Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 gennaio 2012
Modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, l'art. 11, comma 5, che dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 possa essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), il quale prevede la costituzione presso il Mediocredito Centrale S.p.A. di un Fondo di garanzia (di seguito «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese») allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art. 15, recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera r), il quale prevede che sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e che con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248, recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la delibera della Conferenza unificata del 26 luglio 2001 recante, indicazioni procedurali per l'adozione della deliberazione della Conferenza unificata di cui all'art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 per l'individuazione delle regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Viste le delibere della predetta Conferenza in data 28 novembre 2002 e 10 dicembre 2003 con le quali ai sensi del menzionato art. 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 la Regione Toscana e la Regione Lazio sono state individuate quali regioni sul cui territorio il Fondo di garanzia, di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limita i propri interventi alla controgaranzia dei fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in particolare l'art. 1, comma 209, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che le caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono rideterminate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'innovazione e le tecnologie in linea con quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di capitali per le banche;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005, recante rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, recante approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009, che in attuazione dell'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni sul trattamento prudenziale della garanzia di ultima istanza dello Stato prevista dall'art. 11, comma 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2009;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario e, in particolare, l'art. 7-quinquies, commi 5 e 8 che prevede un incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ed in particolare l'art. 8, comma 5, lettera a), che elimina il conferimento nel Fondo per la finanza d'impresa delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune;
Visto l'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 e gli articoli 43 e seguenti del Regolamento (CE) 1828/2006, che disciplinano il cofinanziamento degli strumenti di «Ingegneria finanziaria» con i Fondi strutturali della UE;
Ritenuta la necessita', nell'attuale fase congiunturale, di incrementare, cosi' come previsto dal menzionato art. 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. e considerata l'importanza strategica di aumentare il radicamento sui territori per migliorare l'efficienza e l'efficacia dello strumento a favore del sistema produttivo;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua le modalita' di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, da parte dei soggetti indicati nell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.







 
Art. 2
Contribuzione delle regioni e delle province autonome

1. Le regioni e le province autonome, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, contribuiscono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite 21 sezioni speciali, una per ciascuna regione e provincia autonoma, con contabilita' separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonche' le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di 5 milioni di euro.
4. Le imprese aventi sede operativa in ciascuna regione o provincia autonoma possono avvalersi della garanzia sulle risorse della sezione speciale regionale secondo le modalita' previste dagli accordi di cui al comma 3.
 
Art. 3
Contribuzione delle banche

1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana definiscono, con apposita convenzione aperta all'adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche, anche in forma aggregata, le modalita' ed i criteri di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' istituita una sezione speciale, con contabilita' separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione di cui al comma 1, suddivisa in Riserve, ciascuna con contabilita' separata e relativa ad una singola banca o gruppo bancario partecipante.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: a) l'impegno minimo per l'adesione al Fondo e per la costituzione di una Riserva, non inferiore a 5 milioni di euro; b) le modalita' di adesione di banche, gruppi bancari e raggruppamenti di banche; c) le modalita' di interazione con le altre risorse del Fondo; d) la durata della permanenza nel Fondo e le modalita' di recesso dal medesimo; e) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; f) la previsione di modalita' di adesione al Fondo alternative rispetto alla costituzione di una Riserva, fermo restando l'importo minimo di cui alla lettera a).
 
Art. 4
Contribuzione della SACE S.p.A.

1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. definiscono con apposita convenzione le modalita' di contribuzione di SACE S.p.A. al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
2. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e' istituita una sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A., con contabilita' separata, finalizzata alle operazioni individuate dalla convenzione.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, la convenzione individua: a) la misura dell'intervento di SACE S.p.A. nel Fondo; b) la tipologia delle operazioni che accedono alla sezione speciale di cui al comma 2; c) la percentuale di copertura degli interventi di garanzia della sezione speciale alimentata dalla SACE S.p.A.; d) l'integrazione con le garanzie per l'internazionalizzazione delle Piccole e medie imprese ed altri prodotti forniti da SACE S.p.A.
 
Art. 5
Contribuzione di altri enti ed organismi pubblici

1. Altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilita' separata.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonche' le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo.
 
Art. 6
Percentuali di accantonamento

1. Nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 settembre 2005, le percentuali di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio relative agli interventi di garanzia a valere sulle risorse delle sezioni speciali di cui al presente decreto sono stabilite dal Comitato di Gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, tenendo conto della rischiosita' del portafoglio complessivo e di quello specifico della sezione speciale.
 
Art. 7
Forme di interazione tra sezioni speciali
e riserve regionali e bancarie

1. Su proposta della regione o provincia autonoma che ha attivato una sezione speciale ai sensi dell'art. 2 e della banca o del gruppo bancario che aderisce alla convenzione di cui all'art. 3, con deliberazione del Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 possono essere individuate specifiche forme di interazione delle risorse di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5.
 
Art. 8
Disciplina delle perdite delle sezioni speciali

1. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie della singola sezione speciale risultassero insufficienti alla liquidazione di tali insolvenze, queste saranno coperte dalla complessiva dotazione del Fondo.
 
Art. 9
Monitoraggio e verifica dell'utilizzo delle risorse

1. Il Comitato di gestione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 provvede, entro sei mesi dalla attivazione delle sezioni speciali previste ai sensi del presente decreto, ad adottare uno strumento di monitoraggio periodico dell'utilizzo delle risorse delle sezioni speciali.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2012

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Monti
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2012 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 158
 
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