Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2012 (vai al sommario)
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA
DECRETO 11 aprile 2012
Approvazione ed emanazione del nuovo statuto.





IL DIRETTORE


Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2;
Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario studi superiori di Pavia (nel seguito IUSS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 2 agosto 2005;
Vista la delibera del consiglio direttivo dello IUSS nella seduta del 20 ottobre 2011, con la quale e' stato approvato il nuovo statuto dello IUSS da inviare al MIUR ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la nota n. 995 del 24 febbraio 2012 del MIUR, Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario - Ufficio I, con la quale sono state formulate alcune osservazioni al testo inviato dallo IUSS in data 24 ottobre 2011, prot. n. 983/A1;
Vista la delibera del consiglio direttivo del 30 marzo 2012 che ha approvato il nuovo testo dello statuto introducendo le modifiche richieste dal MIUR;
Considerato che il nuovo testo recepisce le indicazioni e i principi generali di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispetta le vigenti disposizioni normative e che pertanto e' possibile procedere alla pubblicazione del medesimo statuto nella Gazzetta Ufficiale;


Decreta:


L'approvazione e l'emanazione del nuovo statuto dell'Istituto universitario studi superiori di Pavia nel testo in allegato al presente decreto.
L'invio del presente decreto e del testo del nuovo statuto alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.


Pavia, 11 aprile 2012


Il direttore: Schmid
 
Allegato


STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO
DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA




TITOLO I




Art. 1.
Natura dell'istituzione


L'Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia ha natura di scuola superiore ad ordinamento speciale ed e' inserito nel sistema universitario italiano con propria personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.


Art. 2.
Finalita'


1. Riconoscendo nel capitale umano la principale risorsa per lo sviluppo di un Paese, l'Istituto si propone di contribuire alla piena valorizzazione dei giovani di particolare talento, offrendo loro, nella fase degli studi pre e post-laurea, percorsi formativi di alta qualificazione che ne esaltino le capacita', nonche' occasioni di arricchimento scientifico e culturale, specie in senso interdisciplinare. L'Istituto si propone altresi' di contribuire al progresso della conoscenza, in campo sia scientifico che umanistico, curando la formazione dei giovani alla ricerca e sviluppando propri programmi di ricerca.
2. Per le finalita' di cui sopra, l'Istituto intende realizzare un ambiente di forte interazione tra alta formazione e ricerca, considerando quest'ultima come premessa necessaria a garantire la qualita' ed efficacia alla prima. Di tale interazione deve tenersi conto anche ai fini dell'individuazione di nuovi programmi didattici.
3. Nel perseguimento delle sue finalita', l'Istituto opera in stretta sinergia con tutte le componenti del sistema universitario pavese: l'Universita' di Pavia, i collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e l'Ente per il diritto allo studio universitario (EDiSU). Con questo orientamento l'Istituto intende consolidare la caratteristica di Pavia come ambiente di studio di particolare richiamo per giovani di tutto il territorio nazionale e per giovani provenienti dall'estero. Con particolare riferimento a quest'ultimi, l'Istituto intende costituire una rete di sinergie con qualificate strutture internazionali aventi finalita' coerenti con le proprie.


Art. 3.
Principi ispiratori


1. Sulla base di soli criteri di merito, l'Istituto riconosce ad ogni studente, che ne faccia domanda, il diritto di accedere alla sua offerta formativa e di sviluppare pienamente le proprie capacita', indipendentemente da ogni condizionamento economico o sociale e senza discriminazioni di alcun tipo.
2. La liberta' di espressione e di insegnamento e il reciproco rispetto nella diversita' costituiscono principi fondamentali nella vita dell'Istituto.
3. Nello svolgimento delle proprie attivita' l'Istituto assicura l'applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia e trasparenza.
4. Nell'organizzazione delle attivita' di formazione e di ricerca l'Istituto assicura uno stretto collegamento tra le due attivita' in modo da assicurare alla didattica il piu' alto livello di competenze e, al tempo stesso, stimolare l'interesse degli allievi per la ricerca.


Art. 4.
Partecipazioni istituzionali dei collegi


L'Istituto riconosce il peculiare ruolo formativo dei collegi universitari e realizza una propria forma avanzata di partecipazione istituzionale dei collegi pavesi ai propri processi formativi e di ricerca, considerando tale partecipazione un elemento caratterizzante e distintivo dell'Istituto nel quadro delle scuole superiori italiane. Grazie a questa specifica collaborazione, l'Istituto puo' anche assicurare una qualificata residenzialita' alle proprie attivita' didattiche e di ricerca. Sono partecipazioni istituzionali dell'Istituto dalla sua fondazione: l'Almo collegio Borromeo, il collegio Ghislieri, il collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, Fondazione collegio Universitario S. Caterina da Siena e l'Ente gestore per il diritto allo studio universitario.


Art. 5.
Cooperazione con altre scuole superiori


L'Istituto intende operare in un contesto di cooperazione con altre scuole superiori al fine di realizzare una rete nazionale ed internazionale di alta formazione, che condivida finalita', modalita' di accesso, metodi di valutazione e favorisca la mobilita' al proprio interno di docenti, ricercatori e studenti.


Art. 6.
Cooperazione internazionale


L'Istituto promuove la cooperazione internazionale, con istituzioni sia universitarie che extra universitarie. L'Istituto, in particolare, cura la realizzazione di percorsi formativi mirati al conseguimento di titoli congiunti o doppi titoli e Io sviluppo di programmi di ricerca che mettano a fattore comune le eccellenze di ciascuna istituzione.


Art. 7.
Cooperazione allo sviluppo


Condividendo il pensiero che lo strumento piu' efficace per la cooperazione allo sviluppo sia quello di contribuire alla formazione di capacita' professionali e di capitale umano di eccellenza, l'Istituto inserisce nei propri programmi iniziative mirate a questo scopo, da realizzarsi sia presso la propria sede, sia presso istituzioni dei paesi al cui sviluppo intende collaborare.


Art. 8.
Rapporto con il territorio


Nell'ambito delle proprie finalita' e specifiche competenze, l'Istituto intende cooperare con le amministrazioni, le istituzioni e gli enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio. Una speciale attenzione verra' riservata alle iniziative di trasferimento tecnologico, anche mediante il sostegno a processi di spin off e start up. Nell'impostazione dei propri piani di sviluppo l'Istituto concorrera' a caratterizzare il sistema universitario pavese come polo internazionale di competenza in specifici settori di ricerca avanzata.


Art. 9.
Sperimentazione di nuove modalita' organizzative


Al fine di meglio corrispondere alle proprie finalita' e caratteristiche ed avvalendosi della propria natura di istituzione universitaria ad ordinamento speciale l'Istituto puo' sperimentare, anche per conto del MIUR, nuove forme di organizzazione e di gestione dell'attivita' didattica e di ricerca nel rispetto dei principi generali della normativa vigente.


Art. 10.
Attivita' formative


1. Per il raggiungimento delle proprie finalita' formative, l'Istituto attiva:
a) corsi ordinari per allievi contestualmente iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico;
b) corsi di master di secondo livello;
c) corsi di dottorato di ricerca.
2. Puo' inoltre attivare:
d) corsi di master di primo livello;
e) corsi di perfezionamento post-dottorali;
f) corsi di alta formazione permanente.
3. Al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed al comma 2-d l'Istituto rilascia i titoli previsti dalla normativa vigente.
4. L'Istituto puo' inoltre organizzare corsi brevi, cicli di seminari e scuole rilasciando un attestato.
5. L'Istituto puo' istituire e regolamentare forme di tutorato al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienza diretta a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.
6. L'Istituto puo' organizzare, anche in collaborazione con i collegi universitari, attivita' di orientamento universitario e promuovere attivita' culturali.


Art. 11.
Corsi ordinari


1. Lo svolgimento dei corsi ordinari costituisce compito primario e specifico dell'Istituto, avendo tali corsi la finalita' di integrare e ampliare il percorso formativo seguito dagli allievi in universita' con la frequenza dei corsi di laurea, corsi di laurea magistrale o corsi di laurea a ciclo unico.
Gli insegnamenti dei corsi ordinari sono suddivisi in quattro classi corrispondenti alle seguenti aree disciplinari:
1) scienze umane;
2) scienze sociali;
3) scienze e tecnologie;
4) scienze biomediche.
L'Istituto intende operare realizzando, all'interno di ogni classe, percorsi formativi che si sviluppano verticalmente durante l'intera permanenza degli allievi nell'Istituto, tenendo presente la possibilita' che gli allievi completino la loro formazione presso lo IUSS frequentando, dopo i corsi ordinari, anche uno dei corsi di dottorato dell'Istituto. In ogni caso, i contenuti dei corsi ordinari devono avvicinare gli allievi alla ricerca.
Gli insegnamenti previsti nei corsi ordinari possono variare di anno in anno in relazione al particolare percorso formativo che si intende offrire agli allievi che entrano nell'Istituto nell'anno considerato.
Le competenze necessarie per sviluppare i suddetti percorsi possono essere rese disponibili anche ricorrendo all'apporto di docenti esterni.
E' infine intenzione esplicita favorire l'integrazione trasversale tra le classi, sia nella scelta di temi comuni, sia nella possibilita' offerta agli allievi di una classe di inserire nel proprio curriculum uno o piu' insegnamenti di altre classi per formare un proprio percorso interdisciplinare.
Gli insegnamenti possono essere impartiti in lingua inglese.
2. Al termine della frequenza dei corsi ordinari, all'allievo che abbia superato l'esame finale di tesi viene conferito il diploma di licenza.
3. Il diploma di licenza costituisce titolo di merito, valutabile per l'ammissione a percorsi formativi di ulteriore livello organizzati dall'Istituto.
4. L'ammissione ai corsi ordinari dell'Istituto avviene per concorso nazionale, esclusivamente sulla base di criteri di merito.
5. Gli allievi dei corsi ordinari sono obbligatoriamente alunni di collegi universitari.


Art. 12.
Corsi di master di primo e secondo livello


1. I corsi di master di primo livello offrono agli allievi, in possesso di laurea triennale o titolo equivalente, percorsi altamente professionalizzanti, alla cui conclusione viene rilasciato un diploma accompagnato da un addendum dal quale risultino le capacita' acquisite.
2. I corsi di master di secondo livello offrono agli allievi, in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente, un'alta qualificazione scientifica e professionale in un contesto di forte interazione con il mondo delle professioni.
3. A conclusione del master di secondo livello e' rilasciato un diploma integrato da un addendum, nel quale vengono descritti i corsi svolti.
4. I corsi di master di primo e secondo livello possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri.
5. La presenza di studenti e docenti stranieri e' prevista come elemento qualificante dei corsi.


Art. 13.
Corsi di dottorato di ricerca


1. I corsi di dottorato di ricerca sono destinati a formare giovani ricercatori in una prospettiva internazionale ed interdisciplinare, offrendo loro opportunita' di approfondimento metodologico e di esperienza di ricerca.
2. I corsi hanno durata non inferiore a tre anni e prevedono l'obbligo per gli allievi di acquisire una formazione a carattere internazionale.
3. I corsi di dottorato possono essere svolti dall'Istituto in maniera autonoma o all'interno di apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri con la possibilita' di conferimento di titoli multipli o congiunti, con soggetti a questo legittimati.
4. Nell'organizzare i corsi di dottorato possono essere stipulati specifici accordi con aziende, nazionali o estere, interessate alla formazione di particolari competenze, prevedendo l'attivazione di curricula da svolgere, in parte, presso l'Istituto, in parte, presso le aziende.
5. A conclusione dei corsi l'Istituto conferisce il titolo di dottore di ricerca.


Art. 14.
Corsi di perfezionamento post-dottorali


1. I corsi di perfezionamento post-dottorali sono destinati a giovani che, conseguito il titolo di dottore di ricerca, intendono proseguire la loro attivita' di studio e ricerca presso l'Istituto. Ad essi puo' essere attribuito un assegno di ricerca secondo le normative vigenti.
2. I corsi sono affidati ad esperti di fama internazionale, cui viene anche attribuito il compito di assistere gli allievi nello svolgimento dei loro programmi di ricerca.


Art. 15.
Corsi di alta formazione permanente


I corsi di alta formazione permanente sono rivolti a chi intenda aggiornare le proprie conoscenze in settori di alta specializzazione. I corsi possono essere organizzati in collaborazione con soggetti pubblici o privati che contribuiscono al loro finanziamento.


Art. 16.
Attivita' di ricerca


1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca in modo autonomo o in collaborazione con altri enti o istituzioni, pubbliche o private, in primo luogo con l'Universita' degli studi di Pavia.
2. Le attivita' di ricerca applicata svolte in collaborazione o per conto di terzi sono approvate dal consiglio di amministrazione, secondo modalita' precisate in uno specifico regolamento.


Art. 17.
Personale


1. L'Istituto determina gli organici dei professori, dei ricercatori, dei dirigenti e del personale tecnico e amministrativo con una programmazione triennale, rimodulabile annualmente.
2. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, lo IUSS si avvale di professori e ricercatori di ruolo, anche in regime di doppia affiliazione e di tutte le forme di mobilita' inter-accademica e con gli enti di ricerca. Lo IUSS si avvale inoltre di docenti ed esperti, italiani o stranieri, provenienti anche da enti di ricerca, chiamati a prestare la propria opera per specifiche attivita' di ricerca o insegnamento, secondo quanto definito dalla normativa in vigore e dai regolamenti dell'Istituto in materia.
3. Il reclutamento del personale docente e ricercatore di ruolo deve avvenire in modo da assicurare uno sviluppo equilibrato tra le attivita' dello IUSS riconducibili all'area umanistica e quelle riconducibili all'area scientifico-tecnologica.
4. I contratti per l'attivita' di insegnamento hanno durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni. Possono essere a titolo gratuito o oneroso. I contratti sono stipulati dal Rettore, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio di amministrazione per quanto di competenza.
5. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Istituto puo' attivare insegnamenti a contratto con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. I contratti sono proposti dal Rettore al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
6. Per garantire i servizi amministrativi, tecnici e logistici necessari, l'Istituto puo' avvalersi anche di collaborazioni esterne con modalita' previste dalla legge.


TITOLO II




Art. 18.
Organi


1. Sono organi di governo dell'Istituto:
a) il Rettore;
b) il senato accademico;
c) il consiglio di amministrazione.
2. Sono altresi' organi dell'Istituto:
d) il Direttore generale;
e) il consiglio dei collegi;
f) il nucleo di valutazione;
g) il collegio dei revisori dei conti;
h) il collegio di disciplina;
i) il comitato unico di garanzia.


Art. 19.
Rettore


1. Il Rettore:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) svolge funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche;
c) assicura il perseguimento delle finalita' dell'Istituto secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
d) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
e) propone al consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, la nomina del Direttore generale;
f) assicura il collegamento con il sistema dei collegi universitari pavesi;
g) conferisce i diplomi e rilascia gli attestati;
h) stipula le convenzioni e i contratti riservati alla sua competenza;
i) assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza degli organi di governo, sottoponendoli agli stessi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
j) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei professori, dei ricercatori e dei dirigenti;
k) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi per l'ammissione ai corsi dell'Istituto;
l) esercita la funzione di proposta del documento di programmazione triennale dell'Istituto, tenuto anche conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
m) esercita la funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
n) cura l'attuazione delle linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attivita';
o) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita' dell'Istituto, attraverso gli strumenti ritenuti piu' idonei;
p) esercita la funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari, incaricando il collegio di disciplina dell'istruttoria. Nel caso di provvedimenti disciplinari non superiori alla censura puo' provvedere direttamente alla loro irrogazione;
q) vigila sull'osservanza del codice etico dell'Istituto e segnala le violazioni al senato accademico proponendo i provvedimenti del caso, nel rispetto dello specifico regolamento e di quanto previsto all'art. 22, comma 1, punto n) del presente statuto;
r) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto e dai regolamenti, nonche' dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario per quanto applicabili.
2. Il Rettore e' coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Prorettore vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Rettore puo' delegare alcune sue funzioni al Prorettore vicario o ad altro docente di prima fascia dell'Istituto.


Art. 20.
Elezione del Rettore


1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari in ruolo presso le universita' italiane, con almeno sei anni di servizio prima del collocamento a riposo, da un corpo elettorale composto dai professori e ricercatori di ruolo dell'Istituto e dai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione ed e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il Rettore dura in carica sei anni e il suo mandato non e' rinnovabile. Durante l'espletamento del mandato il Rettore deve assicurare un regime di impegno a tempo pieno.
3. Le modalita' di elezione sono definite in apposito regolamento, che disciplina anche le modalita' di presentazione delle candidature.
4. Per gravi e motivate ragioni e comunque non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato, il senato accademico, con una maggioranza di due terzi dei suoi componenti, puo' proporre al corpo elettorale del Rettore una mozione di sfiducia nei confronti del Rettore. Se la mozione e' approvata con una maggioranza di almeno due terzi, il Rettore ha l'obbligo di dimettersi.
5. In caso di cessazione anticipata del mandato, qualunque sia la causa, si procede entro due mesi a nuove elezioni. La durata del mandato del nuovo Rettore deve intendersi per un periodo di sei anni a partire dalla nomina.


Art. 21.
Prorettore vicario


1. Il Rettore nomina, tra i professori ordinari dell'Istituto, un Prorettore vicario.
2. Il Prorettore vicario coadiuva il Rettore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Prorettore vicario dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato.


Art. 22.
Senato accademico


1. Il senato accademico ha il compito di formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
In particolare:
a. esprime parere sul documento di programmazione triennale;
b. approva la programmazione annuale dei corsi ordinari e l'affidamento degli insegnamenti proposti dal consiglio didattico;
c. propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di corsi di master e di dottorato di ricerca;
d. esprime parere sulle iniziative didattiche di cui al comma 2, punti d, e, f dell'art. 10;
e. propone l'attivazione e la disattivazione delle aree di cui all'art. 35 del presente statuto;
f. delibera l'inizio e il termine di ciascuna attivita' didattica dell'Istituto;
g. esprime parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Istituto;
h. approva il regolamento generale d'Istituto e, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti attuativi;
i. esprime parere in materia di convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e di ricerca;
j. esprime parere obbligatorio sulle chiamate, nel rispetto delle composizioni previste dall'art. 18, legge n. 240/2010;
k. designa un rappresentante dei docenti dell'Istituto nel consiglio di amministrazione;
l. esprime parere sulla designazione dei membri del consiglio di amministrazione di cui al punto f, comma 2, dell'art. 23, verificando la loro non appartenenza a ruoli dell'Istituto a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;
m. approva il codice etico dell'Istituto;
n. delibera, su proposta del Rettore, le sanzioni per la violazione del codice etico che non rientrano nella competenza del collegio di disciplina. Le sanzioni previste per la violazione del codice etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero, in caso di violazione grave o reiterata, nel richiamo pubblico.
2. Il senato accademico e' composto da:
a. il Rettore dell'Istituto;
b. il coordinatore dei corsi ordinari;
c. il coordinatore delle attivita' post-laurea;
d. tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima o seconda fascia dell'Istituto eletti tra i docenti stessi;
e. un rappresentante eletto dei ricercatori dell'Istituto;
f. un rappresentante dell'Universita' di Pavia designato dal suo senato accademico tra i docenti dell'Universita' che, al momento della designazione, collaborano con lo IUSS in attivita' di didattica o di ricerca;
g. un rappresentante del consiglio dei collegi eletto all'interno del consiglio stesso;
h. due rappresentanti degli allievi dell'Istituto, uno eletto dagli allievi dei corsi ordinari tra gli stessi e uno eletto dagli allievi iscritti ai corsi post-laurea tra gli allievi dei corsi di dottorato.
3. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta, fatta eccezione per i rappresentanti degli allievi che durano in carica due anni.
4. Il senato accademico e' convocato dal Rettore, che lo presiede. Alle riunioni del senato accademico partecipa il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
5. I membri del senato accademico che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.


Art. 23.
Consiglio di amministrazione


1. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico. In particolare il consiglio di amministrazione:
a. approva, su proposta del Rettore, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
b. approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;
c. approva la programmazione del personale;
d. vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Istituto;
e. delibera, previo parere del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione di corsi di master e di dottorato e di iniziative proposte in relazione al comma 2, punti d, e, f dell'art. 10;
f. delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione e la disattivazione delle aree di cui all'art. 35 del presente statuto;
g. esprime un parere sul regolamento generale d'Istituto e sui regolamenti attuativi;
h. delibera la chiamata del personale docente e ricercatore, avendo preventivamente acquisito il parere del senato accademico;
i. delibera, con il parere favorevole del senato accademico, le convenzioni aventi per oggetto collaborazioni didattiche e scientifiche;
j. adotta il regolamento di amministrazione e contabilita';
k. trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale, sia il conto consuntivo;
l. conferisce l'incarico di Direttore generale;
m. esercita la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/ 2010.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a. il Rettore dell'Istituto, con funzione di Presidente;
b. il Prorettore vicario;
c. un rappresentante dei docenti dell'Istituto designato dal senato accademico;
d. un rappresentante del consiglio dei collegi, designato all'interno del consiglio stesso;
e. un rappresentante degli allievi dell'Istituto, eletto tra gli allievi dei corsi ordinari;
f. quattro personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Istituto a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico.
Tutti i consiglieri designati o scelti devono essere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o professionale e qualificazione scientifico-culturale.
Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa anche il Direttore generale con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
3. I consiglieri di cui al punto f del comma 2 del presente articolo sono nominati dal Rettore, sentito il senato accademico.
4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che dura in carica due anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Qualora, per un qualsiasi motivo, venisse a mancare un consigliere, il nuovo consigliere verra' proposto nell'ambito della stessa categoria di consiglieri secondo le modalita' di cui sopra e rimarra' in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
5. I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificati motivi, non partecipano alle sedute per tre riunioni consecutive decadono dalla loro carica.


Art. 24.
Direttore generale


1. L'incarico di Direttore generale e' assegnato a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
2. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esercita la funzione di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto, assicurando efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa. Il Direttore generale coadiuva il Rettore nella preparazione delle proposte di bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo.
3. L'incarico di Direttore generale e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta dal Rettore, sentito il senato accademico. L'incarico di Direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, di durata, stabilita in sede di nomina, non superiore a quattro anni e rinnovabile.
4. Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Direttore generale presenta al consiglio di amministrazione un rapporto sull'attivita' svolta, anche ai fini della concessione dell'indennita' di risultato.


Art. 25.
Presidente onorario


1. Il senato accademico puo' proporre al Rettore la nomina di un Presidente onorario tra personalita', non in servizio presso l'Istituto, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti dello stesso e la cui esperienza possa risultare utile nei suoi rapporti esterni.
2. Il Presidente onorario collabora con il Rettore nella cura delle relazioni esterne dell'Istituto e puo' ricevere dal Rettore specifici incarichi, quali, in particolare, la preparazione di accordi e convenzioni con enti e istituzioni italiane o straniere.
3. La nomina a Presidente onorario ha validita' di cinque anni e puo' essere confermata.
4. Il Presidente onorario svolge la sua attivita' a titolo gratuito.


Art. 26.
Consiglio dei collegi


1. Allo scopo di realizzare un forte legame istituzionale tra IUSS e collegi universitari pavesi, viene istituito uno specifico organo, detto consiglio dei collegi, con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi di governo dell'Istituto.
2. Il consiglio dei collegi fornisce un parere obbligatorio sui seguenti argomenti:
criteri di ammissione ai corsi ordinari; provvedimenti nei confronti dei singoli allievi;
ripartizione degli allievi tra le classi;
ripartizione degli allievi tra i collegi;
modifiche di statuto;
modifiche del regolamento generale d'Istituto.
Il consiglio dei collegi puo' essere altresi' consultato dal Rettore dell'Istituto su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno delle riunioni degli organi di governo.
3. Il consiglio dei collegi formula agli organi di governo e di gestione delle attivita' didattiche dell'Istituto proposte in merito a:
attivita' didattica;
attivita' internazionale.
4. Il consiglio dei collegi e' composto dal Presidente o dal Rettore di ciascuno dei collegi universitari di merito pavesi legalmente riconosciuti e dal Presidente dell'EDiSU. Del Consiglio dei collegi fa altresi' parte il Rettore dell'Istituto o un suo delegato.
5. Il consiglio dei collegi e' presieduto da uno dei rappresentanti dei collegi. Il Presidente dura in carica tre anni e non puo' essere immediatamente rieletto.
6. Il consiglio dei collegi elegge un proprio rappresentante nel senato accademico e designa un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Istituto.


Art. 27.
Nucleo di valutazione


1. Il nucleo di valutazione svolge le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa e delle attivita' didattiche e di ricerca, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa, anche ai fini della promozione del merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. L'adozione degli interventi ai fini della corretta gestione delle risorse, nonche' del buon andamento, spetta agli organi di governo.
2. Svolge le funzioni che il decreto-legge 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14 attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione (OIV).
3. Il nucleo di valutazione e' formato da cinque membri, di cui almeno tre esterni all'Istituto, nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il curriculum dei componenti del nucleo e' reso pubblico nel sito internet dell'Istituto.
4. Il Presidente ed i componenti del nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore dell'Istituto, sentito il senato accademico; restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente. Alle riunioni del nucleo di valutazione partecipa, come segretario verbalizzante senza diritto di voto, il responsabile dell'ufficio valutazione.
5. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, nelle forme previste dalla legge, le opinioni degli Allievi sulle attivita' didattiche, predisponendo apposita relazione contenente anche le informazioni e i dati richiesti dall'ANVUR, da inviare al Ministero e agli altri organi previsti dalla normativa entro i termini stabiliti.
6. Il nucleo di valutazione presenta agli organi di governo dell'Istituto una relazione annuale sui risultati delle attivita' di valutazione svolte nell'anno precedente.
7. Al nucleo di valutazione e' assicurata autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.


Art. 28.
Collegio dei revisori dei conti


1. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione, esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo ed attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del consiglio di amministrazione. Il collegio formula altresi' proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della gestione.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. I componenti del collegio sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta.
4. Almeno due componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.


Art. 29.
Collegio di disciplina


1. Al collegio di disciplina e' demandata la competenza a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari ed a esprimere parere conclusivo in merito.
2. Opera secondo il principio del giudizio tra pari nel rispetto del contraddittorio.
3. La partecipazione al collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
4. Il collegio si compone di tre professori universitari di prima fascia in regime di tempo pieno nominati dal consiglio di amministrazione.
5. Il collegio e' nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.


Art. 30.
Comitato unico di garanzia


1. L'Istituto istituisce, ai sensi del presente statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato unico di garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.
2. Al suo interno viene istituita la Commissione pari opportunita', a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parita'. Affronta tematiche delle pari opportunita' a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. E' costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.
3. La commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.


Art. 31.
Esercizio finanziario e contabilita'


1. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto in contabilita' finanziaria dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto puo' avvenire entro il 30 giugno.
3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto saranno disciplinati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale di cui all'art. 51.
4. L'Istituto al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' programmate adotta un piano economico-finanziario triennale e ai fini di controllo interno e di valutazione dei programmi, dei progetti e delle strutture un sistema di contabilita' economico-patrimoniale ed analitica sulla base dei principi contabili e schemi di bilancio indicati dal Ministero.


Art. 32.
Anno accademico


Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. La data di inizio e di termine di ciascuna attivita' didattica dell'Istituto e' deliberata dal senato accademico.


TITOLO III




Art. 33.
Organizzazione delle attivita' didattiche e formative


Le attivita' didattiche e formative sono articolate in attivita' pre-laurea e attivita' post-laurea.


Art. 34.
Attivita' formative pre-laurea


1. L'attivita' formativa pre-laurea viene svolta nei corsi ordinari suddivisi nelle quattro classi di cui all'art. 11 del presente statuto.
2. La programmazione didattica, la gestione e il coordinamento delle classi, nonche' il raccordo con la formazione post-laurea, secondo le indicazioni contenute nell'articolo sopra citato, sono svolte da un consiglio didattico.
3. Il consiglio didattico e' composto da tutti i docenti dello IUSS con un insegnamento nelle classi e da una rappresentanza degli allievi dei corsi ordinari in numero non inferiore al 15% dei docenti. Il consiglio e' presieduto da un docente di prima fascia eletto dal consiglio tra i membri che lo compongono (coordinatore dei corsi ordinari). Alle riunioni del consiglio didattico partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante designato dal consiglio dei collegi.
4. Per la gestione delle classi, il coordinatore dei corsi ordinari si avvale di quattro docenti (responsabili di classe), da lui nominati, i quali partecipano alle sedute del consiglio anche in questa veste.
5. Il coordinatore e i responsabili durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.


Art. 35.
Attivita' formative post-laurea e di ricerca


1. L'attivita' scientifica e formativa post-laurea dell'Istituto e' articolata in aree scientifiche, in seguito denominate aree.
2. L'attivazione e la disattivazione delle aree spetta al consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico.
3. Sono organi di gestione di un'area:
a. il consiglio scientifico di area;
b. il responsabile di area.
4. Il consiglio scientifico di area cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione della attivita' dell'area e provvede all'attuazione del piano di sviluppo dell'Istituto, per quanto di competenza.
5. Il Consiglio scientifico di area e' composto dai docenti dell'Istituto afferenti all'area e da una rappresentanza degli allievi dei corsi post-laurea in numero non inferiore al 15% dei docenti. Il consiglio e' presieduto da un docente (responsabile di area) eletto dai membri del consiglio stesso tra i professori di prima fascia.
6. I responsabili di area eleggono al proprio interno un coordinatore delle attivita' post-laurea.
7. Il coordinatore e i responsabili d'area durano in carica quattro anni. I rappresentanti degli allievi durano in carica due anni.
8. Il coordinatore delle attivita' post-laurea presiede un consiglio composto dai responsabili d'area, dal coordinatore e dai responsabili di classe dei corsi ordinari con la funzione di garantire il necessario collegamento tra le attivita' pre e post-laurea e tra didattica e ricerca, nonche' l'interdisciplinarieta' delle attivita' dell'Istituto. Il suddetto consiglio, tenuto conto delle esigenze di cui all'art. 17, comma 3 del presente statuto, formula proposte di chiamata al senato accademico, che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del consiglio di amministrazione.


Art. 36.
Commissione paritetica


E' istituita una commissione paritetica allievi-docenti con i compiti previsti dalla legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, punto g).
La commissione e' composta da un docente e un allievo di ciascuna delle classi pre-laurea e da un docente e un allievo dei corsi post-laurea.
La commissione e' presieduta dal Rettore o da un suo delegato.
Il funzionamento della commissione e' stabilito in un apposito regolamento.


Art. 37.
Attivita' editoriali


L'istituto puo' promuovere, realizzare e partecipare ad attivita' editoriali connesse alle proprie attivita' didattiche e di ricerca.


TITOLO IV




Art. 38.
Posti di allievo dei corsi ordinari
e dei corsi di master e di dottorato


1. Ogni anno il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico e del consiglio dei collegi, determina il numero dei posti di allievo relativamente ai corsi ordinari, ai corsi di master e ai corsi di dottorato da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e ne approva i relativi bandi.
2. I criteri e le modalita' di ammissione ai corsi, oltre a quanto previsto agli articoli seguenti, sono stabiliti dal regolamento generale d'Istituto.


Art. 39.
Ammissione ai corsi ordinari


1. I posti di allievo dei corsi ordinari vengono attribuiti mediante concorso per esami. Il concorso e' aperto ai cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento generale d'Istituto.
2. Il Rettore con proprio provvedimento emana i bandi di concorso, che devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 40.
Ammissione ai corsi di master e ai corsi di dottorato


1. Il concorso ai posti di master e di dottorato e' per titoli ed esami o solo per titoli nei casi stabiliti dal regolamento generale d'Istituto. Il Rettore con proprio decreto emana i bandi di concorso. Per i corsi di dottorato, i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il concorso a posti di dottorato di ricerca dovra' accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
2. Il regolamento generale d'Istituto disciplina l'organizzazione dei corsi di master e di dottorato, i requisiti e i titoli per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento dei titoli relativi.


Art. 41.
Commissioni giudicatrici


1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi ordinari ed ai corsi relativi alle altre attivita' di cui all'art. 10 sono nominate ogni anno, con provvedimento del Rettore, su proposta dei rispettivi consigli di cui agli art. 34 e 35.
2. I criteri di nomina dei componenti, la composizione delle commissioni e le modalita' di funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale d'Istituto.


Art. 42.
Allievi dell'Istituto


Sono allievi dell'Istituto gli studenti dei corsi ordinari, dei corsi di master e dei corsi di dottorato.


Art. 43.
Obblighi degli allievi


1. Il regolamento generale d'Istituto stabilisce gli obblighi didattici degli allievi.
2. Ogni allievo dei corsi ordinari segue gli insegnamenti impartiti nell'Istituto e quelli impartiti nei corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea a ciclo unico ai quali e' iscritto in Universita'.
3. Ogni allievo dei corsi ordinari deve sostenere, entro la fine dell'anno accademico di riferimento, tutti gli esami dei corsi ordinari e dei corsi universitari previsti nel piano di studi secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale d'Istituto.
4. Al fine di assicurare l'alto livello degli studi compiuti e la costanza e qualita' dell'impegno, gli allievi dei corsi ordinari devono riportare negli esami universitari e in quelli interni, sostenuti durante l'anno accademico, la media di almeno 27 su 30 ed in ciascun esame il punteggio di almeno 24 su 30.
5. Per essere ammessi al quarto anno dei corsi ordinari, gli allievi devono aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento generale d'Istituto, a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, ed aver ottenuto la laurea, ove prevista.
6. Il mancato adempimento degli obblighi didattici o il mancato rispetto della media dei voti richiesta, ove non motivati da gravi e documentate ragioni, comportano la decadenza dal posto di allievo dell'Istituto. Le deroghe per gravi e documentate ragioni saranno concesse con delibera del senato accademico.
7. Ogni allievo dei corsi di master e dottorato deve attendere ai propri studi secondo un piano approvato dai relativi consigli, dimostrando la qualita' e la costanza del proprio impegno secondo le modalita' stabilite dal regolamento generale d'Istituto.


Art. 44.
Diritti degli allievi


1. Gli allievi dei corsi ordinari usufruiscono di un contributo il cui ammontare e' fissato di anno in anno dal consiglio di amministrazione. Il contributo e' destinato al rimborso totale o parziale delle tasse universitarie e di quanto eventualmente dovuto dagli allievi ai collegi di appartenenza.
2. L'Istituto auspica che si possa raggiungere una condizione di piena gratuita' degli studi universitari dei propri allievi dei corsi ordinari ed operera' in questo senso, anche attivando forme di collaborazione part-time per l'attivazione e l'erogazione di alcuni servizi.
3. Il contributo di cui al presente articolo e' soggetto, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni.


TITOLO V




Art. 45.
Amministrazione


1. L'amministrazione dell'Istituto e' organizzata in uffici e servizi. Ad essi e' assegnato il personale tecnico e amministrativo nei limiti fissati dalla dotazione organica.
2. L'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, puo' assumere personale tecnico o amministrativo a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per la sostituzione di personale assente o per esigenze straordinarie o per attivita' connesse allo svolgimento di progetti finalizzati e, comunque, quando non sia possibile ricorrere al solo personale in servizio.


Art. 46.
Dirigenti


1. I dirigenti organizzano autonomamente il lavoro delle strutture ad essi affidate per il raggiungimento di determinati obiettivi e ne assumono la responsabilita'.
2. Gli incarichi relativi a funzioni dirigenziali sono attribuiti dal Direttore generale, a dirigenti di ruolo presso l'Istituto o, con contratto a tempo determinato, a personale dell'Istituto o a soggetti, anche esterni all'Istituto, di particolare e comprovata qualificazione professionale secondo la normativa vigente.
3. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.
4. Il consiglio di amministrazione definisce il trattamento economico dei dirigenti nel rispetto della normativa vigente.


Art. 47.
Uffici dirigenziali


Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati dal consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.


Art. 48.
Centri di servizi


L'Istituto puo' attivare centri di servizi a supporto delle attivita' didattiche, di ricerca o amministrative.


Art. 49.
Formazione e aggiornamento


L'Istituto promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo.


TITOLO VI




Art. 50.
Regolamento generale d'Istituto


Il regolamento generale d'Istituto, redatto secondo le indicazioni del presente statuto, e' approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, ed e' emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.


Art. 51.
Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'


1. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile, le relative procedure amministrative e le connesse responsabilita', nonche' le forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
2. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore generale, ed e' emanato con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa vigente.


Art. 52.
Entrata in vigore e modifica dei regolamenti


1. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Istituto, salvo che non sia diversamente disposto dal decreto di emanazione in casi di particolare urgenza.
2. La modifica dei regolamenti avviene secondo le norme e le procedure previste per la loro adozione.


TITOLO VII
Norme finali




Art. 53.
Entrata in vigore e modifica dello statuto


1. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sono emanate con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che non sia diversamente disposto nel decreto di emanazione, in casi di particolare urgenza.


INDICE




TITOLO I


Art. 1 (Natura dell'istituzione)
Art. 2 (Finalita')
Art. 3 (Principi ispiratori)
Art. 4 (Partecipazioni istituzionali dei collegi)
Art. 5 (Cooperazione con altre scuole superiori )
Art. 6 (Cooperazione internazionale)
Art. 7 (Cooperazione allo sviluppo)
Art. 8 (Rapporto con il territorio)
Art. 9 (Sperimentazione di nuove modalita' organizzative)
Art. 10 (Attivita' formative)
Art. 11 (Corsi ordinari)
Art. 12 (Corsi di master di primo e secondo livello)
Art. 13 (Corsi di dottorato di ricerca)
Art. 14 (Corsi di perfezionamento post-dottorali)
Art. 15 (Corsi di alta formazione permanente)
Art. 16 (Attivita' di ricerca)
Art. 17 (Personale)


TITOLO II


Art. 18 (Organi)
Art. 19 (Rettore)
Art. 20 (Elezione del Rettore)
Art. 21 (Prorettore vicario)
Art. 22 (Senato accademico)
Art. 23 (Consiglio di amministrazione)
Art. 24 (Direttore generale)
Art. 25 (Presidente onorario)
Art. 26 (Consiglio dei collegi)
Art. 27 (Nucleo di valutazione)
Art. 28 (Collegio dei revisori dei conti)
Art. 29 (Collegio di disciplina)
Art. 30 (Comitato unico di garanzia)
Art. 31 (Esercizio finanziario e contabilita')
Art. 32 (Anno accademico)


TITOLO III


Art. 33 (Organizzazione delle attivita' didattiche e formative)
Art. 34 (Attivita' formative pre-laurea)
Art. 35 (Attivita' formative post-laurea e di ricerca)
Art. 36 (Commissione paritetica)
Art. 37 (Attivita' editoriali)


TITOLO IV


Art. 38 (Posti di allievo dei corsi ordinari e dei corsi di master e di dottorato)
Art. 39 (Ammissione ai corsi ordinari)
Art. 40 (Ammissione ai corsi di master e ai corsi di dottorato)
Art. 41 (Commissioni giudicatrici)
Art. 42 (Allievi dell'Istituto)
Art. 43 (Obblighi degli allievi)
Art. 44 (Diritti degli allievi)


TITOLO V


Art. 45 (Amministrazione)
Art. 46 (Dirigenti)
Art. 47 (Uffici dirigenziali)
Art. 48 (Centri di servizi)
Art. 49 (Formazione e aggiornamento)


TITOLO VI


Art. 50 (Regolamento generale d'Istituto)
Art. 51 (Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita')
Art. 52 (Entrata in vigore e modifica dei regolamenti)


TITOLO VII
Norme finali


Art. 53 (Entrata in vigore e modifica dello statuto)
 
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