Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 aprile 2012
Riconoscimento, al sig. Popp Marcel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attivita' di responsabile tecnico di imprese abilitate all'installazione e manutenzione di impianti elettrici.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Vista la domanda del sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai fini dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo quadriennale denominato "Diploma de Bacalaureat profilul electrotehnic" (Diploma di maturita' profilo elettrotecnico) conseguito nel 1980 presso il Liceo Industriale Minerario con sede a Baia Mare (Romania) e del titolo della durata di un anno denominato "Certificat de calificare in meseria electrician" (Certificato di qualifica nella professione di elettricista) conseguito nel 1983 presso il Liceo Industriale Borsa (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile tecnico" in imprese che svolgono l'attivita' di installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 13 dicembre 2011, sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confartigianato e CNA - Installazione impianti, non ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, seppure specifico ed attinente, sufficiente all'esercizio dell'attivita' richiesta, rilevando che, trattandosi di una professione non regolamentata in Romania, il richiedente non aveva prodotto - ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto citato - esperienza lavorativa specifica risalente agli ultimi dieci anni dalla presentazione dell'istanza; e che, in aggiunta, il percorso di formazione di cui alla normativa italiana prevede, dopo un titolo di scuola superiore, un periodo di inserimento professionale presso un'impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 253004 del 21 dicembre 2011 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;
Verificato che il richiedente si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 obiettando (comunicazione prot. 0014669 del 23 gennaio 2012) che i titoli posseduti ricadevano nella fattispecie della "formazione regolamentata" ai sensi dell'art. 21, comma 3 del decreto legislativo, per i quali si prescinde dal requisito dei due anni di esercizio effettivo dell'attivita' professionale;
Vista la conferma sul punto, fornita dall'Autorita' competente rumena tramite il sistema IMI in merito al titolo "Bacalaureat", costituente un titolo di formazione regolamentata corrispondente al livello di cui all'art. 11(b)(i) della direttiva 2005/36/CE;
Considerata la necessita' di riproporre l'istanza, sulla base degli elementi di istruttoria supplementare, al parere della prima Conferenza di servizi utile;
Visto che la Conferenza di servizi riunita in data 20 marzo 2012, preso atto degli ulteriori elementi rappresentati dall'Amministrazione, sentito il rappresentante dell'associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di qualifica dell'interessato idonei all'esercizio dell'attivita' in premessa previo superamento di una misura consistente in una prova attitudinale teorico pratica comprensiva di un colloquio orale, o in un tirocinio di adattamento di durata non inferiore a 12 mesi, a scelta dell'interessato, entrambi volti a compensare l'inferiore durata della formazione posseduta dal richiedente rispetto a quanto richiesto dalla normativa italiana, con specifico riferimento all'assenza del biennio di inserimento pratico prevista per il titolare di un diploma di scuola superiore;
Preso atto della comunicazione pervenuta in data 3 aprile 2012, prot. 83643, con cui l'interessato, messo a conoscenza dell'ulteriore esito della Conferenza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e interpellato in merito alla misura compensativa prescelta indicava la propria preferenza per la prova teorico pratica comprensiva di colloquio orale;

Decreta:

Art. 1

1. Al sig. Popp Marcel, cittadino rumeno, nato a Baia Borsa (Romania) il 25 maggio 1962, sono riconosciuti, previo superamento di misura compensativa teorico-pratica il cui contenuto e' specificato nell'allegato A costituente parte integrante del presente decreto, i titoli di formazione e qualificazione di cui in premessa, ai fini dello svolgimento in Italia dell'attivita' di responsabile tecnico di impresa abilitata all'installazione e manutenzione di impianti elettrici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Roma, 5 aprile 2012

Il direttore generale: Vecchio
 
Allegato A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed e' mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25, decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206).
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non puo' essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 206/2007). Prova pratica.
Verte sui seguenti punti, con specifico riferimento alla tipologia di impianti oggetto della richiesta di riconoscimento:
progettazione di un impianto civile/industriale di piccole dimensioni sulla base delle specifiche fornite, individuando le attrezzature necessarie e la tipologia dei materiali da utilizzare sulla base della normativa tecnica di riferimento;
individuazione delle fasi di realizzazione dell'impianto;
individuazione e valutazione dei fattori di inquinamento ambientale e di rischio connessi all'attivita' e predisposizione di misure idonee alla riduzione degli stessi. Colloquio.
Verte sulle materie oggetto della prova pratica, nonche' su domande aventi ad oggetto le seguenti materie:
elementi di impiantistica civile ed industriale e normativa tecnica di riferimento del settore prescelto;
certificazione degli impianti e utilizzo della modulistica, predisposizione di documenti relativi alle attivita' e ai materiali.
La prova attitudinale e' organizzata dalla Regione Lombardia, presso una struttura da essa individuata.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda all'autorita' regionale. La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento dell'esame teorico-pratico e' presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che puo' fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica.
Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.
La prova si svolge in lingua italiana.
La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.
La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla Regione, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne da' comunicazione a questo Ministero.
Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalita' di legge, di avviare l'attivita' per la quale possiede la qualifica.
 
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