Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 2012, n. 47
Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).




IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 6 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

E m a n a


il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
«m-bis) 'OICR armonizzati': gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) 'OICR comunitari': gli OICR costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;
m-quinquies) 'OICR feeder': l'OICR che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR master;
m-sexies) 'OICR master': l'OICR nel quale uno o piu' OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita';»;
b) alla lettera n) dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di OICR propri;»;
c) dopo la lettera q) sono inserite le seguenti:
«q-bis) 'gestore dell'OICR master': la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR master o la SICAV master;
q-ter) 'gestore dell'OICR feeder': la societa' di gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR feeder o la SICAV feeder;
q-quater) 'depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder': la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel Paese di origine a svolgere i compiti della banca depositaria;»;
d) alla lettera r) dopo le parole: «societa' di gestione armonizzate» sono inserite le seguenti: «con succursale in Italia»;
e) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:
«r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione armonizzata': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito;».
2. All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dei soggetti abilitati» sono sostituite dalle seguenti: «delle SIM, delle imprese di investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, delle banche italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento».
3. All'articolo 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) alle societa' di gestione armonizzate; l'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), n. 1), puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di investimento armonizzati.»;
b) alla lettera d) del comma 2 dopo le parole: «di propria» sono inserite le seguenti: «o altrui»;
c) alla lettera e-bis) del comma 2 le parole: «OICR propri o di terzi» sono sostituite dalle seguenti: «OICR di terzi»;
d) il comma 3 e' abrogato.
4. All'articolo 36 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di gestione del risparmio.»;
b) il comma 7 e' abrogato;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
« 8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilita' delle quote.».
5. All'articolo 37, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «comma 7, e l'articolo 39, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «39, comma 3, nonche', nel caso di strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo III-bis e il capo III-ter».
6. L'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
« 3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le modalita' di subdeposito dei beni del fondo.».
7. All'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
« h-bis) se il fondo e' un fondo feeder.».
8. All'articolo 41, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento armonizzati.».
9. All'articolo 41-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di gestione armonizzate che intendono istituire e gestire nel territorio della Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonche' le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a condizione che:
a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente comma;
b) la societa' di gestione armonizzata sia autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societa' di gestione armonizzata abbia stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura alla banca depositaria la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma 2-bis, consulta l'autorita' competente dello Stato di origine della societa' di gestione armonizzata.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonche' il contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma 2-bis, lettera c).»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 40. Alle societa' di gestione armonizzate si applica l'articolo 8, comma 1.».
10. All'articolo 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari ed extracomunitari»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Alle societa' di gestione armonizzate che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di fondi comuni di investimento armonizzati dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.»;
d) il comma 2 e' abrogato;
e) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere fornite;»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a condizione che i relativi schemi di funzionamento siano compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani. L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi e' comunque subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente decreto e della relativa normativa di attuazione.».
11. All'articolo 43-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
«f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la societa' di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri a quest'ultima la disponibilita' delle informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni, secondo quanto previsto nell'articolo 41-bis, comma 2-bis.».
12. L'articolo 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

"Art. 49
Trasformazione

1. La SICAV non puo' trasformarsi in un organismo non soggetto al presente Capo o al Capo II del presente titolo.".
13. All'articolo 50 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
b) al comma 2 le parole: «SICAV estere» sono sostituite dalle seguenti: «SICAV comunitarie ed extracomunitarie».
14. Nel titolo III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il Capo III sono aggiunti i seguenti:

"Capo III-BIS


STRUTTURE MASTER-FEEDER


Art. 50-bis Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master -
feeder

1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le societa' di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilita' dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;
b) nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder abbiano lo stesso gestore, esso adotta norme interne di comportamento che assicurino la medesima disponibilita' di documenti e informazioni di cui alla lettera a);
c) l'OICR master e l'OICR feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, nonche' le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;
b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;
c) i requisiti specifici dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonche' le regole loro applicabili;
d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master, nonche' le regole applicabili all'OICR feeder e l'OICR master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;
e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la societa' di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonche' tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorita' competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder comunitari ed extracomunitari.
3. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Capi II, III e III-ter del presente Titolo.
4. Agli OICR master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli OICR master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'articolo 42, commi da 5 a 8.
5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarita' evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e l'impatto delle irregolarita' riscontrate sull'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la societa' di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.
6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformita' con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorita' competente dell'OICR feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo, nonche' le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.

Capo III-TER


FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO


Art. 50-ter
Fusione e scissione di OICR

1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformita' rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR e' rilasciata in via generale.
2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una societa' di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attivita' e delle passivita' del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.
3. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si puo' dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:
a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;
b) la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;
c) l'informativa da rendere ai partecipanti;
d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;
e) l'oggetto delle attestazioni di conformita' e della relazione di cui ai commi 1 e 2;
f) i diritti dei partecipanti.

Art. 50-quater
Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati

1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.
2. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l'autorizzazione alla fusione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
3. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d'Italia puo' richiedere per tale OICR la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.
4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.».
15. All'articolo 52, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «secondo l'ordinamento italiano»;
b) al comma 3-ter dopo la parola: «Italia» sono inserite le seguenti: «ovvero societa' di gestione armonizzate».
16. All'articolo 54 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni offerte in Italia»;
b) al comma 1, primo periodo, la parola: «esteri» e' sostituita dalle seguenti: «comunitari ed extracomunitari»;
c) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Se vi e' fondato sospetto che un OICR comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita' competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR.».
17. All'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una societa' di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94 del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso.».
18. All'articolo 93-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: «3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR e' stato costituito.».
19. L'articolo 98-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

"Art. 98-ter Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e
prospetto

1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani o comunitari non armonizzati ed extracomunitari e' preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICR italiani armonizzati, alla comunicazione sono allegati il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari alla comunicazione e' allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis).
2. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e' redatto in conformita' ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria.
3. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
4. Si applica l'articolo 94, commi 8, 9 e 11. Nessuno puo' essere chiamato a rispondere esclusivamente sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse possano risultare fuorvianti, imprecise o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.
5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICR comunitari armonizzati, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42.».
20. L'articolo 98-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:

"Art. 98-quater
Disposizioni di attuazione

1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni comunitarie, il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari, il relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.».
21. L'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5, 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.».





Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2009/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
novembre 2009, n. L. 302.
Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Gli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. cosi' recitano:
"Art. 8. (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi
unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega
prevista dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle
stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni
e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere."
"Art. 21. (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega).
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 93/6/CEE
e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentati;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione a servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardati anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetti depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentati e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge 2
gennaio 1991, n. 1 , e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689 , e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive
modificazioni, e fino ad un ammontare massimo di lire
trecento milioni, violazioni per le quali e' prevista, in
via alternativa o congiunta, la pena dell'ammenda o
dell'arresto fino ad un anno, con esclusione delle condotte
volte ad ostacolare l'attivita' delle autorita' di
vigilanza ovvero consistenti nella produzione di
documentazione non veritiera ovvero che offendono in
maniera rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O..
La legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina
dei fondi comuni d'investimento mobiliare) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85.
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi - Testo post riforma 2004) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O..
Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461
(Riordino della disciplina tributaria dei redditi di
capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma
160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1998, n. 2, S.O..
Il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle
imprese e alle famiglie), e' stato convertito , con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n.
47, S.O.
Il testo dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n.
217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
"Art. 6. (Delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE,
concernente obblighi informativi in caso di fusioni e
scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta
elettronica)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia, uno o piu' decreti
legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009,
concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) (rifusione), alla direttiva 2009/109/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre
2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE,
78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di
documentazione in caso di fusioni e scissioni, e alla
direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive
2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva
2000/46/CE.
2. Nella predisposizione del decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, il Governo e'
tenuto al rispetto, oltre che dei principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 2 della legge 4 giugno
2010, n. 96, in quanto compatibili, anche dei seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto ed integrale
recepimento della direttiva e delle relative misure di
esecuzione nell'ordinamento nazionale, confermando, ove
opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e
attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza alla
Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa'
e la borsa (CONSOB) secondo quanto previsto dagli articoli
5 e 6 del citato testo unico;
b) prevedere, in conformita' alla disciplina della
direttiva in esame, le necessarie modifiche alle norme del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, per consentire che una societa' di gestione del
risparmio possa istituire e gestire fondi comuni di
investimento armonizzati in altri Stati membri e che una
societa' di gestione armonizzata possa istituire e gestire
fondi comuni di investimento armonizzati in Italia;
c) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina della direttiva in esame, le opportune modifiche
alle norme del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 concernenti la libera
prestazione dei servizi e la liberta' di stabilimento delle
societa' di gestione armonizzate, anche al fine di
garantire che una societa' di gestione armonizzata operante
in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in
materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni
di investimento armonizzati, e che la prestazione in Italia
del servizio di gestione collettiva del risparmio da parte
di succursali delle societa' di gestione armonizzate
avvenga nel rispetto delle regole di comportamento
stabilite nel citato testo unico;
d) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in
relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza
e di indagine previsti dall'art. 98 della citata direttiva
2009/65/CE, secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 187-octies del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive
modificazioni;
e) modificare, ove necessario, il citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per recepire le
disposizioni della direttiva in materia di fusioni
transfrontaliere di OICVM e di strutture master-feeder;
f) introdurre norme di coordinamento con la disciplina
fiscale vigente in materia di OICVM;
g) ridefinire con opportune modifiche, in conformita'
alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva
2009/65/CE, le norme del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 concernenti l'offerta in
Italia di quote di fondi comuni di investimento
armonizzati;
h) attuare le misure di tutela dell'investitore secondo
quanto previsto dalla direttiva, in particolare con
riferimento alle informazioni per gli investitori,
adeguando la disciplina dell'offerta al pubblico delle
quote o azioni di OICVM aperti;
i) prevedere l'applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei
confronti delle societa' di gestione del risparmio
armonizzate in attuazione della direttiva, in linea con
quelle gia' stabilite dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, e nei limiti massimi
ivi previsti, in tema di disciplina degli intermediari;
l) in coerenza con quanto previsto alla lettera i),
apportare alla disciplina complessivamente vigente in
materia sanzionatoria ai sensi del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 le modificazioni
occorrenti per assicurare, in ogni caso senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'armonizzazione
dei criteri applicativi e delle relative procedure,
efficaci misure di deflazione del contenzioso, nonche'
l'adeguamento della disciplina dei controlli e della
vigilanza e delle forme e dei limiti della responsabilita'
dei soggetti preposti, comunque nel rispetto del principio
di proporzionalita' e anche avendo riguardo agli analoghi
modelli normativi nazionali o dell'Unione europea, a tal
fine prevedendo:
1) in presenza di mutamenti della disciplina
applicabile, l'estensione del principio del favor rei;
2) la generalizzazione della responsabilita' delle
persone fisiche responsabili che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo per le violazioni
previste dal citato testo unico, con responsabilita'
solidale dell'ente di appartenenza e diritto di regresso di
quest'ultimo nei confronti delle prime;
3) l'estensione dell'istituto dell'oblazione e di
altri strumenti deflativi del contenzioso, nonche'
l'introduzione, con gli opportuni adattamenti, della
disciplina prevista ai sensi dell'art. 14-ter della legge
10 ottobre 1990, n. 287, per le violazioni di natura
organizzativa o procedurale previste nell'ambito della
disciplina degli intermediari e dei mercati;
4) una revisione dei minimi e dei massimi edittali,
in modo tale da assicurare il rispetto dei principi di
proporzionalita', dissuasivita' e adeguatezza previsti
dalla normativa dell'Unione europea;
5) una nuova disciplina relativa alla pubblicita' dei
procedimenti conclusi con l'oblazione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 187-septies, comma 3, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998;
6) la destinazione delle risorse del Fondo di
garanzia per i risparmiatori e gli investitori, di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179,
anche all'indennizzo, nei limiti delle disponibilita' del
Fondo, dei danni patrimoniali conseguenti alle violazioni
delle disposizioni di cui alle parti III e IV del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
apportando alla disciplina del Fondo medesimo gli
adeguamenti necessari;
m) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla
disciplina della citata direttiva 2009/65/CE e ai criteri
direttivi previsti dalla presente legge, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione
comunitaria, per i settori interessati dalla normativa da
attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti;
n) apportare al citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 le integrazioni necessarie per
definire la disciplina applicabile ai fondi gestiti da una
societa' di gestione del risparmio (SGR) in liquidazione
coatta amministrativa e per prevedere, anche nei casi in
cui la SGR non sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa, meccanismi di adeguata tutela dei creditori
qualora le attivita' del fondo siano insufficienti per
l'adempimento delle relative obbligazioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
della finanza pubblica e le amministrazioni interessate
devono svolgere le attivita' previste con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.".

Note all'art. 1:
Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 1. (Definizioni).
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita'
di investimento, avente sede legale e direzione generale in
Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi
;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
m-bis) 'OICR armonizzati': gli OICR rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE e
delle relative disposizioni di attuazione;
m-ter) 'OICR comunitari': gli OICR costituiti in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-quater) 'OICR extracomunitari': gli OICR costituiti
in uno Stato non appartenente all'UE;
m-quinquies) 'OICR feeder': l'OICR che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'OICR
master;
m-sexies) 'OICR master': l'OICR nel quale uno o piu'
OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie
attivita';
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
2-bis) la commercializzazione di quote o azioni di
OICR propri;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero;
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
q-bis) 'gestore dell'OICR master': la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
master o la SICAV master;
q-ter) 'gestore dell'OICR feeder': la societa' di
gestione che svolge l'attivita' di gestione dell'OICR
feeder o la SICAV feeder;
q-quater) 'depositario dell'OICR master o dell'OICR
feeder': la banca depositaria dell'OICR master o dell'OICR
feeder o, se l'OICR master o l'OICR feeder sono OICR
comunitari o extracomunitari, il soggetto autorizzato nel
Paese di origine a svolgere i compiti della banca
depositaria;
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate con succursale in Italia,
le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario
e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale
in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) 'Stato di origine della societa' di gestione
armonizzata': lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) 'Stato di origine dell'OICR': Stato dell'UE in
cui l'OICR e' stato costituito;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 1,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.
1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di
valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di societa' e altri titoli equivalenti
ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i
certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento
in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
1-ter. Per «strumenti del mercato monetario» si
intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i
certificati di deposito e le carte commerciali.
2. Per «strumenti finanziari» si intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento collettivo
del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di
interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati,
indici finanziari o misure finanziarie che possono essere
regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso
il pagamento di differenziali in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento avviene
attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo'
avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento puo' avvenire
attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati
su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale
di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine («forward») e altri contratti derivati connessi a
merci il cui regolamento puo' avvenire attraverso la
consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati
alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti
attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono
soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati
connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto,
quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o puo' avvenire
in tal modo a discrezione di una delle parti, con
esclusione dei casi in cui tale facolta' consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la
risoluzione del contratto, nonche' altri contratti derivati
connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,
diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di
negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a
regolari richiami di margini.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il regolamento di cui all'art. 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso
stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari
richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2,
lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti
finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato
o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati
ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
o soggetti a regolari richiami di margine ).
3. Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli
strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e),
f), g), h), i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
previsti dal comma 1-bis, lettera d) .
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari.
Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti
finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita
di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati
per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo
automatico (c.d. «roll-over»). Sono altresi' strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai
sensi dell'art. 18, comma 5 ,
5. Per «servizi e attivita' di investimento» si
intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a
fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione
).
5-bis. Per «negoziazione per conto proprio» si intende
l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari,
in contropartita diretta e in relazione a ordini dei
clienti, nonche' l'attivita' di market maker (31).
5-ter. Per «internalizzatore sistematico» si intende il
soggetto che in modo organizzato, frequente e sistematico
negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente
al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema
multilaterale di negoziazione ).
5-quater. Per «market maker» si intende il soggetto che
si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come
disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e
vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.
5-quinquies. Per «gestione di portafogli» si intende la
gestione, su base discrezionale e individualizzata, di
portafogli di investimento che includono uno o piu'
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito
dai clienti.
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e),
comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche'
l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu'
investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di
un'operazione fra loro (mediazione).
5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.
5-octies. Per «gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione» si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed
in base a regole non discrezionali, di interessi multipli
di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, in modo da dare luogo a contratti.
6. Per «servizi accessori» si intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi;
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli investitori
per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto
che concede il finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni
connesse, nonche' la consulenza e i servizi concernenti le
concentrazioni e l'acquisto di imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al collocamento
di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
g) l'intermediazione in cambi, quando collegata alla
prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attivita' e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, e connessi alla
prestazione di servizi di investimento o accessori aventi
ad oggetto strumenti derivati ).
6-bis. Per «partecipazioni» si intendono le azioni, le
quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'art.
2351, ultimo comma, del codice civile,
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed
agli amministratori si applicano anche al consiglio di
gestione e ai suoi componenti ,
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del
presente decreto legislativo che fanno riferimento al
collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la
funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione
e ai loro componenti.".
Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 6. (Vigilanza regolamentare).
01. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza
regolamentare, la Banca d'Italia e la Consob osservano i
seguenti principi:
a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei
soggetti abilitati;
b) proporzionalita', intesa come criterio di
esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine,
con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
c) riconoscimento del carattere internazionale del
mercato finanziario e salvaguardia della posizione
competitiva dell'industria italiana;
d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
02. Per le materie disciplinate dalla direttiva
2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei
regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla
direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali
obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
tenuto conto della necessita' di fare fronte a rischi
specifici per la protezione degli investitori o
l'integrita' del mercato che non sono adeguatamente
considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti,
considerata la struttura del mercato italiano;
b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi
sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per
materia ).
03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni
regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al
comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione
europea .
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento:
a) gli obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle
sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di
investimento extracomunitarie, delle SGR, nonche' degli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 del Testo unico bancario, delle banche
italiane e delle banche extracomunitarie, autorizzate
all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento
in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli
strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della
clientela;
c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
1) i criteri e i divieti all'attivita' di
investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
2) le norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio;
3) gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
prospetti contabili che le societa' di gestione del
risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
4) i metodi di calcolo del valore delle quote o
azioni di OICR;
5) i criteri e le modalita' da adottare per la
valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il
patrimonio e la periodicita' della valutazione. Per la
valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
la Banca d'Italia puo' prevedere il ricorso a esperti
indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di
acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di
misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti
patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito
rilasciate da societa' o enti esterni .
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto
delle differenti esigenze di tutela degli investitori
connesse con la qualita' e l'esperienza professionale dei
medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei
soggetti abilitati in materia di:
a) trasparenza, ivi inclusi:
1) gli obblighi informativi nella prestazione dei
servizi e delle attivita' di investimento, nonche' della
gestione collettiva del risparmio, con particolare
riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo
specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di
portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla
salvaguardia degli strumenti finanziari o delle
disponibilita' liquide detenuti dall'impresa, ai costi,
agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;
2) le modalita' e i criteri da adottare nella
diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e
di ricerche in materia di investimenti;
3) gli obblighi di comunicazione ai clienti
relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di
portafogli, alle operazioni con passivita' potenziali e ai
rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilita'
liquide dei clienti detenuti dall'impresa;
b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:
1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai
clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione
di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei
servizi forniti;
2) le misure per eseguire gli ordini alle
condizioni piu' favorevoli per i clienti;
3) gli obblighi in materia di gestione degli
ordini;
4) l'obbligo di assicurare che la gestione di
portafogli si svolga con modalita' aderenti alle specifiche
esigenze dei singoli investitori e che quella su base
collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di
investimento dell'OICR;
5) le condizioni alle quali possono essere
corrisposti o percepiti incentivi .
2-bis. La Banca d'Italia e la Consob disciplinano
congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento,
nonche' alla gestione collettiva del risparmio, gli
obblighi dei soggetti abilitati in materia di:
a) governo societario, requisiti generali di
organizzazione, sistemi di remunerazione e di
incentivazione;
b) continuita' dell'attivita';
c) organizzazione amministrativa e contabile,
compresa l'istituzione della funzione di cui alla lettera
e);
d) procedure, anche di controllo interno, per la
corretta e trasparente prestazione dei servizi di
investimento e delle attivita' di investimento nonche'
della gestione collettiva del risparmio;
e) controllo della conformita' alle norme;
f) gestione del rischio dell'impresa;
g) audit interno;
h) responsabilita' dell'alta dirigenza;
i) trattamento dei reclami;
j) operazioni personali;
k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali
o importanti o di servizi o attivita';
l) gestione dei conflitti di interesse,
potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;
m) conservazione delle registrazioni;
n) procedure anche di controllo interno, per la
percezione o corresponsione di incentivi .).
2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie
di cui al comma 2-bis, sono competenti:
a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle
lettere a), b), c), f), g) e h);
b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere
d), e), i), j), l), m) e n);
c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le
rispettive funzioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, per gli
aspetti previsti dalla lettera k) .
2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento:
a) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di
negoziazione e i partecipanti ai medesimi;
b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non
sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i
servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e);
c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;
d) le norme di condotta che non si applicano ai
rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e
controparti qualificate, intendendosi per tali:
1) le imprese di investimento, le banche, le
imprese di assicurazioni, gli OICR, le SGR, le societa' di
gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli
106, 107 e 113 del testo unico bancario, le societa' di cui
all'art. 18 del testo unico bancario, gli istituti di
moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi
nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli
organismi pubblici incaricati di gestire il debito
pubblico, le banche centrali e le organizzazioni
sovranazionali a carattere pubblico;
2) le imprese la cui attivita' principale consista
nel negoziare per conto proprio merci e strumenti
finanziari derivati su merci;
3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista
nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti
finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei
mercati a pronti, purche' esse siano garantite da membri
che aderiscono all'organismo di compensazione di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei
contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che
aderiscono all'organismo di compensazione di tali mercati;
4) le altre categorie di soggetti privati
individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca
d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva
2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione;
5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri
precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
europea ).
2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
individua con regolamento i clienti professionali privati
nonche' i criteri di identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con
regolamento i clienti professionali pubblici nonche' i
criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su
richiesta possono essere trattati come clienti
professionali e la relativa procedura di richiesta.".
Il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 33. (Attivita' esercitabili).
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva
del risparmio e' riservata:
a) alle SGR e alle SICAV;
b) «alle societa' di gestione armonizzate;
l'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), n. 1),
puo' essere esercitata solo con riguardo a fondi comuni di
investimento armonizzati.
2. Le SGR possono:
a) prestare il servizio di gestione di portafogli;
b) istituire e gestire fondi pensione;
c) svolgere le attivita' connesse o strumentali
stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB;
d) prestare i servizi accessori di cui all'art. 1,
comma 6, lettera a), limitatamente alle quote di OICR di
propria o altrui istituzione;
e) prestare il servizio di consulenza in materia di
investimenti;
e-bis) commercializzare quote o azioni di Oicr di
terzi, in conformita' alle regole di condotta stabilite
dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
3. (abrogato).
4. La SGR puo' delegare a soggetti terzi specifiche
funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui ai
commi 1 e 2 con modalita' che evitino lo svuotamento della
societa' stessa, ferma restando la sua responsabilita' nei
confronti dei partecipanti al fondo per l'operato dei
soggetti delegati.".
Il testo dell'art. 36 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 36. (Fondi comuni di investimento).
1. Il fondo comune di investimento e' gestito dalla
societa' di gestione del risparmio che lo ha istituito o da
altra societa' di gestione del risparmio. Quest'ultima puo'
gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi
istituiti da altre societa' di gestione del risparmio.
2. La custodia degli strumenti finanziari e delle
disponibilita' liquide di un fondo comune di investimento
e' affidata a una banca depositaria.
3. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di
investimento e' disciplinato dal regolamento del fondo. La
Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri
generali di redazione del regolamento del fondo e il suo
contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto
dall'art. 39.
4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la
societa' promotrice, il gestore e la banca depositaria
agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei
partecipanti al fondo.
5. La societa' promotrice e il gestore assumono
solidamente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le
responsabilita' del mandatario.
6. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun
comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio
autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della
societa' di gestione del risparmio e da quello di ciascun
partecipante, nonche' da ogni altro patrimonio gestito
dalla medesima societa'; delle obbligazioni contratte per
suo conto, il fondo comune di investimento risponde
esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della
societa' di gestione del risparmio o nell'interesse della
stessa, ne' quelle dei creditori del depositario o del
sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni
dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto
sulle quote di partecipazione dei medesimi. La societa' di
gestione del risparmio non puo' in alcun caso utilizzare,
nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei
fondi gestiti (214).
7. (abrogato).
8. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono
nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel
regolamento del fondo. La Banca d'Italia puo' stabilire in
via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei
certificati e il valore nominale unitario iniziale delle
quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la
portabilita' delle quote.".
Il testo dell'art. 37 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 37. (Struttura dei fondi comuni di investimento).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
comuni di investimento con riguardo:
a) all'oggetto dell'investimento;
b) alle categorie di investitori cui e' destinata
l'offerta delle quote;
c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
chiusi, con particolare riferimento alla frequenza di
emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
d) all'eventuale durata minima e massima;
d-bis) alle condizioni e alle modalita' con le quali
devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla
costituzione del fondo, nel caso di fondi che investano
esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti
reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce
inoltre:
a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
fondo chiuso;
b) le cautele da osservare, con particolare
riferimento all'intervento di esperti indipendenti nella
valutazione dei beni, nel caso di cessioni o conferimenti
di beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
di gestione o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
essa appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
qualita' e all'esperienza professionale degli investitori;
a tali fondi non si applicano gli articoli 36, comma 3,
ultimo periodo, e 39, comma 3, nonche', nel caso di
strutture master feeder o di operazioni di fusioni, il capo
III-bis e il capo III-ter.
Nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del
comma 1 dovra' comunque prevedersi che gli stessi possano
assumere prestiti sino a un valore di almeno il 60 per
cento del valore degli immobili, dei diritti reali
immobiliari e delle partecipazioni in societa' immobiliari
e del 20 per cento per gli altri beni nonche' che possano
svolgere operazioni di valorizzazione dei beni medesimi
(218);
c) le scritture contabili, il rendiconto e i
prospetti periodici che le societa' di gestione del
risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
imprese commerciali, nonche' gli obblighi di pubblicita'
del rendiconto e dei prospetti periodici;
d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in
un mercato regolamentato dei certificati rappresentativi
delle quote dei fondi;
e) i requisiti e i compensi degli esperti
indipendenti indicati nell'art. 6, comma 1), lettera c),
numero 5).
2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono
altresi' individuate le materie sulle quali i partecipanti
dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare
deliberazioni vincolanti per la societa' di gestione del
risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla
sostituzione della societa' di gestione del risparmio,
sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
e' convocata dal consiglio di amministrazione della
societa' di gestione del risparmio anche su richiesta dei
partecipanti che rappresentino almeno il 10 per cento del
valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
approvate con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
quota degli intervenuti all'assemblea. Il quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
per cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca
d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate
quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si
applica, per quanto non disciplinato dalla presente
disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
46, commi 2 e 3.".
Il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 38. (Banca depositaria).
1. La banca depositaria, nell'esercizio delle proprie
funzioni:
a) accerta la legittimita' delle operazioni di
emissione e rimborso delle quote del fondo, nonche' la
destinazione dei redditi del fondo );
a-bis) accerta la correttezza del calcolo del valore
delle quote del fondo o, su incarico della SGR, provvede
essa stessa a tale calcolo;
b) accerta che nelle operazioni relative al fondo la
controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
c) esegue le istruzioni della societa' di gestione
del risparmio se non sono contrarie alla legge, al
regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. La banca depositaria e' responsabile nei confronti
della societa' di gestione del risparmio e dei partecipanti
al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza
dell'inadempimento dei propri obblighi.
3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle
funzioni di banca depositaria e disciplina, sentita la
Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico e le
modalita' di subdeposito dei beni del fondo.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca
depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e
alla CONSOB, ciascuna per le proprie competenze, sulle
irregolarita' riscontrate nell'amministrazione della
societa' di gestione del risparmio e nella gestione dei
fondi comuni.".
Il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 39. (Regolamento del fondo).
1. Il regolamento di ciascun fondo comune di
investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne
disciplina il funzionamento, indica la societa' promotrice,
il gestore, se diverso dalla societa' promotrice, e la
banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti
tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali
soggetti e i partecipanti al fondo.
2. Il regolamento stabilisce in particolare:
a) la denominazione e la durata del fondo;
b) le modalita' di partecipazione al fondo, i termini
e le modalita' dell'emissione ed estinzione dei certificati
e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonche'
le modalita' di liquidazione del fondo;
c) gli organi competenti per la scelta degli
investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti
medesimi;
d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di
altri valori in cui e' possibile investire il patrimonio
del fondo;
e) i criteri relativi alla determinazione dei
proventi e dei risultati della gestione nonche' le
eventuali modalita' di ripartizione e distribuzione dei
medesimi;
f) le spese a carico del fondo e quelle a carico
della societa' di gestione del risparmio;
g) la misura o i criteri di determinazione delle
provvigioni spettanti alla societa' di gestione del
risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;
h) le modalita' di pubblicita' del valore delle quote
di partecipazione;
h-bis) se il fondo e' un fondo feeder.
3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e
le sue modificazioni, valutandone in particolare la
completezza e la compatibilita' con i criteri generali
determinati ai sensi degli articoli 36 e 37 (224).
3-bis. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui,
in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di
investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il
regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati
in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende
approvato quando, trascorsi tre mesi dalla presentazione,
la Banca d'Italia non abbia adottato un provvedimento di
diniego.".
Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 41. (Operativita' all'estero delle SGR).
1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi
succursali:
a) in uno Stato comunitario, in conformita' a quanto
previsto dal regolamento indicato al comma 2;
b) in uno Stato extracomunitario, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce con
regolamento:
a) le norme di attuazione delle disposizioni
comunitarie concernenti le condizioni e le procedure che
devono essere rispettate perche' le SGR possano prestare
negli Stati comunitari le attivita' per le quali sono
autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie ivi
inclusa l'istituzione di fondi comuni di investimento
armonizzati.
b) le condizioni e le procedure per il rilascio alla
SGR dell'autorizzazione a prestare negli Stati
extracomunitari le attivita' per le quali sono autorizzate.
3. Costituisce in ogni caso condizione per il rilascio
delle autorizzazioni previste al comma 2, lettera b),
l'esistenza di apposite intese di collaborazione tra la
Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti Autorita' dello
Stato ospitante.".
Il testo dell'art. 41-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 41-bis. Societa' di gestione armonizzate.
1. Per l'esercizio delle attivita' per le quali sono
autorizzate ai sensi delle disposizioni comunitarie, le
societa' di gestione armonizzate possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo
insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia e alla CONSOB da parte dell'autorita' competente
dello Stato di origine. La succursale inizia l'attivita'
decorsi due mesi dalla comunicazione.
2. Salvo quanto previsto dal successivo art. 42, le
societa' di gestione armonizzate possono svolgere le
attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi delle
disposizioni comunitarie nel territorio della Repubblica
senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca
d'Italia e la CONSOB siano informate dall'autorita'
competente dello Stato di origine.
2-bis. Le societa' di gestione armonizzate che
intendono istituire e gestire nel territorio della
Repubblica un fondo comune di investimento armonizzato
rispettano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37, 38
e 39, al capo III-bis e al capo III-ter, nonche' le
disposizioni di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera
c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo a
condizione che:
a) il fondo rispetti le norme richiamate nel presente
comma;
b) la societa' di gestione armonizzata sia
autorizzata a gestire nello Stato di origine fondi con
caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;
c) la societa' di gestione armonizzata abbia
stipulato con la banca depositaria un accordo che assicura
alla banca depositaria la disponibilita' delle informazioni
necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
2-ter. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare
l'approvazione del regolamento del fondo di cui al comma
2-bis, consulta l'autorita' competente dello Stato di
origine della societa' di gestione armonizzata.
3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure che le societa' di
gestione armonizzate devono rispettare per svolgere nel
territorio della Repubblica le attivita' richiamate ai
commi 1, 2 e 2-bis mediante stabilimento di succursali o in
regime di libera prestazione di servizi, nonche' il
contenuto dell'accordo tra la societa' di gestione
armonizzata e la banca depositaria previsto nel comma
2-bis, lettera c).
4. Le societa' di gestione armonizzate che svolgono le
attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis nel territorio della
Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono
tenute a rispettare le norme di condotta previste all'art.
40. Alle societa' di gestione armonizzate si applica l'art.
8, comma 1.".
Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 42. (Offerta in Italia di quote di fondi comuni
di investimento comunitari ed extracomunitari).
1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di
investimento comunitari armonizzati deve essere preceduta
da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorita'
dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di
notifica previste dalle disposizioni comunitarie e nel
rispetto delle relative norme di attuazione adottate con
regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il
medesimo regolamento la Consob determina le modalita' di
esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto
riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il
riacquisto e il rimborso delle quote.
1-bis. Alle societa' di gestione armonizzate che
intendono offrire in Italia, senza stabilimento di
succursali, quote di fondi comuni di investimento
armonizzati dalle stesse gestiti non si applicano le
disposizioni dell'art. 41-bis.
2. (abrogato).
3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, con
regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico
nell'ambito della commercializzazione delle quote nel
territorio della Repubblica nonche' le modalita' con cui
tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalita' con cui devono essere resi
pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto
o di rimborso delle quote.
4. La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
coloro che curano la commercializzazione delle quote
indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.
5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di
investimento comunitari non armonizzati ed extra comunitari
e' autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, a
condizione che i relativi schemi di funzionamento siano
compatibili con quelli previsti per gli organismi italiani.
L'offerta al pubblico delle quote dei predetti fondi e'
comunque subordinata al rispetto delle disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I, del presente
decreto e della relativa normativa di attuazione.
6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB, con riferimento alle
attivita' svolte in Italia dagli organismi esteri indicati
nel comma 5, esercitano i poteri previsti dagli articoli 8
e 10.
8. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti che
curano la commercializzazione delle quote degli organismi
indicati nel comma 5, la comunicazione, anche periodica, di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.".
Il testo dell'art. 43-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 43-bis. SICAV che designano una SGR o una
societa' di gestione armonizzata.
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la
costituzione di SICAV che designano per la gestione del
proprio patrimonio una SGR o una societa' di gestione
armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni nel
rispetto delle disposizioni del presente capo;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore
a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti
di professionalita' e di onorabilita' stabiliti ai sensi
dell'art. 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate all'art.
15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilita' stabiliti
ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il
divieto previsto dall'art. 15, comma 2;
f) lo statuto preveda:
1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo
del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle
proprie azioni;
2) l'affidamento della gestione dell'intero
patrimonio a una SGR o ad una societa' di gestione
armonizzata e l'indicazione della societa' designata.
L'affidamento della gestione a una societa' di gestione
armonizzata e' subordinato all'esistenza di intese di
collaborazione con le competenti Autorita' dello Stato di
origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla
gestione del patrimonio della SICAV.
f-bis) sia stato stipulato un accordo tra la societa'
di gestione armonizzata e la banca depositaria che assicuri
a quest'ultima la disponibilita' delle informazioni
necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni,
secondo quanto previsto nell'art. 41-bis, comma 2-bis.
2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i
commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.».
Il testo dell'art. 50 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 50. (Altre disposizioni applicabili).
1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente
capo, si applicano gli articoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e
41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'art. 43, si
applica altresi' l'art. 33, comma 4.
2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie
ed extracomunitarie si applica l'art. 42.".
Il testo dell'art. 52 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 52. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di
intermediari comunitari.
1. In caso di violazione da parte di imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, di
societa' di gestione armonizzate, di banche comunitarie con
succursale in Italia e di societa' finanziarie previste
dall'art. 18, comma 2, del testo unico bancario, delle
disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento
italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di
porre termine a tali irregolarita', dandone comunicazione
anche all'Autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
eventualmente necessari.
2. L'autorita' di vigilanza che procede puo' adottare i
provvedimenti necessari, sentita l'altra autorita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove
operazioni, nonche' ogni altra limitazione riguardante
singole tipologie di operazioni, singoli servizi o
attivita' anche limitatamente a singole succursali o
dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura
della succursale, quando:
a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' competente dello Stato in cui
l'intermediario ha sede legale;
b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
c) le irregolarita' commesse possano pregiudicare
interessi di carattere generale;
d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi
degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati
dall'autorita' che li ha adottati all'autorita' competente
dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede
legale.
3-bis. Se vi e' fondato sospetto che un'impresa di
investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti
in regime di libera prestazione di servizi in Italia non
ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni
comunitarie, la Banca d'Italia o la Consob informano
l'autorita' competente dello Stato membro in cui
l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti
necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo
tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il
buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la
Consob, dopo avere informato l'autorita' competente dello
Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale,
adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione
del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La
Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra
autorita', e informano la Commissione europea delle misure
adottate.
3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di
violazioni, da parte di imprese di investimento o banche
comunitarie con succursale in Italia ovvero societa' di
gestione armonizzate, di obblighi derivanti da disposizioni
comunitarie per le quali e' competente lo Stato membro in
cui l'intermediario ha sede legale.».
Il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 54. (Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli
OICR comunitari e extracomunitari con quote o azioni
offerte in Italia).
1. Quando sussistono elementi che fanno presumere
l'inosservanza da parte degli OICR comunitari ed
extracomunitari delle disposizioni loro applicabili ai
sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere
in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta
giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di
accertata violazione, le autorita' di vigilanza,
nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere
temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o
delle azioni degli OICR.
1-bis. Se vi e' fondato sospetto che un OICR
comunitario armonizzato le cui quote o azioni sono offerte
in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi
agli obblighi derivanti da disposizioni comunitarie per le
quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la
Banca d'Italia o la Consob informano l'autorita' competente
di tale Stato affinche' assuma i provvedimenti necessari.
Se, nonostante le misure adottate dall'autorita'
competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste
nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli
investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca
d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorita' dello
Stato di origine, adottano le misure necessarie per
proteggere gli investitori o assicurare il buon
funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di
offerta delle quote o azioni dell'OICR.".
Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 57. (Liquidazione coatta amministrativa).
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito
delle rispettive competenze, puo' disporre con decreto la
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e
la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle
societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, anche
quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria
ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora
le irregolarita' nell'amministrazione ovvero le violazioni
delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie
o le perdite previste dall'art. 56 siano di eccezionale
gravita'.
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta con il
medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza
motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea
straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'art.
53, dei commissari straordinari o dei liquidatori.
3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti
a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano,
in quanto compatibili, l'art. 80, commi da 3 a 6, e gli
articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e
7, 87, commi 2, 3 e 4, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 e 97 del
T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni
riferite alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio
e alle SICAV in luogo delle banche, e l'espressione
«strumenti finanziari» riferita agli strumenti finanziari e
al denaro.
3-bis. Se e' disposta la liquidazione coatta di una
societa' di gestione del risparmio, i commissari
liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione
dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti,
esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli
stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
83, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2, 3 e 4,
88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 2 e 3, 92, 93 e 94
del T.U. bancario, nonche' i commi 4 e 5 del presente
articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno
diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto
di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive
quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del
decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le
funzioni degli organi del fondo.
4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre,
trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori,
depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli
aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la SIM, la societa' di gestione del risparmio e la
SICAV hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori
ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del
predetto articolo, nonche' dei soggetti appartenenti alle
medesime categorie cui e' stato negato il riconoscimento
delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione
degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi
e alle attivita' previsti dal presente decreto sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato
passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art.
86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del T.U.
bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del T.U. bancario.
6. Se il provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa riguarda una SICAV, i commissari, entro
trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e
la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno
secondo le scritture e i documenti della societa'.
6-bis. Qualora le attivita' del fondo o del comparto
non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e
non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione
possa essere superata, uno o piu' creditori o la SGR
possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del
luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale,
sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della
SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio,
dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata
in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia
nomina uno o piu' liquidatori che provvedono secondo quanto
disposto dal comma 3-bis; possono essere nominati
liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica ai
liquidatori, in quanto compatibile, l'art. 84, ad eccezione
dei commi 2 e 5, del T.U. bancario. Se la SGR che gestisce
il fondo e' successivamente sottoposta a liquidazione
coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR
assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una
situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo
stesso.".
Il testo dell'art. 93-bis del citato decreto
legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 93-bis. (Definizioni).
1. Nel presente Capo si intendono per:
a) «strumenti finanziari comunitari»: i valori
mobiliari e le quote di fondi chiusi;
b) «titoli di capitale»: le azioni e altri strumenti
negoziabili equivalenti ad azioni di societa' nonche'
qualsiasi altro tipo di strumento finanziario comunitario
negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i
summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di
diritti che essi conferiscono, purche' gli strumenti di
quest'ultimo tipo siano emessi dall'emittente delle azioni
sottostanti o da un'entita' appartenente al gruppo di detto
emittente;
c) «strumenti diversi dai titoli di capitale»: tutti
gli strumenti finanziari comunitari che non sono titoli di
capitale;
d) «quote o azioni di OICR aperti»: le quote di un
fondo comune di investimento di tipo aperto e le azioni di
una societa' di investimento a capitale variabile;
e) «responsabile del collocamento»: il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
f) «Stato membro d'origine»:
1) per tutti gli emittenti comunitari di strumenti
finanziari comunitari che non sono menzionati nel
successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui
l'emittente ha la sua sede sociale;
2) per l'emissione di strumenti finanziari
comunitari diversi dai titoli di capitale il cui valore
nominale unitario e' di almeno 1.000 euro e per l'emissione
di strumenti finanziari comunitari diversi dai titoli di
capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli
negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante
conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono,
purche' l'emittente degli strumenti finanziari comunitari
diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli
strumenti finanziari comunitari sottostanti o un'entita'
appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato
membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale,
o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati
o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari
comunitari sono offerti al pubblico, a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime e'
applicabile a strumenti finanziari comunitari diversi dai
titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a
condizione che il valore di una tale denominazione minima
sia pressoche' equivalente a 1.000 euro;
3) per tutti gli emittenti di strumenti finanziari
comunitari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede
in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli
strumenti finanziari comunitari sono destinati ad essere
offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di
entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale e'
stata presentata la prima domanda di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato a scelta
dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede
l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da
parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo,
qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato
determinato da una loro scelta;
3-bis) in relazione all'offerta di quote o azioni
di OICR armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'OICR
e' stato costituito.
g) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro della UE
in cui viene effettuata un'offerta al pubblico o viene
richiesta l'ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari comunitari, qualora sia diverso dallo Stato
membro d'origine.".
Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
n. 58 del 1998, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 190. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della
gestione accentrata di strumenti finanziari).
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione
o di direzione e i dipendenti di societa' o enti abilitati,
i quali non osservano le disposizioni previste dagli
articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13,
comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27,
commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1,
2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6
e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41,
commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi
7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5, 50-ter, comma 4;
50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le
disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono
puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa
sanzione si applica nel caso di violazione dell'art. 18,
commi 1 e 2, e dell'art. 33, comma 1, ovvero in caso di
esercizio dell'attivita' di consulente finanziario o di
promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi
di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.
2. La stessa sanzione si applica:
a) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione del mercato, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della
parte III e di quelle emanate in base ad esse;
b) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
societa' di gestione accentrata, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e
di quelle emanate in base ad esse;
b-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione degli intermediari indicati
nell'art. 79-quater per inosservanza delle disposizioni di
cui all'art. 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di
scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono
sistemi multilaterali di negoziazione ed agli
internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza
delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo
I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli
articoli 68, 69, comma 2, e 70 o che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione della societa' indicata
nell'art. 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle
disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70, 70-bis e
77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.
d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2, e
quelle emanate in base ad esse;
d-ter) agli operatori ammessi alle negoziazioni nei
mercati regolamentati in caso di inosservanza delle
disposizioni previste dall'art. 25, comma 3;
d-quater) ai membri dell'organismo dei consulenti
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 18-bis e di quelle emanate in base ad
esso;
d-quinquies) ai membri dell'organismo dei promotori
finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'art. 31 e di quelle emanate in base ad esso;
d-sexies) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione degli emittenti azioni in caso di
inosservanza di quanto previsto dall'art. 83-undecies,
comma 1.
3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle
societa' o negli enti ivi indicati, i quali abbiano violato
le disposizioni indicate nei medesimi commi o non abbiano
vigilato, in conformita' dei doveri inerenti al loro
ufficio, affinche' le disposizioni stesse non fossero da
altri violate. La stessa sanzione si applica nel caso di
violazione delle disposizioni previste dall'art. 8, commi
da 2 a 6.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.".



 
Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600

1. All'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole: «decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;
c) al comma 6, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;
d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che istituisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.».



Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 26-quinquies del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
"Art. 26-quinquies. (Ritenuta sui redditi di capitale
derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e
lussemburghesi storici)
1. Sui proventi di cui alla lettera g) dell' art. 44,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo del risparmio con sede in Italia,
diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in
Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, di cui all' art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e
successive modificazioni, limitatamente alle quote o azioni
collocate nel territorio dello Stato, le societa' di
gestione del risparmio, le SICAV, i soggetti incaricati del
collocamento delle quote o azioni di cui al citato art.
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e
quelli di cui all'art. 23 del presente decreto incaricati
della loro negoziazione, operano una ritenuta del 12,50 per
cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito
da una societa' autorizzata ai sensi dell' art. 80 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, la ritenuta e' applicata dai soggetti di cui
all'art. 23 del presente decreto presso i quali le quote o
azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente
aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato,
nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema
di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti al medesimo sistema.
2. I soggetti non residenti di cui al comma 1, ultimo
periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una societa' di intermediazione
mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una
stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di
investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione
accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi
dell' art. 80 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde
dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di
cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento
utile per comprovare il corretto assolvimento degli
obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3. La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui
proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di
cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di
sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime. In
ogni caso, il valore e il costo delle quote o azioni e'
rilevato dai prospetti periodici. al netto di una quota dei
proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di individuazione della quota dei
proventi di cui al periodo precedente.
4. La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
di acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali,
se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi
dell' art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917; b) societa' in nome collettivo, in
accomandita semplice ed equiparate di cui all' art. 5 del
predetto testo unico; c) societa' ed enti di cui alle
lettere a) e b) dell' art. 73, comma 1, del medesimo testo
unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
delle societa' e degli enti di cui al comma 1, lettera d),
del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
5. Non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui
al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come
indicati nell' art. 6 del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote
o azioni. Il predetto possesso e' attestato dal deposito
dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
6. Ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui al
comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o
gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei
rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera
rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad
altro comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo. In questo caso, il contribuente fornisce al
soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la
necessaria provvista.
6-bis. Nel caso di societa' di gestione estera che
istituisce in Italia organismi di investimento collettivo
del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata
direttamente dalla societa' di gestione estera operante nel
territorio dello Stato in regime di libera prestazione di
servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i
soggetti indicati nell'art. 23, che risponde in solido con
l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e
versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione
annuale delle somme. Il percipiente e' tenuto a comunicare,
ove necessario, i dati e le informazioni utili per la
determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la
relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione
sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e
informazioni.
6-ter. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza
applicazione della ritenuta al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale sono assoggettati ad imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.".



 
Art. 3


Modifiche alla legge 23 marzo 1983, n. 77

1. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
b) al comma 1 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
c) al comma 2, primo periodo, la parola: «assoggettati» e' sostituita dalle seguenti: «il cui gestore sia soggetto»;
d) al comma 2, secondo periodo, le parole: «valore medio ponderato» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato»;
e) al comma 2 gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
f) al comma 3, primo periodo, le parole: «, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione» sono soppresse;
g) al comma 3, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.»;
h) al comma 6, primo periodo, le parole: «valore di sottoscrizione o acquisto» sono sostituite dalle seguenti: «costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto»;
i) al comma 6 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «In ogni caso il valore o il costo delle azioni e' rilevato dai prospetti periodici.»;
l) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.»;
m) al comma 8 le parole: «non residenti in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni».



Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 10-ter della citata legge n. 77 del
1983, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
« Art. 10-ter. (Disposizioni. tributarie sui proventi
delle quote di organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero).
1. Sui proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera
g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari di diritto
estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, situati negli
Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell' art.
168-bis del medesimo testo unico e le cui quote o azioni
sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'
art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati
del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del
12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi
distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento e su quelli compresi nella differenza tra il
valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle
quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione
o di acquisto delle quote o azioni medesime. In ogni caso
il valore o il costo delle quote o azioni e' rilevato di
prospetti periodici.
2. La ritenuta del 12,50 per cento e' altresi'
applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui
proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettera g), del
citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti
dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari di diritto estero non conformi alla
direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia
soggetto a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali
sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto emanato ai sensi dell' art. 168-bis del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote o
azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell' art. 42 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica
sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione
all'organismo di investimento e su quelli compresi nella
differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di
liquidazione delle quote o azioni e il costo medio
ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o
azioni medesime. In ogni caso il valore o il costo delle
quote o azioni e' rilevato dai prospetti periodici.
2-bis. I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati al netto di una quota dei proventi riferibili
alle obbligazioni e altri titoli di cui all'art. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi
dell'art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di individuazione della quota dei proventi di cui
al periodo precedente.
3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai
commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di
quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si
considera rimborso la conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo. In questo caso, il contribuente
fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta
la necessaria provvista.
4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 e' applicata a
titolo di acconto nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa
ai sensi dell' art. 65 del citato testo unico delle imposte
sui redditi; b) societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed equiparate di cui all' art. 5 del predetto
testo unico; c) societa' ed enti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 dell' art. 73 del medesimo testo unico e
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle
societa' e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1
del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul
reddito delle societa', la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta.
5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1
e 2 siano collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta e'
applicata dai soggetti di cui all' art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che
intervengono nella loro riscossione.
6. I proventi di cui all' art. 44, comma 1, lettera g),
del testo unico delle imposte sui redditi, derivanti dalla
partecipazione a organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di
cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito
imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti
sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano
percepiti quale differenza tra il valore di riscatto,
cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo
medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. In ogni caso
il valore o il costo delle azioni e' rilevato dai prospetti
periodici.
7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati
all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro
riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
8. Gli organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono,
con riguardo agli investimenti effettuati in Italia,
avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica
italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente
alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente
corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da
soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le
predette convenzioni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano
esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la
cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi
di investimento collettivo italiani.".



 
Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917

1. All'articolo 67, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fra le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.».



Note all'art. 4:
Il testo dell'art. 67 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67. (Redditi diversi -Testo post riforma 2004)
Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 17 settembre 2011)
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di
capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 44quando non rappresentano
una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'art. 47del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'art. 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche;
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere
precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per
prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti
finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche'
le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu'
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
recente.
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti
correnti concorrono a formare il reddito a condizione che
nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti
correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente,
calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle
lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono
anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati,
sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da
terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche
quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio realizzate mediante
conversione di quote o azioni da un comparto ad altro
comparto del medesimo organismo di investimento
collettivo.".



 
Art. 5


Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461

1. All'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, dopo le parole: «o siano rimborsate» sono inserite le seguenti: «o cedute».



Note all'art. 5:
Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo n.
461 del 1997, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 6. (Opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso
realizzato).
1. Il contribuente ha facolta' di optare per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5
su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle
lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle
relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli,
quote o certificati siano in custodia o in amministrazione
presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e
altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze. Per le
plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di
valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del
comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi
realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le
cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso
comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche'
intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come
intermediari professionali o come controparti, i soggetti
indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui
siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione,
deposito. Ai fini del presente articolo, i redditi diversi
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni
emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'art. 168-bis, comma 1, del medesimo
testo unico sono computati nella misura del 62,5 per cento
dell'ammontare realizzato.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con
comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento
dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente
o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del
periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera
c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti
e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come
modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere
esercitata anche all'atto della conclusione del primo
contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento
dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per
tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la
scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo
d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro
delle finanze , da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la
revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i
soggetti non residenti nonche' per le plusvalenze
realizzate mediante cessione a titolo oneroso o rimborso di
quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e'
applicata dagli intermediari, anche in mancanza di
esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente
di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima
operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere
esercitata anche dagli intermediari non residenti
relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e
deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute
attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli
intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano
quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di
cui al comma 1.
3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta
sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza,
differenziale positivo o provento percepito dal
contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso
dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono
richiederle al contribuente, anteriormente
all'effettuazione delle operazioni; il contribuente
comunica al soggetto incaricato dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,
consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o,
in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i
predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1
sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti
in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e
le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta.
Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero
dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in
misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del
contribuente con applicazione della sanzione amministrativa
dal cento al duecento per cento dell'ammontare della
maggiore imposta sostitutiva dovuta.
4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna
plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato,
escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di
valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di
pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti
appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o
valore di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote,
certificati o rapporti.
5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o
differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1
computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo
delle predette minusvalenze, perdite o differenziali
negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o
proventi realizzati nelle successive operazioni poste in
essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso
periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto.
Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di
custodia, amministrazione o deposito o siano rimborsate o
cedute anche parzialmente le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo del risparmio, le minusvalenze,
perdite o differenziali negativi possono essere portati in
deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo
a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e
differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro
rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti
intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero
portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di
cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita
certificazione dalla quale risultino i dati e le
informazioni necessarie a consentire la deduzione delle
predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi.
6. Agli effetti del presente articolo si considera
cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei
titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a
rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo
comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del
rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione
di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia
avvenuto per successione o donazione. In tal caso la
plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita
realizzate mediante il trasferimento sono determinate con
riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti
dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei
titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i
soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento
dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle
operazioni fino a che non ottengano dal contribuente
provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle
ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma
1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla
quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o
rapporti trasferiti.
7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a
rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli
stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e
comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il
calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita,
ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui
al precedente articolo, si assume il costo o valore
determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma
12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai
soggetti di cui al comma 1.
8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se
esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di
diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle
partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle
percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio
dell'opzione, per la determinazione dei redditi da
assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica
ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia
avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle
informazioni in loro possesso, non siano in grado di
verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la
sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data
della violazione.
9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al
versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al
concessionario della riscossione ovvero alla sezione di
tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del
secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o
ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni
effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si
considera effettuata, ai fini del versamento, entro il
termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti
di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una
attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta
degli interessati.
10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano
all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito
per la presentazione della dichiarazione dei sostituti
d'imposta dal quarto comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri
proventi e quello delle imposte sostitutive applicate
nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione
dei modelli di cui all'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
11. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in
materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
previste in materia di imposte sui redditi.
12.".



 
Art. 6


Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 71 dopo le parole: «introdotto dal comma 63 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»;
b) al comma 72 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.»;
c) al comma 73 dopo le parole: «derivanti dal rimborso» sono inserite le seguenti: «o cessione»;
d) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.»;
e) al comma 77, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.».



Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 2, commi 71, 72, 73, 75 e 77 del
citato decreto-legge n. 225 del 2010, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
(Omissis).
"71 Con effetto dal 1° luglio 2011 i risultati negativi
di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi
comuni di investimento e dalle SICAV ai sensi dell'art. 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell'art. 11 della legge
14 agosto 1993, n. 344, dell'art. 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell'art. 14 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che residuano
dopo la compensazione effettuata ai sensi di tali
disposizioni possono essere utilizzati, in tutto o in
parte, dalle societa' di gestione del risparmio, dalle
SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle
quote o azioni degli organismi di cui al richiamato art.
11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute
operate ai sensi dell'art. 26-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal comma 63 del presente articolo e dell'art.
10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, senza
limiti di importo. Le societa' di gestione del risparmio,
le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle
quote o azioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto
al quale e' imputabile il risultato negativo compensato il
12,50 per cento del relativo ammontare."
"72. Nel caso in cui alla cessazione del fondo o della
SICAV i risultati negativi di cui al comma 71 non siano
stati utilizzati, ai partecipanti e' riconosciuta una
minusvalenza di pari ammontare computabile in diminuzione
ai sensi del comma 4 dell' art. 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ai sensi degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461. A tal fine la societa' di gestione del risparmio, la
SICAV e il soggetto incaricato del collocamento delle quote
o azioni rilasciano apposita certificazione dalla quale
risulti l'importo della minusvalenza spettante a ciascun
partecipante. Tali disposizioni si applicano anche in caso
di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione
transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute
nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di
valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione
alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal
reddito."
"73. Per la determinazione dei redditi di capitale
soggetti alla ritenuta prevista dall' art. 26-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, derivanti dal rimborso o cessione delle quote o
azioni di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) gia' soggetti ad imposta sostitutiva ai
sensi dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell'art.
11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e dell' art. 14 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno
2011, si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai
prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore
rilevato dai prospetti periodici alla data di
sottoscrizione o acquisto."
"75. Sui redditi d'impresa derivanti dalle quote o
azioni degli OICVM di cui al comma 73 possedute alla data
del 30 giugno 2011, il credito d'imposta di cui al comma 3
dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, al comma 4
dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, al comma 4
dell'art. 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n.
512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e al comma 2 dell'art. 14 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' riconosciuto nella
misura del 15 per cento dei proventi percepiti e di quelli
che si considerano percepiti agli effetti delle medesime
disposizioni dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore
delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato
dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in
bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre
2010, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni,
diverse da quelle valutate ai sensi dell'art. 16, comma 8,
del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese
alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in
bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi
in deduzione, concorrono a formare il reddito
nell'esercizio in cui sono realizzati."
"77. Sui proventi derivanti da quote o azioni degli
OICVM di cui al comma 73 possedute alla data del 30 giugno
2011, il credito d'imposta di cui all'art. 17, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e' riconosciuto nella misura del 15 per cento sui
proventi percepiti o iscritti nel rendiconto del fondo
pensione dal 1° luglio 2011 fino a concorrenza della
differenza positiva eventualmente esistente fra il valore
delle predette quote o azioni rilevato dai prospetti
periodici alla data del 30 giugno 2011 e quello rilevato
dai medesimi prospetti alla data di sottoscrizione o
acquisto ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo
pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o
azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1°
gennaio 2011. Il credito d'imposta concorre a formare il
risultato della gestione del fondo pensione ed e' detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta.
(Omissis).".



 
Art. 7


Disposizioni finali e transitorie

1. Per le offerte al pubblico di quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli offerenti sostituiscono il prospetto semplificato con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori entro il 30 giugno 2012.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 2012

NAPOLITANO



Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Passera, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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