Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 14 marzo 2012 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le societa' appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole. (Decreto n. 64912). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2; Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato- Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011; Visto in particolare, il punto 18 del sopra citato accordo in sede di Conferenza Stato - Regioni del 20.04.2011, nella parte in cui prevede «qualora in corso della vigente Intesa le esigenze superino le risorse di cui ai punti 15 e 16 il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga con modalita' da esso definite con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari»; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della pubblica istruzione e della Presidenza del Consiglio in data 12.07.2011, relativo alle societa' appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole, come indicate nella parte dispositiva del presente decreto, dal quale emerge: la sussistenza, per le societa' appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole delle condizioni previste dalla normativa di cui al sopra citato art. 1, commi 29, 30 e 34 della legge 13 dicembre, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; l'impossibilita', rappresentata dalle singole Regioni, di apportare nel breve tempo disponibile e per l'elevato numero di lavoratori coinvolti, le misure di politica attiva necessarie per poter accedere all'utilizzo delle risorse del FES; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore delle societa' appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole, come indicate nella parte dispositiva del presente decreto; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di finanziare interamente con risorse a carico Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.07.2011 al 03.09.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12.07.2011, in favore di un numero massimo di 12.474 lavoratori delle societa' appartenenti al settore degli Appalti di pulizia nelle scuole di seguito elencate secondo quanto indicato nell'allegata istanza facente parte integrante del presente decreto: Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Conformemente a quanto previsto dall'accordo governativo del 12.07.2011, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 47.602.655,10 (quarantasettemilioniseicentoduemilaseicentocinquantacinque/10), cosi' ripartito: Parte di provvedimento in formato grafico
Pagamento diretto: SI. |
| Art. 3
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 47.602.655,10 (quarantasettemilioniseicentoduemilaseicentocinquantacinque/10), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
| Art. 4
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2012
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero p. Il Ministro dell'economia e delle finanze Il vice Ministro delegato Grilli |
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