Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 45
Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE.




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2001;
Vista la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica

1. All'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 4) e' sostituito dal seguente: " 4) prestazione di servizi di pagamento come definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera h-ter) e' sostituita dalla seguente:
"h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.".
3. Il Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

"Titolo V-BIS


MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA


Art. 114-bis
Emissione di moneta elettronica

1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta elettronica.

Art. 114-ter
Rimborso della moneta elettronica

1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all'articolo 2946 del codice civile.
2. Il detentore puo' chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;
2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.

Art. 114-quater
Istituti di moneta elettronica

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia e le relative succursali nonche' le succursali in Italia degli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente; per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica possono avvalersi di persone fisiche o giuridiche che agiscano in loro nome.
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita' accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi all'emissione di moneta elettronica.

Art. 114-quinquies
Autorizzazione e operativita' transfrontaliera

1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli 114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26, limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di cui al comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, possono operare nel territorio della Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
8. L'emissione di moneta elettronica da parte di un istituto di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario e' subordinata all'apertura di una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 114-quinquies.1
Forme di tutela e patrimonio destinato

1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per l'emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di moneta elettronica.

Art. 114-quinquies.2
Vigilanza

1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di moneta elettronica, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di moneta elettronica comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica, prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.

Art. 114-quinquies.3
Rinvio

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonche' nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli articoli 78, 79, 82, 113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 114-quinquies.4
Deroghe

1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di avvaloramento degli strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma 1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al comma 1 nonche' le modalita' con le quali devono essere comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1 possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.".
4. All'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Allo Stato italiano, agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita', emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo 126-novies.".
5. Dopo l'articolo 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:

"Art. 126-novies
Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica

1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo 114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:
a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima della sua scadenza;
c) il rimborso e' chiesto piu' di un anno dopo la data di scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del rimborso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita' e le condizioni del rimborso.".





Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La legge 1 marzo, 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n.
72, S.O..
La direttiva 2009/110/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 ottobre 2009, n. L. 267.
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
(Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O..
L'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n.
217(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 6. Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE,
concernente obblighi informativi in caso di fusioni e
scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta
elettronica
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE,
78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di
documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e'
tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto ed integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e
attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli
5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della
direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, per consentire che una societa' di gestione del
risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire
fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche
alle norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera
prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle
societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante
in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in
materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni
di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia
del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte
di succursali delle societa' di gestione armonizzate
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in
relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
e di indagine previsti dall'art. 98 della citata direttiva
2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 187-octies del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive
modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire
le disposizioni della direttiva in materia di fusioni
transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la
disciplina fiscale vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita'
alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva
2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in
Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore
secondo quanto previsto dalla direttiva, in particolare con
riferimento alle informazioni per gli investitori,
adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle
quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole
dettate nei confronti delle societa' di gestione del
risparmio armonizzate in attuazione della direttiva, in
linea con quelle gia' stabilite dal citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti
massimi ivi previsti, in tema di disciplina degli
intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i),
apportare alla disciplina complessivamente vigente in
materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni
occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione
dei criteri applicativi e delle relative procedure,
efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche'
l'adeguamento della disciplina dei controlli e della
vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita'
dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio
di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal
fine prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina
applicabile, l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita' delle
persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo per le violazioni
previste dal citato testo unico, con responsabilita'
solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di
quest'ultimo nei confronti delle prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di
altri strumenti deflativi del contenzioso, nonche'
l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della
disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter della legge
10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura
organizzativa o procedurale previste nell'ambito della
disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali,
in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di
proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti
dalla normativa dell'Unione europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita'
dei procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 187-septies, comma 3, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del
Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni
delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli
adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per
definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una
societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione
coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in
cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori
qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per
l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni interessate
devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O..

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 1. (Definizioni).
(Omissis).
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in
Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario
diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede
legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane
e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che
effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
della banca;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le
attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare
il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria,
il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento come
definiti dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma
2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento
(«travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della
clientela in:
strumenti di mercato monetario (assegni,
cambiali, certificati di deposito, ecc.);
cambi;
strumenti finanziari a termine e opzioni;
contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e
prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle
concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo
«money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di
patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di
adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono
aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in
materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un
soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che
controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari
almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno
al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese,
diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione
magnetica, rappresentato da un credito nei confronti
dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di
pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia
accettato da persone fisiche e giuridiche diverse
dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti
previsti dall'art. 2, comma 2, lettera m), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni
di pagamento previste dall'art. 2, comma 2, lettera n), del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli
altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti
amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile;
h-quinquies) [«partecipazioni rilevanti»: le
partecipazioni che comportano il controllo della societa' e
le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in
conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle
diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti
di voto e degli altri diritti che consentono di influire
sulla societa'];
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese,
diverse dalle banche e dagli istituti di moneta
elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento
di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli
istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso
dall'Italia;
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»:
una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita'
giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua
direttamente, in tutto o in parte, l'attivita'
dell'istituto di pagamento.".



 
Art. 2

Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE

1. Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.".
3. All'articolo 131-bis dopo le parole: "Chiunque emette moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis".
4. All'articolo 131-ter dopo le parole: "Chiunque presta servizi di pagamento" sono inserite le seguenti: " in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies".
5. All'articolo 144, comma 1, le parole: "114-quater, 114-octies," sono sostituite dalle seguenti: "114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,".
6. All'articolo 144, comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.".
7. All'articolo 144, comma 3, le parole: "e 126-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", 126-quater e 126-novies, comma 3".
8. All'articolo 144, comma 5, le parole: "della banca o dell'intermediario finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto vigilato".



Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 106, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 106. (Albo degli intermediari finanziari).
(Omissis).
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di
pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai
sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente
consentite dalla legge nonche' attivita' connesse o
strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
Banca d'Italia.".
Il testo dell'art. 131-bis del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 131-bis. (Abusiva emissione di moneta
elettronica).
1. Chiunque emette moneta elettronica in violazione
della riserva prevista dall'art. 114-bis senza essere
iscritto nell'albo previsto dall'art. 13 o in quello
previsto dall'art. 114-bis, comma 2, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
2.066 euro a 10.329 euro.".
Il testo dell'art. 131-ter del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita :
"Art. 131-ter. (Abusiva attivita' di prestazione di
servizi di pagamento).
Chiunque presta servizi di pagamento in violazione
della riserva prevista dall'art. 114-sexies senza essere
autorizzato ai sensi dell'art. 114-novies e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da
2.066 euro a 10.329 euro.".
Il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo
n. 385 del 1993, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 144. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2580
a euro 129.110 per l'inosservanza delle norme degli
articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49,
51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 108, 109,
comma 3, 110 in relazione agli articoli 26 commi 2 e 3, 64,
commi 2 e 4, 114-quinquies.1, 114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione all'art. 26, commi 2 e 3,
114-octies, 114-undecies in relazione all'art. 26, commi 2
e 3, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129,
comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o
delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52
e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'art. 52, e
114-undecies, in relazione all'art. 52, si applica la
sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per la rilevante inosservanza delle norme
contenute negli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3, e delle relative disposizioni generali
o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
3-bis. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni
di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5160 a euro 64.555 per le seguenti condotte, qualora esse
rivestano carattere rilevante:
a) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2, e 4,
118, 119, 120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis,
commi 1, 2, 3 e 4, 125-octies, commi 2 e 3, 126,
126-quinquies, comma 2, 126-sexies e 126-septies e delle
relative disposizioni generali o particolari impartite
dalle autorita' creditizie;
b) inserimento nei contratti di clausole nulle o
applicazione alla clientela di oneri non consentiti, in
violazione dell'art. 40-bis o del titolo VI, ovvero offerta
di contratti in violazione dell'art. 117, comma 8;
c) inserimento nei contratti di clausole aventi
l'effetto di imporre al debitore oneri superiori a quelli
consentiti per il recesso o il rimborso anticipato ovvero
ostacolo all'esercizio del diritto di recesso da parte del
cliente, ivi compresa l'omissione del rimborso delle somme
allo stesso dovute per effetto del recesso.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.225
per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle
funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128, di
mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall'art. 128-bis, nonche' di
inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 128-ter. La stessa sanzione si
applica nel caso di frazionamento artificioso di un unico
contratto di credito al consumo in una pluralita' di
contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al
limite inferiore previsto ai sensi dell'art. 122, comma 1,
lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3, 3-bis e 4 si applicano anche a
coloro che operano sulla base di rapporti che ne
determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto
vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato.
5-bis. Nei confronti degli agenti in attivita'
finanziaria e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione dei mediatori creditizi e
degli agenti in attivita' finanziaria diversi dalle persone
fisiche, nonche' degli altri intermediari del credito, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5160
a euro 64.555 per l'inosservanza degli obblighi di cui
all'art. 125-novies, si applica altresi' il comma 4 primo
periodo.
6. Le sanzioni amministrative previste dai commi 3,
3-bis e 4, ultimo periodo, si applicano anche nei confronti
dell'agente, del legale rappresentante della societa' di
agenzia in attivita' finanziaria o del legale
rappresentante della societa' di mediazione creditizia.
7. Nei confronti dell'agente in attivita' finanziaria,
del legale rappresentante della societa' di agenzia in
attivita' finanziaria o del legale rappresentante della
societa' di mediazione creditizia, nonche' dei dipendenti,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.065 a euro 129.110 per la violazione dell'art.
128-decies, comma 2, ovvero nei casi di ostacolo
all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal
medesimo art. 128-decies.
8. Se le violazioni indicate ai commi 6 e 7 sono gravi
o ripetute, la Banca d'Italia puo' ordinare la sospensione
o la cancellazione dall'elenco.
9. Non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28
dicembre 2005, n. 262.".



 
Art. 3

Modifiche ad altri testi legislativi necessarie per il recepimento
della direttiva 2009/110/CE

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
" d) moneta elettronica quale definita nell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore nello stesso anno civile ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di cui alla presente lettera e' aumentato a 500 euro.".



Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n.
231 del 2007, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 25. (Obblighi semplificati).
1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti
agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I, ad
eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'art. 15,
comma 1, alla lettera d) dell'art. 16, comma 1, ed alla
lettera c) dell'art. 17, comma 1, se il cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'art. 11, commi 1 e
2, lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario
soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno
Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del
rispetto di tali obblighi;
c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i
cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su
un mercato regolamentato ai sensi della direttiva
2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa'
o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad
obblighi di comunicazione conformi alla normativa
comunitaria.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza
finanziaria, individua gli Stati extracomunitari il cui
regime e' ritenuto equivalente.
3. L'identificazione e la verifica non sono richieste
se il cliente e' un ufficio della pubblica amministrazione
ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni
pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai
trattati sulle Comunita' europee o al diritto comunitario
derivato.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto raccolgono comunque
informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste in tali commi.
5. Gli obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela non si applicano qualora si abbia motivo di
ritenere che l'identificazione effettuata ai sensi del
presente articolo non sia attendibile ovvero qualora essa
non consenta l'acquisizione delle informazioni necessarie.
6. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto
sono autorizzati a non applicare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela, in relazione a:
a) contratti di assicurazione-vita, il cui premio
annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia
di importo non superiore a 2.500 euro;
b) forme pensionistiche complementari disciplinate
dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a
condizione che esse non prevedano clausole di riscatto
diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e
che non possano servire da garanzia per un prestito al di
fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
c) regimi di pensione obbligatoria e complementare o
sistemi simili che versino prestazioni di pensione, per i
quali i contributi siano versati tramite deduzione dal
reddito e le cui regole non permettano ai beneficiari, se
non dopo il decesso del titolare, di trasferire i propri
diritti;
d) moneta elettronica quale definita nell'art. 1,
comma 2, lettera h-ter), del TUB, nel caso in cui, se il
dispositivo non e' ricaricabile, l'importo massimo
memorizzato sul dispositivo non ecceda 250 euro, oppure nel
caso in cui, se il dispositivo e' ricaricabile, sia imposto
un limite di 2.500 euro sull'importo totale trattato in un
anno civile, fatta eccezione per i casi in cui un importo
pari o superiore a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello stesso anno civile ai sensi dell'art. 11 della
direttiva 2009/110/CE ovvero sia effettuata una transazione
superiore a 1.000 euro, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1781/2006. Per quanto concerne le
operazioni di pagamento nazionali il limite di 250 euro di
cui alla presente lettera e' aumentato a 500 euro.
e) qualunque altro prodotto o transazione
caratterizzato da uno basso rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tecnici
stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'art. 40,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se autorizzato
dal Ministro dell'economia e delle finanze con le modalita'
di cui all'art. 26.".



 
Art. 4


Disposizioni transitorie

1. Gli istituti di moneta elettronica iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire la propria attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attivita', a meno che non siano stati iscritti ovvero siano in corso di iscrizione, ai sensi del comma 2, nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
2. La Banca d'Italia iscrive nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal presente decreto, gli istituti di moneta elettronica che:
a) risultano iscritti prima del 30 aprile 2011 nell'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) presentino alla Banca d'Italia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto un'apposita relazione da cui risulti il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto e un programma di attivita' redatto in conformita' alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia.
3. In deroga al comma 1, gli istituti di moneta elettronica, iscritti prima del 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che beneficino della deroga prevista dal previgente articolo 114-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono proseguire l'attivita' fino al 30 aprile 2012 ovvero, se posteriore, fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto, secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari. Decorso tale termine cessano la propria attivita', a meno che non siano stati iscritti nell'albo di cui all'articolo 114-quater, introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1,comma 3, del presente decreto, ovvero sia in corso un procedimento di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche al fine di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto.
4. Gli istituti di moneta elettronica iscritti dopo il 30 aprile 2011 all'albo di cui al previgente articolo 114-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, presentano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-quinquies introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto; l'istanza e' corredata della sola documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 114-quinquies.1 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto nonche', ove intendano avvalersi della deroga prevista dall'articolo 114-quinquies.4 introdotto nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, di quella attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione prevista dal medesimo articolo. In difetto dei requisiti, o in caso di mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione, essi possono proseguire la propria attivita' fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente decreto secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari; decorso tale termine cessano l'attivita', a meno che non sia in corso il procedimento di autorizzazione.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 per gli istituti di moneta elettronica che possono continuare ad operare secondo le previgenti disposizioni legislative e regolamentari, e' abrogata ma continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione, la delibera CICR del 4 marzo 2003 recante attuazione del Titolo V-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente gli istituti di moneta elettronica (Imel): disciplina in materia di partecipazioni al capitale degli Imel, vigilanza regolamentare, controlli sulle succursali in Italia di Imel comunitari.



Note all'art. 4:
Il testo previgente dell'art. 114-bis del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-bis. (Emissione di moneta elettronica).
1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle
banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti
possono svolgere esclusivamente l'attivita' di emissione di
moneta elettronica, mediante trasformazione immediata dei
fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia,
gli istituti possono svolgere altresi' attivita' connesse e
strumentali, nonche' prestare servizi di pagamento; e'
comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque
forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli
istituti di moneta elettronica italiani e le succursali in
Italia di quelli con sede legale in uno Stato comunitario o
extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di
richiedere all'emittente, secondo le modalita' indicate nel
contratto, il rimborso al valore nominale della moneta
elettronica in moneta legale ovvero mediante versamento su
un conto corrente, corrispondendo all'emittente le spese
strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto puo' prevedere un limite
minimo di rimborso non superiore all'importo stabilito
dalla Banca d'Italia in conformita' alla disciplina
comunitaria.".
Il testo previgente dell'art. 114-quater del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quater.(Vigilanza).
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo
II, Capi III e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per
l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la
Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII,
articoli 134, 139 e 140 (280).
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II,
gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle
societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1,
lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per
sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i
soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o
altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su
base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione
II.
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini
prudenziali, un limite massimo al valore nominale della
moneta elettronica.".
Il testo previgente dell'art. 114-quinquies del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, sostituito dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 114-quinquies. (Deroghe).
1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di
moneta elettronica dall'applicazione di disposizioni
previste dal presente titolo, quando ricorrono una o piu'
delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica
emessa dall'istituto di moneta elettronica non e' superiore
all'ammontare massimo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformita' alla disciplina comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di
moneta elettronica e' accettata in pagamento esclusivamente
da soggetti controllati dall'istituto, che svolgono
funzioni operative o altre funzioni accessorie connesse con
la moneta elettronica emessa o distribuita dall'istituto,
da soggetti controllanti l'istituto emittente e da altri
soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di
moneta elettronica e' accettata in pagamento solo da un
numero limitato di imprese, individuate in base alla loro
ubicazione o al loro stretto rapporto finanziario o
commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli
accordi contrattuali devono prevedere un limite massimo al
valore nominale della moneta elettronica a disposizione di
ciascun cliente non superiore all'importo stabilito dalla
Banca d'Italia in conformita' alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi
del comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento.".



 
Art. 5


Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2012

NAPOLITANO


Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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