Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 2 aprile 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Bongiovanni Galyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della Giustizia Civile

Vista l'istanza della sig.ra Bongiovanni Galyna, nata il 12 ottobre 1962 a Zaporizhya (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingegnere della tecnica elettronica» rilasciato nel marzo 2006 dall' «Istituto universitario industriale» di Zaporizhya, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale, civile ambientale e dell'informazione e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che, secondo la dichiarazione di valore della Ambasciata d'Italia, detto titolo e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Ucraina;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, e' stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori industriale e civile ambientale, in quanto la formazione accademico-professionale documentata non e' assimilabile a quella richiesta in Italia agli iscritti in tali settori, ove le lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Messina in data 29 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Bongiovanni Galyna, nata il 12 ottobre 1962 a Zaporizhya (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo accademico professionale «Ingegnere della tecnica elettronica», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.
L'istanza relativa all'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settori industriale e civile ambientale e' respinta.
Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla Sezione A settore dell'informazione, e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) Elettronica applicata (esame scritto e orale), 2) Impianti per telecomunicazioni (esame scritto e orale), 3) Sistemi di elaborazione delle informazioni (esame solo orale).
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
All'esame orale la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione.
Roma, 2 aprile 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
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