Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2012, n. 42
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonche' disciplina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e gli articoli 4, 7 e 33;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006 recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2006, n. 46;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'articolo 7, comma 20, e l'allegata tabella, con il quale e' stata, tra l'altro, disposta la soppressione del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, disponendo il subentro del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alle attivita' ed ai rapporti giuridici del predetto organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ravvisata la necessita' di riallocare le funzioni del soppresso Comitato di collegamento nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3425/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 30 agosto 2011;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e semplificazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifica all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, dopo le parole: «uno o piu' vice capi di Gabinetto» sono aggiunte le seguenti : «e un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5».
2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto cura l'attivita' di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e coordina in particolare la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e, fatte salve le competenze del Ministro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001, con il Consiglio di Stato e cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. Svolge attivita' di supporto all'organo politico circa la destinazione delle relative risorse finanziarie; tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con i dipartimenti e gli uffici dirigenziali generali competenti, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, e l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate. Sovraintende, altresi', alle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministero, determinando gli indirizzi strategici e le priorita' operative dell'azione di comunicazione del Ministero, ferme restando le attribuzioni gestionali delle strutture amministrative del Ministero. Tale Ufficio puo' essere articolato in distinte aree organizzative di carattere non dirigenziale. Ai fini del supporto all'organo politico,nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e' operativo un Ufficio per i rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, e l'Ufficio Sicurezza NATO-UE con i compiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006.
2. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro e' diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa, altresi', parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
3. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di supporto all'organo di direzione politica in materia di rapporti con le regioni e l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Partecipa, ove necessario, alla elaborazione delle normative dell'Unione europea. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Cura gli adempimenti connessi agli atti di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti dei dipartimenti e degli uffici dirigenziali generali del Ministero.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge compiti di supporto tecnico allo stesso per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti il settore agricolo.
5. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, tra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
6. L'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale cura i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attivita' del Ministero e svolge funzioni di supporto al Ministro per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. Cura i rapporti tra il Ministro e i comitati alimentazione e agricoltura presso le organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'Ufficio, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, subentra al soppresso Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attivita' della FAO. L'Ufficio cura, altresi', tutte le attivita' relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, comunitarie ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
Si trascrive il testo degli articoli 4, 7 ,33 e 55 del
D. Lgs. 30/07/1999, n. 300 ( Riforma dell'organizzazione di
Governo):
"Art. 4. Disposizioni sull'organizzazione.
1. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale ed il loro numero, le relative funzioni e la
distribuzione dei posti di funzione dirigenziale,
l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti
fissati dalle disposizioni del presente decreto
legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono
stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'articolo 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun
ministero, articolato in aree dipartimentali e per
direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico
del personale non dirigenziale di ciascun ministero, i
regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i
diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel
rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le
normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione
e la dotazione organica del personale non devono comunque
comportare incrementi di spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare (5).
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero (6).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le
disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi."
"Art. 7. Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro.
1. La costituzione e la disciplina degli uffici di
diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle
funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico - legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'."
"Art. 33. Attribuzioni.
1. Il Ministro per le politiche agricole e il ministero
per le politiche agricole assumono rispettivamente la
denominazione di ministro delle politiche agricole e
forestali e ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Sono attribuiti al ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste,
caccia e pesca, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 25 e 26 del presente decreto
legislativo.
3. Il ministero svolge in particolare, nei limiti
stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
aree funzionali:
a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale, in
coerenza con quella comunitaria; trattazione, cura e
rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura
nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria
ed internazionale; disciplina generale e coordinamento
delle politiche relative all'attivita' di pesca e
acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche
marine di interesse nazionale, di importazione e di
esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della
regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli
accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi
comunitari ed internazionali riferibili a livello statale;
adempimenti relativi al Fondo Europeo di Orientamento e
Garanzia in Agricoltura (FEOGA), sezioni garanzia e
orientamento, a livello nazionale e comunitario, compresa
la verifica della regolarita' delle operazioni relative al
FEOGA, sezione garanzia; riconoscimento e vigilanza sugli
organismi pagatori statali di cui al regolamento n. 1663/95
della Commissione del 7 luglio 1995;
b) qualita' dei prodotti agricoli e dei servizi:
riconoscimento degli organismi di controllo e
certificazione per la qualita'; trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato
che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal
trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209; tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti
agricoli e ittici; agricoltura biologica; promozione e
tutela della produzione ecocompatibile e delle attivita'
agricole nelle aree protette; certificazione delle
attivita' agricole e forestali ecocompatibili; elaborazione
del codex alimentarius; valorizzazione economica dei
prodotti agricoli, e ittici; riconoscimento e sostegno
delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori
agricoli; accordi interprofessionali di dimensione
nazionale; prevenzione e repressione - attraverso
l'ispettorato centrale repressione frodi di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n.
462 - nella preparazione e nel commercio dei prodotti
agroalimentari e ad uso agrario; controllo sulla qualita'
delle merci di importazione, nonche' lotta alla concorrenza
sleale."
"Art. 55. Procedura di attuazione ed entrata in vigore.
1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
- il ministero dell'economia e delle finanze;
- il ministero delle attivita' produttive;
- il ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
- il ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- il ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
- il ministero della salute;
b) sono soppressi:
- il ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
- il ministero delle finanze;
- il ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
- il ministero del commercio con l'estero;
- il dipartimento per il turismo della presidenza del
Consiglio dei ministri;
- il ministero dell'ambiente;
- il ministero dei lavori pubblici;
- il ministero dei trasporti e della navigazione;
- il dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
- il ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- il ministero della sanita';
- il dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il ministero della pubblica istruzione;
- il ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica (112).
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo il ministro e il ministero di grazia e
giustizia assumono rispettivamente la denominazione di
ministro della giustizia e ministero della giustizia e il
ministro e il ministero per le politiche agricole assumono
rispettivamente la denominazione di ministro delle
politiche agricole e forestali e ministero delle politiche
agricole e forestali.
3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al
riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in
conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i
criteri ed i principi previsti dal presente decreto
legislativo (113).
4. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di
organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della
legge 3 aprile 1997, n. 94.
5. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1,
2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata
al comma 1.
6. Salvo disposizione contraria, la decorrenza
dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto
e' distribuita, con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra
l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui
al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate
esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, puo', con proprio
decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli
adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di
riorganizzazione dei Ministeri (114) (115).
7. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e
del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative
al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le
politiche agricole sono trasferite, con le inerenti
risorse, al ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui
agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il
ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
Stato.
9. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, le parole «per le amministrazioni e
le aziende autonome» sono sostituite dalle parole «per le
amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome»".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato D. Lgs.
n 165 del 2011:
"Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo.
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
entro dieci giorni (27) dalla pubblicazione della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive
modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse
necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al
comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei
procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli
altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinano pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
Il DPCM del 03/02/2006 reca "Norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del D. Lgs.
27/10/2009, n 150:
"Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
In vigore dal 15 novembre 2009
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.".
Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 20, del D.L.
31/05/2010, n 78, convertito con modificazioni dalla Legge
30/07/2010, n 122:
"20. Gli enti di cui all'allegato 2 sono soppressi e i
compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale
a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i
predetti enti e' trasferito alle amministrazioni e agli
enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un'apposita
tabella di corrispondenza approvata con decreto del
Ministro interessato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Le
amministrazioni di destinazione adeguano le proprie
dotazioni organiche in relazione al personale trasferito
mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
Nel caso in cui risulti piu' elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione
delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato
previsti, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei
predetti enti pubblici confluiscono nello stato di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni
alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed
attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attivita' rese dai medesimi
enti pubblici. Alle medesime amministrazioni sono altresi'
trasferite tutte le risorse strumentali attualmente
utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di
destinazione esercitano i compiti e le funzioni facenti
capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di
garantire la continuita' delle attivita' di interesse
pubblico gia' facenti capo agli enti di cui al presente
comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l'attivita' facente capo ai
predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi
e gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Fermi restando i
risparmi attesi, per le stazioni sperimentali, il Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le
munizioni commerciali e l'Istituto nazionale per le
conserve alimentari (INCA), indicati nell' allegato 2, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati
tempi e concrete modalita' di trasferimento dei compiti e
delle attribuzioni, nonche' del personale e delle risorse
strumentali e finanziarie.

Allegato 2


---------------------------------------------------------------------
amministrazione
subentrante
enti soppressi nell'esercizio dei
relativi compiti
e attribuzioni --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) CCIAA Parma --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale del vetro CCIAA Venezia --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per la seta --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per i combustibili CCIAA Milano --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG) --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale per le Industrie delle CCIAA Reggio Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA) Calabria --------------------------------------------------------------------- Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540 CCIAA Napoli --------------------------------------------------------------------- Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali CCIAA Brescia --------------------------------------------------------------------- IPI, Istituto per la promozione industriale Ministero dello
sviluppo economico --------------------------------------------------------------------- Centro per la Formazione in Economia e Politica Ministero per le dello Sviluppo Rurale, istituito ai sensi politiche agricole dell'articolo 13 del decreto legislativo e forestali 29 ottobre 1999, n. 454 --------------------------------------------------------------------- Comitato Nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182 --------------------------------------------------------------------- Ente teatrale italiano, di cui alla legge Ministero per i 14 dicembre 1978, n. 836 beni e le attivita'
culturali --------------------------------------------------------------------- Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), Istituto Nazionale istituito con decreto del Presidente della di Ricerca per gli Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461 Alimenti e la
Nutrizione --------------------------------------------------------------------- Istituto Nazionale Conserve Alimentari (INRAN), di cui
all'articolo 11 del
decreto legislativo
29 ottobre 1999, n.
454". ---------------------------------------------------------------------



Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6, del
citato DPR n. 303 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
"6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai
commi 3 e 4, collabora con il Ministro nell'attivita' di
indirizzo politico-amministrativo e coordina gli uffici di
diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico
centro di responsabilita', ed assicura il raccordo tra le
funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di
gestione del Ministero, nel rispetto del principio di
distinzione tra tali funzioni. Con decreto del Ministro su
proposta del Capo di Gabinetto e' definita l'organizzazione
degli Uffici di diretta collaborazione. Il Capo di
Gabinetto puo' nominare uno o piu' vice capi di Gabinetto e
un vice capo dell'Ufficio legislativo senza maggiori oneri
e nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.".
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
f), del citato D. Lgs. n. 165 del 2011:
"Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'.
(Art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 2 del D. Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art.
3 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998).
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;".
Il D. Lgs. 28/08/1997, n. 281, reca "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali".
Il D. Lgs. 07/05/1948, n. 1182 (Costituzione del
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il
Governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura), e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 27 settembre 1948, n. 225.



 
Art. 2
Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 303

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato: "Organismo", svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicate dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), cosi' come modificata dall'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
4. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di Presidente dell'Organismo e di componente del collegio sono conferiti a personale con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance.
5. Presso l'Organismo e' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e a quelle connesse con il controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e' definita con determinazione del Presidente dell'Organo collegiale.
6. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 5 e' nominato con determinazione del Presidente dell'Organismo, fra i funzionari appartenenti al contingente di cui al comma 7, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance.
7. All'ufficio di cui al comma 5 e' assegnato un contingente di personale non superiore a sette unita'. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
8. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della performance, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 7, si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.».
2. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, il comma 7 e' soppresso.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato DPR n
303 del 2001, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta
collaborazione.
1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato
e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti delle pubbliche
amministrazioni nonche' fra i docenti universitari,
avvocati ed altri operatori professionali del diritto,
anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso
di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto
riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici
ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato e consiglieri parlamentari, fra i dirigenti
delle pubbliche amministrazioni nonche' fra i docenti
universitari, avvocati ed altri operatori professionali del
diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo
della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa.
3. Il responsabile della Segreteria tecnica del
Ministro e' nominato fra persone, anche estranee alla
pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate
alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli
professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze
maturate.
4. Il Capo dell'Ufficio per la stampa e la
comunicazione e' nominato fra operatori del settore
dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle
pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica
capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli
strumenti di comunicazione, ivi compresa quella
istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione
informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
5. Il Capo della Segreteria, il segretario particolare
del Ministro e quello dell'ufficio rapporti internazionali
sono scelti fra persone anche estranee alle pubbliche
amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario di
diretta collaborazione con il Ministro.
6. I Capi degli Uffici di cui al presente articolo sono
nominati dal Ministro, per un periodo massimo pari alla
durata effettiva del relativo mandato governativo, ferma
restando la possibilita' di revoca anticipata per
cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina
dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e'
allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
7. (soppresso).".



 
Art. 3
Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 303

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unita' del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unita', esperti e consulenti di particolare professionalita' e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Puo', altresi', essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale con compiti di studio e analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilita' amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.».



Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 1 e 2, del
citato DPR n. 303 del 2001, come sostituiti dal presente
decreto:
"1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta
collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione
della performance, ad eccezione di quello di cui
all'articolo 8, e' stabilito complessivamente in
settantacinque unita' comprensive delle unita' addette al
funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale
contingente complessivo possono essere assegnati ai
predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri
dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo,
comando o in altre analoghe posizioni previste dai
rispettivi ordinamenti, nonche', per sopperire ad esigenze
non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite
di dieci unita' del predetto contingente complessivo,
personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto
con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci
unita', esperti e consulenti di particolare
professionalita' e specializzazione nelle materie di
competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Puo', altresi',
essere chiamato a far parte del Gabinetto, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, un consigliere diplomatico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di
settantacinque unita' stabilito dal comma 1, sono
individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per lo
svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta
collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello
dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito
della soppressione del Consiglio nazionale
dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca, di
livello dirigenziale generale con compiti di studio e
analisi e coordinamento amministrativi a diretto supporto
dell'indirizzo politico, ivi compresi quelli attribuiti ai
dirigenti non titolari di centri di responsabilita'
amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione
organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite
degli incarichi conferibili, anche ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.".
Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 6, del
citato D. Lgs. n. 165 del 2001:
"6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.".



 
Art. 4
Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2001, n. 303

1. L'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, e' sostituito dal seguente:
«1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, per il responsabile dell'Ufficio rapporti internazionali, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) per il Presidente dell'organismo indipendente di valutazione della Performance in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale del Ministero;
e) per gli altri componenti del collegio di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione in una voce retributiva di importo non inferiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;
f) per il responsabile dell'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 6, in una voce retributiva onnicomprensiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale.».



Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del citato
D. Lgs. n. 165 del 2001:
"4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.".



 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 e la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 246



Note all'art. 5:
Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 2,
comma 2, del citato DPR n 303 del 2001, come modificati dal
presente decreto::
"Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di
diretta collaborazione con il Ministro delle politiche
agricole e forestali di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'articolo
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e
forestali;
c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche
ed integrazioni;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato
presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;
f) (soppressa)."
"Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione.
1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del
Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le
competenze di supporto all'organo di direzione politica e
di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando
alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle
politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed
alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare
riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi
costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e
risultati.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) l'Ufficio legislativo;
c) la Segreteria del Ministro;
d) la Segreteria tecnica del Ministro;
e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
f) (soppressa).
g) l'Ufficio dei rapporti internazionali.".



 
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