Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16
Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1


Rateizzazione debiti tributari

1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: « 1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione ».
c) al comma 3, alinea, le parole da: « della » a « successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate » e' inserita la seguente: « consecutive ».
3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti di natura patrimoniale, gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore, che versi in situazioni di obiettiva difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso gia' fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico e' comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.
5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite le seguenti: « ; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ».
6. Sono fatti salvi i comportamenti gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni appaltanti in coerenza con la previsione contenuta nel comma 5.





Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai fini
fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione,
riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma
134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le
somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un
numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo,
ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero
massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo,
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello di elaborazione della comunicazione. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
l'ultimo giorno di ciascun trimestre
4. Il mancato pagamento della prima rata entro il
termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle
rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento
della rata successiva, comporta la decadenza dalla
rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e
sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e'
iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva
comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della
sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni,
commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e
degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di
cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine
di pagamento della rata successiva.
5. La notificazione delle cartelle di pagamento
conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e
4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza della rata non pagata o
pagata in ritardo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5
si applicano anche alle somme da versare a seguito di
ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo stabilito.
7. (abrogato).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento) - 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
richiesta ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono
fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
concessione della rateazione.
2.
3. In caso di mancato pagamento di due rate
consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 48-bis e
72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973:
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni) - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito".
"Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1. Le somme
dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre
indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono
essere pignorate dall'agente della riscossione:
a) in misura pari ad un decimo per importi fino a
duemila euro;
b) in misura pari ad un settimo per importi da
duemila a cinquemila euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma
4, del codice di procedura civile, se le somme dovute a
titolo di stipendio, di salario o di altre indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, superano i
cinquemila euro.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 545 del
codice di procedura civile:
"Art. 545 (Crediti impignorabili) - Non possono essere
pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di
alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del
tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte
dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese
nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per
maternita', malattie o funerali da casse di assicurazione,
da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di
salario o di altre indennita' relative al rapporto di
lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, possono essere pignorate per crediti
alimentari nella misura autorizzata dal presidente del
tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un
quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai
comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause
indicate precedentemente non puo' estendersi oltre alla
meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni
contenute in speciali disposizioni di legge.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40 (Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da
parte delle pubbliche amministrazioni):
"Art. 3. (Effetti della verifica) - 1. Se Equitalia
Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo
2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se
non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal
medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al
pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso
spettanti.
2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un
inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico
costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo
48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973.
3. Nel caso previsto dal comma precedente la
comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene
l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario
per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle
spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la
stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia
l'intenzione dell'agente della riscossione competente per
territorio di procedere alla notifica dell'ordine di
versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle
somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza
dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3
per i trenta giorni successivi a quello della
comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti
di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di
procedura civile, il soggetto pubblico sospende il
pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo
articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima
della notifica dell'ordine di versamento di cui
all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte
del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore che
fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare,
Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al
soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che
quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore del
beneficiario.
6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il
competente agente della riscossione abbia notificato, ai
sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di
versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il
soggetto pubblico procede al pagamento delle somme
spettanti al beneficiario.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38. (Requisiti di ordine generale) - 1. Sono
esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di
societa' in nome collettivo, i soci accomandatari o il
direttore tecnico se si tratta di societa' in accomandita
semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunita' che incidono
sulla moralita' professionale; e' comunque causa di
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
per uno o piu' reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di
impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se
si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa' in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando
il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e'
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e'
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non e' stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un
errore grave nell'esercizio della loro attivita'
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter,
risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40,
comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo 6,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione
o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1,
lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione
e' cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso
dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformita' alle previsioni del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'
tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per
reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne' quelle per
le quali e' intervenuta la riabilitazione. Ai fini del
comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un
importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis,
commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse
certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera
i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47,
comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio
del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini
del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,
alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle
ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione
appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e
l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle
buste contenenti l'offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario,
l'obbligo di presentare la certificazione di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, del decreto legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive
modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti
chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale,
relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati
del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1,
del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le
stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai
concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e
possono altresi' chiedere la cooperazione delle autorita'
competenti.
5. Se nessun documento o certificato e' rilasciato da
altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati
membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una
dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorita'
giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o di provenienza." .



 
Art. 2


Comunicazioni e adempimenti formali

1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: « In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. ».
3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
4. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta ».
4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione » sono sostituite dalle seguenti: « la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.».
5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «, di importo non inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto..». Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: «10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ».
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: « In tutti gli » sono sostituite dalla seguente: « Negli » e dopo le parole: « con la precisazione dell'indirizzo » sono aggiunte le seguenti: « solo ove espressamente richiesto »;
b) nell'articolo 60, il secondo periodo del terzo comma e' soppresso.
8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti: « di importo superiore a euro 500 ». ».
9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e delle relative sanzioni penali e amministrative e relative norme di attuazione, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli:
a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995;
c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai sensi del capo II del decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322;
d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell'articolo 66 del citato decreto legislativo, n. 504 del 1995 e dell'articolo 22 del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153;
e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524.
10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilita' degli operatori di cui al comma 9, lettere da b) ad e);
b) regole per la gestione e la conservazione dei dati delle contabilita' trasmessi telematicamente;
c) istruzioni per la produzione della stampa dei dati delle contabilita' da esibire a richiesta degli organi di controllo in sostituzione dei registri di cui al comma 9.
11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).».
12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le modalita' di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.».
13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».
13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « Nel settore turistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei settori agricolo, turistico ».
13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: «6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo».
13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto) - 1. Sono punite
con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a
qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla
Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro
conferiti.
2-7 (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni):
"Art. 17. (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione ;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'Art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
[d-bis) lettera soppressa]
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'Art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.".
Si riporta il testo dell'articolo 43-ter del citato
decreto le Presidente della Repubblica n. 602 del 1973,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 43-ter. (Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo) - Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle societa' o
enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in
tutto o in parte, a una o piu' societa' o all'ente dello
stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita' di cui
agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440.
Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la
cessione delle eccedenze e' efficace a condizione che
l'ente o societa' cedente indichi nella dichiarazione gli
estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a
ciascuno di essi.
In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario
e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.
Agli effetti del presente articolo appartengono al
gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' da
questo controllate; si considerano controllate le societa'
per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o
societa' controllante o tramite altra societa' controllata
da questo ai sensi del presente articolo per una
percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin
dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui
si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni
del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle
societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio
consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e
alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto
decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 40 del predetto decreto n. 87
del 1992.
Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo
43-bis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997:
"Art. 8. (Violazioni relative al contenuto e alla
documentazione delle dichiarazioni) - 1. Fuori dei casi
previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai
fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore
aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in
conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera
esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del
contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo
rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo,
oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni
altro elemento prescritto per il compimento dei controlli,
si applica la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni. Si applica la
sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore,
laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non
abbia provveduto alla presentazione del modello anche a
seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle
Entrate.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi
di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei
quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la
conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire otto milioni quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti
nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi
di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di
euro 500 ed un massimo di euro 50.000.".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (Disposizioni urgenti
in materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 1. -1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del
primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia
superiore al dieci per cento del volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato
l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno
facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare
superi la predetta percentuale del volume di affari, come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b);
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, contenente l'indicazione del numero di
partita IVA del dichiarante nonche' l'indicazione
dell'ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o
spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in
dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la
dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente
per via telematica entro il termine di effettuazione della
prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale,
nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell'imposta, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta.
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere
redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento
della conformita' degli stessi e l'apposizione del timbro a
calendario, uno e' inviato dall'ufficio alla direzione
compartimentale delle dogane competente per territorio e un
altro viene consegnato al dichiarante; le modalita' di
accertamento e di verifica saranno stabilite con decreto
del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla
lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere
progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o
prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a
quello di emissione o ricevimento in apposito registro
tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, e conservata a norma dello
stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.".
Si riporta il testo vigente del comma 604 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
"Art. 1. (Omissis).
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e'
applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto
prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della legge
14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
alloggi e residenze per studenti universitari):
"Art. 1. (Interventi per alloggi e residenze per
studenti universitari) - 1. Per consentire il concorso
dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, per
l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o
da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti
universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e
acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalita' da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di
gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute,
dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge
31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo
studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003
l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma
possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti
privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche
o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente
capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1
attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del
costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente
realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli
altri soggetti che partecipano al finanziamento degli
interventi non possono utilizzare per la relativa copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti
statali per l'edilizia residenziale pubblica possono
concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico
dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza
dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la
presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
di offrire anche agli altri iscritti alle universita'
servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e
attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi
degli interventi per gli alloggi e le residenze
universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in
materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma
l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione
straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli
interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative
alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori
storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono
su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici
di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati
al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di
valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti
esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la
concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di
cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo
16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di
cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli
alloggi e delle residenze per gli studenti universitari,
gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2
dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con
le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono
essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o
tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche
in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui
agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui
al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalita' della
presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di controlli da parte delle
competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre
1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio
2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo
7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo
scopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione) - 1.
In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di
societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il
rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui si determinano gli effetti dello scioglimento della
societa' ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice
civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro
l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via
telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione
relativa al risultato finale delle operazioni di
liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della
liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se
prescritto in via telematica.
2.
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo
d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono
presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto
periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo
d'imposta.
3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione
quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma
dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono
prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non
e' tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano
in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni gia'
presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima
della data in cui ha effetto la revoca dello stato di
liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca
abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione
relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui
si verifica l'inizio della liquidazione.
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal
curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica,
avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente
o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3,
comma 3, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a
quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e
della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo
unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2
e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni
iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale,
deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o
liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle
societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta,
di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o
in accomandita semplice, il curatore o il commissario
liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo,
deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata
all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti
all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini
dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta
nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al
periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno
degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo
periodo, del testo unico il curatore o il commissario
liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve
presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi,
previo versamento nei modi ordinari del relativo importo,
determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.".
L'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale", reca "Misure di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale".
Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 21. (Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle
Entrate) - 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono individuate modalita' e termini, tali da
limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto. L'obbligo di
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per le quali e' previsto
l'obbligo di emissione della fattura e' assolto con la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo
di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le
sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di
emissione della fattura la comunicazione telematica deve
essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di
importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto. Per i soggetti tenuti
alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse
o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai
rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7,
commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Per l'omissione delle
comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati
incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605 che emettono carte di credito, di debito o
prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.".
Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), come modificato dalla presente legge:
"Art. 36. (Base imponibile) - 1. Per il commercio di
beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato
originario o previa riparazione, nonche' degli oggetti
d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione,
indicati nella tabella allegata al presente decreto,
acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in
quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta
relativa alla rivendita e' commisurata alla differenza tra
il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo
all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di
quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati
anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre
l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonche' i
beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in
regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni
ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato
l'operazione al regime del presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del
comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi
previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte,
d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita
di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi
eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui
ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione,
applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I
e II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , dandone
comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore
aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le
disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta
afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o
l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di
quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella
afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se
hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione
spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione
dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa
annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , della fattura o bolletta doganale relativa al bene
acquistato o importato, ed e' esercitata nella liquidazione
in cui tale operazione e' computata.
5. La differenza di cui al comma 1 e' stabilita in
misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le
cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto
manca o e' privo di rilevanza, ovvero non e' determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i
soggetti che esercitano attivita' di commercio al dettaglio
esclusivamente in forma ambulante; la percentuale e'
ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di
prodotti editoriali di antiquariato;
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di
antiquariato;
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le
cessioni di prodotti editoriali di antiquariato,
francobolli da collezione e di collezioni di francobolli
nonche' di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti
dalla demolizione di mezzi di trasporto o di
apparecchiature elettromeccaniche.
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai
sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate
al comma 8, il margine e' determinato globalmente, in
relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle
cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di
riferimento, per le attivita' di commercio diverse da
quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter),
di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione,
nonche' per le cessioni di confezioni di materie tessili e
comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli
accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per
masse come compendio unitario e con prezzo indistinto,
nonche' di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad
un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o
di cessione a questa assimilata, il costo del bene
esportato non concorre alla determinazione del margine
globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve
essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del
quale l'esportazione e' effettuata. Se l'ammontare degli
acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza puo'
essere computata nella liquidazione relativa al periodo
successivo. Non e' consentita l'opzione di cui al comma 3
nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze la
disposizione di cui al comma 5, lettera b), puo' essere
estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di
attivita' e la disposizione di cui al comma 6 puo' essere
estesa ad altre attivita' o operazioni per le quali
l'applicazione del regime ordinario del margine rende
difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata
all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita'. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in
corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno
precedente, ovvero dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del
biennio successivo all'anno nel corso del quale e'
esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono
soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo,
con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se
effettuate da soggetti che non esercitano attivita' di
commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi
di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di
trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a
norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di
trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei
contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al
pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952 , ovvero dell'imposta di
registro, ne' della addizionale regionale di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 . Gli emolumenti di
cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15
settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le
annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprieta'
10-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di contratti di locazione
finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui
al comma 1, secondo periodo.".
Si riporta il testo degli articoli 58 e 60 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato della presente legge:
"Art. 58. (Domicilio fiscale) - Agli effetti
dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto
si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le
disposizioni seguenti.
Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato
hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe
sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio
fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se
il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si
e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani,
che risiedono all'estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli
considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma
2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di
ultima residenza nello Stato.
I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede
legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche
questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune
ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano
prevalentemente la loro attivita'.
Negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che
vengono presentati agli uffici finanziari deve essere
indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la
precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente
richiesto.
Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno
effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui
si sono verificate."
"Art. 60. (Notificazioni) - La notificazione degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme
stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di
procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali
ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il
consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario
dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la
copia dell'atto da notificare in busta che provvede a
sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta
non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve
sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia
dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a
mezzo di lettera raccomandata;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso
in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio fiscale del destinatario;
d) e' in facolta' del contribuente di eleggere
domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del
proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita
comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in
via telematica con modalita' stabilite con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la
notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del
contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art.
140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e
sigillata, si affigge nell'albo del comune e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per
ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
a quello di affissione;
e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la
residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
della lettera d), o che non abbia costituito un
rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio
locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e
degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di
consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la
notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita
mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento;
f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143,
146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si
applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della data di ricevimento delle
comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera
e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno
effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di
personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a
quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ovvero del modello previsto per la domanda di
attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti
diversi dalle persone fisiche non obbligati alla
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA.
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in
alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non
residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a
quello della sede legale estera risultante dal registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e'
effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente
nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale
o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,
primo periodo. In caso di esito negativo della
notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo
comma, lettera e).
La notificazione ai contribuenti non residenti e'
validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i
medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate
l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del
domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le
successive variazioni, con le modalita' previste con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal
trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
considera fatta nella data della spedizione; i termini che
hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in
cui l'atto e' ricevuto.".
Comma 8:
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73
(Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari
settori.), come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Disposizioni in materia di contrasto alle
frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali
operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti
«caroselli» e «cartiere») - 1. Per contrastare l'evasione
fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e
«cartiere», anche in applicazione delle nuove regole
europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi
all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a
euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a
registrazione, nei confronti di operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4
maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 23 novembre 2001.
2- 6-quinquies (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 1
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.):
"Art. 1. (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria) - 1. Con
determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per
la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli
operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed
esercenti depositi commerciali, concernenti l'attivita'
svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio, a norma degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e
62 del testo unico delle accise di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
2-19. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente degli articoli 25 e 66 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
"Art. 25. (Deposito e circolazione di prodotti
energetici assoggettati ad accisa) - 1. Gli esercenti
depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad
accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio,
qualunque sia la capacita' del deposito.
2. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al
comma 1:
a) gli esercenti depositi per uso privato, agricolo
ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
b) gli esercenti impianti di distribuzione stradale
di carburanti;
c) gli esercenti apparecchi di distribuzione
automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed
industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale
supera i 10 metri cubi.
3. Sono esentate dall'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di
loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al
minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici
detenuta in deposito non superi complessivamente i 500
chilogrammi.
4. Gli esercenti impianti e depositi soggetti
all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale,
valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i
prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei
predetti depositi non possono essere custoditi prodotti
denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti
depositi di oli combustibili, per uso privato o
industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di
petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in
luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita'
all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per
territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di
carico e scarico.
5. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2,
lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art.
25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza
viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo
della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza
e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al
quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico
e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare
della gestione dell'impianto di distribuzione stradale
sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per
gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.
6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si
applicano anche ai depositi commerciali di prodotti
energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti
depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio
liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere
prestata cauzione nella misura prevista per i depositi
fiscali. Per i prodotti energetici denaturati si applica il
regime dei cali previsto dall'art. 4.
7. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere
sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma
del codice di procedura penale, nei confronti
dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per
violazioni commesse nella gestione dell'impianto,
costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la
reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il
provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia
di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di
condanna comporta la revoca della licenza nonche'
l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo
di 5 anni.
8. I prodotti energetici assoggettati ad accisa devono
circolare con il documento di accompagnamento previsto
dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo i prodotti
energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000
chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del
presente Art. ed i gas di petrolio liquefatti per uso
combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al
minuto.
9. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati
ad accisa tra depositi commerciali deve essere
preventivamente comunicato dal mittente e confermato
all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di
ricezione, anche a mezzo fax, agli Uffici dell'Agenzia
delle dogane nella cui circoscrizione territoriale sono
ubicati i depositi interessati alla movimentazione.".
"Art. 66. (Regime di vigilanza per gli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico) - 1. Il regime di vigilanza
fiscale previsto per gli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico, di cui all'art. 2 del decreto-legge 18 giugno
1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1986, n. 462, si applica anche ai prodotti di
provenienza comunitaria che sono, a tal fine, assimilati ai
prodotti nazionali; l'assunzione in carico, nei prescritti
registri, e' effettuata con riferimento alla documentazione
commerciale emessa per la scorta o per la fornitura delle
singole partite di prodotti.".
Il Capo II del decreto del Ministro delle finanze 17
maggio 1995, n. 322 (Regolamento recante norme per
l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla
carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della
vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad
accisa) reca disposizioni in materia di "Oli minerali non
soggetti ad accisa".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del
decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153
(Regolamento recante disposizioni per il controllo della
fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti
al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed
isopropilico e sulle materie prime alcoli gene):
"Art. 22. (Vigilanza sugli alcoli metilico, propilico
ed isopropilico) - 1. Il regime di vigilanza fiscale sugli
alcoli metilico, propilico e isopropilico previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986,
n. 462, e confermato dall'articolo 66, comma 1, del testo
unico, si applica secondo le modalita' di cui al decreto 1°
agosto 1986 del Ministro delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, con le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) i fabbricanti, i commercianti e gli utilizzatori
che, per i quantitativi detenuti, non siano soggetti alla
licenza prevista dagli articoli 2, quinto comma, 4, quinto
comma, e 5, ultimo comma, del decreto, da intendersi ora
riferita all'articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico,
tranne che per quanto riguarda il limite della capacita' di
stoccaggio per cui non e' prescritto il rilascio della
licenza agli utilizzatori, che resta fissato in 10 metri
cubi, sono iscritti dall'UTF in apposito registro;
b) ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 novembre
1995, n. 516, le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto non si applicano alle aziende che utilizzano
l'alcole metilico per i soli processi di saldatura, secondo
categorie e per quantitativi, comunque non superiori ai 60
litri annui, stabiliti con il decreto 12 ottobre 1996 del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 25 ottobre 1996. Le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto non si applicano neppure per i
privati consumatori non esercenti attivita' commerciale,
industriale, artigianale od agricola; che utilizzino gli
alcoli di che trattasi in recipienti sigillati di capacita'
non superiore a 500 millilitri;
c) non sono sottoposti alla tenuta del registro di
carico e scarico di cui all'articolo 5 del decreto i
laboratori di analisi e di ricerca che utilizzano gli
alcoli in questione, quali reagenti, confezionati in
recipienti sigillati di capacita' non superiore a 2,5
litri;
d) rientrano tra i trasferimenti di cui all'articolo
7, primo comma, del decreto anche quelli dei prodotti
condizionati fra i depositi commerciali dove e' stato
effettuato il condizionamento e gli altri depositi
commerciali.
2. I prodotti di cui al comma 1 di provenienza
comunitaria sono scortati dalla documentazione commerciale,
valida anche ai fini della presa in carico, da cui
risultino il mittente, il destinatario, la quantita' e la
qualita' della merce e la data della spedizione. In
mancanza della predetta documentazione o se la stessa non
contiene le suddette indicazioni, la merce e' scortata da
una dichiarazione del mittente, riportante le indicazioni
medesime. Il destinatario comunica all'UTF la ricezione
delle partite di tali prodotti entro i tre giorni
successivi a quello di arrivo. In caso di trasferimento nel
territorio di altro Paese comunitario, la merce e' scortata
dalla sola documentazione commerciale, da cui risultino il
mittente, il destinatario, la qualita' e quantita' della
merce nonche' il codice della nomenclatura combinata. La
circolazione dei prodotti d'importazione e' effettuata con
le modalita' di cui al penultimo ed ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto 1° agosto 1986 del Ministro
delle finanze; la movimentazione nazionale e' effettuata
con la scorta del documento di accompagnamento serie C mod
63 e secondo la disciplina di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1989, con le seguenti
integrazioni e modifiche:
a) in caso di furto, smarrimento o distruzione del
documento di accompagnamento, l'incaricato del trasporto,
prima della prosecuzione del viaggio, effettua immediata
denuncia al piu' vicino comando territoriale della Guardia
di finanza o, in mancanza, al piu' vicino organo di
polizia, indicando, perche' siano riportati a verbale,
tutti gli elementi necessari a identificare la partita
trasportata, il mittente e il destinatario. Copia della
denuncia scorta la merce fino all'arrivo e tiene luogo
della bolletta serie C mod. 63 ai fini dell'assunzione in
carico. Il destinatario segnala comunque il fatto agli UTF
competenti sul proprio impianto e su quello speditore,
entro il primo giorno lavorativo, escluso il sabato,
successivo a quello di ricezione;
b) l'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto
ministeriale 2 marzo 2012, n. 16, e' cosi' sostituito:
L'incaricato del trasporto annota sulla bolletta di
accompagnamento ogni variazione che intervenga durante il
viaggio. Le variazioni riguardanti il destinatario sono
comunicate dal mittente all'UTF competente per il proprio
impianto entro il primo giorno lavorativo, escluso il
sabato, successivo a quello di arrivo a destinazione e sono
annotate, entro lo stesso termine, sulla matrice del
documento di accompagnamento.
3. I punti di immissione nelle reti di metanodotti e
nelle tubazioni di collegamento con i pozzi di estrazione
di idrocarburi liquidi o gassosi di alcole metilico
trasportato con autocisterne per operazioni di pulizia o
lavaggio o per evitare o rimuovere occlusioni non sono
soggetti a licenza fiscale o a tenuta di registro di carico
e scarico ma a denuncia d'impiego, soggetta a verifica
facoltativa da parte dell'UTF, nella quale e' indicato
anche l'impianto dove saranno custoditi la copia della
denuncia medesima ed i documenti di trasporto. Il giorno e
l'ora d'immissione nel metanodotto sono comunicati con
telescritto, telegramma o telefax all'UTF, con almeno tre
giorni d'anticipo. Se l'alcole metilico e' trasportato,
anziche' con autobotti, in uno o piu' contenitori di
capacita' singola non superiore a 30 litri, estratti da un
deposito della ditta esercente il metanodotto, per i punti
d'immissione si prescinde dalla denuncia d'impiego. La
compilazione del documento di trasporto e la
contabilizzazione dell'alcole metilico travasato nel
metanodotto sono effettuati secondo modalita' stabilite
dall'Agenzia.".
Il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n.
524 (Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego
dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti
da accisa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre
1996, n. 237.
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 35. (Accertamento dell'accisa sulla birra) - 1.
Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per
prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui
viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione e' dato dalla somma dei
volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei
volumi nominali dichiarati degli altri contenitori
utilizzati per il condizionamento: il volume cosi'
ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al
litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo
litro. Per grado Plato si intende la quantita' in grammi di
estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la
birra e' derivata; la ricchezza saccarometrica cosi'
ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado,
trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5
centesimi, e computando per un decimo di grado quelle
superiori.
2. Per il controllo della produzione sono installati
misuratori delle materie prime, della birra immediatamente
a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei
semilavorati, nonche' contatori per la determinazione del
numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.
Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto e'
custodito in apposito magazzino, preso in carico dal
depositario ed accertato dall'Ufficio dell'Agenzia delle
dogane.
3. Il condizionamento della birra puo' essere
effettuato anche in fabbriche diverse da quella di
produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in
tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali,
fabbriche di birra.
3-bis. Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non
superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto
finito viene effettuato immediatamente a monte del
condizionamento, sulla base di appositi misuratori,
direttamente dall'esercente l'impianto. Il prodotto finito
deve essere confezionato nella stessa fabbrica di
produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
4. Per le fabbriche che hanno una potenzialita' di
produzione mensile non superiore a due ettolitri e' in
facolta' dell'amministrazione finanziaria stipulare
convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con
corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
anticipate.
5. Non si considerano avverati i presupposti per
l'esigibilita' dell'accisa sulle perdite derivanti da
rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo
0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le
perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente,
come immissioni in consumo. La predetta percentuale puo'
essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6. Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore
dichiarato, per la gradazione saccarometrica media
effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole
specie di imballaggi e contenitori;
b) quelle previste dalla normativa metrica vigente,
per il volume degli imballaggi preconfezionati;
c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di
contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7. Per gli imballaggi preconfezionati che presentano
una gradazione media superiore a quella dichiarata di due
decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico
l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica
la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze
superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico
dell'imposta, si applicano le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi
dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze
previste per il grado o per il volume, si procede alla
presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli
dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista
per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili;
se la suddetta percentuale e' superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera
eccedenza, si applicano anche le penalita' previste per la
sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
del Ministro delle finanze n. 153 del 2001, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 3. (Assetto dei depositi fiscali) - 1. Fatto
salvo quanto previsto al comma 6, i depositi fiscali di
alcole etilico, di birra o di prodotti alcolici intermedi
sono delimitati da apposita recinzione di immediata
identificazione ovvero sono ubicati all'interno di un
edificio o di una porzione di edificio destinati allo
svolgimento della specifica attivita'; eventuali attivita'
diverse sono consentite dall'UTF purche' non comportino
intralci od aggravi all'effettuazione della vigilanza
finanziaria. I suddetti depositi recano, all'esterno,
l'indicazione della tipologia del deposito e della ragione
sociale della ditta esercente ed hanno accesso diretto:
a) dal sistema viario pubblico;
b) da vie private collegate al sistema viario
pubblico, liberamente transitabili da parte degli addetti
alla vigilanza;
c) da un'area recintata comune ad altri depositi
fiscali, collegata ai sistemi viari di cui alle lettere a)
e b), considerata, compresa la recinzione, come facente
parte di ciascun deposito fiscale ma non destinata allo
stoccaggio delle merci.
2. Nelle fabbriche di alcole gli apparecchi di
distillazione e le attrezzature per la denaturazione sono
installati su aree distinte fra loro, in locali o
all'aperto, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia.
Analogamente, sono distinte le aree dove si custodiscono le
materie prime, gli alcoli gia' accertati da rettificare, i
prodotti finiti accertati e quelli denaturati. Gli
apparecchi di distillazione ed i loro accessori, i serbatoi
di stoccaggio e le attrezzature per la denaturazione sono
accessibili e verificabili in tutte le loro parti e
predisposti per il suggellamento, se prescritto ai sensi
dell'articolo 2, comma 3; le relative tubazioni sono sempre
visibili o, comunque, ispezionabili. Le operazioni di
rettifica di alcoli gia' accertati fiscalmente sono
effettuate con attrezzature distinte ovvero in tempi
distinti dalle operazioni di distillazione.
3. I recipienti collettori di cui all'articolo 33,
comma 4, del testo unico sono situati in magazzini,
cosiddetti di accertamento, aventi i requisiti dei
magazzini di cui all'articolo 5, comma 5, del presente
regolamento. In applicazione dell'articolo 33, commi 6 e 7,
del testo unico, l'Agenzia puo' individuare i casi in cui
possa omettersi l'installazione del misuratore dell'alcole
etilico o debba essere prescritta l'installazione di
misuratori per il controllo delle materie prime alcoliche o
alcoligene nonche' dei semilavorati avviati alla
distillazione.
4. Per il controllo della produzione e del
condizionamento della birra sono installati misuratori
delle materie prime, ad esclusione del luppolo, estratte
dai silos o dagli altri magazzini di stoccaggio, del mosto
introdotto nelle cantine di fermentazione, della birra
introdotta nei reparti di condizionamento, nonche'
contatori per la determinazione del numero degli imballaggi
preconfezionati e delle confezioni, come definiti
dall'articolo 9, comma 1, anche se di birra analcolica non
tassabile; e' anche facolta' dell'UTF effettuare il
suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e
prescrivere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d),
l'esecuzione delle opere ritenute necessarie. L'assetto
delle linee di trasferimento deve essere tale da non
consentire il passaggio delle materie prime alla
lavorazione senza essere misurate e l'introduzione del
mosto in cantina e della birra nel reparto
d'imbottigliamento se non attraverso tubazioni fisse su cui
siano inseriti misuratori. Per le fabbriche di cui
all'articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, l'assetto del deposito fiscale e le
modalita' di accertamento, contabilizzazione e controllo
della produzione sono stabiliti con determinazione del
Direttore dell'Agenzia delle dogane.".
Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
comma e dal comma 2 dell'articolo 9 della presente legge:
"Art. 53. (Soggetti obbligati e adempimenti) - 1.
Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica
sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione
dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito
indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per
uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile
superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo
l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
diversa tassazione.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica utilizzata con impiego unico previa
trasformazione o conversione comunque effettuata, con
potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano
consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui
al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle societa',
designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel
territorio nazionale, che devono registrarsi presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima
dell'inizio dell'attivita' di fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi
previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera
a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di
pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la
cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data
in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, prestano una
cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i
controlli di competenza e verificata la completezza dei
dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata,
rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa'
di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione
viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato per reati connessi
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad
integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare
pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno
precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la
cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare
dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata
entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano
officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla
verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al
pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al
comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con
esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici
di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali tra i
quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto
dei requisiti di sicurezza fiscale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, presentano una
dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle
indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale,
al codice fiscale, al numero della partita IVA del
soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli
elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta
relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica
prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o
distribuzione.
8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a),
indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del
debito d'imposta, richiesti per la compilazione della
dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con
l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento
della fornitura ai consumatori finali.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce." .
Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di
collocamento) -
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici
sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente
nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro
entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei
relativi rapporti, mediante documentazione avente data
certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i
dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la
data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo
applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici
esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
o piu' dati anagrafici inerenti al lavoratore puo'
integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
dalla comunicazione preventiva risultino in maniera
inequivocabile la tipologia contrattuale e
l'identificazione del prestatore di lavoro. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche
amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il
ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,
al servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro
relativi al mese precedente.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto" come modificato dalla presente legge:
"Art. 22. (Commercio al minuto e attivita'
assimilate) - 1. L'emissione della fattura non e'
obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente non oltre il
momento di effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma
ambulante;
2) per le prestazioni alberghiere e le
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai
pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante
apparecchi di distribuzione automatica;
3) per le prestazioni di trasporto di persone nonche'
di veicoli e bagagli al seguito;
4) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio
di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante
o nell'abitazione dei clienti;
5) per le prestazioni di custodia e amministrazione
di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o
istituti di credito e da societa' finanziarie o fiduciarie;
6) per le operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a
5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10..
6-bis) per l'attivita' di organizzazione di
escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi
similari, effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo.
2. La disposizione del comma precedente puo' essere
dichiarata applicabile, con decreto del Ministro delle
finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino
servizi al pubblico con caratteri di uniformita', frequenza
e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa
l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli
adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano
oggetto dell'attivita' propria dell'impresa da commercianti
al minuto ai quali e' consentita l'emissione della fattura
sono obbligati a richiederla.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), come modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Regime premiale per favorire la trasparenza)
- 1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di
base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai
soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale
ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le
forme associative di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate
nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da
parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione
dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54,
secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (24); la disposizione non si applica in caso
di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a
condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione
finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e
ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni
non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti
finanziari relativi all'attivita' artistica, professionale
o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1,
lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli
obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli
adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col
provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei
modelli di versamento e della dichiarazione IVA,
eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia
delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD
e dei modelli di versamento periodico delle ritenute,
nonche' gestione degli esiti dell'assistenza fiscale,
eventualmente previo invio telematico da parte del
sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni
necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del
credito IVA, abolizione del visto di conformita' per
compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla
prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in
regime di contabilita' ordinaria e che rispettano le
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il
criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da
parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF
ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili
rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e
dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti
periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate
le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano
previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei
redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a
quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi
previsti dai commi 2 e 3, lettere a) e b) o direttamente o
per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8-13-terdecies (Omissis).".



 
Art. 3


Facilitazioni per imprese e contribuenti

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche' apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.
2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovra' essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.
2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, e' differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche e' data massima pubblicita' al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo, nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono gia' conformati alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazione centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, e' consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identita' del beneficiario del pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza ».
4-ter. All'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilita' ».
4-quater. All'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « quattrocentomila euro » e le parole: « di lire un miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « a settecentomila euro »;
b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono sostituite dalle seguenti: « settecentomila euro ».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le parole: « sesto, del codice di procedura civile, » sono inserite le seguenti: « e dall'articolo 72-ter del presente decreto »;
b) dopo l'articolo 72-bis, e' inserito il seguente: «Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro »;
c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. L'agente della riscossione puo' procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro »;
2) al comma 2, le parole: « agli importi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo indicato »;
d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. ».
6. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente: « f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari ».
7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e' abrogato.
8. Nell'articolo 66, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sono deducibili » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere dedotti »;
b) la parola: « ricevuto » e' sostituita dalla seguente: « registrato ».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo comma e' sostituito dal seguente: « Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale. ».
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: « c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, limitatamente al consumo di detta energia »;
b) all'articolo 55, comma 5, dopo le parole: « impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore » sono inserite le seguenti: « ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente ».
13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive dell'Unione europea relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica, destinatari dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio e nei limiti del periodo temporale di validita' dei medesimi regimi individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al 2005, un trattamento di minore vantaggio rispetto al trattamento preesistente, le modalita' di determinazione della componente tariffaria compensativa oggetto dei predetti regimi assicurano ai clienti finali di cui al presente comma condizioni di neutralita'. Sono fatti salvi sia gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia e sia la gia' avvenuta esazione fiscale, per la quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla componente compensativa di cui erano destinatari i citati clienti finali di energia elettrica.
13-ter. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, come modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « a pena di decadenza » sono soppresse.
14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « le banche e gli intermediari finanziari », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ».
15. Al fine di adempiere agli impegni internazionali assunti dall'Italia in occasione, tra l'altro dei vertici G8 de L'Aquila (8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo 2, comma 35-octies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e' abrogato.
16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « dei direttori di agenzie fiscali » sono inserite le seguenti: « , nonche' del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».
16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta' socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui e' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri e le modalita' di erogazione del predetto Fondo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti presso la contabilita' speciale 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al presente comma.
16-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione e rassegnazione delle risorse, la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero di tesoreria.».
16-quater. All'articolo 102, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « ; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione » sono soppresse. La disposizione del periodo precedente trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16-quinquies. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e alle unita' in uso dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime ».
16-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a disciplinare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.




Riferimenti normativi

Per il testo vigente dell'articoli 22 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, si
veda nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 74-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972
"Art. 74-ter (Disposizioni per le agenzie di viaggio e
turismo) - 1. Le operazioni effettuate dalle agenzie di
viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti
turistici costituiti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze,
circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il
pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come
una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche qualora le suddette
prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo
tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano
alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e
per conto dei clienti.
2. Ai fini della determinazione dell'imposta sulle
operazioni indicate nel comma 1, il corrispettivo dovuto
all'agenzia di viaggi e turismo e' diminuito dei costi
sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori, al
lordo della relativa imposta.
3. Non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa ai
costi di cui al comma 2.
4. Se la differenza di cui al comma 2, per effetto di
variazioni successivamente intervenute nel costo, risulta
superiore a quella determinata all'atto della conclusione
del contratto, la maggiore imposta e' a carico
dell'agenzia; se risulta inferiore i viaggiatori non hanno
diritto al rimborso della minore imposta.
5. Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e
turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a
pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le
prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al
secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla
differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del
pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia
di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.
5-bis. Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio
e turismo relative a prestazioni di servizi turistici
effettuati da altri soggetti, che non possono essere
considerati pacchetti turistici ai sensi dell'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, qualora
precedentemente acquisite nella disponibilita'
dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreche' dovuta, con
le stesse modalita' previste dal comma 5.
6. Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in
tutto o in parte fuori della Comunita' economica europea la
parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa
corrispondente non e' soggetta ad imposta a norma
dell'articolo 9.
7. Per le operazioni di cui al comma 1 deve essere
emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, senza separata
indicazione dell'imposta, considerando quale momento
impositivo il pagamento integrale del corrispettivo o
l'inizio del viaggio o del soggiorno se antecedente. Se le
operazioni sono effettuate tramite intermediari, la fattura
puo' essere emessa entro il mese successivo.
8. Le agenzie organizzatrici per le prestazioni di
intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile
per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da
annotare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 entro il
mese successivo, inviandone copia, ai sensi e per gli
effetti previsti dal primo comma, secondo periodo,
dell'articolo 21, al rappresentante, il quale le annota ai
sensi dell'articolo 23 senza la contabilizzazione della
relativa imposta.
8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le
prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e
simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali
casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre
l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati
dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a
diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione
sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la
prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e
turismo optano per il regime ordinario dell'imposta.
Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia
il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di
viaggi e turismo devono registrare separatamente nella
propria contabilita' le operazioni che rientrano in
ciascuno di tali regimi.
9. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231(Attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione):
"Art. 49. (Limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore)
1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato
a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o
superiore a 1.000 euro. Il trasferimento e' vietato anche
quando e' effettuato con piu' pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il
trasferimento puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
S.p.A.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 47, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
"Art. 47. (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta') - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.".
Si riporta il testo del comma 4-ter dell'articolo 2,
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo), come modificato dal
successivo comma 4-ter del presente articolo:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) -
(Omissis).
4-ter Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano
in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque escluse le somme corrisposte a titolo di
tredicesima mensilita';
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a)
di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita,
l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.):
"Art. 12. (Riduzione del limite per la tracciabilita'
dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del
contante) - (Omissis).
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca
d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societa'
Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento definiscono con apposita convenzione,
da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di
pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del predetto termine, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di
pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Con la medesima convenzione e' stabilito l'ammontare degli
importi delle commissioni da applicare sui prelievi
effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del
titolare della carta.
4. Le banche, la societa' Poste italiane Spa e gli
altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad
offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono
tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi da 4 a 4 septies,
dell'articolo 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate) -
(Omissis).
4. A fini di adeguamento alle disposizioni adottate in
ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore,
di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate
all'importo di euro duemilacinquecento; conseguentemente,
nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30
giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre
2011».
4-bis. E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste
dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo
decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto
2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal
comma 4. A decorrere dal 1° settembre 2011 le sanzioni di
cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli
uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle
finanze. All'articolo 49 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, i commi 18 e 19 sono abrogati.
4-ter Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti
di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi
derivanti dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti
sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici.
E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare
il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di
supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano
in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di
pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli
eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l'importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e
locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori
d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque
destinato, di importo superiore a mille euro, debbono
essere erogati con strumenti di pagamento elettronici
bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere
modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e
tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti
pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall'imposta di bollo, ove i titolari
rientrino nelle fasce individuate ai sensi del comma 5,
lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla societa'
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari e'
fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a)
di riscuotere le entrate di propria competenza con
strumenti diversi dal contante, fatte salve le attivita' di
riscossione dei tributi regolate da specifiche normative,
il Ministero dell'economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la societa' Consip Spa, di una o piu'
convenzioni con prestatori di servizi di pagamento,
affinche' i soggetti in questione possano dotarsi di POS
(Point of Sale) a condizioni favorevoli.
4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi,
pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque
corrisposti dalle pubbliche amministrazione centrali e
locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la
scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati
e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti
giudiziari restrittivi della liberta' personale, a recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste
italiane Spa, e' consentito ai soggetti che risultino, alla
stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un
conto corrente base o di un libretto di risparmio postale,
intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di
legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste
italiane Spa copia della documentazione gia' autorizzata
dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione,
copia del documento di identita' del beneficiario del
pagamento nonche' una dichiarazione dello stesso delegato
attestante la sussistenza della documentazione comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente
qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei
pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter,
limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici
erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui
ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se
l'indicazione non e' effettuata nel termine indicato, le
banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono
gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un
conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il
beneficiario del pagamento.
4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'
effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine
di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza
spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se
l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi successivi al
decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche,
Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di
pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente
erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del
termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene
il pagamento mediante assegno di traenza.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 32. (Disposizione regolamentare concernente le
semplificazioni per i contribuenti minori relative alla
fatturazione e alla registrazione) - 1. I contribuenti che,
nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a quattrocentomila euro per le
imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli
esercenti arti e professioni, ovvero a settecentomila euro
per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di
cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un
bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla
distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il
limite di settecentomila euro relativamente a tutte le
attivita' esercitate.
2. Le operazioni devono essere descritte, con le
indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle
due parti del bollettario; la parte figlia costituisce
fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere
consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del
quarto comma dello stesso articolo.
3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, puo'
determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo
conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi.".
Si riporta il testo degli articoli 72-bis, 76 e 77, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del
1973, come modificato dalla presente legge:
"Art. 72-bis. (Pignoramento dei crediti verso terzi) -
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo
72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei
crediti del debitore verso terzi puo' contenere, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma,
numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine
al terzo di pagare il credito direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si
procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
1-bis. L'atto di cui al comma 1 puo' essere redatto
anche da dipendenti dell'agente della riscossione
procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di
ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della
riscossione e non e' soggetto all'annotazione di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma
2."
"Art. 76. (Espropriazione immobiliare) - 1. L'agente
della riscossione puo' procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente ventimila euro.
2. Il concessionario non procede all'espropriazione
immobiliare se il valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 79 e diminuito delle passivita' ipotecarie
aventi priorita' sul credito per il quale si procede, e'
inferiore all'importo indicato nel comma 1."
"Art. 77. (Iscrizione di ipoteca) - 1. Decorso
inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il
ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli
immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si
procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine
di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo'
iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, purche'
l'importo complessivo del credito per cui si procede non
sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si
procede non supera il cinque per cento del valore
dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di
procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi
sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.".
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 51. (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente) - (Omissis).
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).
b);
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'articolo 12;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e
di colonie climatiche da parte dei familiari indicati
nell'articolo 12, nonche' per borse di studio a favore dei
medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo
10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme
ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi da 1 a 2, dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Semplificazione fiscale). - 1. Per ridurre il
peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in
generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono
apportate modificazioni cosi' articolate:
a) esclusi i casi straordinari di controlli per
salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo
in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorita'
competente deve essere oggetto di programmazione da parte
degli enti competenti e di coordinamento tra i vari
soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attivita' di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria
competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile,
in borghese;
b) abolizione, per lavoratori dipendenti e
pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati
relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo
sussiste solo in caso di variazione dei dati;
c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle
entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della
detrazione del 36 per cento;
d) i contribuenti in regime di contabilita'
semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo,
per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo
d'imposta in cui ricevono la fattura;
e) abolizione della comunicazione telematica da parte
dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000
euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o
bancomat;
f) i contribuenti non devono fornire informazioni che
siano gia' in possesso del Fisco e degli enti previdenziali
ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite
da altre Amministrazioni;
g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal
contribuente in dichiarazione puo' essere mutata in
richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla
presentazione della dichiarazione stessa;
h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo
telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione
economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno
festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo
successivo;
i) estensione del regime di contabilita' semplificata
a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a
700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
l) abolizione della compilazione della scheda
carburante in caso di pagamento con carte di credito, di
debito o prepagate;
m) attenuazione del principio del "solve et repete".
In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti
esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla
decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo
giorno;
n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte
dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di
contributi previdenziali risultanti da liquidazione,
controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
o) abolizione, per importi minori, della richiesta
per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari
conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla
liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed
esclusione della fideiussione per la prima rata;
p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore
dei beni d'impresa per i quali e' possibile ricorrere ad
attestazione di distruzione mediante atto notorio;
q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere
riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel
mese;
r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro
i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali
con il modello F24 EP;
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per
singolo contratto di somministrazione di gas naturale per
la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas
somministrato);
t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore
di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il
pagamento di un'imposta sostitutiva;
t-bis) riconoscimento del requisito di ruralita' dei
fabbricati.
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono
introdotte le seguenti disposizioni:
a) al fine di ridurre al massimo la possibile
turbativa nell'esercizio delle attivita' delle imprese di
cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante
"Raccomandazione della Commissione relativa alla
definizione delle microimprese, piccole e medie imprese",
nonche' di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell'attivita' di controllo nei riguardi di tali imprese,
assicurando altresi' una maggiore semplificazione dei
relativi procedimenti e la riduzione di sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli accessi dovuti a
controlli di natura amministrativa disposti nei confronti
delle predette imprese devono essere oggetto di
programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati.
Conseguentemente:
1) a livello statale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire una concreta
programmazione dei controlli in materia fiscale e
contributiva, nonche' il piu' efficace coordinamento dei
conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese
da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza,
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - Direzione generale per l'attivita' ispettiva,
dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio
telematico di dati e informazioni fra le citate
Amministrazioni. Con il medesimo decreto e' altresi'
assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle
predette Amministrazioni informa preventivamente le altre
dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine
delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini
delle attivita' di controllo di rispettiva competenza. Gli
appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto
possibile, eseguono gli accessi in borghese;
2) a livello substatale, gli accessi presso i
locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze
di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed
agenzie regionali e locali comunque denominate, devono
essere oggetto di programmazione periodica. Il
coordinamento degli accessi e' affidato al comune, che puo'
avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente;
3);
4);
5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si
applicano ai controlli ed agli accessi in materia di
repressione dei reati e di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' a quelli
funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si
applicano altresi' ai controlli decisi con provvedimento
adeguatamente motivato per ragioni di necessita' ed
urgenza;
b) le disposizioni di cui alla lettera a)
costituiscono attuazione dei principi di cui all'articolo
117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della
Costituzione nonche' dei principi di cui alla direttiva
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui
alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione;
c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo
12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di Statuto dei diritti del contribuente, e'
aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la
sede del contribuente di cui al primo periodo, cosi' come
l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere superiore
a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non
piu' di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica
sia svolta presso la sede di imprese in contabilita'
semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai
fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere
considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori
civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso
la sede del contribuente.»;
d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
del 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, si
applicano anche nelle ipotesi di attivita' ispettive o di
controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria;
e) all'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo:
1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12";
1.2) la parola "annualmente" e' soppressa;
2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta
successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle
variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni»;
f);
g) i decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze nonche' i provvedimenti, comunque denominati, degli
organi di vertice delle relative articolazioni, delle
agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione
delle informazioni gia' disponibili ai rispettivi sistemi
informativi, salvo le informazioni strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il
pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;
h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e
assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle
risorse disponibili in base alla legislazione vigente,
apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le
Autorita' amministrative indipendenti per acquisire, in via
telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
20, commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, i dati e le informazioni personali, anche
sensibili, anche in forma disaggregata, che gli stessi
detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il
contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive
nonche' per accertare il diritto e la misura delle
prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al
reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che
rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La
mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera
costituisce evento valutabile ai fini della responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita'
contabile;
i) all'articolo 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e'
aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive possono
essere integrate dai contribuenti per modificare la
originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta
esclusivamente per la scelta della compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato gia' erogato
anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro
120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di
presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo
3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;
l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da
disposizioni relative a materie amministrate da
articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze,
comprese le Agenzie fiscali, ancorche' previsti in via
esclusivamente telematica, ovvero che devono essere
effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o
presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o
di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno
lavorativo successivo;
m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni»
e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente,
dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;
n) al fine di semplificare le procedure di
riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di
accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti
l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli
importi negli stessi indicati, nonche' di razionalizzare
gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» e'
sostituita dalla seguente: «emessi»;
2) al comma 1, lettera a):
2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi»,
ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;
2.2) nel secondo periodo, dopo la parola
«sanzioni» e' soppressa la seguente: «, anche»;
2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro
sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono
aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o
tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui
ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
3) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «L'esecuzione forzata e' sospesa per un
periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico
agli agenti della riscossione degli atti di cui alla
lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad ogni altra
azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del
creditore»; (64)
3-bis) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla
presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b)»;
4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e'
aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata
l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera
a), come trasmesso all'agente della riscossione con le
modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;
o) all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo
il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni
di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti
non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, e' escluso qualora il pagamento dei corrispettivi
avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate
emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di
comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.
1-ter. Gli operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,
sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 che emettono carte di credito, di
debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le
operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il
pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di
credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori
finanziari stessi, secondo modalita' e termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.»;
p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444 - recante il
regolamento per la semplificazione delle annotazioni da
apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di
carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente:
«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i
soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli
acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di
credito, carte di debito o carte prepagate emesse da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione
previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non
sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante
previsto dal presente regolamento»;
q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e'
sostituita dalla seguente:
"a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati
catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati
richiesti ai fini del controllo della detrazione e a
conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti
che saranno indicati in apposito Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.";
r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato;
s) all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui
redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nel comma 3, in fine sono
aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio
nel quale e' stato ricevuto il documento probatorio. Tale
disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del
costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a
euro 1.000.»;
t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure
di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute
all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i
contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui
al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
assicurando in tal modo l'unitarieta' nella gestione
operativa della riscossione coattiva di tutte le somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti
disposizioni:
1) l'articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e' abrogato;
2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative
al recupero, tramite avviso di addebito con valore di
titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme
a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisco anche
ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali
risultanti da liquidazione, controllo e accertamento
effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle
dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal
numero 3) della presente lettera;
3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle
entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi
e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonche' di
interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento
che risultano dovuti:
3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base
agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462;
3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in
base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre
2009;
u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a
duemila euro,» sono soppresse;
1.2) al secondo periodo:
1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono
superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo
complessivo delle rate successive alla prima e' superiore»;
1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo
di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti:
«dedotto l'importo della prima rata,»;
1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese
quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite
le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 6:
3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a
cinquecento euro,» sono soppresse;
3.2) il secondo periodo e' soppresso;
3-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono
essere anche di importo decrescente, fermo restando il
numero massimo stabilito»;
u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione e' tenuto a
notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione
preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del
pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;
v);
z) all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441,
le parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le
seguenti "euro 10.000";
aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, sono apportate le
seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 300»;
2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 300» e le parole «al comma
5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 25, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633»;
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma
«6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6
del presente articolo.»;
bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis.
Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di
giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il
primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i
termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e
di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche' il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell'imposta sul
valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento
relativo al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte
dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio
2011;
2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti
nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31
dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono
altresi' soppresse le parole: "previste dall'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni,";
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa
e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per
combustione per usi civili, di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, trovano
applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di
somministrazione di gas naturale per combustione per usi
civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari
riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura
delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al
limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633;
cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi
del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul
valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all'articolo
39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le
importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima
dell'immissione al consumo, l'imposta e' applicata in base
al regime ordinario previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta ferma
l'applicabilita', ove ne ricorrano i presupposti, del
regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni». Le
disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto;
cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi
fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi
doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo
525, secondo paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93
della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive
modificazioni»;
2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:
«dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi
compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo
periodo,»;
3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia
commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non
e' dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo
14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli
esonerati ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43»;
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti
informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie
fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica,
altresi', al gestore del deposito IVA i dati relativi alla
liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche
ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4,
lettera b); le modalita' di integrazione telematica sono
stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia
delle entrate»;
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010"
sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
2) al secondo periodo, le parole "31 ottobre 2010"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
3) al terzo periodo, le parole "31 ottobre 2010"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della
rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei
termini e con le modalita' stabiliti dalle disposizioni di
cui alla lettera dd) sono incluse le societa' di capitali i
cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni
di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e successive modificazioni, siano stati oggetto di
misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano
riacquistato la piena titolarita';
ee) i soggetti che si avvalgono della
rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni
non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori
di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano gia' effettuato una
precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni,
possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la
nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta
sostitutiva gia' versata. Al fine del controllo della
legittimita' della detrazione, con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del
modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i
dati da indicare nella dichiarazione stessa;
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di
cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della
imposta sostitutiva gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di
rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera
imposta o della prima rata relativa all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non
puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base
all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si
applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di
entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a
tale data il termine di decadenza per la richiesta di
rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere
dalla medesima data;
gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: «, succedute alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono
soppresse;
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la societa'
Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attivita'
di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e
coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei
comuni e delle societa' da essi partecipate;
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera
gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie:
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo
unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione
forzata immobiliare;
2);
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva
di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, le azioni cautelari ed
esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta
ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei
quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;
gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), il
sindaco o il legale rappresentante della societa' nomina
uno o piu' funzionari responsabili della riscossione, i
quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della
riscossione nonche' quelle gia' attribuite al segretario
comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili
sono nominati fra persone la cui idoneita' allo svolgimento
delle predette funzioni e' accertata ai sensi dell'articolo
42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni;
gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui
alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):
1) all'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e
2-octies sono abrogati;
2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole da: «degli enti locali»
fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti:
«tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e
dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le
societa' di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, e' consentito di accedere ai dati e alle»;
3) il comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' abrogato;
4) il comma 28-sexies dell'articolo 83 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
abrogato;
gg-octies) in caso di cancellazione del fermo
amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi
dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, il debitore non e' tenuto al pagamento di
spese ne' all'agente della riscossione ne' al pubblico
registro automobilistico gestito dall'Automobile Club
d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;
gg-novies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' inserito il
seguente:
«5-bis. L'istanza di sospensione e' decisa entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della
stessa»;
gg-decies) (abrogata).
gg-undecies) all'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il concessionario puo' procedere all'espropriazione
immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si
procede supera complessivamente:
a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a
ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora
contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario
dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria
abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma
3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917;
b) ottomila euro, negli altri casi»;
2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato»
sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati»;
(Omissis).
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 66 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 66. (Imprese minori) - (Omissis).
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei
precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56,
comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e
3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2,
5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed
alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni ed
annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto
indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo
del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti
contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di
competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti
nell'esercizio nel quale e' stato registrato il documento
probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in
cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non
sia superiore a euro 1.000.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 23
dicembre 1977, n. 935 (Arrotondamento degli importi ai fini
dell'applicazione e della riscossione delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - Tutti gli importi da indicare nelle
dichiarazioni dei redditi, escluse quelle dei sostituti
d'imposta, e nelle dichiarazioni agli effetti dell'imposta
sul valore aggiunto devono essere arrotondati a mille lire,
per difetto se la frazione non e' superiore a lire
cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli
richiesti nelle dichiarazioni devono essere effettuati
sulla base degli importi arrotondati ed i risultati devono
essere arrotondati con i medesimi criteri.
Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a
decorrere da quelle relative all'anno d'imposta 2012, tutti
gli importi da indicare devono essere espressi in euro
mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale."
Si riporta il testo degli articoli 53 e 55, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 53. (Soggetti obbligati e adempimenti) - 1.
Obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica
sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione
dell'energia elettrica ai consumatori finali, di seguito
indicati come venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia
elettrica utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per
uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile
superiore a 200 kW intendendosi per uso promiscuo
l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a
diversa tassazione;
c-bis) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
limitatamente al consumo di detta energia.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come
soggetti obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica utilizzata con impiego unico previa
trasformazione o conversione comunque effettuata, con
potenza disponibile superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio,
energia elettrica da due o piu' fornitori, qualora abbiano
consumi mensili superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
non abbiano sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui
al comma 1 dell'articolo 52 e' dovuta dalle societa',
designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel
territorio nazionale, che devono registrarsi presso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane prima
dell'inizio dell'attivita' di fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi
previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera
a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di
denunciare preventivamente la propria attivita' all'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di
dichiarare ogni variazione, relativa agli impianti di
pertinenza e alle modifiche societarie, nonche' la
cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla data
in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, prestano una
cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari
ad un dodicesimo dell'imposta annua che si presume dovuta
in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia
di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i
controlli di competenza e verificata la completezza dei
dati relativi alla denuncia e alla cauzione prestata,
rilascia, ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e alle societa'
di cui al comma 3 un'autorizzazione, entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della denuncia. L'autorizzazione
viene negata o revocata a chiunque sia stato condannato con
sentenza passata in giudicato per reati connessi
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista
la pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad
integrare, a richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, l'importo della cauzione che deve risultare
pari ad un dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno
precedente. Sono esonerati dall'obbligo di prestare la
cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare
dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione, in tale caso la cauzione deve essere prestata
entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano
officine di energia elettrica e' rilasciata, dal competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane successivamente alla
verifica degli impianti, una licenza di esercizio, in luogo
dell'autorizzazione di cui al comma 5, soggetta al
pagamento di un diritto annuale. Ai soggetti di cui al
comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con
esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici
di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata
successivamente al controllo degli atti documentali tra i
quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto
dei requisiti di sicurezza fiscale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione
per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta
mediante canone di abbonamento annuale, presentano una
dichiarazione di consumo annuale, contenente, oltre alle
indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale,
al codice fiscale, al numero della partita IVA del
soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, tutti gli
elementi necessari per l'accertamento del debito «d'imposta
relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia elettrica
prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o
distribuzione.
8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a),
indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del
debito d'imposta, richiesti per la compilazione della
dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con
l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento
della fornitura ai consumatori finali.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese
di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce."
"Art. 55. (Accertamento e liquidazione dell'accisa) -
1. L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono
effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui
all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze
con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego
promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti,
con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il
canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi
presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il
venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno
un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente
al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative
variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a
denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul
consumo preso per base nella determinazione del canone, un
aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla
revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a
trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia
elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le
relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per
usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare
l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza
installata presso i consumatori, tenuti presente i
contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i
consumi accertati in occasione della scoperta di
sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la
trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri
strumenti integratori della misura dell'energia adoperata,
corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di
abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di
dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un
aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per
base nella determinazione del canone ed in tal caso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla
revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti
officine costituite da impianti di produzione combinata di
energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza
disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere
l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.
6. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia
elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione
della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse
utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a
giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica
venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di
speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad
impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso
da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere
registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per
quelli a cottimo.".
Si riporta il testo vigente del comma 4, dell'articolo
20, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per
l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali):
"Art. 20. (Norme per gli autoproduttori da fonti
energetiche convenzionali) - (Omissis).
4. Le forniture di energia elettrica previste all'art.
6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantita' e i
prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono
prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali
forniture verranno ridotte in misura progressivamente
decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, L. 7
agosto 1982, n. 529 , nei successivi sei anni.
(Omissis).".
Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 19 dicembre 1995 reca disposizioni
tariffarie in materia di forniture di energia elettrica per
la produzione di alluminio.
Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277 (Regolamento recante disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto
merci, a norma dell'articolo 8 della L. 23 dicembre 1998,
n. 448), come modificato dalla presente legge:
"Art 3. - 1. Per ottenere il beneficio di cui al comma
1 dell'articolo 1, gli esercenti nazionali e gli esercenti
comunitari presentano al competente ufficio del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, d'ora
in avanti denominato «ufficio», entro il mese successivo
alla scadenza di ciascun trimestre solare, apposita
dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal
rappresentante legale o negoziale dell'impresa ai sensi
dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del
comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 11-bis del citato
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 11-bis. (Semplificazione degli adempimenti e
riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni
finanziarie) - 1. L'espletamento delle procedure nel corso
di un procedimento, le richieste di informazioni e di copia
della documentazione ritenuta utile e le relative risposte,
nonche' le notifiche aventi come destinatari le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni, sono
effettuati esclusivamente in via telematica, previa
consultazione dell'archivio dei rapporti di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite
secondo le procedure gia' in uso presso le banche, gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ai
sensi dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
delle relative norme di attuazione. Con provvedimento dei
Ministri interessati, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l'Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.".
Si riporta il testo del comma 361 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge
finanziaria 2008) , come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. - (Omissis).
361. Per analoghe esigenze di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei
provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali, nonche' del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sui rispettivi siti internet tiene luogo
della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta
Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre
disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie
fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la
ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione
di tutti i documenti ivi pubblicati.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi da 8 a 9 dell'articolo 2,
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.), i'
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile
nel Mezzogiorno) - (Omissis).
8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e
con il Ministro della gioventu', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, e tenendo conto dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al
precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i
limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni
di cui al comma 1 nonche' le disposizioni di attuazione dei
commi precedenti anche al fine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti
fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del
presente credito d'imposta.
8-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede
nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi
del comma 9; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate
sono dettati termini e modalita' di fruizione del credito
di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.
9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente
articolo sono individuate, previo consenso della
Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse
nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al
finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al
comma 8. Le citate risorse nazionali e comunitarie per
ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente
riassegnate per le suddette finalita' di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,
riconosciuti a titolo di credito di imposta dalla UE, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione e rassegnazione delle risorse, la
regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai
sensi del comma 6 avviene utilizzando i fondi disponibili
sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero
di tesoreria.
Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo 102, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 102. (Ammortamento dei beni materiali [Testo post
riforma 2004]) (Omissis).
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri
e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita'
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 16, del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. (Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei) - (Omissis).
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti, e alle unita' in uso dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, affetti da patologie che richiedono l'utilizzo
permanente delle medesime.
(Omissis).".
Il testo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, reca:"Revisione ed armonizzazione dell'imposta
comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale".



 
Art. 3-bis

Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di
energia elettrica e calore

1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: « In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento ».
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.
3. A decorrere dal 1° giugno 2012, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;
b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota di accisa sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite dalla seguenti:
« a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 ».
4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente.




Riferimenti normativi

-Si riporta il testo della Tabella A allegata al citato
decreto legislativo n. 504 del 1995:
"Tabella A. (Impieghi dei prodotti energetici che
comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di
un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme
prescritte) -
Parte di provvedimento in formato grafico


(1) Per "aviazione privata da diporto" e per
"imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un
aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario
o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in
virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro
titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per
scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla
prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di
autorita' pubbliche.
(2) Per la individuazione degli usi industriali si
rinvia a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.
La deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas dell'11 marzo 1998, n. 16, reca: "Verifica di
congruita' dei parametri per la determinazione dell'onere
termico per il primo semestre 1997".
Si riporta il testo dell'articolo 52 e dell'allegato I
del citato decreto legislativo 504 del 1995, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (Oggetto dell'imposizione) - 1. L'energia
elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con
l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al
momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per
uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza
non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri,
esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi
elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello
Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia
superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche
costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza
disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e
nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui
costo finale, calcolato in media per unita', incida per
oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di
elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre
elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili
ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza
disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di
autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee
di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle
abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con
potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile
di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh
per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre
1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa
secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della
deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato
interministeriale dei prezzi;
f) (abrogata).
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha
facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e
l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in
esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli
apparecchi.
Allegato I. (Elenco prodotti assoggettati ad
imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in
vigore del testo unico) -
Prodotti energetici
Benzina con piombo: euro 564,00 per mille litri;
Benzina : euro 564,00 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 625.620
per mille litri ;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: euro 423,00 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg.;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000
per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: euro 227,77 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220
per mille kg. ;
Gas naturale:
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di
acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc.;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc.;
c) per altri usi civili lire 332 al mc.;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno
approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
lire 74 al mc.;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)
impiegati per uso riscaldamento:
- da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi;
- da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
per mille chilogrammi
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
TABACCHI LAVORATI
a) sigari 23,00%;
b) sigaretti 23,00%;
c) sigarette 58,50%;
d) tabacco da fumo:
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 56,00%;
2) altri tabacchi da fumo 56,00%;
e) tabacco da fiuto 24,78%;
f) tabacco da masticare 24,78%;
Fiammiferi di ordinario consumo:
a) 25 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
fino a 0,258 euro la scatola;
b) 23 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,258 euro e fino a 0,775 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,0645 euro la
scatola;
c) 20 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 0,775 euro e fino a 1,291 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,17825 euro la
scatola;
d) 15 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 1,291 euro e fino a 2,07 euro la scatola, con
un minimo di imposta di fabbricazione di 0,2582 euro la
scatola;
e) 10 per cento per i fiammiferi con prezzo di vendita
superiore a 2,07 euro la scatola, con un minimo di imposta
di fabbricazione di 0,3105 euro la scatola.
Fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi:
Prodotto - Euro per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10
Cerini - 0,0103
Bossoli - 0,0103
Familiari - 0,0083
Cucina - 0,0114
Maxi-box - 0,0083
Svedesi - 0,0170
Minerva - 0,0165
Controvento - 0,0341
Fiammiferone - 0,0501
Caminetto - 0,090
KM Carezza - 0,0083
KM Casa - 0,0083
KM Superlungo - 0,0114
KM Jolly - 0,0062
KM Europa - 0,0165
KM Super Mini - 0,0170
KM Carezza Mini - 0,0170
KM Camino - 0,0501
KM Camino Maxi - 0,090
KM Jumbo - 0,090
Cuoco - 0,0083
Lampo - 0,0170
Flip - 0,0165
Fiammata - 0,0501
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.



 
Art. 3-ter


Norma di interpretazione autentica

1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al numero 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che tra i carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa la benzina.




Riferimenti normativi

La Tabella A allegata al citato decreto legislativo n.
504 del 1995 e' riportata nelle note al comma 1
dell'articolo 3-bis della presente legge.



 
Art. 3-quater


Termini per adempimenti fiscali

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione».




Riferimenti normativi

L'articolo 37 del citato decreto-legge n. 223 del 2006,
reca :"Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario".



 
Art. 3-quinquies
Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica
dello spettro radio ed in materia di contributi per l'utilizzo
delle frequenze televisive.
1. Al fine di assicurare l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio, i diritti di uso per frequenze in banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 sono assegnati mediante pubblica gara indetta, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dello sviluppo economico sulla base delle procedure stabilite dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorita'.
2. L'Autorita' adotta, sentiti i competenti uffici della Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le necessarie procedure, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assegnazione delle frequenze ad operatori di rete sulla base di differenti lotti, mediante procedure di gara aggiudicate all'offerta economica piu' elevata anche mediante rilanci competitivi, assicurando la separazione verticale fra fornitori di programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete di consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni eque e non discriminatorie, secondo le priorita' ed i criteri fissati dall'Autorita' per garantire l'accesso dei fornitori di programmi nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;
b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura tenendo conto della possibilita' di consentire la realizzazione di reti per macro aree di diffusione, l'uso flessibile della risorsa radioelettrica, l'efficienza spettrale e l'innovazione tecnologica;
c) modulazione della durata dei diritti d'uso nell'ambito di ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione delle frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione europea in tema di disciplina dello spettro radio anche in relazione a quanto previsto dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.
3. L'Autorita' ed il Ministero dello sviluppo economico promuovono ogni azione utile a garantire l'effettiva concorrenza e l'innovazione tecnologica nell'utilizzo dello spettro radio e ad assicurarne l'uso efficiente e la valorizzazione economica, in conformita' alla politica di gestione stabilita dall'Unione europea ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche mediante la promozione degli studi e delle sperimentazioni di cui alla Risoluzione 6/8 WRC 2012 e il puntuale adeguamento alle possibilita' consentite dalla disciplina internazionale dello spettro radio, nonche' ogni azione utile alla promozione degli standard televisivi DVB-T2 e MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
4. Il Ministero dello sviluppo economico applica i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive stabiliti dall'Autorita' entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo secondo le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di promuovere il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione dello spettro frequenziale secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non discriminazione. Il nuovo sistema di contributi e' applicato progressivamente a partire dal 1° gennaio 2013.
5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1° luglio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
6. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, dopo le parole: « In conformita' ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009 » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il penultimo capoverso, dell'allegato A, ». Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8 luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara sono annullati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione di un indennizzo ai soggetti partecipanti alla suddetta procedura di gara.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti degli introiti di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo. I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, tramite versamento sulla contabilita' speciale 1201 - legge 46/1982 - innovazione tecnologica, al netto delle eventuali somme da riassegnare per corrispondere gli indennizzi ai sensi del periodo precedente.




Riferimenti normativi

La delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009 (Criteri per
la completa digitalizzazione delle reti televisive
terrestri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2009, n. 99.
Si riporta il testo dell'articolo 8-novies del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come
modificato dall'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n.
88 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee) e come ulteriormente
modificato dalla presente legge:
"Art. 8-novies. - 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del
testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituito dal
seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per
la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per
la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli
obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi
di interesse generale, la disciplina per l'attivita' di
operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica
digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e
della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16
settembre 2002. Tale attivita' e' soggetta al regime
dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del
citato codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni».
2. Le licenze individuali gia' rilasciate ai sensi del
regolamento di cui alla deliberazione dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS del 15 novembre
2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive
modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle disposizioni del presente
articolo e di quelle comunitarie. E' abrogato il comma 12
dell'articolo 25 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente
normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il
trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di
autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo
14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo
programma di attuazione di cui all'articolo 42, comma 11,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per
l'esercizio delle reti televisive digitali saranno
assegnati, in conformita' ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, fatta
eccezione per i punti 6, lettera f), 7, 8 salvo il
penultimo capoverso, dell'allegato A, nel rispetto dei
principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su
criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non
discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo
2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al
piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, non avente natura
regolamentare, d'intesa con l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, e' definito, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un calendario per il passaggio definitivo
alla trasmissione televisiva digitale terrestre con
l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle
rispettive scadenze.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale):
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati .
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.".



 
Art. 3-sexies


Disposizioni in materia di imposte sui voli
e sugli aeromobili

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: « 10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore »;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;
c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:
«14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni del comma 14 e l'esenzione e' estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti modalita' e termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:
«15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e le autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ».
2. Le modificazioni apportate dal comma 1 ai commi 11 e 14, nonche' al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre 2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli aeromobili di cui al citato comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 che, a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale per un periodo superiore a quarantacinque giorni l'imposta e' corrisposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, versata in applicazione delle disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla misura stabilita dal presente decreto, e' computato a credito del contribuente all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e interessi per i versamenti dell'imposta di cui al comma 11 dello stesso articolo 16, effettuati in applicazione delle disposizioni previgenti in misura inferiore rispetto a quella stabilita dal presente decreto, se l'eccedenza e' versata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 16. (Disposizioni per la tassazione di auto di
lusso, imbarcazioni ed aerei) -
1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012
l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui
al primo periodo e' fissata in euro 20 per ogni chilowatt
di potenza del veicolo superiore a centottantacinque
chilowatt.».
2. Dal 1° maggio di ogni anno le unita' da diporto sono
soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di
seguito indicate:
a) euro 800 per le unita' con scafo di lunghezza da
10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unita' con scafo di lunghezza da
12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unita' con scafo di lunghezza da
14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unita' con scafo di lunghezza da
17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unita' con scafo di lunghezza da
20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unita' con scafo di lunghezza da
24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unita' con scafo di lunghezza da
44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unita' con scafo di lunghezza da
54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unita' con scafo di lunghezza
superiore a 64 metri.
3. La tassa e' ridotta alla meta' per le unita' con
scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate
esclusivamente dai proprietari residenti, come propri
ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per le
unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario il
cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore
espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o
in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle
obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio,
purche' questi rechino l'indicazione dell'unita' da diporto
al cui servizio sono posti.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unita'
da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni
di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza
sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non e' dovuta per le
unita' nuove con targa di prova, nella disponibilita' a
qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o
del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai
medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell'atto, ovvero per le
unita' che siano rinvenienti da contratti di locazione
finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore.
Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa
non si applica alle unita' di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima immatricolazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
ai commi 2 e 3 la lunghezza e' misurata secondo le norme
armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti
e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma
2 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto
di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di
locazione anche finanziaria per la durata della stessa,
residenti nel territorio dello Stato, nonche' le stabili
organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che
posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di
unita' da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non
residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che
posseggano unita' da diporto, sempre che il loro possesso
non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia,
nonche' alle unita' bene strumentale di aziende di
locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' ed i
termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati
identificativi dell'unita' da diporto e delle informazioni
necessarie all'attivita' di controllo. I pagamenti sono
eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico
del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al
comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.
8.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla
tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le
altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri
organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul
corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo
ed elevano, in caso di violazione, apposito processo
verbale di constatazione che trasmettono alla direzione
provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio, in relazione al luogo della commissione della
violazione, per l'accertamento della stessa. Per
l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni
dalla elevazione del processo verbale di constatazione
mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima
ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti
l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento
dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione
amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento
dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa
dovuta.
10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei
passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun
passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e'
fissata in misura pari ad euro 100 in caso di tragitto non
superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di
tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a
carico del passeggero ed e' versata dal vettore.
11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili
privati, di cui all'articolo 744 del codice della
navigazione, immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), nelle seguenti misure annuali:
a) aeroplani con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a quella
stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso
maggiorata del 50 per cento;
c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.
12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici
registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria dell'aeromobile, ed e' corrisposta
all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilita' in
relazione all'intero periodo di validita' del certificato
stesso. Nel caso in cui il certificato abbia validita'
inferiore ad un anno l'imposta e' dovuta nella misura di un
dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per ciascun
mese di validita'.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione
della aeronavigabilita' in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto l'imposta e'
versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari
a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validita' del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il
rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilita' avviene nel periodo compreso fra la data
di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 gennaio
2012.
14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai
commi da 11 a 13:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
b) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche'
del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI,
capi I, II e III del codice della navigazione;
c) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di
addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le
abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero
club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori
e in attesa di vendita;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati
all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che
sono stati immatricolati per la prima volta in registri
nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta
anni;
h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di
cui alla legge 25 marzo 1985, n. 106.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 e' applicata anche
agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico
nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio
italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via
continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si
considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i
manutentori nazionali che effettuano operazioni di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai
registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere
corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio
estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per
un periodo inferiore all'anno, l'imposta e' dovuta in
misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel
comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo
fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono
le esenzioni del comma 14 e l'esenzione e' estesa agli
aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.
15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
previsti modalita' e termini di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
delle imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-bis.1. Il Corpo della guardia di finanza e le
autorita' aeroportuali vigilano sul corretto assolvimento
degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi
da 10-bis a 15-bis.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non e' piu' dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 e' ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unita' da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e
del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione. Con
decreto del direttore generale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' rideterminata l'aliquota
di accisa del tabacco da fumo in misura tale da conseguire
un maggior gettito pari all'onere derivante dal presente
comma.".



 
Art. 3-septies


Modifica all'articolo 18 della legge
12 novembre 2011, n. 183

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole: « essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie e ».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 18 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di
stabilita' 2012), come modificato dalla presente legge:
"Art. 18. (Finanziamento di infrastrutture mediante
defiscalizzazione) - 1. Al fine di favorire la
realizzazione di nuove infrastrutture stradali e
autostradali, anche di carattere regionale, con il sistema
della finanza di progetto, le cui procedure sono state
avviate, ai sensi della normativa vigente, e non ancora
definite alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' di nuove opere di infrastrutturazione
ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed ampliamento dei
porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i
porti nazionali appartenenti alla rete strategica
transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)
riducendo ovvero azzerando l'ammontare del contributo
pubblico a fondo perduto, possono essere previste, per le
concessionarie e per le societa' di progetto costituite ai
sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, le seguenti misure:
a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il
periodo di concessione possono essere compensate totalmente
o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;
b) il versamento dell'imposta sul valore aggiunto
dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, puo' essere assolto mediante compensazione
con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel
rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti
disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio
dell'Unione europea, nonche', limitatamente alle grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15
anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul
valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;
c) l'ammontare del canone di concessione previsto
dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni, nonche', l'integrazione
prevista dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni,
possono essere riconosciuti al concessionario come
contributo in conto esercizio.
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto
nonche' le modalita' e i termini delle misure previste al
comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a
base di gara per l'individuazione del concessionario, e
successivamente riportate nel contratto di concessione da
approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura massima del contributo pubblico,
ivi incluse le misure di cui al comma 1, non puo' eccedere
il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere
in conformita' con la disciplina nazionale e comunitaria in
materia.
2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1,
lettera b) su cui calcolare la quota del 25 per cento, e'
determinato per ciascun anno di esercizio
dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in
misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero
potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari
alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA
registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni
conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata
in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1,
lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere
accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto,
tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero
sistema portuale, secondo le modalita' di cui al comma
2-quater.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione
dell'incremento di gettito di cui ai commi 2-bis e 2-ter,
di corresponsione della quota di incremento del predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra
disposizione attuativa della disposizione di cui ai
predetti commi 2-bis e 2-ter.
3. L'efficacia delle misure previste ai commi 1 e 2 e'
subordinata all'emanazione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 104,
comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. In occasione degli aggiornamenti periodici del piano
economico-finanziario si procede alla verifica del calcolo
del costo medio ponderato del capitale investito ed
eventualmente del premio di rischio indicati nel contratto
di concessione vigente, nonche' alla rideterminazione delle
misure previste al comma 1 sulla base dei valori
consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla
luce delle stime di traffico registrate nel medesimo
periodo."



 
Art. 4


Fiscalita' locale

1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « 20 dicembre ». All'articolo 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, le parole: « agli articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 52 ».
1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo ».
1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta' di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »;
b) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria ».
1-quater. All'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: « in modo tale da » sono sostituite dalle seguenti: « 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it.
2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, si applicano, in deroga all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del presente decreto.
2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del tributo, nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali».
3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Il contributo e' versato a cura della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita' stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati. Sono fatti salvi i provvedimenti normativi delle regioni e le deliberazioni delle province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
5. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e dopo le parole: « della stessa » sono aggiunte le seguenti: « ; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola"; al medesimo comma 2, secondo periodo, le parole: "dimora abitualmente e risiede anagraficamente" sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile »;
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione »;
c) al comma 5, le parole: « pari a 130 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110 »;
d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni »;
e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »;
f) al comma 10, penultimo periodo, dopo le parole: « 30 dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte le seguenti: « ; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata »;
g) al comma 11, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Non e' dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17 »;
h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate » sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili ».
i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 »;
l) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;
m) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche', eventualmente, anche sulla base della redditivita' dei terreni.
5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e' abrogato.
5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' abrogato.
5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione II del capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.
5-sexies. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento »;
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41 »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione »;
c) all'articolo 144, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41 »;
2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.
5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi ».
6. Per l'anno 2012 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti locali sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 45, terzo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.
7. Il Ministero dell'interno, entro il mese di marzo 2012, corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei comuni, un importo pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011 in applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna, detto acconto e' commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre 2011, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002. Le somme erogate in acconto sono portate in detrazione da quanto spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti erariali o di risorse da federalismo fiscale.
8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali o le risorse da federalismo fiscale da corrispondere nell'anno 2012 risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione corrisposta ai sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da parte dell'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati relativi a ciascun comune, come comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30 giorni dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi recuperati sono assegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'interno.
9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti:
«5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.».
10. A decorrere dal 1° aprile 2012, al fine di coordinare le disposizioni tributarie nazionali applicate al consumo di energia elettrica con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e' abrogato. Il minor gettito per gli enti locali derivante dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, e' reintegrato agli enti medesimi dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.
11. Il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'articolo 28, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
12. Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: « 1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. ».
12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: « e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse.
12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre ».
12-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, commi 1, lettera e), e 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, le amministrazioni competenti proseguono nella piena gestione del patrimonio immobiliare statale, ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione.
12-quinquies. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 6 e 8 dell'articolo 14,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)
(Omissis).
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.
(Omissis).
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
(Omissis)."
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 3, del
citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cosi' come
modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Cedolare secca sugli affitti)
(Omissis).
2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione
relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente
all'abitazione, puo' essere assoggettato, in base alla
decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma
della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
delle imposte di registro e di bollo sul contratto di
locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe
del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo
stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in
ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca
puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i
contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni
ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica,
l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone
pattuito dalle parti e' ridotta al 19 per cento. Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso
abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui
al presente comma, alla fideiussione prestata per il
conduttore non si applicano le imposte di registro e di
bollo.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cosi' come modificato
dalla presente legge:
"Art. 9. (Applicazione dell'imposta municipale propria)
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria
sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le
aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi
quelli strumentali o alla cui produzione o scambio e'
diretta l'attivita' dell'impresa, ovvero il titolare di
diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree
demaniali, soggetto passivo e' il concessionario. Per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e' il
locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta
la durata del contratto.
2. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici
giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni
solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la
seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta'
del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno.
4.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni
possono introdurre l'istituto dell'accertamento con
adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti
dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri
strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei
criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del
1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute
possa essere effettuato in forma rateale, senza
maggiorazione di interessi.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i
modelli per il versamento, nonche' di trasmissione dei dati
di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai
comuni e al sistema informativo della fiscalita'.
7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i
rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si
applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12,
14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e
l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296
del 2006.
8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli
immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle
province, dai comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio
sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h),
ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono
altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui
all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di
Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati
rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta
municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote
definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facolta'
di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi
dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
successive modificazioni.
9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da
quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo
3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte
erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle
imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove
dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale
propria."
Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. (Imposta di scopo)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i comuni, nella disciplina
dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche
prevedere:
a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori
rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149,
della citata legge n. 296 del 2006;
b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima
di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1,
comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
c) la possibilita' che il gettito dell'imposta finanzi
l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da
realizzare.
2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta
municipale propria, in via sperimentale, di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di
scopo si applica, o continua ad applicarsi se gia'
istituita, con riferimento alla base imponibile e alla
disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i
provvedimenti correttivi eventualmente necessari per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296."
Si riporta il testo vigente degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
"Art. 16. (Oggetto)
1. In attesa della loro soppressione o
razionalizzazione, le disposizioni di cui al presente capo
assicurano l'autonomia di entrata delle province ubicate
nelle regioni a statuto ordinario e la conseguente
soppressione di trasferimenti statali e regionali.
2. Le medesime disposizioni individuano le fonti di
finanziamento del complesso delle spese delle province
ubicate nelle regioni a statuto ordinario.
3. Il gettito delle fonti di finanziamento di cui al
comma 2 e' senza vincolo di destinazione."
"Art. 17 (Tributi propri connessi al trasporto su
gomma)
1. A decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle
assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle
province. Si applicano le disposizioni dell'articolo 60,
commi 1, 3 e 5, del citato decreto legislativo n. 446 del
1997.
2. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 e' pari al
12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province
possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non
superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le
diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno
del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della
delibera di variazione sul sito informatico del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da
adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottarsi entro il 2011, e' approvato il
modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni di cui
alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e sono individuati i
dati da indicare nel predetto modello. L'imposta e'
corrisposta con le modalita' del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. L'accertamento delle violazioni alle norme del
presente articolo compete alle amministrazioni provinciali.
A tal fine l'Agenzia delle entrate con proprio
provvedimento adegua il modello di cui al comma 3
prevedendo l'obbligatorieta' della segnalazione degli
importi, distinti per contratto ed ente di destinazione,
annualmente versati alle province. Per la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le
imposte sulle assicurazioni di cui alla citata legge n.
1216 del 1961. Le province possono stipulare convenzioni
non onerose con l'Agenzia delle entrate per l'espletamento,
in tutto o in parte, delle attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dell'imposta, nonche' per le
attivita' concernenti il relativo contenzioso. Sino alla
stipula delle predette convenzioni, le predette funzioni
sono svolte dall'Agenzia delle entrate.
5.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono modificate le misure dell'imposta provinciale
di trascrizione (IPT) di cui al decreto ministeriale 27
novembre 1998, n. 435, in modo che sia soppressa la
previsione specifica relativa alla tariffa per gli atti
soggetti a I.V.A. e la relativa misura dell'imposta sia
determinata secondo i criteri vigenti per gli atti non
soggetti ad IVA.
7. Con il disegno di legge di stabilita', ovvero con
disegno di legge ad essa collegato, il Governo promuove il
riordino dell'IPT di cui all'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, in conformita' alle seguenti
norme generali:
a) individuazione del presupposto dell'imposta nella
registrazione del veicolo e relativa trascrizione, e nelle
successive intestazioni;
b) individuazione del soggetto passivo nel proprietario
e in ogni altro intestatario del bene mobile registrato;
c) delimitazione dell'oggetto dell'imposta ad
autoveicoli, motoveicoli eccedenti una determinata potenza
e rimorchi;
d) determinazione uniforme dell'imposta per i veicoli
nuovi e usati in relazione alla potenza del motore e alla
classe di inquinamento;
e) coordinamento ed armonizzazione del vigente regime
delle esenzioni ed agevolazioni;
f) destinazione del gettito alla provincia in cui ha
residenza o sede legale il soggetto passivo d'imposta.
8. Salvo quanto previsto dal comma 6, fino al 31
dicembre 2011 continua ad essere attribuita alle province
l'IPT con le modalita' previste dalla vigente normativa. La
riscossione puo' essere effettuata dall'ACI senza oneri per
le province, salvo quanto previsto dalle convenzioni
stipulate tra le province e l'ACI stesso.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. (Imposta di soggiorno)
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di
attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con
quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con
proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole
minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, in alternativa
all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente
articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un
massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo
del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che
forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di
navigazione e' responsabile del pagamento dell'imposta, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si
applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale
versamento dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L'imposta non e' dovuta dai soggetti residenti nel comune,
dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai
componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino
aver pagato l'imposta municipale propria e che sono
parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel
regolamento modalita' applicative del tributo, nonche'
eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo
e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo
e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e
ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali."
Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
10,del citato decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 10. (Versamenti e dichiarazioni)
(omissis)
5. Con decreti del Ministro delle finanze , sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono
approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta o
relativa ai beni indicati nell'articolo 1117, n. 2) del
codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
essa deve contenere, i documenti che devono essere
eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,
anche su supporti magnetici, nonche' le procedure per la
trasmissione ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
accertamento dell'imposta ; per l'anno 1993 la
dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli
uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del
Ministro delle finanze , di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei
comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento
al concessionario e sono stabilite le modalita' di
registrazione, nonche' di trasmissione dei dati di
riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni
e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Allo
scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati
a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace
azione accertativa dei comuni, nonche' per agevolare i
processi telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento
dell'attivita' di informazione ai contribuenti,
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)
organizza le relative attivita' strumentali e provvede,
attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale
(IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa
locale, al fine di individuare i fabbisogni standard dei
comuni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze vengono disciplinate le modalita' per
l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un
contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta
a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini
e le modalita' di trasmissione da parte dei predetti
soggetti dei dati relativi alla riscossione. I predetti
decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 13, del decreto-legge
n. 201 del 2011, come modificato dal successivo comma 5 del
presente articolo:
" Art. 13. (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria)
1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno
2012, ed e' applicata in tutti i comuni del territorio
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto
compatibili, ed alle disposizioni che seguono.
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta
municipale propria e' fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale
e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma
1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e
negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria
e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente
articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di
cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che
allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facolta' di presentare una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo
precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione
alla meta' della base imponibile, i comuni possono
disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta
del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e'
costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
esclusione della categoria catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a
65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria
catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da
quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai
sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni
agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore e' pari a 110.
6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76
per cento. I comuni con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3
punti percentuali.
7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata e'
versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta
applicando l'aliquota di base e la seconda rata e' versata
a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero
anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e' effettuato in
un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il
10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento
del gettito derivante dal pagamento della prima rata
dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai
terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i
fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori
diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza
agricola, purche' dai medesimi condotti, sono soggetti
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente
euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro
15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa',
ovvero nel caso di immobili locati.
9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino
allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la
detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei
anni, purche' dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo'
superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota
superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica
alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali
fattispecie non si applicano la riserva della quota di
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
11. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari
alla meta' dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di
cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al
comma 6, primo periodo. Non e' dovuta la quota di imposta
riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni
nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota
di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente
all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal
presente articolo, nonche' le detrazioni e le riduzioni di
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota
di imposta riservata allo Stato di cui al periodo
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento e riscossione
dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento
delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni.
12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1°
dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili.
12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata
dell'imposta municipale propria e' effettuato, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di
base e la detrazione previste dal presente articolo; la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio
sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e'
versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura
ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente
articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16
giugno e il 16 settembre; la terza rata e' versata, entro
il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti
rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima,
entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento
dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la
detrazione previste dal presente articolo e la seconda,
entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di
previsione l'entrata da imposta municipale propria in base
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet
www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non da'
diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato
convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di
riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno
o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale
propria nonche' dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle
relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre
2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.
12-ter. I soggetti passivi devono presentare la
dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il
possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione
dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il
decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le
disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni
presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo
dichiarativo e' sorto dal 1o gennaio 2012, la dichiarazione
deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e
dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1°
gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°
gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli
articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono
sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del
codice civile il riferimento alla "legge per la finanza
locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e
46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del
Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di
concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione
dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell'imposta municipale propria devono essere
inviate esclusivamente per via telematica per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti
delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30
aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal
fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30
aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate
di anno in anno.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le
seguenti disposizioni:
a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.
93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle
regioni a Statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed
h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;
c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il
comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14;
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria
catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'
articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente
posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, producono gli effetti
previsti in relazione al riconoscimento del requisito di
ruralita', fermo restando il classamento originario degli
immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'inserimento negli atti catastali della
sussistenza del requisito di ruralita', fermo restando il
classamento originario degli immobili rurali ad uso
abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei
terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono
oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma
3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998,
n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano
entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della
dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma
14-ter, l'imposta municipale propria e' corrisposta, a
titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della
rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto. Il
conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale con le modalita'
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del
soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui
all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l'approvazione del bilancio di
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato,
previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalita' di attuazione,
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e
delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.
16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31
dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre".
All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da "differenziate" a "legge statale" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli
stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia delle
Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi
dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o con
istanze presentate entro la data di entrata in vigore del
presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo,
come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della
Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del
gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo. In caso di
incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le
Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il
recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito
stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo
complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per
l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a
2.162 milioni di euro.
18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi
1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per gli anni
2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma
4".
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano
applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo
2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
e' esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di
compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in
misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione
del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i mutui
per l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
21.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997:
"Art. 22. (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari)
1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello
di versamento delle somme da parte delle banche e di
ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita
struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le
somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto
dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e'
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'Art. 17 puo' operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo del citato
decreto legislativo n. 504 del 1992:
"Art. 7. (Esenzioni)
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalla province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4,
dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 , dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive
modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense,
sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge
27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o
inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere
destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui
sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di
collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
dicembre 1977, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali,
ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui
all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n.
222.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante
il quale sussistono le condizioni prescritte.".
La sezione II del capo V del titolo II del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre1993, n. 385, reca
disposizioni in materia di "Banche di credito cooperativo".
Si riporta il testo vigente dei commi 36-bis e 36-ter,
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo":
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate)
(Omissis).
36-bis. In anticipazione della riforma del sistema
fiscale, all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40
per cento»;
b) alla lettera b-bis), le parole: «per la quota del 55
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota
del 65 per cento».
36-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, le parole: «si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali» sono
sostituite dalle seguenti: «non si applica alla quota del
10 per cento degli utili netti annuali».
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 37, 90 e 144, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 37. (Determinazione del reddito dei fabbricati)
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari
e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe
d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale
per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a
destinazione speciale o particolare, mediante stima
diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a
destinazione speciale o particolare sono sottoposti a
revisione quando se ne manifesti l'esigenza per
sopravvenute variazioni di carattere permanente nella
capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque
ogni 10 anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione
censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole
zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici
erariali devono sentire i comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno
effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di
stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il
nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Se la
pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto
di imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno
successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora
iscritte in catasto e' determinato comparativamente a
quello delle unita' similari gia' iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di
locazione, ridotto forfettariamente del 15 per cento, sia
superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone
di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati
siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la
riduzione e' elevata al 35 per cento.
4-ter.
4-quater."
"Art. 90. (Proventi immobiliari)
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono a formare il reddito
nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati
all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi,
dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei
limiti ivi stabiliti. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37,
comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica
comunque l'articolo 41. In caso di immobili locati, qualora
il canone risultante dal contratto di locazione ridotto,
fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione. Per gli immobili locati riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al
reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito
e' determinato in misura pari a quella del canone di
locazione al netto di tale riduzione.
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai
beni immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in
deduzione."
"Art. 144. (Determinazione dei redditi)
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo degli enti non commerciali sono
determinati distintamente per ciascuna categoria in base al
risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano.
Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente
stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
delle varie categorie. Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37,
comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica
comunque l'articolo 41. Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto
periodo.
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non
commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilita'
separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, commi
1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a
beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di
attivita' commerciali e di altre attivita', sono deducibili
per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto
tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono
a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di
tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il
canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro
ammontare che corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita'
commerciali, le spese relative all'opera prestata in via
continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri
ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di
contabilita' pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere
la contabilita' separata qualora siano osservate le
modalita' previste per la contabilita' pubblica
obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi enti."
Si riporta il testo dell'articolo 6, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella
regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile), come modificato
dalla presente legge:
"Art. 6. (Sospensione e proroga di termini, deroga al
patto di stabilita' interno, modalita' di attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi sanitari)
1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'
nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 mediante il
differimento di adempimenti onerosi per gli enti pubblici,
le famiglie, i lavoratori e le imprese, sono disposti:
a) la sospensione dei termini relativi ai certificati
di pagamento dei contratti pubblici;
b) la sospensione dei termini di versamento delle
entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute
all'amministrazione finanziaria ed agli enti pubblici anche
locali, nonche' alla Regione, nonche' di quelli riferiti al
diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) la sospensione dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento da parte degli agenti della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza
relativi all'attivita' degli uffici finanziari, ivi
compresi quelli degli enti locali e della Regione;
d) la sospensione del versamento dei contributi
consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio
irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
e) il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e
privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da
quello abitativo;
f) la sospensione del pagamento dei canoni di
concessione e locazione relativi a immobili distrutti o
dichiarati non agibili, di proprieta' dello Stato ovvero
adibiti ad uffici statali o pubblici;
g) la rideterminazione della sospensione del versamento
dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali
e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonche' la
ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi
previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione
obbligatoria sospesi, nonche' di ogni altro termine sospeso
ai sensi del presente articolo, anche in forma rateizzata;
h) la eventuale proroga di un anno del termine di
validita' delle tessere sanitarie, previste dall'articolo
50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni;
i) la proroga del termine per le iniziative agevolate a
valere sugli strumenti della programmazione negoziata e per
le altre misure di incentivazione di competenza del
Ministero dello sviluppo economico, nonche' i progetti
regionali sui distretti industriali cofinanziati dal
Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 1,
commi 371-bis e 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n.
266;
l) la proroga del termine di scadenza del consiglio
della Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di L'Aquila e degli organi necessari al
funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle
attivita' produttive e per la ricostruzione dei territori
colpiti dal sisma;
m) la non applicazione delle sanzioni amministrative
per le imprese che presentano in ritardo, purche' entro il
30 novembre 2009, le domande di iscrizione alle camere di
commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione
previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonche' la
richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura
ed il pagamento della relativa tariffa;
m-bis) la proroga al 30 novembre 2009 del termine per
il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo
nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all' articolo
216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
n) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e
dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le
operazioni di credito agrario di esercizio e di
miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche,
nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
con la previsione che gli interessi attivi relativi alle
rate sospese concorrano alla formazione del reddito
d'impresa, nonche' alla base imponibile dell'IRAP,
nell'esercizio in cui sono incassati;
o) l'esclusione dal patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla
regione Abruzzo, dalla provincia di L'Aquila e dai comuni
di cui all'articolo 1 per fronteggiare gli eccezionali
eventi sismici;
p) l'esclusione dal patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2009 e 2010 degli enti locali indicati
alla lettera o) delle entrate allo stesso titolo acquisite
da altri enti o soggetti pubblici o privati;
q) le modalita' di attuazione del Piano di rientro dai
disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con
l'articolo 13, comma 3, lettera b);
r) la sospensione dell'applicazione delle disposizioni
concernenti il procedimento sanzionatorio di cui ai commi
8-bis, 8-ter e 8-quater, dell'articolo 50 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
r-bis) la sospensione dei procedimenti istitutivi
dell'azienda ospedaliera universitaria San Salvatore di
L'Aquila e dell'azienda ospedaliera universitaria SS.
Annunziata di Chieti, che avrebbero dovuto concludersi
entro il 31 dicembre 2009;
r-ter) la proroga del termine per le denunce dei pozzi
di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio
1993, n. 275;
r-quater) la sospensione fino al 31 dicembre 2009
dell'applicazione delle sanzioni previste per
l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli
animali.
1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purche' distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto
inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al
periodo precedente sono, altresi', esenti dall'applicazione
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere
disposto il differimento dei termini per:
a) la deliberazione del bilancio di previsione 2009, di
cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) la deliberazione di approvazione del rendiconto di
gestione dell'esercizio 2008, di cui all'articolo 227 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
c) la presentazione della certificazione attestante il
mancato gettito ICI derivante dall'esenzione riconosciuta
sugli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui al
decreto del Ministero dell'interno in data 1° aprile 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile
2009;
d) la presentazione da parte degli enti locali della
certificazione attestante l'IVA corrisposta per prestazioni
di servizi non commerciali, della certificazione attestante
l'IVA corrisposta per i contratti di servizio per il
trasporto pubblico locale e della certificazione attestante
la perdita di gettito ICI sugli edifici classificati in
categoria D.
3. Nella provincia di L'Aquila le elezioni del
presidente della provincia, del consiglio provinciale, dei
sindaci e dei consigli comunali, da tenersi nella primavera
2009, sono rinviate ad una data fissata con decreto del
Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre
2009. Il mandato dei relativi organi e' prorogato fino allo
svolgimento delle elezioni di cui al periodo precedente.
3-bis. Le misure di cui al comma 1, lettere da a) ad
n), possono essere attuate limitatamente all'esercizio
finanziario 2009, nell'ambito delle risorse di cui al comma
4.
4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettere da a)
ad n) e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro
6.300.000 e per l'anno 2010 di euro 51.000.000.
4-bis. Il termine per l'approvazione del piano di
tutela delle acque della regione Abruzzo e' prorogato al 30
giugno 2010. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale
del fiume Tevere e dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
incaricate ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, di provvedere, ognuna per il territorio di
propria competenza, al coordinamento dei contenuti e degli
obiettivi dei piani di gestione di cui all'articolo 13
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, escludono dal programma
delle misure quelle relative al territorio della regione
Abruzzo. Alla integrazione del programma delle misure con
quelle previste nel piano di tutela provvedono entro il 30
giugno 2010 i comitati integrati delle Autorita' di bacino
di rilievo nazionale del fiume Tevere e dei fiumi
Liri-Garigliano e Volturno.".
Si riporta il testo vigente del comma 45, dell'articolo
2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno
alle imprese e alle famiglie):
"Art. 2. (Proroghe onerose di termini)
(Omissis).
45. Entro il mese di marzo 2011, il Ministero
dell'interno corrisponde, a titolo di acconto, in favore
dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario,
una somma pari ai pagamenti effettuati nel primo trimestre
2010, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 21
febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 7 marzo 2002. Detto acconto, per la parte imputabile ai
trasferimenti oggetto di fiscalizzazione, e' portato in
detrazione dalle entrate spettanti ai predetti comuni,
sulla base dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio
2009, n. 42. Per l'anno 2011, i trasferimenti erariali
corrisposti dal Ministero dell'interno in favore degli enti
locali, diversi da quelli indicati nel periodo precedente,
sono determinati in base alle disposizioni recate dall'
articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo
2010, n. 42, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi
successivamente intervenute. Sono prorogate per l'anno 2011
le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale
al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
(Omissis).".
Il decreto del Ministro dell'Interno 21 febbraio 2002
reca "Modalita' di erogazione per l'anno 2002 dei
trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
enti locali".
Si riporta il testo dell'articolo 243 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come
modificato dalla presente legge:
"Art 243. (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti).
1. Gli enti locali strutturalmente deficitari,
individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al
controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle
assunzioni di personale da parte della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e'
esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui
al comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere
gli oneri diretti e indiretti di personale, le spese per
l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti
e per gli oneri di ammortamento degli impianti e delle
attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle
finanze in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o
integrazioni. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per
cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di
riferimento. Nei casi in cui detti servizi sono forniti da
organismi di gestione degli enti locali, nei costi
complessivi di gestione sono considerati gli oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli
enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello
della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto
esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di
cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo le
disposizioni vigenti in materia.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati i tempi e le
modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitarie che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario
precedente a quello in cui viene rilevato il mancato
rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non
risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo
anno precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato
disponibile. La sanzione si applica sulle risorse
attribuite dal Ministero dell'interno a titolo di
trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata
del bilancio dello Stato le somme residue.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dalle sanzioni da applicare per il mancato
rispetto dei limiti di copertura dei costi di gestione
dell'esercizio 2011.
6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato
del rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1
dell'articolo 242, sino all'avvenuta presentazione della
stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei
termini di legge la deliberazione del rendiconto della
gestione, sino all'adempimento.
7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del
risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti
alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e
sono tenuti per i servizi a domanda individuale al
rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di
copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera
a).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008,
relativa al regime generale delle accise e che abroga la
direttiva 92/12/CEE:
"Art. 1.
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale
relativo alle accise gravanti, direttamente o
indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti
(«prodotti sottoposti ad accisa»):
a) prodotti energetici ed elettricita' di cui alla
direttiva 2003/96/CE;
b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive
92/83/CEE e 92/84/CEE;
c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE,
92/79/CEE e 92/80/CEE.
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti
sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi
finalita' specifiche, purche' tali imposte siano conformi
alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o
per l'imposta sul valore aggiunto in materia di
determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilita'
e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le
disposizioni relative alle esenzioni.
3. Gli Stati membri possono applicare imposte:
a) su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad
accisa;
b) sulle prestazioni di servizi, compresi i servizi
relativi a prodotti sottoposti ad accisa, che non abbiano
il carattere di imposte sul volume d'affari.
Tuttavia, l'applicazione di tali imposte non puo'
comportare, negli scambi tra Stati membri, formalita'
connesse all'attraversamento delle frontiere.".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo
28, del citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 28. (Concorso alla manovra degli Enti
territoriali e ulteriori riduzioni di spese)
(Omissis).
3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della
legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a
decorrere dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica
di euro 860 milioni annui. Con le medesime procedure le
Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e le Province
autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere
dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di 60
milioni di euro annui, da parte dei Comuni ricadenti nel
proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di
attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo
complessivo di 920 milioni e' accantonato,
proporzionalmente alla media degli impegni finali
registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della
rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto
del comma 2.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 (Agevolazioni fiscali riferite al costo del
lavoro nonche' per donne e giovani)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2012 e' ammesso in deduzione ai sensi
dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle
attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5,
5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni
spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a),
1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
1-bis. All' articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le
parole: «ovvero delle spese per il personale dipendente e
assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi
dell' articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis,
4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997»
sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2012.
1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e
tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4
dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le modalita' di presentazione delle
istanze di rimborso relative ai periodi di imposta
precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del
presente articolo.
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia"
sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i
lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta'
inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2011.".
Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 7,
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi
sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e
comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
"Art. 7 (Mancato rispetto del patto di stabilita'
interno)
(Omissis).
2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita'
interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a
quello dell'inadempienza:
a) e' assoggettato ad una riduzione del fondo
sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono
assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali
nella misura indicata al primo periodo. In caso di
incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a
versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme
residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il
superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno
sia determinato dalla maggiore spesa per interventi
realizzati con la quota di finanziamento nazionale e
correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto
alla media della corrispondente spesa del triennio
precedente;
b) non puo' impegnare spese correnti in misura
superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
c) non puo' ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in
essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il
finanziamento degli investimenti, devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento
degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non puo' procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta
attestazione;
d) non puo' procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,
ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione;
e) e' tenuto a rideterminare le indennita' di funzione
ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30
per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del
30 giugno 2010.
(Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 141 e 142 dell'articolo
1, legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011)), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Gestioni previdenziali. Rapporti con le
regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
(omissis)
141. A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli
enti locali del proprio territorio, integrare le regole e
modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale,
in relazione alla diversita' delle situazioni finanziarie
esistenti, fermi restando le disposizioni statali in
materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo
dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione
dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le
disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.
142. Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni
regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo
obiettivo annuale del patto di stabilita' interno,
determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede
di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica
altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno, con
riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio
dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il
termine per la comunicazione e' fissato al 31 ottobre 2011.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a
comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della
legge 5 maggio 2009, n. 42):
"Art. 5. (Tipologie dei beni)
1. I beni immobili statali e i beni mobili statali in
essi eventualmente presenti che ne costituiscono arredo o
che sono posti al loro servizio che, a titolo non oneroso,
sono trasferiti ai sensi dell'articolo 3 a Comuni,
Province, Citta' metropolitane e Regioni sono i seguenti:
a) i beni appartenenti al demanio marittimo e relative
pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice
civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, con
esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle
amministrazioni statali;
b) i beni appartenenti al demanio idrico e relative
pertinenze, nonche' le opere idrauliche e di bonifica di
competenza statale, come definiti dagli articoli 822, 942,
945, 946 e 947 del codice civile e dalle leggi speciali di
settore, ad esclusione:
1) dei fiumi di ambito sovraregionale;
2) dei laghi di ambito sovraregionale per i quali non
intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma
restando comunque la eventuale disciplina di livello
internazionale;
c) gli aeroporti di interesse regionale o locale
appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le
relative pertinenze, diversi da quelli di interesse
nazionale cosi' come definiti dall'articolo 698 del codice
della navigazione;
d) le miniere e le relative pertinenze ubicate su
terraferma;
e) gli altri beni immobili dello Stato, ad eccezione di
quelli esclusi dal trasferimento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, sono in ogni
caso esclusi dal trasferimento: gli immobili in uso per
comprovate ed effettive finalita' istituzionali alle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato
in uso governativo e alle Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; i porti e gli aeroporti di rilevanza
economica nazionale e internazionale, secondo la normativa
di settore; i beni appartenenti al patrimonio culturale,
salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7
del presente articolo; le reti di interesse statale, ivi
comprese quelle stradali ed energetiche; le strade ferrate
in uso di proprieta' dello Stato; sono altresi' esclusi dal
trasferimento di cui al presente decreto i parchi nazionali
e le riserve naturali statali. I beni immobili in uso per
finalita' istituzionali sono inseriti negli elenchi dei
beni esclusi dal trasferimento in base a criteri di
economicita' e di concreta cura degli interessi pubblici
perseguiti.
3. Le amministrazioni statali e gli altri enti di cui
al comma 2 trasmettono, in modo adeguatamente motivato, ai
sensi del medesimo comma 2, alla Agenzia del demanio entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui
richiedono l'esclusione. L'Agenzia del demanio puo'
chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni trasmesse,
anche nella prospettiva della riduzione degli oneri per
locazioni passive a carico del bilancio dello Stato. Entro
il predetto termine anche l'Agenzia del demanio compila
l'elenco di cui al primo periodo. Entro i successivi
quarantacinque giorni, previo parere della Conferenza
Unificata, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia l'elenco
complessivo dei beni esclusi dal trasferimento e' redatto
ed e' reso pubblico, a fini notiziali, con l'indicazione
delle motivazioni pervenute, sul sito internet
dell'Agenzia. Con il medesimo procedimento, il predetto
elenco puo' essere integrato o modificato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per le riforme per il federalismo, previa
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati e attribuiti i beni immobili comunque
in uso al Ministero della difesa che possono essere
trasferiti ai sensi del comma 1, in quanto non ricompresi
tra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza
nazionale, non oggetto delle procedure di cui all'articolo
14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, di cui all'articolo 2, comma 628, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui alla legge 23 dicembre 2009,
n. 191, nonche' non funzionali alla realizzazione dei
programmi di riorganizzazione dello strumento militare
finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle
citate funzioni, attraverso gli specifici strumenti
riconosciuti al Ministero della difesa dalla normativa
vigente.
5. Nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e
dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo
culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui
all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede,
entro un anno dalla data di presentazione della domanda di
trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri
enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del
citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti
accordi di valorizzazione.
5-bis. II beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato
e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la
valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, gia'
sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono essere attribuiti, su
richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli
enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano
richiesta di attribuzione a norma del presente decreto
salvo che, ai sensi degli articoli 3 e 5, risultino esclusi
dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la
Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti termini
e modalita' per la cessazione dell'efficacia dei predetti
accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.
5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis
non trova applicazione qualora gli accordi o le intese
abbiano gia' avuto attuazione anche parziale alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 196-bis della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
6. Nelle citta' sedi di porti di rilevanza nazionale
possono essere trasferite dall'Agenzia del demanio al
Comune aree gia' comprese nei porti e non piu' funzionali
all'attivita' portuale e suscettibili di programmi pubblici
di riqualificazione urbanistica, previa autorizzazione
dell'Autorita' portuale, se istituita, o della competente
Autorita' marittima.
7. Sono in ogni caso esclusi dai beni di cui al comma 1
i beni costituenti la dotazione della Presidenza della
Repubblica, nonche' i beni in uso a qualsiasi titolo al
Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla
Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza
costituzionale.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 23 del 2011:
"Art. 8. (Imposta municipale propria)
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a
decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente
immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e
le relative addizionali dovute in relazione ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale
sugli immobili.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.
3. L'imposta municipale propria non si applica al
possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze
della stessa. Si intende per effettiva abitazione
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica
alle unita' immobiliari classificate nelle categorie
catastali A1, A8 e A9.
4. L'imposta municipale propria ha per base imponibile
il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo
5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti
abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e'
dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per
cento. La predetta aliquota puo' essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, tenendo conto delle analisi effettuate dalla
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica. I
comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale
adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione,
sino a 0,3 punti percentuali, l'aliquota fissata dal primo
periodo del presente comma, ovvero sino a 0,2 punti
percentuali l'aliquota determinata ai sensi del comma 6.
6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di
cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'.
7. I comuni possono, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata entro il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione, prevedere che l'aliquota di cui
al comma 5, primo periodo, sia ridotta fino alla meta'
anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43
del citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui
abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa'. Nell'ambito della
facolta' prevista dal presente comma, i comuni possono
stabilire che l'aliquota ridotta si applichi limitatamente
a determinate categorie di immobili.".



 
Art. 4-bis
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei canoni di
leasing.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54:
1) al terzo periodo, le parole: « a condizione che la durata del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non »;
2) al quinto periodo, le parole: « a condizione che la durata del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non »;
b) il comma 7 dell'articolo 102 e' sostituito dal seguente: «7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96 ».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.




Riferimenti normativi

Si riportano i testi dei commi da 2 a 5, dell'articolo
54, e dell'articolo 102, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi", cosi' come
modificati dalla presente legge:
"Art. 54. (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo)
(Omissis).
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di
antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. E' tuttavia consentita la deduzione integrale, nel
periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese
di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario
non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un
massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni
immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento
deducibili dei beni immobili strumentali, si applica
l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164,
comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria e' ammessaper un periodo non
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni
di locazione finanziaria dei beni strumentali sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese
relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti
e professioni, che per le loro caratteristiche non sono
imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale
risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti
nei cinque periodi d'imposta successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e
all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per
cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di
locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese
relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente
non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, e'
deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita
ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle
relative all'ammodernamento, ristrutturazione e
manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono.
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento.
4.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili
nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un
importo complessivamente non superiore al 2 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo
d'imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili
se sostenute dal committente per conto del professionista e
da questi addebitate nella fattura. Le spese di
rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento
dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle
sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di
arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati
come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo
gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse
quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura
del 50 per cento del loro ammontare.
(Omissis)."
"Art. 102. (Ammortamento dei beni materiali)
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli
acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli
costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in
proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e'
deducibile per quote costanti nei cinque esercizi
successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta
ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei
compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si
tiene conto nella determinazione del limite percentuale
sopra indicato
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, la deduzione e' ammessa a condizione
che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili,
qualora l'applicazione della regola di cui al periodo
precedente determini un risultato inferiore a undici anni
ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
se la durata del contratto non e', rispettivamente,
inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all' articolo 164, comma 1, lettera b),
la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di
interessi impliciti desunta dal contratto e' soggetta alle
regole dell' articolo 96.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo
di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo.".



 
Art. 4-ter
Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» e disposizioni
concernenti il personale degli enti locali

1. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.
2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario, entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012, e' attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di euro, pari agli spazi finanziari ceduti da ciascuno di essi e attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In caso di incapienza, il contributo e' ridotto proporzionalmente. Il contributo non e' conteggiato fra le entrate valide ai fini del patto di stabilita' interno ed e' destinato alla riduzione del debito.
4. L'Associazione nazionale dei comuni italiani fornisce il supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.
5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di cui al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 luglio, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
6. Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del comma 7.
7. Ai comuni di cui al comma 1 e' riconosciuta, nel biennio successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una modifica migliorativa del loro obiettivo commisurata annualmente alla meta' del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui al comma 2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, e' pari a zero.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.
9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».
10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma »;
c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;
d) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette societa' »;
e) al terzo periodo, la parola: « precedente » e' sostituita dalla seguente: « terzo »;
f) al quarto periodo, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »; al medesimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale ».
11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: « dell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2008 ».
12. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009 ».
13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: « 6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma ».
14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, le parole: « Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, » sono soppresse.
15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».
16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente dei commi 1, 19 e 20,
dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 31.(Patto di stabilita' interno degli enti
locali)
1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della
Repubblica, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, che costituiscono principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
(Omissis).
19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di
elementi informativi utili per la finanza pubblica anche
relativamente alla loro situazione debitoria, le province e
i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a
decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra
1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni
dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito web
«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni
riguardanti le risultanze in termini di competenza mista,
attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e'
definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo
determinato ai sensi del presente articolo. La mancata
trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici entro quarantacinque giorni dalla
pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
del patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui
al comma 1 e' tenuto a inviare, entro il termine perentorio
del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento,
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione
del saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal
responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con
le modalita' definiti dal decreto di cui al comma 19. La
mancata trasmissione della certificazione entro il termine
perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Nel caso in cui la certificazione,
sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del
patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2,
lettera d), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149. Decorsi quindici giorni dal termine
stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la
certificazione non puo' essere rettificata.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 76, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 76. (Spese di personale per gli enti locali e
delle camere di commercio)
(Omissis).
7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale; i restanti enti possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle
facolta' assunzionali, l'onere per le assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50
per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per
intero ai fini del calcolo delle spese di personale
previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del
computo della percentuale di cui al primo periodo si
calcolano le spese sostenute anche dalle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici
locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a
soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura
pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione
della disposizione di cui al precedente periodo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza
unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo
della spesa di personale per le predette societa'. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle
societa' quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei
quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o
inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono
ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque
nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno e dei limiti di contenimento complessivi delle
spese di personale, le assunzioni per turn-over che
consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste
dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio
2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle
funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore
sociale.
(omissis)"
Si riporta il testo vigente dei commi 557 e 558,
dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006,
nonche' il testo del comma 562, come modificato dalla
presente legge:
"Art.1.
(Omissis).
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
enti sottoposti al patto di stabilita' interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con
esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai
seguenti ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di
personale rispetto al complesso delle spese correnti,
attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti
di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della
contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle
corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni
statali.
(Omissis)."
"558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando
il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno,
possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in
organico, alla stabilizzazione del personale non
dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito
in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per
almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera
f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive
di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
(Omissis)."
"562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilita' interno, le spese di personale, al lordo
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi
contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo
possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 28, dell'articolo 9, del
decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, recante
"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica.", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9.(Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico)
(Omissis).
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalita' nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni
la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive
finalita' nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al
presente comma costituiscono principi generali ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano
le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli
enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013
gli enti locali possono superare il predetto limite per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio
delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alle minori economie pari a 27 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione
degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.", cosi' come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali.)
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla
natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
alla complessita' della struttura interessata, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa
valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonche' delle esperienze di direzione
eventualmente maturate all'estero, presso il settore
privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche'
attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento
degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli enti locali il numero complessivo
degli incarichi a contratto nella dotazione organica
dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o
pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo
periodo del presente comma e' pari al 20 per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il
limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per cento della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
In via transitoria, con provvedimento motivato volto a
dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il
corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti,
i limiti di cui al presente comma possono essere superati,
a valere sulle ordinarie facolta' assunzionali a tempo
indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta,
gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre
2012. Contestualmente gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle percentuali di cui al presente comma.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi."
Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 1 agosto 2011, n. 141 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150
in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della
legge 4 marzo 2009, n. 15.), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 6. (Norme transitorie)
1. La differenziazione retributiva in fasce prevista
dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire
dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a
quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti
dalle citate disposizioni, nelle more dei predetti rinnovi
contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali
economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi
dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2. Per gli enti locali i contratti stipulati in base a
previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel
rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del
personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo
determinato, che hanno superato i contingenti di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165
del 2001 ed in essere al 9 marzo 2011, possono essere
mantenuti fino alla loro scadenza, fermo restando la
valutabilita' della conformita' dei contratti stessi e
degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
Si riporta il testo dell'articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), come modificato dalla presente legge:
"Art. 142.(Limiti di velocita'.)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della
tutela della vita umana la velocita' massima non puo'
superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,
ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di
70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa
installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a
tre corsie piu' corsia di emergenza per ogni senso di
marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti
determinati, gli enti proprietari o concessionari possono
elevare il limite massimo di velocita' fino a 150 km/h
sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive
del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico, le
condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di
incidentalita' dell'ultimo quinquennio. In caso di
precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la
velocita' massima non puo' superare i 110 km/h per le
autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane
principali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti
proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche
alla relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e
limiti di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al
comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando
l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel
comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocita' al venir meno delle
cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari
della strada, quando siano contrari alle proprie direttive
e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
stesso Ministro puo' anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
caso di mancato adempimento, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti puo' procedere direttamente
alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di
rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono
superare le velocita' sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il
trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1
figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,
comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri
abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15
km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio
di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno
carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;
100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100
km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad
altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a
12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico
superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri
abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40
km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma
3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),
devono essere indicate le velocita' massime consentite.
Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione
del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui
semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli
autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed
i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo
138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di
velocita' restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.
141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti
relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal
regolamento.
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale
per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo
all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione
luminosi, conformemente alle norme stabilite nel
regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita',
ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
km/h, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
159 a euro 639 .
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60
km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da uno a tre mesi.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a
euro 3.119. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 24 a euro 94.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis
sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al
comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste
sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui
all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare
tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del
medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non
funzionante o alterato. E' sempre disposto
l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179
12. Quando il titolare di una patente di guida sia
incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore
violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria e' della sospensione della patente da otto a
diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una
patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione
amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi
del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei
confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui
al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di
cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze. Le
inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini
della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e
devono essere segnalate tempestivamente al procuratore
regionale della Corte dei conti".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 25 della
legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di
sicurezza stradale):
"Art. 25. (Modifiche all'articolo 142 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di
velocita')
1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di marcia,» sono
inserite le seguenti: «dotate di apparecchiature
debitamente omologate per il calcolo della velocita' media
di percorrenza su tratti determinati,»;
b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458»
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi»;
c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500 a euro
2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro
3.119»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti
dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di
velocita' stabiliti dal presente articolo, attraverso
l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della
velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi
o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono
attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno,
all'ente proprietario della strada su cui e' stato
effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le
relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle
condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
Le disposizioni di cui al periodo precedente non si
applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al
presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei
proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono
stati effettuati gli accertamenti.
12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le
somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi
comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi
impianti, nonche' al potenziamento delle attivita' di
controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al
personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e
al patto di stabilita' interno.
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi
del comma 12-bis e' ridotta del 30 per cento annuo nei
confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui
al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di
cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto
dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del
presente articolo, per ciascun anno per il quale sia
riscontrata una delle predette inadempienze».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e'
approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142,
comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992,
introdotto dal presente articolo, e sono definite le
modalita' di trasmissione in via informatica della stessa,
nonche' le modalita' di versamento dei proventi di cui al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi
dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite,
altresi', le modalita' di collocazione e uso dei
dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati
non possono comunque essere utilizzati o installati ad una
distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone
il limite di velocita'.
3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e
12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285
del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a
decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di
cui al comma 2.".



 
Art. 5

Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della
fiscalita', Equitalia Giustizia

1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con riferimento all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.».
2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: « n. 87, » sono inserite le seguenti: « nonche' le imprese di assicurazioni, » e le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « 16 aprile ».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: « Entro il 30 novembre » fino a: « per l'anno precedente, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 maggio di ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una somma pari al 12,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente provvisoriamente determinata, ».
4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per il conseguimento degli obiettivi strategici relativi al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'amministrazione finanziaria e la societa' di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo e sono immediatamente efficaci i piani di attivita' ad essi correlati.
5. Gli importi massimali previsti dagli istituti contrattuali di cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del periodo di proroga, fermo restando che, ai fini di realizzare ogni possibile economia di spesa, i corrispettivi unitari sono rideterminati utilizzando i previsti strumenti contrattuali di revisione.
6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Al fine di semplificare e razionalizzare, anche attraverso la completa dematerializzazione, le procedure connesse alla gestione economica e giuridica del personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le comunicazioni e le istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato necessario all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi al personale delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' acquisito anche mediante appositi flussi informativi, nel rispetto dei principi per la protezione dei dati personali.
6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere alla razionalizzazione delle banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Titolare dell'archivio informatizzato e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa, per la gestione dell'archivio e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
7. Nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.».
7-bis. All'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 91, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, » sono inserite le seguenti: « prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e ».
8. All'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: « segue » e' sostituita dalle seguenti: « e l'incasso della remunerazione dovuta a tale societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo periodo, seguono ».
8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e' sostituita dalla seguente: « gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 9,10 e 13, dell'articolo
10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 10. (Regime premiale per favorire la trasparenza)
(Omissis).
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di
accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi
dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che
dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o
compensi pari o superiori a quelli risultanti
dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ammessa a
condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di
almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a
condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli
obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, indicando
fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera
a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli
specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione
dello studio di settore o degli studi di settore
applicabili.
(Omissis).
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10
si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative
all'annualita' 2011 ed a quelle successive. Con riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo
1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012. Per le
attivita' di accertamento effettuate in relazione alle
annualita' antecedenti il 2011 continua ad applicarsi
quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10
e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 15-bis (Versamento dell'acconto sull'imposta di
bollo assolta in modo virtuale)
1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e
societa' finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nonche' le imprese di
assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a
titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento
dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi
dell'articolo 15; per esigenze di liquidita' l'acconto puo'
essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire
dal successivo mese di febbraio." .
Si riporta il testo dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo
9, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni
tributarie in materia di assicurazioni private e di
contratti vitalizi.), come modificato dalla presente legge:
"Art. 9. (Denuncia e versamenti.)
1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del
registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta
sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare,
nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi
ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i
premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonche'
per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre,
l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre
successivo. I versamenti cosi' effettuati vengono
scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.
1-bis. Entro il 16 maggio di ogni anno, gli
assicuratori versano, altresi', a titolo di acconto una
somma pari al 12,5 per cento, dell'imposta dovuta per
l'anno precedente provvisoriamente determinata, al netto di
quella relativa alle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore; per esigenze di liquidita' l'acconto puo'
essere scomputato, a partire dal successivo mese di
febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 59 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della L. 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 59. (Rapporti con le agenzie fiscali.)
1. Il ministro delle finanze dopo l'approvazione da
parte del Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione ed
i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia
sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con
particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare i
miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e' graduata in modo da
tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e
del recupero di gettito nella lotta all'evasione
effettivamente conseguiti.
5. Il ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'articolo 10,
comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando
che il ministero e le agenzie fiscali detengono la
maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.
".
Si riporta il testo vigente degli articoli 64 e 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
"Art. 64.(Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.)
1. La carta d'identita' elettronica e la carta
nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso
ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni
per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio.
L'accesso con carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
3. "
"Art. 65.(Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica.)
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi
dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la
firma elettronica qualificata, il cui certificato e'
rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto
stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente nonche'
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le
modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la
propria casella di posta elettronica certificata purche' le
relative credenziali di accesso siano state rilasciate
previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71, e cio' sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che
prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione
telematica nel settore tributario.
1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate
sul sito secondo le modalita' previste dal comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
3.
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e'
sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82»".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 50.(Disponibilita' dei dati delle pubbliche
amministrazioni.)
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento,
da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati; restano salvi i limiti alla conoscibilita' dei
dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in
materia di protezione dei dati personali ed il rispetto
della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle
informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica
amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, e' reso
accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando
l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento
dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque
salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed
eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo
le regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di
cui al presente decreto.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Testo A):
"Art. 46. (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni.)
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita' personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa (140);
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
(R)."
"Art. 47. (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'.)
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita'
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. ".
Si riporta il testo vigente dei commi 446 e 447
dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006:
"Art. 1.
(Omissis)
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed
eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti
e dei servizi della pubblica amministrazione per il
personale e per favorire il monitoraggio della spesa del
personale, tutte le amministrazioni dello Stato, ad
eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono
delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stipulate apposite convenzioni
per stabilire tempi e modalita' di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a
carico del bilancio dello Stato mediante ordini collettivi
di pagamento emessi in forma dematerializzata, come
previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, l'invio dei dati mensili di pagamento relativi
alle competenze fisse e accessorie al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato mediante protocolli di
colloquio tra sistemi informativi da definire ai sensi e
per le finalita' di cui al Titolo V del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 11, comma 9,
del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 11 (Interventi per la razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi della
Pubblica Amministrazione)
(Omissis).
9. Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento
delle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche'
determinare conseguenti risparmi di spesa, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,
stipula su richiesta delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, convenzioni per l'erogazione dei servizi di cui al
presente comma, che devono essere efficaci a decorrere dal
1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di natura non regolamentare viene fissato
l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di cui al
periodo precedente ed il relativo contributo da versare su
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnato ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Restano escluse dal contributo le Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
agosto 2005, n. 166 (Istituzione di un sistema di
prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Sistema di prevenzione.)
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.
2. Con il termine «carte di pagamento» si intendono
quei documenti che si identificano con le carte di credito
e le carte di debito e con le altre carte definite nella
normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano
amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le
societa', le banche e gli intermediari finanziari che
emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali
di accettazione di dette carte, di seguito denominati
«societa' segnalanti», individuati nel decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di
cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni
alimentano un apposito archivio informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e' l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero
dell'economia e delle finanze. Secondo quanto previsto
dall'articolo 29 del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze designa, per la gestione dell'archivio e in
qualita' di responsabile del trattamento dei dati
personali, la Consap Spa. I rapporti tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono
disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, puo' essere assegnato
all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento.
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un
gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la
trattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistema
di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento
comunitario. ".
Si riporta il testo dell'articolo 1 della citata legge
n. 196 del 2009, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento)
1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti
in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4, del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni
recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili), come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. (Piano dei conti integrato)
(Omissis).
3. Con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro il 31 dicembre 2012 su proposta del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) le voci del piano dei conti ed il contenuto di
ciascuna voce;
b) la revisione delle disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97,
prevedendo come ambito di applicazione le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e
tenendo conto anche di quanto previsto dal titolo III del
presente decreto;
c) i principi contabili riguardanti i comuni criteri di
contabilizzazione, cui e' allegato un nomenclatore
contenente le definizioni degli istituti contabili e le
procedure finanziarie per ciascun comparto suddiviso per
tipologia di enti, al quale si conformano i relativi
regolamenti di contabilita'.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 6-bis dell'articolo 2,
del citato decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Fondo unico giustizia)
(Omissis).
6-bis. Fino al 31 marzo 2011 Equitalia Giustizia Spa
effettua i versamenti dovuti al bilancio dello Stato al
lordo delle proprie spese di gestione e, a decorrere dai
versamenti da eseguire dal 1° aprile 2011, il recupero di
tali spese, a fronte di attivita' rese dalla stessa
Equitalia Giustizia Spa nell'ambito dei propri fini
statutari, e l'incasso della remunerazione dovuta a tale
societa' a titolo di aggio ai sensi del comma 6, primo
periodo, seguono il principio della prededuzione, con le
modalita', le condizioni e i termini stabiliti nelle
convenzioni regolative dei rapporti con i competenti
Ministeri. Con riferimento alle risorse sequestrate in
forma di denaro intestate "Fondo unico giustizia",
Equitalia Giustizia Spa trasferisce tali risorse su uno o
piu' conti correnti intrattenuti con gli operatori
finanziari che garantiscono un tasso d'interesse attivo
allineato alle migliori condizioni di mercato, nonche' un
adeguato livello di solidita' e di affidabilita' ed idonei
livelli di servizio.
(Omissis).".



 
Art. 6


Attivita' e certificazioni in materia catastale

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato », sono soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e' competente a svolgere le attivita' di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59.».
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione, per le unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del catasto, sono rese dai soggetti interessati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonche' delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali accedono, con modalita' telematiche e su base convenzionale, in esenzione da tributi, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprieta' o di altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del 10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente:
«2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro 100,00 »;
b) dopo il numero d'ordine 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Consultazione degli atti catastali:
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00.
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente articolo, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente:
6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla seguente: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente anche in formato elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni soggetto ».
5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonche' le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la disciplina sull'imposta di bollo.
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni »;
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: « quando presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per le spese » sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla riscossione a norma dell'articolo 15 ».
5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice civile e' inserito il seguente: «Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonche' le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative».
5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40-bis:
1) al comma 1, le parole: « ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile » sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «La cancellazione d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile » sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: «7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 64 del citato decreto
legislativo n. 300 del 1999, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 64. Agenzia del territorio.
1. L'agenzia del territorio e' competente a svolgere i
servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici
e quelli relativi alle conservatorie dei registri
immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei
beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale
sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei
rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi
informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle
trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli
immobili. L'agenzia opera in stretta collaborazione con gli
enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla
tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare.
3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e'
competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti
ad esse strumentali. Le predette attivita' sono
disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali accordi prevedono il
rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui
determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui
all'articolo 59.
4. Il comitato di gestione di cui all'articolo 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 14. Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in
tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi
al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento, svolto mediante
l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui
al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi
indivisibili dei comuni.
2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il
comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili
assoggettabili al tributo.
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o
detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte
pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o
detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
con vincolo di solidarieta' tra i componenti del nucleo
familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le
aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei locali e
delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso,
abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi
comuni e' responsabile del versamento del tributo dovuto
per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali
ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa
commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma
obbligazione tributaria.
9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita'
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di
attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e'
pari all'80 per cento della superficie catastale
determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni
modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le superfici che risultano inferiori alla
predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati
comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli
dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di
interscambio stabilite con provvedimento del Direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti
catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, gli intestatari
catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare
all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la
planimetria catastale del relativo immobile, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento. Per le altre unita' immobiliari
la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da
quella calpestabile. In sede di prima applicazione, per le
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive
di planimetria catastale, nelle more della presentazione,
l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una
superficie convenzionale, sulla base degli elementi in
proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e
salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al
presente comma, si applicano alle unita' immobiliari per le
quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 33,
del citato decreto-legge n. 262 del 2006:
"Art. 2. Misure in materia di riscossione.
(Omissis).
33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia
per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento . I ricorsi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso
la variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 40 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
"Art. 40. (L) Certificati.
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti
dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti
privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il
presente certificato non puo' essere prodotto agli organi
della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi».
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso
ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti,
concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo
procedimento, sono contenute in un unico documento.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 203 del 2005:
"Art. 3. Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il
sistema di affidamento in concessione del servizio
nazionale della riscossione e le funzioni relative alla
riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle
entrate, che le esercita mediante la societa' di cui al
comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro , di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al
comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con
i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme
di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di
cui al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della
societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma
10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2010
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 31 dicembre 2013.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal
2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di
dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le
anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10%
del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del
controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il
recupero dei crediti eventualmente non spettanti e'
effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del
discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa'
non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla
data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti
individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal
fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375
del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che
conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di
vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono
escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul
valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative
all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della
riscossione, nonche' al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere
pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli
effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le societa' cessionarie
del ramo di azienda relativo alle attivita' svolte in
regime di concessione per conto degli enti locali possono
richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei
contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse
all'Ente locale, che a tal fine puo' accedere al sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle
entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e
dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4,
lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici
territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal
1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel
decimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per
l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della
parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196
del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a..
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera
c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti
della riscossione non possono svolgere attivita'
finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale,
iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data
dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni dalla
consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a:
«telematica» sono sostituite dalle seguenti: «,
gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite
le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento
dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di
azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e'
effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici»;
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19,
comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005»
sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la
seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle
seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20
novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre
2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle
seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
«426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano,
nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle societa' che provvedono a
tale versamento.»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17
giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: «Art.
47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta
di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1.
I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano
gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e
catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a
ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le
attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: «72-bis
(Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri
emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di
pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo
della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n.
4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di
lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a
concorrenza del credito per il quale si procede e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
da corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre
milioni di lire«sono sostituite dalle seguenti: «ottomila
euro»;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
«dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti:
«del prezzo di assegnazione».
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio
1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono
inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste
dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e
dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31
dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
crediti previdenziali agricoli.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).".
Si riporta la Tabella allegata al decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale), come modificata dal successivo comma 5-decies
del presente articolo:
Parte di provvedimento in formato grafico


L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui
alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui
essa e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unita' immobiliare e' da intendersi, sia la
particella dei terreni, sia l'unita' immobiliare urbana.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, e successive modificazioni (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia-Testo A) ":
"Art. 18. (L) (Non applicabilita' dell'imposta di bollo
nel processo penale e nei processi in cui e' dovuto il
contributo unificato.)
1. Agli atti e provvedimenti del processo penale non si
applica l'imposta di bollo. L'imposta di bollo non si
applica altresi' agli atti e provvedimenti del processo
civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria
giurisdizione, del processo amministrativo e nel processo
tributario, soggetti al contributo unificato. L'imposta di
bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche,
comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti,
purche' richieste dalle parti processuali. Atti e
provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali,
inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali.
2. La disciplina sull'imposta di bollo e' invariata per
le istanze e domande sotto qualsiasi forma presentate da
terzi, nonche' per gli atti non giurisdizionali compiuti
dagli uffici, compreso il rilascio di certificati, sempre
che non siano atti antecedenti, necessari o funzionali ai
processi di cui al comma 1.".
Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 347 del 1990, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 16. (Formalita' e volture da eseguirsi a debito)
1. Sono eseguite con prenotazione a debito
dell'imposta, salvo il recupero secondo le disposizioni
delle rispettive leggi:
a) le trascrizioni del sequestro conservativo di cui
all'art. 316 del codice di procedura penale;
b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo
22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni;
c) le trascrizioni degli atti indicati nel comma 2
dell'art. 6 ;
d) le formalita' e le volture richieste nei
procedimenti civili nell'interesse dello Stato e di persone
fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio;
e) le formalita' e le volture relative a procedure di
fallimento e ad altre procedure concorsuali.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
l'imposta prenotata e' riscossa in ragione della somma che
risulta definitivamente dovuta.
2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma 1,
l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio notifica
apposito avviso di liquidazione alle parti interessate con
l'invito a effettuare entro il termine di sessanta giorni
il pagamento dell'imposta, decorsi i quali procede alla
riscossione a norma dell'articolo 15."
Si riporta il testo dell'articolo 40-bis del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 40-bis.(Cancellazione delle ipoteche)
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e
in deroga all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca
iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto
di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento,
anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.
122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si estingue
automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione
garantita.
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza
attestante la data di estinzione dell'obbligazione e
trasmette al conservatore la relativa comunicazione entro
trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il
debitore e secondo le modalita' determinate dall'Agenzia
del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore,
ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica
all'Agenzia del territorio e al debitore, entro il termine
di cui al comma 2 e con le modalita' previste dal codice
civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca
permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione
in margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale
momento rende comunque conoscibile ai terzi richiedenti la
comunicazione di cui al presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il
conservatore, accertata la presenza della comunicazione di
cui al medesimo comma e in mancanza della comunicazione di
cui al comma 3, procede d'ufficio alla cancellazione
dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino all'avvenuta
cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2.
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e'
necessaria l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari,
concessi da banche ed intermediari finanziari, ovvero
concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri
dipendenti o iscritti.".



 
Art. 7


Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimita' relativi:
a) agli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) agli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidita' patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
 
Art. 8


Misure di contrasto all'evasione

1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attivita' qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi ».
2. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attivita' posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l'applicabilita' delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell'effettuazione di segnalazioni all'Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest'ultima, delle misure cautelari ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: « alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale » sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate ».
8. Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attivita' di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: « inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi » sono aggiunte le seguenti: « che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate »;
b) al quarto comma, la parola: « sessanta » e' sostituita dalla seguente: « trenta ».
9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35 il comma 15-quinquies e' sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.»;
b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: «Art. 35-quater (Pubblicita' in materia di partita IVA). - Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell'articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attivita' della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.».
10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita' immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno dieci unita' immobiliari »;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ».
11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 e' abrogato.
12. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 1:
1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: « . L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione »;
2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e l'agente della riscossione non invia l'informativa di cui alla lettera b) »;
3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono sostituite dalle seguenti: « terzo anno »;
b) all'articolo 30, comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.».
12-bis. All'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le parole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso di definitivita' dell'atto di accertamento impugnato ».
13. Il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.».
14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono soppresse e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed e' dovuta nella misura minima di euro 1.81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L'imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso ».
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
16. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l'intermediario puo' effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b) nel comma 7, le parole: « ai sensi del comma 2-ter » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »;
c) nel comma 8:
1) le parole: « 16 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « 16 luglio »;
2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione »;
d) nel comma 11, le parole: « di bollo » sono sostituite dalle seguenti: « sui redditi »;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente. »;
f) dopo il comma 15 e' inserito il seguente: «15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;
g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;
i) dopo il comma 23 e' inserito il seguente: « 23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto. ».
16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi ».
16-ter. Al comma 12 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «L'intermediario presso il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione ».
17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di cui al comma 8 ivi citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: « annuo » e' soppressa.
18. All'articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ».
19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annui ».
20. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19.
21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di euro per l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
21-bis. All'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « nel deposito IVA » sono aggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal mezzo di trasporto».
21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati.
22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « , nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ».
22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « dell'impianto e » sono sostituite dalle seguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »;
b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq ».
23. L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, e' soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonche' le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilita' speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresi' trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall'attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all'esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalita' operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all'evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell'espletamento di dette procedure l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio, salvi gli incarichi gia' affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui e' conferito l'incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
24-bis. Al fine di assicurare la massima flessibilita' organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo « ispettori », nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le unita' da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
25. All'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalita' di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.».
25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'articolo
14 della citata legge n. 537 del 1993, come modificati
dalla presente legge:
"Art. 14. (Razionalizzazione e soppressione di
agevolazioni tributarie e recupero di imposte e di base
imponibile) - 1.- 3. (Omissis).
4. Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i
proventi derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo se non gia'
sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi
redditi sono determinati secondo le disposizioni
riguardanti ciascuna categoria.
4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio
direttamente utilizzati per il compimento di atti o
attivita' qualificabili come delitto non colposo per il
quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione
penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il
decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424
del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo
a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice
fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del
reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora
intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una
sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi
dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla
sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione
indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza
definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo
529 del codice di procedura penale, compete il rimborso
delle maggiori imposte versate in relazione alla non
ammissibilita' in deduzione prevista dal periodo precedente
e dei relativi interessi.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 12 e 16,
comma 3, del citato decreto legislativo, n. 472 del 1997:
"Art. 12. (Concorso di violazioni e continuazione) - 1.
E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio,
chi, con una sola azione od omissione, viola diverse
disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero
commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse
violazioni formali della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi
diversi, commette piu' violazioni che, nella loro
progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni
rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale
sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave
aumentata di un quinto.
4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano
separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di
ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali,
alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
consumi.
5. Quando violazioni della stessa indole vengono
commesse in periodi di imposta diversi, si applica la
sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione
contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi
provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se
piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice
che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la
sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni
risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione
non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal
cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai
commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una
sanzione unica in caso di progressione si applicano
separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo
d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia,
all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla
conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai
sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo'
stabilirsi in progressione con violazioni non indicate
nell'atto di contestazione o di irrogazione delle
sanzioni."
"Art. 16. (Procedimento di irrogazione delle sanzioni)
- 1. - 2-. (Omissis).
3. Entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono
definire la controversia con il pagamento di un importo
pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non
inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le
violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La
definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle
sanzioni accessorie.
4.- 7-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture
contabili) - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma
1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti
o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma,
dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli
articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite
nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e
documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lett. d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o
compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base
dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati
indicati in dichiarazione.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito di impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.".
Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 2, lett.
d-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, previgente alla entrata in vigore della
presente legge:
"Art. 39. (Redditi determinati in base alle scritture
contabili) - (Omissis).
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio
procede alla rettifica:
a) - d-bis) omissis.
d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione
di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di
settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione
dei predetti modelli che comporti una differenza superiore
al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila,
tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di
settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla
base dei dati indicati in dichiarazione.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 32, primo
comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973:
"Art. 32. (Poteri degli uffici) - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) - 6-bis) (Omissis).
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 51, secondo
comma, numero 7), del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972:
"Art. 51. (Attribuzioni e poteri degli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto) - omissis.
Per l'adempimento dei loro compiti gli Uffici possono:
1) - 6)-bis (Omissis).
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le attivita'
finanziarie e creditizie, alle societa' ed enti di
assicurazione per le attivita' finanziarie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
organismi di investimento collettivo del risparmio, alle
societa' di gestione del risparmio e alle societa'
fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonche'
alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori
finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato
le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano
intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle societa'
fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
quelle iscritte nella sezione speciale dell'albo di cui
all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
di comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei
quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente;
Omissis.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997:
"Art. 22. (Ipoteca e sequestro conservativo) - 1. In
base all'atto di contestazione, al provvedimento di
irrogazione della sanzione o al processo verbale di
constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente,
quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di
ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati
in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di
ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro
beni, compresa l'azienda. A tal fine l'Agenzia delle
entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere
notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti
interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla
notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima
camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La
commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel
ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con
decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti
in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle
commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono
essere presentate al tribunale territorialmente competente
in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che
provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I,
capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in
quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di
giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione
bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al
quale e' in corso il procedimento puo' non adottare ovvero
adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel
termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal
caso, il presidente della commissione tributaria
provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono,
su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente
richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti
perdono altresi' efficacia a seguito della sentenza, anche
non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la
domanda. La sentenza costituisce titolo per la
cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha
pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entita'
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza e'
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice
la cui sentenza e' stata impugnata con ricorso per
cassazione.".
Si riporta il testo dell'articolo 51, comma 1, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione
della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), come
modificato dalla presente legge:
"Art. 51. (Obbligo di comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al
presente Titolo).
1. I destinatari del presente decreto che, in relazione
ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro
attribuzioni e attivita', hanno notizia di infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,
13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la
contestazione e gli altri adempimenti previsti
dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per
la immediata comunicazione della infrazione anche alla
Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita'
di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da'
tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari,
assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari,
la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da
Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e dalla
banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua
l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla
comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata gia'
effettuata dall'altro soggetto obbligato.
3. Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di
trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
il soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione
sospetta non e' tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.".
Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 44. (Partecipazione dei comuni all'accertamento)
- I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle
persone fisiche secondo le disposizioni del presente
articolo e di quello successivo.
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei comuni
le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in
essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate,
prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai
sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano
una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei
soggetti passivi che abbiano stipulato convenzioni con
l'Agenzia delle entrate.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala
all'Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli
elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle
persone fisiche ai sensi dell'art. 2, indicando dati, fatti
ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione
atta a comprovarla. Dati, fatti ed elementi rilevanti,
provati da idonea documentazione, possono essere segnalati
dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.
Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con
riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma
comunica entro trenta giorni da quello del ricevimento
della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla
determinazione del reddito complessivo.
Abrogato
Abrogato
Abrogato
Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e
quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle
amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di
rispondere gratuitamente.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la
pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con
riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero
di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi'
individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei comuni per favorire la
partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le
modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria
riservatezza.".
Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 35. (Disposizione regolamentare concernente le
dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita')
- 1. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato,
o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
locali dell'Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'ufficio
attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di
domicilio fiscale fino al momento della cessazione
dell'attivita' e che deve essere indicato nelle
dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
ogni altro documento ove richiesto.
2. Dalla dichiarazione di inizio attivita' devono
risultare:
a) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo
e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, il
domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o
ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il
codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
rappresentanza;
c) per i soggetti residenti all'estero, anche
l'ubicazione della stabile organizzazione;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi
secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi,
depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti
prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
elettronico, l'indirizzo del sito web ed i dati
identificativi dell'internet service provider;
e-bis) per i soggetti che intendono effettuare
operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la
volonta' di effettuare dette operazioni;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello ad
esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
di acquisire autonomamente.
3 In caso di variazione di alcuno degli elementi di cui
al comma 2 o di cessazione dell'attivita', il contribuente
deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli
uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a
quelli approvati con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il
trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal
sessantesimo giorno successivo alla data in cui si e'
verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di
aziende o di altre trasformazioni sostanziali che
comportano l'estinzione del soggetto d'imposta, la
dichiarazione e' presentata unicamente dal soggetto
risultante dalla trasformazione.
4 In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3
decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
alla liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono
ferme le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
alla fatturazione, registrazione, liquidazione e
dichiarazione. Nell'ultima dichiarazione annuale deve
tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
dell'articolo 2, da determinare computando anche le
operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6, per
le quali non si e' ancora verificata l'esigibilita'
dell'imposta.
5 I soggetti che intraprendono l'esercizio di
un'impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare
un volume d'affari che comporti l'applicazione di
disposizioni speciali ad esso connesse concernenti
l'osservanza di adempimenti o di criteri speciali di
determinazione dell'imposta, devono indicarlo nella
dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
presente articolo e devono osservare la disciplina
stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
6 Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
ai commi 10 e seguenti ovvero, in duplice esemplare,
direttamente ad uno degli uffici di cui al comma 1. Le
dichiarazioni medesime possono, in alternativa, essere
inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale
mediante raccomandata, con l'obbligo di garantire
l'identita' del soggetto dichiarante mediante allegazione
di idonea documentazione; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui risultano spedite.
7 L'ufficio rilascia o invia al contribuente
certificato di attribuzione della partita IVA o
dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e nel
caso di presentazione diretta consegna la copia della
dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
7-bis Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di
cui al comma 2, lettera e-bis) entro trenta giorni dalla
data di attribuzione della partita IVA, l'Ufficio puo'
emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a
effettuare le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
7-ter Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle Entrate sono stabilite le modalita' di diniego o
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.
8 I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA) ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 7 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 8,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro delle imprese, possono assolvere
gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
presente articolo presentando le dichiarazioni stesse
all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette
i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e
rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione.
Nel caso di inizio dell'attivita' l'ufficio del registro
delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
IVA attribuito in via telematica dall'Agenzia delle
entrate.
9 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate puo' essere stabilita la data a decorrere dalla
quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
attivita' sono presentate esclusivamente all'ufficio del
registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le
disposizioni di cui ai commi successivi.
10 Le dichiarazioni previste dal presente articolo
possono essere presentate in via telematica direttamente
dai contribuenti o tramite i soggetti di cui all'articolo
3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998; in tal caso si considerano
presentate nel giorno in cui sono trasmesse all'Agenzia
delle entrate in via telematica e il procedimento di
trasmissione si considera concluso nel giorno in cui e'
completata la ricezione da parte dell'Agenzia delle
entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni
e' data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento delle dichiarazioni
stesse.
11 I soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
dichiarazione attestante la data di consegna con l'impegno
alla trasmissione in via telematica e rilasciano la
certificazione restituita dall'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuta operazione e contenente, in caso di
inizio attivita', il numero di partita IVA attribuito al
contribuente.
12 In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
telematica si applicano ai fini della sottoscrizione le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
13 I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998,
incaricati della predisposizione delle dichiarazioni
previste dal presente articolo, sono obbligati alla
trasmissione in via telematica delle stesse.
14 Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
applicano le disposizioni previste per la conservazione
delle dichiarazioni annuali dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 322 del 1998.
15 Le modalita' tecniche di trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dal presente
articolo ed i tempi di attivazione del servizio di
trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale.
15-bis L'attribuzione del numero di partita IVA
determina la esecuzione di riscontri automatizzati per la
individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio
dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione di accessi
nel luogo di esercizio dell'attivita', avvalendosi dei
poteri previsti dal presente decreto.
15-ter Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuate:
a) specifiche informazioni da richiedere all'atto della
dichiarazione di inizio di attivita';
b) tipologie di contribuenti per i quali l'attribuzione
del numero di partita IVA determina la possibilita' di
effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, a condizione che sia rilasciata
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata
di tre anni dalla data del rilascio e per un importo
rapportato al volume d'affari presunto e comunque non
inferiore a 50.000 euro.
15-quater Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA
intracomunitaria, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le
modalita' di inclusione delle partite IVA nella banca dati
dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento
(CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
15-quinquies L'Agenzia delle entrate, sulla base dei
dati e degli elementi in possesso dell'anagrafe tributaria,
individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur
obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di
cessazione di attivita' di cui al comma 3 e comunica agli
stessi che provvedera' alla cessazione d'ufficio della
partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi
non considerati o valutati erroneamente puo' fornire i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i
trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per
l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di
attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli a titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il
contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le
modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione. In tal caso l'ammontare della sanzione
dovuta e' ridotto ad un terzo del minimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 76 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, come modificato dalla presente legge:
"Art. 76. (Decadenza dell'azione della finanza) - 1
L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi
dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni
dal giorno in cui, a norma degli artt. 13 e 14, avrebbe
dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma
dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si e' verificato il
fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello
stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero
dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta
dovuta in base alle denunce prescritte dall'art. 19.
1-bis L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve
essere notificato entro il termine di decadenza di due anni
dal pagamento dell'imposta proporzionale.
2 Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta deve
essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la
registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di
imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la denuncia di
cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare;
dalla data della notificazione della decisione delle
commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa
e' divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto
ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione
della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di
corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre
dalla data di registrazione dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla
data di presentazione della denuncia di cui all'articolo
19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta
relativa alle annualita' successive alla prima, alle
cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,
nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono
richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.
3 L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere
notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo
comma dell'art. 52.
4 La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere
applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per
chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se
questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
in cui e' avvenuta la violazione.
5 L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento
dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando
si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del regolamento di
cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
404 del 2001, come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Registrazione telematica dei contratti di
locazione) - 1. I soggetti obbligati alla registrazione ai
sensi dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
possono registrare i contratti di locazione per via
telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di
adeguata capacita' tecnica economica e finanziaria, ovvero
degli incaricati della trasmissione telematica di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1, devono essere
autorizzati dall'Agenzia delle entrate con le modalita'
previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate di cui al comma 4.
3. I soggetti obbligati alla registrazione dei
contratti di locazione in possesso di almeno dieci unita'
immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di
registrazione telematica degli stessi direttamente oppure
tramite i soggetti delegati o gli incaricati della
trasmissione di cui al comma 1.
3-bis. Sono, altresi', tenuti ad adottare la procedura
di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera
d-bis) dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le modalita' di registrazione telematica dei
contratti di locazione sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate.".
Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge n. 183
del 2011, come modificato dalla presente legge:
"Art. 14. (Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini) - 1. In via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica
la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista
dall'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i
provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del
comma 2 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del
2010 sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi
contenute, in via esclusiva e all'unanimita', dall'ufficio
locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di
provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli
enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La
trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo
periodo della medesima lettera, avviene in favore del
medesimo ufficio.
3. L'ufficio locale del Governo e' presieduto dal
prefetto e composto da un rappresentante della regione, da
un rappresentante della provincia, da un rappresentante
della citta' metropolitana ove esistente, e da un
rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o
piu' dei componenti, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto,
deve essere congruamente motivato e deve recare le
specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni
eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera
acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero
non esprime definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai
soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a
quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella
della salute e della sicurezza pubblica, nonche' alle nuove
iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel
caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di
cui all'articolo 7 del medesimo decreto, da parte degli
enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo
e' rimessa all'ufficio locale del Governo.
6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la
partecipazione all'ufficio locale del Governo e' a titolo
gratuito e non comporta rimborsi.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' abrogato l'articolo 7 della legge 18
aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi».
8. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che
l'atto di trasferimento delle partecipazioni di societa' a
responsabilita' limitata ivi disciplinato e' in deroga al
secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed e'
sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
9. A partire dal 1° gennaio 2012, le societa' a
responsabilita' limitata che non abbiano nominato il
collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno
schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le voci e la struttura che compongono lo schema di
bilancio semplificato e le modalita' di attuazione del
presente comma.
10. (abrogato).
11. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA
sono i medesimi di quelli fissati per il regime di
contabilita' semplificata.
12. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio
sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per
il controllo della gestione possono svolgere le funzioni
dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)».
13. L'articolo 2477 del codice civile e' cosi'
sostituito:
«Art. 2477. - (Sindaco e revisione legale dei conti). -
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone le
competenze e poteri, la nomina di un sindaco o di un
revisore.
La nomina del sindaco e' obbligatoria se il capitale
sociale non e' inferiore a quello minimo stabilito per le
societa' per azioni.
La nomina del sindaco e' altresi' obbligatoria se la
societa':
a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una societa' obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei
limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.
L'obbligo di nomina del sindaco di cui alla lettera c)
del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i
predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di societa' per azioni;
se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la
revisione legale dei conti e' esercitata dal sindaco.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono
superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve
provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del sindaco.
Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il
tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».
13-bis. Nelle societa' a responsabilita' limitata, i
collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011
rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato
deliberata dall'assemblea che li ha nominati.
14. All'articolo 2397 del codice civile e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«Per le societa' aventi ricavi o patrimonio netto
inferiori a 1 milione di euro lo statuto puo' prevedere che
l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico,
scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito
registro».
15. Nel caso in cui siano entrate in vigore norme di
legge o regolamentari che incidano, direttamente o
indirettamente, sulle materie regolate dallo statuto
sociale, le societa' cooperative di cui al capo I del
titolo VI del libro V del codice civile, le cui azioni non
siano negoziate in mercati regolamentati, possono
modificare il proprio statuto con le maggioranze
assembleari previste in via generale dallo statuto per le
sue modificazioni, anche nei casi in cui lo statuto stesso
preveda maggioranze piu' elevate per la modifica di
determinati suoi articoli.
16. Per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e'
sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la trasmissione, per via telematica, della
prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della
necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13
del citato regolamento siano valide per un numero
indefinito di viaggi con validita' annuale per la
circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati
sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi
da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo
articolo 13 siano valide per un unico viaggio da
effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e'
prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5,
non siano vincolate alla invariabilita' della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione
periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai
sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con
le modalita' semplificate di cui alla lettera a) del
presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita'
scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere
presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte,
per un periodo di validita' non superiore a tre anni,
quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo
carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, possano essere indicati, con
annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli
costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo
rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate».".
Si riporta il testo degli articoli 29, comma 1, e 30,
commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, come
modificati dalla presente legge:
"Art. 29. (Concentrazione della riscossione
nell'accertamento) - 1. Le attivita' di riscossione
relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e
successivi, sono potenziate mediante le seguenti
disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul
valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad
adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso,
all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi
indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti
dall'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad
adempiere al pagamento e' altresi' contenuta nei successivi
atti da notificare al contribuente, anche mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in
cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli
avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e
dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi
provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, nonche' in caso di definitivita'
dell'atto di accertamento impugnato. In tali ultimi casi il
versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei
casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme
dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla
base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi
decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono
espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta
giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione
delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in
materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli
agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione
forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il
Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e'
sospesa per un periodo di centottanta giorni
dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione
degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si
applica con riferimento alle azioni cautelari e
conservative, nonche' ad ogni altra azione prevista dalle
norme ordinarie a tutela del creditore. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione. L'agente della
riscossione, con raccomandata semplice spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di
cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in
carico le somme per la riscossione;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo
esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione
delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale
comprensivo di interessi e sanzioni, puo' essere affidata
in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di cui
alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione,
successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a
dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la
riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera
b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa di
cui alla lettera b) e l'agente della riscossione non invia
l'informativa di cui alla lettera b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in
presenza di nuovi elementi, il competente ufficio
dell'Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta
dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai
fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione,
acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo
esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva
notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le
modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la
riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione
forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla
lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
le modalita' determinate con il provvedimento di cui alla
lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.
Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla
lettera a), l'espropriazione forzata e' preceduta dalla
notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'espropriazione forzata, in ogni caso, e' avviata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli
interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo
alla notifica degli atti stessi; all'agente della
riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del
debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme
vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i
riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono
effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la
dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento
del carico all'agente della riscossione e in caso di
ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica
l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessita' di razionalizzare
e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva,
assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell'attivita' di contrasto all'evasione, con uno o piu'
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle
norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le
norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione
coattiva delle somme dovute a seguito dell'attivita' di
liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli
altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e
delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. - 7. (Omissis)."
"Art. 30. (Potenziamento dei processi di riscossione
dell'INPS) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011,
l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di
accertamenti degli uffici, e' effettuata mediante la
notifica di un avviso di addebito con valore di titolo
esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di
nullita' il codice fiscale del soggetto tenuto al
versamento, il periodo di riferimento del credito, la
causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra
quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonche'
l'indicazione dell'agente della riscossione competente in
base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
alla data di formazione dell'avviso. L'avviso dovra'
altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di
pagamento degli importi nello stesso indicati entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica nonche'
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente
della riscossione indicato nel medesimo avviso procedera'
ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta' e le
modalita' che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo.
L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso
l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Ai
fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione
dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate
al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.".
Si riporta il testo dell'articolo 13 della Tariffa,
parte prima, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
di bollo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 13. (Fatture, note, conti ed estratti di conti)
Parte di provvedimento in formato grafico


Si riporta il testo dei commi da 3-bis a 24
dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 19. (Disposizioni in materia di imposta di bollo
su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari
nonche' su valori «scudati» e su attivita' finanziarie e
immobili detenuti all'estero) - 1. -3. (Omissis).
3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio, per
le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario
in assenza di un formale contratto di custodia o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011,
in caso di mancata provvista da parte del cliente per il
pagamento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13,
comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
l'intermediario puo' effettuare i necessari
disinvestimenti.
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter
dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni, la percentuale della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo
15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e' ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite modalita' di attuazione dei commi da
1 a 3.
6. Le attivita' finanziarie oggetto di emersione ai
sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli
articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a
un'imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille. Per
gli anni 2012 e 2013 l'aliquota e' stabilita,
rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille.
7. L'imposta di cui al comma 6 e' determinata al netto
dell'eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi
2-bis e 2-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al
comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato
l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente,
ed effettuano il relativo versamento entro il 16 luglio di
ciascun anno con riferimento al valore delle attivita'
ancora segretate al 31 dicembre dell'anno precedente. Nel
caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in
tutto o in parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul
valore delle attivita' finanziarie in ragione del periodo
in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione. Il
versamento e' effettuato secondo le disposizioni contenute
nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Per il solo versamento da
effettuare nel 2012 il valore delle attivita' segretate e'
quello al 6 dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano
all'Agenzia delle entrate i contribuenti nei confronti dei
quali non e' stata applicata e versata l'imposta con le
modalita' di cui al medesimo comma 8. Nei confronti dei
predetti contribuenti l'imposta e' riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni.
10. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui al
comma 6 si applica una sanzione pari all'importo non
versato.
11. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di
cui al comma 6 nonche' per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposta sui
redditi.
12. Per le attivita' finanziarie oggetto di emersione
che a partire dal 1° gennaio 2011 e fino alla data del 6
dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal
rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per
effetto della procedura di emersione ovvero comunque
dismesse, e' dovuta, per il solo anno 2012, un'imposta
straordinaria pari al 10 per mille. L'intermediario presso
il quale il prelievo e' stato effettuato provvede a
trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al
soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista
dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del
rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
Si applicano le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul
valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso
destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio
dello Stato.
14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 e'
il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro
diritto reale sullo stesso. L'imposta e' dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell'anno nei quali si e' protratto il possesso; a tal fine
il mese durante il quale il possesso si e' protratto per
almeno quindici giorni e' computato per intero.
15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella
misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili.
L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai
sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore e'
costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato
rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile. Per gli
immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea
o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore
e' quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese
in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di
imposte di natura patrimoniale e reddituale o, in mancanza,
quello di cui al periodo precedente.
15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all'estero
per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o
amministrativa o per un suo ente locale e le persone
fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni
internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari
criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi,
in base ad accordi internazionali ratificati, l'imposta di
cui al comma 13 e' stabilita nella misura ridotta dello 0,4
per cento per l'immobile adibito ad abitazione principale e
per le relative pertinenze. L'aliquota ridotta si applica
limitatamente al periodo di tempo in cui l'attivita'
lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo
precedente e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di
eta' non superiore a ventisei anni, purche' dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione
di base, non puo' superare l'importo massimo di 400 euro.
Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica
l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui e' situato l'immobile. Per gli immobili
situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in
Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che
garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla
predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle
eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale
gravanti sullo stesso immobile, non gia' detratte ai sensi
dell'articolo 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13
si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 e' istituita un'imposta sul
valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
19. L'imposta di cui al comma 18 e' dovuta
proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L'imposta di cui al comma 18 e' stabilita nella
misura dell'1 per mille annuo, per il 2011 e il 2012, e
dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013, del valore delle
attivita' finanziarie. Per i conti correnti e i libretti di
risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi
aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni l'imposta e' stabilita in
misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma
2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642. Il valore e' costituito dal valore di mercato,
rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui
sono detenute le attivita' finanziarie, anche utilizzando
la documentazione dell'intermediario estero di riferimento
per le singole attivita' e, in mancanza, secondo il valore
nominale o di rimborso.
21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a
concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari
all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui sono detenute le attivita' finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonche' per il
contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18
si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi da 6 a 22, disponendo comunque che
il versamento delle imposte di cui ai commi 13 e 18 e'
effettuato entro il termine del versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative all'anno di riferimento.
23-bis. Nell'applicazione dell'articolo 14, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, alle attivita' finanziarie oggetto di
emersione o di rimpatrio ai sensi dell'articolo 13-bis, del
decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli
articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,
non e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul
valore aggiunto.
24. All'articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
28 luglio 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori", come modificato dalla presente
legge:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita') - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine
del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero
ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso
cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera
imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente
disposizione si considerano di fonte estera i redditi
corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, o soggetti alla
ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano
al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le
attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
in amministrazione agli intermediari residenti e per i
contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento,
qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali
attivita' e contratti siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 10.000 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 17, del
citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato
dalla presente legge:
"Art. 17. (Oggetto) - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per
importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo
a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge.
2. - 2-bis. (Omissis).".
Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis dell'articolo
37 del citato decreto-legge n. 223 del 2006, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 37. (Disposizioni in tema di accertamento,
semplificazione e altre misure di carattere finanziario) -
1. 48. (Omissis).
49. A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari
di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite
intermediari, modalita' di pagamento telematiche delle
imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
delle entrate spettanti agli enti ed alle casse
previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso
decreto legislativo n. 241 del 1997.
49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono
effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all'anno
dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a
5.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia
delle entrate secondo modalita' tecniche definite con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle
entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente comma.
50. - 57. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 5-bis, del
citato decreto-legge n. 185 del 2008, come modificati dalla
presente legge:
"Art. 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese) - 1. - 5. omissis.
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto.
6. - 12-undecies. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 52. (Accessi, ispezioni e verifiche) - Gli Uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
d'impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio d'attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati
dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei
benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni
e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per
l'accertamento dell'imposta e per la repressione
dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che
eseguono l'accesso devono essere muniti d'apposita
autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo
dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in
locali che siano adibiti anche ad abitazione, e' necessaria
anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In
ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di
arti o professioni dovra' essere eseguito in presenza del
titolare dello studio o di un suo delegato.
L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel
precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice
di procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui
tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si
trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che
sono comunque accessibili tramite apparecchiature
informatiche installate in detti locali.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di
non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la
sottrazione di essi alla ispezione.
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da
cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le
risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal
contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi.
In deroga alle disposizioni del settimo comma gli
impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti
che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e
simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri
all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi
qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei
propri impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma .
Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche
amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'articolo
51 e presso gli operatori finanziari di cui al 7) dello
stesso articolo 51, si applicano le disposizioni del
secondo e sesto comma dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 8, del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 28. (Razionalizzazione della rete distributiva
dei carburanti) - 1. - 7. (Omissis).
8. Al fine di incrementare la concorrenzialita',
l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e'
sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il
rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5
e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e
professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita
non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di
ampiezza della superficie, nonche', tenuto conto delle
disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel
rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che
disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione
carburanti con una superficie minima di 500 mq, a
condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina
urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali
impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi,
diversi da quelli al servizio della distribuzione di
carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a
30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto
della vigente normativa relativa al bene e al servizio
posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o
gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni
di sicurezza stradale.
9. - 14. (Omissis).".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 30 settembre 2000, reca "Istituzione dell'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)":
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17. (Regolamenti) - 1. - 4. (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 14 della
citata legge n. 133 del 1999:
"Art. 14. (Organismo di controllo degli enti non
commerciali e delle ONLUS) - 1. - 2. (Omissis).
3. L'onere derivante dal presente articolo dovra'
essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi
annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2011, n. 144, reca "Regolamento recante la riorganizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 530,
della citata legge n. 296 del 2006:
"Art. 1 - 1.- 529. (Omissis).
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita'
di monitoraggio e contenimento della spesa, una quota
parte, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, delle risorse previste per il finanziamento
di specifici programmi di assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata
alle agenzie fiscali. Le modalita' di reclutamento del
personale dell'amministrazione economico-finanziaria,
incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite, anche
in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni,
sentite le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo
2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 2,
del citato decreto-legge n. 203 del 2005.
"Art. 2. (Norme in materia di rafforzamento e di
funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia
delle dogane e della Guardia di finanza) - 1. (Omissis).
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia
sommersa, nonche' le attivita' connesse al controllo, alla
verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa,
nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere,
anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni
vigenti, ad assunzioni di personale per 1'amministrazione
dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico
ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di
finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito
del contingente massimo consentito ai sensi del precedente
periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze, nonche' all'incremento di
organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della
Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche
speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita'
di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure
selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di
ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno
derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere
sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia
delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti
previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad
assunzioni di personale nel limite di spesa,
rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di
69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche
utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure
selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. - 14-septies. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali) - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a
dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo
articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi
costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei
dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante
dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se
esso e' uguale o superiore a cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.
6-quater. Per gli Enti locali, che risultano collocati
nella classe di virtuosita' di cui all'articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come
individuati con il decreto di cui al comma 2 del medesimo
articolo, il numero complessivo degli incarichi a contratto
nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso
superare la percentuale del diciotto per cento della
dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo
indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
7.
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo all'articolo
6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
"Art. 6. (Disposizioni finanziarie e finali) - 1.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le
aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009.
1-bis. Le risorse rivenienti dalla riduzione delle
dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono iscritte nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
1-ter. Alla copertura dell'onere derivante
dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2, comma 8, e
5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno 2009, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 1-bis per gli importi, al fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, di cui al
comma 1.
1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel Fondo
per interventi strutturali di politica economica ai sensi
del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni di
euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di euro per l'anno
2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
medesimi anni.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo all'articolo
66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008:
"Art. 66. (Turn over) - 1. - 9. (Omissis).
9-bis. A decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere,
secondo le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a
una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal
servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di
unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.
10. - 14. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo all'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 133 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 13. (Misure per razionalizzare la gestione e la
dismissione del patrimonio residenziale pubblico) - 1. In
attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera
m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il
coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali
delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprieta'
dell'abitazione, entro il 31 dicembre 2011, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali
aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
la dismissione e la razionalizzazione del patrimonio dei
predetti Istituti anche attraverso la promozione di fondi
immobiliari nell'ambito degli interventi previsti
dall'articolo 11, comma 3, lettera a). In sede di
Conferenza Unificata si procede annualmente al monitoraggio
dello stato di attuazione dei predetti accordi.
2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al
comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) determinazione del prezzo di vendita delle unita'
immobiliari in proporzione al canone di locazione;
b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto,
purche' i soggetti interessati non siano proprietari di
un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso
nel pagamento del canone di locazione o degli oneri
accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in
regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia
da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente
more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque
anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla
realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio
abitativo.
3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per
le amministrazioni regionali e locali di stipulare
convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni
immobili.
3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a
partire dal 1° settembre 2008, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto
della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei
familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita'
per quelli i cui componenti non risultano occupati con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione del Fondo di cui al primo periodo e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per
l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalita'
di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle
competenze delle regioni in materia di politiche abitative.
3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9
agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai comuni alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
possono essere ceduti in proprieta' agli aventi diritto
secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954.
3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sono disciplinate le modalita' di certificazione
dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del
comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi
concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati
sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne
danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti competenti per territorio. Le
relazioni conclusive e le certificazioni previste dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di
indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si
attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater,
nonche' il rendiconto annuale previsto per gli enti locali
dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.".



 
Art. 9


Potenziamento dell'accertamento in materia doganale

1. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.».
2. All'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: «8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell'anno con l'applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».
2-bis. All'articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione e' accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione »;
2-ter. All'articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligo e' escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica ».
3. Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente: « Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea). - I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. ».
3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalita' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione.
3-ter. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facolta' e le modalita' previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della riscossione con le modalita' determinate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l'espropriazione forzata e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3-quater. A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies.
3-sexies. La dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, puo' essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell'articolo 259 o dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone l'acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale.
3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dell'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attivita', e' posto a disposizione dell'autorita' giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali.
3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « il servizio doganale e' svolto » sono sostituite dalle seguenti: « il servizio ai fini dello sdoganamento e' svolto di norma ».
3-decies. All'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l'operatore e' competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale ».
3-undecies. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettivita' nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del presente decreto ».
3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all'istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione.
3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374 (Riordinamento degli
istituti doganali e revisione delle procedure di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.
79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17
dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera
pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24
febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema
di procedure di esportazione delle merci comunitarie), come
modificato dal presente comma e dal successivo comma
3-decies del presente articolo:
"Art. 11. (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e
poteri degli uffici). 1. L'ufficio doganale puo' procedere
alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo,
ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano
state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore o
siano gia' uscite dal territorio doganale. La revisione e'
eseguita d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato
ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione
dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il
motivo e fissando un termine non inferiore a quindici
giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a
fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti,
anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i
documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti
pubblici o privati che risultano essere comunque
intervenuti nell'operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di
apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi
adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
e negli altri luoghi ove devono essere custodite le
scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale
ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa
documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art.
52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per
le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui
al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo
decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale. Le
autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e
7) dell'articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto
sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e,
limitatamente alle province autonome di Trento e di
Bolzano, dal Direttore provinciale.
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione
stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.
212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si
tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al
medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita',
delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi
dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e
richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data
di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono
valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica
dell'avviso di cui al successivo comma 5.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che
su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o
errori relativi agli elementi presi a base
dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa
rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica
conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso
non reca la motivazione di cui al presente comma.
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si
intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo
a quello di presentazione non e' stato notificato il
relativo avviso di rettifica.
7.
8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede
al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore
ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di
quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento
comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione
delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche
generali o parziali per revisioni di piu' operazioni
doganali con le modalita' indicate nel presente articolo
per accertare le violazioni al presente decreto, al testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in
attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi
contribuenti, trova applicazione la procedura prevista
dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'ufficio doganale che
effettua le verifiche generali o parziali con accesso
presso l'operatore e' competente alla revisione delle
dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se
accertate presso un altro ufficio doganale.
10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica
emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni
di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
sara' data comunicazione ai competenti uffici.".
Il testo dell'articolo 53 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995 e' riportato nelle note al
comma 13 dell'articolo 2 della presente legge, comprensivo
delle modifiche apportate dal presente comma.
Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 55. (Accertamento e liquidazione dell'accisa) 1.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono
effettuati dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
sulla base della dichiarazione di consumo annuale di cui
all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze
con potenza disponibile non superiore a 200 kW, con impiego
promiscuo, i venditori devono convenire, per tali utenti,
con il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il
canone d'imposta corrispondente, in base ai consumi
presunti tassabili ed alle rispettive aliquote. Il
venditore deve allegare alla dichiarazione di ciascun anno
un elenco degli anzidetti utenti e comunicare mensilmente
al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le relative
variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a
denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul
consumo preso per base nella determinazione del canone, un
aumento superiore al 10 per cento, nel qual caso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla
revisione del canone. Il venditore, inoltre, e' tenuto a
trasmettere al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano l'energia
elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le
relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per
usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare
l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza
installata presso i consumatori, tenuti presente i
contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i
consumi accertati in occasione della scoperta di
sottrazione fraudolenta di energia elettrica e la
trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri
strumenti integratori della misura dell'energia adoperata,
corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di
abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di
dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un
aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per
base nella determinazione del canone ed in tal caso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla
revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti
officine costituite da impianti di produzione combinata di
energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza
disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere
l'imposta mediante canone di abbonamento annuale. Per la
rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate
esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito
di imposta per le officine di produzione e' accertato sulla
base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata
presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori
delle reti di distribuzione.
6. Qualora in un impianto si utilizzi l'energia
elettrica per usi diversi e si richieda l'applicazione
della corrispondente aliquota d'imposta, le diverse
utilizzazioni devono essere fatte in modo che sia, a
giudizio insindacabile del competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane, escluso il pericolo che l'energia elettrica
venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta. Il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo'
prescrivere l'applicazione, a spese degli interessati, di
speciali congegni di sicurezza o di apparecchi atti ad
impedire l'impiego dell'energia elettrica a scopo diverso
da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere
registrazioni distinte per gli utenti a contatore e per
quelli a cottimo.".
Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato decreto
legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 56. (Versamento dell'accisa) 1. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da
versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla
base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per
il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il
giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro
il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a
quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in
piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di
acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,
lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3,
hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di
cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di
cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori
finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica
venduti e la liquidazione dell'accisa e relative
addizionali, con le singole aliquote applicate. L'obbligo
e' escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per
uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla
revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di
consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano
il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della
convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi,
anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano
l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista
per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per
i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.".
Si riporta il testo dell'articolo 2 della decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007:
"Art. 2.
1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio
generale dell'Unione europea le entrate provenienti:
a) da prelievi, premi, importi supplementari o
compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della
tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare
da parte delle istituzioni delle Comunita' sugli scambi con
paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano
nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto,
che istituisce la Comunita' europea del carbone e
dell'acciaio, nonche' contributi e altri dazi previsti
nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel
settore dello zucchero;
b) fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati,
determinati secondo regole comunitarie. L'imponibile da
prendere in considerazione a tal fine e' limitato al 50%
dell'RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al
paragrafo 7;
c) fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma,
dall'applicazione di un'aliquota uniforme - che sara'
fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del
totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di
tutti gli Stati membri.
2. Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel
bilancio generale dell'Unione europea le entrate
provenienti da altre imposte eventualmente istituite,
nell'ambito di una politica comune, ai sensi del trattato
CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata
portata a termine la procedura di cui all'articolo 269 del
trattato CE o quella di cui all'articolo 173 del trattato
Euratom.
3. Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di
riscossione, il 25% degli importi di cui al paragrafo 1,
lettera a).
4. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera
b), e' fissata allo 0,30%.
Limitatamente al periodo 2007-2013, l'aliquota di
prelievo della risorsa IVA per l'Austria e' fissata allo
0,225%, per la Germania allo 0,15% e per i Paesi Bassi e la
Svezia allo 0,10%.
5. L'aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera
c), si applica all'RNL di ciascuno Stato membro.
Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi
beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo
RNL annuo pari a 605 milioni di EUR e la Svezia di una pari
a 150 milioni di EUR, espresse a prezzi 2004. Tali importi
sono adeguati a prezzi correnti applicando l'ultimo
deflatore PIL per l'UE espresso in euro, come previsto
dalla Commissione, disponibile al momento della
preparazione del progetto preliminare di bilancio. Le
riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della
correzione a favore del Regno Unito e del suo
finanziamento, come indicato negli articoli 4 e 5 della
presente decisione e non hanno alcun impatto su di essa.
6. Se all'inizio dell'esercizio il bilancio non e'
stato ancora adottato, le aliquote IVA e l'aliquota RNL
esistenti continuano ad applicarsi fino all'entrata in
vigore delle nuove aliquote.
7. Ai fini della presente decisione, per RNL si intende
l'RNL dell'anno ai prezzi di mercato fornito dalla
Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del
regolamento (CE) n. 2223/96.
Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti
significativi dell'RNL fornito dalla Commissione, il
Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della
Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo,
decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della
presente decisione.".
Si riporta il testo dell'articolo 16 del regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 aprile 2008:
"Art. 16 (Disposizioni generali) 1. Chiunque chieda
alle autorita' doganali di prendere una decisione
riguardante l'applicazione della normativa doganale
fornisce loro tutte le informazioni da esse richieste per
poter decidere.
Una decisione puo' anche essere chiesta da piu' persone
e presa nei confronti di piu' persone, alle condizioni
stabilite dalla normativa doganale.
2. Salvo se altrimenti disposto dalla normativa
doganale, la decisione di cui al paragrafo 1 e' presa e
notificata al richiedente al piu' presto e, comunque, entro
quattro mesi dalla data in cui le autorita' doganali hanno
ricevuto tutte le informazioni da esse richieste per poter
decidere.
Tuttavia, se si trovano nell'impossibilita' di
rispettare il suddetto termine, prima che questo scada le
autorita' doganali ne informano il richiedente, indicando i
motivi di tale impossibilita' e l'ulteriore periodo di
tempo che ritengono necessario per decidere sulla
richiesta.
3. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o
dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a
decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si
ritiene l'abbia ricevuta. Ad eccezione dei casi previsti
dall'articolo 24, paragrafo 2, le decisioni adottate sono
applicabili dalle autorita' doganali a decorrere da tale
data.
4. Prima di prendere una decisione che abbia
conseguenze sfavorevoli per la persona o le persone a cui
e' destinata, le autorita' doganali comunicano le
motivazioni su cui intendono basare la decisione alla
persona o persone interessate, cui e' data la possibilita'
di esprimere il proprio punto di vista, entro un dato
termine a decorrere dalla data della comunicazione.
Dopo la scadenza di detto termine, la decisione,
motivata, e' notificata nella debita forma alla persona
interessata. La decisione menziona il diritto di ricorso di
cui all'articolo 23.
5. Le misure intese a modificare elementi non
essenziali del presente regolamento, integrandolo, che
stabiliscono quanto segue:
a) i casi in cui non si applica il paragrafo 4, primo
comma e le relative condizioni;
b) il termine di cui al paragrafo 4, primo comma,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 184, paragrafo 4.
6. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri
settori che specificano in quali casi e a quali condizioni
le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorita'
doganali che hanno emesso una decisione possono annullarla,
modificarla o revocarla in ogni momento se essa non e'
conforme alla normativa doganale.
7. Fatta eccezione per i casi in cui un'autorita'
doganale agisce in qualita' di autorita' giudiziaria, i
paragrafi 3, 4 e 6 del presente articolo e gli articoli 17,
18 e 19 si applicano anche alle decisioni prese dalle
autorita' doganali senza preventiva richiesta della persona
interessata, in particolare alla notifica di
un'obbligazione doganale come previsto nell'articolo 67,
paragrafo 3.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 50 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 50 . (Termine per l'inizio dell'esecuzione) 1. Il
concessionario procede ad espropriazione forzata quando e'
inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla
notificazione della cartella di pagamento, salve le
disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione
del pagamento.
2. Se l'espropriazione non e' iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla
notifica, da effettuarsi con le modalita' previste
dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 e' redatto in conformita'
al modello approvato con decreto del Ministero delle
finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni
dalla data della notifica.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 30. (Interessi di mora) 1. Decorso inutilmente il
termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme
iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie
e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della
notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli
interessi di mora al tasso determinato annualmente con
decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media
dei tassi bancari attivi.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999:
"Art. 17. (Remunerazione del servizio) 1. Al fine di
assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e
contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento
del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari,
gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei
costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da
determinare annualmente, in misura percentuale delle somme
iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora,
con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati,
dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di
ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del
gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso,
garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del
debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di
pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a
carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.
2.
3.
3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro
il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.
4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme
riscosse.
5.
5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo
ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella
percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000.
6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il
rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento
delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per
effetto di provvedimento di sgravio o in caso di
inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche
proporzionalmente rispetto al carico affidato e
progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a
carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso.
6-bis. Il rimborso delle spese di cui al comma 6,
lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e
richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, e'
erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di
mancata erogazione, l'agente della riscossione e'
autorizzato a compensare il relativo importo con le somme
da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del
discarico della quota per il cui recupero sono state svolte
le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente
della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo
giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato,
maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi
spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione,
maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30
novembre di ciascun anno.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non
spetta il rimborso di cui al comma 1.
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di lire seimila;
tale importo puo' essere aggiornato con decreto del
Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6,
lettera a), le spese di cui al primo periodo sono a carico
dell'ente creditore.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973:
"Art. 19. (Dilazione del pagamento) 1. L'agente della
riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficolta' dello stesso, la ripartizione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di
settantadue rate mensili.
1-bis. In caso di comprovato peggioramento della
situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo'
essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
fino a settantadue mesi, a condizione che non sia
intervenuta decadenza.
1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di
rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di
rate costanti, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno.
1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui
all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento
dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3.
Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla
data di concessione della rateazione.
2.
3. In caso di mancato pagamento di due rate
consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica
soluzione;
c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato
dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di
ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento
dell'istanza di dilazione.
4-bis.".
Si riporta il testo degli articoli 259 e 260 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
"Art. 259. Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato
regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere
a), b), c) e d), del regolamento stesso e' punito con la
pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a
ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena
e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma
4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
Art. 260. Attivita' organizzate per il traffico
illecito di rifiuti.
1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto
profitto, con piu' operazioni e attraverso l'allestimento
di mezzi e attivita' continuative organizzate, cede,
riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce
abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti e' punito con
la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si
applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui
agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale,
con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo
codice.
4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e
puo' subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'eliminazione del danno o del
pericolo per l'ambiente.".
Si riporta il testo dell'articolo 392 del codice di
procedura penale:
"Art. 392. Casi.
1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere al giudice che si proceda con incidente
probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una persona,
quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non
potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o
altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su
fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la
prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di
urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il
pubblico ministero, anche su richiesta della persona
offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.".
Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 46 . (Collegamenti infrastrutturali e logistica
portuale) 1. Al fine di promuovere la realizzazione di
infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro
portuali, le autorita' portuali possono costituire sistemi
logistici che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con le regioni, le province ed i comuni
interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.
2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in
ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria,
avendo riguardo ai corridoi transeuropei e senza causare
distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati
all'adeguamento dei piani regolatori portuali e comunali
per le esigenze di cui al comma 2, che, conseguentemente,
divengono prioritarie nei criteri di destinazione d'uso
delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il
sistema logistico, il servizio ai fini dello sdoganamento
e' svolto di norma dalla medesima articolazione
territoriale dell'amministrazione competente che esercita
il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Si riporta il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 472 del 1997, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 17. (Irrogazione immediata) 1. In deroga alle
previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al
tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa
contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili,
delle disposizioni che regolano il procedimento di
accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena
di nullita'.
1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni,
e dall'articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008,
effettuato con criteri di selettivita' nella fase del
controllo che precede la concessione dello svincolo,
restano applicabili le previsioni dell'articolo 16 del
presente decreto.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di
un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e
comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali
previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun
tributo, entro il termine previsto per la proposizione del
ricorso.
3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo,
senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o
ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da
liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai
sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista
nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.".
Si riporta il testo vigente degli articoli 201 e
253-novies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della
Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune
disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale
comunitario:
"Art. 201.
1. La dichiarazione doganale e' depositata presso uno
dei seguenti uffici doganali:
a) l'ufficio doganale in cui le merci sono state, o
devono essere, presentate in dogana, a norma della
regolamentazione doganale;
b) l'ufficio doganale competente per la sorveglianza
del luogo in cui l'esportatore e' stabilito o di quello in
cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione,
salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e
794.
La dichiarazione doganale puo' essere presentata non
appena le merci sono state presentate alle autorita'
doganali o messe a loro disposizione per il controllo.
2. L'autorita' doganale puo' autorizzare la
presentazione della dichiarazione doganale, prima che il
dichiarante sia in grado di presentare le merci o di
metterle a disposizione per il controllo, all'ufficio
doganale nel quale la dichiarazione e' stata presentata o
ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste
autorita'.
L'autorita' doganale puo' fissare un termine, stabilito
in base alle circostanze, entro il quale le merci devono
essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale
termine, la dichiarazione doganale si considera non
depositata.
La dichiarazione doganale puo' essere accettata
soltanto dopo che le merci interessate sono state
presentate alle autorita' doganali o messe a loro
disposizione per il controllo, alle condizioni che esse
considerano appropriate.
3. L'autorita' doganale puo' autorizzare il deposito
della dichiarazione doganale in un ufficio doganale diverso
da quello in cui le merci sono presentate o saranno
presentate o messe a disposizione ai fini del controllo,
purche' sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) gli uffici doganali di cui all'alinea sono situati
nello stesso Stato membro;
b) le merci saranno vincolate a un regime doganale dal
titolare di un'autorizzazione unica relativa alla procedura
di dichiarazione semplificata o alla procedura di
domiciliazione."
"Art. 253-novies
1. La domanda di autorizzazione unica per la procedura
di dichiarazione semplificata o di domiciliazione e'
presentata a una delle autorita' doganali di cui
all'articolo 14 quinquies, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, se l'autorizzazione per la procedura di
dichiarazione semplificata o di domiciliazione viene
chiesta nel contesto di, o successivamente a, una domanda
di autorizzazione unica per una destinazione particolare o
per un regime doganale economico, si applicano l'articolo
292, paragrafi 5 e 6, o gli articoli 500 e 501.
2. Se una parte delle scritture e dei documenti
pertinenti e' tenuta in uno Stato membro diverso dallo
Stato membro in cui viene presentata la domanda, il
richiedente compila nella debita forma le caselle 5a, 5b e
7 del modulo di domanda il cui modello figura all'allegato
67.
3. Il richiedente stabilisce un punto di contatto
centrale facilmente accessibile o designa una persona di
riferimento all'interno della sua amministrazione nello
Stato membro in cui viene presentata la domanda, al fine di
mettere a disposizione delle autorita' doganali tutte le
informazioni necessarie per comprovare la conformita' ai
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione unica.
4. Per quanto possibile, il richiedente trasmette alle
autorita' doganali i dati necessari per via elettronica.
5. Fino a quando non viene introdotto un sistema
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri
interessati necessario ai fini della pertinente procedura
doganale, l'autorita' doganale di rilascio puo' respingere
le domande presentate ai sensi del paragrafo 1, qualora
l'autorizzazione unica dovesse comportare un onere
amministrativo sproporzionato.".
La legge 3 febbraio 2011, n. 7 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato,
concernente l'attribuzione delle spese di riscossione
nazionali trattenute allorche' le risorse proprie
tradizionali sono messe a disposizione del bilancio
dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2011, n. 45, S.O.



 
Art. 10


Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Con decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito il fondo e disciplinato il relativo utilizzo. Gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono autorizzati ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) o b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la disposizione del precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale e 9 della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita' dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attivita' di cui al presente comma puo' effettuare le operazioni di gioco. Eventuali vincite conseguite dal predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente comma sono riversate al fondo di cui al primo periodo.
2. In considerazione dei particolari interessi coinvolti nel settore dei giochi pubblici e per contrastare efficacemente il pericolo di infiltrazioni criminali nel medesimo settore, sono introdotte le seguenti modificazioni:
a) nel comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato »;
a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima trasparenza, e per una piu' efficace e tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto, e' fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalita' che assicurino la tracciabilita' di ogni pagamento»;
a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 27 e' inserito il seguente: «27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, chiunque, ancorche' in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;
b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo» sono inserite le seguenti: «o il mantenimento»; le parole: «o indagato» sono soppresse e dopo le parole «dagli articoli» sono inserite le seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, » e dopo le parole: «416-bis, » e' inserita la seguente: «644,»; al secondo periodo le parole: «o indagate» sono soppresse; nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio o rinnovo o mantenimento delle concessioni di cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato ».
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede ad apportare le occorrenti modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di:
a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica;
b) assicurare la trasparenza e la regolarita' dello svolgimento delle competizioni ippiche;
c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri di efficienza ed economicita', nonche' la scelta dei concessionari secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
d) assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e) operare una ripartizione dei proventi al netto delle imposte tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI;
f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo.
4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli e' stabilita tra 5 centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a due euro. Il predetto importo puo' essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Al fine di perseguire maggiore efficienza ed economicita' dell'azione nei settori di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI, procedono alla definizione, anche in via transattiva, sentiti i competenti organi, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie e secondo i criteri di seguito indicati:
a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la gestione delle scommesse ippiche annualmente documentate da Sogei S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione al 50 per cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute fino al 31 dicembre 2011, restano in capo ad AAMS. Per l'effetto, l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 per le finalita' di finanziamento del monte premi delle corse, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) relativamente alle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalita' di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussorie. Conseguentemente, all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa.
6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 30, comma 8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il predetto Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica.
7. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. puo' intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la lettera p) e' soppressa.
8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: «entro il 30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° gennaio 2013».
9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011. Conseguentemente, nel predetto decreto direttoriale:
a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;
b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;
c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi sulle vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 1° settembre 2012,».
9-bis. Al fine di rendere la legislazione nazionale pienamente coerente con quella degli altri Paesi che concorrono in ambito europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo 24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonche' delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco».
9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la seguente lettera: «q-quater) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro».
9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si interpreta nel senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.
9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera e), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente».
9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive modificazioni, sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali aliquote si applicano sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza di cui al decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate» sono sostituite dalle seguenti: «con un aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco pari all'1 per cento delle somme giocate» e le parole: «le modalita' di versamento dell'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso per il controllore centralizzato del gioco».
9-octies. Nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10. A questo fine, in considerazione della prossima scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri:
a) possibilita' di partecipazione per i soggetti che gia' esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresi' in possesso dei requisiti di onorabilita', affidabilita' ed economico-patrimoniale individuati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tenuto conto delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attivita' esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, gia' attivi, di identiche scommesse;
c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia;
d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonche' con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
e) possibilita' di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari gia' abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' la lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 110 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal
successivo comma 9-quinquies del presente articolo:
"Art. 110. 1. - In tutte le sale da biliardo o da gioco
e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di
apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una
tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata
dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche
quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel
pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti
specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo
deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo
della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle
disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico definiti con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate
dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo
complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono
risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono
riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a).
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da destinare a
vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza,
riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali
apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore
da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso
i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica,
mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
b) .
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a
congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i
quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il
nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
1° maggio 2004.
8. (abrogato)
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso
sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai
commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di
cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.
9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi
dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la
distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le
modalita' stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25
agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono
sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono
disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all'articolo 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge n. 400 del 1988:
"Art. 17. (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 51 del codice
penale:
"Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un
dovere
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere
imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo
della pubblica autorita', esclude la punibilita'.
Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine
dell'autorita', del reato risponde sempre il pubblico
ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresi' chi ha eseguito l'ordine,
salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire
a un ordine legittimo.
Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando
la legge non gli consente alcun sindacato sulla
legittimita' dell'ordine.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 9 della legge
16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001):
"Art. 9. Operazioni sotto copertura.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice
penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il
reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita'
prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate «attivita' antidroga», e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
del Presidente della repubblica n. 252 del 1988, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 2. (Validita' e ambiti soggettivi della
documentazione antimafia) 1. La documentazione prevista dal
presente regolamento e' utilizzabile per un periodo di sei
mesi dalla data del rilascio, anche per altri procedimenti
riguardanti i medesimi soggetti. E' consentito
all'interessato di utilizzare la comunicazione di cui
all'articolo 3, in corso di validita' conseguita per altro
procedimento, anche in copia autentica.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, d'ora in
avanti indicati come «amministrazioni», che acquisiscono la
documentazione prevista dal presente regolamento, di data
non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento
richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i
pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono
perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
validita' della predetta documentazione.
3. Quando si tratta di associazioni, imprese, societa'
e consorzi, la documentazione prevista dal presente
regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:
a) alle societa';
b) per le societa' di capitali anche consortili ai
sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
societa' cooperative, di consorzi cooperativi, per i
consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II,
del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le societa' consortili o i consorzi operino in modo
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
societa' consorziate;
d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le societa' in accomandita semplice, ai soci
accomandatari;
f) per le societa' di cui all'articolo 2506 del codice
civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3,
lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici,
la documentazione prevista dal presente regolamento deve
riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3,
lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono,
anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al
patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori
generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali
componenti dell'organo di amministrazione della societa'
socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di
soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.".
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dal presente
comma e dai successivi commi 8-bis, 9-bis 9-septies e
9-novies del presente articolo:
"Art. 24. (Norme in materia di gioco) 1. Avvalendosi di
procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita' e della
rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai
concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base
delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n.
66.
1-bis. Al fine di garantire obiettivi di massima
trasparenza, e per una piu' efficace e tempestiva verifica
degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto, e' fatto
obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella
filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di
versamento senza utilizzo di moneta contante e con
modalita' che assicurino la tracciabilita' di ogni
pagamento.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o
intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo
automatizzato e' comunicato al concessionario per evitare
la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i
chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi
confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio
provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma
1, al controllo della tempestiva effettuazione dei
versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto
legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati
effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo
d'imposta unica, nonche' di interessi e di sanzioni per
ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente
nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il concessionario provvede a pagare le somme
dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le
modalita' di versamento mediante delega, entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal
comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme
dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso
concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni
amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' ridotto ad
un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno
del mese antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al
comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale
e' dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto
dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, qualora il concessionario non provveda a
pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di
pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione
delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie
presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del
credito per imposta, sanzioni ed interessi che e' stato
estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia
procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito
residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo,
in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie
previste nella relativa concessione di gioco, pena la
revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano
alle somme dovute a norma del presente articolo. Le
garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto
legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi
che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di
imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle
violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate
da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e
all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte
rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni
semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli
accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in
denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il
quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e
per quelle amministrative si applicano i termini
prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al
totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di
base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o
sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche
utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche
se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare
delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non
da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli
uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determina induttivamente la base
imponibile utilizzando la raccolta media della provincia,
ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica
l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma,
l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di
scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia
di giochi pubblici con vincita in denaro puo' formulare,
anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la
commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera
di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli
6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei
casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale
unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in
denaro, ma non ancora definitivi, nonche' i relativi
interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli,
dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta'
degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai
maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, nell'ambito delle attivita'
amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici
con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali
violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi
versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla
legge e dalle convenzioni di concessione, nonche' degli
altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed
amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza
vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento
degli obiettivi di economicita' ed efficienza, per le
attivita' di competenza degli uffici periferici, la
competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e' il
domicilio fiscale del soggetto alla data in cui e' stata
commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto
illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da
pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi
in cui la competenza per determinate attivita' e'
attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e
nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalle leggi in
materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono
la qualita' di agenti di polizia tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai
compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione
vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo
dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai
decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: "dal
120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale
unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono sostituite
dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro
5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1,
comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i
commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter
dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi
pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale
o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la
partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla
sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di
pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni;
ai fini di cui al presente comma, il titolare
dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti
esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di
esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le
sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti
sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente in relazione al luogo e in ragione
dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai
provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che
nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche
non continuative, del presente comma e' disposta la revoca
di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a
tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la
violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o
concessioni ai fini dell'applicazione della predetta
sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto
previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi
e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi'
sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter
dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari
per la gestione della rete telematica non possono
intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali
funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,
l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il
corrispondente periodo di sospensione dall'elenco.
Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale,
del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia
una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo,
le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21
si applicano alla societa', associazione o all'ente e il
rappresentante legale della societa', associazione o ente
collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi
di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di
ludopatia connessi alle attivita' di gioco, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative
del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica
dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di
prevenzione dei fenomeni ludopatici.
24. (Omissis).
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza
pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo o il
mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici
il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o
negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto
responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni
in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato,
anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316,
317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis,
644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se
commesso all'estero, per un delitto di criminalita'
organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da
attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al
soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura
superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da
persone fisiche che risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei
predetti delitti. Il divieto di partecipazione a gare o di
rilascio o rinnovo o il mantenimento delle concessioni di
cui ai periodi precedenti opera anche nel caso in cui la
condanna, ovvero l'imputazione o la condizione di indagato
sia riferita al coniuge non separato.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25,
i soggetti, costituiti in forma di societa' di capitali o
di societa' estere assimilabili alle societa' di capitali,
che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica
nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano
il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che
detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2
per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone
giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano,
anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale
soglia. In caso di dichiarazione mendace e' disposta
l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della
procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia
riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e'
disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque
disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i
requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25.
Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al
presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano
applicazione per le gare indette successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto legge.
27-bis. Al fine di assicurare la tracciabilita' dei
flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza
illecita, chiunque, ancorche' in caso di assenza o di
inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle
concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche
telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati
all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi
genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti
concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti devono
transitare le spese, le erogazioni di oneri economici e i
proventi finanziari di ogni natura relativi ai concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre
esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui
confronti sussistono le situazioni ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. E'
altresi' preclusa la titolarita' o la conduzione di
esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del
quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o
imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza di
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24,
commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al
fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio
nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine
pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e
postali sono tenuti a segnalare in via telematica
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli
elementi identificativi di coloro che dispongono
trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione
autonoma, che offrono nel territorio dello Stato,
attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi,
scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in
difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro
titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle
prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29
comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di
credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di
sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un
milione e trecentomila euro per ciascuna violazione
accertata. La competenza all'applicazione della sanzione
prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in
relazione al domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa
decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue
per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico
dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle
lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore,
e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui
all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e
servizi a favore dei cittadini residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per
il finanziamento della carta acquisti. E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari
devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con
un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del
gioco pari all'1 per cento delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009,
n. 88, sono definiti gli importi del diritto di
partecipazione, del compenso del concessionario, le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del
compenso per il controllore centralizzato del gioco,
nonche' l'individuazione della data da cui decorre
l'applicazione delle nuove disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con
il medesimo provvedimento sono altresi' determinati
l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e
l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la
predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in
misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei
principi comunitari, con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, sono aggiudicate, tramite gara da
bandire entro il 1° gennaio 2013, concessioni novennali per
l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo
periodo, in numero non superiore a 1.000, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a soggetti
titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta,
anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma
11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le
condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge
7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono
aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che
abbiano presentato le offerte risultanti economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed
operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza
prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo
12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal
controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro
il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in
concessione della rete per la gestione telematica del gioco
lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di
gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione
morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta
basata sull'accertamento dei requisiti definiti
dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti
richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e
posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti
aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei
videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un
massimo del 14 per cento del numero di nulla osta,
dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula per
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per
ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le
autorizzazioni alla istallazione di videoterminali gia'
acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta ferma la
facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il
numero di VLT gia' autorizzato nei limiti e con le
modalita' di cui al precedente periodo, a partire dal 1°
gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui
alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso
dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non
determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni
acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e'
subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di
100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo
110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il
rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel
caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha
diritto di rivalsa nei suoi confronti.
37. (abrogato).
38. (abrogato).
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce
con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al
Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi
delle relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi
opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche
prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle
attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a
quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore
nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato disciplina,
con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il
relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata
minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38 per cento
della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a
montepremi del 50 per cento della raccolta nonche' delle
vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non
riscosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento
di gioco;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life,
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65
per cento della raccolta e un'imposta pari al 23 per cento
della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero
massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto,
denominato "si vince tutto superenalotto".
41. (Omissis).
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della salute, sono dettate
disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di
rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio,
nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino,
secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di
contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza,
l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita
capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse
pubblico primario della tutela della salute consistente nel
prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco
al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza
di determinati requisiti di distanza e produttivita'
minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei
parametri di produttivita' minima rapportato alle
variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi
lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in
presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove
applicabili, anche di produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si
riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio,
da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli
altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di
riferimento, nonche' in virtu' di parametri certi,
predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio
nazionale, volti ad individuare e qualificare la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo
proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in
relazione alla natura complementare e non sovrapponibile
degli stessi rispetto alle rivendite di generi di
monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente, del criterio della
distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della
produttivita' minima per il rinnovo.".
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169 (Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo
3, comma 78, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 1998, n.
125.
Si riporta il testo vigente del comma 281 dell'articolo
1 della citata legge n. 311 del 2004:
"Art. 1.
(Omissis).
281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai
giochi pubblici con vincita in denaro affidati in
concessione allo Stato destinata al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), per il finanziamento dello
sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte
premi delle corse.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 12 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998:
"Art. 12. (Attribuzione dei proventi). 1. Con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo
sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli
da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento
dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il
finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo
programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per
le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei
proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte
e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle
scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del
totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle
commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i
compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al
perseguimento delle proprie finalita' con particolare
riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo
italiano da sella e da corsa e della selezione degli
stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a
favorire l'avviamento al lavoro e la formazione
professionale, con particolare riguardo alla verifica
dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del
settore ed all'introduzione di meccanismi di
disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed
all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore
dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli
artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il
miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla
organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo
delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna
delle scommesse;
e) costituzione e miglioramento di centri di
allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed
esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento,
dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita'
relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli
addetti al settore.".
Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 38. (Misure di contrasto del gioco illegale). 1.
Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare
ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore
del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore,
con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinati,
entro il 31 dicembre 2006:
a) le scommesse a distanza a quota fissa con modalita'
di interazione diretta tra i singoli giocatori;
b) i giochi di abilita' a distanza con vincita in
denaro, nei quali il risultato dipende, in misura
prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita'
dei giocatori. L'aliquota d'imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e' stabilita in
misura pari al 3 per cento della somma giocata; i giochi di
carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto
forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia
costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione,
sono considerati giochi di abilita';
c) le caratteristiche dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici. Sono punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici le agenzie di scommessa, le sale pubbliche da
gioco, le sale destinate al gioco disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
gennaio 2000, n. 29, nonche' gli ulteriori punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici di cui ai commi 2 e 4.
2. (Omissis).
3. (Omissis).
4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) .
f) .
g).
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) (soppressa).
5. (Omissis).
6. Nei casi di reiterazione previsti dall'articolo 110,
comma 10, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, decadono le autorizzazioni alla
raccolta di giochi, concorsi o scommesse rilasciate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, dalla data di notifica del
provvedimento di sospensione delle licenze od
autorizzazioni stesse. Negli stessi casi si interrompono
gli effetti dei contratti in ragione dei quali i soggetti
raccolgono gioco su incarico di concessionari affidatari
della raccolta di giochi, concorsi o scommesse.
7. All'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
le parole «in monete metalliche» sono soppresse.
8. (Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 8-quater
dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 30. (Esigenze indifferibili)
(Omissis).
8-quater. Per le finalita' di cui all'articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni,
per l'anno 2012, la somma aggiuntiva di 14,8 milioni di
euro di cui al comma 8-ter del presente articolo e'
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge
28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile), come modificato dal presente
articolo:
"Art. 12. (Norme di carattere fiscale in materia di
giochi) 1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea;
b) adottare ulteriori modalita' di gioco del Lotto,
nonche' dei giochi numerici a totalizzazione nazionale,
inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere;
c) concentrare le estrazioni del Lotto, in forma
automatizzata, anche in una o piu' citta' gia' sedi di
ruota;
d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche nei
giorni festivi;
e) disporre l'assegnazione del 65 per cento della posta
di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attivita' di
gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attivita'
dei punti di vendita, del 15 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e del 6,29 per cento
a favore dell'UNIRE, relativamente al gioco istituito ai
sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
f) adeguare, nel rispetto dei criteri gia' previsti
dall'ordinamento interno, nonche' delle procedure
comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di
carte organizzati in forma diversa dal torneo,
relativamente ai quali l'aliquota di imposta unica di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, applicata
sulle somme giocate e', per ciascun gioco, pari al 20 per
cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
risultano restituite al giocatore;
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero
3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse;
h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo
1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di cui alla
lettera d) del predetto comma, sia pari al 20 per cento
della raccolta al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria di
gioco in 1 euro. Conseguentemente, all'articolo 1, comma
88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'alinea, le
parole «introduce con uno o piu' provvedimenti» sono
sostituite dalle seguenti: «disciplina con uno o piu'
provvedimenti» e la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) proposizione delle scommesse da parte dei
concessionari di cui alla lettera a) all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza della
scommessa proposta ai principi definiti dai provvedimenti
che disciplinano la materia»;
i) determinare i poteri di controllo dei concessionari
della rete telematica per la gestione degli apparecchi da
gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche' l'eventuale esclusione
dalle sanzioni relative alle irregolarita' riscontrate dai
medesimi concessionari, nel rispetto dei seguenti ulteriori
criteri:
1) potere, per i concessionari della rete telematica di
cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
disporre l'accesso di propri incaricati nei locali
destinati all'esercizio di raccolta di gioco per procedere
ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
corretto esercizio degli apparecchi stessi;
2) obbligo, per i soggetti incaricati delle attivita'
ispettive di cui al numero 1), di segnalare tempestivamente
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli
organi di polizia le illiceita' riscontrate, anche qualora
esse si riferiscano ad apparecchi collegati alla rete di
altri concessionari;
3) previsione, in relazione agli illeciti accertati con
le procedure di cui ai punti precedenti, dell'esclusione
delle responsabilita' previste dall'articolo 39-quater,
comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326;
4) applicabilita' dell'articolo 22 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione alle
somme dovute a qualunque titolo dai responsabili in via
principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. In
tali casi l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro
conservativo, di cui al citato articolo 22, sono richiesti
sui beni dell'impresa e sui beni personali
dell'imprenditore individuale o dell'amministratore, se
responsabile e' persona giuridica, ed i medesimi
provvedimenti sono richiesti, altresi', sui beni di ogni
altro soggetto, anche non titolare d'impresa, responsabile
a qualunque titolo;
l) attuare la concreta sperimentazione e l'avvio a
regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto
del gioco attraverso videoterminali in ambienti dedicati,
dalla generazione remota e casuale di combinazioni
vincenti, anche numeriche, nonche' dalla restituzione di
vincite ciclicamente non inferiori all'ottantacinque per
cento delle somme giocate, definendo:
1) il prelievo erariale unico applicabile con una
aliquota massima non superiore al 4 per cento delle somme
giocate, con la possibilita' di graduare, nel tempo, le
percentuali di tassazione in modo crescente, per favorire
le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco;
2) le caratteristiche degli ambienti dedicati,
assicurando che i videoterminali siano collocati in
ambienti destinati esclusivamente ad attivita' di gioco
pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e numero
di videoterminali;
3) i requisiti dei sistemi di gioco, i giochi offerti,
nonche' le modalita' di verifica della loro conformita',
tramite il partner tecnologico, coerente agli standard di
sicurezza ed affidabilita' vigenti a livello
internazionale;
4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
all'installazione, previo versamento di euro 15.000
ciascuno, di videoterminali fino ad un massimo del
quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo precedente
e' eseguito con due rate di euro 7.500 da versare
rispettivamente entro il 30 ottobre 2009 ed entro il 30
novembre 2010;
5) le modalita' con cui le autorizzazioni
all'installazione dei videoterminali di cui al numero 4)
possono essere cedute tra i soggetti affidatari della
concessione e possono essere prestate in garanzia per
operazioni connesse al finanziamento della loro
acquisizione e delle successive attivita' di installazione;
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti;
n) stabilire la posta unitaria di gioco e l'importo
minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a quota
fissa su sport e su altri eventi che comunque non possono
essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
potenziale per il quale e' consentita l'accettazione di
scommesse che comunque non puo' essere superiore a 50.000
euro;
o) rideterminare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in ogni caso
che i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio
ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
compilazione e trasmissione di apposito modulo, dallo
stesso predisposto, esclusivamente secondo le modalita'
telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
fornendo altresi' il regolamento del concorso, nonche' la
documentazione comprovante l'avvenuto versamento della
cauzione. Conseguentemente, in caso di effettuazione di
concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo
svolgimento si applica la sanzione amministrativa da euro
cinquantamila ad euro cinquecentomila. La sanzione e'
raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a
premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo
svolgimento. La sanzione e' altresi' applicabile nei
confronti di tutti i soggetti che in qualunque modo
partecipano all'attivita' distributiva di materiale di
concorsi a premio e di operazioni a premio vietati. Il
Ministero dello sviluppo economico dispone che sia data
notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e
attraverso i mezzi di informazione individuati dal
Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della
manifestazione vietata;
p) (soppressa);
p-bis) disporre, in via sperimentale e fino al 31
dicembre 2010, che, nell'ambito del gioco del bingo,
istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le somme giocate
vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento
a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
gioco, prevedendo, inoltre, la possibilita' per il
concessionario di versare il prelievo erariale sulle
cartelle di gioco in maniera differita e fino a sessanta
giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la garanzia
della copertura fideiussoria gia' prestata dal
concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui la
stessa dovesse risultare incapiente.
2. ".
Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 138 del 2011:
"Art. 2. (Disposizioni in materia di entrate)
(Omissis).
3. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana
tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili
al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro
introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad
estrazione istantanea, adottare nuove modalita' di gioco
del Lotto, nonche' dei giochi numerici a totalizzazione
nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della
posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, la
misura del prelievo erariale unico, nonche' la percentuale
del compenso per le attivita' di gestione ovvero per quella
dei punti vendita. Il Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo'
proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di
disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2012,
tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi
lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota
di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista
dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni. L'attuazione delle
disposizioni del presente comma assicura maggiori entrate
in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal
presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.".
Si riporta il testo del decreto del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12
ottobre 2011 (Attuazione delle disposizioni contenute
nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148,
in materia di giochi pubblici), come modificato dal
presente articolo:
"Art. 1. Maggiori entrate
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni
contenute nell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, il presente decreto
individua gli interventi in materia di giochi pubblici
utili per assicurare le maggiori entrate previste dalla
norma.
2. Con successivi provvedimenti sono previste le
disposizioni di dettaglio per la concreta applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2. Nuove modalita' di gioco del Lotto
1. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici
con vincita in denaro, con successivo decreto direttoriale,
da adottarsi entro il 1° settembre 2012, in attesa di una
piu' ampia revisione della relativa regolamentazione, e'
disciplinata la modalita' di raccolta a distanza del gioco
del Lotto e del gioco 10 & Lotto nelle ore di chiusura
delle rivendite di tabacchi.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con
successivo decreto direttoriale da adottarsi entro il 1°
settembre 2012, al gioco 10 & Lotto sono apportate
modifiche concernenti i seguenti punti:
a) orario di raccolta del gioco;
b) importo delle giocate;
c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, con
successivo decreto direttoriale da adottarsi entro il 1°
settembre 2012, al gioco del Lotto sono apportate
innovazioni concernenti i seguenti punti:
a) introduzione nuove sorti;
b) incremento del pay-out;
c) variazione in aumento delle frequenze di vincita
mediante estrazione di piu' numeri, ovvero numeri extra;
d) revisione grafica del modulo di partecipazione al
gioco;
e) indizione di «Concorsi speciali a tema», in
concomitanza con particolari eventi o festivita' di rilievo
nazionale.
Art. 3. Nuove modalita' dei giochi numerici a
totalizzatore nazionale
1. Entro il 1° luglio 2012, e' avviata la raccolta di
un gioco numerico, in ambito comunitario, tramite il
concessionario dei Giochi numerici nazionali. Con
successivo decreto direttoriale sono disciplinati, in
analogia a quanto previsto per il gioco enalotto, la
cadenza periodica, le quote di pay-out ed il prelievo
erariale.
2. Al fine di ottimizzare l'offerta dei giochi pubblici
con vincita in denaro, in attesa di una piu' ampia
revisione della relativa regolamentazione, con successivo
decreto direttoriale da adottarsi entro il 1° luglio 2012,
al gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato
«Vinci per la vita-Win for life» sono apportate modifiche
concernenti i seguenti punti:
a) orario di raccolta del gioco;
b) importo delle giocate;
c) numero dei concorsi giocabili in abbonamento.
Art. 4. Introduzione di nuovi giochi
1. Entro il 31 marzo 2012 viene avviata la gara per
l'affidamento della concessione relativa ai giochi di sorte
legati al consumo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
p) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77.
Art. 5. Variazione della misura del prelievo erariale
unico
1. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come
segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 si applica un
prelievo del 4 per cento sull'ammontare delle somme giocate
e una addizionale pari al 6 per cento sulla parte della
vincita eccedente euro 500;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013, ferma l'addizionale
sulle vincite eccedenti l'importo di 500 euro, il prelievo
sull'ammontare delle somme giocate e' del 4,5 per cento.
2. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' variata come
segue:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31
dicembre 2012, al fine di consentire i necessari
adeguamenti tecnologici dei suddetti apparecchi, necessari
per dare attuazione alla variazione della quota destinata
alle vincite di cui alla successiva lettera b), si applica
un prelievo dell'11,80 per cento sull'ammontare delle somme
giocate;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la percentuale
destinata alle vincite (pay-out) e' fissata in misura non
inferiore al 74 per cento e, per gli anni 2013 e 2014, si
applica un prelievo del 12,70 per cento sull'ammontare
delle somme giocate;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2015, il prelievo sulla
raccolta di gioco e' fissato nella misura del 13 per cento
delle somme giocate.
3. I prelievi sulle vincite di cui al comma 1, a
decorrere dal 1° settembre 2012, sono trattenuti all'atto
del pagamento delle stesse e sono versati dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Con
successivo decreto direttoriale sono previste disposizioni
attuative per l'applicazione del presente comma, anche al
fine di stabilire procedure e modalita' di controllo e
verifica degli adempimenti.
Art. 6. Altre disposizioni utili al fine di assicurare
maggiori entrate
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' dovuto un diritto
pari al 6 per cento sulla parte della vincita eccedente
euro 500, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se
a distanza:
a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita -
Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie
nazionali ad estrazione istantanea;
b) Enalotto, Superstar.
2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera
a) e' trattenuto all'atto del pagamento della vincita
stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente
al primo versamento utile della quota della raccolta del
gioco dovuta all'erario. Il diritto sulla vincita di cui al
comma 1, lettera b), e' trattenuto dal concessionario
all'atto del pagamento della vincita e:
a) nella misura del 90 per cento e' versato all'erario,
unitamente al primo versamento utile della quota della
relativa raccolta;
b) nella misura del 10 per cento e' destinato ad un
fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle
vincite di quarta e quinta categoria dell'enalotto. Con
successivo decreto direttoriale sono stabilite le
disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini
dell'applicazione del presente comma.".
Si riporta il testo dell'articolo 135 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo), come
modificato dal presente articolo:
"Art. 135. (Competenza funzionale inderogabile del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma)
1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo
ulteriori previsioni di legge:
a) le controversie relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, nonche' quelle relative ai provvedimenti
riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti
dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e
quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1,
lettera l) , fatta eccezione per quelle di cui all'articolo
14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'articolo
104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
d) le controversie contro i provvedimenti ministeriali
di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonche' i
giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da
8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
e) le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i
provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni
di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
f) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1,
lettera o) , limitatamente a quelle concernenti la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i
rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW
nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto
ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione
nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto
previsto dall'articolo 14, comma 2;
g) le controversie di cui all'articolo 133, comma 1,
lettera z);
h) le controversie relative all'esercizio dei poteri
speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
i) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di
espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di
ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
l) le controversie avverso i provvedimenti di
allontanamento di cittadini comunitari per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di
cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
m) le controversie avverso i provvedimenti previsti dal
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
n) le controversie disciplinate dal presente codice
relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia;
o) le controversie relative al rapporto di lavoro del
personale del DIS, dell'AISI e dell'AISE;
p) le controversie attribuite alla giurisdizione del
giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del
Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
q) le controversie relative ai provvedimenti adottati
ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
q-bis) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera z-bis);
q-ter) le controversie di cui all'articolo 133, comma
1, lettera z-ter).
q-quater) le controversie aventi ad oggetto i
provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita
in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia
relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi
pubblici con vincita in denaro
2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile
di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera
o) dello stesso comma 1.".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo 2
del citato decreto-legge n. 40 del 2010,
"Art. 2. (Disposizioni in materia di potenziamento
dell'amministrazione finanziaria ed effettivita' del
recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento
comunitario)
(Omissis).
2. Per garantire il pieno rispetto dei principi
comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni
pubbliche statali generatrici di entrate erariali, si
considerano lesivi di tali principi, e conseguentemente
vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura
commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti
in forma espressa e regolati negli atti di gara; ogni
diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali
pratiche e rapporti, anche se gia' adottato, e' nullo e le
somme percepite dai concessionari sono versate
all'amministrazione statale concedente. Le amministrazioni
statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali
ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle
relative alle reti fisiche di raccolta del gioco,
assicurano l'effettivita' di clausole idonee a garantire
l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita' e non
automaticita', a fronte di casi di inadempimento delle
clausole della convenzione imputabile al concessionario,
anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in
funzione della gravita' dell'inadempimento, nonche'
riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione
del principio di effettivita' della clausola di decadenza
dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza,
efficacia ed economicita' del relativo procedimento nel
rispetto del principio di partecipazione e del
contraddittorio.
(Omissis).".
Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto
del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29
(Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco
«Bingo» ai sensi dell'articolo 16 della L. 13 maggio 1999,
n. 133):
"Art. 5. (Prelievo erariale) 1. Il prelievo erariale e'
fissato in misura dell'11 per cento del prezzo di vendita
delle cartelle e viene versato dal concessionario
all'affidatario del controllo centralizzato del gioco,
insieme al compenso ad esso spettante secondo le
disposizioni dell'articolo 7, anticipatamente all'atto del
ritiro delle cartelle. Ogni dieci giorni l'affidatario del
controllo centralizzato del gioco provvede al riversamento
delle somme relative al prelievo erariale alla tesoreria
provinciale dello Stato e a presentare il relativo
rendiconto al Ministero delle finanze
Art. 6. (Montepremi) 1. La somma da distribuire in
premi, secondo i criteri stabiliti dal decreto del
Ministero delle finanze di cui all'articolo 4, comma 3, in
ogni partita e' il 70 per cento del prezzo di vendita della
totalita' delle cartelle vendute in ogni partita.
Art. 7. (Compenso dell'affidatario del controllo
centralizzato del gioco) 1. Il compenso dell'affidatario
del controllo centralizzato del gioco di cui all'articolo
5, comma 1, e' stabilito, mediante la convenzione di cui
all'articolo 1, comma 3, in misura non superiore all'1 per
cento del prezzo di vendita delle cartelle.".
La citata legge n. 220 del 2010 ( Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2011)) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.
Il citato decreto-legge n. 98 del 2011 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria), coordinato con
la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n.
164.
Si riporta il testo del comma 287 dell'articolo 1 della
citata legge n. 311 del 2004, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 1.
(Omissis).
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) (abrogata).
f).
g).
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro cinquantamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro diciassettemilacinquecento per
ogni punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.".



 
Art. 11


Modifiche in materia di sanzioni amministrative

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.».
2. All'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il terzo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002 n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il terzo periodo e' soppresso.
3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «dalla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «dal».
4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: «Art. 303 (Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.). - 1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualita', alla quantita' ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante e' punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, e' stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualita' delle merci dichiarate.
3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' applicata come segue:
a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;
b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro;
d) per i diritti da 2.000,1 a 3.999,99 euro, si applica la sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro;
e) per i diritti pari o superiori a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti.».
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50, comma 1, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.»;
b) all'articolo 59, comma 5, le parole: «da 258 euro a 1.549 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro.».
6. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, la omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
7. Per le unita' immobiliari per le quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Il sequestro e' eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti gli altri casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con preferenza su ogni altro credito il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.»;
b) all'articolo 7:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e' superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40.000 euro.
1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque, inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle dogane.»;
2) al comma 5, lettera a), le parole: «250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»;
3) al comma 5, lettera b), le parole: «trecentosessantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui riceve i verbali di contestazione.»;
d) all'articolo 9:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro.»;
2) al comma 2, le parole: «in quanto compatibili» sono soppresse.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte
dirette e di imposta sul valore aggiunto)
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti
violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla
legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o
dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi
nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in
materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non
veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al
contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui
alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi
altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di
finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo
che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente
punita, per il compenso di partite effettuato in violazione
alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata
evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli
articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.
3.
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui
all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire
un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta
alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a
riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non
si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati
o corretti anche a seguito di richiesta.
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione
delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare
superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonche'
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di
partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze
la cui comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con
un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per
l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo
1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto
milioni.
6.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui
all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni.".
Si riporta il testo dell'articolo 5-quinquies del
citato decreto-legge n. 203 del 2005, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 5-quinquies. (Indeducibilita' di minusvalenze su
dividendi non tassati)
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi
dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi,
ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi
precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi
costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni di cui al comma 3-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
minusvalenze e alle differenze negative realizzate a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze
negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000
euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli
negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati
regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere
dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il
contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le
notizie necessari al fine di consentire l'accertamento
della conformita' delle relative operazioni alle
disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni,
nonche' le procedure e i termini delle stesse.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a
decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati
assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si
sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del
presente articolo.".
Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1, del
citato decreto-legge n. 209 del 2002,
"Art. 1.
(Omissis).
4. Relativamente alle minusvalenze di ammontare
complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti
da cessioni di partecipazioni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di
piu' atti di disposizione, a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, il contribuente comunica all'Agenzia
delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di
consentire l'accertamento della conformita' dell'operazione
di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabiliti i dati e le
notizie oggetto di comunicazione, nonche' le procedure e i
termini della stessa. In attuazione delle disposizioni
previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate
procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori
entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003
e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Al fine
di assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita'
prevista ai sensi del presente comma e di evitare un
pregiudizio alla continuita' dell'azione amministrativa, in
attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 194
del 9 maggio 2002, ai dipendenti pubblici ai quali sono
state attribuite, anteriormente alla predetta data,
qualifiche funzionali superiori in esito alle procedure di
riqualificazione espletate in diretta applicazione delle
disposizioni dichiarate illegittime dalla predetta
sentenza, continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale ed in via provvisoria, sino ad una specifica
disciplina contrattuale, il trattamento economico in
godimento e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo
52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le
esigenze di qualificazione del personale anche a tempo
determinato delle pubbliche amministrazioni. All'articolo
12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo
periodo e' soppresso.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato dal
presente articolo:
"Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti)
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici,
il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta
risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi
l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto,
ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione
amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non
versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori
materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della
dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una
minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati
con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione
di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari
ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica
sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la
sanzione prevista al comma 1 si applica altresi' in ogni
ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua
frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.".
Si riporta il testo degli articoli 50 e 59, del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificati dal
presente articolo:
"Art. 50. (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti)
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, per le
infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal
presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione,
comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei
registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione
delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da 500 euro a 3.000 euro.
2. La tenuta della contabilita' e dei registri si
considera irregolare quando viene accertata una differenza
tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore
ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti
di distribuzione stradale di carburanti si considera
irregolare la tenuta del registro di carico e scarico
quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo
annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle
erogazioni effettuate nel periodo preso a base della
verifica; per i depositi commerciali di gasolio si
considera irregolare la tenuta del registro di carico e
scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle
quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a
base della verifica.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a
chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza
fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari
della Guardia di finanza ed ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale
tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui
vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il
fatto costituisca reato.
4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo
la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e'
considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di
sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo
estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati."
"Art. 59. (Sanzioni)
1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per i fatti costituenti reato, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e'
tentato di evadere, non inferiore in ogni caso a 258 euro,
i soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che:
a) attivano l'officina a scopo di produzione di energia
elettrica senza essere provvisti della licenza di
esercizio;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi modo
i congegni applicati o fatti applicare dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni,
bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi
di assoluta necessita';
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto le
dichiarazioni di cui agli articoli 53, comma 8, e 55, comma
2, non tengono o tengono in modo irregolare le
registrazioni di cui all'articolo 55, comma 7, ovvero non
presentano i registri, i documenti e le bollette a norma
dell'articolo 58, commi 3 e 4
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli le
denunce di cui all'articolo 53, comma 4;
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato
ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria
addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi,
ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni
previste dall'art. 58.
2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
che altera il funzionamento dei congegni o manomette i
suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione
finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53
per misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero
destina l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad
imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia
elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante
una liquidazione di imposta non dovuta o in misura
superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa,
con un minimo di 12 euro per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del
presente titolo e delle relative norme di applicazione, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro".
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dal presente
articolo:
"Art. 1. (Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento
dell'Amministrazione economico-finanziaria)
1. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle
dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti
tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in
forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita' degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori
professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi
commerciali, concernenti l'attivita' svolta nei settori dei
prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche
e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma
degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico
delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la
circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa
ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e
l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo
unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504.
1-bis. Indipendentemente dall'applicazione delle pene
previste per le violazioni che costituiscono reato, la
omessa, incompleta o tardiva presentazione dei dati, dei
documenti e delle dichiarazioni di cui al comma 1, ovvero
la dichiarazione di valori difformi da quelli accertati, e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo
50, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'articolo 19, del citato
decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 19. (Aggiornamento del catasto)
1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 e'
attivata l'«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e
gestita dall'Agenzia del territorio secondo quanto disposto
dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, attivando le idonee forme di collaborazione con i
comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio
statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini
fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati
disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun
immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti
reali.
2. L'accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare
Integrata e' garantito ai Comuni sulla base di un sistema
di regole tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre
sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 con uno o
piu' decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare
comunque ai comuni la piena accessibilita' ed
interoperabilita' applicativa delle banche dati con
l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali,
anche al fine di contribuire al miglioramento ed
aggiornamento della qualita' dei dati, secondo le
specifiche tecniche e le modalita' operative stabilite con
i medesimi decreti.
3. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'Economia e delle Finanze viene
disciplinata l'introduzione della attestazione integrata
ipotecario-catastale, prevedendone le modalita' di
erogazione, gli effetti, nonche' la progressiva
implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il
predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti
per il rilascio della predetta attestazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, la consultazione delle banche dati del
catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto
edilizio urbano, nonche' dei dati di superficie delle
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, e'
garantita, a titolo gratuito, ai Comuni su tutto il
territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome
di Trento e Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il
Portale per i Comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti
dall'Agenzia del territorio.
5. Nella fase di prima attuazione, al fine di
accelerare il processo di aggiornamento e allineamento
delle banche dati catastali, le funzioni catastali connesse
all'accettazione e alla registrazione degli atti di
aggiornamento sono svolte dai Comuni e dall'Agenzia del
territorio sulla base di un sistema di regole
tecnico-giuridiche uniformi, e in attuazione dei principi
di flessibilita', gradualita', adeguatezza, stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e
previa intesa presso la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi
fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei
territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non
esercitate dai Comuni, le attivita' connesse alle predette
funzioni sono esercitate dall'Agenzia del territorio, sulla
base del principio di sussidiarieta'.
5-bis. Per assicurare l'unitarieta' del sistema
informativo catastale nazionale e in attuazione dei
principi di accessibilita' ed interoperabilita' applicativa
delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni
informatiche e i sistemi di interscambio messi a
disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di
contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le
specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
5-ter. Presso la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' costituito, senza oneri per la finanza pubblica,
un organo paritetico di indirizzo sulle modalita' di
attuazione e la qualita' dei servizi assicurati dai comuni
e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle
funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico
riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia
e delle finanze che puo' proporre al Consiglio dei Ministri
modifiche normative e di sviluppo del processo di
decentramento.
6. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte
dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di
rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di
mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualita' delle informazioni
catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati
catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni
di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello
unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento
operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettivita' e
garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti
interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di
riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia
sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle
funzioni di cui al comma 5, nonche' poteri di applicazione
delle relative sanzioni determinate con decreto di natura
regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze,
emanato previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali.
7. L'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre
2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo
dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
8. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti
reali sugli immobili che non risultano dichiarati in
Catasto individuati secondo le procedure previste dal
predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n.
262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in
Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1° gennaio
2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della
relativa dichiarazione di aggiornamento catastale.
L'Agenzia del territorio, successivamente alla
registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende
disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento
per i controlli di conformita' urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i
titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di
interventi edilizi che abbiano determinato una variazione
di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in
Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai
fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. Restano salve le procedure previste dal comma
336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
nonche' le attivita' da svolgere in surroga da parte
dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i
quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' ai fini fiscali, individuati ai sensi
dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, nonche' quelle di accertamento
relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati
o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione
che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono
destinati.
10. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non
provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more
dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione
delle dichiarazioni redatte in conformita' al decreto
ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede
all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da
determinare con apposito provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31
dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere
transitoriamente in catasto, anche sulla base degli
elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni
l'Agenzia del territorio puo' stipulare apposite
convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle
categorie professionali.
11. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non
provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le
dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine
del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio procede agli
accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei
Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio puo'
stipulare apposite convenzioni con gli Organismi
rappresentativi delle categorie professionali.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'Agenzia del
territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a
verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un
monitoraggio costante del territorio, individuando, in
collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati che non
risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono
applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2,
comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i
titolari di diritti reali sugli immobili individuati non
ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo
2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede
all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma
10. Restano salve le procedure previste dal comma 336
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Restano altresi' fermi i poteri di controllo dei comuni in
materia urbanistico-edilizia e l'applicabilita' delle
relative sanzioni.
13. Gli Uffici dell'Agenzia del territorio, per lo
svolgimento delle attivita' istruttorie connesse
all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni
e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
. (Omissis)".
Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 2,
del ciatto decreto-legge n. 225 del 2010:
"Art. 2 (Proroghe onerose di termini)
(Omissis).
5-bis. Il termine del 31 dicembre 2010 previsto
dall'articolo 19, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e' differito al 30 aprile
2011. Conseguentemente, in considerazione della massa delle
operazioni di attribuzione della rendita presunta,
l'Agenzia del territorio notifica gli atti di attribuzione
della predetta rendita mediante affissione all'albo
pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili.
Dell'avvenuta affissione e' data notizia con comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet
dell'Agenzia del territorio, nonche' presso gli uffici
provinciali ed i comuni interessati. Trascorsi sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella
Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione
del ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale
competente. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita
catastale presunta e quella successivamente dichiarata come
rendita proposta o attribuita come rendita catastale
definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro
iscrizione in catasto, con decorrenza dal 1° gennaio 2007,
salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di
autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, erariali e
locali, commisurati alla base imponibile determinata con
riferimento alla rendita catastale presunta, sono
corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le
procedure previste per l'attribuzione della rendita
presunta si applicano anche agli immobili non dichiarati in
catasto, individuati ai sensi dell' articolo 19, comma 7,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a far
data dal 2 maggio 2011.
(Omissis).".
Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 2, del
citato decreto legislativo n. 23 del 2011:
"Art. 2. (Devoluzione ai comuni della fiscalita'
immobiliare)
(Omissis).
12. A decorrere dal 1° luglio 2011, gli importi minimo
e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle
variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi
previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni
irrogate a decorrere dalla predetta data e' devoluto al
comune ove e' ubicato l'immobile interessato.".
Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (Modifiche ed
integrazioni alla normativa in materia valutaria in
attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), cosi' come
modificati dal presente articolo:
"Art. 6. (Sequestro)
1. In caso di violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 3, il denaro contante trasferito o che si
tenta di trasferire, di importo pari o superiore a 10.000
euro, e' sequestrato dall'Agenzia delle dogane o dalla
Guardia di finanza, con priorita' per banconote e monete
aventi corso legale e, nei casi di mancanza o incapienza,
per strumenti negoziabili al portatore di facile e pronto
realizzo.
2. Il sequestro e' eseguito nel limite:
a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di
cui al comma 1 qualora l'eccedenza non sia superiore a
10.000 euro;
b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in tutti
gli altri casi.
2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce con
preferenza su ogni altro credito il pagamento delle
sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il limite di cui al comma 2 non opera se:
a) l'oggetto del sequestro e' indivisibile;
b) l'autore dei fatti accertati non e' conosciuto;
c) per la natura e l'entita' del denaro contante
trasferito o che si tenta di trasferire, il relativo valore
in euro non risulta agevolmente determinabile all'atto del
sequestro medesimo.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c), del comma 3,
qualora l'autore dei fatti venga ad essere identificato
ovvero quando sia determinato il valore in euro del denaro
sequestrato, le somme eccedenti il limite indicato nel
comma 2 sono restituite agli aventi diritto.
5. Contro il sequestro gli interessati possono proporre
opposizione al Ministero dell'economia e delle finanze
entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
Il Ministero dell'economia e delle finanze decide
sull'opposizione con ordinanza motivata entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento dell'opposizione e del
relativo atto di contestazione.
6. L'interessato puo' ottenere dal Ministero
dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro
contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria
provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa
costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al
rilascio di garanzie nei confronti della pubblica
amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione
devono essere di importo pari all'ammontare massimo della
sanzione, comprensivo delle spese.
7. Il denaro contante sequestrato ai sensi del presente
articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma
23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Alla conclusione del procedimento sanzionatorio il
denaro contante sequestrato, nella misura in cui non e'
servito per il pagamento delle sanzioni applicate, e'
restituito agli aventi diritto che ne facciano istanza
entro cinque anni dalla data del sequestro."
"Art. 7. (Adempimenti oblatori)
1. Il soggetto cui e' stata contestata una violazione
puo' chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in
misura ridotta:
a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la
soglia di cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata
non e' superiore a 10.000 euro;
b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i
40.000 euro.
1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,
inferiore a 200 euro.
1-ter. Il pagamento puo' essere effettuato all'Agenzia
delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della
contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze
con le modalita' di cui al comma 4, entro dieci giorni
dalla stessa. Le richieste di pagamento in misura ridotta
ricevute dalla Guardia di finanza, con eventuale prova
dell'avvenuto pagamento, sono trasmesse all'Agenzia delle
dogane.
2. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza
inviano al Ministero dell'economia e delle finanze, insieme
alla copia dell'atto di contestazione, la richiesta di
effettuare il pagamento in misura ridotta o, in caso di
pagamento contestuale, prova dell'avvenuto versamento.
3. Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito.
Nel caso di pagamento contestuale non si procede al
sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni
dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle
finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate
entro dieci giorni dal ricevimento della prova
dell'avvenuto pagamento.
4. Le modalita' di versamento delle somme di cui al
comma 1 sono determinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Guardia di
finanza e l'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si
applicano le modalita' vigenti.
5. E' precluso il pagamento in misura ridotta qualora:
a) l'importo del denaro contante eccedente la soglia di
cui all'articolo 3 superi 40.000 euro;
b) il soggetto cui e' stata contestata la violazione si
sia gia' avvalso della stessa facolta' oblatoria, relativa
alla violazione di cui all'articolo 3, nei cinque anni
antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione
concernente l'illecito per cui si procede.
6. In mancanza dei requisiti richiesti, l'oblazione non
e' valida, ancorche' il pagamento sia stato accettato
dall'autorita' che ha effettuato la contestazione. Le somme
incamerate sono trattenute a titolo di garanzia e in caso
di irrogazione della sanzione sono imputate a titolo di
sanzione."
"Art. 8. (Istruttoria e provvedimento di irrogazione
delle sanzioni)
1. Chi non si avvale della facolta' prevista
dall'articolo 7 puo' presentare scritti difensivi e
documenti al Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' chiedere di essere sentito dalla stessa
Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell'atto di contestazione.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il
parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114,
determina con decreto motivato la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' adottato dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel termine
perentorio di centottanta giorni dalla data in cui riceve i
verbali di contestazione.
4. L'Amministrazione ha facolta' di chiedere
valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono
provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta.
5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del
comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di
cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 e' prorogato
di sessanta giorni.
6. La mancata emanazione del decreto nel termine
indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione
al pagamento delle somme dovute per le violazioni
contestate.
7. Contro il decreto puo' essere proposta opposizione
ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di
titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della
legge 24 novembre 1981, n. 689."
"Art. 9. (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con
un minimo di 300 euro:
a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che
si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di
cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a
10.000 euro;
b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo
trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza
rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore
e' superiore a 10.000 euro.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo
23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148.".



 
Art. 12


Contenzioso in materia tributaria e riscossione

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso;
b) il comma 7 e' abrogato.
2. Sono fatti salvi i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66, e seguenti, del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, instaurati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: « comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ».
b) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente: «Art. 69-bis (Aggiornamento degli atti catastali). - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».
3-bis. All'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « e 9, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario, »;
b) le parole: « , amministrative e tributaria » sono sostituite dalle seguenti: « e amministrativa».
3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis, al netto della quota parte utilizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono iscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' di cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria, all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le sentenze, emanate nei giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono comunque annotate negli atti catastali con le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 39 e' inserito il seguente: «39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonche' i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella qualifica. I componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio.
6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli estinti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto, nonche' le spese e gli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per il periodo successivo sulla base dei soli interessi legali.
7. Sono fatti salvi, in riferimento ai crediti di cui al comma 6, gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate in giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile.
8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla stessa Regione.
9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma 8, le risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n. 195 del 2009, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, sono destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.
10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto, di cui all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione.
11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-bis) e' aggiunta la seguente: «n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato.».
11-bis. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di cui al comma 9, nonche', previa adozione da parte della regione Campania della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalita', alle spese di cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal comma 11 del presente articolo, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata.
11-ter. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita' della gestione del termovalorizzatore di Acerra puo' essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con oneri quantificati in euro 1.007.527 a carico della quota spettante alla regione Campania dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.
11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: « cessione pro soluto » sono inserite le seguenti: « o pro solvendo ». La forma della cessione e la modalita' della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
11-sexies. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole: «Le assegnazioni disposte con utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo » e le parole: « al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi precedenti ».
11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21 dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle regioni a statuto ordinario per l'anno 2012, come complessivamente rideterminate in base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi di successive disposizioni, sono finalizzate al finanziamento degli interventi regionali in materia di edilizia sanitaria, secondo le modalita' stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale di cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto nella seduta del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a 148 milioni di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto dalle regioni a statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale ferroviario.
11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato.
11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pari a 425 milioni di euro, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa, sono ripartite, per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo i criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate, per la parte non ancora erogata, alla societa' Trenitalia Spa. Al relativo versamento si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 374 del 1990, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 11. (Revisione dell'accertamento, attribuzioni e
poteri degli uffici.)
1. L'ufficio doganale puo' procedere alla revisione
dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci
che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla
libera disponibilita' dell'operatore o siano gia' uscite
dal territorio doganale. La revisione e' eseguita
d'ufficio, ovvero quando l'operatore interessato ne abbia
fatta richiesta con istanza presentata, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui
l'accertamento e' divenuto definitivo.
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione
dell'accertamento, puo' invitare gli operatori, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il
motivo e fissando un termine non inferiore a quindici
giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a
fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti,
anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i
documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti
pubblici o privati che risultano essere comunque
intervenuti nell'operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di
apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi
adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali
e negli altri luoghi ove devono essere custodite le
scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale
ispezione di tali merci ed alla verifica della relativa
documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art.
52, commi dal 4 al 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le autorizzazioni per
le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui
al numero 7), secondo comma, dell'articolo 51 del medesimo
decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o
interregionale e, limitatamente alle province autonome di
Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.
4-bis. Nel rispetto del principio di cooperazione
stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n.
212, dopo la notifica all'operatore interessato, qualora si
tratti di revisione eseguita in ufficio, o nel caso di
accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al
medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute,
nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e
le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarita',
delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi
dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo,
l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e
richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data
di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono
valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica
dell'avviso di cui al successivo comma 5.
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che
su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o
errori relativi agli elementi presi a base
dell'accertamento, l'ufficio procede alla relativa
rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato,
notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica
conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve
essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di
tre anni dalla data in cui l'accertamento e' divenuto
definitivo.
5-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo
che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale
ai fini della difesa. L'accertamento e' nullo se l'avviso
non reca la motivazione di cui al presente comma.
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si
intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo
a quello di presentazione non e' stato notificato il
relativo avviso di rettifica.
7. (abrogato).
8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede
al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore
ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di
quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento
comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione
delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu'
gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L'ufficio doganale puo' anche procedere a verifiche
generali o parziali per revisioni di piu' operazioni
doganali con le modalita' indicate nel presente articolo
per accertare le violazioni al presente decreto, al testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui
applicazione e' demandata agli uffici doganali, nonche' in
attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa
o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di
evitare reiterazioni di accessi presso gli stessi
contribuenti, trova applicazione la procedura prevista
dall'art. 63, comma terzo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
10. Qualora nel corso dell'ispezione e della verifica
emergano inosservanze di obblighi previsti da disposizioni
di legge concernenti tributi diversi da quelli doganali, ne
sara' data comunicazione ai competenti uffici.".
Il titolo II, Rapporto doganale, Capo IV "Impugnazione
e revisione dell'accertamento" del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale.), reca gli articoli da 65 a 76.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo, n. 546 del 1992, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 19. (Atti impugnabili e oggetto del ricorso)
1. Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali indicate
nell' art. 2, comma 2;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto
di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l' indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente,
nonche' delle relative forme da osservare ai sensi dell'
art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all' atto notificato, ne consente
l' impugnazione unitamente a quest' ultimo.".
Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 37 del
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 37. (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie)
(Omissis).
10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo
unificato nel processo tributario, e' versato all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di
interventi urgenti in materia di giustizia civile e
amministrativa.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'):
"Art. 2. (Tribunale delle imprese)
1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di
impresa)»;
2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»;
3) e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate
in materia di impresa presso i tribunali e le corti
d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove
non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il
territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle'
d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il
tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di impresa
presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia.
L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta
incrementi di dotazioni organiche»;
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. I giudici che compongono le sezioni specializzate
sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche
competenze»;
c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta'
industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla
seguente: «impresa»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3. (Competenza per materia delle sezioni
specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono
competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive
modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
d) controversie relative alla violazione della
normativa antitrust dell'Unione europea.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti,
relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle
societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del
Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003,
nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle
societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli
concernenti l'accertamento, la costituzione, la
modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le
azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i
componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
nonche' contro il soggetto incaricato della revisione
contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o
da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445,
terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo
comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma,
2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni
sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le
partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da
quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse
dai creditori delle societa' controllate contro le societa'
che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo
comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo
2545-septies del codice civile;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori,
servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia
parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero
quando una delle stesse partecipa al consorzio o al
raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati
affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del
giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti
per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»;
e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1.
Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli
ordinari criteri di ripartizione della competenza
territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici
giudiziari compresi nel territorio della regione sono
assegnate alla sezione specializzata avente sede nel
capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1.
Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e
le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di
regione sono assegnate le controversie che dovrebbero
essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei
rispettivi distretti di corte d'appello».
2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre
1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente
per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al
tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive
modificazioni».
3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis».
4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 3 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro
600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura
degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni
specializzate in materia di impresa presso gli uffici
giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.
168, sono state istituite le sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per
la restante parte, al fondo istituito ai sensi
dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero
ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto
fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure
relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura
nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la
riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37,
commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse
destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e'
stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte
nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
Si riporta il testo vigente del comma 13 dell'articolo
37, del citato decreto-legge n. 98 del 2011:
"Art. 37. (Disposizioni per l'efficienza del sistema
giudiziario e la celere definizione delle controversie)
(Omissis).
13. Il Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio
superiore della magistratura, e gli organi di autogoverno
della magistratura amministrativa e tributaria provvedono
al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici
giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento
dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali
di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e
della produttivita' di ciascun ufficio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 545 del 1992:
"Art. 13. (Trattamento economico)
1 Il Ministro delle finanze con proprio decreto di
concerto con il Ministro del tesoro determina il compenso
fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni
tributarie.
2 Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni
ricorso definito, anche se riunito ad altri ricorsi,
secondo criteri uniformi, che debbono tener conto delle
funzioni e dell'apporto di attivita' di ciascuno alla
trattazione della controversia, compresa la deliberazione e
la redazione della sentenza, nonche', per i residenti in
comuni diversi della stessa regione da quello in cui ha
sede la commissione, delle spese sostenute per l'intervento
alle sedute della commissione. Il compenso e' liquidato in
relazione ad ogni provvedimento emesso.
3 La liquidazione dei compensi e' disposta dalla
direzione regionale delle entrate, nella cui circoscrizione
ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i
pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile
della segreteria della commissione, quale funzionario
delegato cui sono accreditati i fondi necessari.
3-bis I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza
comunque denominati.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 69-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni
sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre
1991, n. 413):
"Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali)
1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o
parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi
alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma
2, e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la
segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di
passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio
dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento
degli atti catastali.".
Si riporta il testo dei commi da 39 a 40 dell'articolo
4 della citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri)
(Omissis).
39. Tutti i candidati risultati idonei all'esito del
concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto
2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie
ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede
di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di
essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della
commissione tributaria prescelta a misura che i relativi
posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento
sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in
sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, e'
riconosciuto solo in relazione agli affari trattati
successivamente alla data in cui i medesimi, anche per
effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di
una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle
funzioni. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
39-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei
componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel
ruolo unico sono inseriti, ancorche' temporaneamente fuori
ruolo, i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nonche' i componenti della
commissione tributaria centrale, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente comma. I componenti delle
commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nella
qualifica. I componenti delle commissioni tributarie
nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
65 del 16 agosto 2011, sono inseriti nel ruolo unico
secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del
punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative
procedure selettive. A tale ultimo fine, relativamente al
concorso bandito il 3 agosto 2011 si prescinde dalla scelta
effettuata dai candidati in funzione delle sedi di
commissione tributaria bandite; ai fini della immissione in
servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto
disposto dal comma 39. In caso di pari anzianita' di
servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel
ruolo unico secondo l'anzianita' anagrafica. A decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico
annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito
istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
40. I trasferimenti dei componenti delle commissioni
tributarie sono disposti all'esito di procedure di
interpello bandite dal Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria per la copertura di posti resisi
vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o
regionali. Ai fini del trasferimento le domande dei
componenti delle commissioni tributarie sono valutate
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle
qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di
parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino
alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma
39, se non ancora in organico, sono valutate in funzione
del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il
trasferimento non determina diritto ad alcuna indennita'.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' abrogata; ferme le
incompatibilita' di cui all'articolo 8 del medesimo decreto
legislativo, il componente di commissione tributaria non e'
soggetto all'obbligo di residenza nella regione in cui ha
sede la commissione tributaria in cui presta servizio.
Parte di provvedimento in formato grafico


(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 158 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
2002:
"Art. 158. (Spese nel processo in cui e' parte
l'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a
debito e recupero delle stesse)
1. Nel processo in cui e' parte l'amministrazione
pubblica, sono prenotati a debito, se a carico
dell'amministrazione:
a) il contributo unificato nel processo civile, nel
processo amministrativo e nel processo tributario;
b) l'imposta di bollo nel processo contabile;
c) l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59,
comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e
amministrativo;
d) l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
e) le spese forfettizzate per le notificazioni a
richiesta d'ufficio nel processo civile.
2. Sono anticipate dall'erario le indennita' di
trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali
giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a
richiesta dell'amministrazione.
3. Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario
sono recuperate dall'amministrazione, insieme alle altre
spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla
rifusione delle spese in proprio favore.".
Il testo della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari), e' stato pubblicato nella
Gazz. Uff. 11 novembre 1999, n. 265.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 324 del
codice di procedura civile:
"Art. 324. (Cosa giudicata formale.)
S'intende passata in giudicato la sentenza che non e'
piu' soggetta ne' al regolamento di competenza, ne' ad
appello, ne' a ricorso per cassazione, ne' a revocazione
per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009:
"Art. 7. (Trasferimento della proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra)
1. Entro il 30 giugno 2012 con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' trasferita la proprieta' del
termovalorizzatore di Acerra alla regione Campania, previa
intesa con la Regione stessa, o ad altro ente pubblico
anche non territoriale, ovvero alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile o a soggetto privato.
2. L'eventuale trasferimento a uno dei soggetti
pubblici di cui al comma 1 potra' avvenire solo previa
individuazione, con apposito provvedimento normativo, delle
risorse finanziarie necessarie all'acquisizione
dell'impianto, anche a valere sulle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate, per la quota nazionale o regionale.
3. Al soggetto proprietario dell'impianto, all'atto del
trasferimento definitivo della proprieta' ai sensi del
comma 1, e' riconosciuto un importo onnicomprensivo pari al
valore stabilito ai sensi dell'articolo 6, ridotto del
canone di affitto corrisposto nei dodici mesi antecedenti
all'atto di trasferimento, delle somme comunque anticipate,
anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 90 del
2008, nonche' delle somme relative agli interventi
effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli
obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del
termovalorizzatore sino al trasferimento della proprieta'.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nelle more del
trasferimento della proprieta', la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
mantiene la piena disponibilita', utilizzazione e godimento
dell'impianto ed e' autorizzata a stipulare un contratto
per l'affitto dell'impianto stesso, per una durata fino a
quindici anni. La stipulazione del contratto di affitto e'
subordinata alla prestazione di espressa fideiussione
regolata dagli articoli 1936, e seguenti, del codice
civile, da parte della societa' a capo del gruppo cui
appartiene il proprietario del termovalorizzatore con la
quale si garantisce, fino al trasferimento della proprieta'
dell'impianto, il debito che l'affittante ha nei confronti
del Dipartimento della protezione civile per le somme
erogate allo stesso proprietario di cui al comma 3. La
fideiussione deve contenere, espressamente, la rinuncia da
parte del fideiussore al beneficio di escussione. In deroga
all'articolo 1957 del codice civile non si verifica, in
alcun caso, decadenza del diritto del creditore.
5. Al Dipartimento della protezione civile, oltre alla
piena disponibilita', utilizzazione e godimento
dell'impianto, spettano altresi' i ricavi derivanti dalla
vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, ai
fini della successiva destinazione sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 2. Sono fatti salvi i
rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il
soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento
della gestione del termovalorizzatore.
6. Il canone di affitto e' stabilito in euro 2.500.000
mensili. Il contratto di affitto si risolve automaticamente
per effetto del trasferimento della proprieta' di cui al
comma 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 30 milioni di euro annui per quindici anni a
decorrere dall'anno 2010, si fa fronte ai sensi
dell'articolo 18.
7. Ove all'esito del collaudo del termovalorizzatore,
che dovra' intervenire entro il 28 febbraio 2010, pur
rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle
concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in
atmosfera e degli scarichi idrici, l'impianto non raggiunga
i parametri produttivi ai diversi carichi operativi
afferenti al carico termico di progetto, l'importo del
valore dell'impianto e' proporzionalmente ridotto sulla
base di apposita valutazione da parte dell'ENEA, da
effettuarsi con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente anche derivanti da
convenzioni in essere con autorita' pubbliche. Gli
eventuali oneri per la messa in regola dell'impianto sono
posti a carico del soggetto costruttore.
8. L'esigibilita' del canone di affitto, dovuto con
cadenza mensile, e' condizionata all'esito positivo del
collaudo, nonche' alla prestazione da parte del
proprietario di apposita garanzia dell'importo del 25 per
cento del 10 per cento del valore definito ai sensi
dell'articolo 6. Ove all'esito del collaudo l'impianto non
raggiunga i parametri produttivi ai sensi del comma 7,
l'importo del canone di affitto e' proporzionalmente
ridotto. La garanzia e' prestata con gli strumenti e le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 75
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a favore
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della protezione civile, ed e' svincolata e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo n. 163 del 2006. Il proprietario del
termovalorizzatore provvede, inoltre, a prestare ulteriore
garanzia, con gli strumenti e le caratteristiche di cui al
comma 2 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 163
del 2006, a favore della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile, per la
responsabilita' prevista dalla normativa statale vigente
quale costruttore o appaltatore dell'impianto, anche per
eventuali vizi occulti.
9. Fino al trasferimento della proprieta' ai sensi
dell'articolo 8 il termovalorizzatore di Acerra, in quanto
vincolato all'assolvimento della funzione di smaltimento
dei rifiuti e produzione di energia elettrica di cui al
ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella regione
Campania, e' insuscettibile di alienazione, di altri atti
di disposizione, nonche' impignorabile, ne' puo' essere
assoggettato a trascrizioni od iscrizioni
pregiudizievoli.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009:
"Art. 18. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7, comma 6, pari
a euro 30.000.000 annui per quindici anni a decorrere
dall'anno 2010, e 13, comma 1, pari a euro 5.000.000 per
l'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 35.000.000 per l'anno 2010 e ad euro
30.000.000 per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree sottoutilizzate con riferimento alla quota assegnata
dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, per un importo di euro 60.300.000 per
l'anno 2010 ed euro 30.000.000 per l'anno 2011, nonche', al
fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento
netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari di cui all' articolo 6, comma 2,
del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per un
importo di euro 14.900.000 per l'anno 2010. Il Fondo di cui
al citato articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, e' contestualmente incrementato, in termini
di sola cassa, di euro 5.100.000 per l'anno 2011 e di euro
35.100.000 per l'anno 2012. Tali disponibilita' di cassa
possono essere utilizzate dal CIPE in sede di assegnazione
delle singole annualita' delle risorse del Fondo strategico
per il Paese a sostegno dell'economia reale;
b) quanto a euro 30.000.000 annui dall'anno 2012
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il
medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009:
"Art. 6. (Determinazione del valore proprietario del
termovalorizzatore di Acerra)
1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto
di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in
proprieta', all'atto del trasferimento e' riconosciuto al
soggetto gia' concessionario del servizio di smaltimento
dei rifiuti - proprietario dell'impianto un importo
onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri
stabiliti dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del
recupero energetico da rifiuti urbani», con riferimento al
parametro operativo del carico termico di progetto
dell'impianto. Il valore dell'impianto alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
da riconoscere ai sensi del presente articolo al soggetto
gia' concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti
- proprietario dell'impianto e' determinato in 355 milioni
di euro.".
Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 32 della
citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 32. (Patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano)
(Omissis).
4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e
3 e' determinato, sia in termini di competenza sia in
termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in
conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:
a) delle spese per la sanita', cui si applica la
specifica disciplina di settore;
b) delle spese per la concessione di crediti;
c) delle spese correnti e in conto capitale per
interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di
finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
europea riconosca importi inferiori, l'importo
corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra
le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno
in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la
comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il
recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo;
d) delle spese relative ai beni trasferiti in
attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85,
per un importo corrispondente alle spese gia' sostenute
dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi
beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo n. 85 del 2010;
e) delle spese concernenti il conferimento a fondi
immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno a valere sui
residui passivi di parte corrente, a fronte di
corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini
del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si
assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui
attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli
enti locali ove disponibili;
g) delle spese concernenti i censimenti di cui
all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite
dall'ISTAT;
h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello
stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai
provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della
legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di
bilancio;
i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle
somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di
ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attivita'
di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito
capitolo di bilancio;
l) delle spese finanziate dal fondo per il
finanziamento del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
m) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per
investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo
sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti
nazionali dei fondi comunitari a finalita' strutturale e
sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148;
n-bis) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti
nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni
ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di
phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al
Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale
esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del
Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione
opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;
n-ter) delle spese sostenute dalla regione Campania per
il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del
ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle
acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse
dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno,
rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei
ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60
milioni di euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai
sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di
cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,
destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 del citato
decreto-legge n. 195 del 2009:
"Art. 5. (Impiego delle Forze armate e cessazione di
efficacia delle ordinanze adottate)
1. Per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e 4, e'
autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei
siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego
delle Forze armate nel limite di duecentocinquanta unita',
anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7-bis, del
decreto-legge n. 90 del 2008, sulla base di apposito piano
di impiego predisposto trimestralmente dalla articolazione
militare della unita' operativa. Agli oneri conseguenti si
provvede nel limite delle disponibilita' delle contabilita'
speciali di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Le previsioni delle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza
rifiuti nella regione Campania cessano di avere efficacia
alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi i rapporti
giuridici ancora in corso alla stessa data, che cessano
alla naturale scadenza.".
Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 185 del 2008, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.)
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le
risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei
crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del
31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i
criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni
debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
sulla base delle risultanze emerse a seguito della
emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio
2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita'
speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni,
per la successiva erogazione ai contribuenti.».
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un'attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale
dello Stato competente per territorio, che, ove necessario,
nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente
territoriale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti
eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5,
comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
deficit sanitari.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 13 della
citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 13. (Semplificazione dei pagamenti e degli
accertamenti delle violazioni all'obbligo di copertura
assicurativa)
1. Il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dai seguenti:
«3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli
enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia di patto di stabilita'
interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al
creditore la cessione pro soluto a favore di banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione
vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del
creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, che, ove necessario, nomina un
commissario ad acta con oneri a carico dell'ente
territoriale. La cessione dei crediti oggetto di
certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti
eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5,
comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3-ter. La certificazione di cui al comma 3-bis non puo'
essere rilasciata, a pena di nullita':
a) dagli enti locali commissariati ai sensi
dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Cessato il
commissariamento, la certificazione non puo' comunque
essere rilasciata in relazione a crediti sorti prima del
commissariamento stesso. Nel caso di gestione
commissariale, la certificazione non puo' comunque essere
rilasciata in relazione a crediti rientranti nella gestione
commissariale;
b) dalle regioni sottoposte ai piani di rientro dai
deficit sanitari».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate, nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in
sede europea, le modalita' di attuazione delle disposizioni
recate dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come
modificato dal comma 1 del presente articolo. Fino alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo
precedente restano valide le certificazioni prodotte in
applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 157 del 9 luglio 2009.
3. All'articolo 210 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere
l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita
istanza del creditore, crediti pro soluto certificati
dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova
applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
«4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura
assicurativa obbligatoria del veicolo puo' essere
effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi
alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli
provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle
lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201,
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo
completamente automatico e gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
4-quater. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al
momento del rilevamento un veicolo munito di targa di
immatricolazione fosse sprovvisto della copertura
assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente
invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido
a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai
dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter,
costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.
689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada».".
Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 35, del
citato decreto-legge n. 1 del 2012, come modificato dalla
presente legge:
"Art. 35 . (Misure per la tempestivita' dei pagamenti,
per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni
statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria
unica)
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti
commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto connessi a transazioni commerciali per
l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio
dello Stato, sono adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui
passivi perenti di parte corrente e di conto capitale, di
cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000
milioni e 700 milioni per l'anno 2012, mediante
riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a
rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 «Agenzia delle entrate
- Fondi di bilancio». Una quota delle risorse del suddetto
fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di
parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, e' assegnata
agli enti locali, con priorita' ai comuni per il pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo delle
somme di cui ai periodi precedenti non devono comportare,
secondo i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento
dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla
data del 31 dicembre 2011, su richiesta dei soggetti
creditori, possono essere estinti, in luogo del pagamento
disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a),
anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite
massimo di 2.000 milioni di euro. L'importo di cui alla
presente lettera puo' essere incrementato con
corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera
a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono definite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti e sono stabilite
le caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di
assegnazione nonche' le modalita' di versamento al titolo
IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a fronte del
controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo
della medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le
assegnazioni dei titoli di cui alla presente lettera non
sono computate nei limiti delle emissioni nette dei titoli
di Stato indicate nella Legge di bilancio.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
14, del citato decreto-legge n. 78 del 2010:
"Art. 14. (Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali)
(Omissis).
2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo periodo,
dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma
302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle
regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a
4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette
riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita'
stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e
recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di
stabilita' interno e della minore incidenza percentuale
della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente
complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di
contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di
mancata deliberazione della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011
entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato,
entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione
dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In
sede di attuazione dell' articolo 8 della legge 5 maggio
2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si
tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma. I trasferimenti
erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di
300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti
ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal
Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per
l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno
2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con
decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
che tengano conto della adozione di misure idonee ad
assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno,
della minore incidenza percentuale della spesa per il
personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, e per gli anni
successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno
precedente, il decreto del Ministro dell'interno e'
comunque emanato entro i successivi trenta giorni,
ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un
criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'
articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto
dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
30 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 30. (Esigenze indifferibili)
(Omissis).
2. Per l'anno 2011, alle esigenze del trasporto
pubblico locale ferroviario, al fine di assicurare nelle
regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di
Trenitalia S.p.A., si provvede anche nell'ambito delle
risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dal relativo decreto di attuazione
del 22 luglio 2009. Fermo restando l'esigenza di
applicazione a decorrere dall'anno 2012 di misure di
efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo
1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e'
abrogato.
(Omissis).".



 
Art. 13


Norma di copertura

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4, comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e) e h), e 24, pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo 8, comma 21, del presente decreto. Alle ulteriori minori entrate o maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis, dall'articolo 4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo, e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16, lettere e) e f), si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 6, commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.
1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente, in 12 milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS, sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma 66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-ter. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento, in misura pari a 11,1 milioni di euro per l'esercizio 2012, che sono conseguentemente versate entro il 30 settembre ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
1-quater. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter, comprese le misure correttive previste dalle disposizioni vigenti ivi indicate, anche con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di funzionamento degli enti interessati.
1-quinquies. E' disposta la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Sono esclusi gli stanziamenti relativi all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle spese per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' per il soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Riferimenti normativi

Si riporta il testo vigente del comma 66, dell'articolo
4 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 4. (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri)
(Omissis).
66. Al fine di concorrere al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica per gli anni 2012
e seguenti l'INPS, I'INPDAP e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito della propria autonomia, adottano misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo
complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di
euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e
16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e' stabilito il riparto dell'importo di cui al primo
periodo tra gli enti sopracitati nonche' tra gli altri enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici
individuati con il medesimo decreto. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono
versate annualmente entro la data stabilita con il predetto
decreto ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dei commi da 1 a 9
dell'articolo 21, del citato decreto-legge n. 201 del 2011:
"Art. 21. (Soppressione enti e organismi)
1. In considerazione del processo di convergenza ed
armonizzazione del sistema pensionistico attraverso
l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di
migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione
amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le
relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in
tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere
solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di
chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare
entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e
finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.
Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e'
incrementata di un numero di posti corrispondente alle
unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti
soppressi alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie,
rispetto alla dotazione organica vigente degli enti
soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma
19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni
soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale
degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti
di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente
aumento della dotazione organica dell'Istituto
incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai
compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS,
nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti
soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e
l'ENPALS.
3. L'Inps subentra, altresi', nella titolarita' dei
rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per
la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni, degli enti soppressi ai sensi del comma 1
possono compiere solo gli adempimenti connessi alla
definizione dei bilanci di chiusura e cessano alla data di
approvazione dei medesimi, e comunque non oltre il 1°
aprile 2012.
5. I posti corrispondenti all'incarico di componente
del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica
dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori
ruolo istituzionale, sono cosi' attribuiti:
a) in considerazione dell'incremento dell'attivita'
dell'INPS derivante dalla soppressione degli Enti di cui al
comma 1, due posti, di cui uno in rappresentanza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei
sindaci dell'INPS;
b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del
Ministero dell'economia e delle finanze sono trasformati in
posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze
di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e
delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in
attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari
intese ad adeguare in misura corrispondente
l'organizzazione dei medesimi Ministeri. La disposizione di
cui all'articolo 3, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modifiche ed integrazioni,
relativamente alle dotazioni organiche dei Ministeri di
appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera
a), e per assicurare una adeguata rappresentanza degli
interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali di
ciascuno degli enti soppressi di cui al comma 1, il
Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato
di sei rappresentanti secondo criteri definiti con decreto,
non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al
comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui
al comma 1 operando una razionalizzazione
dell'organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare
una riduzione dei costi complessivi di funzionamento
relativi all'INPS ed agli Enti soppressi non inferiore a 20
milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno
2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi
risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di
Stato. Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il
correlato versamento all'entrata del bilancio statale,
derivante dall'attuazione delle misure di razionalizzazione
organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di
efficienza e di efficacia di cui al comma 1, di
razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa ai
sensi del comma 7, nonche' la riduzione dei costi di cui al
comma 8, il Presidente dell'INPS, la cui durata in carica,
a tal fine, e' differita al 31 dicembre 2014, promuove le
piu' adeguate iniziative, ne verifica l'attuazione,
predispone rapporti, con cadenza quadrimestrale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell'economia e delle finanze in ordine allo
stato di avanzamento del processo di riordino conseguente
alle disposizioni di cui al comma 1 e redige alla fine del
mandato una relazione conclusiva, che attesti i risultati
conseguiti.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente del comma 38 dell'articolo
4 della citata legge n. 183 del 2011:
"Art. 4 . (Riduzioni delle spese non rimodulabili dei
Ministeri)
(Omissis).
38. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
nell'ambito della propria autonomia, adotta misure di
razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie
spese di funzionamento, con esclusione delle spese di
natura obbligatoria e del personale, in misura non
inferiore ad euro 50 milioni, a decorrere dall'esercizio
2012, che sono conseguentemente versate ogni anno ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
(Omissis).".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della
citata legge n. 196 del 2009:
"Art. 21. (Bilancio di previsione)
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di
previsione e' formato sulla base della legislazione
vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione
espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa
le unita' di voto parlamentare determinate con riferimento
rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree
omogenee di attivita'. Per la spesa, le unita' di voto sono
costituite dai programmi quali aggregati diretti al
perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli
di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.
3. In relazione ad ogni singola unita' di voto sono
indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi
alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il
bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell'anno cui il bilancio si riferisce;
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative
al secondo e terzo anno del bilancio triennale;
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di
incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno
cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra
operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si
intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per
pagate le somme erogate dalla Tesoreria.
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a
ciascun programma di cui al comma 2 sono distinte le spese
correnti, con indicazione delle spese di personale, e le
spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di
cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di
previsione della spesa sono indicate, per ciascun
programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si
ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera
a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la
possibilita' di esercitare un effettivo controllo, in via
amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro
formazione, allocazione e quantificazione. Esse
corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in
quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che
regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia
da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri
inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle
relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e
altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle
derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese
per ammortamento di mutui, nonche' quelle cosi'
identificate per espressa disposizione normativa.
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b),
si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da
espressa disposizione legislativa che ne determina
l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il
periodo di iscrizione in bilancio;
b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non
predeterminate legislativamente che sono quantificate
tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono
rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le
previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le
previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d)
costituiscono, rispettivamente, i limiti per le
autorizzazioni di impegno e di pagamento.
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico
disegno di legge, e' costituito dallo stato di previsione
dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa
distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro
generale riassuntivo con riferimento al triennio.
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti
elementi informativi, da aggiornare al momento
dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere
a), b), c), d) ed e):
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per
le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione
relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica,
per ciascun titolo, la quota non avente carattere
ricorrente e quella avente carattere ricorrente, nonche'
gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti,
con separata indicazione di quelle introdotte
nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio, con l'indicazione della natura delle
agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei
beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Per la spesa, si
compone di due sezioni:
1) la prima sezione, concernente il piano degli
obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi
indicatori di risultato, riporta le informazioni relative
al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera,
illustra le priorita' politiche, espone le attivita' e
indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa,
che le amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il
programma generale dell'azione di Governo. A tal fine il
documento indica le risorse destinate alla realizzazione
dei predetti obiettivi e riporta gli indicatori di
realizzazione ad essi riferiti, nonche' i criteri e i
parametri utilizzati per la loro quantificazione,
evidenziando il collegamento tra i predetti indicatori e
parametri e il sistema di indicatori e obiettivi adottati
da ciascuna amministrazione per le valutazioni previste
dalla legge 4 marzo 2009, n. 15, e dai successivi decreti
attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie
per la definizione degli indicatori di realizzazione
contenuti nella nota integrativa;
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle
corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto
di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione
delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi,
con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del
bilancio triennale;
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle
leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti
stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione
per le categorie di spesa di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.
Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e
i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese
quelle del personale, necessarie all'attuazione del
programma, nonche' gli interventi programmati, con separata
indicazione delle spese correnti e di quelle in conto
capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in
modo da tenere conto dell'eventuale revisione
dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai
Ministeri nonche' delle modifiche apportate alle previsioni
iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio
adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni
normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni
iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione
alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e
delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro
trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e
relativi stanziamenti;
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni
secondo l'analisi economica e funzionale;
e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi
settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di
rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i
corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio
triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti
legislativi e amministrativi che hanno determinato i
suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli
interventi previsti a legislazione vigente a valere su
detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla
presente lettera e' aggiornata semestralmente in modo da
tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti
previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di
bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto
alle previsioni iniziali indicano analiticamente i
provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono
correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede
al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre
di riferimento;
f) il budget dei costi della relativa amministrazione.
Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci
del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di
costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri
di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di
riconciliazione al fine di collegare le previsioni
economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della
discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota
di variazioni.
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle
Camere una relazione, allegata al disegno di legge del
bilancio di previsione, con motivata indicazione
programmatica sulla destinazione alle aree sottoutilizzate
del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree
destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita' alla normativa comunitaria, nonche' alle aree
montane, delle spese di investimento iscritte negli stati
di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di
rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per
regioni.
14. L'approvazione dello stato di previsione
dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e
dei totali generali della spesa nonche' del quadro generale
riassuntivo e' disposta, nell'ordine, con distinti articoli
del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di
competenza sia a quelle di cassa.
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli
26, 27, 28 e 29e' disposta con apposite norme.
16. Con apposita norma della legge che approva il
bilancio di previsione dello Stato e' annualmente
stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del
settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis,
comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di
titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di
quelli da rimborsare.
17. Alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le
unita' di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai
fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i
Ministri assegnano le risorse ai responsabili della
gestione. Viene altresi' data informazione del raccordo tra
il bilancio di previsione dello Stato approvato e il
sistema di contabilita' nazionale per i conti del settore
della pubblica amministrazione.
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli
Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i
conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in
via ordinaria.".



 
Art. 14


Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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