Gazzetta n. 95 del 23 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2012
Decadenza della societa' EUROSCOMMESSE 2000 S.r.l., dalla concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.


IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Vista la convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Euroscommesse 2000 S.r.l. nei locali siti in Roma alla via Genina n. 58/60;
Visto l'art. 17, comma 1, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla revoca della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese: «oltre che negli altri casi espressamente previsti nella convenzione di concessione, nel caso in cui, successivamente alla stipula della convenzione di concessione, emerga per qualsiasi motivo, la non sussistenza di un requisito o di un elemento costitutivo di un requisito, considerato essenziale ai fini della permanenza del rapporto concessorio»;
Vista la lettera del 21 novembre 2011, con cui la Euroscommesse 2000 S.r.l., riscontrando una precedente nota prot. n. 2011/18941/Giochi/SCO del 23 maggio 2011, rappresentava di non fornire le controdeduzioni richieste, circa la sussistenza di elementi di reita' emersi a carico del proprio rappresentante legale, poiche' era venuto meno l'interesse a proseguire nella attivita' di raccolta delle scommesse;
Vista la nota prot. n. 2012/7292/Giochi/SCO del 17 febbraio 2012, con cui si prendeva atto delle motivazioni esposte dalla Euroscommesse 2000 S.r.l., dando il preavviso di sospensione immediata del collegamento con il Totalizzatore nazionale;
Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione prevista dal citato art. 17, comma 1;

Dispone
per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela degli interessi pubblici, la revoca della convenzione di concessione n. 3015 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Euroscommesse 2000 S.r.l., con sede legale in Roma alla via Genina n. 58/60, ed operante al medesimo indirizzo.
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2012

Il direttore: Tagliaferri
 
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