Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51
Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale in data 21 dicembre 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 settembre 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2011, riscontrata con nota n. 8622 del 28 dicembre 2011;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Principi generali

1. Il presente regolamento detta disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza applicabili agli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e relative articolazioni, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. La disciplina della tutela della salute e della sicurezza negli uffici all'estero si ispira ai principi dettati dalla legislazione nazionale e comunitaria e, in particolare, ai canoni di uniformita' della tutela, di prevenzione dei rischi professionali, di protezione, di eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, di informazione e di partecipazione del personale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita',
degli istituti di istruzione universitaria, delle
istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica,
degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, degli uffici all'estero di cui all'art. 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le
disposizioni del presente decreto legislativo sono
applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
organizzative ivi comprese quelle per la tutela della
salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei
Carabinieri, nonche' dalle altre Forze di polizia e dal
Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento della
protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo con
decreti emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di
concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale nonche', relativamente
agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale
rappresentativi del personale militare; analogamente si
provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e
i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
Con decreti, da emanare entro quarantotto mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le
disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con
la disciplina recata dal presente decreto della normativa
relativa alle attivita' lavorative a bordo delle navi, di
cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui
al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e
l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai
titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile
1988, n. 177 (Approvazione del regolamento di esecuzione
della L. 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1988, n.
129, supplemento ordinario.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' il seguente:
«Art. 30 (Classificazione, istituzione e soppressione).
- Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze
diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni,
denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e
in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in
uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti
italiani di cultura.
L'istituzione e la soppressione delle rappresentanze
diplomatiche sono disposte con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di
concerto con il Ministro per il tesoro. Per le
rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni
internazionali il decreto istitutivo specifica la loro
equiparazione ad Ambasciata o Legazione.
L'istituzione e la soppressione degli uffici consolari
di I categoria sono disposte con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari
esteri, previo parere del Consiglio di amministrazione, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
L'istituzione e la soppressione dei Consolati generali
e dei Consolati di II categoria sono disposte con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari esteri; l'istituzione e la soppressione dei
Vice consolati e delle Agenzie consolari di II categoria
sono disposte con decreto del Ministro per gli affari
esteri. In citta' sedi di Missione diplomatica non possono
essere istituiti uffici consolari di II categoria.
I decreti di istituzione e soppressione di
rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Gli istituti italiani di cultura sono istituiti e
soppressi in base alla specifica normativa che ne
disciplina le attivita' e il funzionamento. Per quanto in
questa non espressamente previsto e regolato si applicano
le norme del presente decreto, se compatibili con la natura
e le finalita' degli istituti stessi.
Gli istituti italiani di cultura dipendono dalle
Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari secondo
quanto stabilito dalla legge».
- Per il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008, vedi nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.
 
Art. 3
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli uffici all'estero, incluse le unita' tecniche locali in quanto articolazioni degli stessi.
2. Il presente regolamento si applica agli istituti italiani di cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali come strutture di pertinenza delle rappresentanze diplomatiche, delle rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova integrale applicazione la normativa locale, fatta salva l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente articolo le norme in materia di salute e sicurezza sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti.
4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza si tiene inoltre conto delle disposizioni a tutela della sicurezza del segreto di Stato, del trattamento e custodia di documentazione classificata, nonche' delle limitazioni di accesso e delle particolari caratteristiche delle aree protette e riservate.
5. Ai fini dell'applicazione all'estero delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e' considerato datore di lavoro il capo dell'ufficio.
6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla normativa locale eventualmente vigente, alle caratteristiche dell'ufficio e alla realta' geografica e sociale, avvalendosi di personale adeguatamente formato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 
Art. 4
Uffici all'estero aventi sede
negli Stati dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea si applica la normativa locale, purche' attuativa delle direttive comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Si ritengono assolti gli obblighi previsti dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a carico del datore di lavoro e del dirigente, ove si sia ottemperato alle disposizioni locali conformi al comma 1 del presente articolo.
3. Resta fermo l'obbligo di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 6 del presente regolamento.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 17 e 18 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 e' il seguente:
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione
della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente
decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere
conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto
i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto;
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all'art. 41, comunicare tempestivamente al medico
competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) adottare le misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione,
formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da
esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e
immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, copia del documento di
cui all'art. 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonche'
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati
di cui alla lettera r). Il documento e' consultato
esclusivamente in azienda;
p) elaborare il documento di cui all'art. 26, comma 3
anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53,
comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
verificando periodicamente la perdurante assenza di
rischio;
r) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino
un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art.
53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza nelle ipotesi di cui all'art. 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di
lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato,
secondo le disposizioni di cui all'art. 43. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle
dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in
regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di
apposita tessera di riconoscimento, corredata di
fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unita' produttive con piu' di 15 lavoratori,
convocare la riunione periodica di cui all'art. 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione
ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione;
aa) comunicare in via telematica all'INAIL e
all'IPSEMA, nonche' per loro tramite, al sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di
lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o
designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione
l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o
designati;
bb) vigilare affinche' i lavoratori per i quali vige
l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla
mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneita'.
1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1,
relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi
dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza
dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
decorre dalla scadenza del termine di sei mesi
dall'adozione del decreto di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico competente
informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e
degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto
legislativo, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti
altresi' a vigilare in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25,
ferma restando l'esclusiva responsabilita' dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto
di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti».



 
Art. 5
Uffici all'estero aventi sede negli Stati
non facenti parte dell'Unione Europea

1. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applica la normativa locale nel rispetto dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in capo al titolare dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, nel rispetto delle disposizioni tecniche locali vigenti. Fermi restando gli obblighi del periodo che precede, essi si presumono correttamente assolti se le autorita' locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.
3. Agli uffici all'estero aventi sede in Stati non facenti parte dell'Unione Europea e non dotati di una normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano i principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenendo conto delle disposizioni tecniche locali in materia di impiantistica, antisismica, antincendio e di primo soccorso.
4. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in capo al capo dell'ufficio permane comunque l'obbligo:
di effettuare la valutazione dei rischi;
di assolvere agli obblighi relativi al primo soccorso e alla prevenzione incendi, applicando le eventuali disposizioni tecniche locali. Fermi restando gli obblighi predetti, essi si presumono correttamente assolti se le autorita' locali competenti abbiano rilasciato le prescritte certificazioni;
di nominare il medico competente con le modalita' stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento;
di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione con le modalita' stabilite dall'articolo 9 del presente regolamento.
 
Art. 6
Medico competente per gli uffici
aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno degli Stati dell'Unione Europea nomina quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di titoli e requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
2. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 
Art. 7
Medico competente per gli uffici
non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea

1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea puo' nominare quale medico competente un libero professionista locale, in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che sia in grado di assicurare livelli di prestazioni sanitarie equivalenti a quelle stabilite dal piano sanitario nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero.
2. La sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto delle peculiari condizioni climatiche e sanitarie dello Stato in cui e' prestato servizio.
3. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per la Sede centrale del Ministero che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. Si applicano le disposizioni in materia di sospensione dei termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 e' il seguente:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui
all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del
lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di
verificare l'idoneita' alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di
lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di
prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di
prevenzione non e' incompatibile con le disposizioni
dell'art. 39, comma 3.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresi'
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in
Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione
delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le
modalita' per l'accertamento della tossicodipendenza e
della alcol dipendenza.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio
per iscritto dando copia del giudizio medesimo al
lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8.
9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi
compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso».
- Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e' il seguente:
«7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non
superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'art. 14, comma 2».



 
Art. 8
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'individuazione del numero e delle modalita' di designazione e di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e' disciplinata in sede di contrattazione collettiva.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008 e' il seguente:
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino
a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale».



 
Art. 9
Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi

1. La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' obbligo non delegabile del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione un dipendente di ruolo in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ove presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze in materia di prevenzione infortuni, con particolare riguardo ai rischi connessi allo svolgimento dell'attivita' istituzionale delle sedi all'estero.
3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi e' data facolta' ai capi dei diversi uffici di raccordarsi al fine di nominare un responsabile comune del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
 
Art. 10
Coordinamento e controllo

1. La Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni del Ministero svolge attivita' di coordinamento, controllo, assistenza e consulenza nell'attuazione delle norme riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori da parte degli uffici all'estero, anche con poteri di impulso in caso di inerzia. Per gli istituti di cultura italiani provvede analogamente la Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero. Per le unita' tecniche locali provvede la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
2. Per le finalita' di cui al precedente comma 1 il Ministero si avvale della consulenza dell'INAIL.
 
Art. 11
Clausola finanziaria

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero provvede agli adempimenti derivanti dal presente decreto mediante le ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche in dotazione alla stessa, sia a livello centrale che periferico.
 
Art. 12
Abrogazioni

E' abrogato il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 febbraio 2012

Il Ministro
degli affari esteri
Terzi di Sant'Agata
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro della salute
Balduzzi
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2012 Affari esteri registro n. 3, foglio n. 228



Note all'art. 12:
- Il decreto ministeriale 21 novembre 1997, n. 497
(Regolamento recante attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane all'estero) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1998, n. 20.


 
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