Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 3 aprile 2012 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il 29 aprile 1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'articolo 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'articolo 1, comma 6, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale «Dyplom Specialista» in biologia presso la Universita' statale di Kharkiv, rilasciato nel giugno 1999; Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Kiev, detto titolo e' abilitante per l'esercizio in Ucraina della professione di biologo, insegnante di biologia e di chimica; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 marzo 2012, nella quale e' emerso che la formazione accademica della richiedente non e' paragonabile a quella richiesta in Italia ad un biologo iscritto nella sezione A dell'albo; Preso atto che le lacune riscontrate sono tali da non poter essere colmate da misure compensative; Preso atto altresi' che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa per l'iscrizione nella sezione B del medesimo albo professionale, per cui non e' necessario applicare delle misure compensative; Visti gli artt. 6 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a Palermo in data 21 ottobre 2010 valido fino al 20 gennaio 2015;
Decreta:
Alla sig.ra Ilchenko Liudmyla, nata il 29 aprile 1976 a Borzna (Ucraina), cittadina ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di «Biologo» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi» - sezione B e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. La richiesta di riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A dell'albo e' rigettata. Roma, 3 aprile 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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