Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilita' per i dipendenti delle societa' Gabetti Property Solutions Spa e Gabetti Property Solutions Agency Spa. (Decreto n. 64903).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto il decreto n. 48294 del 17.11.2009 con il quale e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-bis, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 28.05.2009, in favore di:
228 unita' lavorative della societa' Gabetti Property Solutions Agency Spa;
28 unita' lavorative della societa' Gabetti Property Solutions Spa;
Visto il decreto n. 54639 del 11.10.2010 con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31.03.2010, in favore di:
227 unita' lavorative ubicate presso varie unita' aziendali della societa' Gabetti Property Solutions Agency Spa;
28 unita' lavorative ubicate presso varie unita' aziendali della societa' Gabetti Property Solutions Spa;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 20.06.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti delle societa' Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa per le quali sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (07.10.2011), Lombardia (25.07.2011), Lazio (01.08.2011), Emilia Romagna (24.06.2011), Campania (29.06.2011), Puglia (23.06.2011), Sardegna (29.06.2011) e Toscana (07.10.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle societa' Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Vista l'istanza e gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, presentati in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle Gabetti Property Solutions Agency Spa e Gabetti Property Solutions Spa;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20.06.2011, in favore di un numero massimo di n. 28 lavoratori dipendenti dalla Gabetti Property Solutions Spa, cosi' suddivisi:
Regione Lazio - 5 lavoratori;
Regione Lombardia - 23 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 432.240,48 (quattrocentotrentaduemiladuecentoquaranta/48).
Matricola INPS - 4929545961.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 20.06.2011, in favore di un numero massimo di n. 227 lavoratori dipendenti dalla Gabetti Property Solutions Agency Spa, cosi' suddivisi:
Regione Piemonte - 47 lavoratori;
Regione Lombardia - 57 lavoratori;
Regione Lazio - 71 lavoratori;
Regione Emilia Romagna - 12 lavoratori;
Regione Campania - 22 lavoratori;
Regione Puglia - 12 lavoratori;
Regione Sardegna - 3 lavoratori;
Regione Toscana - 3 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.504.235,32 (tremilionicinquecentoquattromiladuecentotrentacinque/32).
Matricola INPS - 4929545961.
 
Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.936.475,80 (tremilioninovecentotrentaseimilaquattrocentosettantacinque/80), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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