IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; Visto l'art. 81 par.3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il quale dispone che gli stati membri possano applicare disposizioni nazionali fino a che non siano state adottate le disposizioni dettagliate di cui all'art. 58, paragrafo 2; Vista la domanda presentata in data 26 ottobre 2009, dall'Impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del coadiuvante denominato Fastwet, contenente la sostanza attiva bagnante sale sodico di alchil etere solfato, prodotto uguale al prodotto di riferimento denominato Wetting plus, registrato al n. 2191 con D.D. in data 12 aprile 1976, e modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 gennaio 2012, titolare di entrambe le registrazioni la suindicata Impresa; Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Wetting plus; Vista la nota del 9 settembre 2011 con la quale l'impresa comunica di voler cambiare, in corso di registrazione, il nome del prodotto fitosanitario da Fastwet in Astrol Plus; Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adeguamenti che dovranno essere adempiuti e le scadenze che saranno definite con regolamento comunitario, in attuazione del citato art. 58; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Scam Spa, con sede legale in S. Maria Mugnano (Modena), Strada Bellaria 164, e' autorizzata ad immettere in commercio il coadiuvante denominato ASTROL PLUS, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del coadiuvante, anche in conformita' a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20. Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: SCAM Spa - Modena. Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14875. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 27 gennaio 2012 Il direttore generale: Borrello |