IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 14 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151 e, successivamente, dall'art. 2, comma 4-septies, lettere a) e b), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73; Visto l'art. 41, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su proposta dell'Unita' di informazione finanziaria, sono emanati e periodicamente aggiornati, con decreto del Ministro dell'interno, gli indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2, lettere e) e g) e per quelli indicati nell'art. 14 dello stesso decreto; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 febbraio 2011, di attuazione del citato art. 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007, recante «Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari»; Considerato che e' emersa l'esigenza di adeguare l'ambito soggettivo dei destinatari del citato decreto ministeriale alle sopravvenute modifiche introdotte all'art. 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007; Rilevata la necessita' di aggiornare il decreto ministeriale anche con riferimento al provvedimento emanato dalla Unita' di informazione finanziaria il 4 maggio 2011, recante «Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette»; Considerato che il Comitato di sicurezza finanziaria si e' pronunciato favorevolmente; Su proposta della Unita' di informazione finanziaria;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011
1. Al decreto del Ministro dell'interno 17 febbraio 2011 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalle seguenti: «e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;» b) all'art. 4, comma 2, le parole: «che saranno indicati con provvedimento emanato dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera e-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «indicati dal provvedimento emanato dalla UIF il 4 maggio 2011, recante: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette»; c) all'Allegato 1 il paragrafo «Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro» e' sostituito dal seguente: «Indicatori specifici di anomalia relativi alle attivita' di: i) gestione di case da gioco; ii) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici; iii) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica». Roma, 27 aprile 2012
Il Ministro: Cancellieri |