Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2012 (vai al sommario)
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
DECRETO RETTORALE 8 maggio 2012
Emanazione dello statuto.





IL RETTORE


Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, con particolare riferimento all'articolo 6 "Autonomia delle Universita'";
Visto lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena emanato con D.R. del 26.01.1995 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario";
Visto il DR n. 121.11 del 15 marzo 2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 5 della Legge 240/2010, e' stata istituita la Commissione per la predisposizione dello Statuto;
Acquisito, in data 25 ottobre 2011, il parere favorevole del Consiglio di amministrazione sul testo dello statuto proposto dalla Commissione;
Vista la delibera del 25 ottobre 2011 con la quale il Consiglio Accademico ha approvato il testo dello statuto modificato ai sensi della legge n. 240/2010;
Vista la nota del 27 ottobre 2011, prot. n. 13894, con la quale, nel rispetto del disposto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, e' stata trasmessa al MIUR la documentazione relativa alle modifiche dello Statuto nei termini di cui alla legge n. 240/2010;
Vista la nota prot. 1028 del 24 febbraio 2012, assunta al prot. n. 2613 del 27 febbraio 2012, con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha formulato le proprie osservazioni sul testo del nuovo Statuto sopra richiamato;
Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 17 aprile 2012 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole agli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, e dunque al testo definitivo dello Statuto;
Viste le delibere assunte nelle sedute del 26 marzo e 16 aprile 2012 con le quali il Consiglio Accademico ha approvato gli articoli riformulati in adeguamento alle osservazioni del MIUR, , e dunque il testo definitivo dello Statuto;
Considerato che le sopracitate delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Accademico sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989;
Tenuto conto che questa Universita', ai sensi della Legge 204/1992 e del DM 19 luglio 2001 n. 376 e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale;


Decreta:


1. Ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e della Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e' emanato lo Statuto dell'Universita' per Stranieri di Siena, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. Lo Statuto entrera' in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Siena, 8 maggio 2012


Il rettore: Vedovelli
 
Allegato


STATUTO
DELL'UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA




Titolo 1



Identita', missione, oggetto dell'Universita' per Stranieri di Siena




Definizioni


1. Ai fini dello Statuto, dei Regolamenti e degli atti dell'Ateneo si intendono:
a) per Ateneo o Universita': l'Universita' per Stranieri di Siena, intesa come Ateneo Internazionale;
b) per comunita' universitaria: tutti coloro che condividono i valori posti dal presente Statuto a fondamento dell'identita' e della missione dell'Ateneo, quindi i professori, i ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana ex art. 7 della legge 204/1992, qui denominati 'docenti di lingua italiana', gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori esperti linguistici, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti dell'Universita' per Stranieri di Siena, i soggetti esterni (i detentori e portatori di interesse, gli ex-alunni) in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalita' istituzionali dell'Ateneo;
c) per studenti: gli iscritti all'offerta formativa dell'Ateneo, intendendo con cio' i corsi di laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, corsi di dottorato, di master, di aggiornamento e specializzazione, corsi ordinari e speciali di lingua e cultura italiana, nonche' ogni altra attivita' formativa messa in atto dall'Ateneo;
d) per detentori / portatori di interesse: i soggetti esterni all'Universita' per Stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata (Ministeri, Enti territoriali, organismi culturali e scientifici, Fondazioni, rappresentanze professionali e di categoria, rappresentanze del sistema scolastico e formativo, delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo ecc.), con i quali l'Universita' stabilisce rapporti di cooperazione o che operano nei settori di pertinenza dell'Universita' stessa;
e) per Ministero innanzitutto il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, e comunque, indipendentemente dalle denominazioni, l'Organo del Governo centrale dello Stato preposto alle materie dell'Universita' e della Ricerca. A seconda del contesto, poi, ogni altro Ministero eventualmente indicato.
Nel testo del presente Statuto, per comodita' di sintesi e senza pregiudizio per le questioni di genere, e' usata la forma di citazione onnicomprensiva al maschile per le varie categorie menzionate (ad esempio: gli studenti per gli studenti / le studentesse).


Preambolo


1. L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Istituto Superiore statale a ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della Legge 17 febbraio 1992, n. 204, e del Decreto Ministeriale 19 luglio 2001, n. 376.
2. L'Universita', in quanto comunita', e' sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, di studio, di apprendimento e di libera elaborazione delle conoscenze. Si riconosce istituzione pubblica a carattere indipendente e pluralistico; si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e alle disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Universita' europee e di altri Paesi.
3. L'Universita', in quanto comunita' e come strutture che la compongono, opera ispirandosi a principi di autonomia, di responsabilita' e di trasparenza nella ricerca, nella didattica, nell'organizzazione e nella gestione finanziaria e contabile.
4. L'Ateneo persegue obiettivi generali di promozione della conoscenza per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
5. L'Universita' valorizza il merito, contribuisce a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire il diritto allo studio.
6. Garantisce pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento, di carriera e di rappresentanza, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale, dallo stato civile, dalla disabilita', dallo stato di salute o da qualsiasi altra condizione che possa portare ad immotivata sperequazione.
7. L'Universita' accompagna la sua denominazione ufficiale con la dicitura: Ateneo Internazionale.


Art. 1.




Identita'


1. L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile secondo i principi stabiliti dalla Costituzione della Repubblica all'art. 33, e in accordo con la normativa universitaria vigente.
2. L'Universita' si impegna a esercitare tale autonomia con responsabilita' nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.
3. L'Universita' ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, al fine di elaborare e attuare soluzioni organizzative adeguate al massimo sviluppo e alla massima efficacia e efficienza possibile delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali, gestionali, e dei suoi rapporti con soggetti esterni (anche enti e istituzioni territoriali) in Italia e all'estero.
4. L'Universita' persegue i propri fini attraverso tutte le forme organizzative previste dall'ordinamento e dalla normativa, senza intaccare la propria identita' pubblica e senza snaturare la primaria missione di strumento per lo s viluppo sociale della conoscenza.
5. L'Universita' nell'ambito della propria autonomia decide, in base a valutazioni di opportunita' e convenienza, se avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro nel rispetto della normativa vigente.
6. L'Universita' considera la valutazione e l'accreditamento i primari strumenti per la rendicontazione sociale di quanto realizza.
7. L'Universita' fonda la propria azione di indirizzo, governo, gestione, sviluppo e controllo sulla costante valutazione dei processi e dei risultati delle strutture e delle attivita', valorizzando, sostenendo e premiando ogni azione che, a livello didattico, di ricerca e organizzativo, persegua e raggiunga il miglioramento della qualita'.
8. Dato il carattere internazionale dell'Ateneo, si prescinde dalla indicazione della nazionalita' delle rappresentanze studentesche negli Organi.


Art. 2.




Missione


1. L'Universita' per Stranieri di Siena e' un Ateneo a vocazione internazionale aperto a studenti stranieri e italiani, specializzato nell'interazione della lingua e della cultura italiane con le altre lingue e culture. Promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione, i processi di incontro, dialogo, mediazione fra persone con lingue e culture diverse, nell'intento di favorire la civile e pacifica convivenza che nasce dal reciproco riconoscimento e dal vicendevole rispetto.
2. L'Universita' e' pertanto impegnata nella diffusione del plurilinguismo e del multiculturalismo in sintonia con le linee dettate dalle Istituzioni europee e dall'ONU.
3. In questa prospettiva opera nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiane nel mondo.


Art. 3.




Oggetto, obiettivi, attivita'


1. L'Universita' individua e realizza tutte le attivita' di ricerca, didattica, alta formazione, orientamento, tutorato, aggiornamento culturale e professionale, nonche' le attivita' a queste strumentali o complementari che, nella prospettiva dell'internazionalizzazione, segnate dalla Legge 204/1992, siano ritenute opportune o necessarie dagli Organi per il rilascio dei titoli di studio previsti dalle norme vigenti, e di altri tipi di qualificazione e certificazione.
2. Tali titoli sono il risultato dell'azione dell'Ateneo nei campi di seguito indicati.
- Insegnamento della lingua e della cultura italiane in Italia e nel mondo;
- formazione delle figure specializzate nel settore della diffusione della lingua e della cultura italiana in Italia e nel mondo, con particolare riguardo agli stranieri;
- conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale nazionale in tutte le sue manifestazioni;
- insegnamento delle altre lingue e delle altre culture, considerate come referenti organici nel dialogo con la lingua-cultura italiana;
- insegnamento delle lingue non verbali;
- formazione delle figure specializzate nei settori della didattica delle lingue, della mediazione linguistica e interculturale, nella traduzione e nella diffusione delle lingue straniere in Italia, nelle lingue non verbali, nell'imprenditorialita' della lingua e della cultura, anche nel settore turistico-culturale;
- certificazione delle competenze linguistiche, didattiche e professionali;
- gestione delle diversita' identitarie e dei processi di inclusione sociale degli stranieri;
- formazione di un sistema di professionalita' per lo sviluppo dell'industria culturale italiana delle lingue;
- trasferimento dei risultati della ricerca al sistema produttivo;
- sostegno ai processi di internazionalizzazione del sistema economico-produttivo e della societa' in generale;
- sviluppo di forme innovative di didattica, per favorire la diffusione delle metodologie e tecnologie digitali per l'apprendimento;
- sviluppo di un'offerta formativa adeguata a una popolazione studentesca diversificata;
- promozione di servizi di orientamento e di tutorato per tutti i tipi di studenti;
- sviluppo di competenze e servizi per favorire il riconoscimento, la convalida e la certificazione, sia in ambito universitario che extrauniversitario, degli apprendimenti pregressi;
- rafforzamento della relazione fra ricerca, didattica e innovazione nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
- ogni altra attivita' prevista dalla normativa o emergente dalle esigenze della societa' e che sara' programmata e realizzata in vista dell'innovazione dell'offerta formativa.
L'Ateneo valorizza fra i propri obiettivi la formazione di studenti stranieri, lo sviluppo della mobilita' internazionale e il pieno riconoscimento dei crediti maturati entro azioni di mobilita', nonche' la promozione dei titoli congiunti.
3. L'Ateneo individua nelle strutture centrali dello Stato, nel Governo regionale e nelle Istituzioni locali i referenti primari per la propria attivita'. Mantiene un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse, nonche' con gli studenti potenziali e che hanno concluso il loro percorso formativo presso l'Universita'; con la societa', nelle sue specifiche esigenze di sviluppo; con il Paese, nei suoi processi di sviluppo linguistico, culturale, economico, civile.
4. L'Universita' per Stranieri di Siena, in quanto parte del sistema universitario nazionale quindi del patrimonio culturale della Nazione, si intende deputata ai rapporti conoscitivi e alla valorizzazione delle specifiche caratteristiche storico-culturali e civili elaborati dai consolidati assetti territoriali.
5. L'Ateneo e' soggetto del sistema regionale universitario e della ricerca toscano, e si impegna a promuovere la sua integrazione, ai sensi della normativa della Regione Toscana, in rapporto con le esigenze di sviluppo del sistema sociale, economico e strutturale regionale.
6. L'Universita' ha sede a Siena. L'Universita' persegue e promuove la collaborazione sinergica con le Istituzioni, gli Enti, la societa' del territorio.
7. L'Universita' puo' promuovere azioni di cooperazione con altri soggetti istituzionali che, anche in sedi diverse, concorrano al raggiungimento dei suoi fini istituzionali e strategici.


Art. 4.




Ricerca


1. Le attivita' formative e culturali dell'Ateneo hanno il proprio fondamento nelle attivita' di ricerca prodotte dalle strutture e dai componenti della comunita' universitaria che ne hanno titolo (singolarmente o in gruppo).
2. L'Universita' promuove la trasmissione della conoscenza e dei risultati della ricerca agevolandone l'accesso e la diffusione.
3. L'Ateneo favorisce le azioni di sistema anche a livello di ricerca, promuovendo il rapporto con le esigenze del territorio regionale e locale, la cooperazione con altri soggetti istituzionali, le sinergie nello sviluppo di attivita' di ricerca e/o nella loro collocazione entro la programmazione delle singole strutture dell'Ateneo, le reti di ricerca soprattutto a livello internazionale.
4. L'Universita', entro l'ambito definito dalla propria missione, garantisce ai singoli componenti e alle strutture scientifiche autonomia nella organizzazione e nello svolgimento della ricerca, anche in ordine agli orientamenti tematici e alle metodologie.
5. Nell'ambito dei settori in cui operano e nel rispetto della normativa vigente e del Codice Etico dell'Ateneo, ai singoli professori e ricercatori, nonche' alle altre figure che ne hanno titolo, e' garantito l'accesso ai finanziamenti, nonche' l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi della ricerca e della didattica.
6. L'attivita' di ricerca si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionalmente e internazionalmente accreditati secondo linee di costante innovativita' e per la conquista di livelli di eccellenza.
7. Le invenzioni e le opere dell'ingegno conseguite nell'ambito dell'Universita' sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo, dal Codice Etico e/o da appositi Regolamenti approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo.


Art. 5.



Didattica, diritto allo studio, promozione della societa' della
conoscenza


1. L'Universita' riconosce e garantisce l'autonomia alle strutture nella programmazione e nello svolgimento delle attivita' didattiche e generalmente formative, entro la programmazione generale e le relative linee stabilite collegialmente dagli Organi competenti. Garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli componenti che ne hanno titolo, evitando condizionamenti o limiti nella scelta dei contenuti e delle metodologie della loro attivita' didattica. Questa si svolge sempre in rapporto agli obiettivi e secondo le modalita' stabilite dai Regolamenti didattici e dalla programmazione approvati dagli Organi competenti.
2. L'attivita' didattica, formativa e culturale si sviluppa in accordo con i parametri di valutazione nazionalmente e internazionalmente accreditati secondo linee di costante innovativita' e per la conquista di livelli di eccellenza.
3. L'Universita' promuove e favorisce l'integrazione sociale, culturale e linguistica degli studenti italiani e stranieri; combatte i pregiudizi di genere, culturali, sociali, religiosi, linguistici e di ogni altro tipo che limitino l'accesso alla conoscenza. L'Universita' adotta la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
4. L'Ateneo promuove le azioni necessarie al sostegno del diritto allo studio dei propri studenti, favorendo le buone pratiche dell'accoglienza, l'orientamento in tutti i suoi momenti, l'inserimento nel mondo del lavoro, il rispetto della parita' dei diritti. Agevola l'accesso ai servizi didattici e la loro frequenza per garantire l'attuazione del diritto agli studi universitari sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e dalle vigenti disposizioni di legge.
5. L'Universita' promuove le attivita' di tutorato e culturali integrative per agevolare il completamento degli studi da parte degli iscritti e il rispetto dei tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio.
6. L'Universita' favorisce le politiche di integrazione delle persone con disabilita' nell'ambito della vita universitaria, del mondo professionale e della comunita' territoriale.


Art. 6.




Organizzazione


1. Le strutture e i processi di gestione amministrativa sostengono l'identita', la missione generale e le attivita' dell'Ateneo, secondo criteri di trasparenza delle procedure e dei bilanci, qualita', efficacia e efficienza delle azioni, valutazione dei risultati, rendicontazione sociale di quanto realizzato.
2. L'Ateneo promuove lo sviluppo della cultura organizzativa per renderla sempre piu' adeguata alla propria missione, alle sollecitazioni provenienti dal sistema universitario regionale e nazionale, dalla societa'. Adegua la propria cultura organizzativa ai dettati delle norme, mantenendo separate le funzioni di indirizzo, gestione e controllo.
L'Ateneo, a tal fine, favorisce l'attuazione di innovative modalita' gestionali e organizzative.
3. L'Universita', per il conseguimento dei propri fini, puo' istituire o puo' partecipare a consorzi, associazioni anche temporanee finalizzate a scopi determinati, fondazioni, societa' di capitale e a tutte le altre forme societarie di diritto privato in Italia e all'estero senza intaccare la propria identita' pubblica, senza snaturare la primaria missione di strumento per lo sviluppo sociale della conoscenza, senza ledere i livelli di occupazione, l'ampiezza e la qualita' della ricerca e di tutte le altre attivita' rientranti nella propria missione.
Eventuali profitti derivanti da tali attivita' devono essere devoluti a fini istituzionali.
4. La gestione amministrativa e' rivolta al perseguimento della sana e oculata gestione economica e finanziaria, da considerarsi precondizione necessaria al raggiungimento degli obiettivi dell'Ateneo.


TITOLO 2




LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO




Capitolo 1




Le forme della partecipazione




Art. 7.




I principi generali


1. Le diverse componenti della Comunita' Universitaria partecipano, secondo i vari ruoli e competenze, alla vita e al governo dell'Ateneo nelle strutture di loro appartenenza.
2. L'Ateneo per favorire la massima partecipazione assicura, tramite le strutture e nelle forme previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle Leggi, la partecipazione alla progettazione, alla gestione e alla realizzazione delle attivita'.
3. Le forme della partecipazione e del governo della Comunita' Universitaria mirano al rispetto di tutte le opinioni al suo interno, alla valorizzazione del loro apporto alla vita dell'Ateneo e si sviluppano secondo principi di reciproco equilibrio.
4. Il voto nelle elezioni degli Organi dell'Ateneo e entro le strutture e' sempre diretto.
5. La rappresentanza degli studenti, ove prevista, e' pari almeno al 15% dei componenti il collegio, con arrotondamento all'unita' superiore.
6. Per favorire la corretta partecipazione, l'Universita' promuove la parita' di genere nell'accesso alla rappresentanza.


Art. 8.




Le strutture e l'Ateneo


1. L'Ateneo istituisce e gestisce le strutture per rendere piu' efficace, efficiente e coerente la propria attivita' finalizzata al raggiungimento degli obiettivi sanciti dalla propria missione.
2. L'Ateneo determina la costituzione delle proprie strutture in maniera che abbiano sempre caratteri di dinamica e flessibile capacita' di risposta alle esigenze e richieste provenienti dalla Comunita' universitaria, dai portatori e detentori di interesse, dalla societa', e per favorire il libero sviluppo delle capacita' e potenzialita' esistenti nell'Ateneo stesso.
3. L'Ateneo promuove il coordinamento fra strutture esistenti per favorire l'efficacia, l'efficienza e la coerenza delle azioni, e per evitare duplicazioni e sovrapposizioni, pur nella salvaguardia dell'autonomia e responsabilita' delle singole strutture, nell'intento di perseguire, nei suoi obiettivi, i piu' elevati livelli di qualita'.
4. L'Universita' mette in atto forme di monitoraggio e di valutazione, tramite gli Organi competenti, dell'attivita' delle strutture in relazione al grado di apporto dato ad esse dai singoli componenti, alle risorse attribuite, agli obiettivi assegnati o autonomamente definiti, ai risultati conseguiti.


Art. 9.



Relazioni sindacali, sicurezza e prevenzione sui luoghi di studio e
di lavoro


1. L'Ateneo tutela la piena espressione delle liberta' sindacali.
Le relazioni sindacali si attuano nelle forme stabilite dalle norme e in ulteriori modalita' di consultazione, analisi e elaborazione in rapporto alla specificita' dell'Ateneo.
2. L'Ateneo valorizza l'azione e le funzioni delle rappresentanze di tutto il personale, mirando alla creazione e al mantenimento di relazioni sindacali in grado di garantire il pieno godimento dei diritti dei lavoratori.
3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza, alla responsabilita', al rispetto e alla trasparenza dei comportamenti delle parti.
4. Le parti operano in vista dell'adeguata erogazione del servizio pubblico.
5. L'Universita' assume come valore fondamentale il benessere lavorativo e di studio nei rispettivi contesti; predispone e mette in atto strategie per garantire la sicurezza, favorire la circolazione delle informazioni e delle buone pratiche utili alla tutela della salute e alla sicurezza sul lavoro con l'intento di diffondere una adeguata cultura della prevenzione.


LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO




Capitolo 2




Le forme del governo




Art. 10.




Le forme del governo: i principi generali


1. Il governo dell'Ateneo si basa su principi democratici, raccogliendo le istanze che, attraverso le forme della partecipazione, provengono dalla Comunita' Universitaria.
2. Le forme del governo e quelle della partecipazione si attuano secondo criteri di reciproco equilibrio.
3. Il governo dell'Ateneo si attua secondo principi di responsabilita', autonomia, trasparenza, valutazione, costante rendicontazione alla Comunita' Universitaria e ai soggetti referenti a livello nazionale e territoriale nei modi stabiliti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
4. Le forme del governo dell'Ateneo evitano le sovrapposizioni funzionali; mirano al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattico-formativi, culturali, organizzativi, secondo criteri di funzionalita', efficacia ed efficienza.
5. Gli Organi di governo dell'Ateneo, svolgendo la propria azione nei limiti della Legge, del mandato conferito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, hanno il dovere e la responsabilita' di promuovere lo sviluppo dell'Ateneo e di salvaguardarne l'identita'.
6. Le cariche di Rettore, di componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, del Collegio dei Revisori dei Conti, nonche' di Direttore / Coordinatore degli altri Organi collegiali non possono essere ricoperte da chi abbia ricevuto condanne penali definitive per reati dolosi o comunque per i reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, l'amministrazione della giustizia, la persona che prevedano la pena accessoria della sospensione o dell'interdizione dai pubblici uffici.


Art. 11.




Senato Accademico


1. Il Senato Accademico, attuando la caratterizzazione culturale dell'Ateneo, svolge le funzioni generali di proposta, indirizzo, programmazione, coordinamento, raccordo, supervisione e verifica sulle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.
2. Svolge attivita' di indirizzo e controllo della funzionalita' delle strutture organizzative in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, didattici, formativi e culturali dell'Ateneo.
3. Opera in relazione con il Nucleo di Valutazione per i processi di monitoraggio, rilevazione, valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche, formative e culturali, e su quelle delle strutture organizzative ad esse finalizzate.
4. Il Senato Accademico formula proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo, secondo la normativa vigente.
5. Fissa i principi e i criteri per l'organizzazione e la programmazione culturale generale ai fini dell'attivita' del Consiglio di Amministrazione e comunque sulla base degli esiti della valutazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
6. Esprime parere obbligatorio sulle proposte del Consiglio di Amministrazione circa l'istituzione, l'attivazione e la sospensione dei corsi e delle strutture didattiche, di ricerca e di formazione dell'Ateneo, secondo le procedure previste dai regolamenti di Ateneo.
7. Approva a maggioranza assoluta dei componenti lo Statuto e le modifiche di Statuto previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento Generale di Ateneo, e le sue revisioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Approva a maggioranza assoluta dei componenti i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), L. 240/2010, in materia di didattica e di ricerca, e le loro revisioni, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
9. Approva a maggioranza assoluta dei componenti il Codice Etico di Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Senato Accademico approva le delibere di cui ai commi 5, 6 con la presenza di almeno il 75% dei componenti.
11. Esprime un parere sul Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la contabilita' per cio' che riguarda le attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali dell'Ateneo.
12. Fissa i principi e i criteri generali per la programmazione pluriennale, sulla base degli esiti dei processi di valutazione, da proporre al Consiglio di Amministrazione.
13. Formula le linee di indirizzo sui criteri e sulle modalita' di verifica dell'attivita' di ricerca e didattica del personale impegnato nelle relative strutture.
14. Esprime un parere in merito all'allocazione delle risorse entro il bilancio di previsione annuale e triennale in rapporto alle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali.
15. Esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'.
16. Definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite dagli studenti.
17. Approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della didattica, da sottoporre alle autorizzazioni prescritte dalla normativa.
18. Propone al corpo elettorale, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
19. Ogni anno esprime parere sulla relazione redatta dal Rettore ai sensi della Legge 1/2009.
20. Ogni anno esprime parere sulle attivita' svolte dal Rettore e sullo stato dell'Universita' sulla base dei rapporti del Nucleo di Valutazione.
21. Decide sui casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore.
22. La mozione di sfiducia puo' essere preceduta da un ammonimento al Rettore, che ha tempo 60 giorni per proporre agli Organi di Governo la ridefinizione delle materie oggetto dell'ammonimento.
Se il Senato non ritiene adeguati i correttivi proposti dal Rettore, puo' decidere di procedere alla mozione di sfiducia.
23. Se il Rettore e' sfiduciato dal corpo elettorale, decade e non puo' ricandidarsi alla successiva elezione.
24. Il Senato Accademico designa i componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni provenienti dalla Commissione di cui all'art. 12, c. 37.
25. Il Senato Accademico nomina i membri del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo nei termini indicati al successivo art. 16.
26. Prende atto della nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
27. Propone accordi e esprime parere sugli accordi dell'Ateneo con soggetti esterni per quanto riguarda le attivita' di ricerca, didattiche, di formazione e culturali.
28. Definisce i criteri e le modalita' per l'uso del nome e dello stemma dell'Universita' da parte di soggetti pubblici e privati.
29. Esprime pareri su qualsiasi argomento il Rettore ritenga opportuno sottoporre al suo esame.
Esercita tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo, dalla Legge.
30. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuiti dallo Statuto agli altri Organi di governo dell'Ateneo e al Direttore Generale.
31. Il Senato Accademico e' presieduto dal Rettore, che lo convoca in via ordinaria almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando se ne presenti le necessita' o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La richiesta deve essere scritta e contenere l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta va inviata dal Rettore a tutti i Senatori Accademici almeno una settimana prima della convocazione del Senato.
32. Il Senato Accademico e' costituito con decreto del Rettore ed e' composto da:
Rettore;
Pro-Rettore (senza diritto di voto, se non in sostituzione del Rettore, e senza influenza sul numero legale);
il Direttore del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR);
il Direttore della Scuola Superiore di Dottorato e Specializzazione (SSDS);
(in caso di cambiamenti della normativa nazionale relativa alle strutture deputate alla didattica e alla ricerca nell'Ateneo, il responsabile o i responsabili delle strutture istituite ai sensi della Legge);
il rappresentante dei Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi;
un rappresentante dei Professori di prima fascia;
un rappresentante dei Professori Associati;
un rappresentante dei Ricercatori;
un rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo;
un rappresentante dei Collaboratori Esperti Linguistici (CEL) a tempo indeterminato;
un rappresentante dei Docenti di Lingua Italiana;
un rappresentante dei Docenti Incaricati Stabilizzati;
due rappresentanti degli Studenti.
33. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale, con funzione consultiva e di segretario verbalizzante, senza diritto di voto, e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.
34. Le rappresentanze nel Senato Accademico sono elette secondo le modalita' definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
35. Nelle deliberazioni, in caso di parita' prevale il voto del Rettore.
36. Il Rettore puo' invitare il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse a partecipare alle sedute del Senato Accademico, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Se il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente del Consiglio dei Portatori di Interesse fanno istanza di partecipazione alle sedute del Senato direttamente o tramite delegati interni ai rispettivi collegi, vi partecipano alle condizioni indicate.
37. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
38. Il Senato Accademico decade alla conclusione del regolare mandato del Rettore.
39. Le elezioni per il rinnovo del Senato Accademico sono convocate dal Rettore entro venti giorni dalla propria entrata in carica e vanno svolte entro i successivi dieci giorni.
40. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore.
41. I componenti decaduti sono sostituiti con le procedure indicate nello Statuto e nel Regolamento Generale di Ateneo per la costituzione del Senato Accademico, e durano in carica fino alla fine del mandato del Senato.


Art. 12.




Consiglio di Amministrazione


1. Il Consiglio di Amministrazione attua, secondo principi di efficienza, efficacia e di equilibrio finanziario, i principi, i criteri generali, le linee indicate dal Senato Accademico per quanto riguarda lo sviluppo e la gestione della ricerca, della didattica, della formazione, delle attivita' culturali, e della loro organizzazione.
E' criterio obbligatorio nelle decisioni del Consiglio di Amministrazione il mantenimento dell'equilibrio del bilancio dell'Ateneo.
2. Svolge le funzioni di indirizzo strategico della gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell'Ateneo, e di controllo sull'apparato amministrativo. Assume le conseguenti determinazioni, comprese quelle relative alla distribuzione delle risorse finanziarie, sulla base degli esiti della valutazione operata dagli Organi preposti dell'Ateneo e nazionali. Puo' tenere conto delle deliberazioni del Senato Accademico e delle proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, e dalle aree amministrative.
3. Sovrintende alle attivita' e alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e, per queste materie, del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo.
4. Adotta il Regolamento di Amministrazione e contabilita'.
Su proposta del Rettore, acquisito il parere non vincolante del Senato Accademico, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale secondo la normativa vigente e secondo i procedimenti previsti dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'.
5. Vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita' dell'Ateneo.
6. Approva il piano di programmazione del personale.
7. Trasmette al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo.
8. Delibera, acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico, l'attivazione o soppressione di strutture, corsi e sedi, tenendo conto di quanto disposto dal c. 5.
9. Propone al Senato Accademico l'attivazione o disattivazione di strutture impegnate in attivita' di ricerca, didattica, formazione.
Richiede al Senato Accademico di formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c), L. 240/2010.
10. Delibera l'attivazione o disattivazione di tutte le altre strutture organizzative.
11. Esprime parere vincolante sul Regolamento didattico di Ateneo. Il Regolamento didattico di Ateneo non puo' essere emanato se non previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
12. Conferisce e revoca l'incarico di Direttore Generale su proposta del Rettore e secondo la normativa vigente.
13. Valuta l'attivita' del Direttore Generale.
14. Ha la competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi e secondo le modalita' dell'articolo 10 della L. 240/2010.
15. Ha la competenza ad approvare, su proposta del Dipartimento e previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico, e sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture e della relativa copertura finanziaria, la proposta di chiamata di professori e ricercatori da parte delle Strutture di ricerca - didattica.
16. Assume determinazioni in ordine alle dotazioni organiche del personale tecnico-amministrativo e alla relativa copertura finanziaria in conformita' con la programmazione pluriennale e sulla base degli esiti della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture.
17. Determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici.
18. Delibera la struttura organizzativa dell'Universita', compresi gli uffici di livello dirigenziale, nel rispetto della normativa vigente.
19. Stabilisce criteri, linee e principi per la definizione di indicatori e priorita' per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa in rapporto agli obiettivi programmatici e sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo. A tali criteri, linee e principi si attiene il Direttore Generale.
20. Delibera, in accordo con le norme contrattuali, l'importo del fondo da destinare al trattamento accessorio per il Personale Tecnico-Amministrativo, dopo avere acquisito la relativa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
21. Approva gli accordi definiti dal Senato Accademico in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni, nel caso che gli accordi abbiano implicazioni di ordine economico-finanziario, salvo eventuali deleghe di potere di approvazione espressamente riservate alle Strutture, oppure ad esse riservate sulla base di linee guida / regolamenti espressamente approvati dal Consiglio.
22. Determina, anche in rapporto ai piani pluriennali previsti dalle norme, gli importi delle tasse e dei contributi a carico degli studenti, acquisito il parere dei Rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e ispirandosi ai principi della Costituzione.
23. Delibera sugli eventuali oneri derivanti dalle attivita' autogestite dagli studenti, programmate dal Senato Accademico.
24. Autorizza il Rettore a contrarre mutui e prestiti.
25. Ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni. Su tale materia valuta le eventuali proposte del Direttore Generale.
26. Determina la misura delle indennita' e retribuzioni aggiuntive previste dallo Statuto e dalle Leggi.
27. Delibera sulle implicazioni finanziarie derivanti dall'uso del nome e dello stemma dell'Universita' da parte di soggetti pubblici e privati, autorizzando il Rettore ai relativi atti.
28. Assume determinazioni inerenti la realizzazione di opere edilizie e ristrutturazioni degli edifici nell'ambito della programmazione pluriennale.
29. Adotta deliberazioni in materia di ripartizione degli spazi, nel rispetto dei criteri fissati dal Senato Accademico.
30. Approva la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti dell'Universita' presso enti pubblici e privati proposte dal Rettore, dagli Organi o dalle strutture dell'Ateneo.
31. Svolge tutte le azioni necessarie ad attuare le proposte, i principi e i criteri generali determinati dal Senato Accademico e dalle Strutture interessate.
32. Sono fatti salvi i poteri delle Strutture dotate di autonomia gestionale, e quelli attribuite dallo Statuto agli altri Organi di governo dell'Ateneo e al Direttore Generale.
33. Il Consiglio di Amministrazione e' responsabile al Senato Accademico e al Nucleo di Valutazione per le implicazioni e conseguenze finanziarie delle sue scelte.
34. Svolge le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di decentramento delle decisioni e delle responsabilita' dei Centri di spesa, e della separazione tra le funzioni di indirizzo e quelle di gestione.
35. Il Consiglio di Amministrazione e' composto nel modo seguente:
il Rettore, che lo presiede;
tre membri dell'Universita' per Stranieri di Siena, di cui uno appartenente al Personale Tecnico-Amministrativo, e gli altri due alle restanti categorie, garantendo la comprovata qualificazione scientifica culturale e l'esperienza gestionale nelle materie di pertinenza del Consiglio;
due membri esterni all'Universita' per Stranieri di Siena, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie di pertinenza del Consiglio, e di esperienza professionale nella gestione di strutture e/o risorse in enti pubblici e privati;
un rappresentante degli studenti di comprovata qualificazione culturale e eletto dagli studenti iscritti all'Universita' per Stranieri secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.
36. Le candidature al Consiglio di Amministrazione sono selezionate da una apposita Commissione designata dal Senato Accademico, composta pariteticamente da tre membri del Senato stesso e tre esterni in rappresentanza del Comune di Siena, della Provincia di Siena, del MIUR, nonche' dal Rettore, che la presiede.
37. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione interni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale, da rendere pubblico almeno nel sito internet dell'Ateneo. Per ognuno dei posti interni, la Commissione seleziona, ove presenti, non meno di tre candidature.
38. La selezione dei candidati al Consiglio di Amministrazione esterni all'Ateneo avviene a seguito di bando rettorale.
39. Le candidature selezionate dalla Commissione sono sottoposte al Senato Accademico, che designa i Consiglieri in relazione alle proposte della Commissione.
40. Il Rettore emana il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione recependo le deliberazioni del Senato Accademico.
41. I componenti del Consiglio esterni all'Ateneo non possono appartenere ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione, per tutta la durata dell'incarico.
42. Nel computo dei membri del Consiglio non appartenenti al ruolo dell'Ateneo non possono essere computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'Ateneo.
43. Durante il periodo del loro mandato e nei due anni successivi alla conclusione dello stesso, i membri del Consiglio di Amministrazione esterni all'Universita' non possono intrattenere con l'Universita' stessa alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
44. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni mese o su richiesta di almeno tre componenti, e comunque ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno.
45. Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza dei presenti.
46. Il Rettore invita il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse a partecipare, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.
47. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.
48. Su invito del Rettore, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.
49. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Rettore il Consiglio e' presieduto dal Pro-Rettore Vicario.
50. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, che dura in carica due anni. Il Consiglio e' rinnovabile una sola volta.
51. Il Consiglio di Amministrazione e' rinnovato entro 30 giorni dalla costituzione del Senato Accademico.
52. I componenti che non intervengano a due sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore.


Art. 13.




Rettore


1. Il Rettore e' il rappresentante istituzionale e legale dell'Universita'.
2. Ha funzioni di indirizzo, iniziativa, coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche.
3. Assicura il coordinamento e l'unitarieta' degli indirizzi espressi dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea della Comunita' Universitaria e dagli altri Organi di Ateneo, ed e' responsabile della loro attuazione.
4. E' responsabile del perseguimento delle finalita' dell'Universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
5. Svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti degli Organi di Governo e dell'Ateneo, nonche' delle sue strutture didattiche, di ricerca e amministrative.
6. Propone il documento di programmazione triennale di Ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato Accademico.
7. Propone il bilancio di previsione annuale e triennale, e il conto consuntivo.
8. Propone le relazioni sullo stato e la programmazione dell'Ateneo in accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo, nonche' ogni relazione sia richiesta dalle Istituzioni centrali e regionali, e comunque quelle previste dalle norme.
9. Propone il Direttore Generale, ai sensi della Legge 240/2010.
10. Esercita la potesta' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' stabilite dalla Legge, nei confronti del personale docente e degli studenti.
Avvia il procedimento disciplinare, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmettendo gli atti al Collegio di Disciplina e formulando motivata proposta.
Esercita la competenza in relazione ai provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il parere del Collegio di Disciplina.
Per quanto riguarda il Personale Tecnico-Amministrativo, agisce d'intesa con il Direttore Generale in materia di violazione del Codice Etico.
11. Ha la massima autonomia e responsabilita' nel raggiungimento degli obiettivi programmatici approvati dagli Organi di governo dell'Ateneo; da' direttive al Direttore Generale per l'attuazione delle linee di sviluppo organizzativo dell'Ateneo; propone l'istituzione di strutture di staff, gruppi di coordinamento, gruppi di lavoro a seconda delle necessita'; sviluppa la capacita' progettuale dell'Ateneo anche proponendo al Consiglio di Amministrazione (nel rispetto dei Regolamenti e fatte salve le attribuzioni delle strutture dotate di autonomia sulla materia) l'allocazione di eventuali risorse non derivanti dal Fondo di Finanziamento Ordinario.
12. Presiede l'Assemblea della Comunita' Universitaria, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
13. Emana lo Statuto dell'Universita', i Regolamenti, nonche' le loro modificazioni e integrazioni.
14. Il Rettore (o un suo Delegato) rappresenta l'Ateneo negli organismi nei quali sia prevista la presenza dell'Universita', in quelli consortili, federativi e in altra forma societaria a livello locale, regionale, nazionale, internazionale. Propone al Consiglio di Amministrazione i rappresentanti dell'Universita' negli Enti esterni, quando previsto dalla normativa o da accordi sottoscritti dall'Ateneo.
15. Cura, direttamente o tramite un suo Delegato, le relazioni internazionali dell'Ateneo.
16. Convoca, previa determinazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea della Comunita' Accademica, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la Consulta dei Portatori di Interesse, e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.
17. Ai fini delle attivita' di ricerca, didattiche, formative, culturali, garantisce l'autonomia alle strutture, ai professori e ai ricercatori, agli assegnisti di ricerca, ai dottorandi e alle altre figure previste dalle norme, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per il loro reclutamento, assicurando la coerenza delle loro azioni con le finalita' istituzionali dell'Universita'.
18. Garantisce la corretta applicazione delle deliberazioni degli Organi e delle norme relative agli ordinamenti didattici, allo Statuto e ai Regolamenti.
19. Presenta, almeno una volta all'anno, alla Consulta dei Portatori di Interesse una relazione sullo stato dell'Ateneo e sull'utilizzazione delle risorse.
20. Presenta annualmente al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Ministero una relazione sulla propria attivita' generale e sullo stato dell'Ateneo ai sensi della Legge 1/2009.
21. Presenta relazioni su specifici argomenti ogni volta che sia richiesto da almeno 4 componenti del Senato Accademico e/o 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, nonche' su richiesta dei Presidenti o di singoli componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, secondo le modalita' stabilite nel presente Statuto e nel Regolamento generale d'Ateneo.
Sulle relazioni del Rettore gli Organi esercitano la propria facolta' di monitoraggio e valutazione.
22. Conferisce i titoli di studio conseguiti dagli studenti dell'Ateneo.
23. Stipula convenzioni e contratti, salvo eventuali deleghe attribuite ai Responsabili delle singole strutture dell'Ateneo, nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai Regolamenti generali dell'Ateneo e della singola struttura.
24. Presiede e integra la delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione integrativa di Ateneo.
25. Ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita' o procedurali degli atti degli Organi non di governo e delle Strutture dell'Universita'. La decisione e' presa sentito il parere degli Organi o delle Strutture interessate e avuta l'approvazione, per quanto di competenza, da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
26. Nomina e rimuove, sentito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, i Direttori dei Centri di Ricerca, di Ricerca e Servizi, di Servizi.
I Direttori sono scelti secondo criteri di competenza nelle attivita' delle strutture.
27. Adotta, in caso di necessita' e/o urgenza, i provvedimenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione (ed eventualmente anche di altri Organi e Strutture), riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
28. Nomina, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i Revisori dei Conti secondo le modalita' stabilite dalla Legge.
29. Acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, propone al Senato Accademico la nomina del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, secondo le modalita' stabilite dalla Legge.
30. La funzione di Rettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo, salvo deroghe approvate da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per casi eccezionali e comunque temporanei.
31. Il Rettore nomina un Pro-Rettore Vicario, scegliendolo fra i professori di ruolo di prima fascia; il Pro-Rettore Vicario sostituisce il Rettore nei casi di impedimento o assenza, avendo la potesta' di sottoscrizione degli atti.
Puo' nominare Delegati e Consiglieri del Rettore per specifiche funzioni.
Puo' costituire uno Staff di supporto tecnico-scientifico in relazione a specifiche competenze.
Puo' nominare un Coordinatore dello staff.
32. Il Rettore ha diritto a un compenso aggiuntivo la cui base e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione, in accordo con le normative vigenti e in relazione alle disponibilita' di bilancio.
33. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dalla Legge, dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti, nonche' ogni altra attribuzione che non sia espressamente riservata ad altri Organi.


Art. 14.




Elezione del Rettore


1. Entro 180 giorni dalla scadenza del mandato del Rettore in carica il Decano indice le elezioni del nuovo Rettore.
Il Rettore e' eletto fra i professori di prima fascia dell'Universita' per Stranieri di Siena.
Dura in carica sei anni e non e' immediatamente rieleggibile.
Ricevuta la sfiducia ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, il Rettore decade e il Decano indice nuove elezioni.
Il nuovo Rettore rimane in carica per la intera durata del mandato prevista dalla Legge.
Hanno elettorato attivo le seguenti categorie di appartenenti alla Comunita' universitaria:
Professori di prima e seconda fascia, ciascuno con voto 1;
Ricercatori a tempo indeterminato e determinato, con peso ponderato pari a 1;
Docenti incaricati stabilizzati a esaurimento, con peso ponderato pari a 1.
I voti esprimibili dalle restanti categorie corrispondono al 70% della somma dei voti espressi dalle precedenti categorie. Di tale cifra, tolti i voti riservati ai rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell'Ateneo (Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico e Nucleo di Valutazione), la restante quota e' ripartita come segue: 80% al Personale Tecnico Amministrativo e ai Collaboratori Esperti Linguistici e il 20% ai Docenti di Lingua Italiana.
2. I candidati a Rettore devono presentare le proprie candidature all'Assemblea della Comunita' Universitaria, appositamente convocata dal Decano almeno venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni.
3. I candidati devono presentare all'Assemblea, in modo ufficiale e vincolante, il nome del Pro-Rettore Vicario e i programmi di mandato. I programmi devono specificare analiticamente gli obiettivi e i risultati che si intendono raggiungere secondo tappe di realizzazione (e comunque per i primi due anni di mandato), e le misure per la promozione dei requisiti di qualita' dell'Ateneo.
Sull'applicazione del programma e degli obiettivi in esso previsti si applichera' la valutazione del Senato Accademico ai fini della mozione di sfiducia prevista dalla Legge 240/2010.
4. Le votazioni delle prime due tornate per l'elezione del Rettore sono valide se vota almeno il 75% degli aventi diritto al voto. La votazione finale e' valida se vota almeno il 66% degli aventi diritto al voto. In caso contrario le votazioni sono nulle.
5. Il Rettore e' eletto a maggioranza del 75% dei voti espressi nelle prime tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il Decano riconvoca i collegi non prima di quindici giorni dopo l'ultima seduta di voto, e non dopo venti. In tale periodo il Decano invita i candidati a confrontarsi con l'Assemblea della Comunita' universitaria, appositamente convocata.
Il Rettore e' eletto a maggioranza dei due terzi dei voti espressi nella seconda tornata di tre votazioni, da svolgersi nell'arco di tre giorni.
Se nessun candidato risulta eletto, si procede alla votazione fra i due che nella terza votazione della seconda tornata hanno riportato il maggior numero dei voti.
La convocazione elettorale per l'ultima votazione e' indetta entro tre giorni dalla precedente.
Risulta eletto il candidato che ottiene il 50%+1 dei voti espressi.
6. Se al termine della procedura che prevede tre tornate di voto il Rettore non e' stato eletto, il Decano riavvia le procedure.
7. Il Decano e' Presidente del Seggio elettorale e procede alla proclamazione dell'eletto, previa verifica della regolarita' degli atti.
8. Il Rettore, nominato secondo quanto prescritto dalla normativa, entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente Rettore, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e vi rimane per i successivi sei anni.


Art. 15.




Assemblea della Comunita' Universitaria


1. L'Assemblea della Comunita' Universitaria e' composta da tutto il personale strutturato e da quello con rapporto contrattuale di durata almeno biennale e dagli studenti.
2. L'Assemblea discute su argomenti di rilevanza generale per la vita dell'Ateneo e formula indicazioni circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo dell'Universita'. Di tali indicazioni il Senato Accademico tiene motivatamente conto. L'Assemblea della Comunita' Universitaria discute e propone sulle attivita' dell'Universita' in base a una relazione del Rettore.
3. L'Assemblea della Comunita' Universitaria e' convocata almeno una volta ogni anno accademico dal Rettore, che la presiede.
4. L'Assemblea e' convocata, inoltre, per la presentazione delle candidature per l'elezione del Rettore. A tal fine l'Assemblea e' convocata e presieduta dal Decano dei professori di prima fascia.
5. La convocazione, recante l'ordine del giorno, e' effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno venti giorni di anticipo.
6. Il Direttore Generale ha le funzioni di Segretario verbalizzante dell'Assemblea.


Art. 16.




Nucleo di Valutazione


1. Il Nucleo di Valutazione dell'Universita' per Stranieri di Siena svolge le funzioni di valutazione interna preliminare, in itinere e ex post, previste dalla normativa secondo criteri e modalita' predeterminati dal medesimo, in conformita' con i parametri utilizzati dagli Organi di valutazione esterna all'Ateneo.
2. Opera in piena autonomia rispetto agli Organi di governo dell'Ateneo, ai quali riferisce periodicamente i risultati dell'attivita' di valutazione compiuta garantendo la massima trasparenza e diffusione all'interno e all'esterno dell'Universita'.
3. In particolare, verifica, anche analizzando i costi e i rendimenti:
la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi;
la qualita' e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui alla L. 240/2010;
l'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e dai loro afferenti, nonche' da tutte le altre strutture deputate alla ricerca;
la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1 della L. 240/2010;
l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse; i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonche' dai singoli afferenti; l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza delle attivita' dell'Universita'.
4. Il Nucleo determina i criteri e i parametri per la sua attivita' di valutazione delle attivita' di ricerca, didattiche e amministrative tenuto conto della specificita' delle strutture.
A tal fine sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance individuale e organizzativa.
5. Il Nucleo, nell'espletamento delle proprie attivita', acquisisce anche le indicazioni prodotte dal Senato Accademico e dall'Assemblea degli Studenti.
6. Il Nucleo effettua la valutazione della completezza e della correttezza della comunicazione pubblica, nonche' dei servizi e delle strutture per gli studenti.
7. Il Nucleo di Valutazione e' formato da cinque componenti, di cui tre esterni all'Ateneo. I membri interni all'Ateneo non possono ricoprire nessun altro incarico accademico. Il Nucleo dura in carica tre anni ed e' rinnovabile, sia per intero, sia parzialmente. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni ed e' rinnovabile una sola volta.
8. Uno dei componenti esterni del Nucleo puo' essere nominato su indicazione del Presidente della Giunta Regionale della Toscana.
9. I componenti del Nucleo di Valutazione devono avere come requisito il possesso di un'alta qualificazione ed esperienza nel campo oggetto della missione dell'Ateneo, nei processi strategici di programmazione delle attivita' di ricerca e formative, nel rapporto fra Istituzioni universitarie e altri soggetti sociali, e nelle pratiche della valutazione dei processi di ricerca, culturali e formativi anche in ambito non accademico, da comprovare mediante presentazione di curricoli, nei modi previsti dal Regolamento generale di Ateneo. I curricoli sono pubblicati sul sito di Ateneo almeno dieci giorni prima della data della riunione del Senato convocata per la nomina del Nucleo.
10. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione e' designato dal Rettore ed appartiene alla componente del Nucleo esterna all'Ateneo.
Gli altri membri sono nominati dal Senato Accademico nella sua prima seduta fra una rosa proposta dal Rettore pari a un numero aumentato almeno del 50% di candidature. Per la costituzione della rosa il Rettore puo' emanare apposito bando.
Le modalita' di elezione dei componenti del Nucleo da parte del Senato sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
11. Il Nucleo di Valutazione e' istituito con decreto rettorale.
12. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Coordinatore, il Nucleo e' coordinato da un componente eletto dai membri del Nucleo.
13. Durante il periodo del loro mandato e per un anno successivo alla conclusione dello stesso, i membri esterni del Nucleo non possono intrattenere con l'Universita' alcun altro rapporto, neanche a titolo gratuito.
14. I componenti esterni del Nucleo hanno diritto a un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
15. Il Nucleo ha accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e puo' richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici amministrativi e a tutte le strutture didattiche, di ricerca e di servizio, eventualmente anche convocandone il personale afferente. Il personale delle strutture dell'Ateneo deve rispondere al Nucleo di Valutazione fornendo gli atti e/o le informazioni richieste, e comunque tutti i dati necessari al Nucleo per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
16. L'Ateneo garantisce al Nucleo le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni, compatibilmente con le risorse disponibili.
17. Su invito del Rettore o su richiesta del Coordinatore del Nucleo, il Coordinatore stesso puo' partecipare, con funzione consultiva e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta dei Portatori di Interesse, nonche' a tutte le sedute degli Organi delle strutture dell'Ateneo, con le stesse modalita'.


Art. 17.




Collegio dei Revisori dei Conti


1. Presso l'Universita' e' costituito il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione, e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa. Redige apposita relazione che accompagna, con valore vincolante, la proposta di deliberazione del rendiconto consuntivo. Esprime parere vincolante sul bilancio preventivo. Il Collegio adempie ai doveri e esercita i poteri previsti dalla normativa vigente e dai principi contabili.
3. I pareri del Collegio dei Revisori dei Conti sono portati obbligatoriamente dal Rettore alla discussione del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti.
5. Uno fra i membri effettivi, con funzioni di presidente, e' scelto dal Rettore tra i magistrati amministrativi e contabili o gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca.
6. Il Collegio e' nominato con decreto rettorale, dura in carica quattro anni solari ed e' rinnovabile una sola volta. Al termine dei due eventuali mandati i componenti non sono immediatamente rieleggibili.
7. Gli appartenenti al personale dipendente dell'Universita' per Stranieri di Siena non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Almeno due componenti effettivi il Collegio devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
9. Il Collegio dei Revisori si impegna a seguire con periodicita' l'attivita' amministrativa dell'Ateneo. A tal fine garantisce la sua presenza, totale o parziale, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione.
10. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.
11. Il Collegio, se riscontra irregolarita' nella gestione dell'Ateneo, ne riferisce immediatamente al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.


LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE, LE FORME DEL GOVERNO




Capitolo 3




Gli Organi di Ateneo




Art. 18.




Consulta dei Portatori di Interesse


1. Presso l'Universita' per Stranieri di Siena e' costituita, con Decreto Rettorale, la Consulta dei Portatori di Interesse.
2. La Consulta dei Portatori di Interesse rappresenta un permanente collegamento dell'Ateneo con il contesto istituzionale, sociale e economico di riferimento, svolgendo funzioni di raccordo con la programmazione dello sviluppo socioculturale e produttivo del territorio, nonche' con la programmazione a livello nazionale dei processi di internazionalizzazione del Paese.
3. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge la funzione di rappresentanza degli Enti di riferimento e sostiene presso di questi le attivita' dell'Universita'.
4. Svolge funzioni consultive e di verifica della pertinenza dell'azione dell'Universita' nei confronti delle esigenze del territorio locale sul quale insiste l'Ateneo, cosi' come della missione istituzionale nazionale dell'Ateneo (nelle forme sancite dalla Legge e dallo Statuto), anche in vista dell'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
5. Fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Ateneo nel territorio e in tutti i contesti nazionali e internazionali dove sia presente il sistema lingua-cultura-economia-societa' italiano.
6. Contribuisce alla programmazione e alla realizzazione delle attivita' scientifiche, didattiche e di trasferimento di conoscenze e di competenze dell'Universita' attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario.
7. Alla Consulta dei Portatori di Interesse partecipano:
il Rettore;
il Direttore Generale;
i Direttori del DADR e della SSDS, o loro Delegati;
il Sindaco di Siena o suo delegato;
il Presidente della Provincia di Siena o suo delegato;
un rappresentante della Giunta Regionale Toscana;
un rappresentante dell'Universita' degli Studi di Siena;
un rappresentante del Ministero dell'Universita';
un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
un rappresentante ciascuno del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali, del Lavoro, del Turismo, degli Interni;
rappresentanti delle Istituzioni culturali straniere in Toscana (max. 2);
un rappresentante dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
un rappresentante degli studenti dell'Universita' per Stranieri di Siena;
un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
un rappresentante del sistema scolastico e formativo a livello locale / regionale;
un rappresentante dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Siena;
un rappresentante della Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Siena;
un rappresentante dell'Associazione dei Toscani nel mondo;
un rappresentante dell'Associazione ex Alunni dell'Ateneo;
tre rappresentanti dell'associazionismo locale;
un rappresentante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
un rappresentante della Banca Monte dei Paschi di Siena;
un rappresentante del Magistrato delle Contrade;
un rappresentante del Consiglio provinciale dei Migranti;
rappresentanti delle Istituzioni culturali senesi (max. tre);
un rappresentante dell'Enoteca Italiana;
rappresentanti delle Aziende dei servizi pubblici senesi (max due).
un rappresentante delle strutture di coordinamento fra le associazioni di migranti o operanti nel settore delle migrazioni della provincia di Siena;
rappresentanti di altre istituzioni locali, nazionali o straniere che operino nel campo di intervento dell'Ateneo.
8. Possono far parte della Consulta dei Portatori di Interesse i rappresentanti di altri Enti e Istituzioni che abbiano sostenuto l'Ateneo con almeno € 50.000,00 in un anno. La proposta di adesione e' sottoposta dal Rettore all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
9. La Presidenza della Consulta ha durata annuale e viene attribuita alternativamente al rappresentante del Comune di Siena e al rappresentante della Provincia di Siena.
10. Il Rettore puo' invitare alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale. Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione puo' richiedere la partecipazione alle sedute della Consulta dei Portatori di Interesse alle stesse precedenti condizioni.
11. Il Rettore puo' invitare il Presidente della Consulta dei Portatori di Interesse alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, con funzione consultiva, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale.
12. La Consulta dei Portatori di Interesse svolge le funzioni previste dalla Legge per i Comitati di Indirizzo dei Corsi di studio. A tal fine puo' costituire gruppi di lavoro, in modo da favorire il dialogo fra la domanda proveniente dal mondo della produzione e l'offerta formativa dell'Ateneo.
13. La Consulta dei Portatori di Interesse e' convocata dal Rettore almeno tre volte all'anno, e comunque in occasione della presentazione del bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio di Amministrazione.
14. La Consulta dei Portatori di Interesse dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Gli Enti esterni di provenienza dei rispettivi rappresentanti nella Consulta possono cambiare, a loro insindacabile giudizio, i rappresentanti stessi mediante apposita comunicazione al Rettore, che la sottopone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.


Art. 19.



Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunita', il benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni


1. L'Universita' istituisce in via sperimentale, ai sensi dell'art. 21 della L. 183/2010, il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunita', il benessere di chi lavora e studia, e contro le discriminazioni (= CUG).
La composizione e l'attivita' del Comitato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il CUG promuove le pari opportunita' per tutti i componenti della Comunita' universitaria, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione.
Il Comitato promuove in particolare la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro e di studio, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita'. Il CUG promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale, anche tese al monitoraggio della materia entro e fuori l'Ateneo.
3. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica.
4. Il CUG promuove l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
5. Il CUG ha, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
6. Il CUG si impegna nel promuovere l'applicazione e l'attuazione delle direttive dell'Unione Europea sulla materia.
7. Il CUG dell'Universita' per Stranieri di Siena stabilisce rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parita' a livello nazionale e internazionale.
8. Il CUG e' composto in modo variabile da appartenenti ai ruoli del personale docente e tecnico-amministrativo.
9. Il CUG e' formato per il 50%, ai sensi della relativa normativa, per nomina sindacale fra il personale interno all'Ateneo.
Per la restante componente, il Rettore nomina un proprio Delegato o Consigliere alla materia, che fa parte di diritto del CUG. La restante parte e' eletta fra le diverse categorie di personale docente e ricercatore secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
10. A tale composizione e a seguito di procedura elettorale stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo si aggiunge una rappresentanza studentesca pari al 15% almeno dei componenti il Comitato. I rappresentanti degli studenti partecipano alle riunioni del CUG con pieni diritti, fatta eccezione per le deliberazioni inerenti strettamente il rapporto di lavoro e la sua organizzazione anche in funzione del relativo benessere.
11. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al Decreto Rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal Rettore e presieduta dal Rettore o suo/-a delegato/-a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza.
12. Il CUG segnala al Rettore eventuali casi di discriminazione e di molestia sessuale per l'avvio dell'azione disciplinare presso il Collegio di Disciplina. Il Rettore ha l'obbligo di portare il caso al Collegio di disciplina.
13. L'Ateneo sostiene l'attivita' del CUG dotandolo delle opportune strutture e risorse, compatibilmente con le risorse disponibili.
14. Il CUG rimane in carica quattro anni, salvo che per la rappresentanza studentesca, che rimane in carica due anni. I componenti del CUG possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
15. Il CUG puo' dotarsi di un proprio Regolamento, approvato dal Senato Accademico.


Art. 20.




Collegio di disciplina


1. L'Universita' istituisce un Collegio di disciplina, che svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori, ricercatori e studenti, ed esprime in merito parere conclusivo.
2. Il Collegio, nominato dal Rettore, e' designato dal Senato Accademico, ed e' composto da tre professori di prima fascia, tre professori associati e tre ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
Il Collegio di Disciplina opera nel rispetto del contraddittorio, secondo il principio del giudizio fra pari, e delibera nella composizione variabile limitata alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento.
Il Collegio sceglie il proprio coordinatore al suo interno fra gli appartenenti alla fascia corrispondente a quella del docente sottoposto a procedimento.
3. I componenti del Collegio restano in carica per quattro anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta.
4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
5. Il Collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il Rettore ovvero un suo Delegato, nonche' il Professore o il Ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del Collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare.
6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di Disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il Rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.
8. La partecipazione al Collegio di disciplina non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
9. Per i fatti concernenti gli studenti, il Collegio di Disciplina puo' delegare le proprie funzioni al Consiglio studentesco. Nel caso di fatti concernenti studenti, professori e ricercatori, il Collegio puo' riunirsi con la presenza di una rappresentanza studentesca indicata dal Consiglio studentesco stesso.
10. Nei casi di ipotesi di violazione del Codice Etico da parte del Rettore il potere di iniziativa spetta al Decano dei professori di prima fascia.


LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE,
LE FORME DEL GOVERNO




Capitolo 4




Forme di rappresentanza e partecipazione degli studenti




Art. 21.




Principi generali


1. L'Ateneo assicura una rappresentanza degli studenti ogni volta che sia richiesto dalla Legge negli Organi di Governo/Organi e comunque in tutti gli organismi che trattano materie pertinenti la condizione studentesca e/o coinvolgono gli studenti, e comunque in quelle previste dall'art. 2, comma 1, lettera f), i) e q) della legge 240/2010, nonche' dall'art. 2, comma 2, lettere f) e g) della legge 240/2010, in misura non inferiore al 15%, arrotondata all'unita' superiore. La durata dei mandati delle rappresentanza studentesche e' biennale.
Possono far parte della rappresentanza studentesca solo coloro che sono iscritti all'Universita' per Stranieri di Siena.
La rappresentanza degli studenti deve vedere garantita la parita' di genere e, auspicabilmente, quella fra studenti italiani e stranieri.
Ciascuno studente non puo' essere eletto rappresentante in piu' di un organo.
L'elezione del rappresentante e' ritenuta valida se alle elezioni ha partecipato, degli studenti aventi diritto, la percentuale nella misura del massimo stabilita dalla normativa.
2. A garanzia della consapevole partecipazione degli studenti alla vita dell'Ateneo, e come misure di tutela della rappresentanza studentesca, e' riconosciuta, in accordo con l'art. 2, comma 2, lettera i) della legge 240/2010, la possibilita' di accesso agli studenti stessi, nel rispetto della vigente normativa, agli atti necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.
3. In ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 240/2010, e' istituita una Commissione paritetica docenti- studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio delle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo, in accordo alle leggi vigenti.
4. L'Ateneo sostiene le associazioni degli studenti apolitiche e aconfessionali, purche' favoriscano il dialogo fra studenti per la migliore partecipazione alla vita universitaria e per la crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale ed economica degli studenti dell'Universita'. A tal fine l'Ateneo mette a disposizione, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio, fondi per assicurare la partecipazione degli studenti alla vita dell'Universita'.
5. L'Universita' si dota, se ne e' priva e comunque all'entrata in vigore del presente Statuto, di una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti, redatta nell'ambito dell'Assemblea degli Studenti e approvata dal Senato Accademico. L'Assemblea sottopone a revisione la Carta eventualmente esistente ogni 5 anni.
La Carta stabilisce i modi di convocazione, di autoconvocazione e di svolgimento delle assemblee studentesche, il numero dei presenti necessario per la loro validita', il diritto di tutti gli studenti a parteciparvi, le garanzie per le minoranze, la pubblicita' degli atti, incluse le eventuali posizioni dissenzienti, i sistemi di votazione e quanto altro e' richiesto per assicurare la democraticita' del dibattito e delle decisioni.
Il Senato Accademico accerta l'osservanza delle norme di cui al presente comma.


Art. 22.




Assemblea degli studenti


1. E' istituita l'Assemblea degli studenti dell'Universita' per Stranieri di Siena.
2. L'Assemblea svolge funzioni consultive, propositive, di verifica e di valutazione sulle materie riguardanti la condizione degli studenti iscritti all'Ateneo; a tal fine puo' istituire proprie articolazioni interne. L'Universita' provvede ai mezzi e alle strutture idonee all'espletamento dei compiti dell'Assemblea.
3. L'Assemblea, appositamente convocata, redige e approva il proprio Regolamento interno e lo sottopone agli Organi per quanto di competenza. Il Regolamento e' aderente ai principi segnati dalla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti.
4. L'Assemblea e le sue articolazioni sono convocate da uno o piu' rappresentanti degli studenti eletti negli Organi, oppure autoconvocate nelle forme e nei modi previsti dal regolamento interno, previa comunicazione da presentare al Rettore almeno sette giorni prima della data prevista dell'Assemblea. A seguito di tale comunicazione l'Ateneo assegna un luogo idoneo per lo svolgimento dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si puo' riunire con eventuale sospensione delle attivita' didattiche, dietro apposita comunicazione da presentare al Rettore almeno sette giorni prima della data prevista, non piu' di una volta ogni due mesi.
6. L'Assemblea redige un verbale, che viene trasmesso agli Organi competenti.
7. L'Assemblea propone al Consiglio di Amministrazione le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e per la ripartizione e l'impiego dei fondi assegnati di cui all'art. 20 comma 4 del presente Statuto.
Puo' esprimere pareri sulle variazioni degli importi di tasse e contributi, delle regole di cui sopra e su ogni altra materia riguardante gli studenti nei loro rapporti con l'Ateneo. Gli organi competenti deliberano in difformita' dal parere con il solo voto qualificato dei due terzi dei componenti, non computato il voto dei rappresentanti degli studenti.
8. L'Assemblea puo' elaborare, alla fine di ogni anno accademico, una relazione sui servizi agli studenti, trasmessa o presentata dai rappresentanti al Rettore e al Direttore Generale, al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, o su richiesta degli stessi Organi.
9. Svolge qualsiasi altra funzione per la sua attivita' di sostegno alla crescita della condizione personale, sociale, civile, culturale degli studenti dell'Universita'.
10. E' istituito il Consiglio studentesco, articolazione dell'Assemblea, che esercita funzioni di coordinamento delle rappresentanze studentesche e funzioni di carattere propositivo e consultivo primariamente nei confronti dell'Assemblea stessa.
Il Consiglio elegge un proprio rappresentante nel Collegio di Disciplina per le questioni riguardanti gli studenti.
11. Il Consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti eletti negli Organi e nelle Strutture dell'Ateneo in cui e' prevista la loro rappresentanza, e dagli studenti eventualmente incaricati dall'Assemblea secondo le modalita' stabilite dal Regolamento dell'Assemblea.
12. Il Consiglio, appositamente riunito, esprime parere sulle modifiche ai regolamenti dell'Ateneo riguardanti le modalita' di elezione e votazione delle rappresentanze studentesche.
13. Esercita ogni altra attribuzione e funzione che gli sia demandata dall'Assemblea, e attribuita dalla legge.


TITOLO 3




LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE




Capitolo 1




Strutture di ricerca, formazione, servizio




Art. 23.




Strutture di ricerca, di formazione, di servizio


1. L'Ateneo si dota delle tipologie di strutture ritenute adeguate ad attuare e coordinare, secondo i piu' alti livelli di qualita', efficacia ed efficienza, le funzioni di ricerca, di formazione, di produzione culturale, di trasferimento di competenze e conoscenze, e di gestione delle stesse attivita'.
2. L'Ateneo puo' istituire, pertanto, Dipartimenti, Scuole Superiori, Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, Strutture di Missione, cui possono altresi' aggiungersi strutture piu' flessibili e temporalmente limitate per il raggiungimento di specifici obiettivi anche a carattere interateneo.


Art. 24.




Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca - DADR


1. E' istituito il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca (DADR, o qui di seguito Dipartimento).
2. Il Dipartimento ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita', ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.
Il DADR e' articolata in due Aree:
a) Area della Didattica
b) Area della Ricerca.
3. L'Area della Didattica del Dipartimento ha il compito di organizzare e gestire, fornendo le necessarie risorse umane, logistiche e strumentali, i corsi di studio attivati o attivabili secondo la normativa: corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master in prosecuzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale, corsi professionalizzanti e altri tipi di percorsi formativi che utilizzino anche modalita' tecnologiche avanzate e di formazione a distanza.
4. L'Area della Ricerca del Dipartimento comprende i vari indirizzi nei quali sono articolate le attivita' di ricerca messe in atto dai docenti e dai ricercatori in rapporto ai settori scientifico-disciplinari di appartenenza o in rapporto a altri tipi di articolazione eventualmente previsti dalla normativa. Il Dipartimento coordina e promuove le relative attivita' di ricerca.
5. Il DADR ha un Direttore, eletto dai suoi componenti fra i professori di ruolo.
6. L'Area della Didattica e quella della Ricerca hanno ciascuno un proprio Coordinatore eletto dal Consiglio del DADR. Il Coordinatore dell'Area della Ricerca puo' essere un Ricercatore.
7. Le modalita' di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.
8. Il DADR ha un Organo interno, denominato Giunta, di cui fanno parte:
il Direttore del DADR;
il Coordinatore della Didattica;
il Coordinatore della Ricerca;
un rappresentante dei Professori di prima fascia, uno dei Professori associati e uno dei Ricercatori. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato il 66%+1 degli aventi diritto. Il rappresentante e' eletto con il 50%+1 dei voti espressi.
Il Direttore del DADR puo' invitare a partecipare alle riunioni della Giunta altre componenti dell'Ateneo per la trattazione di specifiche materie, senza diritto di voto.
9. La Giunta ha funzioni di coordinamento, istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, e coadiuva il Direttore.
10. Il DADR puo' istituire gruppi di studio, gruppi di lavoro, commissioni ecc. in risposta a specifiche esigenze e con il compito di coadiuvare l'attivita' degli Organi del Dipartimento. L'istituzione e' proposta dal Direttore del Dipartimento.
11. L'Area della Didattica ha i compiti generali di coordinare, programmare, promuovere le attivita' dei corsi di studio; sostenere i processi di orientamento, di tutorato, di tirocinio, di inserimento nel mondo del lavoro anche avvalendosi delle apposite strutture gestionali dell'Ateneo.
12. In particolare, oltre ai compiti suesposti, sono di competenza del DADR, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto di pertinenza degli Organi di Governo dello stesso:
a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione regionale, nazionale e comunitaria;
b) la formulazione, entro la data stabilita dal Regolamento per l'Amministrazione e la contabilita', della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;
c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento dei professori e ricercatori e la proposta di chiamata dei vincitori, ai sensi della Legge e del presente Statuto;
d) la promozione di intese con le altre strutture dell'Ateneo per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attivita' formative comuni;
e) la proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.
f) L'Area della Didattica, in particolare, cura:
f.1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' didattiche e formative, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;
f.2. il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato sul concetto di sistema regionale dell'alta formazione e finalizzato alla risposta alle esigenze di sviluppo culturale del territorio regionale di appartenenza e di quello piu' generale di pertinenza dell'Ateneo;
f.3. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi;
f.4. l'attribuzione dei compiti e degli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori, sulla base dei Regolamenti e della valutazione delle attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
f.5. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti altrove in Italia e all'estero, la promozione della mobilita' di studenti e docenti secondo le modalita' stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo e con l'obiettivo della massima valorizzazione delle esperienze di studio all'estero;
g) per quanto concerne il contributo dell'Universita' allo sviluppo sociale ed economico:
g.1. la promozione dell'innovazione educativa, culturale e tecnologica della societa' in campo linguistico e culturale, anche posta al servizio del sistema delle imprese, e anche attraverso collaborazioni con enti esterni all'Universita';
g.2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;
g.3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione, docenti (attivita' di spin off e start up).
13. L'Area della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attivita' di ricerca del personale in esse impegnato.
14. In particolare, oltre ai compiti suesposti, cura:
a. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle attivita' di ricerca in tutte le sue caratterizzazioni;
b. la creazione di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il piu' ricco possibile di opportunita', anche attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilita';
c. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualita', anche con riferimento alla valorizzazione delle modalita' di ricerca di gruppo.
15. Il DADR, anche d'intesa con altre strutture dell'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia e entro la programmazione definita dagli Organi di Governo dell'Ateneo, puo' istituire iniziative didattiche quali corsi di master e di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, avvalendosi, in questi ultimi casi, delle apposite strutture dedicate dell'Ateneo.
16. Entro le scadenze stabilite dalla normativa e dai Regolamenti di Ateneo, il DADR approva la relazione annuale sulle attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attivita' svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. La relazione e' proposta dal Direttore del DADR al Rettore per gli adempimenti richiesti dalla normativa.
17. Il DADR e' dotato di una struttura amministrativa, che ne supporta l'organizzazione e le attivita'.
18. Sono Organi del DADR il Direttore, il Consiglio, la Giunta.
19. Il Direttore rappresenta il DADR, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' del DADR.
20. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Puo' designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
21. Il Direttore viene eletto fra i Professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno membri del Consiglio del DADR. In caso di non disponibilita' dei Professori di prima fascia puo' essere eletto Direttore un Professore di ruolo di seconda fascia a tempo pieno. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore.
22. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il Consiglio del DADR.
Il Regolamento del DADR indica le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del Direttore.
23. Il Direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da tenersi al massimo nell'arco di tre giorni, seguite dall'eventuale ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
24. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano del DADR indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.
25. La carica di Direttore e' incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore delle altre strutture di ricerca / didattiche dell'Ateneo, nonche' di componente del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
26. Al Dipartimento afferiscono tutti coloro che appartengono a un Settore Scientifico-Disciplinare / Concorsuale.
27. Il Consiglio e' l'organo deliberativo, di indirizzo, programmazione e controllo delle attivita' del Dipartimento ed esercita tutte le funzioni dello stesso che non siano attribuite al Direttore. Esprime, inoltre, i pareri richiesti in materia di ricerca e didattica.
28. Il Consiglio del DADR e' composto:
a) dai Professori di ruolo afferenti al DADR;
b) dai Ricercatori afferenti al DADR;
c) da almeno un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio. Per i restanti non si pongono vincoli di appartenenza a un determinato corso di studio. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo comma 28; sono altresi' componenti del Consiglio degli Studenti;
d) da rappresentanti dei titolari di assegni e contratti di ricerca che per la loro attivita' operano entro il DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e con rispetto della rappresentanza delle diverse aree di ricerca;
e) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato al DADR, in numero di uno ogni sette rappresentati e comunque non inferiore a uno.
I titolari di contratti didattici esterni possono essere invitati alle sedute del Consiglio, da parte del Direttore, sulle materie attinenti ai corsi di studio dell'area didattica, senza diritto di voto.
29. Il Consiglio:
a) delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
b) il Direttore e' tenuto a convocare il Consiglio del DADR in seguito ad espressa richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.
30. L'Area Didattica del DADR istituisce una Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attivita' didattica e dei servizi connessi. La Commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio del DADR e da un uguale numero di docenti designati dal Consiglio stesso. La Commissione svolge attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, delle attivita' di orientamento, tutorato e placement, sulle attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. La Commissione esprime sulla materia i pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente, in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Formula pareri, inoltre, sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio.
31. Ogni decisione sull'attivazione, modifica o soppressione dei corsi di studio avviene ad opera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del DADR e entro i criteri fissati dal Senato Accademico.
32. Al Dipartimento e' prevista l'assegnazione di una dotazione finanziaria ordinaria annuale, e di personale tecnico-amministrativo di supporto alla didattica e alla ricerca.
33. Le funzioni amministrative e contabili del Dipartimento sono assolte da un coordinatore amministrativo nelle forme definite dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione e la contabilita'.
34. Per cio' che non e' contemplato nel presente Statuto si rimanda al Regolamento Didattico d'Ateneo.


Art. 25.




Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione - SSDS


1. L'Universita' svolge le attivita' formative di terzo livello che conducono al Dottorato di Ricerca e al Diploma di Specializzazione nell'ambito di una struttura denominata Scuola Superiore di Dottorato e di Specializzazione (SSDS, o qui di seguito Scuola).
2. La SSDS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, e, nei limiti fissati dalla Legge e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilita', ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura.
3. La SSDS e' articolata in due Aree, ciascuna con un coordinatore eletto al suo interno:
a) Area della Ricerca, che ricomprende le attivita' della Scuola di Dottorato di Ricerca;
b) Area della Didattica, che ricomprende le attivita' dei Corsi di Specializzazione.
4. La SSDS:
a) promuove il Dottorato di Ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze;
b) costituisce la sede di coordinamento delle attivita' di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di 'Dottore di ricerca'. L'apposito Regolamento disciplina le modalita' di istituzione, attivazione e funzionamento dei percorsi;
c) costituisce la sede di coordinamento delle attivita' di progettazione, organizzazione e di valutazione dei percorsi di studio per il conseguimento del titolo di Specializzazione.
Definisce la durata dei percorsi di specializzazione, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento.
La SSDS valuta le possibilita' di riconoscimento e di equiparazione dei titoli di specializzazione o di dottorato conseguiti all'estero.
La SSDS puo' organizzare corsi di alta formazione, alta qualificazione, master di secondo livello, e puo' sperimentare modalita' innovative di didattica.
5. I corsi di Dottorato e di Specializzazione possono prevedere anche accordi con soggetti pubblici e privati di comprovata qualificazione culturale e scientifica.
6. Organi della SSDS sono il Direttore, la Giunta e il Consiglio.
7. Il Direttore rappresenta la SSDS e sovrintende alle attivita' della stessa, svolgendo anche funzioni di impulso e di promozione delle sue attivita'. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Puo' designare un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
8. Il Direttore viene eletto dal Consiglio fra i Professori dell'Ateneo. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti il Consiglio, inclusi i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore.
9. Il Regolamento della SSDS indica le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del Direttore.
10. In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano della SSDS indice le elezioni entro trenta giorni dalla avvenuta cessazione.
11. Il Consiglio e' l'organo di programmazione e di indirizzo delle attivita' della SSDS.
12. Sono membri del Consiglio i docenti afferenti alla SSDS, nonche' i rappresentanti dei Dottorandi e degli Specializzandi per una quota non inferiore al 15% dei componenti, arrotondata all'unita' superiore. Dovra' essere comunque garantita una rappresentanza paritetica fra Dottorandi e Specializzandi. L'elettorato attivo e passivo e' costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti ai corsi al momento dell'elezione.
13. I criteri e le modalita' di afferenza sono definiti da apposito Regolamento.
14. La SSDS ha anche una Giunta, composta dal Direttore e dai Coordinatori dell'Area della Ricerca (Dottorato) e dell'Area della Didattica (Specializzazione), nonche' dai Coordinatori dei singoli corsi di Dottorato.
15. I membri della Giunta sono eletti dalle rispettive strutture e durano in carica tre anni, purche' permanga il titolo in base al quale ne fanno parte. Il mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Eventuali eccezioni dovranno essere approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 26.



Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi,
Biblioteca


1. I Centri di Ricerca, Centri di Ricerca e Servizi, Centri di Servizi, nonche' altri eventuali tipi di strutture a seconda delle specifiche caratteristiche delle materie di loro pertinenza, svolgono attivita' specializzate, legate alla missione dell'Ateneo, nonche' di supporto alle attivita' del Dipartimento, della Scuola Superiore e delle altre strutture dell'Universita'. I Centri possono avere autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget di struttura, e possono anche coordinarsi fra di loro per la piu' efficace e efficiente gestione delle risorse.
2. L'istituzione dei Centri e' proposta dal Rettore al Consiglio di Amministrazione, ed e' deliberata dallo stesso dopo avere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante del Senato Accademico.
3. I Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi sono diretti ciascuno da un Direttore nominato dal Rettore fra i professori e ricercatori di ruolo con specifiche competenze nelle materie oggetto dell'attivita' delle strutture.
In caso di indisponibilita' dei professori e ricercatori, o in caso di mancanza, fra di loro, delle competenze specializzate richieste dalla direzione della struttura, il Rettore puo' incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.
Il Direttore puo' essere sostituito dal Rettore in base a motivato parere approvato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Le strutture di cui al presente articolo possono dotarsi di Organi collegiali quali Giunta e/o Consiglio. Le forme possibili di organizzazione sono comunque stabilite dai Regolamenti approvati dagli Organi di Ateneo. La proposta di articolazione interna della struttura deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.
5. I Centri di Ricerca/Ricerca e Servizi possono istituire, a supporto delle attivita' di ricerca e di servizio, corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione, nonche' di master, ecc. Tali attivita' possono avere anche forme organizzative innovative, sperimentali e a tecnologia avanzata. La programmazione di tali attivita' deve essere approvata dagli Organi dei Centri.
6. Il Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, puo' proporre al Consiglio di Amministrazione la disattivazione di un Centro, previa motivata relazione con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi di ricerca o di servizi, alla economicita' di gestione della struttura, alla rispondenza della struttura all'azione strategica dell'Ateneo, o in seguito a disposizioni di legge.
7. Possono essere istituiti Centri di Servizi per il sostegno alle attivita' didattico-scientifiche, di formazione, di studio, tecnico-amministrative, ovvero per fornire servizi di notevole complessita' o di interesse generale per l'Ateneo.
I Centri di Servizi possono avere autonomia gestionale e amministrativa, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Amministrazione e contabilita'. Possono anche svolgere attivita' esterne all'Ateneo in base a apposite convenzioni approvate dagli Organi di governo dell'Ateneo.
8. La direzione dei Centri di Servizi e' affidata a Personale Tecnico-Amministrativo, secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti. I Centri di Servizi possono avere, sulla base degli appositi Regolamenti, Referenti scientifici.
9. L'Ateneo considera la Biblioteca elemento caratterizzante della propria identita', missione, attivita'. L'Ateneo dota la Biblioteca, in quanto primaria struttura di servizio alla ricerca, alla didattica e allo studio, degli assetti gestionali, delle risorse strumentali e di personale adeguati all'assolvimento dei suoi compiti.


Art. 27.




Coordinamento dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi


1. In relazione a quanto disposto dal c. 3, art. 2 della Legge 240/2010, e dalla Legge 204/1992, al fine di armonizzare, rendere piu' efficaci e efficienti le azioni delle strutture, l'Ateneo promuove istanze di coordinamento dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi.
2. Le modalita' di attuazione dell'istanza di coordinamento fra i Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi sono definite nei regolamenti quadro dei Centri stessi.
3. Il Rettore o gli altri Organi di Governo dell'Ateneo possono chiedere la riunione dei Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi per trattare materie di specifico interesse. Alle riunioni possono partecipare, in tali occasioni, i Presidenti degli Organi di Ateneo, compreso il Nucleo di Valutazione, senza diritto di voto.
4. Fra i Direttori dei Centri di Ricerca / Ricerca e Servizi e' eletto un rappresentante nel Senato Accademico, che ne fa parte salvo i casi di incompatibilita' indicati dal presente Statuto.
5. Le modalita' di elezione sono determinate dal Regolamento Generale di Ateneo.


LE FORME DELL'ORGANIZZAZIONE




Capitolo 2




L'organizzazione amministrativo-gestionale




Art. 28.




Organizzazione amministrativo-gestionale


1. L'Ateneo e' organizzato, secondo la normativa nazionale, in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo.
2. L'amministrazione centrale dell'Ateneo ha una gestione autonoma, sotto la responsabilita' del Direttore Generale.
3. Il Regolamento Generale di Ateneo e i restanti Regolamenti specificano l'organizzazione funzionale e individuano le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'.
4. Il Regolamento per l'Amministrazione, Contabilita' e Finanza specifica le materie relative all'autonomia gestionale, amministrativa, patrimoniale, negoziale, contabile e finanziaria.
5. Le attivita' amministrative dell'universita' si informano ai principi di:
a) pubblicita' dell'amministrazione e degli atti da questa adottati;
b) decentramento delle decisioni e delle responsabilita' ai centri di spesa;
c) separazione tra le funzioni di indirizzo, che sono di competenza degli organi di governo dell'ateneo, e le funzioni di gestione, che sono che sono proprie delle strutture;
d) annualita' e pluriennalita', unita', universalita', integrita' e equilibrio finanziario dei bilanci;
e) programmazione come metodo per adottare le decisioni strategiche deliberate dagli organi di governo;
f) responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni;
g) controllo del raggiungimento degli indirizzi impartiti dagli organi di governo, della regolarita' anche contabile degli atti e verifica della funzionalita' della gestione;
h) predeterminazione dei criteri e delle modalita' per la scelta concorrenziale dei contraenti.
6. In rapporto all'attivita' amministrativo-contabile dell'ateneo, esercitata dai centri di spesa individuati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita', gli Organi centrali di governo esercitano le sole funzioni amministrative ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
7. Le attivita' amministrative sono distribuite tra Organi di governo e Dirigenti / Figure Apicali delle strutture amministrative, ai primi essendo attribuite le attivita' attinenti all'indirizzo e al controllo, e ai secondi le attivita' attinenti alla gestione.
8. L'attivita' di indirizzo consiste nella determinazione degli obiettivi e delle finalita', dei tempi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'allocazione delle risorse in relazione ai programmi e agli obiettivi.
9. L'attivita' di controllo consiste nella comparazione tra gli obiettivi, i tempi e i risultati programmati e quelli conseguiti, anche tenuto conto delle condizioni organizzative e delle risorse messe a disposizione.
10. L'attivita' di gestione consiste nello svolgimento di servizi e in tutte le attivita' strumentali finanziarie, tecniche e amministrative.
11. Le attivita' di indirizzo e le attivita' di controllo spettano agli Organi di governo dell'Ateneo, che le esercitano, di regola, rispettivamente con atti di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche mediante ispezioni e valutazioni, nonche' all'interno delle responsabilita' attribuite dalla Legge e dallo Statuto a ciascuno di essi.
12. Le attivita' di gestione spettano ai Dirigenti e/o alle Figure Apicali delle strutture amministrative, che sono responsabili dei risultati dell'attivita' e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie e umane. Le attivita' di gestione sono esercitate, di norma, mediante operazioni, atti e altre determinazioni amministrative, nonche' atti di diritto privato, secondo quanto stabilito dai Regolamenti.


Art. 29.




Strutture amministrative


1. L'articolazione delle strutture e la ripartizione delle funzioni e delle responsabilita' e' stabilita dal Direttore Generale in ottemperanza alle linee strategiche indicate dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'organizzazione delle strutture dell'amministrazione centrale si conforma ai seguenti principi:
a) ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti e intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
b) unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilita';
c) semplificazione e riduzione delle fasi dei procedimenti amministrativi;
d) trasparenza, in attuazione dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio con le esigenze degli utenti, in ottemperanza alla normativa vigente sui servizi pubblici e agli accordi sindacali in materia di orario di lavoro;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
g) previsione di controlli interni e verifiche dei risultati, tramite anche la definizione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, potra' istituire unita' di missione, anche temporanee, per il soddisfacimento di specifiche esigenze e per la realizzazione di particolari programmi e progetti di rilevante entita', complessita', innovativita', sperimentalita', per lo svolgimento di specifici studi ed elaborazioni. Tali unita' possono operare anche tramite l'impiego coordinato di piu' strutture organizzative.


Art. 30.




Direttore Generale. Dirigenza dell'Ateneo


1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Direttore Generale, con comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi, enti, aziende, enti pubblici o privati con esperienza di almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali.
2. Il Direttore Generale coadiuva gli Organi di governo nella definizione degli indirizzi, delle direttive, dei programmi e dei progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e per la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti.
3. Sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e' responsabile della complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il Direttore Generale puo' partecipare, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e dell'Assemblea della Comunita' universitaria. In questi casi assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
5. Il Direttore Generale esercita la potesta' disciplinare sul Personale Tecnico-Amministrativo nelle modalita' stabilite dalla Legge.
6. L'incarico di Direttore Generale e' conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, secondo la normativa vigente. Il rapporto con l'Ateneo e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato. Il trattamento economico e' basato sui criteri e parametri fissati dalla normativa vigente.
In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, questi e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.
7. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente gli obiettivi e le funzioni del Direttore Generale, che possono essere modificati in caso di necessita' o opportunita'.
L'incarico di Direttore Generale e' conferito a termine, per un periodo non superiore a quattro anni, ed e' rinnovabile. Il rinnovo dell'incarico e' disposto con provvedimento che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal Direttore nello svolgimento dell'incarico concluso.
8. L'incarico di Direttore Generale puo' essere revocato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico. La procedura di revoca del Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione si attiva nel caso di valutazione negativa della relazione annuale del Direttore stesso, di relazione negativa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, di relazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e in tutti gli altri casi che prefigurino gravi motivi.
9. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.
10. Le responsabilita' degli Organi di governo e dei Dirigenti sono stabilite secondo la seguente articolazione:
a) gli Organi di governo determinano anche con la collaborazione dei dirigenti, gli indirizzi, le direttive, i programmi e i progetti, per funzioni o complessi organici di funzioni, e la relativa allocazione di quote di bilancio alle strutture competenti;
b) i dirigenti e/o le figure apicali danno attuazione, in relazione alle funzioni attribuite agli uffici ai quali sono assegnati, agli indirizzi, alle direttive, ai programmi e ai progetti; svolgono le relative attivita' di gestione e preparano, di regola annualmente o comunque quando sono richiesti dagli Organi di governo, una relazione sull'attivita' svolta;
c) gli Organi di governo verificano, mediante il Direttore Generale, che si avvale degli uffici di controllo interno, il raggiungimento degli obiettivi, i costi e i rendimenti dell'attivita', anche su base comparativa, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialita' e il buon andamento della gestione.
11. In caso di revoca, o comunque risoluzione o cessazione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto proposto dal Rettore e nominato per non piu' di sei mesi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.


Art. 31.




Formazione e professionalita'


1. L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico- amministrativo.
2. L'Universita' definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale ove sono evidenziati puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti. In attuazione degli atti di programmazione e in coerenza con le vigenti disposizioni l'Universita' organizza corsi di aggiornamento e di formazione.
3. I piani di formazione, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, sono sottoposti al parere vincolante del Senato Accademico e approvati dal Consiglio di Amministrazione.


TITOLO 4




NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI




Capitolo 1




Norme generali




Art. 32.




Regolamenti


1. I Regolamenti generali, quelli degli Organi e delle Strutture indicano le modalita' attuative delle disposizioni statutarie.
I Regolamenti delle singole Strutture, da esse redatti, fanno riferimento a Regolamenti generali distinti per tipologia.
Il principio dell'adozione a maggioranza assoluta dei componenti degli Organi coinvolti vige, oltre per le modifiche statutarie, per i regolamenti oggetto di controllo ministeriale (generale, didattico e amministrazione e contabilita'), e riguarda anche l'ipotesi in cui gli stessi si pronuncino in sede consultiva
2. Il Senato Accademico approva il Regolamento generale d'Ateneo e, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca.
Sono emanati, previa verifica della loro conformita' allo Statuto e alla Legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla loro approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo.
3. Tutti i Regolamenti recepiscono le normative vigenti sulle materie e ad esse si adeguano. Fino all'entrata in vigore di nuovi regolamenti, restano in vigore quelli previgenti, in quanto compatibili con lo Statuto.
4. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene, tra le altre materie, le norme relative:
a) all'attuazione delle disposizioni statutarie in materia di organizzazione e funzionamento dell'Universita';
b) alle modalita' di elezione degli Organi dell'Ateneo.
c) le materie sulle quali i rappresentanti delle varie componenti entro gli Organi hanno facolta' di esprimere il voto.
5. l Regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del bilancio e al controllo della gestione, nonche' le connesse responsabilita'. E' deliberato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri di efficacia, efficienza, sostenibilita' finanziaria.
6. Il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei Corsi di studio e di tutte le altre tipologie di attivita' formative. E' approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Regolamento dell'Assemblea e del Consiglio studentesco fissa le modalita' di convocazione degli stessi e di elezione del suo Presidente. E' approvato dall'Assemblea degli studenti nella prima riunione dopo la costituzione, e deliberato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
8. I Regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e dei rispettivi organi di governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli e, in via definitiva, dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
9. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione a meno che non sia diversamente disposto dagli Organi Accademici.
10. Ogni Organo collegiale di governo deve adottare un Regolamento interno per il proprio funzionamento.


Art. 33.




Norme generali per il funzionamento degli Organi


1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Direttore di DADR o della SSDS deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno.
2. Gli Organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. La prima riunione e' convocata dal Rettore.
Il Presidente di un Organo collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni volta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze eventualmente richieste dal presente Statuto o previste dal Regolamento Generale d'Ateneo.
3. I componenti degli Organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino il loro interesse privato, il coniuge, il convivente, parenti o affini sino al quarto grado. E' cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione.
4. Se il procedimento di rinnovo degli Organi amministrativi non e' completato entro la naturale scadenza degli stessi, l'Organo esercita le sue funzioni in regime di proroga nei termini stabiliti dalla Legge e comunque non oltre 45 giorni.
Nel caso in cui entro i termini previsti dalla legge non si riesca a ricostituire gli Organi monocratici, si prevede l'esercizio dell'ordinaria amministrazione da parte della figura istituzionale accademica del Decano (di Dipartimento, di Struttura, di Ateneo).
5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente di Organi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo subentra nel mandato il successivo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove cio' non sia possibile, si procede a nuove elezioni, da indire entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del componente.
6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un componente designato di Organi / Organismi collegiali, per lo scorcio residuo del periodo si designa il nuovo componente entro 30 giorni dalla cessazione anticipata del precedente.
7. Le riunioni degli Organi collegiali sono valide quando partecipino almeno il 50% piu' uno dei componenti.
Una deliberazione e' valida se approvata a maggioranza dai partecipanti alla seduta, salvo i casi di maggioranza qualificata prevista dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
Gli Organi collegiali sono validamente riuniti con la presenza della maggioranza assoluta dei membri.
Gli assenti giustificati sono considerati assenti.
8. Non si puo' essere contemporaneamente titolare di piu' di una delle seguenti cariche:
componente del Senato Accademico
componente del Consiglio di Amministrazione
componente del Nucleo di Valutazione
componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Non si puo' essere contemporaneamente direttore / coordinatore del DADR, della SSDS, della Scuola di Specializzazione.
9. Il Pro-Rettore Vicario non puo' far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione, se non in sostituzione del Rettore; non puo' essere Direttore del DADR ne' della SSDS.
10. Si rinvia alla normativa per i casi generali di incompatibilita'.
11. Nei casi di votazione in parita', prevale il voto del Rettore o del Direttore / Coordinatore del collegio.


Art. 34.




Codice Etico


1. Riprendendo le indicazioni stabilite in materia dalla Legge, l'Ateneo adotta un Codice Etico che regola i comportamenti dei componenti della Comunita' Universitaria, cosi' come definite dalla legge.
2. Il Codice Etico e' approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Sulle violazioni del Codice Etico decide il Consiglio di Disciplina su proposta del Rettore.
Le sanzioni a violazioni leggere del Codice Etico consistono nel richiamo scritto e nella pubblicazione sul sito dell'Ateneo nel caso di recidiva.
Restano salve, secondo la rispettiva disciplina, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte sanzionate.
Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico contemplato dal Codice Etico, ma anche un vero e proprio illecito disciplinare, prevale la competenza degli Organi deputati ai procedimenti disciplinari ex art. 10 della legge n. 240/2010.


NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI




Capitolo 2




Norme finali e transitorie




Art. 35.




Norme finali e transitorie


1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini stabiliti dalla Legge e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del Decreto Rettorale di sua emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, cessano di avere efficacia le norme contenute nel precedente Statuto pubblicato nella G.U. del 13.02.1995 n. 36 e successive modificazioni (fino alla pubblicazione in G.U. del 03.11.2004 n. 258), salvo il regime di proroga degli organi di cui ai commi successivi.
3. Gli Organi collegiali e monocratici elettivi in essere al momento dell'entrata in vigore del presente statuto rimangono in carica fino alla costituzione dei nuovi previsti dallo Statuto stesso.
4. Al momento della costituzione dei nuovi Organi, gli attuali decadono.
5. Salvo diversa disposizione di Legge, il Rettore in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto permane nella sua carica fino alla scadenza del mandato.
6. Con Decreto Rettorale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto sono istituiti la DADR e la SSDS, senza che sia necessario il parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.
7. Del DADR fanno parte gli attuali afferenti alla Facolta' di Lingua e Cultura Italiana e ai Dipartimenti di Scienze dei Linguaggi e delle Culture e di Scienze Umane.
8. La SSDS assorbe le funzioni della Scuola di Dottorato e della Scuola di Specializzazione, con i relativi afferenti.
9. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono indette le seguenti elezioni:
rappresentanti degli studenti negli organi, sulla base del regolamento in vigore al momento;
direttori del DADR e della SSDS.
 
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