Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature;
Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;
Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ed in particolare l'articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta';
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l'articolo 4 che da' attuazione al capo II del regolamento (CE) n.765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di 'ACCREDIA' quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della Commissione interministeriale di sorveglianza presso l'Autorita' nazionale italiana per l'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:
a) l'individuazione delle autorita' competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006;
b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008;
c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 307/2008;
d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;
e) l'acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006;
f) i registri di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all'articolo 10, comma 3, del regolamento (CE) n. 304/2008, all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008;
g) l'etichettatura delle apparecchiature di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.





Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il regolamento (CE) n. 842/2006 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 giugno 2006, n. L 161.
Il regolamento (CE) n.1493/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 19 dicembre 2007, n. L 333.
Il regolamento (CE) n.1494/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E 18 dicembre 2007, n. L 332.
Il regolamento (CE) n.1497/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E 19 dicembre 2007, n. L 333.
Il regolamento (CE) n.1516/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E 20 dicembre 2007, n. L 335
Il regolamento (CE) n. 303/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92.
Il regolamento (CE) n. 304/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92.
Il regolamento (CE) n. 305/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92.
Il regolamento (CE) n. 306/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92
Il regolamento (CE) n. 307/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92.
Il regolamento (CE) n. 308/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E 3 aprile 2008, n. L 92.
Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 aprile
1998, n. 92, S.O.,e' il seguente:
"Art. 142. Competenze dello Stato.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59 , sono conservati allo Stato le
funzioni e i compiti amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei
rapporti con l'Unione europea in materia di formazione
professionale, nonche' gli interventi preordinati ad
assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi
contratti nella stessa materia a livello internazionale o
delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse
attivita' strumentali di acquisizione ed elaborazione di
dati e informazioni, utilizzando a tal fine anche il
Sistema informativo lavoro previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche
professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore
e dei crediti formativi e delle loro modalita' di
certificazione, in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ;
d) la definizione dei requisiti minimi per
l'accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno
1997, n. 196 , in materia di apprendistato, tirocini,
formazione continua, contratti di formazione-lavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare per quanto
concerne la formazione continua, l'analisi dei fabbisogni
formativi e tutto quanto connesso alla ripartizione e
gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del
personale da utilizzare in programmi nazionali d'assistenza
tecnica e cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di
formazione professionale dei lavoratori italiani
all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita'
formative idonee per il conseguimento di un titolo di
studio o diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o post universitaria, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , e in
particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191,
comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze
armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e,
in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo
Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione
della lettera l), la Conferenza Stato-regioni esercita
funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti
altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i
seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema
complessivo della formazione professionale, in accordo con
le politiche comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la
valutazione quanti-qualitativa dello stesso sistema e della
sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una
relazione annuale sullo stato e sulle prospettive
dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di
quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , dei
programmi operativi multi-regionali di formazione
professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del
paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni
esercitati dallo Stato in ordine agli istituti
professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n.
1449 , e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"
"Art.143. Conferimenti alle regioni.
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e
le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i
compiti amministrativi nella materia «formazione
professionale», salvo quelli espressamente mantenuti allo
Stato dall'articolo 142. Spetta alla Conferenza
Stato-regioni la definizione degli interventi di
armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del
sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche
formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142 , di norma alle province le funzioni ad
essa trasferite in materia di formazione professionale. ".
Il testo dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2008, n. 147, S.O., cosi' recita:
"Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di
strutture tecniche statali
1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA).
2. L'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la
protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30
luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto
Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11
febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali,
a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di
cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di
assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi
di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di
costituzione e di funzionamento, le procedure per la
definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e
l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione
delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale
decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime
per effetto della riduzione degli organi di amministrazione
e controllo degli enti soppressi, nonche' conseguenti alla
razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative
e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali
e logistiche.
4. La denominazione «Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia
per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici
(APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)»
e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle attivita' istituzionali fino all'avvio
dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, nomina un commissario e due
subcommissari.
6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo, compresa l'attivita' dei commissari di cui al
comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e
passivi avanti le Autorita' giudiziarie, i collegi
arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e'
composta da ventitre esperti, provenienti dal settore
pubblico e privato, con elevata qualificazione
giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure
tecnico-scientifica.
8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti
con elevata qualificazione tecnico-scientifica.
9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla
nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la
composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma
7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi
esperti, lo svolgimento delle attivita' istituzionali e'
garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
10. La Commissione di valutazione degli investimenti e
di supporto alla programmazione e gestione degli interventi
ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e' composta da ventitre membri di cui dieci tecnici,
scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e
geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti
di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
12. La Commissione continua ad esercitare tutte le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto
di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
Il testo del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93 (Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di
attrezzature a pressione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O.
Il testo del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151
(Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva
2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O.
Il testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa-Testo A),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O., e' il seguente:
"Art.46 (R). Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato".
"Art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.
7, S.O.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
L'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per la commercializzazione dei prodotti)
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del
capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme
in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative
alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico
organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento in conformita' alle disposizioni del
regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per
la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto
conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente
adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche'
alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione della partecipazione di rappresentanti degli
stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura
non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione
del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per
il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale
referente per le attivita' di accreditamento, punto
nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume
le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento,
il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri
interessati disciplinano le modalita' di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di
accreditamento, gia' designati per i settori di competenza
dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne'
minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.".
Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1998 ,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".

Note all'art. 1:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.
2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto e' considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.
3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) Organismo di accreditamento: l'organismo designato dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di 'ACCREDIA', quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
b) accreditamento: attestazione da parte dell'Organismo di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attivita' di valutazione della conformita';
c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonche' di attivita' svolte dall'Organismo di accreditamento per la concessione, l'estensione ed il mantenimento degli accreditamenti per le diverse categorie di attivita' certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni significative ai fini delle procedure di accreditamento;
d) certificato di accreditamento: documento attestante l'accreditamento di un organismo di valutazione della conformita' a svolgere attivita' di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che formano parte integrante del presente decreto;
e) valutazione della conformita': la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;
f) organismo di valutazione della conformita': un organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonche' attivita' svolte dagli organismi di valutazione della conformita' per l'attestazione di conformita' di un servizio o di una persona;
h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2;
i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d'esame per le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d);
l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e);
m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;
n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia autonoma ove e' iscritta la sede legale dell'impresa o ove risiede la persona fisica;
o) Registro: registro telematico nazionale di cui all'articolo 13.



Note all'art. 2:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 1493/2007 si veda nelle note
alle premesse.
Il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministero
dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009
(Prescrizioni relative all'organizzazione ed al
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano
autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in
conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2010, n. 19, cosi'
recita:
"Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «regolamento», il regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che
pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
b) «legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante
«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia»;
c) «accreditamento», l'attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
d) «organismo nazionale di accreditamento», l'unico
organismo nazionale che in uno Stato membro e' stato
autorizzato da tale Stato a svolgere attivita' di
accreditamento;
e) «valutazione della conformita'», la procedura atta a
dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un
prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una
persona o a un organismo siano state rispettate;
f) «organismo di valutazione della conformita'», un
organismo che svolge attivita' di valutazione della
conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni e
ispezioni;
g) «valutazione inter pares», un processo di
valutazione di un organismo nazionale di accreditamento
eseguito da altri organismi nazionali di accreditamento
conformemente ai requisiti del regolamento e, ove
applicabili, ad altre specificazioni tecniche settoriali;
h) «autorita' di vigilanza del mercato», un'autorita'
di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel
territorio di tale Stato;
i) «marcatura CE», una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa comunitaria di
armonizzazione che ne prevede l'apposizione;
l) «normativa comunitaria di armonizzazione», la
normativa comunitaria che armonizza le condizioni di
commercializzazione dei prodotti;
m) «organismo nazionale italiano di accreditamento»
l'organismo nazionale di accreditamento designato
dall'Italia ai sensi della legge;
n) «autorita' nazionale italiana per l'accreditamento»,
l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico
referente per le attivita' di accreditamento e punto di
contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4,
comma 2, della legge.".



 
Art. 3
Autorita' Competenti

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. Ai fini di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.



Note all'art. 3:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 4
Organismo di Accreditamento

1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, ai fini della designazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.
2. Le specifiche modalita' per lo svolgimento delle attivita' di accreditamento sono definite mediante un protocollo d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).



Note all'art. 4:
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 5
Organismi di certificazione

1. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del pertinente certificato di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, vengono designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario. A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono applicare per il rilascio dei certificati a cui l'accreditamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto. Il Ministero approva il tariffario entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte del Ministero, tale termine decorre dal ricevimento del documento modificato secondo le richieste.
2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono iscriversi alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le informazioni relative:
a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;
b) al rinnovo delle certificazioni;
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.
4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attivita' da loro svolte.
5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo di valutazione, fatta salva la possibilita' per gli stessi di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema di certificazione di cui all'Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 6
Certificati di accreditamento degli organismi
di valutazione della conformita'

1. L'Organismo di accreditamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o piu' dei certificati di accreditamento di cui all'allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita' interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e uno o piu' dei certificati di accreditamento, di cui all'allegato B.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di valutazione della conformita' interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei pertinenti schemi di accreditamento.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.
 
Art. 7
Organismi di attestazione

1. Gli organismi di attestazione di cui all'articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui all'allegato C, che forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.
2. Gli organismi di valutazione della conformita' in possesso del certificato di accreditamento di cui al comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a). L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
3. Gli organismi di attestazione trasmettono all'organismo di valutazione della conformita' di cui al comma 2, che ha rilasciato loro la pertinente certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l'attestato.
4. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle sezioni del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative:
a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;
b) alle persone che hanno ottenuto l'attestato;
c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni ivi previste.
5. Gli organismi di valutazione della conformita' di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attivita' svolte dagli organismi di attestazione.
 
Art. 8
Obbligo di iscrizione al Registro

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Le imprese che svolgono le seguenti attivita' devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attivita' di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7.
5. L'iscrizione al Registro e' condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.



Note all'art. 8:
La direttiva 2006/40/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2006, n. L 161.



 
Art. 9
Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.
4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.
5. Le imprese possono svolgere le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.
6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attivita' effettuate nel luogo di produzione:
a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (CE) n. 303/2008;
b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2008.



Note all'art. 9:
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 10
Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attivita' contemplate nonche', ove applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di scadenza.
2. Le imprese che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza e' data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attivita' che il titolare e' autorizzato a svolgere e la data di scadenza.
3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attivita' di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale e' posseduta.
4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda e' presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attivita' per cui e' richiesto il possesso di un certificato.
5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.



Note all'art. 10:
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 11
Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacita' pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attivita'.
2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008, dell'articolo 3.2 del regolamento (CE) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacita' pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attivita'.
3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008, l'obbligo di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attivita' pertinente, purche' l'attivita' in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.
4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.



Note all'art. 11:
Per il regolamento (CE) n. 303/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 304/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 305/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 306/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note
alle premesse.
Per il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 12
Esenzioni

1. Non e' soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1:
a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purche' tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attivita' pertinente;
b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra e' inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformita' all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.
2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalita' di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente e' in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.



Note all'art. 12:
Il testo dei punti 3.1.2 e 3.2.3 dell'allegato I del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, gia' citato
nelle premesse, cosi' recitano:
"3.1.2. Giunzioni
Le giunzioni permanenti dei materiali e le zone
adiacenti devono essere esente da difetti di superficie o
interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature.
Le proprieta' delle giunzioni permanenti devono
soddisfare le caratteristiche minime indicate per i
materiali che devono essere collegati a meno che altri
valori delle caratteristiche corrispondenti siano stati
specificamente presi in considerazione nei calcoli di
progettazione.
Per le attrezzature a pressione, le giunzioni
permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza,
alla pressione dell'attrezzatura e le parti ad essa
direttamente annesse devono essere realizzate da personale
adeguatamente qualificato secondo procedure adeguate.
L'approvazione delle procedure e del personale sono
affidate per le attrezzature a pressione delle categorie
II, III e IV ad una parte competente che e', a scelta dal
fabbricante:
- un organismo notificato,
- un'entita' terza riconosciuta da uno Stato membro
come previsto all'articolo 13.
Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entita'
terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove
previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e
prove equivalenti.
3.1.3. Prove non distruttive
Per le attrezzature a pressione, le prove non
distruttive delle giunzioni permanenti devono essere
effettuate da personale adeguamento qualificato. Per le
attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il
personale deve essere stato approvato da un'entita' terza
competente, riconosciuta da uno Stato membro, ai sensi
dell'articolo 13.
3.1.4. Trattamento termico
Se vi e' rischio che il processo di fabbricazione
modifichi le proprieta' dei materiali tanto da pregiudicare
la sicurezza delle attrezzature a pressione, si deve
applicare un trattamento termico adeguato nella opportuna
fase di fabbricazione.
3.1.5. Rintracciabilita'
Devono essere stabilite e mantenute opportune procedure
per identificare i materiali delle parti dell'attrezzatura
che contribuiscono alla resistenza alla pressione con mezzi
adeguati dal momento della ricezione, passando per la
produzione, fino alla prova finale dell'attrezzatura a
pressione costruita.
3.2. Verifica finale
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte
alla verifica finale descritta qui di seguito.
3.2.1. Esame finale
Le attrezzature a pressione devono essere sottoposte ad
un esame finale volto a verificare, de visu e tramite
controllo della relativa documentazione, il rispetto dei
requisiti della direttiva. In tale ambito si possono
prendere in considerazione le prove effettuate nel corso
della fabbricazione. Nella misura necessaria a fini di
sicurezza, l'esame finale viene effettuato all'interno ed
all'esterno di tutte le parti dell'attrezzatura,
eventualmente durante il processo di fabbricazione (ad
esempio qualora l'attrezzatura non sia piu' ispezionabile
all'atto dell'esame finale).
3.2.2. Prova a pressione
La verifica finale dell'attrezzatura a pressione deve
comprendere una prova di resistenza alla pressione di norma
costituita da una prova idraulica ad una pressione almeno
pari, ove opportuno al valore fissato al punto 7.4.
Per le attrezzature della categoria I fabbricate in
serie, detta prova puo' essere eseguita su base statistica.
Nei casi in cui la prova a pressione idraulica risulti
dannosa o non possa essere effettuata, si possano
effettuare anche altre prove di comprovata validita'. Prima
di effettuare le prove diverse dalla prova idraulica, si
applicano misure integrative quali prove non distruttive o
altri metodi di efficacia equivalente.
3.2.3. Esame dei dispositivi di sicurezza
Per gli insiemi, la verifica finale prevede anche un
esame degli accessori di sicurezza per verificare che siano
pienamente rispettati i requisiti di cui al punto 2.10.
(Omissis).".
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2005 cosi' recita:
"Art. 2. Ambito di applicazione.
1. Il presente decreto si applica alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie
individuate nell'allegato 1A, purche' non siano parti di
tipi di apparecchiature che non ricadono nell'ambito di
applicazione del presente decreto. L'allegato 1B individua,
a titolo esemplificativo, un elenco di prodotti che
rientrano nelle categorie dell'allegato 1A.
2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia
di sicurezza dei prodotti, di tutela della salute dei
lavoratori e di gestione dei rifiuti.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
presente decreto le apparecchiature connesse alla tutela di
interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le
munizioni ed il materiale bellico, purche' destinati a fini
specificatamente militari.".
Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si
veda nelle note alle premesse.



 
Art. 13
Registro nazionale delle persone
e delle imprese certificate

1. E' istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse gia' destinate a tali finalita' dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro e' affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformita' e l'Organismo di accreditamento.
3. Il Registro e' costituito dalle seguenti sezioni:
a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonche' degli organismi di valutazione della conformita' e di attestazione di cui all'articolo 7;
b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;
c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;
d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;
e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.
4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonche' le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalita' per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;
b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;
c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.
8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalita' predisposte dalle Camere di commercio.



Note all'art. 13:
Il testo del comma 1, lettera d), dell'articolo 18,
della citata legge n. 580 del 1993 cosi' recita:
"Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio
si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita' certificativa
svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e
albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di
cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresi', destinatarie
di contributi a carico del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e
di fornitura dei relativi servizi
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola
camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o
annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi
gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi
del diritto dovuti in misura fissa, e' determinata dal
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, in base al seguente
metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di
una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di
efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese
individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti.
5. Qualora si verifichino variazioni significative del
fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da
adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la
misura del diritto annuale. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali.
6. La partecipazione del sistema camerale agli
obiettivi di contenimento di finanza pubblica puo' essere
annualmente rideterminato, garantendo il conseguimento di
tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra
diverse tipologie omogenee di spese e tra le diverse camere
di commercio e le loro unioni regionali e nazionale, con il
decreto di determinazione del diritto annuale di cui al
comma 4.
7. Con uno o piu' regolamenti il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per
il pagamento del diritto annuale nonche' le modalita' e i
termini di liquidazione, accertamento e riscossione del
diritto annuale.
8. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni.
9. Con il decreto di cui al comma 4, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni
regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di
commercio.
10. Per il cofinanziamento di specifici progetti aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del venti per cento".
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 307/2008 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 14

Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese
rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona e' domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attivita', che provvede ad includerli nel Registro.
2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attivita' che provvede ad includerli nel Registro.
3. Il riconoscimento reciproco non e' applicabile ai certificati provvisori.
 
Art. 15
Registro dell'impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro dell'Apparecchiatura' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.
2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra tengono il 'Registro del Sistema' di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.
3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalita' della loro messa a disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).



Note all'art. 15:
Per il regolamento (CE) n.1516/2007 si veda nelle note
alle premesse
Per il regolamento (CE) n.1497/2007 si veda nelle note
alle premesse
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 16
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonche' dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o piu' di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantita' di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.
2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano piu' di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.



Note all'art. 16:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.
Per il testo del citato decreto legislativo n. 195 del
2005 si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 17
Etichettatura

1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 devono essere riportate anche in lingua italiana come ulteriore requisito di etichettatura applicabile previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1494/2007.



Note all'art. 17:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.
Per il regolamento (CE) n. 1497/2007 si veda nelle note
alle premesse



 
Art. 18
Notifiche alla Commissione europea

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea le informazioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 e le informazioni previste dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.



Note all'art. 18:
Per il regolamento (CE) n. 842/2006 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 19
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Clini, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 56
 
Allegato A
(di cui all'articolo 5, comma 5)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.303/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.303/2008, delle seguenti figure professionali:
• personale che svolge una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria e le pompe di calore:
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione. In particolare, devono essere predisposti schemi di certificazione specifici per le 4 categorie di certificazione previste dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008.
1.2. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.304/2008, delle seguenti figure professionali:
• personale che svolge una o piu' delle seguenti attivita' relative agli impianti fissi di protezione antincendio:
a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.
1.3. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n.305/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 305/2008, della seguente figura professionale:
• personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra da commutatori ad alta tensione.
1.4. L'organismo di certificazione e valutazione delle persone di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.306/2008, della seguente figura professionale:
• personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO
2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. Lo schema di certificazione puo', ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi di valutazione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale. Tali organismi di valutazione devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita' richieste.
2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di certificazione di essere qualificati come organismi di valutazione, anche per il proprio personale, purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dai regolamenti (CE) n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad esempio a:
• presentazione della domanda di certificazione;
• esame della documentazione;
• verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/
straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione
d'esame);
• rilascio della certificazione;
• spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
 
Allegato B
(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE
1. CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO
1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 303/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 303/2008, dei seguenti servizi:
• installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un certificato di accreditamento ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dell'Organismo di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi:
• installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra.
2. SCHEMA DI CERTIFICAZIONE E TARIFFARIO

2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire
uno schema per la certificazione delle imprese che preveda la
predisposizione da parte dell'impresa di un Piano della Qualita' 1
atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti
specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione
della Commissione europea:
a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, per le attivita' che richiedono una
certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di
attivita' previsto;
b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale
impiegato nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha
a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per
svolgerle.
Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare
all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato
ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di
attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento
delle condizioni per il mantenimento della certificazione
dell'impresa.

2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il
tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti
certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi ad
esempio a:
• presentazione della domanda di certificazione;
• esame della documentazione;
• verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/
straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo);
• rilascio della certificazione;
• spese extra (vitto, alloggio, spese auto).
Il tariffario viene approvato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

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1 Per Piano della Qualita', come definito dalla norma UNI/ISO
10005, si intende un documento che precisa le particolari modalita'
operative, le risorse e le sequenze delle attivita' relative alla
qualita' di un determinato prodotto, progetto o contratto.
 
Allegato C
(di cui all'articolo 7, comma 1)

REQUISITI DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
1. L'organismo di attestazione delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo, 1 del regolamento (CE) n.307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', accreditato ai sensi della norma EN 45011 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti - ultima edizione applicabile) dall'Organismo di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n.307/2008, del seguente servizio:
• erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.
2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la certificazione che preveda la predisposizione da parte dell'organismo di attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.
 
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