IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nel Reg. (CE) 540/2011 e 541/2011, tra le quali i feromoni di lepidotteri a catena lineare, componenti i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal citato decreto 22 aprile 2009 di recepimento, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, corrispondente alla data di scadenza d'approvazione della sostanza attiva " feromoni di lepidotteri a catena lineare", fatte comunque salve: 1) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati negli allegati al presente decreto dovra' presentare nei tempi e secondo le modalita' fissate dall'art. 3 comma 2 del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009; 2) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95, che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione; Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "feromoni di lepidotteri a catena lineare", fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalita' sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dall'art 3, comma 4 del medesimo decreto; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 agosto 2019 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva "feromoni di lepidotteri a catena lineare", i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 aprile 2012
Il direttore generale: Borrello |