Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 13 aprile 2012
Emanazione del nuovo statuto.





IL RETTORE


Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Universita' per Stranieri di Perugia»;
Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 165 del 15 dicembre 1992, nel testo vigente;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Preso atto che l'art. 2, comma 3, della succitata legge n. 240/2010 contempla una deroga a quanto, in via generale e obbligatoriamente, e' disposto per gli Atenei statali, prevedendo che: «... Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168...»;
Considerato che l'Universita' per Stranieri di Perugia, istituita con la sopra richiamata legge n. 204/1992 che la configura quale istituto superiore statale ad ordinamento speciale, appartiene alla tipologia di istituti come definita dal sopra riportato comma 3 dell'art. 2 della legge n. 240/2010;
Visto il D.R. n. 134 del 21 aprile 2011 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione preposta all'elaborazione delle modifiche dello Statuto di Ateneo, ai sensi del comma 5 del succitato art. 2;
Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della stessa legge n. 240/2010, in merito all'adozione del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia;
Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio accademico all'unanimita' ha adottato il nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra richiamata legge n. 240/2010;
Vista la nota rettorale prot. n. 7806 del 29 luglio 2011, con la quale il nuovo Statuto e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come richiamato dall'art. 2, comma 7, della citata legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. n. 5103 del 29 novembre 2011, con la quale la Direzione generale per l'Universita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo statutario;
Preso atto che l'apposita Commissione ha formulato una proposta di modifica del testo statutario conformandolo per la gran parte alle osservazioni de quo;
Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni mosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;
Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio accademico ha adottato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;
Vista la nota rettorale prot. n. 2933 dell'11 aprile 2012, con la quale il sopra detto testo definitivo del nuovo Statuto dell'Ateneo e' stato trasmesso nuovamente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Ritenuto che sia stato utilmente completato l'iter amministrativo previsto per l'adozione del nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia,


Decreta:


Art. 1


E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Perugia, adottato dal Consiglio accademico con deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo che viene allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrale e sostanziale.
 
Art. 2


Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1.
 
Art. 3


Il nuovo Statuto di Ateneo di cui al precedente art. 1 entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce il vigente Statuto di cui alle premesse.
Perugia, 13 aprile 2012


Il Rettore: Giannini
 
Allegato A


UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA




STATUTO




Titolo I - Disposizioni generali




Art. 1.
Natura, missione istituzionale
e strumenti operativi dell'Universita'


1. L'Universita' per Stranieri di Perugia, di seguito nominata «Universita'», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, e' un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Essa promuove e organizza lo svolgimento di attivita' di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civilta' italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini.
2. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione Italiana e ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168.
3. L'Universita' ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e puo' istituire sedi operative in Italia e all'estero.
4. L'Universita' puo' partecipare a enti, societa', fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e servizi.


Art. 2.
Principi ispiratori


1. L'Universita' afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento ideologico, confessionale, economico, e da ogni forma di discriminazione riguardo al genere e all'origine etnica o geografica.
2. In attuazione dei principi costituzionali, l'Universita' contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire:
la liberta' di insegnamento e la libera attivita' di ricerca dei docenti, assicurando i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;
la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi;
l'accesso ai piu' alti gradi di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli a una effettiva uguaglianza di opportunita';
l'adozione di sistemi di valutazione per misurare la qualita' dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' l'efficacia e l'efficienza dell'attivita' di servizio delle proprie strutture;
la pubblicita' e la trasparenza della propria attivita'.
3. L'Universita' promuove e sostiene la tutela della proprieta' intellettuale generata a seguito di attivita' istituzionali.
4. L'Universita' promuove i processi di internazionalizzazione, anche ai fini della realizzazione di uno spazio europeo e internazionale della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'alta formazione.
5. L'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con i propri ex studenti, attraverso la costituzione di un'associazione che favorisca le occasioni di contatto e scambio interculturale e lo sviluppo internazionale dell'Ateneo.
6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Universita' opera come comunita' di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, assumendo come valori di riferimento i diritti umani, l'accoglienza, la solidarieta' internazionale e la salvaguardia dell'ambiente.
7. L'Universita' pone come valore fondamentale il benessere della comunita' universitaria nei luoghi di studio e di lavoro e a tale scopo:
si dota di un Codice Etico che determina i valori fondamentali della comunita' universitaria;
predispone strumenti e strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle proprie attivita', nonche' a favore dei soggetti diversamente abili;
definisce regole e obiettivi volti ad ottimizzare la sostenibilita' ambientale della propria attivita'.


Art. 3.
Patrimonio


1. L'Universita' trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:
a) dai trasferimenti dello Stato;
b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni;
c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi universitari;
d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana e delle attivita' di certificazione linguistica.
2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso del marchio per finalita' non istituzionali e' autorizzata dal Rettore.


Art. 4.
Corsi e titoli


1. Le attivita' didattiche, comprese le attivita' tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.
2. L'Universita' conferisce i seguenti titoli universitari, anche in forma di titoli congiunti e doppi titoli:
a) laurea;
b) laurea magistrale;
c) diploma di specializzazione;
d) dottorato di ricerca;
e) master universitario di I e II livello.
3. L'Universita' conferisce inoltre diplomi, certificati e attestati aventi ad oggetto la conoscenza, l'approfondimento e l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, all'esito di corsi nei quali si articola l'offerta didattica dell'Universita', ivi compresi corsi di alta formazione permanente e ricorrente.


Art. 5.
Anno accademico


1. L'anno accademico dell'Universita' inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Resta, comunque, salvo quanto previsto da norme dell'ordinamento universitario volte a soddisfare esigenze di carattere generale.


Titolo II - Organizzazione dell'Universita'




Capo I - Generalita' sugli organi dell'Universita'




Art. 6.
Norme generali sul funzionamento
degli organi collegiali


1. Salvo diversa specifica disposizione, in tema di costituzione e funzionamento degli organi collegiali dell'Universita', si applicano le seguenti disposizioni:
a) per la validita' delle adunanze e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
b) le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui le delibere devono essere adottate con quorum funzionali differenti;
c) in caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli organi collegiali dell'Universita' hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di cessazione anticipata, la carica del subentrante decorre dalla conclusione del procedimento di nomina e si conclude con il maturare del periodo previsto dalla legge o dallo statuto, indipendentemente dal decorso dell'anno accademico.
3. Anche quando per l'organo di riferimento sia prevista una maggiore durata, i rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio.
4. Per ogni aspetto organizzativo e di funzionamento concernente gli organi che non sia regolato dal presente Statuto, ivi comprese le procedure di elezione, si rinvia al Regolamento di Ateneo e agli altri regolamenti dell'Universita'.


Art. 7.
Decadenze e incompatibilita'


1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle sedute degli organi collegiali per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.
2. Salvo diversa e specifica previsione nel presente Statuto o nel Regolamento di Ateneo si stabiliscono le seguenti incompatibilita':
a) la condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto;
b) le cariche di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con ogni altra carica accademica, fatta eccezione:
per la carica di Rettore;
limitatamente al solo Senato Accademico, per le cariche di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Scuola e di Centri autonomi, in quanto membri di diritto;
c) le cariche di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono inoltre incompatibili:
con la qualita' di membro di altri organi dell'Universita', salvo che del Consiglio di Dipartimento;
con incarichi di natura politica;
con l'incarico di Rettore o di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e nell'ANVUR.
d) le cariche di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Scuola o di Centro Autonomo sono incompatibili con ogni carica accademica elettiva, fatta salva quella di membro del Senato Accademico;
e) la qualita' di membro interno del Nucleo di Valutazione e' incompatibile con ogni altra carica accademica.
3. In caso di incompatibilita' l'interessato deve esercitare una scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora cio' non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina piu' recente.
4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato:
a) ai docenti e agli appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo;
b) agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.


Art. 8.
Altre norme sul funzionamento
degli organi dell'Universita'


1. I titolari di piu' cariche tra di loro compatibili, per le quali sia eventualmente prevista la corresponsione di indennita', sono tenuti ad optare per una sola di esse.
2. Ai fini della durata dei mandati delle cariche monocratiche, l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina abbia luogo prima di 180 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista.


Capo II - Organi di governo




Art. 9.
Rettore


1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche. Il Rettore inoltre:
a) convoca e presiede il Senato Accademico, curandone l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso il Consiglio di Amministrazione le istanze;
b) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita' e sull'attivita' del personale docente ed e' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita' e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
d) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, recepito il parere del Senato Accademico;
e) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al Collegio di Disciplina, ferma la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;
g) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;
h) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
i) in caso di necessita' e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
j) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche;
k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane. Dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta.
3. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;
b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
c) a cinque rappresentanti eletti dai docenti di lingua e cultura italiana per stranieri;
d) a sette rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo, di cui due eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;
e) a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
4. Il Rettore e' eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato piu' voti nella seconda votazione.
5. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dell'Universita' ed e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore puo' nominare un Prorettore, nonche' avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio decreto.


Art. 10.
Senato Accademico


1. Il Senato Accademico e' organo di programmazione, sviluppo e governo dell'attivita' didattica e delle attivita' scientifiche e di ricerca dell'Universita'. In tale ambito:
a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture didattiche e di ricerca dell'Universita' e ne dirime gli eventuali conflitti. Tale funzione puo' essere svolta anche attraverso la costituzione di apposite Commissioni;
b) esprime parere in ordine ai criteri e alle priorita' ai fini della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale docente;
c) esprime obbligatoriamente un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione in merito a tutte le iniziative di pianificazione e strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo, ivi compresi il bilancio preventivo annuale e triennale e il conto consuntivo, indicando le priorita' nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
d) esprime parere sul documento di programmazione triennale di Ateneo;
e) esprime parere in ordine alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;
f) propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti:
l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole, Master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie;
il conferimento dei contratti di insegnamento;
l'istituzione di cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani od esteri;
la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica;
g) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, nonche' delibera sulle modifiche al Codice Etico;
h) approva i Regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche;
i) adotta il Regolamento di Ateneo ed esprime parere per l'adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilita';
j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Senato Accademico dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Sono membri del Senato Accademico:
a) il Rettore in carica;
b) i Direttori dei Dipartimenti;
c) i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi;
d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
f) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici;
h) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;
i) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore. Vi partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.
4. Il Senato Accademico e' convocato dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.


Art. 11.
Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione ha responsabilita' generali di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo. Nell'ambito della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa, esercita le proprie funzioni nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'. Segnatamente esso:
a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino entrate o spese o comunque incidano sul patrimonio dell'Universita', salvo il caso in cui essi siano espressamente attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ad altri organi;
b) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, acquisito il parere del Senato Accademico per il personale docente;
c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, nonche' il documento di programmazione triennale;
d) conferisce, su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e ne valuta annualmente l'attivita' in base alle proposte formulate dal Rettore e dal Nucleo di Valutazione;
e) approva le chiamate dei docenti sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico;
f) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne od esterne ogniqualvolta esso sia genericamente rimesso all'Universita' senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto istituzionale competente;
g) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai ricercatori;
h) determina l'assegnazione e la misura delle indennita' di carica attribuibili ai sensi di legge;
i) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' ed esprime parere sulle modifiche al presente Statuto e sui Regolamenti di competenza, come specificato nei successivi articoli 27 e 28;
j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che comunque non sia espressamente attribuita ad altri organi.
2. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
a) il Rettore in carica;
b) due membri scelti dal Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;
c) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di II fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;
d) un membro scelto dal Senato Accademico fra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;
e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;
f) un membro, di provata competenza e capacita', designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore, secondo i profili individuati dal Senato Accademico;
g) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata da Unioncamere secondo i profili individuati dal Senato Accademico;
h) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacita', indicata dal Ministero degli affari esteri secondo i profili individuati dal Senato Accademico;
i) un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;
j) un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.
3. Ad esclusione della rappresentanza degli studenti, ogni altra candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione dovra' essere sottoscritta da almeno ¼ dei componenti la categoria di appartenenza e corredata da un documentato curriculum, contenente indicazioni in merito alle competenze e alle capacita' specifiche del candidato in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo di sottoscrizione delle candidature e' escluso qualora la numerosita' della categoria interessata non superi le 30 unita'.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il Rettore, o tra i membri esterni. Spetta al Presidente:
a) presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, a tal fine predisposti dal Rettore;
b) promuovere iniziative volte a favorire l'attuazione del programma di sviluppo e la partecipazione dell'Universita' alla vita della comunita' nazionale ed internazionale;
c) in caso di necessita' e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'.
5. Qualora la carica di Presidente sia ricoperta dal Rettore, questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente comma.
6. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.
7. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Puo' essere altresi' convocato in qualsiasi momento dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.


Capo III - Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti
e altri Organi di controllo, consultivi e di garanzia




Art. 12.
Nucleo di Valutazione


1. Al Nucleo di Valutazione spetta il compito di garantire la valutazione delle attivita' didattiche, delle attivita' di ricerca e dei servizi e di promuovere per tale via il miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa nell'Universita'. A tal fine esso:
raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture e servizi, delle attivita' didattiche e di ricerca;
elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche funzionali e organizzative dell'Universita' per Stranieri, nonche' delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono essere approvati dal Senato Accademico;
verifica la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
verifica l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa;
esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente anche al reclutamento operato dai Dipartimenti;
predispone i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali (ANVUR);
esercita, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni previste dalla vigente normativa relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e dei servizi, formulando proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione volte alla promozione e al miglioramento delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Universita';
propone al Rettore la valutazione annuale del Direttore Generale;
esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Universita' e dalla legge.
2. I membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Il Nucleo e' composto da sei membri, di cui:
a) quattro esterni, uno dei quali appartenente ai ruoli universitari, scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione, il cui curriculum va reso pubblico;
b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo;
c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.
3. La nomina dei membri non elettivi del Nucleo di Valutazione spetta:
a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del Nucleo, al Senato Accademico;
b) per due membri di esso, al Consiglio di Amministrazione.
4. Il Nucleo gode di autonomia operativa e gli sono garantiti l'accesso alle informazioni e ai dati necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.


Art. 13.
Collegio dei Revisori dei Conti


1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.
2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:
a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.
3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica per una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
4. L'incarico di componente del Collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Universita'.
5. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.


Art. 14.
Collegio di Disciplina


1. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore e' affidata a un Collegio di Disciplina che opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, talche' il Collegio di disciplina dovra' essere composto da tre membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che e' assoggettato a procedimento disciplinare nominati dal Senato Accademico per un triennio. La carica di componente del Collegio e' immediatamente rinnovabile per una sola volta.
2. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato nonche' il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.
3. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.


Art. 15.
Organi di rappresentanza
e di garanzia degli studenti


1. L'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, master e dottorato e' il Collegio dei rappresentanti degli studenti, composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e in ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopraddetti. Detto organo:
a) esprime pareri agli organi dell'Universita':
quando cio' e' previsto dalla vigente normativa di Ateneo;
su esplicita di richiesta di questi;
di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attivita' didattica, servizi agli studenti, diritto allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalita' di collaborazione degli studenti alle attivita' di servizio;
b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;
c) adotta, in conformita' ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;
d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Universita'.
2. L'Organo di garanzia e tutela degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e' il Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Esso e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra soggetti di provata competenza in tema di tutela dei diritti. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli studenti e dura in carica tre anni.


Art. 16.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita',
la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni


1. E' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che assume in merito a tali tematiche tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi relativi al personale dell'Universita'. Il Comitato promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunita' e la valorizzazione della pari dignita' tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresi' che non siano intraprese azioni di vessazione (c.d. mobbing) all'interno dell'Universita'.
2. Il Regolamento di Ateneo dispone in merito alla composizione e al funzionamento del Comitato predetto, che potra' cambiare denominazione ove cio' sia richiesto dalla legge.


Art. 17.
Assistenza agli studenti
e attivita' sportive


1. L'Universita' promuove tutte le iniziative in favore dei propri iscritti, atte ad assicurare le condizioni piu' idonee per il proficuo svolgimento degli studi. A tale scopo elargisce borse e premi di studio, con deliberazione di apposita commissione nominata dal Senato Accademico, tenendo conto delle capacita', dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, ed avendo speciale riguardo agli studenti provenienti da Paesi che si trovino in particolari difficolta' economiche.
2. L'Universita' attua altre forme di assistenza, attraverso una apposita struttura amministrativa con organi, funzioni e modalita' operative da definirsi nel Regolamento di Ateneo.
3. L'Universita' favorisce le attivita' sportive degli studenti mediante la realizzazione di impianti sportivi o l'utilizzazione di impianti appartenenti a soggetti pubblici o privati. A tale scopo l'Universita' costituisce il Comitato per lo sport universitario, ai sensi della vigente normativa. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attivita' possono essere affidati, mediante convenzione, a soggetti esterni pubblici e privati, sotto la vigilanza del Comitato.


Art. 18.
Consulta del Territorio


1. E' costituita presso l'Universita' la Consulta del Territorio, con funzioni di confronto e raccordo permanente tra gli organi di governo dell'Universita' e la realta' locale. La Consulta e' formata dai rappresentanti dei seguenti enti:
a) Regione dell'Umbria;
b) Comune di Perugia;
c) Provincia di Perugia;
d) Direzione scolastica regionale;
e) Unioncamere dell'Umbria;
f) Ordini professionali;
g) Associazioni professionali di categoria;
h) Centro per l'internazionalizzazione delle imprese dell'Umbria.
2. La Consulta e' convocata e presieduta dal Rettore, con cadenza almeno annuale.


Capo IV - Organizzazione e gestione
della ricerca e della didattica




Art. 19.
Dipartimenti


1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. E' compito dei Dipartimenti:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca. In particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione:
elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca;
deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;
promuovere l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;
b) istituire Consigli di Corso di studio;
c) progettare e coordinare le attivita' didattiche e formative. In particolare:
proporre al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele;
programmare e coordinare le attivita' dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza;
programmare e deliberare l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti;
formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza;
d) svolgere attivita' didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi, in base al Regolamento di Ateneo in materia.
2. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.
3. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione e contabilita'.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
5. Ai Dipartimenti afferiscono i docenti universitari. Le modalita' di afferenza ai Dipartimenti e i criteri stabiliti per la loro costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.
6. Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore;
b) il Consiglio.
7. Il Direttore e' un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilita', di seconda fascia, eletto dai componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva.
8. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e in qualita' di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio.
9. Il Direttore puo' designare tra i professori a tempo pieno un vice-direttore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e puo' avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Universita' e nominati con proprio provvedimento.
10. Il Consiglio dura in carica tre anni. Esso delibera in materia di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. Fanno parte del Consiglio il Direttore, tutti i docenti afferenti al Dipartimento, il Segretario di Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione, rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato nel numero di uno per ciascuna categoria citata.
11. Le modalita' di elezione del Direttore e dei membri elettivi del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.


Art. 20.
Commissione paritetica docenti-studenti


1. In ogni Dipartimento viene istituita la Commissione paritetica docenti-studenti la quale costituisce un osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualita' della didattica e delle attivita' di servizio agli studenti.
2. Spetta alla Commissione:
a) formulare pareri al Senato Accademico sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio;
b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati e proporli al Nucleo di Valutazione.
3. La Commissione e' composta da sei membri di cui tre docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, e tre eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento secondo le modalita' stabilite dal Regolamento di Ateneo. La Commissione nomina al proprio interno un Presidente.


Art. 21.
Alta Scuola per l'Insegnamento
e la Promozione della Lingua
e della Cultura italiana


1. L'Alta Scuola svolge attivita' didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, l'Alta Scuola promuove altresi' attivita' e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo. L'Alta Scuola, in particolare, ha il compito di programmazione, organizzazione e gestione in materia di:
a) corsi di lingua e cultura italiana a stranieri, sia in presenza che a distanza;
b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti;
c) corsi di lingua e cultura italiana erogati presso le competenti istituzioni estere;
d) corsi di formazione e aggiornamento, sia in presenza e a distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia in Italia che all'estero;
e) corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti delle Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri;
f) corsi volti alla promozione della lingua, della cultura e della creativita' italiana nelle sue diverse manifestazioni, ivi inclusa la promozione del «made in Italy»;
g) attivita' di ricerca applicata all'acquisizione e all'insegnamento dell'italiano come lingua non materna, in collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo e con altre istituzioni esterne ad esso.
2. Sono organi dell'Alta Scuola:
a) il Direttore;
b) la Giunta Esecutiva;
c) il Consiglio.
3. Il Direttore e' un professore di prima o di seconda fascia e viene eletto dal Consiglio dell'Alta Scuola al proprio interno. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed e' rieleggibile una sola volta consecutiva.
4. Il Direttore convoca e presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio dell'Alta Scuola e coordina la programmazione e il funzionamento dei corsi attivati presso l'Alta Scuola. Il Direttore puo' designare tra i docenti presenti nella Giunta Esecutiva un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
5. La Giunta Esecutiva definisce e attua i piani organizzativi e gestionali necessari al funzionamento delle attivita' previste nell'ambito dell'Alta Scuola.
6. La Giunta Esecutiva e' composta da:
a) quattro docenti universitari di ruolo a tempo pieno eletti dai Consigli dei Dipartimenti, tra i quali il Direttore dell'Alta Scuola;
b) il Direttore del Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica;
c) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana;
d) un rappresentante dei docenti comandati e incaricati ad esaurimento;
e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo afferente all'Alta Scuola, di cui due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici.
7. Il Consiglio svolge una funzione di indirizzo e di controllo sulle attivita' dell'Alta Scuola. Esso e' composto dal Direttore, dai membri della Giunta Esecutiva, dai docenti di lingua e cultura italiana, dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, che operano nell'ambito dell'Alta Scuola, nonche' dal Segretario dell'Alta Scuola e dal Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri.
8. L'Alta Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita'.
9. L'organizzazione e il funzionamento dell'Alta Scuola vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito regolamento.


Art. 22.
Centri autonomi


1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attivita' didattico-scientifiche di formazione finalizzata, nonche' per l'organizzazione e la gestione di complesse attivita' di studio e di ricerca, sono costituiti presso l'Universita':
a) il Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL). Il CVCL e' un centro universitario autonomo finalizzato alla progettazione, allo sviluppo, all'elaborazione, alla somministrazione, alla valutazione e al rilascio di Certificazioni linguistiche e glottodidattiche dell'italiano come lingua non materna. Esso promuove e sviluppa attivita' di studio, di ricerca e di formazione nell'ambito della verifica e della valutazione delle abilita' e delle competenze linguistiche. Il Centro stipula e gestisce le convenzioni finalizzate all'attivita' di certificazione, organizza le sessioni d'esame in Italia e all'estero presso gli Istituti Italiani di Cultura e altre istituzioni pubbliche e private ed organizza autonomamente specifica attivita' di formazione nel proprio settore di competenza;
b) il Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (Water Resources Research and Documentation Centre - Warredoc). Il Warredoc ha lo scopo di operare nei campi della gestione e della salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, dell'ambiente, dei disastri naturali, delle risorse idriche e dell'ingegneria delle acque e dello sviluppo sostenibile.
2. Possono inoltre essere costituiti, su proposta del Senato Accademico e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ulteriori Centri autonomi, aventi autonomia gestionale e amministrativa.
3. I criteri di istituzione dei centri autonomi, nonche' gli organi e le funzioni degli stessi sono definiti nel Regolamento di Ateneo. Le norme sul funzionamento sono stabilite dal Regolamento dei rispettivi centri, approvati dai loro organi deliberanti.


Art. 23.
Sistema bibliotecario e documentale
di Ateneo


Il Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo ha il compito di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, ivi compreso l'archivio storico, nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. Ad esso fanno riferimento le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Universita'.


Capo V - Organizzazione della funzione
amministrativa e gestionale




Art. 24.
Caratteri della struttura amministrativa


1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico-amministrativo e compiti di gestione, nonche' alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
2. L'organizzazione della struttura amministrativa generale dell'Universita' e' adottata dal Direttore Generale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 25.
Norma speciale sull'accesso e l'esercizio
della funzione amministrativa
presso l'Universita' per Stranieri di Perugia


1. In ragione della propria peculiare missione istituzionale, l'Universita' valorizza particolarmente la conoscenza di piu' lingue straniere da parte del personale tecnico e amministrativo. A tale scopo:
a) nei concorsi banditi dall'Universita' per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche del personale tecnico e amministrativo debbono essere previste prove di accertamento della conoscenza di piu' lingue straniere;
b) l'Universita' destina annualmente, a carico del proprio bilancio, una somma a titolo di indennita' di lingua, da erogare al personale tecnico e amministrativo in funzione dell'accertato livello di conoscenza di piu' lingue straniere. I requisiti richiesti per fruire di detta indennita', nonche' la misura ed i criteri di ripartizione della stessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione sentite le Organizzazioni Sindacali.


Art. 26.
Direttore Generale


1. Il Direttore Generale e' responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito:
a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;
b) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative;
c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
d) adotta gli atti che impegnano la spesa, stipula i contratti dell'Universita' e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita';
e) presenta annualmente al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attivita' svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate.
2. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico e' a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed e' rinnovabile.


Titolo III - Disposizioni comuni, transitorie e finali




Art. 27.
Modifiche dello Statuto


1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Possono altresi' proporre modifiche di Statuto, per le materie di competenza, i Dipartimenti e le Scuole.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalla legge.
3. Lo Statuto e le successive modifiche ad esso entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salva la possibilita' per le sole modifiche, in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.


Art. 28.
Regolamenti


1. Il presente articolo concerne tutti i Regolamenti che disciplinano materie di interesse generale dell'Universita'. In particolare:
a) il Regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Universita' nel suo complesso, nonche' le modalita' di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. Esso e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilita' disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la sostenibilita' economica e finanziaria di tutte le attivita' dell'Ateneo, la rapidita' e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresi' l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Universita', quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico espresso a maggioranza assoluta dei componenti;
c) il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli universitari e di tutte le attivita' formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. E' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.
3. I Regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione, salva la possibilita', in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo. Nell'identico termine sono pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo.


Art. 29.
Codice Etico


1. Il Codice Etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo richiama i valori fondamentali della comunita' universitaria. Esso e' deliberato dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Nel rispetto del principio del contradditorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. Le procedure di cui ai commi precedenti e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del Codice Etico sono definiti all'interno del Codice stesso.


Art. 30.
Norma finale e transitoria


1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
2. Gli organi collegiali dell'Universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto.
3. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dei due Organi.
 
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