Gazzetta n. 103 del 4 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 febbraio 2012
Modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante di peschereccio.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/1994 e (CE) n. 1447/1999;
Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/1996, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/1993, (CE) n. 1627/1994 e (CE) n. 1966/2006;
Visto il regolamento (UE) 8 aprile 2011, n. 404/2011 della commissione recante «Modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca»;
Visti in particolare gli articoli 125 e ss. relativi al sistema di punti per le infrazioni gravi di cui al citato regolamento n. 1005/2008, per i titolari della licenza di pesca e per i comandanti dei pescherecci;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio europeo recante il Fondo europeo per la pesca (F.E.P.);
Visto, in particolare, l'art. 103, recante sospensione e soppressione dell'aiuto finanziario della comunita', il quale assegna alla Commissione europea il potere di sospendere ovvero sopprimere la totalita' o parte dei pagamenti dell'aiuto finanziario comunitario concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1198/2006 e dell'art. 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006, se sussiste il rischio significativo di compromissione del corretto funzionamento del sistema comunitario di controllo e di esecuzione della politica comune della pesca;
Visto l'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria»;
Visto il decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»;
Visto in particolare l'art. 19, comma 3 che stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per le infrazioni gravi del comandante del peschereccio;
Preso atto dell'informativa data alla commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura nella seduta del 31 gennaio 2012;
Ritenuto, pertanto, di definire modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto definisce modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi del comandante del peschereccio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto legislativo n. 4/2012.
 
Art. 2
Procedimento di assegnazione dei punti per infrazioni gravi e
sospensione della funzione di comandante del peschereccio.

1. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, all'accertamento di una delle infrazioni gravi di cui all'art. 10, comma 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), e t) del decreto legislativo n. 4/2012, unitamente al verbale della relativa contestazione, notificano al comandante del peschereccio anche il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, trasmettono copia di entrambi gli atti al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
2. Gli organi di controllo di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 4/2012, al rilevamento di una condotta che costituisce infrazioni gravi di cui all'art. 7, comma 1, a), c) e g) del decreto legislativo n. 4/2012, notificano al comandante del peschereccio il verbale relativo all'applicazione dei punti secondo quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 4/2012, e, senza ritardo, ne trasmettono copia al capo del compartimento marittimo competente in base al luogo della commessa violazione.
3. Qualora l'organo di controllo accertatore rilevi che l'applicazione dei punti per l'infrazione grave contestata comporta, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, la sospensione della funzione di comandante, nel verbale di applicazione dei punti di cui ai commi precedenti, inserisce altresi' l'indicazione del relativo periodo di sospensione.
4. Entro il termine di trenta giorni dalla notifica del verbale relativo all'applicazione dei punti, l'interessato puo' far pervenire al suddetto capo del compartimento scritti difensivi e documenti, nonche' chiedere di essere sentito dal medesimo.
5. Lo stesso capo del compartimento, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli eventuali documenti e scritti difensivi inviati ovvero comunque decorsi i termini di cui al comma 4 del presente articolo, ritenuto fondato l'accertamento, dispone, con provvedimento motivato, l'assegnazione dei punti e l'eventuale sospensione, altrimenti emette provvedimento motivato di archiviazione degli atti. In entrambi i casi, il provvedimento motivato e' notificato all'interessato nei termini di legge, e ne e' trasmessa copia all'ente accertatore.
6. Il medesimo capo del compartimento, nel caso emetta provvedimento di assegnazione di punti ed eventuale sospensione, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento - con indicazione del numero dei punti e dell'eventuale periodo di sospensione - sul documento matricolare del marittimo e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca, alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.
7. La sospensione delle funzioni di comandante di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012 e' altresi' annotata sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio ed il periodo di sospensione inizia a decorrere dalla data della predetta annotazione.
8. Per le violazioni accertate fuori dal limite delle acque territoriali la competenza a ricevere il rapporto e' il capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione del peschereccio interessato.
 
Art. 3
Impugnazioni

1. I provvedimenti di assegnazione dei punti e sospensione possono essere impugnati ai sensi degli articoli 22 e successivi della legge n. 689/1981.
2. Qualora, a seguito di impugnazione, sia annullato il provvedimento con cui sono stati assegnati i punti, il marittimo interessato presenta al capo del compartimento marittimo dell'ufficio di iscrizione copia del provvedimento giudiziale che dispone l'annullamento.
3. Il capo del compartimento, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, dispone con proprio provvedimento la decurtazione dei punti assegnati, lo notifica al marittimo interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti decurtati -, ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro.
4. Nel caso in cui dall'assegnazione dei punti, successivamente decurtati ai sensi del comma 3 del presente articolo, sia derivata la sospensione delle funzioni di comandante, il capo del compartimento dell'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo interessato provvede all'annullamento del provvedimento di divieto e ad annotarne gli estremi sul documento matricolare del marittimo e, ove occorra, sul ruolo ovvero ruolino di equipaggio.
 
Art. 4
Cancellazione dei punti

1. Il marittimo interessato, al fine di ottenere la cancellazione dei punti nei casi di cui al comma 3 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 4/2012, presenta la relativa istanza al capo del compartimento dell'ufficio marittimo di iscrizione.
2. All'esito della verifica, il predetto capo del compartimento emette, ove ne ricorrano i presupposti, un provvedimento di cancellazione dei punti, lo notifica all'interessato, dispone l'annotazione degli estremi del provvedimento sul documento matricolare del marittimo - con indicazione del numero dei punti cancellati - e ne da' comunicazione al Centro controllo nazionale pesca ed all'ufficio di iscrizione del marittimo per le dovute annotazioni sul pertinente registro. Nel caso in cui non ne ricorrano i presupposti emette un provvedimento di diniego e lo notifica al marittimo interessato.
 
Art. 5
Centro controllo nazionale pesca

1. Il Centro controllo nazionale pesca provvede ad aggiornare i dati contenuti nel registro nazionale delle infrazioni con l'indicazione di tutti i punti assegnati, dei punti decurtati ai sensi dell'art. 3 comma 3 e cancellati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, nonche' delle sospensioni delle funzioni di comandante.
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 31
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone