Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2012 (vai al sommario) |
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LEGGE 5 aprile 2012, n. 48 |
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIX dello Statuto stesso. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 570.240 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri, provvede nei termini seguenti: a) per gli oneri relativi al contributo a favore dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate a contributi non obbligatori a enti e organismi internazionali nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; b) per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Cooperazione economica e relazioni internazionali» e, comunque, della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 aprile 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4624): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 19 settembre 2011. Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 6 ottobre 2011 con pareri delle Commissioni I, V, VIII, X. Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 12, 20 e 27 ottobre 2011. Esaminato in Aula il 2 novembre 2011 ed approvato il 3 novembre 2011. Senato della Repubblica (atto n. 3005): Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 novembre 2011, con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 10ª e 13ª. Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 6 dicembre 2011 e 14 febbraio 2012. Esaminato in Aula il 10 gennaio 2012 ed approvato il 21 marzo 2012. |
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Parte di provvedimento in formato grafico
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