Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012
Ripartizione dei contributi previsti per l'anno 2010 a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003, art. 4, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 14/2012).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2003, n. 368, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;
Visto l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 314/2003 che stabilisce misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare;
Visto in particolare il comma lbis del medesimo articolo 4, il quale stabilisce che l'assegnazione annuale del contributo sia effettuata con deliberazione del CIPE, sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
Considerato altresi' che il medesimo comma 1-bis del citato articolo, come modificato dall'articolo 7-ter della legge n. 13/2009, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, prevede che il contributo sia ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del Comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito e che il contributo spettante a questi ultimi sia calcolato in proporzione alla superficie e alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto;
Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, sia versata all'entrata del bilancio dello Stato una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall'applicazione dell'aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 della richiamata legge n. 368/2003;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 che all'articolo 28 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al quale e' attribuito il compito di svolgere le funzioni dell'APAT di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 230 del 12 novembre 2011, con il quale viene approvata la ripartizione percentuale, per l'anno 2010, delle misure di compensazione territoriale relative ai Comuni e alle Province ospitanti centrali nucleari e impianti del ciclo combustibile radioattivo, nonche' ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, ai sensi del citato comma 1-bis, dell'art.4 della legge n. 368/2003, come modificato dall'articolo 7-ter della legge n. 13/2009;
Vista la relazione predisposta dall'ISPRA nel settembre 2011, concernente le quote di ripartizione delle misure compensative in applicazione di criteri relativi all'inventario radiometrico dei siti nucleari italiani;
Vista la nota n. 2673 del 9 giugno 2011 con la quale la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) ha comunicato l'entita' delle risorse disponibili per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale relative all'anno 2010, pari a 14.668.454 euro, determinate in sede di contabilizzazione dei valori relativi al bilancio per il medesimo anno;
Vista la nota n. 35368 del 9 dicembre 2011, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso a questo Comitato la proposta di riparto per l'anno 2010;
Ritenuto opportuno inquadrare le misure previste dall'articolo 4 della richiamata legge n. 368/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ottica di compensare i disagi derivanti dall'effettiva esecuzione delle attivita' per la messa in sicurezza e lo smantellamento degli impianti dismessi e per lo stoccaggio dei rifiuti pregressi nonche' dei rifiuti che saranno prodotti dallo smantellamento degli impianti nucleari;
Vista la nota del 19 gennaio 2012, n. 245, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;
Ritenuto di dover approvare la richiamata proposta di ripartizione relativa all'anno 2010, nelle more della realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 368/2003;

Delibera:

1. Criteri di ripartizione
Le risorse destinate come misura compensativa ai Comuni ed alle Province che ospitano gli impianti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, e alle successive modifiche e integrazioni richiamate in premessa, vengono ripartite per ciascun sito sulla base di tre componenti:
- la radioattivita' presente nelle strutture stesse dell'impianto, in forma di attivazione e di contaminazione, che potra' essere eliminata al termine delle procedure di disattivazione dell'impianto stesso;
- i rifiuti radioattivi presenti, prodotti da pregresso esercizio dell'impianto o comunque immagazzinati al suo interno;
- il combustibile nucleare fresco e, soprattutto, irraggiato eventualmente presente.
2. Ripartizione tra Comuni e Province
In applicazione dei criteri di cui al precedente punto 1 e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 314/2003, convertito nella legge n. 368/2003, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto legge n. 208/2008, convertito nella legge n. 13/2009, le risorse disponibili come misure compensative per l'anno 2010, pari a 14.668.454 euro, sono ripartite per ciascun sito e sono suddivise tra gli Enti beneficiari in misura del 50 per cento a favore del Comune nel cui territorio e' ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa Provincia e in misura del 25 per cento in favore dei Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito, secondo le percentuali e gli importi riportati nella tabella allegata, relativa all'anno 2010, che costituisce parte integrante della presente delibera.
Il contributo spettante ai Comuni confinanti con quello nel cui territorio e' ubicato il sito viene calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.
3. Modalita' di erogazione delle somme
Le somme di cui al precedente punto 2 sono versate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico agli Enti locali sopra individuati, secondo le modalita' previste dal sistema di Tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modificazioni, sul capitolo all'uopo istituito da ciascun Ente locale interessato.
Le suddette risorse finanziarie dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati all'adozione di misure di compensazione in campo ambientale.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relazionera' a questo Comitato, entro il 31 dicembre 2013, sullo stato di utilizzo delle risorse ripartite con la presente delibera, con particolare riferimento al rispetto del suddetto vincolo di destinazione delle risorse.
Roma, 20 gennaio 2012

Il Presidente: Monti Il segretario: Barca

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 383
 
Allegato
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