Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 marzo 2012
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «VISCLOR».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Vista la domanda del 7 aprile 2008 presentata dall'Impresa Vischim Srl con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Friuli 55, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Vis contenente la sostanza attiva clorotalonil;
Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanita', per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;
Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;
Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Vischim S.r.l. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;
Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici;
Vista la nota dell'Ufficio in data 18 gennaio 2012 prot. 1238 con la quale e' stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;
Vista la documentazione attestante il trasferimento di titolarita' del prodotto in corso di registrazione, a seguito di incorporazione della Societa' Vischim S.r.l. nella Societa' Oxon S.p.a con sede legale in Milano, via Carroccio, 8;
Vista la nota pervenuta in data 2 febbraio 2012 da cui risulta che l'Impresa Oxon ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di rinunciare all'inserimento in etichetta degli usi specifici per i quali era stata richiesta, dall'istituto valutatore, documentazione e dati tecnici aggiuntivi ;
Vista la nota con la quale l'impresa Oxon S.p.a. comunica di voler cambiare la denominazione del prodotto in corso di registrazione in Visclor;
Ritenuto di autorizzare il prodotto Visclor fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva clorotalonil;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Oxon S.p.a. con sede legale in Milano, via Carroccio, 8, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Visclor con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva clorotalonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.
E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100 - 250 - 500; L 1 - 5 - 10 - 25.
Il prodotto in questione e' confezionato nello stabilimento dell' Impresa: Sipcam S.p.a - Salerano sul Lambro (LO).
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15341.
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2012

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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