Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 aprile 2012
Riconoscimento, al sig. Borgo Alessandro di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.




IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Borgo Alessandro, nato il 6 febbraio 1985 a Arzignano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici Laurea in Scienze giuridiche conseguito in data 26 luglio 2007 e la Laurea specialistica in Giurisprudenza in data 23 luglio 2009 presso l'Universita' Commerciale «Luigi Bocconi»;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano attestato in data 6 ottobre 2011;
Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 24 febbraio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 20 aprile 2010, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che 1'istante ha documentato di essere iscritto come no esercente all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid dal 25 maggio 2011;
Considerato pertanto che il richiedente e' in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Spagna, ai sensi dell'art. 13.1 della direttiva 2005/36/CE, come attestato dalla Autorita' competente spagnola;
Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;

Decreta:

Al sig. Borgo Alessandro, nato il 6 febbraio 1985 a Arzignano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;
b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 10 aprile 2012

Il direttore generale: Saragnano
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone