Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 14 marzo 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la societa' WWF Italia ONG Onlus. (Decreto n. 64911).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere C1PE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14.02.2011, relativo alla societa' WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 08.07.2011, relativo alla societa' WWF Italia ONG Onlus, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Lazio (24.02.2011 e 16.03.2011), Umbria (10.03.2011), Trentino Alto Adige (24.02.2011), Toscana (23.03.2011), Abruzzo (15.03.2011), Basilicata (28.02.2011), Lombardia (15.03.2011), Piemonte (23.02.2011), Campania (23.02.2011), Veneto (22.02.2011), Calabria (08.08.2011), Sicilia (06.09.2011) e Sardegna (19.10.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;
Visti gli assensi delle Regioni Lazio (01.08.2011), Umbria (03.08.2011), Trentino Alto Adige (26.07.2011), Toscana (01.08.2011), Abruzzo (25.07.2011), Basilicata (13.07.2011), Lombardia (08.08.2011), Piemonte (01.08.2011), Campania (28.07.2011), Veneto (25.07.2011), Sicilia (27.07.2011) e Sardegna (25.07.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche;
Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;
Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WWF Italia ONG Onlus, per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14.02.2011, in favore di un numero massimo di 100 lavoratori della societa' WWF Italia ONG Onlus, dipendenti presso le seguenti Regioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata:
al 100% in favore di n. 2 lavoratori presso la sede di Roma (RM);
al 25% in favore di n. 98 lavoratori.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 183.589,31 (centoottantatremilacinquecentoottantanove/31).
Matricola INPS: 7010837134.
Pagamento diretto: SI.
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 08.07.2011, in favore di un numero massimo di 98 lavoratori della societa' WWF Italia ONG Onlus, dipendenti presso le seguenti Regioni:
Parte di provvedimento in formato grafico


La contrazione dell'orario di lavoro sara' attuata:
al 100% in favore di n. 5 lavoratori di cui n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM), n. 1 lavoratore dipendente presso la sede aziendale della Sardegna e n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede aziendale della Lombardia;
al 55% in favore di un numero massimo di 93 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 01.07.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 3 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM) e per il periodo dal 18.08.2011 al 31.12.2011 in favore di n. 50 lavoratori dipendenti presso la sede di Roma (RM).
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 474.672,12 (quattrocentosettantaquattromilaseicentosettantadue/12).
Matricola INPS: 7010837134.
Pagamento diretto: NO.
 
Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad curo 658.261,43 (seicentocinquantaottomiladuecentosessantauno/43), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuate dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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