Gazzetta n. 106 del 8 maggio 2012 (vai al sommario)
POLITECNICO DI BARI
DECRETO RETTORALE 19 aprile 2012
Emanazione del nuovo statuto.





IL RETTORE


Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2;
Visto il proprio decreto n. 107 del 15 febbraio 2011 di costituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010, per la predisposizione delle modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2;
Vista la nota prot. n. 3862 del 4 agosto 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa all'assegnazione della proroga per l'adozione delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 240/2010;
Vista la delibera del senato accademico del 25 ottobre 2011 con cui, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, e' stato adottato il nuovo statuto del Politecnico di Bari;
Vista la nota rettorale prot. n. 4747 del 25 ottobre 2011, con la quale lo statuto adottato ai sensi della n. 240/2010 e' stato trasmesso al suddetto Ministero;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 994, ha formulato osservazioni e richieste di modifica al testo adottato da questo Ateneo;
Tenuto conto degli esiti dell'ulteriore procedura di revisione statutaria condotta sulla base delle predette osservazioni e richieste di modifica, svolta dall'organo costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010;
Acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, reso nella seduta del 5 aprile 2012, in merito alle ulteriori modifiche al testo adottato con delibera del senato accademico del 25 ottobre 2011;
Vista la delibera del senato accademico del 5 aprile 2012, con cui sono state adottate le ulteriori modifiche statutarie;
Considerato che le sopracitate delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10, legge n. 168/1989;
Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo statuto del Politecnico di Bari;


Decreta:


Art. 1


Concluso il procedimento di revisione statutaria previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' emanato il nuovo statuto del Politecnico di Bari nel testo allegato al presente decreto, di cui e' parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2


Il nuovo statuto del Politecnico di Bari viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Bari, 19 aprile 2012


Il Rettore: Costantino
 
Allegato


STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI
Adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240




TITOLO I
Disposizioni generali




Art. 1.
Principi generali


1. Il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, e' un'istituzione pubblica che ha quale finalita' il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l'organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale e dell'istruzione superiore, prioritariamente negli ambiti dell'Architettura e dell'Ingegneria, nonche' l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche piu' avanzate, per lo sviluppo della societa' e del territorio. Il Politecnico ha come principi fondamentali di azione il perseguimento dell'eccellenza e dell'innovazione nel contesto dell'alta formazione e della ricerca internazionale, nonche' la formazione culturale e civile della persona. Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i livelli organizzativi, azioni di valutazione delle strutture, dei docenti e del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonche' dei collaboratori esterni, anche ai fini della distribuzione delle risorse.
2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo strumento normativo per organizzare e svolgere le attivita' di cui al comma 1, quale espressione della propria autonomia e con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.
3. Il Politecnico opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle liberta' individuali e collettive, promuovendo la piu' ampia partecipazione e garantendo la trasparenza dei processi decisionali e gestionali, assicurando la pubblicita' di tutti gli atti conseguenti.
4. Il Politecnico si dota di un codice etico e garantisce il rispetto dei principi e delle regole in esso contenuti.
5. Il Politecnico puo' organizzarsi a rete con poli territoriali didattici e di ricerca, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle attivita' istituzionali.
6. Il Politecnico persegue i propri fini istituzionali anche mediante forme di cooperazione con altre universita', enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
7. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela della proprieta' intellettuale.
8. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione didattica e scientifica con organismi internazionali e in particolare con l'Unione europea. A tale proposito, incoraggia e promuove gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
9. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e si impegna alla loro osservanza. Garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' delle persone e della tutela dell'ambiente.
10. Il Politecnico riconosce e adotta i principi della Carta europea dei ricercatori.
11. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunita', in conformita' ai principi legislativi vigenti.
12. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio materiale e intellettuale, cio' anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di collezioni museali, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.
13. Il Politecnico adotta un modello istituzionale e organizzativo finalizzato ad assicurare il corretto equilibrio tra poteri e a garantire una dialettica costruttiva tra i diversi organi.


Art. 2.
Soggetti


1. Il Politecnico e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunita' universitaria i docenti, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, gli studenti e i collaboratori esterni.
2. I docenti sono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonche' gli altri docenti dei ruoli a esaurimento.
3. Il decano e' il professore a tempo pieno con la maggior anzianita' nel ruolo di ordinario e, a parita' di anzianita' di ruolo, il piu' anziano per eta' anagrafica. Con gli stessi criteri e' individuato un decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.
4. Il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario e' costituito dai dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.
5. Gli studenti sono coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attivita' di formazione del Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. Questi non godono dell'elettorato attivo e passivo.
6. I collaboratori esterni sono coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo di attivita' presso il Politecnico.


Art. 3.
Liberta' di ricerca e insegnamento


1. Il Politecnico garantisce la liberta' di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce la liberta' di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto delle finalita' individuate dagli organi di governo.


Art. 4.
Diritto allo studio


1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico e una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della societa', a livello dei piu' elevati standard internazionali.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari e fa si' che la contribuzione richiesta agli studenti tenga conto sia delle condizioni economiche sia del merito.
3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream degli studenti, per una piena e consapevole partecipazione alle attivita' didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalita' istituzionali, secondo le modalita' previste dalle strutture competenti.
5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili, organizzando attivita' tutoriali, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche.


Art. 5.
Doveri e responsabilita'


1. Tutti i componenti della comunita' del Politecnico sono tenuti:
a) all'osservanza dello statuto, del codice etico e dei regolamenti di Ateneo;
b) alla cooperazione nelle attivita' scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;
c) all'utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico.
2. I docenti e il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. A essi e' altresi' richiesta la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni in cui sono chiamati a operare.
3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno l'obbligo di rispondere alle legittime richieste di documentazione entro i termini di legge.


Art. 6.
Formazione e professionalita'


1. Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal fine, definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento, valorizzando le professionalita' acquisite.


Art. 7.
Attivita' ricreative, culturali e sportive


1. Il Politecnico promuove e sostiene i servizi sociali, le attivita' ricreative, culturali e sportive della sua comunita', anche attraverso apposite modalita' organizzative con organismi esterni, privilegiando le iniziative autogestite, promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative autogestite dagli studenti in materia di attivita' ricreative, culturali e sportive.


Art. 8.
Autonomia regolamentare


1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimita' e di merito.
3. Sono regolamenti generali:
a) il regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti e i dipartimenti, che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, i criteri e le modalita' con cui i docenti sono tenuti a riservare un monte ore annuo a compiti didattici anche integrativi, e di servizio agli studenti, compresi orientamento e tutorato, ad attivita' di verifica dell'apprendimento, nonche' le modalita' di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attivita' didattiche e di servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti, che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;
c) il regolamento per l'amministrazione e la contabilita', approvato dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico, il consiglio degli studenti per le questioni riguardanti gli studenti, e i dipartimenti, che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilita';
d) il regolamento elettorale, approvato dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente statuto;
e) il regolamento del consiglio degli studenti, adottato dallo stesso consiglio e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, che ne disciplina il funzionamento;
f) il regolamento del comitato unico di garanzia, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, che ne disciplina il funzionamento;
g) gli altri regolamenti di Ateneo, approvati dagli organi di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti, che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo.
4. I regolamenti dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e delle scuole, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.
5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168.
6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.
7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l'adozione.


Art. 9.
Norme di riferimento


1. Il presente statuto e' adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.


TITOLO II
Organi di Ateneo




Art. 10.
Organi di Ateneo e altri organi


1. Gli organi di Ateneo, siano essi di governo, di controllo, di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con i propri compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalita' di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati della gestione.
2. Il Rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo; il collegio dei revisori dei conti e' organo di controllo della regolarita' della gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il nucleo di valutazione e' organo di valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa; il direttore generale e' l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.
3. Sono altresi' costituiti i seguenti altri organi:
a) il collegio di disciplina, responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti;
b) il consiglio degli studenti, con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio;
c) il Comitato unico di garanzia, per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.


Art. 11.
Rettore


1. Il Rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore e' promotore dello sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.
3. Il Rettore, in particolare:
a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;
b) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;
c) propone al consiglio di amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del consiglio degli studenti;
d) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;
e) emana lo statuto, il codice etico e i regolamenti, garantendone l'osservanza;
f) garantisce la liberta' di insegnamento e di ricerca dei docenti;
g) esercita l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla legge e puo' irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il collegio di disciplina;
h) rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o del direttore generale;
i) adotta, in casi straordinari di necessita' e urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti;
j) indice almeno annualmente una conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attivita' svolte;
k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il Rettore e' eletto fra i professori ordinari delle universita' italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento del docente nell'organico del Politecnico.
5. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i docenti;
b) a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;
c) a tutti gli studenti componenti del consiglio degli studenti, dei consigli di dipartimento e delle scuole e degli osservatori della didattica, nonche' da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo degli studenti.
6. Il Rettore e' eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parita' di voti, e' eletto colui che ha maggiore anzianita' nel ruolo. In caso di pari anzianita' nel ruolo, e' eletto il piu' anziano anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento Elettorale.
7. Al Rettore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
8. Il Rettore nomina il Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
9. Il Rettore puo' designare, in relazione alle esigenze funzionali di ambiti di attivita' di rilevante importanza e complessita' e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, due o piu' Prorettori delegati individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, tra i quali almeno un professore associato e un ricercatore, incaricati di curare piu' direttamente gli ambiti in questione, ferme restando le sue responsabilita' di indirizzo, iniziativa e di coordinamento. Della designazione e' data comunicazione al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai Prorettori delegati non spetta alcuna indennita' di carica.


Art. 12.
Senato accademico


1. Il senato accademico e' organo di governo del Politecnico. A esso e' demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attivita' dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. Il senato accademico, in particolare:
a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalita' ivi previste, nonche' tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
b) approva il codice etico, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
c) approva, in seduta congiunta con il consiglio di amministrazione e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di statuto;
d) approva l'istituzione e propone l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;
e) delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneita' dei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentito il dipartimento interessato;
f) delibera, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del codice etico e ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina;
g) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
h) esprime parere obbligatorio sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti;
i) esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;
j) esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;
k) esprime parere obbligatorio sulla nomina del direttore generale;
l) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;
m) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;
n) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;
o) puo' proporre al corpo elettorale, non piu' di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al Rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il decano del Politecnico e' tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalita' di computo dei voti dell'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Rettore sfiduciato decade immediatamente ed e' sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del Politecnico, fino all'elezione del nuovo Rettore, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;
p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del senato accademico:
a) il Rettore con funzioni di presidente;
b) quattro studenti, eletti dal consiglio degli studenti in seno allo stesso;
c) quattro direttori di dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale;
d) tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui:
uno delle aree CUN 01, 02 e 03;
uno dell'area CUN 09;
uno dell'area CUN 08, integrata da tutte le altre aree CUN non citate precedentemente;
e) tre professori associati, eletti da tutti i professori associati;
f) due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori;
g) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.
5. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
6. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. Ai componenti del senato accademico puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
8. Il senato accademico e' convocato su iniziativa del Rettore con frequenza almeno trimestrale.
9. Il senato accademico e' costituito con decreto del Rettore.


Art. 13.
Consiglio di amministrazione


1. Il consiglio di amministrazione e' organo di governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il consiglio di amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalita' ivi previste;
b) approva i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;
c) provvede alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera b) ai Ministeri competenti, nel rispetto delle norme vigenti;
d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalita' del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il senato accademico;
e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;
f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;
g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi di studio e sedi didattiche, sentito il consiglio degli studenti e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di dipartimenti, scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;
i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del Rettore;
j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne da' attuazione, tenuto conto delle priorita' e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal senato accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal collegio di disciplina, acquisito il parere del senato accademico;
l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico;
m) approva, in seduta congiunta con il senato accademico e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di statuto;
n) conferisce, su proposta del Rettore, acquisito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;
o) delibera l'ammontare di tutte le indennita' di carica;
p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del consiglio di amministrazione:
a) il Rettore con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi;
c) due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto ne' ricoprano ruoli al suo interno, di nazionalita' anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, designati dal senato accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli ordini degli ingegneri e degli architetti, dalle associazioni imprenditoriali, dalle camere di commercio industria, agricoltura e artigianato del territorio, e dal consiglio degli studenti del Politecnico;
d) quattro docenti dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, non tutti appartenenti alla stessa fascia;
e) un componente del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al nucleo di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal senato accademico con proprio regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera e), il nucleo e' integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico. Successivamente, si procede a una consultazione della comunita' del Politecnico, distintamente per il personale docente e quello dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario secondo modalita' definite da apposito regolamento. Il senato accademico, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera l), legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri e delle modalita' previste dal medesimo regolamento, designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle precedenti lettere d) ed e), tenendo altresi' conto dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione e garantendo la presenza di almeno due fasce di docenza.
4. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del presidente.
5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.
6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. La designazione delle componenti del consiglio di amministrazione dovra' garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne.
8. Ai componenti del consiglio di amministrazione puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
9. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Rettore.


Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti


1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.
2. Il collegio e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente scelti dal Ministero competente per l'universita' e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
3. Il collegio e' nominato con decreto del Rettore, giusta deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.
4. I componenti del collegio durano in carica tre anni.
5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.


Art. 15.
Nucleo di valutazione di Ateneo


1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo di valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.
2. Il nucleo e' composto da sette componenti compreso il coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.
3. Il nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:
a) valuta le attivita' di didattica e specificatamente la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
b) valuta l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti;
c) verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
e) verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di competenza richiesti.
4. Sono componenti del nucleo:
a) uno studente eletto dal consiglio degli studenti in seno allo stesso;
b) sei esperti in materia di valutazione, tra cui il coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualita' scientifica, proposti dal Rettore e nominati dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.
5. Almeno tre dei componenti del nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, cosi' come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Il nucleo opera in piena autonomia e riferisce al Rettore dell'attivita' svolta. L'Ateneo e' tenuto ad assicurare al nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai componenti del nucleo e' corrisposta un' indennita' di carica.
8. I componenti del nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato e' rinnovabile una sola volta.


Art. 16.
Direttore generale


1. Il direttore generale e' responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonche' della legittimita', dell'imparzialita', della trasparenza e del buon andamento dell'attivita' amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il direttore generale:
a) svolge l'attivita' generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;
b) cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
c) presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
d) predispone i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.
3. L'incarico di direttore generale e' di tre anni, rinnovabile, ed e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del senato accademico. L'incarico puo' essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalita' previsti dalla legge.
4. Il direttore generale e' scelto, mediante avviso pubblico, tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformita' ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'universita' e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il direttore generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. Il direttore generale nomina un vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria piu' elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.


Art. 17.
Collegio di disciplina


1. Il collegio di disciplina e' organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti.
2. Il collegio e' composto da cinque docenti del Politecnico a tempo indeterminato in regime di tempo pieno: tre ordinari, uno dei quali con funzioni di presidente, un associato e un ricercatore, piu' altrettanti supplenti, designati dal senato accademico.
3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, esprimendosi solo in presenza di componenti aventi qualifica pari o superiore a quella del docente sottoposto al procedimento.
4. Il collegio, nei termini di cui all'art. 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240, esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal collegio infligge la sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio stesso.
5. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la decisione del consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del collegio ovvero del consiglio di amministrazione che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
6. Il Rettore puo' sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento stesso, in relazione alla gravita' dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
7. Ove il procedimento disciplinare interessi un componente dello stesso collegio, questi e' sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.


Art. 18.
Consiglio degli studenti


1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Il consiglio, in particolare:
a) propone regole generali per lo svolgimento delle attivita' autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego dei capitoli di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;
b) concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attivita' didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
c) promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;
d) esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) nonche' su ogni altro regolamento inerente a didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;
e) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;
f) esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;
g) esprime parere sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;
h) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.
3. Il consiglio e' costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio nonche' alle giunte di dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in ragione di uno per i corsi di studio con un numero di iscritti fino a mille e due per i corsi di studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi.
4. Il consiglio viene rinnovato ogni due anni.
5. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.


Art. 19.
Comitato unico di garanzia


1. Il Comitato unico di garanzia, istituito dal Politecnico ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualita' complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.
2. Il Comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parita' al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilita' e sull'eta'. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione.
3. Il Comitato e' formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.
5. Il consiglio di amministrazione e il senato accademico consultano il Comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.
6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale, fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante puo' essere rinnovato una sola volta.


TITOLO III
Strutture didattiche, scientifiche e di supporto




Art. 20.
Dipartimento


1. Il dipartimento e' la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a piu' settori scientifico-disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su piu' sedi e in collaborazione con altri enti, le attivita' di ricerca scientifica, didattiche e formative nonche' quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare afferiscono al medesimo dipartimento.
2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Il dipartimento cura, anche in concorso con altri dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e formative. Assicura altresi' il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai corsi di studio e di dottorato di ricerca, nell'ambito delle proprie attivita', con il coordinamento, rispettivamente, delle scuole e della scuola di dottorato, ove costituite.
4. Il dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Sono organi del dipartimento:
a) il direttore di dipartimento;
b) il consiglio di dipartimento;
c) la giunta di dipartimento;
d) la commissione paritetica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g), legge 30 dicembre 2010, n. 240, denominata osservatorio della didattica.
6. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal senato accademico, sentito il dipartimento, se gia' costituito.
7. Il dipartimento e' una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il consiglio di amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonche' spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attivita' istituzionali svolte.
8. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, puo' stipulare contratti con soggetti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi, secondo le modalita' definite da regolamento.
9. Il dipartimento puo' articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalita' definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa.
10. A ciascun dipartimento e' assegnato un responsabile dei servizi amministrativi.


Art. 21.
Costituzione e disattivazione del dipartimento


1. Il dipartimento e' costituito se vi afferiscono almeno cinquanta docenti.
2. Il dipartimento che non abbia il numero minimo di quaranta docenti, alla data del primo novembre di ogni anno, e' disattivato a far tempo dall'inizio dell'anno solare successivo.
3. La costituzione e la disattivazione del dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.


Art. 22.
Direttore di dipartimento


1. Il direttore di dipartimento e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari a esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo e' esteso ai professori associati. Il direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.
2. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attivita' istituzionali.
4. Il direttore, in particolare:
a) convoca e presiede l'adunanza del consiglio e della giunta e da' esecuzione alle relative deliberazioni;
b) adotta, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del consiglio immediatamente successiva;
c) assicura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, e cura i rapporti con gli organi accademici;
d) cura la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro consegnatario, dei locali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalita', efficienza ed economicita';
e) e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, e' responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalita', responsabilita' e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;
f) adotta, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento;
g) autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
h) sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. E' compito inoltre del direttore, coadiuvato dalla giunta e con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi:
a) elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento;
b) predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
c) promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attivita' del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
6. Il direttore designa il proprio vicario tra i professori afferenti al dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al dipartimento.


Art. 23.
Consiglio di dipartimento


1. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attivita' del dipartimento.
2. Il consiglio e' costituito dai docenti afferenti al dipartimento e dal responsabile dei servizi amministrativi. Ai fini delle decisioni inerenti alla didattica, e segnatamente sugli argomenti di cui al comma 8, lettere t) - aa), il consiglio e' integrato dai direttori, o loro delegati, degli altri dipartimenti che erogano insegnamenti nei corsi di studio di cui e' titolare il dipartimento, nonche', su invito dei predetti direttori e con finalita' consultive, dai docenti dell'Ateneo appartenenti ai settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta formativa dei suddetti corsi di studio.
3. Fanno inoltre parte del consiglio:
a) due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unita', si aggiungera' un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci;
b) due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale;
c) una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al dipartimento. Tale rappresentanza e' chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z), aa) e q), quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti, e al comma 9, nonche' su ogni altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti.
4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera a), e' pari a quella del direttore di dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) e' biennale.
5. I corpi elettorali e le modalita' per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento elettorale.
6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
7. Su proposta del direttore, alle riunioni del consiglio possono partecipare senza diritto di voto soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il consiglio, in particolare:
a) promuove e coordina le attivita' di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;
b) propone, anche in collaborazione con altri dipartimenti o con altri atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del collegio dei docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;
c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attivita' di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
d) assegna ai docenti i carichi e i compiti didattici;
e) avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso settore scientifico disciplinare afferiscano a diversi dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali dipartimenti e congiuntamente indirizzate al consiglio di amministrazione;
f) propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili;
g) formula le proposte di chiamata dei professori ordinari e associati;
h) esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti a svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso altri atenei;
i) esprime parere in merito alla possibilita' per i docenti afferenti di svolgere attivita' didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
j) programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali;
k) definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo;
l) promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e la partecipazione a bandi e avvisi;
m) esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del dipartimento;
n) propone e pone in essere attivita' formative post lauream, anche in concorso con altri dipartimenti o atenei;
o) definisce la struttura organizzativa del dipartimento e delle sue eventuali sezioni;
p) propone, anche d'intesa con altri dipartimenti, la costituzione delle scuole;
q) approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo;
r) approva le spese nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita';
s) approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalita';
t) procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio, sentita a fini di coordinamento la scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi corsi e dei relativi insegnamenti;
u) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attivita' didattiche anche integrative;
v) approva i piani di studio individuali degli studenti;
w) delibera e gestisce le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonche' convalida l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
x) fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro corso di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;
y) organizza l'attivita' di tutorato degli studenti;
z) propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai corsi di studio;
aa) approva il calendario annuale delle attivita' didattiche;
bb) esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.


Art. 24.
Giunta di dipartimento


1. La giunta di dipartimento e' l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare, per:
a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio di dipartimento;
b) l'attuazione delle delibere del consiglio di dipartimento;
c) la gestione complessiva del dipartimento.
2. La giunta e' composta dal direttore, dal vicario con voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e dal responsabile dei servizi amministrativi.
3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al consiglio di dipartimento, e hanno la stessa durata.
4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.
5. Per specifiche questioni, su delega del consiglio di dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti.
6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.


Art. 25.
Responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento


1. Il responsabile dei servizi amministrativi, denominato segretario di dipartimento, predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.
2. Il responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:
a) collabora con il direttore del dipartimento nelle attivita' volte al miglior funzionamento della struttura;
b) coadiuva il direttore del dipartimento nell'elaborazione della proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento;
c) coordina, d'intesa con il direttore del dipartimento, le attivita' amministrativo-contabili assumendo in solido la responsabilita' dei conseguenti atti;
d) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.


Art. 26.
Osservatorio della didattica


1. L'osservatorio della didattica e' composto da:
a) direttore del dipartimento;
b) quattro docenti designati dal consiglio di dipartimento;
c) cinque rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo consiglio.
2. Le funzioni di Presidente e di vice Presidente sono svolte rispettivamente dal direttore del dipartimento e da uno studente.
3. L'osservatorio, in particolare:
a) svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei docenti e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;
b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
c) esprime parere circa la compatibilita' tra gli obiettivi formativi di ogni corso di studio e i crediti assegnati alle attivita' formative previste.
4. L'osservatorio redige con frequenza almeno annuale una relazione sulle attivita' svolte, nella quale possono essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico sul sito del Politecnico, dettagliati per docente, disciplina e corso di insegnamento. La relazione di cui sopra e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio del dipartimento competente e della scuola, ove costituita, ed e' altresi' trasmessa al nucleo di valutazione di Ateneo.
5. La durata, le procedure per l'elezione o la designazione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'osservatorio sono precisate in apposito regolamento.
6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attivita' didattiche, anche integrative, e per l'affidamento di contratti di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.


Art. 27.
Dipartimenti e centri interuniversitari


1. Il Politecnico, unitamente ad altri atenei, puo' dare origine a dipartimenti e centri interuniversitari, che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.


Art. 28.
Centri interdipartimentali


1. I dipartimenti possono proporre al consiglio d'amministrazione la costituzione di centri Interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio.
2. I centri interdipartimentali possono essere centri con autonomia amministrativa e gestionale.
3. Le modalita' per la loro costituzione e le norme generali per il loro funzionamento sono definite dal regolamento di Ateneo.


Art. 29.
Scuola


1. E' consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attivita' didattiche erogate da due o piu' dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.
2. L'elenco dei corsi di studio afferenti a ogni scuola e' contenuto nel regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono organi della scuola:
a) il direttore della scuola;
b) il consiglio della scuola.
4. Il senato accademico delibera l'istituzione della scuola su proposta di uno o piu' dipartimenti e ne propone l'attivazione al consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.
5. Il regolamento didattico definisce le modalita' di costituzione della scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un dipartimento deve assicurare per farne parte.
6. La scuola non ha autonomia di spesa.


Art. 30.
Direttore della scuola


1. Il direttore rappresenta la scuola, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della scuola.
2. Il direttore, in particolare:
a) convoca e presiede il consiglio della scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutivita' alle relative deliberazioni;
b) vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo alla scuola;
c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Il direttore e' eletto fra i docenti di ruolo componenti del consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio della scuola. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.
4. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
5. Il direttore designa, tra i docenti componenti del consiglio della scuola, un vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
6. Il direttore puo' delegare parte delle sue funzioni a docenti.
7. Al direttore puo' essere attribuita un'indennita' di carica.


Art. 31.
Consiglio della scuola


1. Il consiglio della scuola e' composto:
a) dal direttore della scuola, che lo presiede;
b) dai direttori dei dipartimenti che compongono la scuola, ovvero da loro delegati;
c) dai coordinatori dei corsi di studio di pertinenza della scuola;
d) da una rappresentanza dei docenti delle giunte dei dipartimenti che compongono la scuola, in misura proporzionale alla quantita' di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3;
e) da una rappresentanza degli studenti nella misura di una unita' per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del consiglio.
2. Il consiglio esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere y), z), aa), nonche' tutte le altre a esso demandate dalle norme vigenti.
3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti che compongono la scuola.
4. Tutti i componenti possono far parte del consiglio di una sola scuola.


Art. 32.
Coordinatore di corso di studio


1. Il coordinatore di ogni corso di studio e' eletto da e tra i docenti che svolgono il loro carico didattico principale nello stesso corso di studio e resta in carica per un triennio.
2. Il coordinatore puo' designare un vicario, scelto tra i docenti afferenti al corso di studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
3. Il coordinatore:
a) propone al dipartimento competente il regolamento didattico del corso di studio;
b) propone al dipartimento competente le variazioni dell'ordinamento del corso di studio;
c) cura la coerenza dell'offerta formativa con il regolamento didattico, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;
d) propone al dipartimento competente l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attivita' didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del corso di studio.


Art. 33.
Garante degli studenti


1. Il garante e' il riferimento super partes che riceve le richieste di intervento degli studenti su eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del codice etico da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilita' e consistenza, e riferisce al Rettore per eventuali successivi interventi.
2. Il garante e' un docente del Politecnico, nominato dal senato accademico tra una rosa di persone espressa dal consiglio degli studenti, dura in carica un triennio ed e' rinnovabile una sola volta.
3. La disciplina delle funzioni del garante e' prevista in apposito regolamento.


Art. 34.
Strutture di supporto


1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attivita' di interesse generale a supporto della didattica, della ricerca e del trasferimento delle conoscenze, possono essere istituite apposite strutture di servizio.
2. Tali strutture non hanno autonomia finanziaria e di spesa.
3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione sono contenute nel regolamento di Ateneo.


Art. 35.
Sistema bibliotecario di Ateneo


1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha quale compito l'acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Le norme di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.


TITOLO IV
Attivita' istituzionali




Art. 36.
Attivita' universitaria


1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio. In particolare, il Politecnico:
a) organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1;
b) rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo;
c) istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione, ivi comprese le attivita' promosse dagli studenti;
d) attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
e) realizza ogni altra attivita' didattica prevista dal regolamento didattico di Ateneo.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.
3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita', svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli articoli 1 e 3.
4. Il Politecnico svolge attivita' di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto:
a) strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonche' occasione di arricchimento delle conoscenze;
b) attivita' orientata alla formazione culturale delle entita' operanti sul territorio;
c) attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
d) attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita' avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualita' e alla bellezza del territorio.
5. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.


Art. 37.
Capacita' giuridica


1. Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione e contabilita' e dalle norme vigenti, il Politecnico puo', in particolare:
a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredita' e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa;
b) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
c) concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune;
d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione e contabilita';
e) svolgere contrattazione attiva.


Art. 38.
Federazioni


1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, il Politecnico puo' federarsi con altri atenei, enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.


Art. 39.
Partecipazione a organismi pubblici e privati


1. Il Politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) preventivo riconoscimento, da parte del senato accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste;
c) destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
d) devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
e) intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
f) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
g) predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicita' dei risultati.
4. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a societa' di spin-off e di star-up, ai sensi degli articoli 2 e 3, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e dell'art. 6, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto.
6. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.


Art. 40.
Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico


1. I diritti a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate nell'ambito di attivita' di ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.


TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie




Art. 41.
Norme elettive generali


1. Sono cariche collegiali: i componenti del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina.
2. Sono cariche monocratiche: il Rettore, il Prorettore vicario, i direttori di dipartimento, i direttori delle scuole, ivi compresa la scuola di dottorato, ove istituite, i Presidenti dei centri interdipartimentali, i coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i direttori e i presidenti delle scuole di specializzazione.
3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del Rettore che dura in carica sei anni e della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico.
4. I componenti degli organi di governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti piu' di due volte consecutive o complessivamente piu' di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.
5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati con decreto rettorale.
6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: Rettore, consiglio di amministrazione, direttori di dipartimento, senato accademico.
7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico e' disciplinata dal regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il decano competente svolgera' le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti
8. Nella definizione dell'elettorato attivo e passivo delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.
9. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in senato accademico.


Art. 42.
Incompatibilita', divieti e rinnovi


1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato qualora vi risultino eletti;
b) ricoprire la carica di direttore o Presidente, ovvero consigliere di amministrazione di scuole di specializzazione.
2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresi':
a) ricoprire la carica di Rettore, ovvero di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici;
b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero competente per l'universita' e la ricerca e nell'ANVUR;
c) rivestire alcun incarico di natura politica;
d) assumere cariche direttive o amministrative nelle societa' aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.
3. Nessun dipendente del Politecnico puo' far parte del collegio dei revisori dei conti.
4. Tutte le cariche di cui al presente statuto, fatta eccezione per quella del Rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.
5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.


Art. 43.
Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze


1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente statuto e' riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Ai fini elettorali i docenti dei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori.
2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo e' riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.
4. L'elettorato passivo e' precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Rettore, per violazione del codice etico, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4.


Art. 44.
Indennita'


1. Le indennita' di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili tra loro.


Art. 45.
Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie


1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potra' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.


Art. 46.
Entrata in vigore dello statuto


1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.
3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.


Art. 47.
Revisione dello statuto


1. Modifiche allo statuto possono essere proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi sono tenuti inoltre a esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, convoca una specifica conferenza d'Ateneo allo scopo di una preventiva discussione sui contenuti della proposta e, nei successivi trenta giorni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione in seduta congiunta per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.


Art. 48.
Interpretazione


1. L'interpretazione autentica delle norme del presente statuto e' demandata al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse modalita' previste dall'art. 47, comma 2.


Art. 49.
Norme transitorie


1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono con le modalita' previste dall'art. 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I dipartimenti di cui al presente statuto sono attivati dal primo ottobre 2012 e devono pertanto rispettare in tale data i requisiti di cui all'art. 21. In particolare, la numerosita' minima pari a cinquanta docenti e' requisito necessario anche per i dipartimenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, da verificare alla medesima data.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 42, comma 4, limitatamente alle cariche di Rettore e di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono valutati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.
4. Sino al completamento dei cicli didattici attivati dalle facolta' fino all'anno accademico 2011/2012, al fine di garantire continuita' didattica nelle diverse sedi, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assumere prioritariamente il proprio carico didattico o a svolgere la propria attivita' di didattica integrativa su corsi di studio erogati presso la sede didattica o presso la facolta' nella quale risultano in servizio, ovvero per le esigenze didattiche per le quali sono stati chiamati al momento dell'adozione del presente statuto.
5. Sino all'adeguamento del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita', vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, concernenti l'introduzione del sistema di contabilita' economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio unico di Ateneo, si applicano le procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dei dipartimenti previste dal medesimo regolamento, in quanto compatibili.
6. In prima applicazione, il limite temporale di cui all'art. 41, comma 6, non e' vincolante.
 
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