Gazzetta n. 94 del 21 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 1 marzo 2012 |
Accantonamento delle risorse necessarie al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 2008 relativa all'adeguamento della citata direttiva 16 gennaio 2001 alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; Visto in particolare l'art. 2, comma 3, della direttiva 10 luglio 2008 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con apposito provvedimento, stabilisce per ciascun anno, tenuto conto delle risorse disponibili, gli interventi da realizzare, anche individuando specifiche tematiche tecnologiche e territoriali di intervento, le procedure e i termini di attuazione; Considerato che risultano disponibili per l'anno 2012 risorse pari a circa euro 240.000.000,00, derivanti dai rimborsi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento da parte delle imprese che hanno usufruito dei benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; Visto inoltre l'art. 2, comma 2, della medesima direttiva 10 luglio 2008 che prevede che, al fine di promuovere programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico del Paese, gli interventi possono essere attuati altresi' con le modalita' previste per la procedura negoziale dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 recante le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalla piu' volte citata direttiva 10 luglio 2008 con detta procedura negoziale; Considerato che, ai sensi dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, e' possibile assicurare l'efficacia e la tempestivita' delle iniziative di reindustrializzazione tramite appositi accordi di programma che disciplinano le iniziative di rilevante complessita' e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nelle quali sia richiesta l'attivita' integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse; Ritenuto di sostenere la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo localizzati in aree o distretti in situazione di crisi industriale, aventi un rilevante impatto all'interno dei processi di reindustrializzazione delle aree stesse;
Decreta:
Art. 1 Accantonamento delle risorse
1. Al finanziamento mediante la procedura negoziale prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 febbraio 2009 di progetti di ricerca e sviluppo inseriti in accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' destinato l'importo di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
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| Art. 2 Procedure
1. Qualora l'accordo di programma sia stato gia' sottoscritto dalle imprese destinatarie delle agevolazioni, la fase di accesso e negoziazione ai benefici del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, prevista dall'art. 4 del citato decreto 5 febbraio 2009, si intende realizzata mediante le procedure attuate anteriormente alla sottoscrizione dell'accordo stesso. 2. Con successivo decreto ministeriale saranno adeguate le modalita' di svolgimento degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla concessione e all'erogazione delle agevolazioni, tenuto conto delle peculiarita' degli accordi di programma e di quanto in essi previsto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2012
Il Ministro: Passera Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 349 |
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