Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' Idea Finanziaria Spa. (Decreto n. 64904).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto il decreto n. 61993 del 03.10.2011 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 01.01.2010 al 03.03.2010, in favore di un numero massimo di 40 lavoratori, della societa' Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso gli stabilimenti di Roma (RM) (38 lavoratori) - Lavello (PZ) (1 lavoratore) e Milano (MI) (1 lavoratore);
Visto il decreto n. 54921 del 22.10.2010 con il quale e' stata autorizzata:
la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 02.03.2010 e 26.05.2010, per il periodo dal 04.03.2010 al 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 lavoratori, della societa' Idea Finanziaria Spa, dipendenti presso lo stabilimento di Roma (RM);
per il periodo dal 27.05.2010 al 26.05.2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.05.2010, in favore di un numero massimo di 31 unita' lavorative licenziate dalla societa' Idea Finanziaria Spa - stabilimento di Roma (RM);
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 26.07.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalla societa' Idea Finanziaria Spa per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa;
Visto l'assenso della Regione Lazio (05.08.2011) che si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla societa' Idea Finanziaria Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, presentati dall'azienda Idea Finanziaria Spa, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 27.05.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 26.07.2011, in favore di un numero massimo di 20 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Idea Finanziaria Spa, presso la sede aziendale di Roma (RM).
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 203.001,60 (duecentotremila e uno/60).
Matricola INPS: 7046573396.
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 203.001,60 (duecentotremila e uno/60), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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