Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61
Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;
Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


E m a n a




il seguente decreto legislativo:


Art. 1




Oggetto


1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla citta' metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.
2. Ferme restando le funzioni amministrative gia' attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche' quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
- Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regione nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
«Art. 119.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti».
- La legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119
della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
6 maggio 2009, n. 103.
- Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge
n. 42 del 2009:
«Art. 24.(Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell' art. 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell' art. 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell' art. 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell' art.
6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell' art. 2, sentiti la regione Lazio, la provincia
di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato l'ordinamento
transitorio, anche finanziario, di Roma capitale, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell' art. 119, sesto comma, della
Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall' art. 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. A seguito dell'attuazione della disciplina delle
citta' metropolitane e a decorrere dall'istituzione della
citta' metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di
cui al presente articolo si intendono riferite alla citta'
metropolitana di Roma capitale.
10. Per la citta' metropolitana di Roma capitale si
applica l'art. 23 ad eccezione del comma 2, lettere b) e
c), e del comma 6, lettera d). La citta' metropolitana di
Roma capitale, oltre alle funzioni della citta'
metropolitana, continua a svolgere le funzioni di cui al
presente articolo».
- Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione
della Repubblica Italiana:
«Art. 114.
La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello
Stato disciplina il suo ordinamento.».
- Il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156
(Disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5
maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia
di ordinamento transitorio di Roma Capitale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
.«Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
42 del 2009:
«Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale).
1. E' istituita la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'art. 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all'art. 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all' art. 2.
6. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21».

Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 24, commi 3 e 5, della
citata legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, della
citata legge n. 42 del 2009:
«7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4».



 
Art. 2



Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della
Repubblica


1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
2. L'onere di cui al comma 1 e' quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento all'art. 24, comma 5, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 3



Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma
capitale


1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita' ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione e' perseguita mediante una piu' stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 e' approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalita' previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ente Roma capitale ove interessato,»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma capitale se competente,»;
c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole «e delle province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,»;
d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le parole «o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato,».
5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma, le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento degli interventi di interesse nazionale nel territorio di Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1° aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.
6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.



Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 24, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219 , che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (Disposizioni in materia
di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42):
«Art. 6. Contratto istituzionale di sviluppo
1. Per le finalita' di cui all'art. 1, nonche' allo
scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di
cui al presente decreto e di assicurare la qualita' della
spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati, stipula con le Regioni e le
amministrazioni competenti un ''contratto istituzionale di
sviluppo'' che destina le risorse del Fondo assegnate dal
CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di
attuazione degli interventi.
2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita,
per ogni intervento o categoria di interventi o programma,
il soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui
all'art. 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma, le
responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione e
di monitoraggio e le sanzioni per le eventuali
inadempienze, prevedendo anche le condizioni di
definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di
governo, nel rispetto del principio di sussidiarieta'. In
caso di partecipazione dei concessionari di servizi
pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla
categoria di interventi o al programma da realizzare, il
contratto istituzionale di sviluppo definisce le attivita'
che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo
cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attivita'
loro demandate, sanzioni e garanzie in caso di
inadempienza, nonche' apposite procedure sostitutive
finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
concessionari, clausole inderogabili di responsabilita'
civile e di decadenza. Il contratto istituzionale di
sviluppo puo' prevedere, tra le modalita' attuative, che le
amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di
organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari
requisiti di competenza e professionalita'.
3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione
degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di
progettazione, approvazione e realizzazione degli
interventi individuati nel contratto istituzionale di
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni
in materia di prevenzione e repressione della criminalita'
organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi
comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
antimafia.
4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti
assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della
spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle
finalita' approvate, che garantiscono la piena
tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
le procedure previste dall'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e dall'art. 30 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di garantire la
specialita' e l'addizionalita' degli interventi, iscrivono
nei relativi bilanci i Fondi a destinazione vincolata di
cui al primo periodo, attribuendo loro un'autonoma evidenza
contabile e specificando, nella relativa denominazione, che
gli stessi sono costituiti da risorse derivanti dal Fondo.
5. L'attuazione degli interventi e' coordinata e
vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione
economica, di seguito denominato "Dipartimento", che
controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche
mediante forme di cooperazione con le amministrazioni
statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in
raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni
statali e delle Regioni, assicurando, altresi', il
necessario supporto tecnico e operativo senza nuovi o
maggiori oneri nell'ambito delle competenze istituzionali.
Le amministrazioni interessate effettuano i controlli
necessari al fine di garantire la correttezza e la
regolarita' della spesa e partecipano al sistema di
monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la
Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure
vigenti e, ove previsto, al sistema di monitoraggio del
Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I sistemi informativi garantiscono la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche ai
sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla base
di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da parte
della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e
della Corte dei conti.
6. In caso di inerzia o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi
individuati ai sensi del presente decreto, anche con
riferimento al mancato rispetto delle scadenze del
cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati
dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 120,
comma secondo, della Costituzione secondo le modalita'
procedurali individuate dall'art. 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n. 400
del 1988 e dalle vigenti disposizioni in materia di
interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di
amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
quale cura tutte le attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e
all'effettiva realizzazione degli interventi programmati,
nel limite delle risorse allo scopo finalizzate».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 8.Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata.
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive), come modificati dal presente
decreto:
«1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da
realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese
nonche' per assicurare efficienza funzionale ed operativa e
l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e
la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali.
L'individuazione e' operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni
o province autonome interessate, nonche' l'ente Roma
capitale ove interessato, e inserito, previo parere del
CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con
l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma, il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza
strategica e di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella
comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei
servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene
conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel
Piano generale dei trasporti costituisce automatica
integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai
finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo
disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
della presente legge il programma e' approvato dal CIPE
entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal
programma sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una
intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il
Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al
fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere».
«2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto
delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione
delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai
sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per
la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle
opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del
disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e
introducendo un regime speciale, anche in deroga agli
articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori
disposizioni della medesima legge che non siano necessaria
ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto
per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale
privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al
comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei
mesi per la approvazione dei progetti preliminari,
comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, nonche' con Roma
capitale se competente, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle
interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate nonche'
dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, del compito
di valutare le proposte dei promotori, di approvare il
progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla
esecuzione dei progetti approvati, adottando i
provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari,
comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove
prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le
istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi,
eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di
advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i
poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore
collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero
offerta dalle regioni o province autonome interessate
nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove interessato, con
oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di
conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non
modificano la localizzazione e le caratteristiche
essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica
nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico
soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze
specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
qualificato per specifici connotati di capacita'
organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del
finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in
tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la
liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la
natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo
del rapporto che lega detta figura al soggetto
aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione
diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata
prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la
normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un
regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del
1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria
rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente
disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della
normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli
strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma
restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione
antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
appaltatori; previsione della possibilita' di costituire
una societa' di progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente
generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli
obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti
finanziari, con la previsione del relativo regime di
garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve
bancarie o assicurative previste dalla legislazione
vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato
l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera
pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della
possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in
corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
economico dell'opera, anche a fronte della prestazione
successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche'
della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni
della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente
indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari
allegati alle concessioni in essere per i concessionari di
pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di
progettazione, appalto, concessione o affidamento a
contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma
specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una
provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a
strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1-bis, della
citata legge n. 443 del 2001:
«1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le
seguenti indicazioni:
a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti
strategici da realizzare;
b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili e relative fonti di
finanziamento;
d) stato di realizzazione degli interventi previsti
nei programmi precedentemente approvati;
e) quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
degli ulteriori finanziamenti necessari per il
completamento degli interventi».
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 15
dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma, capitale della
Repubblica):
«Art. 10. Norme finanziarie.
1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 2, e'
istituito nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri un apposito fondo intestato a Roma
Capitale, con la dotazione di lire 260 miliardi per il
1990, di lire 30 miliardi per il 1991 e di lire 50 miliardi
per il 1992. Al relativo onere si provvede quanto a lire 50
miliardi per il 1990 e lire 30 miliardi per il 1991
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per
la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse
alla sua condizione di capitale d'Italia»; quanto a lire
160 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita'
iscritte in conto residui al capitolo 1585 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 1990; quanto a
lire 50 miliardi per il 1990 a carico delle disponibilita'
iscritte in conto residui al capitolo 7650 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
il 1990; quanto a lire 50 miliardi per il 1992, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001
dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Fondo per lo sviluppo economico e
sociale». Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468 , come modificato dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 5,
valutato in lire 300 milioni per l'anno 1990, lire 700
milioni per l'anno 1991 e lire 800 milioni per l'anno 1992,
si provvede a carico del fondo di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 9,
comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1990, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Intervento straordinario per la
realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla
sua condizione di capitale d'Italia».
4. All'onere di lire 10 miliardi per il 1990, derivante
dall'attuazione dell'art. 9, comma 2, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero
dell'ambiente».
5. All'onere di lire 70 miliardi derivante
dall'attuazione dell'art. 9, comma 3, si provvede a carico
delle disponibilita' iscritte in conto residui al capitolo
8002 dello stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno 1990.
6. All'onere di lire 20 miliardi per il 1991, derivante
dall'attuazione dell'art. 9, comma 4, si provvede mediante
utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento «Intervento straordinario per
la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse
alla sua condizione di capitale d'Italia».
7. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 9,
comma 6, pari a lire 60 miliardi per il 1990 ed a lire 55
miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
«Interventi sui beni culturali esistenti nella citta' di
Roma (compresa la sanatoria degli effetti del decreto-legge
13 luglio 1989, n. 253, art. 5)».
8. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 9,
comma 9, valutato in lire 10 miliardi, si provvede per
l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi
internazionali».
9. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 9,
comma 10, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990 e
lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Interventi sui beni culturali esistenti
nella citta' di Roma (compresa la sanatoria degli effetti
del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, art. 5)».
10. Le somme di cui al presente articolo, non
utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo
negli anni successivi. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio anche nel conto dei residui».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 26 novembre 2010 (Disposizioni in materia di
perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'art. 22 della
legge 5 maggio 2009, n. 42) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° aprile 2011, n. 75.



 
Art. 4




Raccordi istituzionali


1. Per assicurare il raccordo istituzionale tra Roma capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Provincia di Roma sulle funzioni conferite in attuazione dell'articolo 24, comma 3, della legge delega, e' istituita un'apposita sessione nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composta dal Sindaco di Roma capitale, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Ministro competente per materia.
2. In tutti i casi in cui la Conferenza Unificata svolge le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative a materie e compiti di interesse di Roma capitale, alle sedute della stessa partecipa, quale componente, il Sindaco di Roma capitale.



Note all'art. 4:
- Per il riferimento al testo dell'art. 24, comma 3,
della citata legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle
premesse.
- Per il riferimento al testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, vedasi nelle Note
all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
«Art. 9. Funzioni.
1. La Conferenza unificata assume deliberazioni,
promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri,
designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai
compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai
comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498
;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale».



 
Art. 5




Conferenza delle Soprintendenze


1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attivita' di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma.
2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o piu' accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma.
3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza e' gratuita e non sono corrisposti indennita' o rimborsi spese.
4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio:
a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze;
c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonche' forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi;
d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale.
5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attivita' culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalita' acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza.
6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 112, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed
obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i
conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i
programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti
territoriali definiti, e promuovono altresi'
l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato,
delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati.
Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di
proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che
opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«Art. 14. Conferenza di servizi.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
puo' indire una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta
giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione
competente, della relativa richiesta. La conferenza puo'
essere altresi' indetta quando nello stesso termine e'
intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui e' consentito
all'amministrazione procedente di provvedere direttamente
in assenza delle determinazioni delle amministrazioni
competenti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
la conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni».
«14-bis. Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per
progetti di particolare complessita' e di insediamenti
produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto
preliminare, da uno studio di fattibilita', prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per
ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', si pronunciano, per quanto riguarda
l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base
della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette
amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione
della fase preliminare di definizione dei contenuti dello
studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in
materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante
della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica
l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita',
anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica
nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza
preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica
incolumita', con riferimento alle opere interregionali, e'
sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater, comma
3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del
procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei
privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno
successivi alla trasmissione. In caso di affidamento
mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo
quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni».
«14-ter. Lavori della conferenza di servizi.
01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS
e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della
conferenza, non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
«14-quater. Effetti del dissenso espresso nella
conferenza di servizi.
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni vi comprese quelle preposte alla tutela
ambientale, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere
congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni
connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2.
3. Al di fuori dei casi di cui all'art. 117, ottavo
comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo
terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita', la questione, in attuazione e nel
rispetto del principio di leale collaborazione e dell'art.
120 della Costituzione, e' rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri,
che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con
la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero
previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se
l'intesa non e' raggiunta entro trenta giorni, la
deliberazione del Consiglio dei Ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da
una Regione o da una Provincia autonoma in una delle
materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri
delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle
Province autonome interessate.
3-bis.
3-ter.
3-quater.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le
prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
4.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
«14-quinquies. Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto.
1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.
109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto,
anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati
all'esito della procedura di cui all'art. 37-quater della
legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto di
cui all'art. 37-quinquies della medesima legge».
- Si riporta il testo dell'art. 96 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 96. Procedura di verifica preventiva
dell'interesse archeologico.
1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si articola in due fasi costituenti livelli
progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica.
L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e'
subordinata all'emersione di elementi archeologicamente
significativi all'esito della fase precedente. La procedura
di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste
nel compimento delle indagini e nella redazione dei
documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti
lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione
preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una
sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione
definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi,
anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della
relazione archeologica definitiva, approvata dal
soprintendente di settore territorialmente competente. La
relazione contiene una descrizione analitica delle indagini
eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta
le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce
direttamente l'esigenza di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili
come complesso strutturale unitario, con scarso livello di
conservazione per i quali sono possibili interventi di
reinterro oppure smontaggio - rimontaggio e musealizzazione
in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non puo' essere
altrimenti assicurata che in forma contestualizzata
mediante l'integrale mantenimento in sito.
3. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi
archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente
articolo il responsabile del procedimento puo'
motivatamente ridurre, d'intesa con la soprintendenza
archeologica territorialmente competente, i livelli di
progettazione, nonche' i contenuti della progettazione, in
particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai
documenti progettuali gia' comunque acquisiti agli atti del
procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la
procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico si considera chiusa con esito negativo e
accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico
nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla
lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le
prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la
conservazione e la protezione dei rinvenimenti
archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela
eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, relativamente a singoli
rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla
lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei
provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area
interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le
attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni
culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell'interesse
archeologico e' condotta sotto la direzione della
soprintendenza archeologica territorialmente competente.
Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, sono stabilite linee guida finalizzate ad
assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla
procedura di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al
presente articolo, il direttore regionale competente per
territorio del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro
trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'art.
95, stipula un apposito accordo con l'amministrazione
appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di
collaborazione con il responsabile del procedimento e con
gli uffici dell'amministrazione procedente. Nell'accordo le
amministrazioni possono graduare la complessita' della
procedura di cui al presente articolo, in ragione della
tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche
riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo
disciplina altresi' le forme di documentazione e di
divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante
l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di
forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali
ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale
dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni
finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle
indagini svolte.
8. Le Regioni disciplinano la procedura di verifica
preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro
competenza sulla base di quanto disposto dall'art. 95 e dai
commi che precedono del presente articolo.
9. Alle finalita' di cui all'art. 95 e dei commi che
precedono del presente articolo le Province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle competenze
previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione».



 
Art. 6




Concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici


1. In materia di beni storici e artistici sono conferite a Roma capitale, previa definizione dell'accordo con il Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge delega e secondo le modalita' operative di esercizio congiunto definite dalla Conferenza delle Soprintendenze di cui all'articolo 5, le funzioni amministrative concernenti il concorso alla valorizzazione dei beni presenti nel territorio di Roma capitale appartenenti allo Stato, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal presente decreto.
2. L'attivita' di valorizzazione e' svolta in conformita' alla normativa di tutela e nel rispetto dei principi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Per beni storici e artistici, agli effetti del presente decreto, si intendono le cose immobili e mobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. Resta ferma la facolta' del Ministero per i beni e le attivita' culturali e di Roma capitale di stipulare uno o piu' accordi di valorizzazione, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Restano esclusi dalle funzioni conferite a Roma capitale dal presente articolo i compiti e le attivita' connessi con la tutela e la valorizzazione dei beni storici ed architettonici ricadenti nel territorio della citta' di Roma, amministrati dal Fondo edifici di culto (FEC), istituito dalla legge 20 maggio 1985, n. 222.



Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'art. 24, comma 3, della citata
legge n. 42 del 2009, vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 10. Beni culturali.
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine
di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli
altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro
ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello
Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto
pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle
funzioni delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a
privati, che rivestono interesse storico particolarmente
importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di
eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque
appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia
politica, militare, della letteratura, dell'arte, della
scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in
genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque
appartenenti, che non siano ricompense fra quelle indicate
al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica
rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto
all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione,
nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di
rarita' o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli
incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con
relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali
aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le
pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in
genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi
aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse
artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale
tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non
sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose
indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche' le
cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre
cinquanta anni».
- Per il riferimento al testo dell'art. 112, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, vedasi nelle
Note all'art. 5.
- La legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1985, n. 129,
S.O.



 
Art. 7




Funzioni in materia di beni ambientali e fluviali


1. Fermo restando il potere statale d'indirizzo e coordinamento, sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative riguardanti l'individuazione, sulla base di criteri di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle riserve statali non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a Roma capitale.
2. Roma capitale concorre, con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, la Regione Lazio, e gli altri enti preposti:
a) alla definizione delle politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale, tenuto conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualita' del paesaggio, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione e presso Roma capitale con le medesime finalita', ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) alla definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attivita' di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio di Roma capitale e di gestione dei relativi interventi, ai sensi dell'articolo 133 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
c) alle attivita' di formazione e di educazione al fine di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio di Roma capitale;
d) alle attivita' di vigilanza sui beni paesaggistici del territorio di Roma capitale tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59) :
«2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono
individuate, sulla base di criteri stabiliti d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non
collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene
affidata a regioni o enti locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 133. Cooperazione tra amministrazioni pubbliche
per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio.
1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le
politiche per la conservazione e la valorizzazione del
paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e
delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la
qualita' del paesaggio, istituito con decreto del Ministro,
nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le
medesime finalita'.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresi', per
la definizione di indirizzi e criteri riguardanti
l'attivita' di pianificazione territoriale, nonche' la
gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare
la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli
aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'art. 131,
comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti
indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la
loro attivita' di pianificazione agli indirizzi e ai
criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli
strumenti vigenti».



 
Art. 8




Funzioni in materia di fiere


1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo
1997, n. 59):
«Art. 40. Funzioni e compiti conservati allo Stato.
1. Sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti:
a) le competenze attribuite allo Stato dal decreto
legislativo recante riforma della disciplina in materia di
commercio;
b) le esposizioni universali;
c) il riconoscimento della qualifica delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;
d) la pubblicazione del calendario annuale delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e
nazionale;
e) il coordinamento, sentite le regioni interessate,
dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche
di rilievo internazionale;
f) l'attivita' regolamentare in materia di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di
commercio dei pubblici esercizi, d'intesa con le regioni.
2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616.».



 
Art. 9




Funzioni in materia di turismo


1. Per la promozione turistica all'estero Roma capitale opera in coordinamento con lo Stato e la Regione avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ove istituiti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,» sono inserite le seguenti: «del Sindaco di Roma capitale,».
3. All'articolo 56 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano strategico nazionale contiene, altresi', una sezione per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.».



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382):
« Art. 58. Competenze dello Stato.
Sono di competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del
riconoscimento, della revoca, della determinazione del
territorio relativo, della classificazione delle stazioni
di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione
delle localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per
agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche
straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di
rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero,
nonche' gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino
italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente
nazionale italiano per il turismo.».
- Si riporta il testo dell'art. 56 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246,
nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai
prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di
rivendita e di scambio), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 56. Conferenza nazionale del turismo
1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato almeno ogni due anni ed e' organizzata d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato, della Conferenza dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Sindaco
di Roma capitale, i rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle
province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni
comunita' enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL), di UNIONCAMERE,
dell'ISTAT e delle altre autonomie territoriali e
funzionali, i rappresentanti delle associazioni
maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici,
dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni
pro loco, delle associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e
animaliste, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
3. La Conferenza esprime orientamenti per la
definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le
linee guida del piano strategico nazionale.
3-bis. Il documento contenente le linee guida del piano
strategico nazionale contiene, altresi', una sezione per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico di Roma
capitale. Le connesse linee guida sono attuate dal Sindaco
di Roma capitale d'intesa con il Ministro con delega al
turismo e le competenti amministrazioni dello Stato e delle
Regioni, sentite le associazioni di cui al comma 2.
4. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare
l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento
alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali
riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le
istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti
conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle
Commissioni parlamentari competenti.
5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della
Conferenza si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri afferenti il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, con le risorse allo scopo
trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233.».



 
Art. 10




Funzioni in materia di protezione civile


1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono conferite le funzioni amministrative relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile):
«Art. 2. Tipologia degli eventi ed ambiti di
competenze.
1. Ai fini dell'attivita' di protezione civile gli
eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante
interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni
competenti in via ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attivita'
dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano
l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che,
per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati
con mezzi e poteri straordinari.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge
n. 225 del 1992:
«Art. 14. Competenze del prefetto.
1. Il prefetto, anche sulla base del programma
provinciale di previsione e prevenzione, predispone il
piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio
della provincia e ne cura l'attuazione.
2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2, il prefetto:
a) informa il Dipartimento della protezione civile,
il presidente della giunta regionale e la direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi
del Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi di
emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli
con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad
assicurare i primi soccorsi;
d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti,
anche di natura tecnica.
3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza di cui al comma 1 dell'art. 5, opera,
quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
con i poteri di cui al comma 2 dello stesso art. 5.
4. Per l'organizzazione in via permanente e
l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale
della struttura della prefettura, nonche' di enti e di
altre istituzioni tenuti al concorso.».



 
Art. 11




Organizzazione e personale


1. Roma capitale disciplina, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, efficacia ed efficienza, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'. Con appositi regolamenti provvede a disciplinare l'ordinamento del personale appartenente alla polizia locale e ad organizzare i relativi uffici nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La potesta' regolamentare di cui al comma 1 si esercita nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' delle altre disposizioni vigenti in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni e degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata integrativa.
3. La Giunta capitolina, nell'esercizio dell'autonomia normativa, finanziaria e organizzativa di Roma capitale, provvede alla definizione della dotazione organica in ragione dell'acquisizione e dello sviluppo delle funzioni conferite a Roma capitale, nel rispetto della vigente normativa in materia di personale riguardante gli enti locali.



Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.



 
Art. 12




Disposizioni finanziarie


1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base delle disposizioni applicabili ai restanti comuni.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del patto di stabilita' interno non sono computate le risorse trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti delle predette risorse, relative alle funzioni amministrative conferite a Roma capitale in attuazione dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto. Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, previa individuazione, nella legge di stabilita', della copertura degli eventuali effetti finanziari.
3. Le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione ovvero connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalita' da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.
4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto, Roma capitale puo' istituire, limitatamente al periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Note all'art. 12:
- Per il riferimento al testo dell'art. 24 della citata
legge delega n. 42 del 2009), vedasi nelle Note alle
premesse.
- Per il testo del quinto comma dell'art. 119 della
Costituzione, vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 13.Livelli essenziali delle prestazioni e
obiettivi di servizio
1. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli
obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, nonche'
della specifica cornice finanziaria dei settori interessati
relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni
standard nazionali, la legge statale stabilisce le
modalita' di determinazione dei livelli essenziali di
assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, nelle materie diverse dalla sanita'.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sono
stabiliti prendendo a riferimento macroaree di intervento,
secondo le materie di cui all'art. 14, comma 1, ciascuna
delle quali omogenea al proprio interno per tipologia di
servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo
erogatore. Per ciascuna delle macroaree sono definiti i
costi e i fabbisogni standard, nonche' le metodologie di
monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e
dell'appropriatezza dei servizi offerti.
3. Conformemente a quanto previsto dalla citata legge
n. 42 del 2009, il Governo, nell'ambito del disegno di
legge di stabilita' ovvero con apposito disegno di legge
collegato alla manovra di finanza pubblica, in coerenza con
gli obiettivi e gli interventi appositamente individuati da
parte del Documento di economia e finanza, previo parere in
sede di Conferenza unificata, propone norme di
coordinamento dinamico della finanza pubblica volte a
realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei
fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonche' un
percorso di convergenza degli obiettivi di servizio, di cui
al comma 5, ai livelli essenziali delle prestazioni e alle
funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma,
lettere m) e p), della Costituzione.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo e con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione
territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata e previo
parere delle Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica competenti per i profili di
carattere finanziario, e' effettuata la ricognizione dei
livelli essenziali delle prestazioni nelle materie
dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico
locale, con riferimento alla spesa in conto capitale,
nonche' la ricognizione dei livelli adeguati del servizio
di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c), della citata legge n. 42 del 2009.
5. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli
essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in
sede di Conferenza unificata sono stabiliti i servizi da
erogare, aventi caratteristiche di generalita' e
permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli di finanza pubblica.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, la Societa' per
gli studi di settore - SOSE S.p.a., in collaborazione con
l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto
alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni, secondo la metodologia e il
procedimento di determinazione di cui agli articoli 4 e 5
del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, effettua
una ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni
che le regioni a statuto ordinario effettivamente
garantiscono e dei relativi costi. SOSE S.p.a. trasmette i
risultati della ricognizione effettuata al Ministro
dell'economia e delle finanze, che li comunica alle Camere.
Trasmette altresi' tali risultati alla Conferenza di cui
all'art. 5 della citata legge n. 42 del 2009. I risultati
confluiscono nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nonche' in quella di cui all'art. 5 della citata
legge n. 42 del 2009. Sulla base delle rilevazioni
effettuate da SOSE S.p.a., il Governo adotta linee di
indirizzo per la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni in apposito allegato al Documento di economia e
finanza ai fini di consentire l'attuazione dell'art. 20,
comma 2, della citata legge n. 42 del 2009, dei relativi
costi standard e obiettivi di servizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 23 del 2011:
«Art. 4. Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle
localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
situate sul proprio territorio, da applicare, secondo
criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5
euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo,
ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero
dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei
relativi servizi pubblici locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'art. 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta
di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli
eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la
circolazione e la sosta nell'ambito del territorio
comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione
dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto
stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le
associazioni maggiormente rappresentative dei titolari
delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre
ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di
prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata
emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del
presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare gli atti previsti dal presente
articolo.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n . 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, come modificato dall'art. 13 del presente decreto:
«Art. 14. Patto di stabilita' interno ed altre
disposizioni sugli enti territoriali
1-13-ter (Omissis).
13-quater. Il Commissario straordinario invia
annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero
dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita'
svolte all'interno della gestione commissariale e
l'illustrazione dei criteri che hanno informato le
procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
14-15-ter (Omissis).
16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
previste dal presente provvedimento, in considerazione
della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31
ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta
di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze,
evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione
ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in
coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti
territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le
disposizioni che disciplinano il patto di stabilita'
interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune
di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:
a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi
standard unitari di maggiore efficienza;
b) adozione di pratiche di centralizzazione degli
acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle
societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e
dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie
detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con
esclusione delle societa' quotate nei mercati
regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere,
concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei
componenti degli organi di amministrazione e controllo;
d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 80 del testo unico degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
carico del Comune per il funzionamento dei propri organi,
compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti
per gli amministratori;
e) introduzione di un contributo di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive
della citta', da applicare secondo criteri di gradualita'
in proporzione alla loro classificazione fino all'importo
massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
f) contributo straordinario nella misura massima del
66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a
fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate
dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o
indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la
realizzazione di finalita' pubbliche o di interesse
generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana,
di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo
deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche
o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento
cui accede, e puo' essere in parte volto anche a finanziare
la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed
esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle
attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono
fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di
contributo straordinario gia' assunti dal privato operatore
in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data
dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale
vigente;
f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all' art.
62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25
per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per
cento;
g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle
abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;
h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche'
utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni
cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria
dei cimiteri.
17-33-quater (Omissis).».



 
Art. 13




Rendicontazione della gestione commissariale


1. All'articolo 14 del decreto-legge 5 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 13-ter e' aggiunto il seguente: «13-quater. Il Commissario straordinario invia annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attivita' svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.».
2. Restano fermi gli adempimenti in materia di rendicontazione dei flussi trimestrali di cassa della gestione commissariale, previsti in attuazione dell'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.



Note all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 14 del citato decreto-legge n.
78 del 2010, come modificato dal presente decreto, vedasi
nelle Note all'art. 12.
- Si riporta il testo dell'art. 78 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall'art. 119 della
Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di
disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma
Capitale ai sensi dell'art. 114, terzo comma, della
Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e'
nominato Commissario straordinario del Governo per la
ricognizione della situazione economico-finanziaria del
comune e delle societa' da esso partecipate, con esclusione
di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la
predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'art. 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato art. 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'art. 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'art. 248 e del comma 12 dell'art. 255 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del
comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni
sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale,
ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti
all'anno 2008, purche' accertate successivamente al 31
dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'art. 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per
l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.».



 
Art. 14




Disposizioni finali


1. Al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal presente decreto si provvede, sentite Roma capitale e le amministrazioni di provenienza interessate, previa verifica degli organici disponibili e dei fabbisogni dell'amministrazione di Roma capitale correlati al conferimento delle funzioni, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I decreti di cui al precedente periodo definiscono altresi' forme e meccanismi procedurali del trasferimento. Al fine di assicurare che non si determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i medesimi decreti si provvede alla contestuale e corrispondente riduzione delle dotazioni organiche, delle strutture e delle risorse finanziarie delle amministrazioni che, in conformita' al presente decreto, conferiscono funzioni a Roma capitale.
2. La Regione Lazio disciplina il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'adempimento delle funzioni amministrative conferite con la legge regionale di cui all'articolo 1, comma 2.
3. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.
4. A norma dell'articolo 28, comma 4, della legge delega, dal presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'articolo 4, comma 5, secondo e terzo periodo, e l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, sono abrogati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 2012


NAPOLITANO




Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze


Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione


Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport


Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei


Cancellieri, Ministro dell'interno


Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali


Passera, Ministro dello sviluppo
economico


Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali


Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare



Visto, il Guardasigilli: Severino





Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 4, della
citata legge delega n. 42 del 2009:
«4. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti
legislativi di cui all' art. 2 e all' art. 23 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 7 del citato
decreto legislativo n. 156 del 2010, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 4. Sindaco e Giunta capitolina
1. Il Sindaco e' il responsabile dell'amministrazione
di Roma Capitale, nell'ambito del cui territorio esercita
le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai
regolamenti quale rappresentante della comunita' locale e
quale ufficiale del Governo.
2. Il Sindaco di Roma Capitale puo' essere udito nelle
riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno
delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni
conferite a Roma Capitale.
3. La Giunta capitolina e' composta dal Sindaco di Roma
Capitale, che la presiede, e da un numero massimo di
Assessori pari ad un quarto dei Consiglieri dell'Assemblea
capitolina assegnati.
4. Il Sindaco di Roma Capitale nomina, entro il limite
massimo di cui al comma 3, i componenti della Giunta
capitolina, tra cui il Vicesindaco, e ne da' comunicazione
all'Assemblea capitolina nella prima seduta successiva alla
nomina. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' Assessori,
dandone motivata comunicazione all'Assemblea.
5. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di
fuori dei componenti dell'Assemblea capitolina, fra i
cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere
dell'Assemblea.
6. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo di
Roma Capitale. Essa compie tutti gli atti rientranti nelle
funzioni degli organi di governo che non siano riservati
dalla legge all'Assemblea capitolina e che non ricadano
nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del
Sindaco o degli organi di decentramento.
7. Lo statuto, in relazione all'esercizio delle
funzioni conferite a Roma Capitale con gli appositi decreti
legislativi, stabilisce i criteri per l'adozione da parte
della Giunta di propri regolamenti in merito
all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita'
di gestione, secondo i principi di professionalita' e
responsabilita'.
8. Il voto dell'Assemblea capitolina contrario ad una
proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le
dimissioni degli stessi.
9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea. La mozione di sfiducia deve essere motivata e
sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri
assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
dell'Assemblea capitolina, con contestuale nomina di un
commissario ai sensi dell'art. 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
10. Al fine di garantire il tempestivo adempimento
degli obblighi di legge o di evitare che l'omessa adozione
di atti fondamentali di competenza dell'Assemblea
capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarita'
ed al buon andamento dell'azione amministrativa, il Sindaco
puo' richiedere che le relative proposte di deliberazione
siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea
capitolina con procedura d'urgenza, secondo le disposizioni
stabilite dallo statuto e dal regolamento dell'Assemblea.»
«Art. 7. Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente
decreto, agli organi di Roma Capitale ed ai loro componenti
si applicano le disposizioni previste con riferimento ai
comuni dalla parte prima del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, e da ogni altra disposizione di legge.
2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di Roma
Capitale e del regolamento dell'Assemblea capitolina
continuano altresi' ad applicarsi le disposizioni dello
statuto del comune di Roma e del regolamento del Consiglio
comunale di Roma in quanto compatibili con le disposizioni
del presente decreto.
3. Fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina,
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il numero dei suoi membri resta fissato in
sessanta oltre al Sindaco ed il numero degli Assessori
resta fissato nell'ambito del limite massimo previsto
dall'art. 47, comma 1, ultima parte, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
4. (abrogato).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone