Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 7 febbraio 2012, n. 60 |
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 5 che, tra l'altro, attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette; Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 22 aprile 1997; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto; Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile; Visto l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»; Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale e' stato modificato il citato decreto 15 settembre 1998; Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo Comune di Villasimius; Vista la richiesta di modifica dell'area marina protetta «Capo Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di Villasimius, in qualita' di ente gestore e le successive proposte avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica; Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si e' ravvisata la necessita' di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa; Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge. Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate; Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espressi dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30 maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del 25 luglio 2008 e con nota dell'Assessorato all'ambiente prot. n. 20368 del 6 agosto 2008; Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata; Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che prevedono che i regolamenti adottati con provvedimento ministeriale prima della loro emanazione siano comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri e siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato; Visto il parere n. 1439/2010 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 12 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 febbraio 2012
Il Ministro: Clini
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 213
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79: «8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394 del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto con il Ministro della marina mercantile e"». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 (Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2009, n. 228: «Art. 5. (Direzione generale per la protezione della natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle aree protette terrestri e marine; b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi nazionali; c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette terrestri e marine; d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; e) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette; f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini; g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la biodiversita'; h) coordinamento delle attivita' amministrative, tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati nonche' predisposizione del piano generale per le attivita' di vigilanza; i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali; l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni altro accordo internazionale relativo alla protezione della natura e della biodiversita'; m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita' ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimita' sulle autorizzazioni paesaggistiche; n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato dell'ambiente marino; o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina; p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti; q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino; r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti; s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri Stati; t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile; u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine di garantire l'azione risarcitoria.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. - Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 409 del 30.12.2006. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158, S.O.: «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93. 2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 339, della legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: «339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area marina protetta, e' composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Il decreto ministeriale 3 agosto 1999 (Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina protetta denominata Capo Carbonara) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1999, n. 229. - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991: «3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.». - Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». |
| Allegato
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'Area marina protetta «Capo Carbonara»
(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Carbonara», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; c) «avvistamento cetacei», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo; i) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta; j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo; q) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative; r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; s) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; t) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione; u) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; v) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Articolo 3
Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non consentite
1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.
Titolo II
Disciplina delle attivita' consentite
Articolo 4
Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. 2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti i tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:
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Parte di provvedimento in formato grafico
Articolo 5
Attivita' consentite
1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:
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Parte di provvedimento in formato grafico
2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 3. Per le attivita' di osservazione cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
Articolo 6
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 982, n. 979; 2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore. 4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore provvedera' a proporre un nuovo regolamento che sara' adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1. 5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore dovra' prevedere misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Titolo III
Disposizioni finali
Articolo 7
Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo Forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
Articolo 8
Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore che irroga la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta.
Articolo 9
Pubblicita'
1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti. Note all'art. 2:
Note all'Allegato di cui all'articolo 1
Nota all'art. 1: - Il testo dell'articolo 19, comma 3, della citata legge n. 394 del 1991 e' riportato nelle note alle premesse. - I riferimenti al citato decreto legislativo n. 171 del 2005 sono riportati nelle note alle premesse. - Il decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 (Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attivita' di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1999, n. 197. - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 409/9 del 30.12.2006. - L'articolo 136 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 136 (Navi e galleggianti).- 1. Per nave s'intende qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. 2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. 3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.». Nota all'art. 5: - La direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto e' pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 214/18 del 26.8.2003. Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 28 della citata legge n. 979 del 1982: «Art. 28. - In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta: a) il comandante di porto che la presiede; b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi; c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva; e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva; f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime; g) un rappresentante del provveditorato agli studi; h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali; i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato. Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.». Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 della citata legge n. 394 del 1991: «Art. 29 (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta). - 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. 2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 , in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta puo' intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita' istitutive dell'area protetta.». «Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. 1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro. 2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette e' altresi' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta. 2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area. 3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al risarcimento del danno. 4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre, nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito. 5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto con il presente articolo. 6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta. 7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali. 8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali. 9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.».
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| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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