Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI FIRENZE
DECRETO RETTORALE 6 aprile 2012
Emanazione del nuovo Statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'articolo 6 rubricato "Autonomia delle Universita'";
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale n. 577, del 20 giugno 1995 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 1995, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'articolo 2;
Visto il testo del nuovo Statuto d'Ateneo predisposto dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in data 25 luglio 2011;
Vista la nota prot. n. 48422 del 27 luglio 2011 con la quale il testo suddetto e' stato inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca perche' esercitasse il controllo previsto dal comma 10 del citato art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota prot. n. 348/segr/DGUS/U con la quale il suddetto Ministero ha rinviato all'Ateneo lo statuto con la richiesta di riesame di alcune norme;
Tenuto conto delle disposizioni di cui al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere circa i rilievi formulati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca in sede di controllo ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la delibera del 30 marzo 2012 con la quale il Senato Accademico ha deliberato in merito ai suddetti rilievi ministeriali con le maggioranze previste dalla legge n. 168/1989;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della legge 9 maggio 1968 n. 168 e' emanato lo "Statuto dell'Universita' degli Studi di Firenze, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante".







 
Art. 2

Lo Statuto di cui al comma 1 entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Firenze, 6 aprile 2012

Il rettore: Tesi
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e finalita'

1. L'Universita' di Firenze e' un'istituzione pubblica, espressione della comunita' scientifica, dotata di autonomia garantita dalla Costituzione, che ha per fine la libera elaborazione e trasmissione delle conoscenze e la formazione superiore, in attuazione delle liberta' di ricerca, di insegnamento e di apprendimento di cui al successivo articolo 2.
2. Afferma il proprio carattere pluralistico, indipendente da ogni condizionamento religioso, ideologico, nonche' politico o economico.
3. Favorisce, con il concorso responsabile della comunita' di docenti, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo, lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni ed alla cooperazione ed interazione delle culture, quale fattore di progresso e strumento per contribuire all'affermazione della dignita' di tutti gli uomini ed alla giusta e pacifica convivenza tra i popoli.
4. Promuove l'internazionalizzazione di programmi scientifici e formativi. Coopera con le altre istituzioni universitarie dell'Unione Europea nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo della ricerca e dell'insegnamento superiore.
5. Coopera con le altre Universita' a livello regionale, nazionale e internazionale al fine di migliorare la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle proprie attivita' istituzionali.
6. Assicura il proprio intervento a favore del diritto allo studio come definito e garantito dall'articolo 34 della Costituzione.
7.Assume la ricerca di nuove conoscenze come carattere qualificante delle proprie attivita' e come fondamento della formazione culturale e professionale. Promuove la formazione alla ricerca.
8. Considera le peculiarita' proprie dei diversi ambiti disciplinari in cui al suo interno si articolano le attivita' di ricerca e di didattica come una ricchezza comune da valorizzare.
9. Assicura l'elaborazione, l'innovazione, la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze a vantaggio dei singoli e dell'intera societa'.
10. Assicura l'apporto delle strutture dell'Ateneo che operano nel campo della ricerca biomedica alla realizzazione del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, perseguendo azioni coordinate ed integrate con il sistema sanitario e, in via prioritaria, con il Servizio Sanitario Regionale. La collaborazione fra Universita' e sistema sanitario si realizza, nel rispetto dell'autonomia universitaria, nell'ottica di un'azione congiunta al supporto delle attivita' integrate di ricerca, didattica e assistenza, in conformita' alla normativa in materia.
11. L'Universita' si da' il proprio ordinamento con il presente Statuto. Ad esso devono conformarsi i regolamenti emanati ai sensi del successivo articolo 5.

Art. 2.
Liberta' e diritti fondamentali

1. L'Universita' informa la propria attivita':
a) al rispetto della liberta' di ricerca garantendo, in particolare, la libera scelta dell'oggetto e del metodo di indagine, le condizioni materiali e le dotazioni per l'esercizio della ricerca ed una ripartizione dei fondi per la ricerca ad opera di organi specificamente competenti e sulla base di criteri obiettivi;
b) al rispetto della liberta' di insegnamento da esercitarsi nell'ambito della disciplina assegnata e tenuto conto della programmazione didattica e degli obiettivi formativi deliberati dalle strutture didattiche;
c) alla valutazione della qualita' nella didattica, nella ricerca e nei servizi e al riconoscimento del merito;
d) alla realizzazione della partecipazione in tutte le sue forme disciplinandone, con apposito Regolamento, strumenti e modalita', ivi compresa la consultazione su tipologie di atti;
e) al rispetto del diritto ad un ambiente di lavoro e di studio sicuro, che garantisca la liberta' e la dignita' delle persone;
f) alla realizzazione delle pari opportunita', anche di genere, in ogni aspetto della vita accademica, promuovendo azioni positive atte a rimuovere ogni discriminazione;
g) al rispetto del diritto fondamentale degli studenti alla scelta del piano di studi in conformita' ai curricula didattici, nonche' ad un insegnamento tenuto con i criteri della regolarita' e della efficienza, sostenuto da condizioni materiali adeguate, ed ispirato ai principi della partecipazione e dell'apporto critico dei discenti;
h) al rispetto del diritto di libera associazione ed espressione degli studenti, anche promuovendo lo svolgimento di attivita' autogestite.

Art. 3.
Codice Etico

1. L'Universita' adotta un Codice Etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'Ateneo. Il codice si applica anche ai soggetti esterni all'organico di Ateneo che facciano parte dei suoi organi ai sensi del presente Statuto.
2. Il Codice Etico determina le modalita' di accertamento delle violazioni. Le sanzioni che possono essere inflitte sono il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
3. Qualora la condotta integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Art. 4.
Strutture

1. L'Ateneo si articola in Dipartimenti, nonche' in Scuole e nelle altre strutture di ricerca e di servizio di cui al presente Statuto.
2. Le strutture cui e' attribuita autonomia amministrativa e di spesa ai sensi del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', sono quelle indicate dal presente Statuto o da altro Regolamento di Ateneo come centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale.
3. Le strutture si dotano di regolamenti interni, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 5.
Autonomia normativa

1. I Regolamenti espressione dell'autonomia normativa dell'Universita' sono approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione secondo le competenze e le procedure definite dal presente Statuto.
2. Il Regolamento Generale di Ateneo detta le norme di attuazione del presente Statuto relativamente all'organizzazione generale dell'Universita' e alle modalita' di funzionamento degli organi centrali di Ateneo.
3. I Regolamenti interni di Dipartimenti e strutture sono deliberati ed emanati secondo le procedure di cui all'articolo 50.

Art. 6.
Diritto all'informazione

1. L'Universita' assume l'informazione, la trasparenza, l'accesso ai dati ed alla documentazione della attivita' amministrativa e di governo dell'Ateneo come principi essenziali del proprio funzionamento.
2. A ciascun soggetto appartenente all'Universita' e' garantito il diritto all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, fatte salve eventuali esigenze di riservatezza, e il rispetto dei diritti relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. I verbali delle adunanze degli organi collegiali ed i relativi atti istruttori sono pubblici.
3. Gli organi collegiali adottano strumenti idonei per rendere tempestivamente note le decisioni assunte.

Art. 7.
Efficacia, efficienza e sistema di valutazione

1. L'Universita' riconosce l'equilibrio di bilancio come presupposto necessario per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1. Tutte le strutture, nello svolgimento delle proprie funzioni e nel perseguimento degli scopi prefissati, informano la loro organizzazione ed azione ai principi di efficacia, efficienza ed economicita'; mettono in atto forme di autovalutazione e si dotano di strumenti di rilevazione analitico-gestionale ed economico-patrimoniale.
2. L'Universita' adotta procedure di autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi per il diritto allo studio, nonche' della gestione amministrativa e, ove opportuno, di valutazione esterna e di verifica della qualita', secondo un sistema cui e' preposto il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 8.
Ricerca scientifica

1. Nel perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, nonche' sulla base dei principi della Carta europea dei ricercatori, l'Universita' assicura ai propri docenti e ricercatori l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle strutture, organizzate in modo tale da garantire la liberta' di ricerca, di base ed applicata, dei singoli e dei gruppi, valorizzando le peculiarita' dei diversi ambiti disciplinari; favorisce le relazioni con enti di ricerca, nonche' con Universita' ed istituzioni europee ed extraeuropee.
2. L'Universita' informa la disciplina delle attivita' di ricerca ai principi della trasparenza e della pubblicita'; fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete, nei circuiti della comunita' scientifica internazionale, dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo.
3. L'Universita', per l'attuazione degli scopi istituzionali e dei principi ispiratori di cui al presente Statuto, puo' accettare finanziamenti e contributi per attivita' di ricerca da essa promosse e partecipare, anche mediante rapporti di carattere convenzionale, a programmi di ricerca e innovazione promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici e Universita', da istituzioni internazionali e da privati.
4. L'Universita' puo' trasferire i risultati della propria ricerca in applicazioni e strutture che promuovono direttamente la cultura e l'innovazione nella realta' socio-economica, purche' in forme compatibili con i compiti istituzionali e nel riconoscimento della proprieta' intellettuale. Le modalita' sono stabilite da appositi regolamenti.

Art. 9.
Didattica

1. L'Universita', in attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, provvede a tutti i livelli di formazione universitaria e rilascia i titoli di studio aventi valore legale; svolge altresi' attivita' di formazione finalizzata ed organizza servizi didattici integrativi ed ogni altra attivita' didattica, compresa la formazione permanente.
2. L'Universita' favorisce la mobilita' internazionale degli studenti nonche' la realizzazione di attivita' didattiche integrate e programmi integrati di studio per gli studenti, previa stipula di opportune convenzioni con le Universita' italiane o straniere interessate.
3. L'Universita' contribuisce alle iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, anche in rapporto alla definizione dell'offerta formativa, cooperando e coordinandosi con la Regione e gli altri enti preposti.
4. L'Universita', in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), garantisce agli studenti l'accesso alle strutture didattiche e di servizio per la didattica e la loro partecipazione agli organi di governo delle medesime; favorisce altresi' la creazione di strutture di vita collettiva, lo svolgimento di attivita' culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con gli enti preposti.
5. L'espletamento di tali attivita' nel settore sportivo puo' essere affidato agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti o ad altri enti, tramite specifiche convenzioni.

Art. 10.
Interazioni esterne

1. L'Universita' elabora la programmazione delle attivita' di ricerca e di didattica anche in considerazione delle esigenze di sviluppo delle conoscenze provenienti dalla societa' e tenendo conto della realta' socioeconomica.
2. L'Universita' contribuisce allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio ed a tal fine persegue la collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, anche concertando con essi organismi di consultazione.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' intrattiene rapporti con enti pubblici e privati promuovendo e partecipando ad organismi e forme associative, con le modalita' previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
4. L'Universita' rende noti all'esterno i risultati della propria attivita' con la periodicita' e gli strumenti stabiliti nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Organi centrali di ateneo
Art. 11.
Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
b) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, vigilando sull'esecuzione delle rispettive delibere. E' tenuto a convocare il Senato Accademico, qualora lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed il Consiglio di Amministrazione, qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, inserendo, in entrambi i casi, all'ordine del giorno le questioni richieste;
c) garantisce l'osservanza della legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attivita' e l'individuazione delle responsabilita';
e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
f) emana con proprio decreto lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione; emana inoltre i Regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui al successivo articolo 50;
g) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto del parere del Senato Accademico e delle verifiche del Nucleo di Valutazione;
h) sottopone annualmente alla discussione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche d'indirizzo di cui alla precedente lettera g);
i) sollecita l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle direttive strategiche di Ateneo attuandone il relativo indirizzo;
j) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo annuale e triennale predisposti secondo quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', redatti in coerenza con le linee programmatiche di indirizzo, nonche' il conto consuntivo;
k) stipula i contratti di sua competenza per attivita' d'insegnamento;
l) stipula le convenzioni di sua competenza tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
m) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale;
n) ha l'iniziativa del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, secondo le vigenti disposizioni; irroga le sanzioni non superiori alla censura; propone al Senato Accademico, in caso di accertata violazione del Codice Etico, l'adozione delle relative sanzioni;
o) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Universita';
p) presenta al Ministro competente le relazioni previste dalla legge;
q) nomina un Prorettore Vicario, nonche' fino a un massimo di altri otto Prorettori;
r) nomina i rappresentanti dell'Universita' negli organi di enti, organismi e societa' dei quali l'Universita' faccia parte, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
s) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale;
t) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.
3. Il Rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone, per la ratifica, al Consiglio di Amministrazione ovvero al Senato Accademico, secondo le rispettive competenze, nell'adunanza immediatamente successiva.
4. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso le Universita' italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 6. Il Rettore dura in carica sei anni per un unico mandato non rinnovabile.
5. Il Rettore e' eletto da un corpo elettorale composto da:
a) professori di ruolo;
b) i ricercatori a tempo indeterminato;
c) i ricercatori a tempo determinato;
d) i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli dei Dipartimenti e delle Scuole;
e) i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, negli organi centrali di Ateneo;
f) il personale tecnico-amministrativo, dirigente, i lettori e i collaboratori esperti linguistici i cui voti saranno computati nella misura del 20% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. E' escluso dal computo il personale di cui alla lettera e).
6. Le elezioni si svolgono tra il 1° ed il 30 giugno dell'anno di scadenza e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 80 membri del corpo elettorale.
7. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche che intende perseguire nel governo dell'Universita'. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico-amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali.
8. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalita' per la presentazione delle candidature.
9. Il Rettore nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validita' delle prime due votazioni e' prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico-amministrativo e dirigente nella misura del 20%. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procedera' senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parita', quello piu' anziano di eta'. Qualora alla terza votazione si presenti un solo candidato e non si possa percio' applicare il sistema del ballottaggio, i requisiti di maggioranza per la validita' della votazione e per l'elezione del Rettore saranno gli stessi delle prime due votazioni. In mancanza di elezione dopo la terza votazione si procedera' senza indugio ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6.
10. Il candidato che risulti eletto e' nominato dal Ministro competente ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico successivo.
11. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto assume la carica all'atto della nomina per un intero mandato di sei anni.

Art. 12.
Prorettore Vicario e Prorettori

1. Il Prorettore Vicario, scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, sostituisce il Rettore in caso di sua assenza, impedimento od anticipata cessazione dalla carica.
2. Gli altri Prorettori, scelti fra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno, coadiuvano il Rettore nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti suoi propri.
3. Il Rettore presenta i Prorettori, di cui al precedente comma, al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico, specificando, per ognuno di essi, le relative funzioni e i compiti.
4. Ciascun Prorettore riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico sull'attivita' svolta nell'ambito delle sue competenze.
5. Il Rettore indice periodicamente riunioni collegiali dei Prorettori per assicurare il coordinamento e la condivisione delle attivita'.

Art. 13.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Universita' con compiti di programmazione, regolazione e coordinamento, ed in particolare:
a) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Consiglio di Amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Generale di Ateneo;
b) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione,che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il Regolamento Didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attivita' didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole, nonche' il Codice Etico;
c) esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale;
d) elabora e propone piani e programmi di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' in materia di servizi agli studenti, tenendo conto delle indicazioni avanzate dai Dipartimenti e dalle Scuole e delle valutazioni espresse dal Nucleo di Valutazione;
e) formula pareri obbligatori in ordine alla attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e di Scuole, nonche' in ordine alla attivazione o soppressione di corsi e sedi;
f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine alle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture;
g) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e triennali di previsione dell'Ateneo e sul conto consuntivo;
h) svolge funzioni di coordinamento tra Dipartimenti e Scuole, proponendo al Consiglio di Amministrazione criteri, elaborati sulla base di indicatori, per la ripartizione, tra i Dipartimenti, dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale docente a contratto addetto alle attivita' didattiche, nonche' per la ripartizione di borse di dottorato e di assegni di ricerca;
i) esprime parere obbligatorio sui criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
j) su proposta del Rettore, decide sulle violazioni del Codice Etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di Disciplina e irroga le relative sanzioni;
k) definisce le norme per le attivita' formative autogestite dagli studenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341;
l) esprime parere sulle convenzioni e sui contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
m) approva, sentito il Consiglio di Amministrazione, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti;
n) propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione motivata di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. Il relativo procedimento e' stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo;
o) esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Senato Accademico e' composto da 29 membri:
il Rettore che lo presiede;
venti professori o ricercatori di ruolo a tempo pieno, quattro per ognuna delle cinque aree scientifico-disciplinaridi Ateneo di cui al comma 5. Tra questi, due professori per ogni area devono essere contemporaneamente Direttori di un Dipartimento a questa afferente, eletti da tutti i Direttori dei Dipartimenti dell'area. I restanti professori o ricercatori sono eletti, per ciascuna area, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato, afferenti ai Dipartimenti compresi nell'elenco dell'area. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza;
tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici;
cinque studenti.
Partecipano alle sedute del Senato Accademico, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo istituisce, definendone modalita' elettive e durata del mandato, un membro aggiuntivo alla composizione del Senato Accademico, da eleggersi tra i ricercatori a tempo determinato, una volta che questi abbiano raggiunto, nell'organico complessivo di Ateneo, le 150 unita'.
4. In caso di cessazione dall'incarico di un membro del Senato Accademico Direttore di Dipartimento, i Direttori dei Dipartimenti dell'area provvedono all'elezione di un nuovo rappresentante.
5. Sono aree scientifico-disciplinari ai fini della rappresentanza in Senato Accademico, le seguenti:
area biomedica;
area delle scienze sociali;
area scientifica;
area tecnologica;
area umanistica e della formazione.
6. Il Senato Accademico provvede, su proposta di ciascun Dipartimento, ad individuarne l'afferenza ad una delle aree sopra indicate. Le eventuali variazioni alle suddette afferenze dovranno essere deliberate entro il 30 novembre di ogni anno ed avranno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
7. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore che ne fissa tempi e modalita'.
8. Il Senato Accademico e' nominato con decreto del Rettore.
9. I membri eletti durano in carica quattro anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
10. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Senato Accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 14.
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Universita'.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita', nonche', sentito il Senato Accademico, i Regolamenti, espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici, non rientranti nella competenza del Senato Accademico stesso;
b) su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, approva il bilancio annuale e pluriennale di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;
c) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
d) vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita';
e) delibera, previo parere del Senato Accademico, l'attivazione, modifica o soppressione di Dipartimenti e Scuole, nonche' l'attivazione o soppressione di corsi e sedi;
f) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti, con particolare riferimento alla loro sostenibilita' finanziaria;
g) formula al Senato Accademico il parere sui regolamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) del presente Statuto, nonche' sul Codice Etico;
h) ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari;
i) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale; previa proposta del Senato Accademico, definisce i criteri di ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e del personale a contratto tra i Dipartimenti, nonche' dei fondi per le borse di dottorato e per gli assegni di ricerca;
j) conferisce l'incarico di Direttore Generale;
k) delibera le dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti dell'Ateneo;
l) delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo da destinare alle diverse finalita' e alla loro ripartizione fra le strutture;
m) stabilisce, previo parere del Senato Accademico e sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
n) stabilisce, sentito il Nucleo di Valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorita' per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
o) esercita il controllo sulla funzionalita' della gestione valendosi delle valutazioni del Nucleo di Valutazione;
p) delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonche' le alienazioni e le permute di beni immobili di proprieta' dell'Ateneo, approvando i relativi interventi attuativi;
q) determina, sentito il Senato Accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti;
r) delibera l'autorizzazione alla accensione di mutui;
s) esercita, inoltre, ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
il Rettore che lo presiede;
due rappresentanti degli studenti;
otto membri, di cui cinque interni e tre esterni ai ruoli dell'Ateneo, scelti tra personalita' anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
3. I membri esterni non devono appartenere ai ruoli dell'Ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico. I membri interni devono essere a tempo pieno.
4. La presentazione delle candidature dei membri esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella dei membri interni attraverso la presentazione, entro il termine fissato dal decreto rettorale di cui al comma 9, di idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicita'.
5. Alla selezione delle candidature dei membri esterni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede una commissione di tre membri, composta da personalita' di alto profilo e con spiccata indipendenza di giudizio, nominata dal Rettore e presieduta da un membro non appartenente ai ruoli dell'Ateneo. La commissione opera nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.
6. Alla selezione delle candidature dei membri interni, tramite rigorosa verifica del rispetto dei requisiti di competenza richiesti, provvede, nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' fra uomini e donne, il Senato Accademico.
7. Tra le candidature cosi' selezionate, i tre membri esterni ai ruoli dell'Ateneo sono nominati dal Senato Accademico con deliberazione assunta a maggioranza assoluta; i cinque membri interni sono eletti dal corpo elettorale del Rettore, esclusi gli studenti. Ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza.
8. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario.
9. Le elezioni dei membri interni ai ruoli dell'Ateneo e degli studenti sono indette con decreto del Rettore che ne stabilisce tempi e modalita'.
10. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato con decreto del Rettore. I membri eletti o designati durano in carica quattro anni solari fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta.
11. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'Universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il Rettore, di sua iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza.

Art. 15.

Poteri di controllo dei membri del Senato Accademico e del Consiglio
di Amministrazione

1. I membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'organo. Hanno inoltre il diritto di presentare mozioni ed interrogazioni. Sulle mozioni l'organo puo', motivatamente, rinviare la votazione alla prima seduta utile. Il Rettore risponde, nella prima seduta utile, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Le modalita' della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
2. Ogni membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto, per l'espletamento del proprio mandato, di accedere agli uffici e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, anche relative ad enti dipendenti dall'Universita' o di cui comunque essa faccia parte, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e con l'obbligo di osservare il segreto nei casi determinati dalla legge.
3. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei rispettivi membri, possono istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivita' dell'amministrazione relativamente alle materie di competenza dell'organo. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Universita' e' costituito con decreto del Rettore il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Senato Accademico tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca. I membri non possono essere scelti tra il personale dipendente dell'Ateneo, durano in carica tre anni e il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Il Collegio esercita il controllo amministrativo di regolarita' contabile dell'Universita' secondo i principi previsti dalle disposizioni legislative vigenti, in quanto applicabili all'Universita' e in conformita' alle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.

Art. 17.
Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha i seguenti compiti:
a) valutare la qualita', l'efficacia e l'efficienza dell'offerta e dell'attivita' didattica, nonche' gli interventi per il diritto allo studio e la qualita' dei servizi resi agli studenti;
b) valutare l'attivita' di ricerca e le relative attivita' di supporto;
c) valutare la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
d) valutare il proficuo ed efficiente impiego delle risorse;
e) svolgere, in raccordo con l'attivita' dell'Anvur, le funzioni previste dalla legislazione vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
f) porre in essere ogni altra attivita' di valutazione richiesta dalla legislazione in materia di autonomia universitaria.
2. Il Nucleo di Valutazione e' composto come segue:
a) un membro designato d'intesa da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, di elevata qualificazione professionale nel campo della valutazione, esterno ovvero anche appartenente ai professori di ruolo dell'Ateneo, con funzioni di coordinatore;
b) tre membri designati dal Senato Accademico, di cui un professore dell'Universita' di Firenze e due esterni, scelti tra esperti di elevata qualificazione professionale nella valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e delle politiche pubbliche universitarie;
c) tre membri designati dal Consiglio di Amministrazione, di cui un professore dell'Universita' di Firenze e due esterni di elevata qualificazione professionale scelti fra esperti in amministrazione pubblica, valutazione della qualita' dei servizi pubblici, contabilita' pubblica, valutazione dei bilanci e gestione delle risorse umane;
d) due studenti.
3. Il coordinatore e i membri del Nucleo sono nominati con decreto del Rettore, durano in carica quattro anni e non possono essere confermati, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale e possono essere confermati una sola volta. Il loro curriculum e' reso noto nel sito internet dell'Ateneo.
4. Il Nucleo procede alla valutazione sulla base di indicatori stabiliti in conformita' con gli indirizzi di valutazione del sistema universitario nazionale, nonche' sulla base dei criteri e delle priorita' fissati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico ed il Nucleo stesso.
5. Nella valutazione delle attivita' didattiche e degli interventi per il diritto allo studio il Nucleo si avvale anche di indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.
6. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalita' di funzionamento del Nucleo.

Art. 18.
Elezione degli Studenti negli organi dell'Ateneo

1. I rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo sono eletti secondo modalita' indicate da apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione, per la cui validita' e' richiesta la partecipazione di almeno il dieci per cento degli aventi diritto, avviene con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti.
2. Il mandato degli studenti negli organi centrali e' di due anni e decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 19.
Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale e' conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale, acquisita tramite funzioni dirigenziali svolte sia nel settore pubblico sia in quello privato. Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato, dall'amministrazione di appartenenza, in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. L'incarico puo' essere rinnovato previa valutazione della attivita' svolta e dei risultati conseguiti. Il trattamento economico del Direttore Generale e' determinato ai sensi delle disposizioni legislative vigenti secondo i parametri fissati con decreto ministeriale.
2. Al Direttore Generale spetta, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
4. In particolare, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, il Direttore Generale:
a) cura la realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi sulla base dell'indirizzo strategico definito dal Consiglio di Amministrazione;
b) e' titolare degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
c) nomina, sentiti gli organi collegiali competenti delle rispettive strutture, i responsabili amministrativi e, ove previsti, i responsabili tecnici delle strutture;
d) definisce, in sede di contrattazione decentrata, le tipologie di orario di servizio;
e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici ed adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo;
f) indirizza, coordina e controlla l'attivita' dei Dirigenti; esercita potere sostitutivo in caso di inerzia o grave ritardo di questi;
g) attribuisce ai singoli Dirigenti gli incarichi e gli obiettivi che debbono perseguire, assegnando loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; ove i Dirigenti siano destinati a strutture articolate in forma decentrata, dispone sentiti i Presidenti delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti interessati;
h) promuove e resiste alle liti avvalendosi, di norma, dell'ufficio legale di Ateneo o dell'Avvocatura dello Stato ovvero, se autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, da avvocati del libero foro;
i) cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi di Ateneo;
j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalle vigenti disposizioni legislative, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Art. 20.
Collegio di disciplina

1. Il Collegio di disciplina e' composto da sette membri effettivi in regime di tempo pieno cosi' ripartiti: tre professori ordinari; due professori associati; due ricercatori a tempo indeterminato. Il Collegio e' integrato da sette membri supplenti, secondo la medesima ripartizione.
2. Il Collegio e' nominato dal Senato Accademico tra i professori ed i ricercatori a tempo indeterminato dell'Universita'. Resta in carica per quattro anni ed i membri non sono rieleggibili. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente tra i professori ordinari.
3. Il Collegio svolge, secondo le formalita' ed i termini di legge, la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed esprime al termine parere vincolante in merito alla fondatezza dell'azione disciplinare e all'eventuale sanzione da irrogare. Opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, secondo modalita' stabilite con apposito Regolamento. In particolare, il Collegio e' presieduto da un professore ordinario e si articola in tre sezioni. Per i professori ordinari la sezione e' formata dal Presidente e da due professori ordinari. Per i professori associati la sezione e' formata dal Presidente e da due professori associati. Per i ricercatori la sezione e' formata dal Presidente e da due ricercatori. Al termine dell'istruttoria il Collegio trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.
4. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.

Art. 21.
Incompatibilita'

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, con la sola eccezione del Rettore e dei Direttori di Dipartimento eletti a farne parte, con riferimento alla loro partecipazione al Senato Accademico e del Rettore, con riferimento alla sua partecipazione al Consiglio di Amministrazione;
b) essere membri di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di Direttore o membro del consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico politico per la durata del mandato;
e) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione dell'attivita' universitaria nel Ministero e nell'Anvur.
2. Fermo il disposto del comma 1 del presente articolo, le seguenti cariche sono tra loro incompatibili: membro del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio di disciplina, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', del Comitato Tecnico-Amministrativo, Prorettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Direttore di Scuola di specializzazione.

Capo II
Altri organi di ateneo
Art. 22.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita'

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. Il Comitato promuove la cultura delle pari opportunita' ed il rispetto della dignita' della persona nel contesto lavorativo, vigilando contro qualunque forma di discriminazione, diretta e indiretta, determinata da qualsiasi causa o condizione.
3. La composizione, le modalita' di formazione, quelle di funzionamento, i compiti, nonche' la durata del Comitato sono disciplinati dal Regolamento Generale di Ateneo, in modo che sia assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi, sia garantito il possesso di conoscenze ed esperienze adeguate da parte dei membri del Comitato e sia salvaguardato il rispetto della specifica composizione del personale dell'Universita' in regime di diritto pubblico e contrattualizzato.

Art. 23.
Garante

1. E' istituito nell'Universita' di Firenze il Garante dei diritti, scelto tra cittadini di notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio. Ciascun soggetto appartenente all'Universita' puo' sottoporgli questioni relative ad asserite lesioni delle liberta' e dei diritti di cui all'articolo 2 del presente Statuto, nonche' della imparzialita', della trasparenza e della correttezza delle attivita' svolte nell'ambito dell'Universita'. Al Garante possono essere altresi' sottoposte asserite violazioni delle norme statutarie e delle prescrizioni della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
2. Il Garante e' nominato da un Comitato formato da:
a) i decani delle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5;
b) il difensore civico della Regione Toscana;
c) il difensore civico della Provincia di Firenze.
3. Il Garante dura in carica 4 anni e non e' riconfermabile.
4. Il Garante, udite le parti ed avvalendosi, ove necessario di consulenze interne od esterne dell'Universita', pronuncia sulla questione sottopostagli un'opinione motivata che viene pubblicata dall'Universita' e, in casi di particolare rilievo, anche su quotidiani di informazione.
5. Il Garante ha accesso diretto e senza limiti alle informazioni in possesso dell'Universita'.
6. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'Ufficio del Garante sono specificate con apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, in modo che ne sia assicurata indipendenza di giudizio e autonomia operativa.

Art. 24.
Comitato Tecnico-Amministrativo

1. Il Comitato Tecnico-Amministrativo esprime pareri obbligatori in materia di:
a) atti normativi;
b) schemi di atti e di atti-tipo di carattere generale;
c) reclami proposti, ai sensi del successivo articolo 49, avverso provvedimenti amministrativi assunti dagli organi di Ateneo;
d) approvazione di progetti per interventi edilizi, di competenza del Consiglio di Amministrazione;
e) procedure espropriative;
f) valutazioni estimative.
2. Il Comitato esprime altresi' pareri su tutte le questioni ad esso sottoposte dagli organi dell'Ateneo e dai dirigenti.
3. Il Comitato e' composto da cinque membri effettivi, esperti nelle discipline giuridiche, economiche e amministrative. Per i pareri di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), il Comitato e' integrato da due membri aggiunti esperti in materia edilizia ed estimativa.
4. I membri, effettivi ed aggiunti, del Comitato sono designati dal Consiglio di Amministrazione, sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con Regolamento l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, assicurandone autonomia operativa.

TITOLO III
RICERCA E DIDATTICA
Art. 25.
Articolazione interna

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca e delle attivita' didattiche e formative, l'Universita' si articola in Dipartimenti. Il coordinamento dell'attivita' didattica, impartita in Corsi di laurea e Corsi di laurea magistrale, avviene tramite Scuole. Il Regolamento Didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle Scuole e dei Corsi di laurea e di laurea magistrale presenti nell'Universita' di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici. La formazione alla ricerca avviene tramite corsi di dottorato attivati presso Dipartimenti e scuole di dottorato secondo modalita' stabilite da apposito Regolamento.

Art. 26.
Il Dipartimento

1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio delle attivita' di ricerca, per l'esercizio delle attivita' didattiche e formative, per il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione e per le attivita' rivolte all'esterno.
2. L'attivazione di un Dipartimento e' promossa da almeno cinquanta professori, ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato, afferenti a settori scientifico disciplinari omogenei, sulla base di un adeguato progetto scientifico, culturale, didattico ovvero rispondente a funzionalita' assistenziali. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, puo', in particolari casi, in relazione alle peculiarita' dell'area scientifica interessata, deliberare per l'attivazione una soglia dimensionale piu' bassa. Resta in ogni caso fermo il limite minimo fissato per legge. Il Senato Accademico, su proposta del Dipartimento stesso, ne determina l'afferenza ad una delle aree scientifico-disciplinari ai sensi dell'articolo 13, comma 5.
3. Ogni professore e ricercatore afferisce ad un Dipartimento.
4. Il Regolamento d'Ateneo dei Dipartimenti definisce le condizioni e le modalita' di istituzione, modifica e scioglimento dei Dipartimenti.
5. Le risorse per i posti di professore e quelli di ricercatore a tempo determinato sono assegnate ai Dipartimenti nell'ambito della programmazione annuale di Ateneo. Per ogni Dipartimento, nel decreto rettorale istitutivo, sono individuati i settori scientifico disciplinari per i quali il Dipartimento e' competente a proporre le chiamate di professori e ricercatori e per i quali e' tenuto ad assicurare, coerentemente alla offerta formativa programmata, la copertura dei relativi insegnamenti attivati in Ateneo.
6. Il Dipartimento e' centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale. Si dota di un Regolamento interno ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto, disciplinando la propria articolazione nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicita', funzionalita', trasparenza e partecipazione, in conformita' con il Regolamento dei Dipartimenti.
7. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purche' cio' non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. I professori e i ricercatori che liberamente vi aderiscono designano un coordinatore, secondo modalita' definite nel Regolamento interno del Dipartimento. Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.

Art. 27.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento esercitano le attribuzioni ad essi demandate dal presente Statuto, da disposizioni legislative e regolamentari.
3. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di governo del Dipartimento. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta in relazione ad ogni loro competenza. La Giunta coadiuva il Direttore ed e' competente per tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio del Dipartimento.
4. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento, nonche' da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici assegnati al Dipartimento medesimo nella misura complessiva del 15% di tali componenti, con arrotondamento all'unita' superiore, oltre che dal Segretario Amministrativo. Il Regolamento dei Dipartimenti disciplina le modalita' di partecipazione di una rappresentanza degli studenti e dei dottorandi, nonche' degli assegnisti di ricerca.
5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validita' delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
6. Il Direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso, salvo i casi previsti per legge; e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di voti, fermo restando il requisito previsto dall'articolo 47, comma 3 per la validita' della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale.
7. Il Direttore puo' designare, fra i membri del Consiglio, un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce nel caso di assenza o impedimento.
8. La Giunta e' composta:
a) dal Direttore che la presiede;
b) da una rappresentanza di professori e ricercatori;
c) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici scelto tra i membri del Consiglio;
d) da una rappresentanza degli studenti e dottorandi, nonche' degli assegnisti, scelta tra i membri del Consiglio.
9. Le modalita' di ciascuna rappresentanza sono disciplinate nel Regolamento dei Dipartimenti.
10. Partecipa altresi' alle sedute il Segretario Amministrativo con voto consultivo. I membri della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 28.
Funzioni del Dipartimento

1. Spettano al Consiglio di Dipartimento:
a) l'elaborazione e la presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano di sviluppo del Dipartimento e della programmazione del personale, sentiti i Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali assicura la copertura degli insegnamenti e le Scuole interessate;
b) la proposta di costituzione della Scuola;
c) la proposta, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, di istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, da trasmettere alla Scuola per il parere di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a);
d) le delibere previste dai regolamenti di Ateneo, relativamente ai corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione e master;
e) la formulazione di proposte al Senato Accademico, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, anche su iniziativa dei Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
f) le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori;
g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori del Dipartimento, in modo che ne sia assicurato il pieno e razionale impiego per la realizzazione dell'offerta formativa programmata;
h) la verifica del rispetto dei doveri di ufficio da parte dei professori e ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;
i) l'approvazione, di concerto con il Consiglio della Scuola, del piano annuale delle attivita' didattiche, proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo quanto previsto dal Regolamento delle Scuole di Ateneo;
j) le deliberazioni di cui al successivo articolo 53;
k) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
2. Le deliberazioni relative alle persone dei professori di ruolo, ivi comprese le procedure di chiamata, nonche' quelle relative alle persone dei ricercatori a tempo indeterminato sono assunte dal Consiglio di Dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Professori di ruolo e ricercatori afferiscono al Dipartimento che ha effettuato la chiamata.

Art. 29.
Collegio dei Direttori di Dipartimento

1. I Direttori dei Dipartimenti costituiscono il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo, con compiti consultivi e di proposta al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione sulle problematiche generali della ricerca e della didattica. Il Presidente e' eletto dal Collegio nel suo seno, secondo modalita' fissate nel Regolamento Generale di Ateneo. Il Presidente convoca, di sua iniziativa, almeno una volta l'anno, il Collegio dei Direttori di Dipartimento di Ateneo. La convocazione avviene anche su richiesta del Rettore ovvero di almeno un terzo dei componenti.
2. I Direttori dei Dipartimenti afferenti a ciascuna delle aree scientifico-disciplinari di cui all'articolo 13, comma 5 del presente Statuto costituiscono i Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, presieduti dal decano fra i Direttori di ciascuna area, con compiti consultivi e di proposta sulle problematiche relative alle singole aree. Il Direttore decano, di sua iniziativa, convoca periodicamente il Collegio dei Direttori di Dipartimento di area. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 30.
Scuole di Ateneo

1. Il coordinamento delle attivita' didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonche' la gestione dei relativi servizi avviene attraverso Scuole. Ogni Scuola e' costituita da due o piu' Dipartimenti.
2. Nel caso in cui alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i compiti relativi, nell'ambito delle disposizioni statali in materia, sono assunti dalla Scuola, secondo le modalita' ed i limiti concertati, nel quadro della programmazione nazionale e regionale, con la Regione Toscana. In ogni caso deve essere garantita l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.
3. L'istituzione di una Scuola e' deliberata, previo parere del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sulla base di progetti motivati, fondati su esigenze di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche.
4. Ogni Scuola si dota di un proprio Regolamento interno, in conformita' al Regolamento delle Scuole di Ateneo.
5. Ogni Dipartimento aderisce ad almeno una Scuola e a non piu' di tre, purche' contribuisca all'offerta formativa di ogni Scuola in proporzione congrua e significativa della docenza complessiva, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo. Il predetto regolamento disciplina altresi' le ipotesi in cui il limite massimo di Scuole, cui ogni dipartimento puo' partecipare, puo' essere motivatamente derogato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
6. Il numero complessivo delle Scuole non puo' essere superiore a dodici.

Art. 31.
Organi e compiti della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Consiglio, il Presidente, la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il Consiglio della Scuola si compone:
a) dei Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola;
b) di una rappresentanza di professori e ricercatori in numero non superiore al 10% dei componenti i Consigli di Dipartimento aderenti alla Scuola e composta da docenti scelti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti, tra i Coordinatori dei corsi di studio e di dottorato e tra i Responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalita' di scelta e la composizione della rappresentanza nel Consiglio secondo principi di proporzionalita' nell'apporto all'offerta formativa della Scuola fornito dai settori scientifico-disciplinari di ciascun Dipartimento. In ogni caso possono far parte del Consiglio della Scuola soltanto docenti che svolgono i loro compiti didattici nei Corsi di studio ivi coordinati;
c) di una rappresentanza elettiva degli studenti in numero corrispondente al 15% del numero totale dei docenti di cui alla lettera b), secondo le modalita' previste nel Regolamento delle Scuole di Ateneo.
3. Il Presidente e' eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari che svolgono compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale ivi coordinati e che afferiscono ad uno dei Dipartimenti che aderiscono alla Scuola. Tutti i membri eletti restano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Il mandato degli studenti e' di durata biennale.
4. Per ogni Scuola e' istituita una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche. La Commissione e' composta da una rappresentanza di docenti oltre che da un uguale numero di studenti nominati dal Consiglio della Scuola tra i propri membri.
5. La Commissione e' competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale.
6. Spettano al Consiglio della Scuola:
a) la formulazione del parere, con riferimento alle funzioni di coordinamento didattico, sulle proposte deliberate dai Consigli di Dipartimento in ordine alla istituzione, attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e la loro trasmissione al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione;
b) il coordinamento del piano annuale delle attivita' didattiche proposto dai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale ed approvato dai Dipartimenti interessati, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i) del presente Statuto;
c) il coordinamento e la razionalizzazione delle attivita' didattiche dei Corsi di laurea e di laurea magistrale e delle altre attivita' formative attribuite alla Scuola;
d) la gestione dei servizi comuni per la didattica;
e) la formulazione di proposte al Senato Accademico in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, sulla base delle delibere assunte dai Consigli di Dipartimento proponenti.
7. Per le Scuole che affianchino alle attivita' didattiche e di ricerca attivita' assistenziali, il Regolamento interno della Scuola disciplina il coordinamento delle attivita' assistenziali svolte dalla Scuola per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 32.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 33.
Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. A ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale e' preposto un Consiglio di Corso.
2. Ai Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale spettano:
a) l'organizzazione e la programmazione dell'attivita' didattica relativa al Corso, incluso il tutorato;
b) la presentazione ai Consigli di Dipartimento del piano di sviluppo del Corso di laurea e di laurea magistrale e di proposte per la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;
c) la presentazione ai Consigli di Dipartimento interessati di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attivita' didattiche;
d) il coordinamento delle attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai Dipartimenti e dalle Scuole;
e) l'esame e l'approvazione dei piani di studio e delle pratiche relative agli studenti, qualora non sia costituito il Comitato per la Didattica ai sensi del successivo comma 10;
f) la formulazione di proposte e di pareri ai Dipartimenti in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo ed ai Regolamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale;
g) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, salvo il caso di delega al Comitato per la Didattica.
3. L'organizzazione dell'attivita' didattica e' disciplinata dal Regolamento Didattico di Ateneo.
4. Il Consiglio di Corso di laurea e di laurea magistrale si compone:
a) del Presidente che lo convoca e lo presiede;
b) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
c) dei collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo;
d) di una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalita' di elezione e durata in carica sono stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo;
e) del personale del Sistema Sanitario Nazionale appartenente ad aziende sanitarie integrate o in convenzione con l'Ateneo cui siano attribuiti compiti didattici nei Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie;
f) dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato di altro Ateneo, a cui siano attribuiti compiti didattici nel Corso medesimo. I suddetti professori e ricercatori non concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle sedute.
5. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvi i casi in cui disposizioni di legge prevedano un quorum diverso. Nel computo per determinare il numero legale per la validita' delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
6. I titolari di contratto di insegnamento nel Corso di laurea e di laurea magistrale partecipano alle sedute del Consiglio con voto consultivo.
7. Il Presidente del Corso e' eletto, tra i professori di ruolo membri del Consiglio, da un corpo elettorale composto:
a) dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato di cui alla lettera b) del precedente comma 4;
b) dai collaboratori ed esperti linguistici e lettori di scambio di cui alla lettera c) del precedente comma 4;
c) dai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio;
d) dal personale di cui alla lettera e) del precedente comma 4 per i Corsi laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie.
Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione. Ove tale maggioranza non sia raggiunta si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
8. Le elezioni sono indette dal decano del Corso di laurea o di laurea magistrale almeno venti giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio elettorale.
9. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca con le modalita' previste nel Regolamento Didattico di Ateneo e sovrintende alle attivita' del Corso. Il Presidente e' nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il Presidente puo' farsi coadiuvare da un Vice Presidente da lui scelto.
10. I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere la costituzione di un Comitato per la Didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i seguenti compiti:
a) esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;
b) esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;
c) deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera g) del precedente comma 2, in caso di delega da parte del Consiglio.
11. Corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla stessa classe, ovvero a classi diverse, anche di livelli successivi, purche' riconducibili ad una comune area scientifico-culturale e ad una medesima Scuola, possono, su delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli di Dipartimento interessati, essere retti da un unico Consiglio, al quale si applicano le norme dettate per i Consigli di laurea e di laurea magistrale.

TITOLO IV
ALTRE STRUTTURE DELL'ATENEO
Art. 34.
Centri di Ricerca

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico, puo' deliberare la costituzione di Centri di Ricerca. La delibera di costituzione e' assunta previa verifica della disponibilita' di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalita' di eventuale rinnovo a scadenza.
2. Partecipano all'attivita' del Centro, professori, ricercatori e personale tecnico appartenenti di norma ai Dipartimenti interessati.
3. Con apposito Regolamento sono definiti i criteri di adesione al Centro e sono dettate le norme sulla organizzazione, il funzionamento, la valutazione, la disattivazione dei Centri.
4. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Il Centro puo' essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilita' cui afferisce.
5. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 35.
Centri Interuniversitari di Ricerca

1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano piu' Universita', il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico, puo' deliberare la costituzione di Centri Interuniversitari di Ricerca. La delibera di costituzione e' assunta previa verifica della disponibilita' di personale, di locali e di risorse finanziarie e deve prevedere la durata del Centro e le modalita' di eventuale rinnovo alla scadenza.
2. Partecipano all'attivita' del Centro i professori, i ricercatori ed il personale tecnico appartenenti alle Universita' interessate.
3. La convenzione istitutiva indica la struttura organizzativa, le norme sul funzionamento, le competenze, la valutazione e le modalita' di eventuale disattivazione dei Centri.
4. L'adesione dell'Universita' di Firenze ad un Centro Interuniversitario gia' costituito e avente sede in altro Ateneo e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti interessati, previo parere del Senato Accademico. La convenzione istitutiva del Centro deve rispettare le disposizioni del presente Statuto.
5. Per quanto concerne l'Universita' di Firenze, le risorse necessarie per il funzionamento del Centro devono essere garantite dai Dipartimenti che ne hanno promossa la costituzione o l'adesione.
6. I Centri rappresentano autonome articolazioni scientifiche rispetto ai Dipartimenti proponenti, in particolare in merito all'acquisizione e gestione di fondi per progetti di ricerca. Qualora abbia sede presso l'Universita' di Firenze, il Centro puo' essere dotato di forme di autonomia nell'ambito dell'autonomia gestionale del centro di responsabilita' cui afferisce.

Art. 36.
Centri di Servizio

1. Per l'organizzazione e la prestazione di servizi di supporto allo svolgimento delle attivita' didattiche, di ricerca, di trasferimento delle conoscenze e di gestione, che abbiano carattere continuativo e interessino l'Ateneo nel suo complesso o piu' strutture dello stesso; ovvero, per la valorizzazione dei beni culturali quali collezioni di reperti scientifici o di patrimoni librari ed archivistici che abbiano notevole interesse culturale; ovvero, infine, per la diffusione dei prodotti della ricerca e degli strumenti per la didattica tramite attivita' editoriali promosse dall'Ateneo, possono essere costituiti Centri di Servizio le cui finalita' specifiche sono definite nell'atto costitutivo.
2. La realizzazione delle strutture di cui al precedente comma puo' altresi' avvenire in collaborazione con altre Universita', enti pubblici e privati, anche mediante la costituzione di idonei organismi associativi.
3. Con apposito Regolamento sono dettate disposizioni circa le modalita' di costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio.

Art. 37.
Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede ad assicurare in forme coordinate e con adeguate strutture organizzative, l'accrescimento, la conservazione e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica.

Art. 38.
Sistema Informatico di Ateneo

1. Il Sistema Informatico di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede ad assicurare in modo coordinato il corretto funzionamento e lo sviluppo delle attivita', infrastrutture e servizi informatici dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione delle informazioni in esso gestite.

Art. 39.
Sistema Museale di Ateneo

1. Il Sistema Museale di Ateneo, disciplinato da apposito Regolamento, provvede alla raccolta, tutela, classificazione ed esposizione al pubblico, nonche' allo studio dei beni di interesse storico, artistico e naturalistico dell'Ateneo i quali, per pregio e quantita', non possano essere considerati pertinenza di altre strutture didattiche e di ricerca.

Art. 40.
Autonomia gestionale

1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 4 dello Statuto, l'Ateneo individua, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicita' e funzionalita', le strutture disciplinate dagli articoli 36, 37, 38, 39 del presente Statuto, cui e' attribuita la qualifica di centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 41.
Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici dell'Universita' sono organizzati al fine di assicurare la migliore funzionalita' delle attivita' didattiche, di ricerca e di trasferimento delle conoscenze; sono ordinati sulla base di atti organizzativi e secondo i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 42.
Personale tecnico-amministrativo

1. L'Universita', nel rispetto del principio delle pari opportunita' e delle norme che regolano lo stato giuridico del personale, opera per la migliore utilizzazione delle capacita' e delle professionalita' di ciascuno, per una piu' efficiente organizzazione delle proprie strutture e per un servizio adeguato alle aspettative degli utenti.
2. Per i fini di cui al comma precedente l'Universita':
a) programma l'organico di Ateneo del personale tecnico-amministrativo tenendo conto delle necessita' delle strutture, della qualita' dei servizi e dell'equilibrio di bilancio;
b) assicura un periodico aggiornamento professionale del proprio personale;
c) nel rispetto dello stato giuridico, adotta criteri di trasparenza nella assegnazione degli incarichi di responsabilita' dei diversi settori nei quali si articola l'amministrazione;
d) favorisce per il proprio personale la creazione di servizi sociali e di attivita' a scopo culturale, ricreativo e sportivo;
e) valorizza le competenze e le capacita' del proprio personale, anche ai fini della attribuzione degli incarichi di cui al comma successivo.
3. L'amministrazione universitaria puo' affidare al proprio personale incarichi che, in quanto rivestano carattere di notevole complessita' tecnica od amministrativa o comportino l'assunzione di specifiche e personali responsabilita', nel rispetto degli specifici ambiti professionali e delle qualifiche di appartenenza, saranno incentivati anche sotto il profilo economico, nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro e dalle normative vigenti in quanto applicabili all'Universita'.
4. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 43.
Struttura Amministrativa di Ateneo

1. E' costituita la Struttura Amministrativa di Ateneo quale struttura di supporto tecnico ed amministrativo per gli organi di Ateneo. Essa esercita inoltre una funzione di coordinamento, assistenza e vigilanza sull'azione amministrativa delle altre strutture dell'Universita'.
2. La Struttura Amministrativa di Ateneo e' centro di responsabilita' dotato di autonomia gestionale.
3. Il Direttore Generale e' direttamente responsabile della gestione della Struttura Amministrativa di Ateneo.
4. Gli Uffici della Struttura Amministrativa di Ateneo sono organizzati in aree funzionali la cui responsabilita' e' affidata dal Direttore Generale a un Dirigente.
5. Al fine di rispondere alle esigenze di miglioramento funzionale e di decentramento territoriale, ovvero per realizzare un uso efficiente ed economicamente vantaggioso delle risorse umane, finanziarie e strumentali, la Struttura Amministrativa di Ateneo puo' essere articolata in forma decentrata con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 44.
Dirigenti

1. Il Direttore Generale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assegna le funzioni dirigenziali previste nel disegno organizzativo dell'Ateneo, tenendo conto della formazione individuale, delle competenze maturate e delle capacita' dimostrate in precedenti incarichi.
2. Ai responsabili di funzioni dirigenziali, nell'ambito delle strutture cui sono preposti, spettano le attribuzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'accesso alla qualifica dirigenziale e' disciplinato da un apposito Regolamento di Ateneo, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.I bandi di concorso possono, sulla base di appositi accordi, essere relativi anche a piu' Atenei.

Art. 45.
Responsabilita' dirigenziali

1. Il Direttore Generale ed i Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
2. Ogni anno, secondo modalita' da determinare in apposito Regolamento, i Dirigenti presentano al Direttore Generale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Con la stessa frequenza il Direttore Generale presenta al Rettore, e questi al Consiglio di Amministrazione, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente .
3. Il Direttore Generale e i Dirigenti sono valutati annualmente, anche ai fini dell'accertamento delle responsabilita' loro proprie, attraverso le procedure individuate da apposito Regolamento.
4. Il Rettore e il Consiglio di Amministrazione possono chiedere che la procedura di valutazione sia anticipata nel caso di evidente grave rischio di risultato negativo della gestione, o di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite.

Art. 46.
Atti di Competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. Gli atti di competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti non sono avocabili da parte del Rettore.
2. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti di competenza del Direttore Generale, il Rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale lo stesso Direttore deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, il Rettore puo' nominare, previa contestazione, un commissario ad acta, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO VI
NORME FINALI
Art. 47.
Norme per le designazioni elettive

1. Le designazioni elettive previste dal presente Statuto, salvo sia diversamente disposto, avvengono con voto limitato. Ogni avente diritto puo' votare per un terzo dei nominativi da eleggere con arrotondamento all'unita' superiore.
2. Fra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il piu' anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto la votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto.
4. Ove non diversamente previsto, tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico, salvo che non si provveda a sostituzioni per intervenuta vacanza del mandato.
5. Ai fini della eleggibilita' alle cariche accademiche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo.
6. I professori ed i ricercatori che ricoprono cariche accademiche devono essere in regime di impegno a tempo pieno all'atto della nomina e permanervi, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.
7. Per le elezioni degli studenti negli organi collegiali si applica quanto previsto dal precedente articolo 18.
8. In caso di cessazione anticipata del mandato di membri di organi collegiali si provvede, entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione, a nuove elezioni per la sostituzione. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto. La durata del mandato dei consiglieri di amministrazione e' in ogni caso di quattro anni, fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale.
9. In caso di cessazione anticipata del mandato dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali subentra, per il restante periodo del mandato interrotto, il primo dei non eletti che ne abbia titolo.
10. In caso di cessazione anticipata del mandato di Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Presidente di Corso di laurea o di laurea magistrale o Direttore di altra struttura si provvede al rinnovo entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione. Nel caso di dimissioni, il dimissionario resta in carica fino all'avvenuta nomina del successore. Il mandato del nuovo eletto ha la durata ordinaria prevista dallo Statuto per la rispettiva carica.
11. cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 48.
Norme per il funzionamento degli organi

1. La mancata designazione od elezione di membri di un organo collegiale non ne inficia il valido insediamento salvo che il numero dei membri non designati o eletti sia superiore alla meta' dei componenti dell'organo.
2. Gli organi statutari svolgono le funzioni loro affidate sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti; nell'eventuale periodo di proroga gli organi scaduti possono legittimamente adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilita'.
3. I principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali sono i seguenti:
a) gli aventi titolo devono essere convocati con modalita' idonee a garantire la conoscenza, con congruo anticipo, degli argomenti da trattare;
b) la trattazione di argomenti non previsti dall'ordine del giorno di organi collegiali e' consentita solo in caso di unanime riconoscimento della loro indifferibilita';
c) le sedute sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti, salvo che non sia diversamente disposto per legge. Nel computo per determinare la maggioranza non sono considerati gli assenti giustificati. Per le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione il quorum strutturale e' costituito in ogni caso dalla maggioranza assoluta dei componenti;
d) le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto o nella legge; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Salvo espressa disposizione di legge, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
e) le funzioni di segretario verbalizzante, salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, sono affidate dal Presidente, all'inizio della seduta, ad un membro del collegio;
f) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui e' membro elettivo o designato decade dal mandato.

Art. 49.
Reclami contro i provvedimenti amministrativi e contro il silenzio

1. Ferma restando l'immediata ricorribilita' in sede giurisdizionale, avverso qualsiasi provvedimento di un organo dell'Universita', nonche' avverso il silenzio, e' ammesso reclamo all'organo che ha emanato il provvedimento o che abbia omesso di provvedere.
2. La decisione del reclamo e' adottata previo parere del Comitato Tecnico-Amministrativo. Qualora l'organo competente a decidere sul reclamo ritenga di discostarsi dal parere del Comitato, il relativo provvedimento deve essere puntualmente motivato con indicazione delle ragioni che inducono a discostarsi dal parere.
3. La disciplina delle modalita' di proposizione e decisione del reclamo si conformano a principi di semplicita', tempestivita' e trasparenza.

Art. 50.
Regolamenti interni delle strutture

1. I Regolamenti delle strutture di cui all'articolo 4 del presente Statuto sono proposti dai rispettivi Consigli a maggioranza assoluta dei componenti ed approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b).

Art. 51.
Pubblicazione ed entrata in vigore dei Regolamenti

1. I Regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' di Firenze e, salvo che non dispongano diversamente, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione. Essi devono recare espressamente nel titolo la denominazione di "Regolamento".

Art. 52.
Indennita' e compensi

1. Il Consiglio di Amministrazione determina la misura delle indennita' per lo svolgimento delle funzioni di Rettore, Prorettore, Direttore di Dipartimento, responsabile di strutture dotate di autonomia gestionale.
2. Il Consiglio di Amministrazione determina altresi' la misura di eventuali compensi, se consentiti, relativi alla partecipazione agli organi centrali di governo dell'Ateneo o all'espletamento di funzioni istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 53.
Revisione dello Statuto

1. Possono assumere l'iniziativa della revisione dello Statuto:
a) il Rettore;
b) il Senato Accademico;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) la maggioranza dei Dipartimenti dell'Ateneo, con deliberazione dei rispettivi Consigli.
2. La revisione e' adottata con delibera del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti dell'Ateneo. Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione assumono le rispettive deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE
Art. 54.
Prima applicazione dello Statuto

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 8 e 9 della legge 240/2010, in prima applicazione del presente Statuto, le modalita' ed i tempi di costituzione degli organi centrali di Ateneo, dei Dipartimenti e delle Scuole sono deliberati in apposita seduta congiunta di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.
2. Gli organi monocratici elettivi e collegiali dell'Ateneo e delle strutture in cui esso si articola, gia' insediati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, scadono all'atto della costituzione dei nuovi organi.

Art. 55.
Afferenza dei docenti in servizio

1. Spetta al Regolamento dei Dipartimenti disciplinare le modalita' di afferenza di professori e ricercatori in servizio alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il passaggio di professori e ricercatori dalla Facolta' di attuale appartenenza ai Dipartimenti risultanti dalla riorganizzazione attuata in base agli articoli 25 e 26 del presente Statuto, e' disposto dal Rettore, entro il termine stabilito nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, su parere conforme del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso in cui singoli professori e ricercatori non abbiano aderito alla nuova organizzazione dipartimentale, le rispettive posizioni sono valutate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione ai fini del loro inquadramento, entro il termine stabilito nella delibera di cui all'articolo 54, comma 1, sulla base del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 56.

Cassato in accoglimento delle osservazioni e richieste di modifica ministeriali ai sensi dell'articolo 6 comma 10 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 57.
Centri di ricerca

1. I Centri che alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono costituiti come Centri di Ateneo per la Ricerca, Trasferimento e Alta Formazione sono disciplinati da apposito Regolamento secondo i principi dell'articolo 34 del presente Statuto.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 34, comma 3.
3. Per i Centri interuniversitari di ricerca, con sede presso l'Universita' di Firenze, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, l'adeguamento alla disciplina di cui all'articolo 35, comma 6 e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico.

Art. 58.
Valutazione del processo di attuazione dello Statuto

1. Entro tre anni dal primo insediamento dei nuovi organi centrali di Ateneo, il Rettore e' tenuto a convocare, in un'apposita seduta congiunta, il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione per valutare il processo di attuazione dello Statuto, con particolare riferimento all'articolazione interna in Dipartimenti e Scuole e predisporre, secondo il procedimento di cui all'articolo 53, gli adeguamenti che si rendessero eventualmente necessari.

Art. 59.
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone