Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 febbraio 2012
Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 1998, inerente la lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano Ceratocystis fimbriata;
Vista la circolare ministeriale applicativa del 19 giugno 1998 al decreto ministeriale 17 aprile 1998, concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato «Ceratocystis fimbriata»;
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214: «Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;
Considerato che Ceratocystis fimbriata agente del cancro colorato del platano e' da ritenere insediato e non piu' tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione verso le zone indenni;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. I, nella seduta del 18 e 19 aprile 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

Il presente provvedimento definisce le disposizioni di natura fitosanitaria da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire la diffusione dell'organismo nocivo Ceratocystis fimbriata, Ell. Et Halsted f. sp. platani Walter, agente del cancro colorato del platano.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) «zona indenne»: il territorio dove non e' stato riscontrato il cancro colorato del platano o dove lo stesso e' stato eradicato ufficialmente;
b) «zona focolaio»: l'area dove e' stata accertata ufficialmente, anche con analisi di laboratorio, la presenza del cancro colorato del platano e corrisponde ad una porzione di territorio di raggio non inferiore a 300 m dalla pianta infetta;
c) «zona di contenimento»: il territorio dove il cancro colorato del platano e' in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione e' tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione nell'immediato;
d) «zona tampone»: zona di almeno 1 km di larghezza, di separazione fra una zona indenne e una zona focolaio o fra una zona indenne e una zona di contenimento;
e) «piante adiacenti»: piante le cui parti vegetative, aeree o radicali, sono a contatto.
 
Art. 3

Monitoraggi

1. I Servizi fitosanitari regionali eseguono annualmente monitoraggi per verificare la presenza di infezioni di Ceratocystis fimbriata sui platani, allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio. I monitoraggi consistono in ispezioni visive dei platani e, nei casi dubbi, in appropriate analisi di laboratorio.
 
Art. 4

Definizione dello stato fitosanitario
del territorio

1. I Servizi fitosanitari regionali, a seguito dei monitoraggi di cui all'art. 3, definiscono lo stato fitosanitario del territorio di competenza relativamente al cancro colorato del platano, delimitando le zone conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.
2. I Servizi fitosanitari regionali comunicano al Servizio fitosanitario centrale entro il 15 dicembre di ogni anno, lo stato fitosanitario del rispettivo territorio, eventualmente anche su adeguato supporto cartografico, tenuto conto della diffusione dell'organismo nocivo.
 
Art. 5

Misure nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni i monitoraggi, previsti dall'art. 3, devono essere effettuati prioritariamente nelle vicinanze delle zone tampone.
2. Qualora si riscontri e venga confermata da analisi di laboratorio, la presenza di infezioni dovute a Ceratocystis fimbriata, il Servizio fitosanitario competente individua ufficialmente la zona focolaio e adotta le misure fitosanitarie previste dall'art. 6.
3. Nelle zone indenni gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature, recisioni radicali possono essere effettuati, previa comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, fatte salve sue diverse disposizioni.
 
Art. 6

Misure nelle zone focolaio

1. Nelle zone focolaio tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.
2. Nelle zone focolaio sono vietate la potatura e la recisione radicale dei platani prima della completa eliminazione delle piante infette.
3. Ogni pianta con sintomi di Ceratocystis fimbriata e quelle adiacenti devono essere abbattute ed eliminate, compreso tutto il materiale di risulta.
4. In deroga al punto 3, qualora la pianta adiacente sia un albero monumentale o un albero di particolare interesse paesaggistico, il Servizio fitosanitario, valutato il rischio fitosanitario di diffusione del patogeno, puo' disporre misure curative alternative all'abbattimento.
5. Le operazioni di cui al comma 1 e 3 devono essere realizzate, a cura ed a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo, secondo le indicazioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale conformemente all'allegato ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 214/2005.
6. Un focolaio e' considerato eradicato qualora, dalle ispezioni ufficiali effettuate per cinque cicli vegetativi consecutivi, non vengano rinvenute altre piante con sintomi di Ceratocystis fimbriata.
7. Un focolaio puo' essere dichiarato zona di contenimento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non piu' possibile l'eradicazione della malattia.
8. Nelle zone focolaio e' vietata la piantagione di piante di platano.
9. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone focolaio possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
 
Art. 7

Misure nelle zone di contenimento

1. I Servizi fitosanitari regionali delimitano ufficialmente le zone di contenimento; la loro delimitazione viene modificata sulla base dei risultati dei monitoraggi di cui all'art. 3.
2. Nelle zone di contenimento, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutti gli interventi sui platani quali abbattimenti, potature e recisioni radicali devono essere comunicati preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Decorsi 30 giorni lavorativi dalla comunicazione tali interventi possono essere effettuati, fatte salve diverse disposizioni del Servizio fitosanitario regionale. In ogni caso devono essere notificati al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio luogo e procedura di smaltimento del materiale di risulta.
3. I materiali di risulta ottenuti da interventi eseguiti sulle piante di platano nelle zone di contenimento devono essere smaltiti nelle medesime zone, fatte salve specifiche autorizzazioni del Servizio fitosanitario competente per territorio.
4. I vegetali di Platanus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, coltivati o comunque presenti nelle zone di contenimento possono essere movimentati solo se accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio a norma del Titolo III del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
 
Art. 8

Misure nelle zone tampone

1. Nelle zone tampone si effettua un monitoraggio sistematico.
 
Art. 9

Prescrizioni per gli operatori

1. Gli operatori che eseguono interventi di abbattimento, potatura e recisioni radicali su piante di platano devono attenersi alle misure di cui all'allegato.
 
Art. 10

Azioni di informazione

1. I Servizi fitosanitari regionali devono dare massima divulgazione in merito a:
a) la conoscenza dei sintomi e della pericolosita' del fungo;
b) lo stato fitosanitario del territorio, con particolare riferimento alle delimitazioni operate ai sensi dell'art. 3;
c) le disposizioni di lotta obbligatoria e di profilassi applicabili nelle singole zone ai sensi del presente decreto.
 
Art. 11

Sanzioni

1. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 17 aprile 1998, recante «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano» e la relativa circolare applicativa n. 33686 del 18 giugno 1998 sono abrogati.
Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 26
 
Allegato


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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