Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 febbraio 2012, n. 60
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara».





IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO


Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;
Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'articolo 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'articolo 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'articolo 5 che, tra l'altro, attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare le funzioni in materia di istituzione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette;
Vista l'intesa generale in materia di aree marine protette tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 22 aprile 1997;
Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;
Visto il regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;
Visto l'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale e' stata modificata la composizione della Commissione di riserva di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e all'articolo 2, comma 16, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228;
Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1998 con il quale e' stata istituita l'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1999 con il quale e' stato modificato il citato decreto 15 settembre 1998;
Vista la convenzione sottoscritta il 21 dicembre 1998 tra il Comune di Villasimius e il Ministero dell'ambiente per l'affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» al medesimo Comune di Villasimius;
Vista la richiesta di modifica dell'area marina protetta «Capo Carbonara», avanzata in data 16 gennaio 2007 dal Comune di Villasimius, in qualita' di ente gestore e le successive proposte avanzate nel corso dell'istruttoria tecnica;
Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara», svolta dalla Segreteria tecnica per le aree protette marine e successivamente dalla Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, con la quale si e' ravvisata la necessita' di aggiornare l'area marina protetta, nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;
Considerato che il Collegio della Sezione Centrale di Controllo di legittimita' su atti della Corte dei conti, nell'adunanza del 18 maggio 2006, ha ritenuto che, in sede di istituzione delle aree marine protette, le deroghe ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo di legge.
Ritenuto opportuno, pertanto, in adeguamento a tale osservazione, procedere all'aggiornamento dell'area marina protetta mediante la predisposizione di uno schema di decreto istitutivo e di uno schema di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», da adottarsi contestualmente, al fine di garantire il rispetto degli accordi intercorsi in sede istruttoria con le amministrazioni territoriali interessate;
Visti i pareri sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espressi dal Comune di Villasimius con deliberazione di Consiglio n. 24 del 30 maggio 2008, dalla Provincia di Cagliari con nota dirigenziale del Settore ambiente prot. n. 88921 del 25 giugno 2008, e dalla Regione Autonoma della Sardegna con nota della Presidenza prot. n. 15574 del 25 luglio 2008 e con nota dell'Assessorato all'ambiente prot. n. 20368 del 6 agosto 2008;
Visto l'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza Unificata;
Visti il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Capo Carbonara», espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 29 ottobre 2009, rispettivamente Rep. atti n. 41/CU e n. 42/CU, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di aggiornamento dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4, che prevedono che i regolamenti adottati con provvedimento ministeriale prima della loro emanazione siano comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri e siano sottoposti al parere del Consiglio di Stato;
Visto il parere n. 1439/2010 emesso dal Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi - nell'adunanza del 12 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato necessario procedere all'approvazione del regolamento di disciplina e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara»;


Decreta:


Art. 1


1. E' approvato l'allegato regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Capo Carbonara».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 febbraio 2012


Il Ministro: Clini

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2012 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 213



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1983, n. 16, S.O.
- La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
luglio 1986, n. 162, S.O.
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1993, n. 303, S.O.:
«10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
funzioni del Ministero della marina mercantile in materia
di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero
dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della
legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo
ambientale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2001, n. 79:
«8. All'articolo 18, comma 1, della citata legge n. 394
del 1991, sono soppresse le seguenti parole: "di concerto
con il Ministro della marina mercantile e"».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140
(Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2009, n.
228:
«Art. 5. (Direzione generale per la protezione della
natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la
protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici
di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione
sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree
protette e sul funzionamento e i risultati della gestione
dei parchi nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle
aree protette terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la
corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attivita' inerenti alla
predisposizione e all'aggiornamento della Carta della
natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto
del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la
Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi
terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della
biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di
linee guida di indirizzo e la predisposizione e
l'aggiornamento della Strategia nazionale per la
biodiversita';
h) coordinamento delle attivita' amministrative,
tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di
biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente
degli organismi geneticamente modificati nonche'
predisposizione del piano generale per le attivita' di
vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo
alla tutela delle foreste promuovendo la gestione
sostenibile degli ecosistemi forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle
Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio
materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni
altro accordo internazionale relativo alla protezione della
natura e della biodiversita';
m) esercizio delle competenze previste dalla
legislazione in materia di cave e torbiere in relazione
alla loro compatibilita' ambientale con particolare
riferimento al controllo di legittimita' sulle
autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio
dello stato dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera
marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di
ogni altro accordo internazionale per la tutela, la
conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo,
anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare
riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in
ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli
interventi in caso di inquinamento marino e valutazione
degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e
progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave,
aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei
fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di
cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di
interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche
di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi
sviluppati per superare situazioni di crisi nelle materie
di competenza, in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative
alle azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino
ambientale, al risanamento ambientale e alla
quantificazione del danno ambientale anche al fine di
garantire l'azione risarcitoria.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
- Il Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94, e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 409 del 30.12.2006.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2007, n. 158,
S.O.:
«Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria
tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree
protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma
14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato
dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n.
93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale
della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001,
n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per
quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla
istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine,
per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche'
alla progettazione degli interventi da realizzare, anche
con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche'
fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e
alle politiche nazionali ed internazionali, per standard
normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e
sostenibili in campo marittimo nel bacino del
mediterraneo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 339, della
legge 21 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:
«339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28,
terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modificazioni, nominata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione
dell'area marina protetta, e' composta: da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di
presidente; da un esperto designato dalla regione
territorialmente interessata, con funzioni di vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni
rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto
nominato su proposta del reparto ambientale marino presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale
per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare
(ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente
comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte
le commissioni di riserva delle aree marine protette entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Il decreto ministeriale 3 agosto 1999 (Modificazioni
al decreto ministeriale istitutivo dell'area marina
protetta denominata Capo Carbonara) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 settembre 1999, n. 229.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, della
citata legge n. 394 del 1991:
«3. Nelle aree protette marine sono vietate le
attivita' che possono compromettere la tutela delle
caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e
delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono
vietati:
a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle
specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di
minerali e di reperti archeologici;
b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle
caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di cattura;
e) la navigazione a motore;
f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e
liquidi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 77, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, S.O.:
«2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina
generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle relative misure di
salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della
Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza
unificata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della citata legge n. 400 del 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».


 
Allegato

Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nelle
diverse zone dell'Area marina protetta «Capo Carbonara»




(ex articolo 19, comma 5, legge 6 dicembre 1991, n. 394)




Titolo I




Disposizioni generali




Articolo 1




Oggetto


1. Il presente regolamento definisce la suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Capo Carbonara», come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del decreto istitutivo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e individua le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.


Articolo 2




Definizioni


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio;
b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
c) «avvistamento cetacei», l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione;
f) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;
i) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni negli accessi, equiparazione ai residenti, tariffe scontate per i servizi e i canoni dell'area marina protetta;
j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
l) «natante», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
o) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;
p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca esercitata a scopo ricreativo;
q) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalita' per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attivita' turistico-ricreative;
r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo;
s) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
t) «unita' navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
u) «visite guidate», le attivita' professionali svolte, a fronte del pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unita' navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
v) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.


Articolo 3



Finalita', delimitazione dell'area marina protetta e attivita' non
consentite


1. Sono fatte salve le finalita', la delimitazione dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e le attivita' non consentite, come previste dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto istitutivo.


Titolo II




Disciplina delle attivita' consentite




Articolo 4




Zonazione dell'area marina protetta


1. L'area marina protetta e' suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, riportate, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante.
2. La zona A, di tutela integrale, comprende i seguenti i tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica allegata al presente regolamento:


_



Parte di provvedimento in formato grafico



Articolo 5




Attivita' consentite


1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Carbonara» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite:


_



Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel regolamento di cui al successivo articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita':
a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78.
3. Per le attivita' di osservazione cetacei e, in generale, in presenza di mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta:
a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 50 metri dagli animali;
b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' navale o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare;
c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio;
d) non e' consentito rimanere piu' di 30 minuti nella fascia di osservazione;
e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi;
f) non e' consentito stazionare con l'unita' navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale,
g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' navali;
m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.


Articolo 6



Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 982, n. 979;
2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore.
4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore provvedera' a proporre un nuovo regolamento che sara' adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1.
5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore dovra' prevedere misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Titolo III




Disposizioni finali




Articolo 7




Sorveglianza


1. La sorveglianza nell'area marina protetta, coerentemente con l'articolo 13 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, dal Corpo Forestale di vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'ente gestore che svolge attivita' di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.


Articolo 8




Sanzioni


1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso all'ente gestore che irroga la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta.


Articolo 9




Pubblicita'


1. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovra' assicurare e mantenere l'esposizione del presente decreto e del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al precedente articolo 6 in un luogo ben visibile agli utenti.
Note all'art. 2:



Note all'Allegato di cui all'articolo 1

Nota all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 19, comma 3, della citata
legge n. 394 del 1991 e' riportato nelle note alle
premesse.
- I riferimenti al citato decreto legislativo n. 171
del 2005 sono riportati nelle note alle premesse.
- Il decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293
(Regolamento recante norme in materia di disciplina
dell'attivita' di pesca-turismo, in attuazione dell'art.
27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23
agosto 1999, n. 197.
- Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar
Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n.
2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e'
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.
L 409/9 del 30.12.2006.
- L'articolo 136 del codice della navigazione e' il
seguente:
«Art. 136 (Navi e galleggianti).- 1. Per nave s'intende
qualsiasi costruzioni destinata al trasporto per acqua,
anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad
altro scopo.
2. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono
maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere,
quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette
alla navigazione interna.
3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano,
in quanto non sia diversamente disposto, anche ai
galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente
alla navigazione o al traffico in acque marittime o
interne.».
Nota all'art. 5:
- La direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2003 che modifica la direttiva
94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 214/18 del
26.8.2003.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 della citata
legge n. 979 del 1982:
«Art. 28. - In attuazione dei principi di cui agli
articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile
promuove e coordina tutte le attivita' di protezione,
tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue
risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita'
istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato
centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.
Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve
marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti
Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una
commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro
della marina mercantile e cosi' composta:
a) il comandante di porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi
designati dai comuni medesimi;
c) un rappresentante delle regioni territorialmente
interessate;
d) un rappresentante delle categorie
economico-produttive interessate designato dalla camera di
commercio per ciascuna delle province nei cui confini e'
stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro della marina
mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui
e' stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle associazioni
naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal
Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi
designati dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni
culturali e ambientali;
i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.
Con apposita convenzione da stipularsi da parte del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere
concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche,
associazioni riconosciute.
La commissione affianca la Capitaneria e l'ente
delegato nella gestione della riserva, formulando proposte
e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento
della riserva medesima.
In particolare la commissione da' il proprio parere
alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto
istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese
le previsioni relative alle spese di gestione, formulata
dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina
mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare
dagli inquinamenti.».
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 29 e 30 della
citata legge n. 394 del 1991:
«Art. 29 (Poteri dell'organismo di gestione dell'area
naturale protetta). - 1. Il legale rappresentante
dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta,
qualora venga esercitata un'attivita' in difformita' dal
piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone
l'immediata sospensione dell'attivita' medesima ed ordina
in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione
di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con
la responsabilita' solidale del committente, del titolare
dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di
costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in
pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o
animali entro un congruo termine, il legale rappresentante
dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno
degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi
secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 , in quanto compatibili, e recuperando
le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta
puo' intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o
colposi che possano compromettere l'integrita' del
patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta' di
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita'
istitutive dell'area protetta.».
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene
sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma
9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita'
da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli
relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a
motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli
organismi di gestione delle aree protette e' altresi'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali
sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area
protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis,
e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da
diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
a tale area.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati
perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice
penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso di
flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione
del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area
protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere
gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a
provvedere alla riduzione in pristino dell'area
danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al
risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose
utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto con il
presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , sul
diritto al risarcimento del danno ambientale da parte
dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche in relazione alla violazione alle disposizioni di
leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree protette e con riguardo
alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali
regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si
applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i
divieti di cui all'articolo 17, comma 2.».



 
Allegato



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