Gazzetta n. 116 del 19 maggio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 14 maggio 2012
Emanazione del nuovo statuto.



IL RETTORE


Vista la legge di istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n.168 del 9 maggio 1989;
Visto lo Statuto dell'Universita' di Messina, emanato con D.R. n. 331 del 10 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 2, commi 5, 6 e 7;
Visto il Decreto Rettorale n. 623 del 28 febbraio 2011 con il quale e' stata istituita la Commissione per la elaborazione dello Statuto prevista dall'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;
Vista la nota ministeriale prot. n. 3868 del 4 Agosto 2011, assunta al protocollo di Ateneo al n. 42452 del 9 Agosto 2011, con la quale il MIUR ha assegnato a questa Universita' l'ulteriore termine di tre mesi previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 240/2010;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 24 ottobre 2011 e del 29 ottobre 2011, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 25 ottobre 2011 e del 29 ottobre 2011, con le quali gli stessi hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole ed adottato il nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, conformemente alle disposizioni della legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. n. 55403 del 31 ottobre 2011 con cui le suddette delibere sono state trasmesse al MIUR per il controllo previsto ex lege;
Vista la nota ministeriale prot. n. 1243 del 7 marzo 2012, assunta al protocollo di Ateneo al n. 13588 del 08 marzo 2012, con la quale il MIUR ha comunicato le osservazioni e le richieste di modifica rispetto al testo dello Statuto inviato dall'Ateneo;
Viste le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 02 aprile 2012 e del 13 aprile 2012, e dal Senato Accademico, nelle sedute del 4 aprile 2012 e del 13 aprile 2012, con le quali gli stessi hanno, rispettivamente, espresso parere favorevole alle modifiche conseguenti alle osservazioni ministeriali ed adottato il nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, ai sensi della legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. n. 21963 del 16.04.2012 con la quale sono state trasmesse al MIUR le suddette deliberazioni adottate a seguito ed in conformita' alle osservazioni ministeriali;
Vista la nota ministeriale prot. n. 2350 dell'11 maggio 2012 con la quale il MIUR ha preso atto delle modifiche apportate al nuovo Statuto, a seguito delle osservazioni ministeriali;


Decreta:


di emanare ai sensi della legge n. 240/2010 il nuovo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Messina entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Messina, 14 maggio 2012


Il rettore: Tomasello
 
Allegato


STATUTO


TITOLO I


DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.


1. L'Universita' degli studi di Messina e' una istituzione pubblica dotata di autonomia, che eredita la tradizione culturale dell'antico Studium messanense generale e la rinnova nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, assecondando la vocazione mediterranea ed europea della citta' e dell'area dello Stretto.
2. Nell'ambito dei principi di autonomia riconosciuti dalla Costituzione e specificati dalla legge, l'Universita' e' retta dal presente Statuto e dai regolamenti universitari. L'Universita', in ciascuna delle componenti in cui si articola ed in ciascuna delle attivita' svolte, si conforma al "Codice di comportamento a tutela della persona nei luoghi di lavoro e di studio" ed al "Codice dei comportamenti nella comunita' universitaria ispirati ad etica pubblica".
3. L'Universita' assicura, sotto tutti gli aspetti e in tutti gli ambiti della propria attivita', la tutela dei principi di parita' e uguali opportunita', promuovendo le iniziative necessarie per garantirne la effettivita', anche in relazione alla composizione di organi e commissioni. L'Universita' si fa particolare cura dei soggetti diversamente abili assicurando loro la piena fruizione dei servizi e l'adempimento dei doveri d'ufficio.
4. Al fine dell'ottimale esercizio dei propri compiti istituzionali, l'Universita' favorisce la cooperazione con altri Atenei, italiani e stranieri, e considera l'internazionalizzazione tra gli obiettivi primari della propria azione; promuove ed incrementa la circolazione e gli scambi dei docenti e degli studenti; predispone e realizza programmi integrati di studio ed ogni altra iniziativa idonea alla valorizzazione delle attivita' didattiche e di ricerca, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
5. L'Universita' ha sede legale in Messina ed ha un gonfalone e uno stemma.


Art. 2.


1. L'Universita' garantisce il libero esercizio delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticita', partecipazione, imparzialita', trasparenza ed efficienza. L'Universita' si ispira al principio del riconoscimento del merito, quale risulta dall'applicazione dei criteri della valutazione e dell'autovalutazione, in ogni attivita' didattica, di ricerca scientifica ed amministrativa.
2. L'Universita' organizza l'attivita' didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari. L'Universita' assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attivita' didattiche e di ricerca scientifica.
3. L'Universita' riconosce il valore strategico del sistema bibliotecario di Ateneo e dell'innovazione nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al fine della promozione e diffusione della cultura e in vista dell'ottimale assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ateneo.
4. L'Universita' degli studi di Messina fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera divulgazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione possibile. Un apposito regolamento disciplina l'attuazione di tali principi nel rispetto delle leggi concernenti la proprieta' intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali nonche' la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.
5. L'Universita' promuove la valorizzazione degli impianti sportivi universitari ed assicura l'esercizio dell'attivita' sportiva da parte di tutti i componenti la comunita' universitaria, secondo modalita' stabilite da apposito regolamento.


Art. 3.


1. L'Universita' si impegna a promuovere la diffusione, ai vari livelli organizzativi, della cultura della valutazione quale condizione per avviare politiche di Ateneo in grado di rispondere alle esigenze del miglioramento della qualita', dell'efficienza e della economicita'. A tal fine ispira la propria attivita' di governo ai seguenti principi: qualita', autovalutazione, premialita', responsabilita' gestionale e innovazione organizzativa.
2. In aggiunta alle funzioni valutative assegnate al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, l'Universita' sviluppa al proprio interno un modello metodologicamente valido di valutazione della didattica, della ricerca e dei servizi amministrativi, che comprenda sia cicli di autovalutazione sia attivita' di valutazione esterna al fine dell'ottimale accreditamento delle strutture. Per la verifica e la valutazione dei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca e della sostenibilita' economico-finanziaria, l'Ateneo si avvarra' di opportuni indicatori propri dell'Ateneo stesso e/o definiti dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario, nonche' dei risultati prodotti dal Nucleo di valutazione, dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche istituite presso i Dipartimenti e le strutture di coordinamento, nonche' dei dati raccolti ed elaborati dall'area preposta al controllo di gestione ed alla pianificazione.
3. Con apposito regolamento sono definiti gli obiettivi, le modalita' e le strutture operative centrali e periferiche per il raggiungimento delle finalita' di cui al presente articolo.


Art. 4.


1. L'attivita' didattica si svolge nell'osservanza delle norme sugli ordinamenti didattici e sul diritto allo studio. Al fine del pieno conseguimento dei propri obiettivi istituzionali e con particolare riferimento alle iniziative adottate nell'ambito delle relazioni internazionali, l'Universita' organizza corsi di studio e promuove l'insegnamento ed altre attivita' didattiche in lingua straniera.
2. L'Universita' rilascia i titoli di studio previsti dalla legge.
3. L'attivita' di ricerca puo' essere svolta in collaborazione con altre Universita' o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a societa' o ad altre forme associative. L'Universita' garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo.
4. L'Universita' garantisce l'unitario ed inscindibile esercizio delle funzioni di insegnamento, di ricerca e di assistenza sanitaria nelle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di studio di area sanitaria, nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto, nonche' in conformita' delle clausole dalla stessa Universita' concordate con la Regione siciliana ed altri enti.
5. L'Universita' svolge attivita' di cooperazione e di consulenza con enti pubblici e privati.


Art. 5.


1. L'Universita' impegna prioritariamente le sue risorse per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali didattici e di ricerca.
2. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, con la Regione Siciliana e altri enti territoriali, con gli ordini e i collegi professionali e con altri soggetti pubblici e privati, iniziative volte a favorire l'orientamento degli studenti nella scelta dell'indirizzo di studio, l'assistenza di essi durante lo svolgimento dei corsi e l'avvio alle professioni. L'Universita' puo' organizzare corsi intensivi a carico del bilancio universitario al fine di consentire agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio una piu' efficace partecipazione all'attivita' didattica; istituire corsi serali per gli studenti lavoratori; assegnare borse di studio agli studenti meno abbienti e piu' meritevoli, nonche' istituire provvidenze per la partecipazione ai corsi di dottorato, di specializzazione e di perfezionamento post-universitari. L'Universita' offre, in spirito di leale cooperazione, alle istituzioni pubbliche e private ogni supporto utile ad un ottimale esercizio delle loro funzioni al fine del miglioramento della qualita' della vita e dello sviluppo occupazionale e sociale in genere della collettivita'. Adotta, anche in collaborazione con gli ordini professionali e le amministrazioni pubbliche, iniziative idonee a favorire l'acquisizione di diplomi di laurea a chi ne e' sprovvisto ed organizza corsi di riqualificazione professionale. L'Universita' promuove attivita' culturali favorendo anche l'organizzazione di strutture e di servizi autogestiti.
3. L'Universita' puo' curare la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi, di mense, di residenze e di altri servizi collettivi, a favore di quanti in essa operano, anche in attuazione delle leggi sul diritto allo studio.
4. L'Universita', riconoscendo l'importanza del ruolo svolto dal personale tecnico e amministrativo, assume ogni iniziativa utile, compresa la circolazione e lo scambio del personale suddetto, per l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti, nonche' di altri lavoratori, anche in attuazione delle disposizioni di legge sui servizi didattici integrativi.
5. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di concorrere alla razionale distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, l'Universita' favorisce l'istituzione di forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, secondo modalita' stabilite con apposito regolamento. Ad esse si fa luogo sulla base di progetti contenenti, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture.
6. Non e' ammessa alcuna forma di collaborazione che non sia coerente con i fini istituzionali dell'Universita' e conforme ai principi del presente Statuto. La regolamentazione e i mezzi di finanziamento delle attivita' svolte in collaborazione sono resi pubblici nelle forme e con le modalita' previste dal Regolamento generale di Ateneo.
7. L'Universita' puo' partecipare, secondo modalita' stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere del Senato Accademico, a societa' o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' connesse alle attivita' didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali. La delibera di partecipazione suddetta e' tenuta a conformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
- la documentata disponibilita' delle risorse finanziarie o organizzative allo scopo richieste;
- la esclusiva destinazione alle finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Universita' stessa;
- la espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
- la limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano delle eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione.
La partecipazione dell'Universita' puo' consistere nel comodato di beni, mezzi o strutture, con oneri a carico del comodatario.
8. L'Universita' ha un logo, il cui utilizzo e' soggetto ad autorizzazione secondo modalita' stabilite da apposito regolamento.
9. Le modalita' di accesso delle associazioni di volontariato alle strutture e ai servizi dell'Universita' sono disciplinate con regolamento di Ateneo.


Art. 6.


L'Universita' si avvale, per l'adempimento dei compiti che la legge e lo Statuto le assegnano, di contributi dello Stato, della Regione Siciliana, delle istituzioni internazionali e di altri soggetti pubblici e privati, dei contributi degli studenti, di rendite, donazioni o lasciti, di redditi di beni propri, di corrispettivi derivanti da contratti e da ogni altro provento previsto dalla legge.


TITOLO II


ORGANIZZAZIONE


SEZIONE I


ORGANI DI GOVERNO


Art. 7.


Sono organi di governo dell'Universita': il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.


Art. 8.


1. In conformita' al principio di operosita' in seno alla istituzione universitaria e' consentito l'accesso ai fondi d'Ateneo di finanziamento e cofinanziamento per la ricerca, ai soli studiosi scientificamente attivi.
2. Salvo che non sia diversamente disposto da leggi e da altri atti normativi di carattere nazionale, per studiosi scientificamente attivi si intendono coloro che abbiano raggiunto, negli ultimi cinque anni, la soglia di produttivita' scientifica, per quantita' e qualita', cosi' come stabilita sulla base degli indicatori predeterminati dal Senato accademico, sentiti i Comitati d'Area, con riferimento a parametri riconosciuti.
3. E' fatta eccezione alla disciplina di cui al precedente comma per gli studiosi che non abbiano piu' di cinque anni di anzianita' di ruolo, sempre che gli stessi dimostrino di possedere una produzione scientifica pari ad almeno il trenta per cento del valore mediano di produttivita' scientifica, per quantita' e qualita', dell'area scientifico-disciplinare di appartenenza.


Art. 9.


1. Il Rettore e' eletto dai professori di ruolo, dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dai ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento, dai dirigenti amministrativi, dai rappresentanti di dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, dal personale tecnico-amministrativo, dai lettori e collaboratori esperti linguistici. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, e' eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio e' valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parita', e' eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo.
2. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Universita' italiane, dura in carica sei anni e non e' rieleggibile.
3. La convocazione del corpo elettorale per la elezione del Rettore e' fatta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita', almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni. Le votazioni si devono svolgere almeno novanta giorni prima della scadenza del Rettore in carica, secondo un calendario prestabilito e con un intervallo da tre a sette giorni tra una votazione e l'altra. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura e spese dell'amministrazione universitaria. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
4. Il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti prescritta e' proclamato eletto dal Decano al quale egli comunica formalmente l'accettazione entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Rettore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico o anticipatamente in caso di vacanza della carica intervenuta dopo la sua elezione.
5. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni. Il Rettore eletto a seguito di cessazione anticipata del Rettore uscente subentra nella carica il giorno dopo la comunicazione di accettazione e conserva la carica fino al completamento del periodo di sei anni.
6. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Prorettore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Prorettore vicario esercita le funzioni rettorali di ordinaria amministrazione. La cessazione anticipata del Rettore dalla carica e' comunicata immediatamente dal Prorettore vicario al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazioni appositamente convocati.
7. Il Rettore ha altresi' facolta' di nominare un collegio di Prorettori con competenze diversificate per aree operative e di designarne il coordinatore. Il Rettore puo' delegare a professori di ruolo o ricercatori l'esercizio di funzioni rettorali con riguardo a competenze determinate. Le nomine e le deleghe sono conferite con decreto e possono essere in ogni tempo revocate.
8. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca.
9. Il Rettore e' il rappresentante legale dell'Universita' e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; ha la responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. In particolare, spetta al Rettore:
a) presentare all'inizio dell'anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, fissarne l'ordine del giorno e vigilare sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del documento di programmazione triennale, tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico, e vigilare sulla sua realizzazione;
d) proporre al Consiglio di Amministrazione l'adozione del bilancio di previsione annuale e del conto consuntivo;
e) curare la realizzazione dei progetti di interesse generale e qualificati dal Senato accademico come strategici per l'Ateneo nei settori della didattica, dell'alta formazione, della ricerca scientifica e tecnologica, anche affidandone la gestione ad apposite strutture dell'Ateneo;
f) adottare direttive generali volte ad assicurare il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione centrale e delle singole strutture universitarie, formulando criteri organizzativi atti a garantire la individuazione delle responsabilita', nel rispetto delle competenze di altri organi;
g) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti, anche in relazione a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 4;
h) adottare i provvedimenti concernenti il reclutamento, lo stato giuridico ed economico ed il conferimento di incarichi al personale docente;
i) autorizzare i docenti allo svolgimento di attivita' didattiche presso altre sedi universitarie ovvero ad essere esonerati per lo svolgimento delle stesse per motivi di studio e di ricerca;
j) stipulare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, contratti e convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti, pubblici e privati, salva diversa disposizione di legge, del presente Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
k) stipulare i contratti per attivita' di insegnamento ex art. 23 l. n. 240/2010;
l) proporre al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, il conferimento dell'incarico di Direttore generale;
m) promuovere l'azione disciplinare e irrogare sanzioni non superiori alla censura, previo il parere consultivo del collegio di disciplina, nei confronti del personale docente e degli studenti, e assumere le opportune iniziative in ordine alle violazioni del codice etico;
n) adottare i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento dell'Universita' di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, presentandoli, per la ratifica, alla riunione immediatamente successiva;
o) adottare ogni altro provvedimento che lo statuto o i regolamenti di Ateneo attribuiscono alla sua competenza, nonche' esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente Statuto.


Art. 10.


1. Il Senato Accademico e' composto:
a) dal Rettore che lo presiede;
b) da nove Direttori di Dipartimento eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento in modo tale che sia assicurata la pari rappresentanza delle tre macro-aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2. La votazione e' valida se vi partecipa la maggioranza dei componenti il Collegio dei Direttori di Dipartimento; risultano eletti i tre Direttori maggiormente votati per ciascuna macro-area; i direttori eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
c) da quattro professori ordinari, quattro professori associati e quattro ricercatori a tempo indeterminato, scelti secondo le modalita' di cui al comma 3, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari indicate nel seguente comma 2;
d) da cinque studenti eletti secondo le modalita' di cui al Regolamento per l'elezione delle rappresentanze in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta;
e) da tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta;
f) da un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, il quale dura in carica due anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente solo una volta;
g) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca e degli assegnisti e da un rappresentante degli specializzandi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.
2. Nell'Ateneo, per le finalita' di cui al comma 1 lett. b), sono costituite le seguenti macro-aree scientifico-disciplinari:
1) Scienze e tecnologie formali e sperimentali (aree 1-2-3-4-8-9);
2) Scienze della vita (5-6-7);
3) Scienze umane, politiche e sociali (aree 10-11-12-13-14).
Inoltre per le finalita' di cui al comma 1 lett. c) sono costituite le seguenti aree scientifico-disciplinari:
- Area 01 Scienze matematiche e informatiche;
- Area 02 e 04 Scienze fisiche e Scienze della Terra;
- Area 03 Scienze chimiche;
- Area 05 Scienze biologiche;
- Area 06 Scienze mediche;
- Area 07 Scienze agrarie e veterinarie;
- Area 08 e 09 Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria Industriale e dell'informazione;
- Area 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche;
- Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- Area 12 Scienze giuridiche;
- Area 13 Scienze economiche e statistiche;
- Area 14 Scienze politiche e sociali.
3. La rappresentanza di cui al comma 1 lett. c) e' determinata procedendo preliminarmente al sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna Area.
Successivamente si procede all'elezione del rappresentante per ogni area disciplinare. L'elettorato attivo, all'interno di ciascuna Area, spetta a tutti i professori di prima e seconda fascia ed a tutti i ricercatori a tempo indeterminato. I rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
4. I rappresentanti delle categorie di cui alle lett. e), f) e g) sono eletti a suffragio universale e diretto dai componenti della rispettiva categoria, secondo modalita' stabilite da apposito regolamento.
5. Fa parte del Senato Accademico il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con volto consultivo.
6. Il Senato accademico e' organo di indirizzo e consulenza ed esercita le competenze relative alla programmazione delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Universita', fatte salve le specifiche attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche. In particolare, spetta al Senato accademico:
a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
b) esprimere parere obbligatorio in merito alla programmazione triennale dell'Universita', nonche' alla programmazione del personale;
c) proporre l'offerta formativa annuale e, sulla base della programmazione triennale
dell'Universita', programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attivita' didattica e di ricerca;
d) esprimere parere obbligatorio sulla istituzione o soppressione di corsi di studio, sedi decentrate di attivita' didattica, Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche;
e) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita';
f) proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato. A seguito dell'adozione della delibera senatoriale, il Rettore e' sospeso dall'ufficio e le sue funzioni sono esercitate dal Prorettore vicario. La mozione suddetta e' resa pubblica a cura del Decano dell'Universita', che convoca entro venti giorni il corpo elettorale, quale risulta composto per la elezione del Rettore, affinche' si pronunzi sulla mozione stessa. Ove quest'ultima sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti il corpo elettorale, il Rettore cessa immediatamente dalla carica e si avviano, a cura del Decano, le procedure prescritte dal presente statuto per la elezione del nuovo Rettore, alle quali resta preclusa la presentazione di una nuova candidatura da parte del Rettore uscente, nel mentre le funzioni a quest'ultimo spettanti seguitano ad essere esercitate dal Prorettore vicario. In caso di reiezione della mozione suddetta, il Rettore riacquista la pienezza delle sue funzioni con la pubblicazione dell'esito del voto a cura del Decano. In caso di reiezione della mozione di sfiducia, la stessa non puo' essere ripresentata nei confronti dello stesso Rettore se non siano trascorsi almeno due anni dalla presentazione della precedente mozione di sfiducia.
7. Sono inoltre sottoposti alla deliberazione del Senato accademico:
a) la definizione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie e del personale docente tra le strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
b) la proposta di ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario tra i Dipartimenti, secondo i criteri di cui alla precedente lett. a);
c) la proposta di attribuzione di assegni di ricerca, borse di studio e altre provvidenze;
d) la determinazione dei criteri di ripartizione dei contributi destinati alla ricerca;
e) l'approvazione con le modalita' previste dal presente Statuto, previo parere del Consiglio di Amministrazione, del regolamento generale e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche allo Statuto stesso, del codice etico, del regolamento didattico di Ateneo, nonche' dei restanti regolamenti di Ateneo, dei regolamenti dei Dipartimenti, delle Strutture interdipartimentali di raccordo e delle altre strutture didattiche e scientifiche in materia di didattica e di ricerca.
f) comminare, su proposta del Rettore, le sanzioni in caso di violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;
g) ogni altro argomento per il quale sia prescritta o il Rettore ritenga opportuna la deliberazione del Senato.
8. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente Statuto, la seduta del Senato e' valida ove sia presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, compreso il Presidente o, in sua assenza, chi ne fa le veci. La partecipazione alle sedute e' obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e previa adeguata giustificazione, deve essere motivata per iscritto. L'assenza ingiustificata e reiterata per piu' di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo.
9. Il Senato delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto.
10. Ha titolo a partecipare alle sedute del Senato, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale puo' delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale e' altresi' demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente.
11. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che e' reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessita' e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicita' dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalita' riguardanti il funzionamento del Senato sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Senato stesso a maggioranza dei suoi componenti ed emanato dal Rettore, che ne cura altresi' la pubblicazione.


Art. 11.


1. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
a) il Rettore, che lo presiede;
b) due rappresentanti degli studenti;
c) due componenti esterni all'Ateneo non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo messinese designati dal Rettore;
d) cinque componenti interni all'Ateneo stesso, designati dal Senato Accademico, appartenenti alle seguenti categorie:
1) professori ordinari,
2) professori associati,
3) ricercatori,
4) personale tecnico-amministrativo e lettori e collaboratori esperti linguistici.
Tutti i componenti diversi dai rappresentanti degli studenti devono essere in possesso dei requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero aver maturato una documentata esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.
2. I componenti il Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili anche consecutivamente una sola volta, eccezion fatta dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
3. In caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debba ancora decorrere un lasso temporale di almeno due mesi prima della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione del soggetto cessato limitatamente al periodo mancante del mandato e facendo riferimento alle disponibilita' originariamente date e positivamente valutate a norma del comma 1, ultimo periodo, del presente articolo. La sostituzione di un componente di estrazione esterna ha luogo con altro soggetto della medesima estrazione; similmente si procede per la sostituzione dei soggetti di estrazione interna.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. I componenti di estrazione interna devono essere espressivi, a parita' di requisiti, di tutte le categorie e i generi sopra indicati. La regola in parola vale altresi' in caso di sostituzione di uno o piu' componenti, a norma del comma precedente.
5. I soggetti sia interni che esterni all'Ateneo, italiani o stranieri, che aspirino a far parte del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a far pervenire al Rettore, a seguito di avviso pubblico, nei tempi e con le modalita' stabiliti da apposito regolamento, il loro curriculum professionale, che sara' quindi sottoposto all'esame di una commissione composta dai Direttori di Dipartimento, con esclusione di quelli gia' designati quali componenti del Senato Accademico, e dai dirigenti di ruolo dell'Ateneo. Qualora il numero di questi ultimi dovesse essere superiore ad un quarto dei Direttori di Dipartimento componenti la commissione, i dirigenti stessi designeranno al loro interno i membri aggiuntivi del collegio nella percentuale suddetta. Compete alla commissione, una volta espletato l'esame suddetto, proporre, a maggioranza dei due terzi, al Rettore e al Senato Accademico una rosa di nomi, in numero comunque non superiore al triplo sia per la componente interna che per quella esterna, di soggetti considerati in possesso dei requisiti sopra indicati. La commissione e' tenuta a dare adeguata motivazione dell'esito dei propri lavori. Il Rettore designa, sentito il Senato Accademico, i due componenti esterni tra i nominativi indicati dalla Commissione. Il Senato Accademico sceglie i soggetti interni tra i nominativi indicati, con delibera motivata adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta nella seconda.
6. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le modalita' stabilite da apposito regolamento.
7. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria e salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto, con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente. La partecipazione alle sedute e' obbligatoria; l'assenza, ammessa solo in casi straordinari e previa adeguata giustificazione, deve essere motivata per iscritto. L'assenza ingiustificata e reiterata per piu' di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare comporta l'immediata decadenza di chi se ne renda responsabile. In tal caso, si fa luogo alla sostituzione del soggetto decaduto a norma del presente articolo.
8. Il Consiglio delibera in via ordinaria a maggioranza dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto dal presente statuto. A parita' di voti prevale il voto del Presidente.
9. Ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio il Prorettore vicario che, in assenza del Rettore, funge da Presidente; in presenza del Rettore, partecipa alle sedute con voto consultivo. Partecipa altresi' alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che cura la redazione del verbale; in caso di assenza, il Direttore Generale puo' delegare un dirigente dell'Ateneo a rappresentarlo, al quale e' altresi' demandata la redazione del verbale. Possono prendere parte alle sedute senza diritto di voto altri soggetti, a discrezione e dietro invito del Presidente.
10. Il Presidente formula l'ordine del giorno delle sedute, che e' reso noto ai partecipanti almeno cinque giorni prima dello svolgimento delle sedute stesse, fatti nondimeno salvi i casi straordinari di necessita' e di urgenza; apre e chiude le sedute e ne assicura l'ordinato svolgimento e cura la pubblicita' dei lavori. Compete al Direttore Generale la custodia degli atti e dei deliberati. Ulteriori modalita' riguardanti il funzionamento del Consiglio sono stabilite da apposito regolamento approvato da almeno sette componenti il Consiglio stesso ed emanato dal Rettore, che ne cura altresi' la pubblicazione.


Art. 12.


1. Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo strategico dell'Ateneo:
a) approva il documento di programmazione finanziaria annuale dell'Ateneo, in coerenza con il documento di programmazione finanziaria triennale;
b) approva la programmazione del personale;
c) vigila sulla sostenibilita' finanziaria dell'attivita' dell'Ateneo;
d) delibera l'attivazione e la soppressione di corsi e di sedi, di Dipartimenti e Centri interdipartimentali, Strutture interdipartimentali di raccordo, scuole ed altre strutture didattiche e scientifiche;
e) delibera l'offerta formativa annuale;
f) adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento di amministrazione e contabilita';
g) approva il bilancio di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo;
h) approva il documento di programmazione triennale dell'Ateneo e, sulla base di questo, programmi e progetti annuali, generali o settoriali, inerenti all'attivita' didattica e di ricerca;
i) conferisce l'incarico di Direttore Generale;
j) adotta i provvedimenti disciplinari concernenti i professori ed i ricercatori universitari, su parere vincolante della Commissione di disciplina. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza studentesca ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del suddetto parere;
k) approva, entro trenta giorni dal ricevimento, la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori universitari formulata secondo le norme del Regolamento di Ateneo che disciplina tale materia, avuto esclusivo riguardo alla verifica della legittimita' e della compatibilita' con la programmazione finanziaria e le disponibilita' di bilancio;
l) fissa, sentito il Senato accademico, l'ammontare della tassa d'iscrizione e dei contributi universitari per le attivita' formative offerte dall'Ateneo;
m) gestisce i diritti brevettuali e le quote universitarie di partecipazione ad organismi privati, a societa' consortili ed a societa' di spin-off per il loro sfruttamento, nel rispetto della normativa vigente;
n) delibera in merito all'istituzione delle forme associative e federative con altri Atenei ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, di cui all'art. 5 del presente Statuto;
o) esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge o dallo Statuto.
2. I provvedimenti indicati alle lettere b), d), e) g) e h) del comma precedente sono adottati previo parere del Senato accademico. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e) e h), il Consiglio delibera in difformita' rispetto a tale parere a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nelle ipotesi di cui alla lettera g), il parere del Senato accademico e' espresso per i soli profili di sua competenza.
3. I provvedimenti di cui alle lettere d), h) e i) del comma 1 sono adottati su proposta del Rettore. Nell'ipotesi di cui alla lettera i), il Consiglio accoglie o respinge la proposta.
4. Nell'ipotesi di cui alla lettera k) del comma 1, il Consiglio respinge la proposta del Dipartimento competente con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.
5. Il Consiglio di Amministrazione esercita il controllo preventivo di compatibilita' finanziaria sui provvedimenti concernenti il reclutamento ed il trattamento economico del personale tecnico-amministrativo; la acquisizione e gestione del patrimonio edilizio e dei beni inventariabili dell'Ateneo; l'affidamento di lavori, forniture e servizi; comodati, donazioni, transazioni; convenzioni dell'Ateneo.


SEZIONE II


ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA
E DI CONTROLLO


Art. 13.


Sono organi amministrativi dell'Ateneo:
a) il Direttore Generale;
b) il Collegio dei Direttori di Dipartimento e il Collegio dei Coordinatori delle Scuole di dottorato;
c) il Consiglio degli studenti;
d) il Collegio di Disciplina;
e) il Garante degli studenti, dottorandi e specializzandi;
f) il Comitato unico di garanzia;
g) il Nucleo di valutazione;
h) il Collegio dei revisori dei conti.


Art. 14.


1. Il Direttore Generale e' responsabile del funzionamento degli uffici, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Universita'; conforma la propria attivita' agli obiettivi ed ai programmi degli organi di governo e vigila sulla osservanza delle direttive da essi impartite.
2. L'incarico e' conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata a seguito di selezione pubblica, secondo modalita' stabilite da apposito regolamento. Il rapporto di lavoro e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Nel caso che il Direttore Generale designato sia un dipendente pubblico, lo stesso e' collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata del contratto.
3. Il Direttore Generale esercita, tra gli altri, i seguenti compiti:
1) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici;
2) provvede alla gestione finanziaria ed amministrativa e all'organizzazione complessiva delle risorse e del personale tecnico-amministrativo;
3) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, affidandone la gestione ai dirigenti;
4) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti, esercitando il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
5) richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
6) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria sfera di competenza, salvo quelli delegati ai dirigenti;
7) predispone la bozza del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ateneo sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse anche pluriennale;
8) negli ambiti di propria competenza, stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessari alla gestione;
9) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.


Art. 15.


1. Il Collegio dei Direttori di dipartimento e' composto da tutti i Direttori di dipartimento ed e' presieduto dal Rettore. Il Collegio dei Direttori delle Scuole di dottorato e' composto dai Direttori delle Scuole ed e' presieduto dal Rettore. Ciascun Collegio elegge, tra i propri componenti, un Vice-presidente che dura in carica tre anni ed e' rieleggibile una sola volta.
2. I Collegi formulano proposte in tema di didattica, di alta formazione e di ricerca, fermi restando i poteri di indirizzo del Senato accademico, ed esprimono pareri su tutte le questioni che attengono alla gestione dei Dipartimenti e delle Scuole di dottorato.


Art. 16.


1. Il Consiglio degli studenti, organo unitario di rappresentanza degli studenti, e' composto da un rappresentante per ogni Dipartimento, eletto dai rappresentanti degli studenti presso ciascun Consiglio di Dipartimento. Il Regolamento degli studenti stabilisce i criteri e le procedure per le elezioni.
2. Il Consiglio e' costituito con decreto rettorale e dura in carica due anni.
3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio sugli schemi di deliberazione concernenti:
a) la programmazione triennale dell'Universita', per quanto di competenza;
b) il diritto allo studio;
c) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) il bilancio di previsione in merito ai fondi destinati ai servizi per gli studenti ed alle attivita' culturali;
e) i servizi per gli studenti.
Gli schemi di deliberazione sono trasmessi dal Rettore al Consiglio degli studenti che esprime il proprio parere nel termine di dieci giorni, decorso il quale possono essere portati all'esame dell'organo competente.
4. Gli organi di governo dell'Universita' possono chiedere il parere del Consiglio degli studenti su materie di interesse degli studenti.
5. Al termine di ogni anno accademico il Consiglio degli studenti redige la relazione annuale sulla organizzazione generale della didattica e sul complesso dei servizi predisposti per gli studenti. La relazione e' inviata al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.
6. Il Consiglio degli studenti propone le regole generali delle attivita' culturali, sportive e ricreative autogestite dagli studenti che sono sottoposte all'approvazione del Senato Accademico.
7. L'organizzazione e i lavori del Consiglio degli studenti sono disciplinati con regolamento interno.


Art. 17.


1. E' istituito un Collegio di disciplina cui compete svolgere attivita' istruttoria dei procedimenti disciplinari, esprimendo in merito parere conclusivo, con riguardo ai professori universitari di prima e seconda fascia e ai ricercatori universitari.
2. Il Collegio di disciplina e' composto da tre professori ordinari, da tre professori associati e da tre ricercatori a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno, nonche' da due supplenti per ciascuna categoria. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra docenti in possesso di competenze specifiche in materia. I componenti durano in carica tre anni e possono essere designati per un ulteriore mandato. Ai fini dell'accertamento delle competenze specifiche, una apposita commissione, composta dai Direttori di Dipartimento con esclusione di quelli eletti nel Senato Accademico, proporra' al Senato Accademico stesso una rosa di candidati almeno pari al doppio del numero dei componenti effettivi da designare.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 6 non intervenga nel termine di centottanta giorni dall'avvio del procedimento disciplinare. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.


Art. 18.


1. Per la tutela dei diritti degli studenti, e' istituito il Garante degli Studenti, Dottorandi e Specializzandi, cui compete l'iniziativa e la partecipazione nei procedimenti comunque utili a rimuovere e sanzionare le irregolarita', le carenze, le disfunzioni, i ritardi e gli eventuali abusi nei confronti degli studenti.
2. Il Garante redige ed invia agli organi di governo una relazione annuale sulla condizione degli studenti nell'Ateneo, sollecitando, se del caso, l'adozione delle misure ritenute opportune al fine di migliorare tale condizione.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Garante e' tenuto alla riservatezza dei dati personali ed al segreto d'ufficio riguardo alle fonti delle informazioni acquisite.
4. Il Garante e' nominato dal Senato Accademico tra soggetti esterni all'Ateneo, dotati di competenza giuridico-amministrativa e di imparzialita' e di indipendenza nei confronti degli organismi accademici. A tal fine, viene indetta apposita procedura selettiva pubblica di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti.
5. Il Garante dura in carica tre anni e puo' essere rinominato anche consecutivamente per una sola volta.
6. Il funzionamento dell'ufficio del Garante e' disciplinato con apposito regolamento.


Art. 19.


1. E' istituito un Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e studia, contro le discriminazioni della persona nel luogo di lavoro e di studio.
2. La composizione, l'organizzazione e le attribuzioni del predetto organo sono stabilite in via regolamentare alla luce della normativa vigente.


Art. 20.


1. E' istituito il Nucleo di valutazione di Ateneo, composto da cinque membri, tre dei quali esterni all'Ateneo. I componenti devono essere in possesso di elevata qualificazione professionale; il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. Uno dei membri e' scelto tra gli studenti da un collegio composto dai rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli studenti, al Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario e al Comitato per lo sport universitario, a maggioranza assoluta e sulla base della valutazione comparativa dei curricula presentati in seguito ad apposito avviso pubblico. E' condizione per la presentazione della candidatura essere regolarmente iscritti ad un corso di studio per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale, si fa riferimento al curriculum universitario pregresso. La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo e' adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi eleggono al loro interno un Coordinatore con funzioni di Presidente.
2. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Universita' e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal Nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione, nonche' ad indicatori del contesto territoriale, la produttivita' della gestione complessiva delle risorse pubbliche impegnate nell'Universita' e, in particolare, la produttivita' della didattica e della ricerca, la congruita' delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. In particolare spetta al Nucleo:
1) verificare la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
2) verificare l'attivita' di ricerca svolta dai Dipartimenti;
3) verificare la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge n. 240/2010;
4) assumere, in raccordo con l'attivita' dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
5) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla ricerca dell'Ateneo nel suo complesso, dei Dipartimenti, delle singole unita' di ricerca, comunque costituite, nonche' sul contributo del personale che a tali attivita' di ricerca comunque collabora, valutando inoltre il rapporto tra i prodotti della ricerca e le risorse, sia finanziarie sia di personale sia infrastrutturali, fornite dall'Ateneo;
6) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sulla didattica, tenuto conto delle informazioni elaborate in sede di autovalutazione e degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, verificando in particolare se venga tenuto sotto controllo l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi da parte di ciascun Corso di Studio;
7) redigere, sulla base di criteri autonomamente determinati, la relazione annuale sui dottorati di ricerca dell'Ateneo.
4. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni sulle attivita' didattiche espresse dagli studenti frequentanti e trasmette annualmente una apposita relazione agli organi di governo dell'Ateneo ed agli organismi nazionali competenti e provvede alla pubblicazione dei dati complessivi sul sito di Ateneo.
5. Il Nucleo di valutazione si avvale di un apposito Ufficio di supporto.


Art. 21.


1. Con decreto rettorale di nomina e' costituito il Collegio dei revisori contabili. Esso e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e' scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato e assume il ruolo e le funzioni di Presidente del Collegio. Un secondo membro effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Collegio e' completato da un terzo membro effettivo e un secondo supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I membri supplenti partecipano ai lavori dell'organo collegiale in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi. I componenti il Collegio non possono appartenere ai ruoli dell'Universita' di Messina. Almeno due dei revisori effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
2. Le verifiche di regolarita' amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.
3. I componenti il Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni finanziari e possono essere confermati una sola volta.


TITOLO III


STRUTTURE PER LA DIDATTICA, LA RICERCA E L'ASSISTENZA SANITARIA


Art. 22.


1. L'Universita', per lo svolgimento delle attivita' didattiche e scientifiche, e' organizzata in Dipartimenti.
2. Per lo svolgimento delle attivita' didattiche, i Dipartimenti organizzano e gestiscono i Corsi di studio di cui curano il coordinamento e assicurano la loro collaborazione per lo svolgimento delle attivita' didattiche facenti capo ad altri Dipartimenti. Le scuole di specializzazione istituite per legge sono regolate dalla disciplina che le riguarda.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca, i Dipartimenti possono promuovere la costituzione di Centri interdipartimentali e di strutture speciali per la ricerca scientifica.
4. Le attivita' di didattica e di ricerca si avvalgono dei servizi erogati dalla strutture bibliotecarie di Ateneo.
5. L'attivita' didattica, scientifica e assistenziale dei corsi di studio di area medica si svolge di norma presso l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino". L'organizzazione e l'attivita' di assistenza sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "Gaetano Martino" sono disciplinate in conformita' ai principi stabiliti dalla legge, dalle norme e dagli atti aziendali che specificamente le riguardano.


Art. 23.


1. Fatta comunque salva la liberta' di ricerca dei singoli professori e ricercatori, ai Dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori di uno o piu' settori disciplinari omogenei, presenti nell'Ateneo, e che chiedono di farvi parte. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni istituite in ragione esclusivamente di specifiche esigenze di carattere scientifico. I professori e i ricercatori che non esercitano la facolta' di scelta sono assegnati a un Dipartimento con delibera del Senato accademico, sentiti gli interessati e tenuto conto delle loro competenze. Il Senato accademico interpella, prima dell'assegnazione, il Dipartimento cui intende destinarli.
2. Nessun professore o ricercatore puo' far parte di piu' Dipartimenti. Le richieste di mobilita' ad altro Dipartimento non possono di norma essere presentate dal docente prima di un triennio dall'afferenza. Tali richieste sono sottoposte al nulla osta dei Dipartimenti interessati e del Senato Accademico. In casi eccezionali, il Senato Accademico puo' disporre il trasferimento anche in carenza del nulla osta dei Dipartimenti interessati.
3. I professori e i ricercatori a tempo indeterminato o a tempo determinato costituiscono il corpo docente dell'Universita' di Messina.
4. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonche', sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di Ateneo, compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato e l'attivita' di verifica dell'apprendimento.
5. I compiti dei ricercatori di ruolo consistono nello svolgimento di attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico, nonche' nello svolgimento di attivita' didattica integrativa, di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di Ateneo. Ai ricercatori a tempo indeterminato possono essere affidati, con il loro consenso, corsi e moduli curriculari. L'Universita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
6. L'impegno didattico dei ricercatori a tempo determinato e' stabilito con apposito regolamento di Ateneo.
7. I docenti hanno il dovere di garantire la propria presenza nelle date e negli orari di lezione, ricevimento e appello d'esami; di rispettare il calendario didattico; di fornire informazioni e riconoscere l'accesso al materiale didattico o di valutazione d'esame; di rispettare tutte le prescrizioni dei regolamenti di Ateneo.
8. La costituzione di un Dipartimento avviene sulla base di un progetto didattico e scientifico nel quale devono essere indicati puntualmente le risorse necessarie nonche' il possesso del numero minimo di quarantacinque professori e ricercatori. Un Dipartimento che scenda sotto il numero minimo di quaranta tra professori e ricercatori viene disattivato entro il termine di un anno.


Art. 24.


Il Dipartimento promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica; promuove e gestisce, anche in concorso con altri Dipartimenti, lo svolgimento delle attivita' didattiche e formative nei Corsi di studio, nei dottorati di ricerca, nelle Scuole di dottorato e nelle Scuole di specializzazione, secondo le disposizioni della legge e dei regolamenti universitari. Puo' inoltre proporre al Consiglio di amministrazione l'istituzione di Centri di ricerca. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate di professori e ricercatori.


Art. 25.


1. Sono organi del Dipartimento:
- il Consiglio
- il Direttore
- la Giunta
- i Consigli dei corsi di studio.


Art. 26.


1. Spetta al Consiglio di Dipartimento:
a) approvare il piano finanziario e le richieste di finanziamento;
b) definire i criteri generali per la utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
c) stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attivita' da parte del personale tecnico-amministrativo nonche' per l'utilizzo degli spazi e degli strumenti;
d) approvare la proposta di budget che lo riguarda;
e) deliberare la partecipazione a Centri di ricerca e a Centri di servizio dell'Ateneo nonche' ad altre istituzioni scientifiche;
f) deliberare la stipula di contratti e convenzioni tra il Dipartimento ed istituzioni e soggetti pubblici e privati, alle condizioni e nei limiti degli importi fissati dal Consiglio di amministrazione;
g) avanzare motivate proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla istituzione e soppressione di corsi di studio;
h) avanzare motivate proposte al Senato Accademico riguardanti l'offerta formativa, per quanto di propria competenza;
i) formulare la richiesta di posti di professore di ruolo e di ricercatore, indicandone i settori concorsuali;
j) approvare, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, le proposte di chiamata dei professori ordinari nonche', a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, dei professori associati e dei ricercatori;
k) attribuire i compiti didattici ai professori e ricercatori, su proposta dei Consigli dei corsi di studio, provvedendo alla copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento concorre a norma del successivo art. 27, comma 2; affidare incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore dell'Ateneo o di altra Universita', ovvero provvedere alla copertura degli insegnamenti nei modi previsti dalla successiva lett. l), per i Corsi dei quali il Dipartimento ha la responsabilita' della gestione amministrativa;
l) proporre la stipula di contratti per attivita' didattiche anche integrative;
m) proporre l'istituzione delle forme federative ed associative di cui all'art. 5 del presente Statuto;
n) deliberare sulle istanze dei professori e dei ricercatori volte ad ottenere l'esenzione dall'attivita' didattica per motivi di studio e di ricerca, nei limiti stabiliti dalla legge, nonche' il nulla osta per l'assunzione di compiti didattici presso altre sedi universitarie;
o) esercitare ogni altra funzione che la legge, lo Statuto e i regolamenti universitari gli attribuiscono ovvero attribuiscono alle disciolte Facolta' universitarie.
2. Il Consiglio e' composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento, dal Segretario amministrativo, da due rappresentanti degli assegnisti e dei dottorandi di ricerca e due rappresentanti degli specializzandi, dai rappresentanti degli studenti in misura pari al 15% dell'intero collegio, nonche' da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. I rappresentanti degli studenti sono eletti a suffragio universale dagli studenti dei Corsi di studio alla cui organizzazione e gestione il Dipartimento provvede. La ripartizione della rappresentanza studentesca tra gli iscritti ai diversi Corsi di studio e' disciplinata da apposito regolamento.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario amministrativo il quale, per le materie che attengono alla didattica e alla ricerca, ha voto consultivo, deliberativo per ogni altra materia. Analogo rilievo ha il voto del rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
4. Il regolamento di Dipartimento stabilisce le modalita' per la elezione dei rappresentanti elettivi e la loro durata in carica.
5. Alle sedute riguardanti la ripartizione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, la richiesta del bando dei relativi concorsi, nonche' la copertura degli insegnamenti per affidamento o per supplenza o mediante contratti, partecipano solo i professori di ruolo ed i ricercatori. Alle sedute riguardanti la chiamata dei posti di professore ordinario partecipano solo i professori ordinari, a quelle riguardanti la chiamata di professori associati e ricercatori partecipano solo i professori ordinari e i professori associati. Gli studenti partecipano soltanto alle sedute nelle quali si tratta dell'organizzazione generale della didattica e dei servizi e della individuazione degli obiettivi per la definizione delle linee di sviluppo del Dipartimento e dell'Universita'.
6. Il Consiglio di dipartimento puo' delegare alcune sue funzioni alla Giunta di dipartimento.


Art. 27.


1. Il Dipartimento cura la valorizzazione, sotto il profilo didattico e della ricerca scientifica, di tutti i settori scientifico-disciplinari coerenti con il proprio progetto didattico e scientifico. A tale scopo, indica nella proposta di costituzione l'elenco dei corsi di studio dei quali si prefigge di curare l'organizzazione e la gestione. Indica, altresi', l'elenco dei Corsi e delle Scuole di dottorato e di specializzazione e dei master attivi presso il Dipartimento.
2. Il Dipartimento puo' curare l'organizzazione e la gestione di un Corso di studio purche' assicuri la copertura al proprio interno di almeno i due terzi dei crediti formativi relativi ad attivita' di base e caratterizzanti. Tale percentuale di copertura interna puo' esser garantita anche da piu' Dipartimenti appositamente associati, in numero di regola non superiore a tre, salvo motivate eccezioni. In questo caso, ciascun Dipartimento indica i settori scientifico-disciplinari alla cui copertura si impegna a provvedere a mezzo del proprio personale docente. Al Dipartimento che contribuisce con il maggior numero di crediti formativi universitari alle attivita' di base e caratterizzanti del corso di studio e' attribuita la responsabilita' della gestione amministrativa del corso stesso. Ad esso e' demandato il compito di inserire l'offerta formativa annuale nel sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
3. L'impegno didattico del Dipartimento e' verificato ogni tre anni dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; eventuali variazioni sono adottate, dietro proposta dei Consigli di corso di studio, dai Dipartimenti interessati e sono quindi deliberate, previo parere del Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze di tali organi in materia di attivazione e disattivazione dei corsi di studio, ed in materia di approvazione dell'offerta formativa.
4. E' fatta salva la possibilita' per professori e ricercatori di svolgere insegnamenti in corsi di studio diversi da quelli nella cui organizzazione e gestione e' coinvolto il Dipartimento di afferenza, previa comunicazione al Dipartimento stesso che ne verifica la compatibilita' con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attivita' didattiche.
5. A ogni Dipartimento sono assegnati, con delibera del Consiglio di amministrazione, i locali e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attivita' istituzionali; al Dipartimento compete una dotazione finanziaria annua congrua rispetto all'esercizio delle attivita' suddette.


Art. 28.


1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni; vigila sull'andamento del Dipartimento e ne riferisce con una relazione scritta una volta all'anno al Consiglio di Dipartimento e al Rettore; svolge ogni altro compito attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento di norma fra i professori ordinari, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e secondo modalita' stabilite dal regolamento di Dipartimento. Per le elezione del Direttore, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto. Il Direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente una sola volta. Il Direttore designa tra i professori del Dipartimento un Vicedirettore che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Direttore ed il Vicedirettore sono nominati con decreto del Rettore.


Art. 29.


1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore nello svolgimento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che le sono delegate dal Consiglio. La Giunta e' presieduta dal Direttore del Dipartimento ed e' composta, in misura paritaria, da professori ordinari, associati e da ricercatori.
2. Le modalita' di elezione e il numero dei componenti della Giunta sono stabiliti dal regolamento del Dipartimento. La Giunta dura in carica tre anni.


Art. 30.


1. All'interno del Dipartimento e' istituita una Commissione paritetica composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento e da un ugual numero di docenti afferenti al Dipartimento stesso eletti dal Consiglio in modo da assicurare, ove possibile, la presenza di docenti afferenti a tutti i Corsi di studio incardinati nel Dipartimento.
2. La Commissione paritetica formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori e individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse.


Art. 31.


Il Segretario amministrativo del Dipartimento e' nominato, sentito il Direttore del Dipartimento, con decreto del Direttore Generale e svolge le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.


Art. 32.


Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per far fronte a specifiche attivita' di ricerca aventi valenza strategica per l'Ateneo. La istituzione ha luogo, su proposta motivata dei Consigli dei Dipartimenti interessati, con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Le finalita', l'organizzazione, la durata e l'attivita' dei Centri sono disciplinate dall'atto costitutivo, dai regolamenti universitari e dal regolamento interno.


Art. 33.


1. I corsi di studio attivati nell'Ateneo sono retti da un Consiglio di Corso di studio. E' compito del Consiglio collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attivita' didattiche. In particolare spetta al Consiglio di Corso di studio:
a) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa la destinazione dei posti di ruolo, l'attivazione e la copertura degli insegnamenti di competenza del Corso di studio;
b) esaminare e approvare i piani di studio degli studenti, nonche' far luogo al riconoscimento di crediti formativi;
c) avanzare proposte per l'organizzazione del servizio di tutorato e l'impiego remunerato degli studenti per servizi di interesse del Corso di studio;
d) adottare ogni altra deliberazione prevista dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti universitari.
2. Fanno parte dei Consigli previsti nel primo comma i professori di ruolo e i ricercatori afferenti ai corsi, nonche' rappresentanti degli studenti nella misura del 15% dei docenti effettivi del corso di studio. Alle sedute del Consiglio partecipano, altresi', i professori a contratto ed i supplenti con voto consultivo. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili anche consecutivamente solo una volta.
3. Ogni Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo, che ha titolo di Coordinatore, eletto tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite dal regolamento del Corso di studio e nominato con decreto rettorale.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile anche consecutivamente una sola volta.
5. Il Coordinatore convoca e presiede il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.


Art. 34.


1. Piu' Dipartimenti, raggruppati a fini didattici in relazione a criteri di affinita' e/o di complementarieta' disciplinare, possono costituire una Struttura Interdipartimentale di Raccordo (SIR) che puo' anche essere denominata Scuola o Facolta'.
2. La SIR coordina e razionalizza l'attivita' didattica svolta presso i Dipartimenti e nei corsi di studio afferenti, in conformita' al Regolamento didattico di Ateneo, per il conseguimento delle lauree, delle lauree Magistrali; da' pareri ai Dipartimenti afferenti relativamente alla proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio e cura la gestione dei servizi comuni. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, la SIR assume i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con l'amministrazione regionale, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali da quelle di insegnamento e ricerca.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, il Consiglio della SIR provvede:
a) all'approvazione del regolamento della SIR;
b) a stabilire i criteri generali relativi all'esercizio delle attivita' da parte del personale tecnico-amministrativo, eventualmente assegnato alla SIR;
c) al coordinamento ed alla gestione di strutture e servizi comuni ai Dipartimenti afferenti.


Art. 35.


1. Sono organi della SIR:
- il Consiglio della SIR;
- il Presidente.


Art. 36.


1. Il Consiglio della SIR e' composto:
a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;
b) da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca e dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;
c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR.
2. Il regolamento della SIR definisce il numero e le modalita' di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.


Art. 37.


1. Il Presidente e' eletto tra i professori di ruolo dei Dipartimenti afferenti alla SIR, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo ed e' nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo spetta ai professori di ruolo, nonche' ai ricercatori e ai rappresentanti degli studenti che compongono il Consiglio della SIR. Gli elettori sono convocati dal Direttore piu' anziano nel ruolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 1-5 dell'art. 9 del presente Statuto.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Il Presidente designa un vicepresidente tra i professori di ruolo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio della SIR, fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni.


Art. 38.


1. L'Universita', nel rispetto dei propri fini istituzionali di didattica, alta formazione e ricerca, concorre alla tutela ed alla promozione della salute dell'individuo e della collettivita'. I rapporti dell'Universita' con il Servizio Sanitario Nazionale, i Servizi Sanitari Regionali, le strutture private accreditate che operano nel campo della salute e con gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri sono ispirati al principio della leale collaborazione.
2. Nell'ambito dei rapporti istituzionali con il Sistema della Sanita', il Consiglio della SIR e' organo deliberante per quanto attiene alla definizione e al coordinamento delle attivita' assistenziali in relazione all'attivita' didattica e di ricerca scientifica. Oltre alle funzioni ordinariamente attribuite ai Consigli delle SIR, tale Consiglio esprime parere obbligatorio per l'istituzione o soppressione di Dipartimenti ad attivita' integrata, Unita' Operative e per l'attribuzione di responsabilita' di programmi e per il conferimento di incarichi professionali che assumono rilievo per l'attivita' di ricerca e didattica. Il Consiglio della SIR esprime parere obbligatorio su tutte le deliberazioni degli Organi dell'Ateneo attinenti a rapporti contrattuali e convenzionali coinvolgenti il Servizio Sanitario e l'Universita'. Il Presidente della SIR partecipa alla gestione dei rapporti con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Gaetano Martino", nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione e dalle norme contrattuali vigenti.
3. Il Consiglio della SIR e' composto:
a) da tutti i Direttori di Dipartimento raggruppati nella SIR;
b) da una rappresentanza dei coordinatori dei Consigli di Corso di studio, dei coordinatori dei dottorati di ricerca, dei componenti delle Giunte dei Dipartimenti e dei docenti Direttori dei Dipartimenti ad attivita' integrata, in misura complessiva non superiore al dieci per cento dei componenti i Consigli dei Dipartimenti;
c) dai rappresentanti degli studenti, in numero pari al 15% dei componenti il Consiglio stesso. Questi sono designati dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti che afferiscono alla SIR .
4. Il regolamento della SIR definisce il numero e le modalita' di elezione dei rappresentanti elettivi nel Consiglio della SIR.


Art. 39.


1. Le Scuole di Specializzazione provvedono alla formazione di specialisti in settori professionali determinati.
2. Le Scuole di Specializzazione sono istituite con decreto rettorale a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli di Dipartimento cui afferiscono, acquisito il parere del Senato Accademico. Ove il Consiglio di Amministrazione intenda discostarsi da tale parere, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Organi della Scuola sono il Consiglio, composto dai docenti della Scuola e dai rappresentati degli specializzandi, e il Direttore. Il Consiglio delibera lo Statuto ed il regolamento interno della Scuola, sovrintende tutte le attivita' della Scuola; ne coordina i corsi; elegge il Direttore tra i professori di ruolo che svolgono attivita' di docenza presso la Scuola.
4. Il Direttore, nominato con decreto del Rettore, convoca e presiede il Consiglio e cura l'attuazione delle deliberazioni consiliari.
5. Il regolamento della Scuola stabilisce la durata del mandato del Direttore, le modalita' di elezione del Direttore, di designazione dei referenti e di elezione dei rappresentanti degli specializzandi; disciplina inoltre lo svolgimento dei lavori del Consiglio.


Art. 40.


I dottorati di ricerca e le Scuole di dottorato afferiscono presso i Dipartimenti interessati, anche in consorzio con Dipartimenti di altre Universita', secondo le vigenti disposizioni di legge. L'Universita' disciplina l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso, la frequenza, il numero e le modalita' di conferimento dei titoli, con apposito regolamento elaborato alla luce dei criteri e dei parametri definiti con decreto ministeriale e in generale dalla normativa che contiene le disposizioni in materia di dottorato di ricerca.


Art. 41.


1. I Centri di ricerca e di servizio di interesse generale sono istituiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico, con delibera motivata che ne determina i compiti e la struttura organizzativa. I Centri sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca per l'espletamento di attivita' comuni a piu' strutture ed i Centri speciali di servizio per la gestione di apparecchiature o strumenti scientifici complessi, sono istituiti, sentiti i Dipartimenti interessati e il Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina i compiti, la durata e la struttura organizzativa. I Centri interdipartimentali sono retti da regolamenti approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. I Centri interuniversitari sono costituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati.


TITOLO IV


AUTONOMIA ORGANIZZATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE


Art. 42.


1. L'Universita' assicura l'autonomia organizzativa e funzionale delle strutture nelle quali si articola, in osservanza dei principi del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione.
2. L'Universita' assicura la partecipazione ai procedimenti amministrativi, la pubblicita' degli atti e l'accesso ai documenti, secondo le norme di legge vigenti e le modalita' di attuazione previste da apposito regolamento. L'Universita' adotta tutte le misure necessarie a garantire la semplificazione e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.
3. La programmazione costituisce il metodo ordinario dell'azione amministrativa.


Art. 43.


1. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina l'amministrazione e i servizi generali dell'Universita'; le modalita' di elezione degli organi universitari; le cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza di tutte le rappresentanze negli organismi collegiali dell'Universita', nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo Statuto; le modalita' di costituzione di strutture speciali per la didattica e la ricerca e di strutture di servizio; quanto altro previsto dallo Statuto e dalle leggi vigenti.
2. Il Regolamento generale e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed e' quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.


Art. 44.


1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento generale degli studi per il conseguimento dei titoli di studio e stabilisce i criteri generali per la costituzione delle scuole di specializzazione e per l'istituzione dei corsi di alta formazione, nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del valore legale dei titoli di studio.
2. Il Regolamento stabilisce, altresi', le modalita' di costituzione e di svolgimento dei corsi formativi previsti dalla legge, nonche' dei corsi di preparazione all'esercizio professionale e ai concorsi pubblici, di aggiornamento e di perfezionamento professionale, istituiti nell'Universita'.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore, previo parere favorevole, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti, del Consiglio di Amministrazione e sentiti i Consigli di Dipartimento, ed e' quindi sottoposto ai controlli previsti dalla legge.


Art. 45.


1. I regolamenti dei Dipartimenti ne stabiliscono le denominazioni e disciplinano l'organizzazione della ricerca, le modalita' di assunzione delle collaborazioni esterne, i criteri di programmazione; disciplinano altresi', in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione didattica e l'articolazione dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio, le modalita' di uso delle risorse assegnate al Dipartimento nonche' quanto altro previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. I regolamenti dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di corso di studio, e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva.
3. I regolamenti didattici dei Consigli di corso di studio sono deliberati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato Accademico su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti i Consigli dei corsi stessi.
4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono deliberati dai rispettivi Consigli e trasmessi al Senato accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, li approva. I regolamenti delle Scuole di specializzazione disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle Scuole stesse nell'osservanza dei principi stabiliti dal Regolamento generale.
5. I regolamenti delle SIR sono deliberati dai Consigli delle strutture stesse, previo parere favorevole dei Dipartimenti afferenti, e sono approvati dal Senato Accademico a seguito di parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.


Art. 46.


Con apposito regolamento, denominato "Regolamento di amministrazione e contabilita'", approvato nelle forme stabilite dalla legge, sono disciplinati i criteri di gestione dei beni e dei fondi a disposizione dell'Universita', le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo che siano assicurati il rispetto dell'equilibrio del bilancio, la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa, la tenuta dei conti di cassa e le verifiche bimestrali di cassa, la pubblicita' dei bilanci e quant'altro richiesto dalla legge.


Art. 47.


1. Il servizio di orientamento e tutorato e' disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento e il Consiglio degli studenti.
2. Il Senato Accademico puo' disciplinare con proprio regolamento le forme di collaborazione degli studenti ai servizi dell'Universita', nei modi e nei limiti previsti dalla legge sul diritto allo studio.
3. Per i profili economico-finanziari, inerenti ai servizi sopra indicati, delibera il Consiglio di amministrazione.


Art. 48.


L'organizzazione amministrativa dell'Universita' s'informa ai criteri di efficienza, funzionalita' ed economicita' di gestione, secondo principi che assicurino l'efficacia dell'azione amministrativa e l'individuazione delle responsabilita'.


Art. 49.


1. I dirigenti sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione secondo le norme vigenti. Ad essi spettano i poteri di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa necessari per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo dell'Universita', compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, nonche' quanto attiene allo stato giuridico ed economico dei dirigenti, sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge e relative norme di attuazione e dai regolamenti di Ateneo. La graduazione delle funzioni e delle responsabilita' ai fini del trattamento accessorio e' definita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore generale.


Art. 50.


1. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e gestionale nelle forme e nei limiti stabiliti dalle norme di legge, dallo Statuto e dai regolamenti che li riguardano. Il Consiglio di amministrazione individua con delibera motivata le ulteriori strutture dell'Ateneo dotate di autonomia amministrativa e gestionale.


Art. 51.


1. Il controllo di gestione e' volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, attraverso la misurazione del grado di efficienza, efficacia ed economicita' dell'attivita' amministrativa, in relazione a standard di Ateneo, nazionali ed internazionali, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione ed al reporting hanno il compito di controllare lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alle dotazioni assegnate e la complessiva funzionalita' della gestione, tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa, sulla base di parametri qualitativi, quantitativi ed economici, alla cui luce valutare, attraverso il confronto di costi e benefici ottenuti, l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature e delle procedure. Lo svolgimento dell'attivita' di controllo e' disciplinato da un apposito regolamento. Gli uffici, per lo svolgimento dei propri compiti, sono autorizzati ad accedere a tutta la documentazione amministrativo-contabile necessaria.


Art. 52.


1. L'attivita' di valutazione strategica mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo dell'Ateneo.
2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, alla pianificazione e al reporting supportano gli organi di Governo dell'Ateneo, esponendo gli esiti delle scelte contenute negli atti di pianificazione strategica dell'indirizzo politico-amministrativo e fornendo elementi utili alla valutazione dell'effettiva attuazione di tali scelte. L'attivita' consiste nella identificazione sia degli eventuali fattori ostativi, causa della mancata o parziale attuazione delle scelte, che dei possibili rimedi.


TITOLO V


disposizioni transitorie e finali


Art. 53.


1. L'anno accademico ha inizio il primo ottobre ed ha termine il trenta settembre dell'anno seguente, fatta salva l'autonomia organizzativa delle strutture didattiche che possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica.
2. Le cariche elettive previste dal presente statuto sono assunte con effetto dal primo ottobre successivo alle elezioni e hanno termine il trenta settembre dell'anno prefissato di scadenza, salvo che non sia diversamente disposto e salvo altresi' il caso di elezione o di surroga per cessazione anticipata dell'eletto dalla carica ricoperta. Ai fini della determinazione della durata massima delle cariche sono computati tutti i periodi anche parziali.
3. Relativamente ai componenti degli organi collegiali, in caso di anticipata cessazione dalla carica e sempre che debbano ancora decorrere almeno due mesi della cessazione del mandato, si fa luogo alla sostituzione limitatamente al periodo mancante.


Art. 54.


1. Le elezioni previste dal presente Statuto e dai regolamenti si svolgono con il metodo del voto limitato a una sola preferenza, fatta eccezione per la elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento che prevede tre preferenze.
2. Nei casi previsti dallo Statuto la surroga nei posti rimasti vacanti e' possibile soltanto nel caso in cui il surrogante abbia conseguito il numero minimo di voti richiesto dalle norme relative alla elezione. La cessazione anticipata di uno dei Direttori eletti nel Senato Accademico comporta una elezione suppletiva per la designazione di un nuovo Direttore di Dipartimento appartenente alla macroarea scientifico-disciplinare cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei rappresentanti elettivi delle aree disciplinari in seno al Senato Accademico, comporta una elezione suppletiva all'interno dell'area scientifico-disciplinare e della categoria cui appartiene il rappresentante stesso. La cessazione anticipata di uno dei componenti interni o esterni nel Consiglio di amministrazione comporta la nomina di un nuovo componente, interno o esterno, con le modalita' di cui all'art. 11 del presente Statuto. La cessazione anticipata di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico comporta la sostituzione per surroga.
3. Le elezioni previste dal presente Statuto sono valide se vi partecipa almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge per le rappresentanze studentesche ed eccettuate le designazioni rimesse dallo Statuto ad organi collegiali.
4. Gli studenti hanno la legittimazione elettorale attiva e passiva alle cariche previste dal presente statuto soltanto se risultano regolarmente iscritti ad un corso di studio. Hanno la legittimazione elettorale passiva gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'universita'.
5. Gli studenti fuori corso, oltre il primo anno, non hanno la legittimazione passiva alle cariche previste dal presente Statuto e, qualora siano gia' componenti di organi elettivi, decadono dagli stessi.
6. Gli studenti chiamati a far parte degli organi collegiali dell'Universita' decadono con il conseguimento della laurea. La decadenza di cui al presente comma non si applica se lo studente rappresentante risulta iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di laurea magistrale, in prosecuzione degli studi intrapresi. La decadenza si applica ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio. La decadenza si applica altresi' ai rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, a meno che lo studente rappresentante risulti iscritto, senza soluzione di continuita', ad un corso di laurea magistrale, afferente allo stesso Dipartimento, in prosecuzione degli studi intrapresi.


Art. 55.


1. Le cariche di Rettore e di Prorettore vicario sono incompatibili con ogni altra carica accademica e di natura politica.
2. La carica di Prorettore e Delegato del Rettore e' incompatibile con la carica di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e con la carica di Direttore di Dipartimento.
3. La carica di Presidente di una SIR e' incompatibile con la carica di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di Direttore di Dipartimento nonche' con le cariche di membro elettivo del Consiglio di amministrazione e del Senato Accademico.
4. La carica di Coordinatore di Consiglio di Corso di studio e' incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento o di Responsabile di altro centro con autonomia amministrativa e gestionale.
5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del Consiglio di Dipartimento e dei Consigli di Corso di studio o del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca;
c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche;
e) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
6. La carica di componente del Nucleo di valutazione e' incompatibile con le cariche di Prorettore, di Delegato del Rettore, di componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, nonche' con le cariche di Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e di Coordinatore di Consiglio di corso di studio, di dottorato di ricerca e di scuola di specializzazione.
7. Gli studenti facenti parte del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario e del Comitato per lo Sport Universitario non possono far parte di altri organi collegiali dell'Ateneo. Nessuno studente puo' contemporaneamente far parte di piu' di un Consiglio di Dipartimento.


Art. 56.


Le cariche di Prorettore vicario, membro del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di SIR e Coordinatore di Consiglio di corso di studio possono essere ricoperte unicamente da docenti di ruolo e a tempo pieno.


Art. 57.


1. Se non e' diversamente disposto, gli organi collegiali dell'Universita' deliberano a maggioranza semplice, con la partecipazione della meta' piu' uno dei componenti. I docenti in aspettativa per motivo di studio e di ricerca sono considerati assenti giustificati alle riunioni degli organi collegiali di appartenenza.
2. Ai fini della determinazione del numero legale e del computo della maggioranza assoluta, in tutti gli organi collegiali si tiene conto di tutte le componenti del collegio aventi titolo a partecipare alla seduta, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione agli organi collegiali centrali e periferici dell'Ateneo e' obbligatoria e prioritaria, salvo giustificati motivi. La giustificazione deve riportare esattamente le motivazioni dell'impedimento. L'organo collegiale puo' non giustificare l'assenza. Il Regolamento generale stabilisce le sanzioni accademiche per le inadempienze reiterate. Gli eletti negli organi collegiali decadono in caso di assenze ingiustificate e reiterate per piu' di un quinto delle sedute aventi luogo nel medesimo anno solare. La decadenza e' dichiarata con decreto rettorale, secondo le modalita' del Regolamento generale.
4. Gli organi collegiali possono essere convocati di norma per via telematica, con l'invio dell'avviso contenente l'ordine del giorno tramite e-mail personale a tutti i componenti e contestuale pubblicazione della convocazione sul sito di Ateneo dell'organo stesso.


Art. 58.


In caso di necessita' e di urgenza il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione possono adottare le deliberazioni di cui all'art. 16, comma 3, lettera a) anche in mancanza del parere preventivo del Consiglio degli studenti. Una volta acquisito il parere suddetto, sara' cura del Rettore comunicarlo tempestivamente al Ministero.


Art. 59.


In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del presente statuto, il Senato accademico, adotta, ove necessario, un regolamento provvisorio, allo scopo di disciplinare materie riservate al Regolamento generale di ateneo.


Art. 60.


1. Il Rettore ha diritto a una indennita' di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico. Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere riconosciute indennita' di carica anche al Prorettore vicario, ai Direttori di Dipartimento ed ai Presidenti dei Centri con autonomia amministrativa e gestionale.


Art. 61.


1. Gli organi collegiali dell'Universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine previsto per l'adozione del nuovo Statuto restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo Statuto. Il mandato del Rettore in carica e' prorogato ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010.
2. La revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. I regolamenti sono approvati a maggioranza dei componenti gli organi collegiali competenti, emanati con decreto rettorale ed inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi di Ateneo. I regolamenti sono modificati dagli stessi organi e con le stesse modalita' previsti per la loro approvazione.
4. Le modifiche statutarie entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo che non sia diversamente disposto. I Regolamenti di Ateneo entrano in vigore il giorno successivo alla data del decreto di emanazione, salvo che sia diversamente stabilito dal decreto stesso.
5. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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