Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DIRETTIVA 27 gennaio 2012
Modifiche alla direttiva 2 maggio 2006, recante: «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze».


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2010, registrato alla Corte dei conti in data 17 novembre 2010, Reg. n. 19, foglio n. 24, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti con presenza di sostanze pericolose»;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 recante «Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze» ed in particolare il capitolo 3 - Incidenti aerei;
Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 sopra citato ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari»;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;

Emana
la seguente direttiva:

Al fine di dare attuazione al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile ed, in particolare, all'art. 21 recante «Assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari», il capitolo 3 - «Incidenti aerei» della direttiva del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 2 maggio 2006 citata in premessa e' sostituito dal seguente:
«3. Incidenti aerei - All'interno del perimetro aeroportuale, o comunque nell'area di giurisdizione aeroportuale.
3.1 La comunicazione dell'evento e il flusso informativo.
La Torre di controllo o, ove questa non fosse presente, il competente fornitore dei servizi del traffico aereo, registrato l'evento:
informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso, ivi compreso il gestore aeroportuale, per le azioni di competenza;
ne da' comunicazione alla direzione aeroportuale ed all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) vigila sull'attuazione delle procedure del piano di emergenza aeroportuale ed informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura, le sale operative di protezione civile degli enti locali competenti per il territorio e l'ANSV.
Gli enti ed organizzazioni interni ed esterni all'aeroporto agiscono in accordo a quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale, a sua volta definito in aderenza alla normativa dell'ENAC.
Inoltre, le sedi aeroportuali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita' informano ed aggiornano costantemente le rispettive sale operative territoriali, che potrebbero comunque ricevere analoga comunicazione dell'incidente dal territorio:
112 Arma dei Carabinieri;
113 Polizia di Stato;
115 Vigili del Fuoco;
118 Emergenza sanitaria;
117 Guardia di Finanza;
1515 Corpo Forestale;
1530 Guardia Costiera.
Ciascuna sala operativa territoriale delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', secondo le modalita' previste dalle proprie procedure:
allerta le proprie strutture territoriali per l'eventuale intervento di mezzi e uomini di supporto;
contatta le altre sale operative territoriali per la verifica della notizia e lo scambio delle informazioni;
contatta, laddove attive, le sale operative delle Polizie Locali (Polizia Municipale e Polizia Provinciale) e le sale operative di protezione civile degli enti locali;
informa l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura;
attiva il flusso di comunicazione interno;
attua quanto altro previsto dalle proprie procedure.
Inoltre:
la sala operativa del 118:
avvia le procedure per l'attivazione delle risorse sanitarie territoriali;
allerta le strutture sanitarie per l'eventuale attivazione del loro piano di emergenza interna per massiccio afflusso feriti (PEIMAF).
Le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilita', l'ENAC e l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura avvisano immediatamente dell'incidente l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia (S.S.I.) del Dipartimento della Protezione Civile e riferiscono sull'evoluzione dell'evento e sulle risorse in campo. Le stesse, inoltre, faranno pervenire alla S.S.I. eventuali richieste di concorso e supporto all'attivita' di gestione dell'emergenza.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile valuta la situazione emergenziale e, se appare di carattere eccezionale, coordina gli interventi e le iniziative per fronteggiare l'evento in corso, con le modalita' di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.
3.2 L'intervento sul luogo dell'incidente.
Le squadre che intervengono sul luogo dell'incidente operano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze tecniche, secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale e dalle proprie procedure operative.
Per garantire il coordinamento degli interventi delle diverse squadre, la direzione delle operazioni di salvataggio, soccorso ed intervento tecnico urgente e' affidata, fin dai primi momenti dell'emergenza, al responsabile del distaccamento aeroportuale dei Vigili del Fuoco che assume il ruolo di direttore tecnico dei soccorsi.
In accordo con le indicazioni del direttore tecnico dei soccorsi, cui devono essere messe a disposizione tutte le informazioni tecnico-specialistiche necessarie a garantire che le operazioni si svolgano in condizioni di sicurezza, vengono attuati i seguenti interventi:
soccorso tecnico urgente (VV.F.);
soccorso sanitario (sistema 118 - Servizio sanitario aeroportuale):
attivita' di ricognizione e triage;
trasporto feriti nell'area a questi destinata all'interno dell'aeroporto, secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale;
richiesta, se necessario, di ulteriore supporto di autoambulanze e personale al sistema 118;
supporto logistico (Societa' di gestione aeroportuale).
Il coordinamento generale dei soccorsi e' assicurato dal gestore, attraverso il centro operativo per le emergenze e tutti gli altri supporti logistici ed organizzativi che e' tenuto ad approntare. L'ENAC garantisce la collaborazione con l'autorita' giudiziaria e con l'ANSV.
In accordo con le indicazioni del centro operativo per le emergenze vengono attuati i seguenti interventi:
coordinamento delle operazioni di soccorso sanitario presso la sede interna all'aeroporto dedicata a tale attivita' secondo quanto previsto dal piano di emergenza aeroportuale (Servizio sanitario aeroportuale);
attivita' medico - legale connesse al recupero, al trasferimento e alla gestione delle salme (Sanita' aerea d'intesa con la Polizia Mortuaria);
presidio della zona interessata dall'incidente, delle aree destinate ai feriti ed agli illesi, e delle entrate principali dell'aeroporto (Forze di Polizia);
presidio di tutte le zone d'accesso ai piazzali (Forze di Polizia);
agevolazione al transito dei mezzi di soccorso ai varchi doganali (Forze di Polizia e Polizia locale);
scorta dei mezzi di soccorso (Forze di Polizia);
piantonamento dei resti del velivolo sul luogo dell'incidente (Forze di Polizia);
gestione degli effetti personali recuperati (Forze di Polizia);
predisposizione del personale tecnico e dei mezzi speciali per rimuovere l'aeromobile incidentato (Societa' di navigazione aerea/gestore aeroportuale).
In presenza di cittadini esteri a bordo, l'ufficio sala crisi dell'ENAC provvede a contattare l'unita' di crisi del Ministero degli affari esteri al fine di fornire le dovute informazioni sull'accaduto.
Come previsto dall'art. 13 del regolamento UE n. 996/2010, sino all'arrivo degli investigatori dell'ANSV nessuno puo' modificare lo stato del luogo dell'incidente, prelevare da esso campioni, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostarlo o rimuoverlo, a meno che cio' non si renda necessario per ragioni di sicurezza o per assistere persone ferite o previa autorizzazione del direttore tecnico dei soccorsi e, ove possibile, in consultazione con l'ANSV, al fine di assicurare la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.
3.3 L'assistenza e l'informazione alle vittime e ai loro familiari nonche' alla popolazione.
Oltre all'intervento sul luogo dell'incidente, finalizzato al soccorso e al recupero dei feriti, e' necessario prevedere una serie di attivita' che garantiscano l'assistenza alle vittime e ai loro familiari nonche' alla popolazione anche indirettamente interessata dall'evento:
attivita' di assistenza medica agli illesi (Servizio sanitario aeroportuale);
assistenza psicologica agli illesi (ASL);
assistenza ai familiari per il riconoscimento delle salme (ASL);
distribuzione di generi di conforto (gestore aeroportuale);
individuazione dell'area destinata all'accoglienza ed all'assistenza dei familiari delle vittime (gestore aeroportuale);
organizzazione di un eventuale ricovero alternativo (vettore);
predisposizione di un servizio di trasporto alternativo e di altro genere di supporto logistico (vettore).
La gestione delle attivita' di assistenza alle vittime ed ai loro familiari e' affidata al vettore coinvolto nell'incidente, in aderenza allo specifico piano da quest'ultimo predisposto e approvato dall'ENAC o dall'autorita' competente.
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n.996/2010 l'ENAC, nell'ambito della propria organizzazione, individua uno o piu' referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto.
Il Prefetto assume, in relazione alla situazione di emergenza, le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica.
L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.
3.4 Il centro operativo di emergenza.
In caso di incidente, presso ogni aeroporto viene attivato il centro operativo di emergenza (previsto nei piani di emergenza aeroportuali) che, in particolare, provvede a:
supportare le richieste che pervengono dal luogo dell'incidente attraverso il direttore tecnico dei soccorsi il quale, in ogni caso, informa costantemente il centro sulla situazione dell'area di intervento;
tenere costantemente informati l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia del Dipartimento della protezione civile e la sala crisi dell'ENAC, aggiornandoli sull'evoluzione complessiva dell'evento;
tenere i rapporti con l'ANSV al fine di ricevere ogni utile informazione per la gestione dell'evento, nonche' agevolarne lo svolgimento dei compiti di istituto;
organizzare le attivita' finalizzate al ripristino della situazione ordinaria.
La responsabilita' dell'approntamento, attivazione e gestione del centro operativo per l'emergenza e' affidata al gestore aeroportuale.
Il centro operativo per l'emergenza e' composto: da qualificati rappresentanti della societa' di gestione che, oltre a sovrintendere alle attivita' di soccorso di diretta pertinenza, garantiscono le predisposizione dei necessari servizi di assistenza; dai rappresentanti delle sedi interne all'aeroporto delle forze istituzionali preposte al soccorso e puo' comprendere anche i rappresentanti delle strutture territoriali di Protezione civile, le organizzazioni di volontariato, laddove attivate, e altri enti/istituzioni necessari alla gestione dell'emergenza in considerazione delle caratteristiche dell'evento.
Qualora le risorse disponibili sul territorio non fossero sufficienti a fronteggiare l'evento, ovvero risultasse necessaria una attivita' di coordinamento sovraregionale, le autorita' territoriali rappresentate nel centro operativo per l'emergenza potranno richiedere, attraverso l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia, l'intervento del Dipartimento della Protezione civile.
Nel caso di eccezionalita' della situazione emergenziale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Capo Dipartimento della Protezione civile, sentito il Presidente della Regione interessata, puo' disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile, e, di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione civile provvede a coordinare gli interventi e tutte le iniziative per fronteggiare l'evento in corso cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. In mare.
In caso di incidente a mare o di ammaraggio di un aeromobile, il flusso di comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalita' descritte nel capitolo 2. Il coordinamento e l'impiego delle unita' di soccorso e' quindi assicurato dall'organizzazione preposta al S.a.R. marittimo che, immediatamente allertata dagli enti aeronautici, opera in stretto raccordo con:
l'ENAC, che fornira' tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento, le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente e quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari;
l'ANSV, che fornira' le istruzioni per la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.
L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n.996/2010, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto nell'ambito della propria organizzazione individua uno o piu' referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto. Sulla terra ferma al di fuori del perimetro aeroportuale, o comunque dell'area di giurisdizione aeroportuale
Un incidente connesso all'impatto di un aeromobile con la terra ferma, e' assimilabile - salvo, in genere, la diversa estensione territoriale dell'area interessata da relitti o resti - a quanto avviene in caso di esplosioni o crolli di strutture con il coinvolgimento di un gran numero di persone. Il centro di controllo competente per lo spazio aereo interessato dall'incidente informa ed attiva i servizi aeroportuali di pronto intervento e di soccorso, nonche' la sala crisi dell'ENAC che allerta immediatamente l'ufficio gestione delle emergenze - Sala situazione Italia (S.S.I.) del Dipartimento della Protezione civile, le sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e l'ANSV.
Il flusso delle comunicazioni e la gestione dell'emergenza si articolano secondo le modalita' descritte nel capitolo 1 e nel capitolo 3.3.
L'ENAC fornira' tutte le conoscenze tecniche utili all'intervento, le informazioni relative alle persone coinvolte nell'incidente e quelle per l'assistenza alle vittime e ai loro familiari;
L'ANSV fornira' al direttore tecnico dei soccorsi le istruzioni per la corretta preservazione delle evidenze utili all'inchiesta di sicurezza.
L'attivita' di informazione istituzionale ed i rapporti con i mass media spettano esclusivamente all'ENAC ed all'ANSV, per quanto di rispettiva competenza. In particolare, spetta all'ANSV, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento UE n. 996/2010, rendere pubbliche eventuali informazioni sulle osservazioni dei fatti e sullo svolgimento dell'inchiesta di sicurezza.
Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del regolamento UE n.996/2010, l'ufficio territoriale del Governo - Prefettura territorialmente competente, nell'ambito della propria organizzazione, individua uno o piu' referenti incaricati di essere le persone di contatto con le vittime e i loro familiari, acquisendo a tal fine le dovute informazioni dal vettore coinvolto.».
La presente direttiva verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2012

Il Capo del dipartimento: Gabrielli
 
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