Gazzetta n. 104 del 5 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 aprile 2012 |
Decadenza della societa' FASCOM S.r.l. dalla concessione n. 3731 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il D.M. 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3731 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della societa' FASCOM S.r.l. nei locali siti in Sant'Antimo, (Napoli), alla Via Raffaello, 23/31; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'articolo 13, comma 8, delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, «qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione e' soggetta a provvedimento di decadenza»; Vista la nota prot. n. 49059 del 15 settembre 2011 con la quale l'Ufficio regionale Campania ha proceduto all'escussione integrale della polizza fidejussoria prestata dalla Fascom S.r.l. a garanzia del tempestivo ed esatto versamento dell'imposta unica, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di scommesse; Visto che con nota n. 2012/5285/Giochi/SCO del 7 febbraio 2012 e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione e la sospensione del collegamento dal Totalizzatore nazionale, a motivo dell'obbligo vigente in capo al concessionario di reintegrare le garanzie prestate, nei termini stabiliti come previsto dal citato articolo 13, comma 8, tenuto conto anche della perdurante esposizione debitoria; Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha presentato la garanzia richiesta nei termini previsti dallo schema di convenzione suindicato;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3731 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con la societa' Fascom S.r.l., con sede legale in Aversa (Caserta), alla Via Verdi, 39 ed operante nel comune di Sant'Antimo (Napoli). Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 20 aprile 2012
Il direttore: Tagliaferri |
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