Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 6 marzo 2012 |
Scioglimento per atto d'autorita' della «Edil Alkam Societa' Cooperativa», in Besano e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi
Visto l'art. 12 del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art.198 R.D. 16 marzo 1942 n. 267; Viste le risultanze del verbale di revisione del 20 ottobre 2010, effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La cooperativa «Edil Alkam Societa' Cooperativa» con sede in Besano (Varese), costituita in data 17 novembre 2005, n. REA VA-300953, C.F. 02904400120, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell' art. 2545-septiesdecies c.c. e la dott. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, con studio in via San Bartoloneo, 17 - 12013 Chiusia di Pesio (Cuneo), ne e' nominato commissario liquidatore. |
| Art. 2
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 marzo 2012
Il direttore generale: Esposito |
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