Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2012
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare l'efficace perseguimento delle finalita' indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. (Ordinanza n. 4018).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.»;
Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio e del 9 marzo 2010, recante la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Unita' tecnica-amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui al citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Considerato che sono ancora in corso di espletamento le attivita' integrative necessarie alla definizione della massa passiva costituita dalle posizioni debitorie formatesi nei confronti della gestione commissariale nel periodo di vigenza dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti in Campania, a cui vanno aggiunte le attivita' istruttorie dei debiti maturati nella fase post-emergenziale negli anni 2010 e 2011;
Considerato inoltre che risulta definita la massa attiva delle somme dovute dai comuni per lo smaltimento dei rifiuti per il periodo 2005 -2009 rispetto ai quali si sta procedendo al recupero per il tramite del Ministero dell'interno mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, mentre sono ancora in via di definizione l'accertamento delle posizioni creditorie per gli anni successivi;
Considerato altresi' che sono in corso di perfezionamento da un lato le procedure di esproprio relative a 268 unita' immobiliari utilizzate per l'allestimento di aree di stoccaggio, discariche, impianti di trattamento dei rifiuti e gli interventi per il miglioramento della viabilita' di accesso ai siti, dall'altro le attivita' di aggiornamento catastale dei sedimi sui quali sono stati edificati gli impianti di trattamento dei rifiuti (STIR ex CDR) ai fini del relativo trasferimento di proprieta';
Considerato che le attivita' sopra indicate sono propedeutiche all'avvio della fase di passaggio delle competenze all'amministrazione competente in via ordinaria;
Considerato che sono attualmente in fase di svolgimento le gare per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di scorie e polveri prodotte dal termovalorizzatore di Acerra, per l'affidamento del servizio di prelievo, raccolta, trasporto smaltimento percolato, fanghi, fanghi chimici etc. prodotti nello STIR di Caivano, per l'affidamento del servizio per il recupero del materiale ferroso estratto dai rifiuti prodotti dal termovalorizzatore di Acerra e dallo STIR di Caivano;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2012, registrata dalla Corte dei conti, con la quale, in attuazione dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' stata trasferita alla regione Campania la proprieta' del termovalorizzatore sito in localita' Pantano, nel comune di Acerra, e del relativo compendio immobiliare, ed il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze concernente l'assegnazione alla regione Campania della somma di euro 355.550.240,84 per l'acquisto del predetto termovalorizzatore di Acerra;
Considerata la necessita' di assicurare il regolare funzionamento del predetto impianto nelle more della definizione delle procedure finalizzate al definitivo trasferimento del medesimo alla regione Campania in attuazione dei provvedimenti sopra richiamati;
Ravvisata quindi, la necessita' di assicurare il completamento, in regime ordinario delle sopra citate incombenze demandate all'unita' tecnica amministrativa scongiurando il rischio di possibili soluzioni di continuita' nelle more del definitivo trasferimento delle competenze alle Amministrazioni competenti in via ordinaria;
Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di necessita' ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non derogatoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992;
Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Prefetto Gianfelice Bellesini, gia' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, e' confermato capo dell'unita' tecnica amministrativa di cui all'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, delle iniziative previste dal medesimo art. 15.
2. Il capo dell'unita' tecnica amministrativa, che per lo svolgimento delle proprie funzioni non percepisce alcun onere aggiuntivo rispetto al trattamento economico previsto, in relazione alla qualifica di appartenenza, per gli incarichi dirigenziali di prima fascia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'esito delle attivita' di cui al comma 1, provvede al trasferimento alle Amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature utilizzate per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione.
3. Il capo dell'unita' tecnica-amministrativa continua ad avvalersi delle unita' di personale in servizio presso la struttura ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, nel limite di euro 999.806,48, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5.
5. Il capo dell'unita' tecnica-amministra, per l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticita' in rassegna presenti sulle contabilita' speciali n. 5146, n. 5147 e n. 5148.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: Monti
 
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