Gazzetta n. 99 del 28 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 aprile 2012
Determinazione della misura effettiva dell'aggio spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A. per l'anno 2011.




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con il quale e' previsto che affluiscono ad un unico fondo le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
Visto il comma 23, terzo e quarto periodo, del citato articolo 61 che prevedono, rispettivamente, che per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' Equitalia Giustizia S.p.a, di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che le relative disposizioni di attuazione sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
Visto l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, con i quali si prevede, che il fondo di cui al predetto articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, denominato «Fondo unico giustizia» e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. e si definiscono le somme di denaro e i proventi che rientrano nel Fondo unico giustizia;
Visto il comma 6 del citato articolo 2, che prevede che con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' determinata anche la remunerazione massima spettante a titolo di aggio, nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», nonche' che la predetta misura puo' essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno;
Visto il comma 6-bis del citato articolo 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai sensi del quale Equitalia Giustizia S.p.a. percepisce la remunerazione ad essa spettante a titolo di aggio secondo il principio della prededuzione, con le modalita', le condizioni e i termini stabiliti in via convenzionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno recante il regolamento di attuazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo unico di giustizia;
Visto l'articolo 6, comma 5, del predetto decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha disposto che il rendiconto della gestione del Fondo unico giustizia approvato dal consiglio di amministrazione di Equitalia Giustizia S.p.A., e' trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno e che la predetta Equitalia Giustizia trasmette trimestralmente agli stessi Ministeri un rendiconto delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato;
Visto, l'articolo 8 del citato decreto 30 luglio 2009, n. 127, che ha individuato la remunerazione massima di Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio nella misura del 5 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico di giustizia, determinato al netto delle spese di gestione previste dall'articolo 6, comma 6, lettera f), dello stesso decreto n.127 del 2009 e, ai sensi del quale, entro tali limiti, la misura effettiva dello stesso aggio e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 1 del decreto 15 settembre 2010 del Ministro dell'economia e delle finanze, che, per gli anni 2009 e 2010, ha determinato nel cinque per cento la misura effettiva del predetto aggio, e, per gli anni successivi, ha rinviato ad appositi decreti dello stesso Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 2 del citato decreto 15 settembre 2010, che ha individuato le modalita' di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, nonche' quelle di corresponsione della remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.a.;
Considerato che l'aumento del livello dei tassi di interesse verificatosi dopo il citato decreto del 15 settembre 2010 e' stato contenuto e, comunque, non tale da mutare in misura apprezzabile la remunerativita' della gestione finanziaria delle risorse intestate Fondo unico giustizia;
Ritenuto, pertanto, opportuno, confermare la remunerazione spettante a titolo di aggio a Equitalia Giustizia S.p.a. nella misura massima, quale individuata dal citato articolo 8 del decreto n. 127 del 2009, pari al cinque per cento;
Ritenuto, altresi', opportuno, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi, non procedere alla predeterminazione del termine finale del periodo nel quale la percentuale del predetto aggio sara' pari al cinque per cento, prevedendo, comunque, che tale percentuale possa essere modificata con successivo decreto;
Ritenuto, infine, necessario confermare le modalita' di versamento allo Stato dell'utile della gestione finanziaria del Fondo, quali individuate dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1


Determinazione della remunerazione di Equitalia Giustizia S.p.A.

1. A decorrere dall'anno 2011, la remunerazione spettante a Equitalia Giustizia S.p.A. a titolo di aggio per la gestione delle risorse intestate al Fondo unico di giustizia e' stabilita nella misura del cinque per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria dello stesso Fondo, determinato al netto delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. La misura della remunerazione indicata al comma 1 puo' essere modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2


Modalita' di versamento dell'utile netto della gestione

1. In ciascun esercizio finanziario, entro il termine previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127, per la trasmissione della rendicontazione, qualora dalla stessa risulti un utile della gestione finanziaria del Fondo, Equitalia Giustizia S.p.A. versa all'entrata del bilancio dello Stato l'utile della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia dell'esercizio precedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2012

Il Ministro: Monti
 
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