Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 marzo 2012 |
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Discuss Top» (reg. n. 12952), dell'impresa «Basf Italia S.r.l.», contenente la sostanza attiva kresoxim-methile, approvata con regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione, in conformita' al regolamento (CE) n. 1107/2009, perche' non supportato da un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione nn. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione che approva la sostanza attiva kresoxim-methile in conformita' al regolamento (CE) n.1107/2009; Visto l'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento, che stabilisce i tempi e le modalita' per adeguare i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva kresoxim-methile alle disposizioni in esso riportate; Considerato che, in particolare, per questa prima fase di adeguamento e' previsto che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari siano in possesso di un fascicolo conforme alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 544/2011, o in alternativa, possano comunque accedervi; Considerato altresi', che dette informazioni relative al regolamento di approvazione della sostanza attiva kresoxim-methile sono riportate anche nella tabella riepilogativa consultabile sul sito di questo ministero all'indirizzo www.salute.gov.it all'interno delle indicazioni operative per i regolamenti di approvazione delle sostanze attive stesse; Considerato che gli Stati membri verificano, in particolare, che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione, escluse quella della parte B della colonna relativa a disposizioni particolari di tale allegato, siano rispettate e che il titolare delle autorizzazioni sia in possesso del fascicolo sopra menzionato; Considerato gli Stati membri, al termine di dette verifiche, modificano o revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari autorizzati, a base della sostanza attiva kresoxim-methile, entro il 30 giugno 2012; Considerato che il prodotto fitosanitario «Discuss Top» (reg. n. 12952) dell'impresa «Basf Italia S.r.l.» contenente la sostanza attiva in questione, e' risultato, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, non conforme a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione; Ritenuto di procedere alla revoca delle autorizzazione all'immissione in commercio del suddetto prodotto fitosanitario, contenenti la sostanza attiva kresoxim-methile, risultato non conforme al termine delle verifiche previste ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione;
Decreta:
L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario DISCUSS TOP (reg. n. 12952) dell'impresa «Basf Italia S.r.l.», contenente la sostanza attiva kresoxim-methile, e' revocata, in quanto risultata non conforme, al termine delle necessarie verifiche tecnico-amministrative, a quanto stabilito dall'art. 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 810/2011 della Commissione. Gli Stati membri, revocano dette autorizzazioni entro il 30 giugno 2012, pertanto, il suddetto prodotto fitosanitario e' revocato a partire dal 1° luglio 2012. La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni del prodotto fitosanitario in questione e dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca avvenuta ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del citato regolamento, nonche' la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati del prodotto fitosanitario revocato, e' consentita per otto mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 marzo 2013. L'utilizzo del prodotto fitosanitario revocato e' invece consentito per dodici mesi a partire dalla data di revoca e pertanto fino al 31 luglio 2013. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario e' tenuto ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dell'avvenuta revoca del prodotto fitosanitario e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2012
Il Direttore generale: Borrello |
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