Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2012
Misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti delle patate provenienti dell'Egitto. Attuazione della Decisione 2011/787 del 29 novembre 2011.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, n. 98/57/CE, concernente la lotta contro la Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visti i decreti 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005, 2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre 2008, 13 maggio 2010 e 4 marzo 2011 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recanti misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto;
Visto il decreto decreto ministeriale 30 ottobre 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «Lotta obbligatoria contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE»;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2011/787/UE del 29 novembre 2011, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prendere misure urgenti contro la diffusione di Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. nei confronti dell'Egitto;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, espresso nella seduta del 20 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2012;

Decreta:

Art. 1

Zone indenni da organismi nocivi

1. L'introduzione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto nel territorio della Repubblica italiana, e' consentita se questi sono coltivati nelle aree incluse nell'elenco delle aree indenni da organismi nocivi comunicato dalla Commissione europea, prima di ciascuna campagna di importazione e successivi aggiornamenti.
2. Le aree indenni da organismi nocivi di cui al comma 1 comprendono un «settore» (unita' amministrativa gia' costituita comprendente un gruppo di «bacini») o un «bacino» (unita' irrigua) e sono identificate da un proprio numero di codice.
 
Art. 2

Prescrizioni relative ai tuberi
di Solanum tuberosum L. da importare

1. I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nel territorio della Repubblica italiana devono essere stati sottoposti in Egitto a un regime di controllo intensivo atto a verificare l'assenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale controllo verte su condizioni di crescita, ispezioni dei terreni, trasporto, imballaggio, ispezioni prima dell'esportazione e le analisi.
2. I tuberi di Solanum tuberosum L. da importare nel territorio della Repubblica italiana devono essere:
a) preparati in lotti, di cui ciascuno costituito unicamente da tuberi di Solanum tuberosum L. raccolti in un'unica zona come specificato nel punto 1;
b) chiaramente etichettati su ciascun sacco, sigillato sotto il controllo delle competenti autorita' egiziane, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale indicato nell'elenco delle zone riconosciute indenni da organismi nocivi di cui all'art. 1, e del numero del lotto corrispondente;
c) corredati del certificato fitosanitario ufficiale a norma dell'art. 13, paragrafo 1, punto ii) della direttiva 2000/29/CE con indicazione del/dei numero/i del lotto nella sezione «Marchi di riconoscimento» del certificato nonche' del numero di codice ufficiale di cui al precedente punto 2.b) nella sezione «Dichiarazione supplementare» del certificato;
d) esportati da un esportatore ufficialmente registrato, il cui nome o marchio e' indicato su ciascuna partita.
 
Art. 3

Punti di entrata

1. L'importazione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto puo' avvenire solo attraverso i punti di entrata riportati nell'allegato I.
2. L'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata deve essere informato preventivamente della data prevista di arrivo delle spedizioni di tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto nonche' delle loro quantita'.
 
Art. 4

Requisiti per gli importatori

1. Le ditte che importano e commercializzano i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, devono essere iscritte al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005 o analogo registro previsto da uno Stato membro ai sensi della direttiva 2000/29 e debbono conformarsi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 12 novembre 2009, in particolare all'allegato III, punto F.b.
2. Le ditte che lavorano e commercializzano i tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell'Egitto, devono essere iscritte al Registro ufficiale dei produttori (RUP) di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 214/2005, devono conformarsi alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 12 novembre 2009, in particolare a quanto previsto dall'allegato III, punto G.a che, fra l'altro, prevede che il terreno residuo derivante dalla lavorazione non sia distribuito su superficie agricola e dall'allegato IV che, fra l'altro, prevede che l'azienda disponga di impianti di depurazione idonei ad abbattere la carica batterica, ovvero siano in grado di convogliare le acque reflue di lavorazione in una rete fognaria collegata agli impianti di depurazione
 
Art. 5

Ispezioni fitosanitarie

1. Nel punto di entrata i tuberi di Solanum tuberosum L. sono sottoposti alle ispezioni previste dagli articoli da 36 a 41 del decreto legislativo n. 214/2005. Tali ispezioni sono effettuate su campioni di almeno 200 tuberi, prelevati da ogni lotto della partita e sottoposti a controllo visivo mediante il taglio o, se il lotto ha una massa superiore alle 25 tonnellate, da ogni 25 tonnellate o corrispondente frazione dei singoli lotti.
2. Ogni lotto della partita rimane sotto controllo ufficiale e non puo' essere commercializzato ne' utilizzato finche' non sia accertato che i suddetti esami non hanno rivelato ne' fatto sospettare la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Laddove si riscontrino in un lotto sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., tutti gli altri lotti della partita e i lotti di altre partite provenienti dalla stessa area (bacino), restano sotto controllo ufficiale finche' la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. in tale lotto non sia stata confermata o smentita.
3. Se durante le ispezioni vengono individuati sintomi tipici o sospetti di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., la conferma o la smentita della sua presenza vanno determinate da analisi in conformita' con lo schema di analisi definito nel decreto ministeriale 30 ottobre 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2006/63/CE, che attua la direttiva 98/57/CE. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e' confermata, il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle seguenti misure:
a) rifiuto del lotto;
b) autorizzazione di spedizione verso una destinazione all'esterno dell'Unione;
c) distruzione del lotto.
4. Per casi contemplati dal comma 3 tutti gli altri lotti della spedizione provenienti dalla stessa area sono esaminati con le modalita' di cui al successivo comma 5.
5. Oltre alle ispezioni di cui ai commi precedenti, sono effettuate analisi volte a individuare infezioni latenti mediante lo schema di analisi definito nel decreto ministeriale 30 ottobre 2007 su campioni prelevati da ciascuna area di cui all'art. 1 durante la campagna d'importazione va prelevato almeno un campione per ciascuna area, su una quantita' di 200 tuberi per ciascun lotto. Il campione selezionato per l'individuazione di infezioni latenti deve essere sottoposto anche a un'ispezione dei tuberi tagliati. Per ciascun campione analizzato e confermato positivo si deve mantenere e conservare in condizioni adeguate ogni residuo estratto di patata.
6. Ogni lotto da cui sono stati prelevati campioni resta sotto il controllo del servizio fitosanitario e non puo' essere commercializzato ne' utilizzato finche' non sia accertato che l'analisi suddetta non abbia confermato la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Se la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e' confermata, il lotto da cui e' stato prelevato il campione e' sottoposto ad una delle misure previste dal comma 3.
 
Art. 6

Prescrizioni relative alle notifiche

1. I servizi fitosanitari regionali sono tenuti a notificare immediatamente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Servizio fitosanitario centrale, i risultati delle analisi che facciano sospettare o confermino la presenza di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Tale comunicazione e' effettuata sulla base del risultato positivo di una prova di screening rapido, secondo quanto stabilito nel punto 1 della sezione I e della sezione II dell'allegato II nella direttiva 98/57/CE, o di una prova di screening secondo quanto stabilito nel punto 2 della sezione I e della sezione III dell'allegato II della suddetta direttiva.
2. La notifica deve essere corredata di copie dei relativi certificati fitosanitari e dei documenti ad essi allegati.
 
Art. 7

Prescrizioni relative all'etichettatura

1. Le patate provenienti dall'Egitto sono commercializzate con una etichetta apposta sugli imballaggi con la seguente dicitura: «Patate da consumo - origine Egitto - vietata la semina».
 
Art. 8

Relazione finale

1. I servizi fitosanitari regionali inviano al servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 31 luglio di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati nella campagna di importazione precedente, una relazione tecnica dettagliata sulle ispezioni effettuate, le analisi per l'individuazione delle infezioni latenti e copia di tutti i certificati fitosanitari ufficiali.
2. Le informazioni di cui al comma precedente sono trasmesse utilizzando lo schema di cui all'allegato II.
 
Art. 9

Abrogazioni

1. I decreti ministeriali 20 dicembre 2002, 22 gennaio 2004, 11 gennaio 2005, 2 febbraio 2006, 25 gennaio 2007, 24 gennaio 2008, 11 dicembre 2008, 13 maggio 2010 e 4 marzo 2011, recanti misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et al. per quanto riguarda l'Egitto, sono abrogati.
Il presente decreto ministeriale sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° marzo 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 4, foglio n. 32
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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