note all'art. 5: Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 2, del citato DPR n 303 del 2001, come modificati dal presente decreto:: "Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali; c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali; d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; f) (soppressa)." "Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione. 1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) l'Ufficio legislativo; c) la Segreteria del Ministro; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione; f) (soppressa). g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.".
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