Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 marzo 2012
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento di mobilita' per i dipendenti dalle Basi Nato e USA. (Decreto n. 65188).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto il decreto n. 47697 del 16.10.2009 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009, in favore di un numero massimo di 145 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA della Regione Sardegna (La Maddalena);
Visto il decreto n. 49953 del 05.02.2010 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA della Regione Campania;
Visto il decreto n. 62510 del 24.10.2011 con il quale sono state autorizzate, per il periodo dall'01.01.2009 al 31.12.2009, la concessione e la proroga del trattamento di mobilita', come definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22.06.2009 e in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori dipendenti delle Basi Nato ed USA delle Regioni Campania, Lazio, Toscana e Veneto;
Visto il decreto n. 62511 del 24.10.2011 con il quale sono state autorizzate:
1) per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 129 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA cosi' suddivisi:
6 lavoratori - Regione Veneto - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
2 lavoratori - Regione Toscana - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
4 lavoratori - Regione Lazio - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
2 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
3 lavoratori - Regione Sardegna - per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010;
112 lavoratori - Regione Sardegna - dal 01.01.2010 e non oltre il 28.02.2010, come da accordo governativo del 04.05.2010;
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 10%;
2) per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 04.05.2010, in favore di un numero massimo di n. 36 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA cosi' suddivisi:
22 lavoratori - Regione Sicilia - per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;
3 lavoratori - Regione Sicilia - per il periodo dal 15.11.2010 al 31.12.2010;
4 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 15.10.2010 al 31.12.2010;
7 lavoratori - Regione Campania - per il periodo dal 15.12.2010 al 31.12.2010;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25.07.2011, relativo ai lavoratori ex dipendenti dalle Basi Nato e USA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa;
Visti gli assensi delle Regioni Lazio (05.08.2011), Sicilia (06.09.2011), Veneto (04.08.2011), Campania (01.08.2011) e Toscana (10.08.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle societa' Basi Nato e USA, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visti gli elenchi nominativi dei beneficiari del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, presentati dalle OO.SS, in favore dei lavoratori ex dipendenti dalle Basi Nato e USA;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di n. 35 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA, secondo le scadenze indicate nell'allegato elenco, cosi' suddivisi:
Regione Sicilia - 25 lavoratori, di cui n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011 e n. 1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 13.06.2011.
Regione Campania - 10 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 10% in favore di:
Regione Sicilia:
2 lavoratori per il periodo dal 15.11.2011 al 31.12.2011;
21 lavoratori per il periodo dal 15.10.2011 al 31.12.2011;
Regione Campania:
2 lavoratori per il periodo dal 15.10.2011 al 31.12.2011;
2 lavoratori per il periodo dal 15.12.2011 al 31.12.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 523.151,17(cinquecentoventitremilacentocinquantauno/17).
 
Art. 2

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25.07.2011, in favore di un numero massimo di n. 12 lavoratori dipendenti dalle Basi Nato e USA, secondo le scadenze indicate nell'allegato elenco, cosi' suddivisi:
Regione Campania - 2 lavoratori;
Regione Lazio - 4 lavoratori;
Regione Toscana - 2 lavoratori;
Regione Veneto - 4 lavoratori.
La misura del predetto trattamento e' stata ridotta del 30% in favore di:
Regione Campania:
2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
Regione Lazio:
2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
2 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 26.06.2011;
Regione Toscana:
1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 18.04.2011;
1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
Regione Veneto:
3 lavoratori per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011;
1 lavoratore per il periodo dal 01.01.2011 al 30.04.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 137.479,55 (centotrentasettemilaquattrocentosettantanove/55).
 
Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 660.630,72 (seicentosessantamilaseicentotrenta/72), e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Il vice Ministro delegato
Grilli
 
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