Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2012 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64
Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;


E m a n a




il seguente regolamento:


Art. 1




Obiettivi ed ambito di applicazione


1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumita' e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonche', per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2
della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale del
Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217
del 2005, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 2




Giuramento


1. All'atto della nomina in ruolo, il personale del Corpo nazionale presta giuramento dinanzi al Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Capo del Dipartimento, o a un suo delegato, secondo le modalita' e la formula prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n.
253 (Regolamento di semplificazione del procedimento
relativo al giuramento di fedelta' dei dipendenti dello
Stato non contrattualizzati):
«Art. 2 (Momento del giuramento e relativa formula). -
1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, prestano giuramento al momento della
assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad
un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di
essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la
Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri
del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il
pubblico bene».
2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la
decadenza dall'impiego.
3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad
altro impiego.».



 
Art. 3




Bandiera ed insegne distintive
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


1. La bandiera di istituto del Corpo nazionale, nonche' le caratteristiche, le modalita' di custodia, spiegamento, trasporto, riparazione e rinnovazione del vessillo, continuano ad essere disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2005, n. 20.
2. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono individuate l'assegnazione, le caratteristiche e le modalita' di spiegamento degli stendardi delle articolazioni territoriali del Corpo nazionale.
3. Le caratteristiche dello stemma in uso al Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.
4. E' vietato alterare, modificare, riprodurre o destinare ad uso diverso da quello previsto dall'Amministrazione la bandiera e le insegne distintive del Corpo nazionale.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18
febbraio 2005, n. 20, reca: Regolamento per la
determinazione delle caratteristiche della bandiera
d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' delle relative modalita' di uso e custodia.



 
Art. 4




Tessere di riconoscimento del personale
del Corpo nazionale


1. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, al personale del Corpo nazionale viene rilasciata una speciale tessera di riconoscimento, nonche', per il personale del ruolo operativo, il distintivo metallico di riconoscimento previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da utilizzare in occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in abito civile. La speciale tessera viene realizzata, ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con modalita' elettroniche.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalita' di rilascio, d'uso e di rinnovo e le caratteristiche tecniche della speciale tessera valida come documento di riconoscimento di cui al comma 1, nonche' le funzioni di tipo informatico associate.
3. Fino all'adozione della speciale tessera di cui al comma 1, al personale del Corpo nazionale continuano ad essere rilasciate le tessere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n.
851 (Norme in materia di tessere di riconoscimento
rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato):
«Art. 6. - Sono soppresse tutte le tessere personali di
riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello
Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo
diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto,
ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di
funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per lo
espletamento di dette funzioni.
Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le
vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione
ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli
precedenti, non puo' rilasciarsi la tessera di
riconoscimento o ne sia disposto il ritiro,
l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli
effetti delle agevolazioni ferroviarie.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 31 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della L. 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 31 (Uniformi ed equipaggiamento). - 1. Le
uniformi e gli equipaggiamenti individuali in dotazione al
personale del ruolo operativo del Corpo nazionale per lo
svolgimento dei servizi di istituto sono fornite dal
Dipartimento e restano di proprieta' dello stesso.
2. Il personale di cui al comma 1 e' munito di un
distintivo di qualifica in corrispondenza delle funzioni
esercitate, da apporre sulle uniformi, nonche' di un
distintivo metallico di riconoscimento da utilizzare in
occasione dello svolgimento del servizio d'istituto in
abito civile.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
determinate le caratteristiche e le modalita' di uso delle
uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, nonche'
le caratteristiche e le modalita' di uso dei distintivi di
cui al comma 2. Fino all'adozione di tali provvedimenti
continuano ad applicarsi le prescrizioni vigenti .».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 66, comma
8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 66. (Carta d'identita' elettronica e carta
nazionale dei servizi. - (Omissis).
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono
essere realizzate anche con modalita' elettroniche e
contenere le funzionalita' della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai
servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.».



 
Art. 5




Disposizioni comuni per la tessera
e per il distintivo metallico di riconoscimento


1. La speciale tessera di riconoscimento di cui all'articolo 4 e' rinnovata al passaggio di ruolo ed e' portata sempre al seguito nell'esercizio delle funzioni. Ha validita' decennale salvo limitazioni di validita' in relazione a previste scadenze del rapporto d'impiego ed e' restituita all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
2. La speciale tessera ed il distintivo metallico sono ritirate in qualsiasi caso di interruzione del rapporto di lavoro o in caso di assenza per malattia determinata da infermita' neuro-psichiche accertate dai competenti organi sanitari.
 
Art. 6




Uso della lingua italiana


1. In servizio e nei rapporti con l'utenza e' previsto l'uso della lingua italiana. E' consentito anche l'uso di altra lingua nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge.
 
Art. 7




Doveri generali


1. Il personale del Corpo nazionale, in ragione dei suoi compiti istituzionali, conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con efficacia, efficienza, professionalita', impegno e responsabilita'; rispetta i principi di buon andamento e imparzialita' dell'attivita' amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e dell'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attivita' istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attivita' amministrativa e di protezione dei dati personali;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attivita' amministrativa e di autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita', che ritardino il recupero psicofisico;
h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione e' rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) avere la massima diligenza nell'uso e nella custodia di mezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuali, materiali e documenti ad esso affidati per ragioni di servizio, nonche' nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture in cui opera. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti del materiale in uso, salvo casi di forza maggiore, devono essere immediatamente segnalati per iscritto ai superiori, specificando le circostanze del fatto;
l) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa;
n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
o) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo mutamento delle stesse;
p) in caso di legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio, il personale ha l'obbligo di darne tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovata impossibilita';
q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' dell'Amministrazione, che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari, o non finanziari, propri.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento il personale osserva il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni adottato con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2001, n. 84, di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 54, commi 1 e 5,
del decreto legislativo. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 54 (Codice di comportamento). - 1. Il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 43, definisce un codice di comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzative da adottare
al fine di assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
(Omissis).
5. L'organo di vertice di ciascuna pubblica
amministrazione verifica, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 e le
associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilita' del
codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali
integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e
dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.».



 
Art. 8




Salute e sicurezza sul lavoro


1. Il personale del Corpo nazionale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in cui presta servizio, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, secondo la sua formazione, le istruzioni ed i mezzi messi a disposizione ed in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive del Dipartimento e del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il personale del Corpo nazionale conforma il proprio aspetto all'esigenza di indossare correttamente l'elmo e gli altri dispositivi di protezione individuale, in modo da non invalidarne l'uso. A tale scopo e' espressamente vietato l'uso di orecchini, collane, anelli che possano pregiudicare la salute dell'operatore e l'eventuale assistenza dello stesso in caso di infortunio. Sono, altresi', vietati altri elementi ornamentali che alterino l'aspetto estetico e l'assetto formale e funzionale dell'uniforme.
3. Il personale e' tenuto ad avere cura dell'uniforme di servizio, in quanto la stessa costituisce elemento di dotazione individuale che, in relazione alla natura dei compiti istituzionali e del contesto ambientale e/o temporale in cui il personale opera, e' funzionale alla sicurezza dell'operatore ed assicura l'immediata riconoscibilita' della qualifica rivestita.
4. E' vietato alterare o modificare l'uniforme in dotazione, ivi compresi quegli elementi attinenti ai requisiti cromatici, specifiche tecniche e foggia.
 
Art. 9




Onori e saluto


1. In occasione di manifestazioni ufficiali, il personale del Corpo nazionale rende onori nei casi e con le modalita' previste con decreto del Ministro dell'interno.
2. Il personale del Corpo nazionale, in uniforme, e' tenuto a rendere il saluto alle autorita', secondo le modalita' previste per gli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile. Il saluto e', inoltre, reso, con le medesime modalita', ai responsabili del Dipartimento e delle articolazioni, centrali e periferiche, del Corpo nazionale, che sono tenuti a ricambiarlo.
3. Il saluto e' una forma di cortesia verso coloro con i quali il personale del Corpo venga a contatto per ragioni di ufficio.
 
Art. 10




Incompatibilita' di impiego


1. Al personale del Corpo nazionale si applica la disciplina di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle singole ipotesi di incompatibilita' e per le autorizzazioni in deroga, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dagli articoli 36 e 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117
e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le
disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274,
508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva
modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno,
dei docenti universitari a tempo definito e delle altre
categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da
disposizioni speciali lo svolgimento di attivita'
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai
commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio,
per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine
quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di
finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato.».
Si riportano gli articoli 36 e 82 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 36 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario,
secondo parametri appositamente definiti in tale sede che
ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle
leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti
retributivi al personale statale di diritto pubblico,
sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari;
d) la durata massima dell'orario di lavoro
settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di
lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e
notturni e delle turnazioni particolari;
e) i criteri per la mobilita' a domanda;
f) le linee di indirizzo di impiego del personale in
attivita' atipiche;
g) la reperibilita';
h) il congedo ordinario e straordinario;
i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
l) i permessi brevi per esigenze personali;
m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
n) le linee di indirizzo per la formazione e
l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il
miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
o) gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale;
p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
q) le aspettative, i distacchi e i permessi
sindacali;
r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti
tra i diversi livelli.»
«Art. 82 (Materie di negoziazione). - 1. Formano
oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e
accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario del
personale appartenente ai ruoli dei direttivi, secondo
parametri appositamente definiti in tale sede che ne
assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi
finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei
e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di
trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme
pensionistiche complementari;
d) il tempo di lavoro e, limitatamente al personale
appartenente al ruolo dei direttivi, l'orario di lavoro;
e) il congedo ordinario e straordinario;
f) la reperibilita';
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
l) le linee di indirizzo per la formazione e
l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il
miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione
delle attivita' socio-assistenziali del personale;
m) gli istituti e le materie di partecipazione
sindacale;
n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
o) le aspettative, i distacchi e i permessi
sindacali;
p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti
tra i diversi livelli.».



 
Art. 11




Rapporti con gli organi di informazione
e divulgazione di notizie


1. I rapporti con gli organi di informazione sono prerogativa del Capo del Dipartimento e del Capo del Corpo nazionale, nonche' dei collaboratori appositamente designati per le questioni di carattere generale ed istituzionale; i dirigenti periferici trattano esclusivamente questioni connesse ad eventi interessanti il territorio di competenza.
2. La comunicazione resa dai dirigenti periferici, ovvero dai responsabili delle operazioni di soccorso, dovra' limitarsi alla cronaca dell'evento, evitando valutazioni in ordine a responsabilita' di natura civile e penale e osservazioni sull'operato di altre Amministrazioni, secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento.
3. La divulgazione di notizie concernenti l'attivita' dell'ufficio, i servizi di istituto, provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura e' attuata dai dirigenti degli uffici, nel rispetto della riservatezza delle persone interessate, secondo le modalita' dagli stessi definite, in osservanza di specifiche direttive del Capo del Dipartimento.
 
Art. 12




Obblighi di formazione professionale


1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.
2. L'attivita' formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacita' tecnico-professionali del personale, nonche' a consolidarne la capacita' nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il personale, nell'effettuazione dell'attivita' di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.
4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attivita'.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 142 del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 142 (Formazione del personale). - 1. La
formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' assicurata durante lo svolgimento dell'intera
carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari
ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni
di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di
primo dirigente, sono effettuati a cura della Scuola per la
formazione di base, dell'Istituto superiore antincendi e
dei poli didattici territoriali del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale,
addestramento, riconversione e specializzazione.
2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile promuove lo svolgimento di
percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole
delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici
e privati, nonche' di periodi di studio presso
amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea
e organizzazioni internazionali.
3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma
2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini
istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di
livello universitario e corsi di formazione. Al personale
che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi
acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
ovvero di quelli di cui al comma 9, del D.M. 22 ottobre
2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso
decreto ministeriale.
4. La formazione si realizza attraverso programmi
annuali definiti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di
indirizzo per la formazione e l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della
sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente
della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti
negoziali di cui agli articoli 34 e 80. I programmi
indicano le metodologie formative, incluse quelle
multimediali, da adottare in riferimento ai diversi
destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle
competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della
normativa vigente da applicare, delle caratteristiche
tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e
delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del
lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di
operativita' del personale in relazione alle funzioni da
svolgere.
5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento
professionale, addestramento, riconversione e
specializzazione si concludono con l'accertamento
dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato da un apposito titolo
rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno
attuati.
6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e'
considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi
oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono
tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi
si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale
spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese
di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di
formazione e' individuato in base alle esigenze tecniche e
organizzative dei vari uffici, nonche' a quelle di
qualificazione professionale del personale medesimo,
tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali
dei singoli e garantendo pari opportunita' di
partecipazione, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi
e quello appartenente a professionalita' elevate o
specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad
assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno
per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione
non previsti nei programmi annuali o comunque non
finanziabili in relazione alle risorse finanziarie
disponibili, vertenti su materie di interesse per il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile. Durante tale periodo ai funzionari
autorizzati non e' corrisposto alcun trattamento economico.
Il predetto periodo e' considerato utile ai fini
dell'anzianita' di servizio, del collocamento a riposo e
del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono
tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute
a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul
trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati
ad assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di cinque
unita' di personale contemporaneamente, di cui al massimo
tre di livello dirigenziale, fatta salva la facolta' per il
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile di far valere ragioni ostative
all'accoglimento della domanda.
9. Qualora il Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile riconosca la
stretta ed effettiva connessione delle iniziative di
formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con
l'attivita' di servizio e l'incarico affidatogli, esso puo'
concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta
e debitamente documentata.».



 
Art. 13




Diritto di associazione


1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.
 
Art. 14




Ordine di sovraordinazione


1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e' disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il rapporto di sovraordinazione si espleta anche nei confronti del personale volontario del Corpo nazionale.
3. Il personale dirigente e' sovraordinato al personale che presta servizio presso gli uffici cui e' preposto.
4. Nell'ambito della stessa qualifica, la sovraordinazione e' determinata, fatti salvi gli incarichi assegnati dal dirigente, dall'anzianita' definita nel provvedimento di promozione e, in caso di parita', dalla posizione di precedenza nel ruolo. In ogni caso l'assegnazione degli incarichi al personale da parte del dirigente avviene nel rispetto dei principi di uniformita' di trattamento, imparzialita' e trasparenza.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi che richiedono l'impiego degli specialisti e degli specializzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3.
6. Negli interventi di soccorso pubblico, il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici, fermo restando le proprie competenze, dipende funzionalmente dal personale operativo preposto alla direzione del servizio.



Note all'art. 14:
Si riportano il testo degli articoli 1, comma 3, 39,
comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 1. (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue:
sostituti direttori e ispettori antincendi, capi reparto e
capi squadra, vigili del fuoco.»
«Art. 39 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti). - (Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come
segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi
dirigenti e direttivi. Al dirigente generale-capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' riconosciuta, altresi',
una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti
degli altri dirigenti generali del Corpo.»
«Art. 50 (Istituzione e articolazione dei ruoli
professionali dei direttivi e dei dirigenti medici). -
(Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come
segue: dirigente superiore medico, primi dirigenti medici e
direttivi medici.»
«Art. 59 (Istituzione e articolazione dei ruoli
professionali dei direttivi e dei dirigenti
ginnico-sportivi). - (Omissis).
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al presente articolo e' determinata come
segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo
dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.»
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
ai ruoli di cui al comma 1 e' determinata come segue:
funzionari direttori, sostituti direttori e collaboratori,
assistenti, operatori.».



 
Art. 15




Osservanza delle disposizioni e delle direttive impartite


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera h), il personale appartenente al Corpo nazionale, qualora non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, deve adoperarsi per superare difficolta', inconvenienti od ostacoli imprevisti all'esecuzione delle disposizioni ricevute, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio. In ogni caso il dipendente deve informare immediatamente il superiore, riferendo altresi' dei risultati e di ogni altra conseguenza del suo intervento.
 
Art. 16




Rapporti con i superiori


1. Il personale del Corpo nazionale, ove nei rapporti con i superiori non ritenga di dover seguire l'ordine di sovraordinazione funzionale di cui all'articolo 14 e fermo restando la disciplina di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7, ha diritto di consegnare scritti in plichi sigillati al responsabile dell'unita' organizzativa da cui dipende, previo rilascio di ricevuta, il quale li inoltra immediatamente all'ufficio cui sono diretti.
 
Art. 17




Impiego nei servizi


1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.
 
Art. 18




Presentazione in servizio


1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.
2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.
 
Art. 19




Riconoscimento in servizio


1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificita' professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalita' indicate dall'Amministrazione e comunque:
a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attivita' operative di soccorso;
b) nell'espletamento delle attivita' di addestramento e di formazione professionale;
c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;
d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;
e) in occasioni di cerimonie ufficiali;
f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.
2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
3. Il personale appartenente ai ruoli dei dirigenti indossa l'uniforme nelle operazioni di soccorso tecnico urgente e quella di rappresentanza nelle cerimonie ufficiali.
4. Su direttive del Capo del Dipartimento, concordemente con il Capo del Corpo nazionale, i direttori centrali, i direttori regionali ed interregionali ed i dirigenti delle altre articolazioni territoriali del Corpo nazionale, possono concedere autorizzazioni in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.



Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La
vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico
reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo
nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle
attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di
eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da
determinare condizioni di rischio non preventivabili e
quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di
prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a
completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita'
di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si
verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento e delle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il
decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le
strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in
conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni
comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono
essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei
locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,
depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al
comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la
disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi
di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale.».



 
Art. 20




Disposizioni sullo svolgimento del servizio


1. Le disposizioni in materia di organizzazione e svolgimento dei servizi di istituto sono emanate mediante circolari, disposizioni di servizio, ordini del giorno e fogli di servizio.
2. Le disposizioni indicate al comma 1 sono portate, senza ritardo ed a cura dei dirigenti dei singoli uffici, a conoscenza di tutto il personale dipendente interessato. Le disposizioni di interesse generale debbono, di norma, essere affisse all'albo di ogni sede di servizio, ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
3. Ove le disposizioni indicate al comma 1 ineriscano alla materia dei bandi di concorsi interni ovvero delle procedure di mobilita' e di qualificazioni del personale, sono, oltre che al personale in servizio, comunicate direttamente al personale assente, a qualsiasi titolo, a cura dell'ufficio di appartenenza. Le comunicazioni possono essere effettuate anche per posta elettronica.
 
Art. 21




Circolari


1. Le circolari sono atti di indirizzo e regolamentazione generale emanate dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento.
2. Le circolari sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale dipendente.
3. Le circolari debbono essere affisse all'albo di ogni sede di servizio ovvero diffuse su sistema informatico interno per un congruo periodo e successivamente archiviate in ordine progressivo.
 
Art. 22




Disposizioni di servizio


1. Le disposizioni di servizio sono gli atti indirizzati al personale o ai settori specificamente individuati, diretti a regolamentare, organizzare e gestire in dettaglio le varie tipologie di servizio.
2. Le disposizioni di servizio sono ordinate in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione da parte del personale.
3. Le disposizioni di servizio sono esposte nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
 
Art. 23




Ordini del giorno


1. Gli ordini del giorno sono gli atti mediante i quali il Comandante provinciale o il dirigente dell'ufficio porta a conoscenza di tutto il personale dipendente provvedimenti e disposizioni di interesse generale.
2. Gli ordini del giorno sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
3. Gli ordini del giorno vengono esposti nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
 
Art. 24




Foglio di servizio


1. Il foglio di servizio e' il documento che stabilisce per ogni turno l'assegnazione del personale operativo a ciascun servizio, con l'indicazione delle specifiche mansioni da svolgere con particolare riferimento al dispositivo di soccorso tecnico ordinario ed alle Sezioni operative di colonna mobile regionale.
2. Il foglio di servizio viene predisposto da apposito ufficio o da personale individuato dal comandante provinciale e contiene la data, il cognome, il nome, la qualifica del personale, il tipo di servizio, il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o generale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22.
3. Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate direttamente al personale interessato a cura del capo turno provinciale.
4. Il foglio di servizio e' esposto nell'apposito albo e tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione all'inizio dell'orario di lavoro.
5. I fogli di servizio sono ordinati in apposita raccolta e disponibili alla libera consultazione del personale.
 
Art. 25




Esecuzione dei servizi


1. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari del servizio al quale e' addetto.
 
Art. 26




Partecipazione del personale ai servizi istituzionali


1. Il personale del Corpo nazionale assicura lo svolgimento dei servizi istituzionali in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta. I servizi sono espletati durante l'orario di lavoro e, su disposizione del dirigente, in servizio straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto previsto dal procedimento negoziale.
2. L'impiego del personale al di fuori dell'orario ordinario di lavoro e' effettuato mediante programmazione, adottando criteri di rotazione ed uniformita', privilegiando la partecipazione volontaria del personale ed assicurando il recupero delle energie psico-fisiche.
 
Art. 27




Disciplina dell'orario di servizio e di lavoro


1. L'orario di servizio e l'orario o tempo di lavoro, nonche' le diverse tipologie di articolazioni dell'orario sono funzionali all'espletamento dei servizi istituzionali del Corpo nazionale e stabilite dal procedimento negoziale.
 
Art. 28




Obblighi di permanenza in servizio


1. In caso di necessita' ed urgenza, ove non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo nazionale puo' essere fatto obbligo, al termine dell'orario di lavoro, di rimanere in servizio fino al cessare delle esigenze. Per i servizi di soccorso si applicano le disposizioni dell'articolo 79. L'individuazione dei limiti orari e' disciplinata nell'ambito dei procedimenti negoziali.
2. Il protrarsi dell'orario di lavoro, nei casi indicati dal comma 1, viene disposto dal dirigente o dal responsabile preposto al servizio.
3. Nei servizi di soccorso tecnico urgente e di vigilanza, che prevedono il cambio sul posto in base alle disposizioni impartite, il personale che termina il turno di lavoro viene avvicendato dal personale montante, al termine del passaggio di consegne. Il responsabile preposto al servizio deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.
 
Art. 29




Obblighi del personale al termine del servizio


1. Il responsabile della squadra operativa, al termine dell'intervento, deve redigere il relativo rapporto e, qualora l'intervento presupponga successivi adempimenti di polizia giudiziaria ovvero: l'interessamento di altri enti o autorita', deve fornire al responsabile del servizio di soccorso i dati per la stesura delle eventuali comunicazioni agli enti interessati e provvedere agli eventuali adempimenti di polizia giudiziaria connessi. Tali adempimenti, in caso di impedimento dovuto ad impegno per esigenze di soccorso tecnico urgente, dovranno essere espletati, senza ritardo, al termine del turno di servizio.
2. Il personale, ciascuno per il proprio ambito di competenza, deve riferire su ogni fatto di rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, al proprio diretto superiore, senza ritardo o, comunque, al termine del turno di servizio.
3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuita', una corretta gestione dello stesso.
 
Art. 30




Reperibilita'


1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita', ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.
2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Dipartimento.
 
Art. 31




Controllo sui servizi


1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduita' il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, e' tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
 
Art. 32




Congedo ordinario


1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:
a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale;
b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale;
c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.
2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.
 
Art. 33




Assenze per malattia


1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.
3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operativita' dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonche' per eventuali verifiche mediche.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, sono individuate le patologie per le quali non e' indispensabile l'acquisizione della certificazione medica di cui al comma 3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 35. Con il medesimo decreto si provvede, altresi', a dettare specifiche disposizioni, per il personale in servizio nelle componenti specialistiche e specializzate, in ragione dei peculiari requisiti psicofisici richiesti.
5. Ferma restando la primaria competenza delle strutture sanitarie regionali e quanto disciplinato nell'ambito dei procedimenti negoziali, l'Amministrazione ha facolta' di effettuare, ove le predette strutture sanitarie non abbiano provveduto, visite di controllo tramite i propri sanitari.



Note all'art. 33:
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».



 
Art. 34




Assistenza sanitaria


1. In relazione all'espletamento di specifiche attivita' e nei settori in cui vi sia una particolare necessita', il Dipartimento puo' avvalersi, accanto ai propri funzionari medici dipendenti, di:
a) medici liberi professionisti estranei all'Amministrazione con incarico annuale conferito con decreto del Ministro dell'interno;
b) medici specialisti estranei all'Amministrazione anche mediante la stipula di apposite convenzioni con strutture sanitarie. In tale caso all'Ufficio sanitario del Dipartimento competono la predisposizione della convenzione ed il coordinamento amministrativo-contabile dell'attivita' affidata in convenzione.
 
Art. 35




Accertamenti sanitari


1. Il personale deve sottoporsi agli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti per controllare lo stato di salute dei dipendenti. L'esito degli accertamenti sanitari, nonche' il giudizio di idoneita' psico-fisica richiesto per l'assolvimento dei propri compiti connessi al rapporto d'impiego, oltre ad essere comunicati tempestivamente al dipendente, sono riportati, a cura del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, nel libretto individuale sanitario e di rischio previsto per ciascun dipendente dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210.
2. Il medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale puo' procedere, in ragione di particolari patologie che possono incidere sull'attivita' di soccorso tecnico urgente, ad accertamenti sanitari tesi a controllare l'idoneita' psico-fisica dei dipendenti all'assolvimento dei propri compiti anche in connessione a procedure per la concessione di trattamenti di privilegio.
3. Gli accertamenti sanitari ed i relativi giudizi di idoneita' psico-fisica sono altresi' obbligatori trascorso il periodo di assenza per malattia o per infortunio di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. In tal caso, il dirigente datore di lavoro, al fine della riammissione in servizio, invia alle competenti Commissioni mediche ospedaliere territoriali militari, una specifica richiesta di giudizio medico legale per stabilire se il dipendente sia incondizionatamente idoneo o sia totalmente o parzialmente inidoneo al servizio d'istituto.
4. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il dipendente, dopo il periodo di assenza per malattia o infortunio, deve riassumere servizio in condizioni compatibili con lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'attivita' operativa cui e' preposto. A tale scopo puo' essere disposto dal dirigente datore di lavoro, su proposta del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale dell'Amministrazione, l'invio all'ospedale militare per accertamenti medico-legali, finalizzati sia alla valutazione della dipendenza o meno da causa di servizio degli stati morbosi, sia ad esprimere il giudizio di incondizionata idoneita' oppure di totale o parziale inidoneita' al servizio di istituto.
5. L'invio all'ospedale militare puo' essere disposto su richiesta del personale.
6. Nei casi ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, il dipendente puo' essere sottoposto a visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.



Note all'art. 35:
Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14
dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco):
«Art. 13 (Libretto sanitario). - A decorrere dal 1°
gennaio 1984, per ciascun dipendente del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e' istituito il libretto nominativo
sanitario di cui agli allegati A e B del presente decreto
nel quale saranno riportati i risultati da controlli
periodici disposti dall'amministrazione ed effettuati
tramite le strutture sanitarie pubbliche, finalizzati
all'accertamento delle condizioni di salute del soggetto,
in relazione al servizio ed alle mansioni di applicazione,
nonche' ai riconoscimenti previsti dalla vigente
legislazione per le malattie contratte per causa di
servizio.».
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 5
dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):
«Art. 12 (Accertamento della permanenza del requisito
dell'idoneita' psico-fisica). - 1. L'accertamento del
possesso del requisito dell'incondizionata idoneita'
psico-fisica e' presupposto per la riassunzione del
servizio nei confronti del personale dei ruoli tecnici del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per qualsiasi
motivo, sia rimasto assente per periodi superiori a tre
mesi continuativi.
2. L'idoneita' psico-fisica per il mutamento di
mansioni del personale divenuto inabile ai servizi
d'istituto, oltre che dalle commissioni medico-ospedaliere
presso gli ospedali militari, puo' essere accertata da
un'apposita commissione medica presieduta dal direttore del
servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e composta da almeno due medici.
3. L'assenza ingiustificata alla visita medica,
tendente all'accertamento del requisito dell'incondizionata
idoneita' psico-fisica per la riassunzione del servizio,
ovvero della permanente inabilita' psico-fisica al
servizio, comporta la decadenza dall'impiego.
4. Nel senso che precede e' interpretata, nei confronti
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la
lettera c) del primo comma dell'articolo 127 del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 20 (Obblighi dei lavoratori). - 1. Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in
regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto.».



 
Art. 36




Misure di profilassi


1. Il personale si sottopone, salvo documentate controindicazioni mediche, alle misure di profilassi generali o specifiche ed agli accertamenti sanitari che l'Amministrazione stessa ritenga di disporre, esclusivamente, per motivi di servizio e in relazione al possibile insorgere di fenomeni di tipo infettivo o epidemico, comunque connesse alle esigenze di servizio.
 
Art. 37




Attivita' assistenziali


1. L'Amministrazione favorisce le attivita' assistenziali dirette al personale del Corpo nazionale svolte dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Art. 38




Principi generali


1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, cura e promuove l'esercizio della pratica sportiva al fine di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico del personale necessari per lo svolgimento delle attivita' istituzionali, dando indicazione sulle modalita' di partecipazione; sviluppa l'attivita' agonistica di alto livello svolta dagli atleti del Corpo nazionale per perseguire l'obiettivo di accrescere il prestigio dell'istituzione ed il patrimonio sportivo nazionale; favorisce le attivita' sportive dilettantistiche dei giovani iscritti ai Gruppi sportivi dei vigili del fuoco provinciali del Corpo nazionale al fine di avvicinarli alle attivita' del Corpo nazionale. Il personale del Corpo nazionale organizza e coordina l'attivita' sportiva di:
a) Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale di cui agli articoli 145 e 147 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con sede in Roma;
b) Gruppi sportivi dei vigili del fuoco, di cui al decreto del Ministro dell'interno 29 settembre 1964, recante il regolamento di istruzione per l'addestramento ginnico-sportivo del personale appartenente al Corpo nazionale, i quali sono incardinati presso il corrispondente Comando provinciale;
c) Rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale nelle varie discipline sportive, istituite e disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento al momento della loro attivazione.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'interno sono approvati gli statuti dei Gruppi sportivi e delle rappresentative nazionali e regionali del Corpo nazionale.
3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle attivita' sportive, il Dipartimento stipula apposite convenzioni con il CONI e con singole federazioni sportive nazionali.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente titolo, l'Amministrazione continua a mettere a disposizione, compatibilmente con le esigenze di servizio, impianti, mezzi ed attrezzature.



Note all'art. 38:
Si riportano gli articoli 145 e 147 del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 145 (Accesso ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'assunzione del
personale da destinare in qualita' di atleta ai gruppi
sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene,
nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
fuoco e nell'ambito di un contingente complessivo non
superiore a centoventi unita', mediante pubblico concorso
per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini
italiani che, oltre a possedere i requisiti di eta' e di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal
regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e
detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a
valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
a) i requisiti di eta' e di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili
del fuoco in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli
previsti dai regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere b) e c);
b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, ivi comprese le modalita' di accertamento dei
requisiti psico-fisici e attitudinali dei candidati e
quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali; in tale ambito e' previsto anche che, nei
singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle
discipline stesse;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
d) le categorie di titoli da ammettere a valutazione
e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
e) i criteri per la formazione della graduatoria
unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o
specialita'.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi
vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del prescritto
corso di formazione.»
«Art. 147 (Assegnazione ai gruppi sportivi di personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per
particolari esigenze sportive, con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile e previo consenso dell'interessato,
puo' essere assegnato ai gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o
tecnico, il personale appartenente al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, in possesso dei titoli sportivi
individuati con il regolamento di cui all'articolo 145,
comma 2.
2. Per il periodo dell'assegnazione di cui al comma 1,
e' reso indisponibile un numero finanziariamente
equivalente di posti nell'ambito del contingente
complessivo di cui all'articolo 145, comma 1.
3. Al verificarsi delle cause di inidoneita' di cui
all'articolo 146, comma 2, il personale di cui al comma 1
e' reintegrato nelle funzioni proprie della qualifica di
appartenenza.».



 
Art. 39




Personale


1. L'Amministrazione, salvo particolari esigenze di servizio, consente che il personale del Corpo nazionale partecipi alle preparazioni individuali o collettive organizzate dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali o dalle Forze armate e di Polizia, in vista della partecipazione a rappresentative nazionali ufficiali.
2. Gli atleti in forza al Gruppo sportivo nazionale dei vigili del fuoco che perdono l'idoneita' all'attivita' sportiva di alto livello, in possesso dei requisiti culturali previsti, possono, ai sensi del comma 1 dell'articolo 146 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, essere destinati alla conduzione tecnica delle attivita' sportive.



Note all'art. 39:
Si riporta l'articolo 146, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 146 (Impiego in altre attivita' istituzionali del
ruolo di appartenenza e trasferimento ad altri ruoli per
sopravvenuta inidoneita'). - 1. Gli atleti che perdono
l'idoneita' alle attivita' nei gruppi sportivi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per una delle cause previste
dal comma 2 sono destinati, con decreto del capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, ad altri compiti di istituto e
impiegati in una delle altre attivita' istituzionali
previste per il ruolo di appartenenza, previo accertamento
del possesso dei relativi requisiti di idoneita' al
servizio e frequenza di un corso di aggiornamento
professionale della durata non inferiore a tre mesi.».



 
Art. 40




Assegnazioni alle sedi di servizio


1. Il personale non dirigente, a seguito di prima assegnazione, di trasferimento o di assegnazione temporanea alle sedi di servizio, e' destinato agli uffici, ai distaccamenti o ai reparti in cui si articolano le singole sedi, dal dirigente responsabile, in funzione delle specifiche esigenze di servizio e nel rispetto degli accordi negoziali.
2. Il personale assume servizio nella struttura di destinazione osservando le disposizioni del presente regolamento, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, che recepisce l'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Note all'art. 40:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217
del 2005, si veda nella nota al titolo.
Il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio
2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
2008, n. 168, S.O.), contiene il recepimento dell'accordo
sindacale integrativo per il personale non direttivo e non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



 
Art. 41




Incarichi e trasferimenti


1. Gli incarichi e le sedi di servizio del personale dirigente sono conferiti secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei relativi criteri attuativi.
2. Fermo restando la vigente disciplina in tema di trasferimenti, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente verso le direzioni regionali ed interregionali, i comandi provinciali e gli uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
3. L'Amministrazione predispone programmazioni periodiche della mobilita' volontaria in ragione dei ruoli e delle qualifiche, al fine di garantire l'equilibrata distribuzione del personale nelle sedi dirigenziali di servizio, nonche' la piena e costante operativita' dei nuclei specialistici.
4. I trasferimenti del personale specialista sono disposti in conformita' con quanto previsto dall'articolo 50.
5. Fermo restando quanto specificatamente disposto dall'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il personale puo' essere trasferito ad altra sede di servizio, o ad altro incarico in caso di dirigenti, con provvedimento del Capo del Dipartimento, quando sussistano motivi di grave nocumento al prestigio dell'Amministrazione in caso di permanenza del personale stesso nella sede di appartenenza.
6. I trasferimenti di cui al comma 5, sono disposti previo espletamento delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e tenendo conto delle condizioni personali e familiari e di eventuali necessita' di studio del dipendente interessato e dei propri figli.
7. I trasferimenti di cui al comma 5 che riguardino il personale non dirigente possono essere disposti anche in soprannumero nella sede di destinazione.



Note all'art. 41:
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 217 del
2005, si veda nella nota al titolo.
Si riporta l'articolo 3 della legge 27 marzo 2001, n.
97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e
procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche):
«Art. 3 (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio).
- 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in
conformita' a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,
quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o
di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica e' disposto il giudizio per alcuni dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma , 317, 318, 319,
319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della
legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di
appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello
in cui prestava servizio al momento del fatto, con
attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento,
mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione
alla propria organizzazione, puo' procedere al
trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico
differente da quello gia' svolto dal dipendente, in
presenza di evidenti motivi di opportunita' circa la
permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione
del discredito che l'amministrazione stessa puo' ricevere
da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita,
ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia
possibile attuare il trasferimento di ufficio, il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa o di
disponibilita', con diritto al trattamento economico in
godimento salvo che per gli emolumenti strettamente
connessi alle presenze in servizio, in base alle
disposizioni dell'ordinamento dell'amministrazione di
appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il
nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove
funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono
efficacia se per il fatto e' pronunciata sentenza di
proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in
ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre
che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In
caso di proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato,
adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni
successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura
dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di
obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione
all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla
funzionalita' di quest'ultimo, l'amministrazione di
appartenenza puo' non dare corso al rientro.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».



 
Art. 42




Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio


1. Per esigenze di servizio, l'Amministrazione puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, nonche' ai nuclei specialistici, per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabili qualora le esigenze di servizio, opportunamente motivate, assumano carattere di straordinaria rilevanza.
2. Le assegnazioni temporanee sono disposte dal Dipartimento o, previa formale comunicazione al Dipartimento stesso, dai direttori regionali ed interregionali; in quest'ultimo caso, le assegnazioni sono disposte limitatamente ai comandi provinciali ed ai nuclei specialistici di pertinenza territoriale e relativamente al personale in servizio nelle strutture periferiche del Corpo nazionale presenti nel territorio regionale e interregionale.
3. Delle esigenze di servizio viene data comunicazione al personale che viene individuato per l'assegnazione temporanea sulla base della disponibilita' e delle graduatorie.
4. Qualora ne ricorrano le condizioni generali, le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo danno luogo alla corresponsione del trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
5. I criteri e i limiti per le assegnazioni temporanee di cui al presente articolo sono definiti previo accordo negoziale nazionale decentrato.
 
Art. 43




Assegnazioni temporanee a domanda


1. Il Dipartimento puo' disporre assegnazioni temporanee del personale non dirigente alle sedi di servizio, a domanda del personale stesso, secondo la disciplina ed i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
 
Art. 44




Mobilita' interna alle sedi di servizio


1. All'interno delle sedi dirigenziali di servizio la mobilita' del personale non dirigente, a domanda o per specifiche e motivate esigenze di servizio, viene effettuata come di seguito indicato:
a) tra le direzioni centrali e da e verso gli uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento, su disposizione del Capo del Dipartimento;
b) da e verso l'ufficio di diretta collaborazione del Capo del Corpo, su disposizione del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Capo del Corpo;
c) all'interno della direzione centrale, su disposizione del direttore centrale;
d) nelle direzioni regionali e interregionali, nei comandi provinciali su disposizione del dirigente responsabile.
2. I criteri per la mobilita' interna agli uffici centrali di livello dirigenziale generale, ubicati in sedi diverse, sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello centrale; i criteri per la mobilita' del personale nell'ambito delle rispettive articolazioni territoriali delle direzioni regionali ed interregionali e dei comandi provinciali sono individuati in sede di contrattazione decentrata a livello periferico, sulla base dell'organizzazione e della disciplina degli uffici.
 
Art. 45




Attivita' specialistiche


1. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 dell'articolo 159 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituiscono specialita' del Corpo nazionale, in relazione al particolare impiego del personale specificamente preparato, le attivita' di soccorso tecnico specialistico espletate da:
a) elicotteristi e piloti d'aereo;
b) sommozzatori;
c) nautici;
d) radioriparatori.
2. Al personale di cui al comma 1, in possesso di brevetto o certificazione rilasciata dal Dipartimento a seguito del superamento di corso di formazione specialistica, e' rilasciato il libretto individuale di specialita'.
3. L'esercizio delle funzioni specialistiche determina il riconoscimento di specifiche indennita' sulla base di quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali.
4. Il personale specialista e' assegnato dal Dipartimento, per il tramite del competente comando provinciale, ai nuclei specialistici relativi alla specialita' posseduta.



Note all'art. 45:
Si riporta l'articolo 159, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 159 (Disposizioni transitorie e di inquadramento
del personale appartenente ai profili professionali del
settore aeronavigante). - 1. In attesa del riordino
complessivo dell'ordinamento del personale che espleta
peculiari attivita', per il cui esercizio e' richiesto il
possesso di specifiche professionalita' e specializzazioni,
da attuare in sede di emanazione dei decreti legislativi
integrativi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge
30 settembre 2004, n. 252, il personale appartenente ai
profili professionali del settore aeronavigante e'
inquadrato come segue:
a) il personale appartenente ai profili professionali
di specialista brevettato e di pilota di elicottero
brevettato, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di
capo squadra;
b) il personale appartenente ai profili professionali
di tecnico di elicottero e di pilota di elicottero, in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' inquadrato nell'istituita qualifica di capo
reparto;
c) il personale appartenente ai profili professionali
di specialista di elicottero professionale e di pilota di
elicottero professionale, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi;
d) il personale appartenente al profilo professionale
di elicotterista esperto, in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi
capo;
e) il personale appartenente al profilo professionale
di elicotterista controllore capo, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di sostituto direttore antincendi
capo, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui
all'articolo 31 e l'assunzione della denominazione
aggiuntiva di «esperto»;
f) il personale appartenente al profilo professionale
di coordinatore aeronavigante, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' inquadrato
nell'istituita qualifica di direttore-vicedirigente.».



 
Art. 46




Organizzazione delle specialita'


1. L'istituzione di nuclei specialistici, nell'ambito dei comandi provinciali, la relativa dotazione organica e la distribuzione territoriale del relativo personale, ferme restando le funzioni di coordinamento affidate ai direttori regionali ed interregionali, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. I requisiti di accesso alle specialita' sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno; le modalita' e le procedure di impiego, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale, la durata ed il mantenimento dei brevetti, sono disciplinati con decreto del Capo del Dipartimento.



Note all'art. 46:
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 2 (Organizzazione centrale e periferica del Corpo
nazionale). - (Omissis).
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate l'organizzazione e la disciplina degli uffici
di livello dirigenziale generale di cui al comma 2, lettera
a). Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare sono istituiti gli uffici di livello
dirigenziale non generale con l'indicazione dei relativi
compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e
lettera d).



 
Art. 47




Impiego degli specialisti


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, il personale specialista viene impiegato nelle attivita' dei nuclei specialistici.
2. L'eventuale impiego in altre attivita' puo' essere disposto in base alle direttive del Dipartimento.
3. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti nell'ambito degli interventi di soccorso tecnico urgente, il personale specialista intervenuto effettua le valutazioni di competenza in relazione alle manovre ed alle operazioni da effettuare di cui e' direttamente responsabile.
 
Art. 48




Libretto individuale di specialita'


1. Il Dipartimento, per ciascuna delle specialita' del Corpo nazionale, cura il rilascio e l'aggiornamento dei libretti individuali di specialita', nonche' la gestione dei dati in essi contenuti.
2. I libretti individuali di specialita' contengono, oltre ai dati anagrafici e di servizio del personale, tutte le informazioni relative all'aggiornamento professionale, agli accertamenti psicofisici ed attitudinali ed alla validita' dei brevetti posseduti.
 
Art. 49




Sospensione, revoca e rinuncia alla specialita'


1. L'inidoneita' temporanea del personale specialista comporta la sospensione dall'esercizio della specialita' fino all'accertamento della piena ed incondizionata idoneita' psicofisica ed attitudinale.
2. Il Dipartimento, nel caso venga accertata in via definitiva l'inidoneita' psicofisica o attitudinale a svolgere l'attivita' affidata al personale specialista, procede d'ufficio alla revoca del brevetto e al ritiro del libretto individuale di specialita'. Valuta la richiesta del dipendente di permanere nel medesimo ambito specialistico di riferimento.
3. Ferme restando le prioritarie esigenze di servizio, il Dipartimento accoglie le motivate istanze di rinuncia alla specialita', qualora ne ricorrano le condizioni preordinate ad assicurare l'operativita' della specialita', in ragione della specificita' del percorso formativo. In tal caso l'assegnazione alla sede di servizio viene disposta in funzione delle esigenze di servizio e secondo i criteri individuati nel procedimento negoziale.
4. La richiesta di riammissione alla specialita' e' sottoposta alla valutazione del Dipartimento che la puo' accogliere fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.
 
Art. 50




Trasferimenti del personale specialista


1. I trasferimenti a domanda del personale specialista avvengono verso sedi ove sono presenti nuclei della specialita' posseduta e sono disposti dal Dipartimento sulla base dei criteri di mobilita' volontaria individuati in sede di contrattazione collettiva nazionale.
 
Art. 51




Attivita' di specializzazione


1. Il personale del Corpo nazionale, oltre a svolgere tutte le attivita' istituzionali connesse alla qualifica di appartenenza, e' impiegato in interventi che richiedono una particolare specializzazione, sulla base delle direttive dell'Amministrazione ed e' direttamente responsabile delle manovre effettuate in virtu' delle specifiche abilitazioni conseguite.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le attivita' di specializzazione che, in relazione alle peculiari esigenze operative dell'Amministrazione e per assicurare l'attuazione di interventi, richiedono particolari tecniche e procedure operative, svolte dal Corpo nazionale.
3. La presenza in turno per l'esercizio delle funzioni connesse alla specializzazione posseduta determina il riconoscimento di strumenti incentivanti sulla base delle disposizioni vigenti.
 
Art. 52




Servizi ed attivita' del Corpo nazionale


1. Il presente titolo disciplina le modalita' di effettuazione dei servizi istituzionali e delle attivita' del Corpo nazionale con particolare riferimento a:
a) servizi di soccorso pubblico;
b) servizi tecnici ed operativi in genere;
c) servizi di prevenzione incendi;
d) attivita' di formazione interna;
e) attivita' funzionali all'espletamento dei servizi.
 
Art. 53




Esecuzione dei servizi di soccorso pubblico


1. I servizi di soccorso pubblico, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, resi dal Corpo nazionale, come definiti dalle disposizioni vigenti, sono espletati dalle strutture del Corpo nazionale in favore della popolazione, secondo quanto indicato nel presente regolamento e nelle direttive del Dipartimento.
2. Il servizio di soccorso pubblico assume valenza prioritaria rispetto ad ogni altro servizio programmato o in corso di espletamento da parte del personale.
3. I servizi di soccorso pubblico, di cui al presente articolo, sono effettuati in modo gratuito e nessun compenso aggiuntivo e' dovuto da parte dei beneficiari del servizio.



Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 24, del citato
decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 24 (Interventi di soccorso pubblico). - 1. Il
Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumita'
delle persone e l'integrita' dei beni, assicura gli
interventi tecnici caratterizzati dal requisito
dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano
richieste professionalita' tecniche anche ad alto contenuto
specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo
fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore.
2. Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso
pubblico del Corpo nazionale:
a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di
incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso
o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di
alluvioni o di altra pubblica calamita';
b) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti
dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze
batteriologiche, chimiche e radiologiche.
3. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del
Corpo nazionale, di cui al comma 2, si limitano ai compiti
di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno
della effettiva necessita'.
4. In caso di eventi di protezione civile, il Corpo
nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio
nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e assicura,
nell'ambito delle proprie competenze tecniche di cui
all'articolo 1, la direzione degli interventi tecnici di
primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento
previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie
competenze istituzionali, in materia di difesa civile:
a) fronteggia, anche in relazione alla situazione
internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi
non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi
compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi
nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
b) concorre alla preparazione di unita' antincendi
per le Forze armate;
c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali
e territoriali di difesa civile;
d) provvede all'approntamento dei servizi relativi
all'addestramento e all'impiego delle unita' preposte alla
protezione della popolazione civile, ivi compresa
l'attivita' esercitativa, in caso di eventi bellici;
e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi
collegiali competenti in materia di difesa civile.
6. Ferme restando le competenze delle regioni, delle
province autonome e del Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n.
353, le strutture centrali e periferiche del Corpo
nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui
al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria
competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumita' delle
persone e dell'integrita' dei beni. Sulla base di
preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone,
inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e
personale per gli interventi di lotta attiva contro gli
incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi
tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano
interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le
risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da
mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a
carico delle regioni.
7. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse
strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico
per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea,
nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai
Centri telecomunicazioni, nonche' di reti di
telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una
rete per il rilevamento della radioattivita' e di ogni
altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea
all'assolvimento dei compiti di istituto.».



 
Art. 54




Impiego del personale nei servizi di soccorso pubblico


1. Tutto il personale operativo di cui al titolo I capo I ed al titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, partecipa all'attivita' di soccorso in relazione al ruolo ed alla qualifica posseduta, indipendentemente dalla funzione ordinariamente svolta nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ufficio di appartenenza. Il personale inserito nelle squadre di intervento e nelle sale operative partecipa all'attivita' di soccorso in via ordinaria, il restante personale qualora si renda necessario. In ogni caso l'impiego del personale viene effettuato in relazione alla tipologia di soccorso richiesto e nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
2. Il personale operativo appartenente ai ruoli dei direttivi, degli ispettori e dei sostituti direttori esercita le attivita' del servizio di guardia presso i comandi provinciali, le direzioni regionali ed interregionali ed il centro operativo nazionale e partecipa allo svolgimento del servizio di soccorso secondo le prerogative degli uffici di appartenenza. Per ciascuna struttura, sulla base del personale assegnato, dell'organizzazione e delle esigenze di servizio, i dirigenti responsabili individuano le unita' da impiegare e la modalita' di partecipazione al servizio.
3. Qualora, su richiesta di Stati esteri ovvero sulla base di accordi o trattati internazionali, il personale del Corpo nazionale debba essere impiegato nell'effettuazione di servizi di soccorso al di fuori del territorio nazionale, le modalita' e le direttive di impiego sono stabilite dal Dipartimento, sentito il Ministero degli affari esteri.
4. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, durante le attivita' di soccorso in supporto alle strutture operative partecipano, in relazione a specifiche esigenze e su disposizione del dirigente responsabile gli appartenenti ai ruoli del personale che svolgono attivita' tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, cui vengono fornite idonee dotazioni di vestiario, individuate dall'Amministrazione. In tal caso il personale espleta le attivita' proprie del ruolo e della qualifica di appartenenza, in area esterna allo scenario di intervento, individuata dal responsabile operativo sul posto.



Note all'art. 54:
Il Titolo I°, Capo II°, e il titolo II° del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005 recano rispettivamente
"Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi
reparto, degli ispettori e dei sostituti direttori
antincendi" e "Ordinamento del personale direttivo e
dirigente del corpo nazionale dei vigili del fuoco".
Si riporta l'articolo 85, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 85 (Istituzione dei ruoli). - (Omissis).
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1
svolge le mansioni proprie della qualifica di appartenenza
anche in supporto a strutture operative e in localita'
colpite da grave calamita' pubblica o in altre situazioni
di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.».



 
Art. 55




Obblighi del personale libero dal servizio


1. Il personale operativo del Corpo nazionale, ovunque si trovi sul territorio italiano, anche se libero dal servizio, in presenza di situazioni di pericolo che richiedano l'intervento dei vigili del fuoco, si attiva, compatibilmente con il mantenimento della propria sicurezza, per tutelare l'incolumita' delle persone e la salvaguardia dei beni, informando tempestivamente la sala operativa del comando provinciale territorialmente competente e rimanendo a disposizione della stessa fino al cessare delle esigenze. In tal caso egli viene considerato in servizio a tutti gli effetti.
2. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a dichiarare presso la sede in cui opera, i propri recapiti, anche telefonici, che l'Amministrazione puo' utilizzare in caso di urgenza, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy.
3. Qualora al personale operativo del Corpo nazionale, libero dal servizio, venga richiesto di rientrare in servizio a seguito del verificarsi di gravi situazioni di emergenza, lo stesso, se non impossibilitato, si presenta presso la sede di servizio di appartenenza, relazionandosi con il responsabile del turno. Rimangono fermi gli obblighi del personale permanente in servizio di reperibilita' di rispettare le modalita' di rientro in servizio indicate dall'articolo 30.
4. Qualora il personale libero dal servizio rilevi un reato in materia di prevenzione incendi e' tenuto a segnalarlo all'autorita' giudiziaria per il tramite del comando provinciale competente per territorio per i successivi adempimenti di competenza.
 
Art. 56




Modalita' generali di espletamento
degli interventi di soccorso


1. Gli interventi di soccorso pubblico vengono effettuati dai comandi provinciali. Le direzioni regionali ed interregionali e le strutture centrali del Corpo nazionale partecipano all'attivita' di soccorso e assicurano l'azione di coordinamento generale negli ambiti territoriali di competenza, nonche' il coordinamento nell'impiego dei nuclei specialistici e del personale specializzato.
2. Gli interventi di soccorso pubblico di cui al comma 1, sono riferiti alle situazioni di carattere urgente e a quanto altro necessario a garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dei beni e cessano al venir meno delle effettive necessita'. Le attivita' di soccorso hanno origine al momento della ricezione della richiesta e si concludono con la redazione e la trasmissione degli atti e dei provvedimenti correlati all'intervento effettuato, da parte del personale preposto.
3. Il personale del Corpo nazionale, in relazione alle responsabilita' connesse al ruolo ed alla funzione svolta, nell'effettuazione del servizio di soccorso:
a) assume le notizie di eventi in cui e' necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco;
b) interviene con la massima celerita';
c) si relaziona mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;
d) affronta le situazioni di pericolo determinate dallo scenario dell'intervento tenendo conto della priorita' della tutela della vita umana, adottando i necessari dispositivi di protezione individuale e le tecniche operative finalizzate anche alla salvaguardia dell'incolumita' propria e degli altri soccorritori;
e) opera nella propria squadra, collaborando fattivamente con tutti i componenti e si coordina con gli operatori delle altre squadre presenti attraverso i responsabili delle stesse, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale;
f) individua le procedure d'intervento da applicare, anche in relazione al grado di urgenza;
g) utilizza correttamente, secondo i manuali d'uso e sulla base della formazione e dell'addestramento ricevuti, le apparecchiature, i mezzi ed i dispositivi affidatigli, curandone la custodia ed il mantenimento in perfetta efficienza;
h) effettua valutazioni e da' disposizioni in funzione del livello di responsabilita' esercitato, tenendo conto delle conoscenze tecniche acquisite e sulla base dell'esperienza personale posseduta richiedendo e adottando conseguenti provvedimenti di protezione e tutela in connessione ai potenziali pericoli generati dalla situazione di emergenza in cui si trova ad operare;
i) informa, quando necessario, gli altri organi istituzionali sugli interventi, richiedendone il supporto anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
l) in qualita' di responsabile delle operazioni dirige l'intervento di soccorso, rapportandosi con le altre forze operative sul campo e con gli enti istituzionali presenti, al fine di favorire il migliore esito delle operazioni di soccorso;
m) per motivi di soccorso urgente, accede ed interviene all'interno di proprieta' private, anche in assenza dei legittimi titolari, dandone immediata notizia alle forze di polizia per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza;
n) identifica, assumendo i documenti di riconoscimento, le persone beneficiarie del servizio di soccorso e di quanti si trovano ad essere testimoni degli eventi, utili anche a successive eventuali indagini di polizia giudiziaria. Nel caso di mancanza dei documenti di riconoscimento, il personale intervenuto si rivolge alle forze dell'ordine per assumere le indicazioni di competenza;
o) effettua, secondo quanto previsto dal codice di procedure penale, le attivita' di polizia giudiziaria di competenza;
p) redige le relazioni di servizio, i rapporti di intervento ed ogni altro atto connesso con le funzioni espletate nel servizio di soccorso;
q) trasmette le relazioni interne di servizio attinenti a eventuali disservizi verificatisi durante il turno.
 
Art. 57




Gestione dei servizi di soccorso pubblico
resi dal Corpo nazionale


1. I servizi di soccorso pubblico assicurati dal Corpo nazionale, anche in relazione ad esigenze di protezione civile e di difesa civile, si espletano mediante:
a) il rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo;
b) l'approntamento di dispositivi di soccorso in grado di intervenire efficacemente nelle situazioni di emergenza;
c) l'effettuazione degli interventi operativi;
d) la predisposizione degli atti e la definizione delle procedure di comunicazione relativi all'attivita' operativa effettuata.
 
Art. 58




Sistema di coordinamento, direzione e controllo
del Corpo nazionale


1. Il Corpo nazionale adotta un sistema di coordinamento, direzione e controllo costituito dai referenti operativi delle proprie strutture i quali, nell'esercizio delle funzioni, assicurano l'unitarieta' del Corpo nazionale nell'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, nonche' il coordinamento e la direzione tecnico-operativa degli interventi, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come richiamati dal comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
2. Il personale, durante l'espletamento del servizio, e' tenuto alla conoscenza dei referenti operativi del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura in cui opera.



Note all'art. 58:
Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 27
dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l'organizzazione
dei servizi antincendi):
«Art. 24. - Il servizio di esinzione incendi e dei
soccorsi tecnici importa l'applicazione delle norme vigenti
in materia e l'adozione dei provvedimenti all'uopo
necessari ed e' esercitato a giudizio e sotto la
responsabilita' del comandante dei reparti di soccorso.
I comandanti delle Forze armate e di polizia,
eventualmente intervenuti sul luogo del sinistro per
mantenere l'ordine pubblico, debbono agire in conformita'
delle disposizioni di carattere tecnico impartire dallo
stesso comandante.».
Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 13
maggio 1961, n. 469 (Ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico
e trattamento economico del personale dei sottufficiali,
vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco):
«Art. 12. - I comandi provinciali:
a) hanno la diretta responsabilita' della
organizzazione dei servizi antincendi e dei concorsi
tecnici in genere della rispettiva provincia;
b) rispondono del funzionamento del Comando
provinciale cui sono preposti e della disciplina del
dipendente personale;
c) adottano i provvedimenti disciplinari loro
deferiti dal regolamento di disciplina del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
d) provvedono, in qualita' di funzionari delegati,
alla gestione del Comando provinciale in conformita' delle
norme stabilite dall'apposito regolamento
amministrativo-contabile;
e) dispongono le visite ed i controlli ai locali
adibiti a depositi ed industrie pericolosi prima della
concessione della licenza di esercizio da parte delle
autorita' competenti nonche' le visite ed i controlli ai
locali adibiti a pubblici spettacoli;
f) provvedono al controllo periodico sullo stato di
manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti
aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi,
nonche' al controllo della osservanza delle disposizioni in
materia di prevenzione degli incendi;
g) fanno parte, come membri di diritto delle
Commissioni edilizie comunali;
h) formulano al Ministero dell'interno proposte per
la istituzione di distaccamenti e posti di vigilanza;
i) propongono al Ministero dell'interno quali
stabilimenti industriali, depositi e simili debbano avere
servizi propri di prevenzione e di estinzione degli
incendi, ed esercitano la vigilanza ed il controllo su
detti servizi al fine di assicurarne l'efficienza ed il
normale funzionamento;
l) curano la preparazione tecnica delle squadre
antincendi delle ditte comunque tenute all'istituzione di
un proprio servizio di prevenzione ed estinzione degli
incendi.».
Si riporta l'articolo 40, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 40 (Funzioni del personale dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti). - (Omissis).
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori,
nell'espletamento degli incarichi rispettivamente
individuati nella tabella B allegata al presente decreto,
adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione
interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la
funzionalita' e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi
all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli
uffici cui sono preposti; dirigono le attivita' di soccorso
tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche
in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dall'articolo 12 della
legge 13 maggio 1961, n. 469; esercitano compiti di
direzione, indirizzo e coordinamento delle minori
articolazioni di servizio, anche territoriali, poste alle
loro dipendenze. In particolare, i comandanti provinciali
rilasciano il certificato di prevenzione incendi.».
Per il testo dell'articolo 24, del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota
all'articolo 53.



 
Art. 59




Coordinamento delle strutture operative
del Corpo nazionale


1. Ferme restando le funzioni di coordinamento proprie del Capo del Corpo nazionale in attuazione degli indirizzi del Capo del Dipartimento, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e le responsabilita' demandate ai comandanti provinciali in merito alla diretta responsabilita' dell'organizzazione dei servizi di soccorso, secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, il coordinamento operativo degli interventi di rilevanza regionale, interregionale, nazionale o laddove sia necessario l'impiego di risorse e mezzi anche specialistici non assegnati alla struttura operante, e' assicurato dalle strutture facenti capo ai direttori regionali o interregionali e al direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico.
2. In assenza di specifiche unita' di crisi costituite per la gestione di situazioni di emergenza o di eventi calamitosi, l'azione di coordinamento viene assicurata, in via ordinaria, mediante le sale operative centrali e periferiche.



Note all'art. 59:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 3 (Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. Al vertice del Corpo nazionale
e' posto un dirigente generale del Corpo nazionale che
assume la qualifica di dirigente generale - Capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e svolge le funzioni, gia'
affidate all'Ispettore generale capo del Corpo, ed in
particolare:
a) sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di
assenza o impedimento ed espleta le funzioni vicarie,
coordina le direzioni centrali secondo quanto indicato nel
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, con le strutture periferiche del Corpo nazionale ed
e' responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco
del soccorso pubblico e della difesa civile;
b) presiede il Comitato centrale tecnico scientifico
per la prevenzione incendi;
c) e' componente di diritto della Commissione
consultiva centrale controllo armi;
d) e' componente di diritto del consiglio di
amministrazione dell'Opera nazionale di assistenza per il
personale del Corpo nazionale, nonche' del consiglio di
amministrazione del Ministero dell'interno per la
trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo
nazionale;
e) esprime parere sulle modalita' di svolgimento dei
servizi ispettivi sull'attivita' tecnica.».
Per il testo dell'articolo 12 della citata legge n. 469
del 1961, si veda nella nota all'articolo 58.



 
Art. 60




Attivita' di soccorso pubblico della direzione centrale
per l'emergenza ed il soccorso tecnico


1. Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento in materia di partecipazione all'attivita' di soccorso pubblico, di coordinamento e di indirizzo da parte delle strutture centrali del Corpo nazionale, la direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico assicura l'attivazione e l'impiego di mezzi e risorse anche specialistiche, appartenenti alle proprie aree o uffici, a supporto delle operazioni di intervento nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo della struttura operante.
2. In caso di crisi o calamita', che superano le capacita' operative territoriali, il coordinamento e l'attivazione delle risorse viene effettuato dalla direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico tramite il centro operativo nazionale, nel rispetto del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale.
 
Art. 61




Sistema di coordinamento, direzione e controllo
delle operazioni di soccorso


1. Il sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso e' costituito dalle figure preposte alla gestione dell'intervento, a cui sono attribuiti specifici livelli di responsabilita' decisionale.
2. Per la gestione dell'attivita' di soccorso pubblico vengono individuati livelli di organizzazione del sistema di coordinamento, direzione e controllo delle operazioni di soccorso tecnico i cui referenti sono di seguito indicati nell'ambito di ciascuna struttura:
a) livello nazionale - direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico:
1) unita' di servizio di guardia al centro operativo nazionale;
2) dirigenti di area della direzione centrale per l'emergenza e dirigenti di area del Dipartimento, qualora interessati;
3) dirigente dell'area "Gestione e coordinamento dell'emergenza" della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;
4) direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico;
b) livello regionale o interregionale - direzioni regionali ed interregionali:
1) responsabile della sala operativa regionale;
2) unita' in servizio di guardia regionale o interregionale, laddove previsto;
3) il dirigente di supporto al direttore regionale, laddove previsto;
4) direttore regionale o interregionale;
c) livello provinciale - comandi provinciali:
1) capo partenza;
2) unita' in servizio di guardia provinciale;
3) comandante provinciale.
3. In ogni caso le sale operative provinciali si relazionano in modo diretto con il responsabile delle operazioni di soccorso, di seguito R.O.S., presente sullo scenario di intervento, al fine di consentire l'efficace azione di supporto all'intervento stesso e le comunicazioni con le strutture e gli enti interessati.
4. Qualora sul luogo dell'intervento operino piu' squadre o personale appartenente a ruoli o qualifiche diverse, con compiti di direzione e coordinamento operativo, la responsabilita' delle attivita' e' attribuita al R.O.S., funzione esercitata dal personale indicato al comma 2, lettera c), sulla base dei criteri di sovraordinazione di cui all'articolo 14.
 
Art. 62




Articolazione del dispositivo di soccorso


1. Il Corpo nazionale assicura in modo continuativo e su tutto il territorio nazionale, ivi compreso nelle acque interne e nel mare, gli interventi di soccorso, utilizzando lo specifico dispositivo costituito da personale, mezzi e sistemi che ne consentono l'immediato impiego. Fanno parte del dispositivo di soccorso:
a) le sale operative di livello provinciale, regionale e nazionale;
b) le squadre di soccorso, ivi comprese le componenti specialistiche e specializzate;
c) le colonne mobili regionali;
d) i servizi di supporto tecnico-logistico all'attivita' di soccorso.
2. I dispositivi di soccorso sono predisposti, diretti, gestiti ed impiegati sotto la responsabilita' dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, che nel rispetto dei livelli di responsabilita' richiesta si avvalgono delle figure del sistema di coordinamento direzione e controllo. Oltre alle squadre ed alle componenti operative presenti nel turno, i dispositivi di soccorso possono essere integrati con personale in turno di reperibilita', in accordo con quanto previsto dalle procedure negoziali, da squadre e mezzi predisposti a seguito della stipula di convenzioni o accordi di programma, finalizzati ad assicurare l'incremento dei servizi operativi sul territorio, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
3. Il dispositivo di soccorso, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere altresi' integrato, in caso di contingenti necessita', con personale operativo che presta orario di lavoro giornaliero, o in servizio a qualsiasi titolo, ovvero trattenuto o richiamato in servizio, secondo disposizioni del dirigente responsabile.
 
Art. 63




Servizio di guardia


1. L'unita' responsabile del servizio di guardia provinciale dirige, sovrintende, coordina e controlla, su disposizione del comandante provinciale, l'attivita' di soccorso e le altre attivita' espletate durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare la funzionalita' del servizio e, in particolare:
a) informa il comandante provinciale sull'attivita' operativa di rilievo, mettendolo al corrente delle problematiche insorte nella gestione del servizio, proponendo adeguate soluzioni;
b) partecipa agli interventi di soccorso, assumendo la direzione tecnica delle operazioni qualora necessario per il livello di responsabilita' e competenza tecnica richiesta;
c) trasmette al comandante provinciale, con le proprie valutazioni, i rapporti di servizio interni contenenti segnalazioni di avvenuti disservizi o problematiche riscontrate;
d) verifica la corretta e puntuale redazione dei rapporti di intervento;
e) richiede l'adozione di provvedimenti urgenti agli enti competenti a seguito degli interventi di soccorso, assicurandosi della avvenuta trasmissione;
f) redige gli atti di polizia giudiziaria, curando la trasmissione delle notizie di reato sulla base dell'attivita' di polizia giudiziaria effettuata.
2. L'unita' responsabile del servizio di guardia della sala operativa regionale o interregionale dirige e controlla, su disposizione del direttore regionale o interregionale, l'attivita' della sala operativa durante il turno, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita' di soccorso nel territorio di competenza, in particolare:
a) provvede all'invio dei nuclei specialistici dipendenti funzionalmente dalla direzione regionale o interregionale, nonche' di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
b) predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale;
c) riferisce al direttore regionale o interregionale sugli scenari incidentali in corso anche in relazione agli allenamenti ricevuti ed alle pianificazioni di emergenza predisposte; sulla base di possibili sviluppi di eventi calamitosi provvede all'invio delle squadre.
3. L'unita' responsabile del servizio di guardia al centro operativo nazionale dirige e controlla, nell'osservanza delle disposizioni del sistema di coordinamento e controllo della direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico del Dipartimento, l'attivita' del centro operativo nazionale durante il turno di servizio, effettuando quanto necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attivita' informativa e dell'attivita' di soccorso a livello nazionale e internazionale, attraverso le principali seguenti azioni:
a) acquisisce le notizie relative ad eventi di interesse del Dipartimento, selezionandole ed approfondendone gli elementi conoscitivi e divulgandole alle strutture interessate;
b) nel caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali o interregionali, in base alle direttive ricevute provvede all'invio dei nuclei specialistici, di squadre e di mezzi di soccorso;
c) a seguito di eventi calamitosi di rilevanza nazionale, in base alle direttive ricevute predispone quanto necessario ad assicurare la mobilitazione e l'impiego della colonna mobile regionale nel territorio colpito;
d) analizza gli scenari incidentali in corso ed effettua, anche a seguito degli allertamenti ricevuti e delle pianificazioni di emergenza predisposte, valutazioni sui possibili sviluppi di eventi calamitosi, provvedendo in base alle direttive ricevute all'invio delle squadre per assicurare il piu' efficace contrasto all'emergenza;
e) relaziona le autorita' centrali del Dipartimento sugli interventi in corso.
4. All'unita' di servizio di guardia si associa, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento, un servizio di reperibilita'.
 
Art. 64




Servizio delle sale operative


1. Il servizio nelle sale operative e' svolto da personale del Corpo nazionale appositamente formato sulla gestione delle procedure, che abbia superato uno specifico corso e sia altresi' formato all'uso dei sistemi di trasmissione e telematici.
2. L'accesso alle sale operative e l'utilizzo dei sistemi in dotazione e' riservato agli addetti alla sala stessa e ai responsabili del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso.
3. Il personale addetto alle sale operative effettua, conformemente alle direttive ricevute ed in relazione al livello di competenza della struttura in cui opera, prioritariamente le attivita' di:
a) allertamento ed attivazione del sistema di coordinamento direzione e controllo del soccorso della struttura;
b) comunicazione e coordinamento con le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale;
c) attivazione del dispositivo di soccorso nel territorio di competenza;
d) monitoraggio e costante aggiornamento degli interventi in corso nel territorio di competenza;
e) collegamento con altre sale operative di enti ed istituzioni interessate alla gestione dell'emergenza, richiedendone, secondo le modalita' previste, l'attivazione ed il supporto per le operazioni di competenza.
4. Il personale addetto alla sala operativa provinciale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) gestione delle richieste di soccorso pervenute alle linee telefoniche "115" o da altri collegamenti di emergenza, ovvero derivanti da segnalazioni di situazioni di pericolo trasmesse dal personale operativo delle sedi distaccate o durante l'espletamento dell'attivita' istituzionale;
b) invio delle squadre e dei mezzi per gli interventi di soccorso nel territorio di competenza;
c) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento;
d) gestione delle comunicazioni con le squadre durante le fasi di intervento;
e) trasmissione delle richieste di adozione di provvedimenti urgenti finalizzati alla tutela dell'incolumita' delle persone ed alla preservazione dei beni.
5. Il personale addetto alla sala operativa regionale o interregionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) invio dei nuclei specialistici dipendenti, funzionalmente, dalla direzione regionale o interregionale;
b) invio di squadre e mezzi individuati nell'ambito del territorio di competenza per l'impiego in interventi complessi non gestibili con le sole risorse del comando provinciale;
c) mobilitazione e impiego della colonna mobile regionale;
d) monitoraggio della consistenza del personale operativo e dei mezzi in forza ai comandi provinciali, compresi quelli della colonna mobile regionale, nonche' del personale e dei nuclei specialistici;
e) monitoraggio a livello regionale della ricaduta radioattiva attraverso la rete di rilevamento nazionale;
f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
6. Il personale addetto al centro operativo nazionale, oltre a svolgere i compiti indicati al comma 3, cura in particolare le attivita' di:
a) allertamento, mobilitazione ed autorizzazione all'invio di squadre, nuclei specialistici e mezzi operativi in caso di interventi complessi non gestibili con le sole risorse delle direzioni regionali ed interregionali;
b) comunicazione con altre sale operative istituzionali di livello nazionale;
c) monitoraggio della consistenza dei mezzi e del personale operativo, nonche' dei nuclei specialistici;
d) invio all'estero di squadre operative;
e) monitoraggio della ricaduta radioattiva al suolo attraverso la rete di rilevamento nazionale;
f) attivazione dei piani di emergenza attinenti agli scenari di intervento.
 
Art. 65




Modalita' di espletamento dei servizi delle sale operative


1. In relazione alla tipologia di sala operativa, per l'espletamento dei servizi indicati all'articolo 64, sulla base delle disposizioni impartite dal dirigente, il responsabile della sala operativa con qualifica non inferiore a capo squadra, avvalendosi del personale addetto, cura l'esecuzione di ogni attivita' connessa, con particolare riferimento a:
a) verifica e mantenimento dell'efficienza degli apparati e dei sistemi in dotazione, nonche' del loro corretto utilizzo da parte del personale, attivandosi, in caso di malfunzionamenti al fine di consentire il completo ripristino dell'efficienza di tutte le dotazioni;
b) controllo della situazione operativa in corso, attraverso l'assunzione del passaggio di consegne dal personale smontante, il continuo aggiornamento dei dati riguardanti l'impiego delle squadre, dei mezzi e del personale e ogni altra notizia di allertamento;
c) gestione delle richieste di soccorso, da effettuarsi anche nel rispetto delle seguenti direttive:
1) assicurare risposte tempestive, gestendo i colloqui con professionalita' e cortesia;
2) suggerire all'utente, qualora ritenuto utile in relazione agli scenari evidenziati, l'adozione di appropriate misure di autotutela o protezione;
3) non impegnare impropriamente i collegamenti di emergenza;
4) provvedere a registrare i dati del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dell'intervento;
d) gestione degli interventi di soccorso, effettuata anche mediante:
1) invio sul posto delle squadre e dei mezzi, comunicando ai capi partenza il numero di intervento e l'orario ed ogni notizia assunta sull'intervento da espletare; allertamento, in caso di interventi complessi ed ove concorrano piu' squadre o nuclei specialistici, degli altri responsabili del sistema di coordinamento, direzione e controllo del Corpo nazionale, nonche' delle pubbliche autorita' e degli altri enti eventualmente coinvolti nella gestione della contingente situazione operativa, di cui si assumera' il coordinamento per gli aspetti tecnico operativi;
2) supporto delle squadre nelle necessita' contingenti manifestate dal responsabile operativo sul posto, anche mediante la comunicazione di notizie attinenti i piani di emergenza, e gli idranti antincendio, utilizzando i sistemi informatici e cartografici a disposizione;
e) partecipazione alle attivita' di sale operative locali ed interforze, di unita' di crisi o presso posti di comando avanzato sullo scenario di intervento;
f) compilazione del registro riepilogativo degli interventi di soccorso e delle attivita' svolte nel turno di servizio;
g) ricezione, protocollazione, raccolta, trasmissione ed archiviazione degli atti di competenza.
 
Art. 66




Composizione e formazione delle squadre


1. Le squadre sono composte da personale permanente e nei distaccamenti volontari da personale volontario. Il numero delle squadre previste sul territorio provinciale viene definito dal comandante provinciale, sulla base delle direttive emanate dal Dipartimento e della tipologia della sede a cui le squadre appartengono.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di soccorso, vengono individuate le seguenti tipologie di squadre, la cui composizione e ambiti di intervento, sono dettagliate con provvedimento del Dipartimento:
a) squadra tipo attrezzata per l'effettuazione della generalita' degli interventi di soccorso, composta da 5 unita', di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista;
b) squadra di intervento finalizzata a particolari manovre operative, costituita da unita' di personale variabile secondo le specifiche direttive del Dipartimento;
c) squadra attrezzata per particolari tipologie di intervento di diversa complessita' denominata "partenza ridotta".
3. Le squadre composte da personale permanente possono comprendere, in sostituzione di una unita' permanente, un volontario. Tale sostituzione non puo' riguardare il capo partenza e l'autista. Nel caso di distaccamenti misti o temporanei, nei quali possono operare personale permanente e volontario, la composizione puo' variare ma, in ogni caso, non puo' prevedere meno di tre unita' permanenti di cui un capo partenza con qualifica non inferiore a capo squadra ed un autista.
4. A supporto delle squadre di cui al comma 1, sono previste delle squadre attrezzate con mezzi per l'effettuazione di specifiche manovre necessarie all'intervento, quali, a titolo esemplificativo, autoscale, autobotti, autogru', composte da 2 operatori, di cui un autista, e, in caso di necessita', in sostituzione di una unita' permanente, un volontario.
 
Art. 67




Sostituzioni urgenti del personale operativo in turno


1. Al fine di assicurare la regolare funzionalita' del servizio operativo di soccorso, il dirigente, in caso di assenze impreviste del personale preposto, puo' disporne la sostituzione urgente con altro personale in servizio, anche appartenente ad altro settore, reparto o distaccamento della medesima sede dirigenziale di servizio, purche' del medesimo ruolo dei dipendenti assenti. Il personale interessato viene considerato in servizio operativo fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio.
 
Art. 68




Attivita' del personale operativo in sede


1. All'avvio del turno di servizio, il capo turno provinciale, sulla base delle direttive emanate dal dirigente, dopo avere assunto le consegne del personale smontante, provvede a:
a) rilevare le presenze del personale;
b) verificare la corretta composizione delle squadre;
c) fare effettuare le sostituzioni urgenti di cui all'articolo 67;
d) assegnare il personale ai servizi programmati da effettuare nel turno, tenendo conto della situazione operativa in corso e di quanto ricevuto in consegna da parte del personale smontante, secondo le disposizioni e le direttive emanate dal dirigente della struttura;
e) programmare manovre di addestramento e di utilizzo di tecniche operative da adottare in caso di intervento, finalizzate ad assicurare al personale la dimestichezza all'impiego di tutti i mezzi e le attrezzature in dotazione, istruzione teorico-pratica su argomenti attinenti l'attivita' di soccorso, nonche' attivita' di preparazione motoria con addestramento ginnico sportivo, attraverso l'utilizzo di personale appositamente formato.
2. Il personale operativo, all'inizio del turno di servizio, radunato dal capo turno provinciale o dal responsabile di ciascuna sede, prende visione del foglio di servizio di cui all'articolo 24, nonche' assume conoscenza di tutti gli incarichi affidati, delle manovre e delle esercitazioni da effettuare, delle comunicazioni del comando provinciale, delle consegne del turno smontante e di tutto quanto ritenuto utile per l'esecuzione del servizio.
3. All'inizio del turno di servizio il personale controlla i mezzi e verifica la completezza delle dotazioni e l'efficienza delle attrezzature in caricamento, il loro corretto posizionamento nei vari alloggiamenti, segnalando al capo turno ovvero al capo distaccamento eventuali anomalie e, o mancanze, anche al fine del loro immediato ripristino e reintegro. Le operazioni di verifica comprendono le prove di funzionamento degli apparati radio in dotazione.
4. Quando non impegnati in interventi di soccorso tecnico urgente, i componenti delle squadre, compresi quelli della colonna mobile regionale, effettuano i controlli degli automezzi e del relativo caricamento e le piccole manutenzioni ordinarie.
 
Art. 69




Attivita' delle componenti specialistiche e specializzate


1. Il dispositivo di soccorso comprende, secondo quanto indicato all'articolo 62, le componenti specialistiche, le quali osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.
2. Nel dispositivo di soccorso sono altresi' comprese le componenti specializzate, le quali, fermo restando il loro impiego negli ordinari servizi di istituto, osservano le specifiche disposizioni inerenti le attivita', le modalita' di impiego ed il coordinamento emanate dal Dipartimento.
 
Art. 70




Servizi antincendio aeroportuali


1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i distaccamenti aeroportuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento e dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali ed effettua, sotto la direzione del capo turno, le attivita' previste dall'articolo 69.
2. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:
a) predispone un programma di manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza degli automezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione. Assicura l'immediata risposta agli allarmi derivanti da chiamate di emergenza;
b) verifica la funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di allarme in dotazione che collegano la torre di controllo con la sala operativa del distaccamento aeroportuale, con le stazioni antincendio e con i veicoli di soccorso, assicurando il presidio della sala operativa;
c) cura lo specifico addestramento del personale;
d) assicura l'attivita' di vigilanza, sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento degli aeromobili, ove siano presenti viaggiatori a bordo;
e) collabora con la struttura centrale per la manutenzione e la riparazione dei veicoli aeroportuali ai fini del ripristino dell'efficienza operativa allorquando non e' indispensabile il ricorso a ditte esterne.
3. Nell'ambito del servizio:
a) le squadre operano all'interno e all'esterno del sedime aeroportuale ed intervengono secondo i piani di emergenza;
b) in caso di necessita' e per interventi di natura diversa da quelli ordinariamente espletati e qualora la dotazione delle risorse aeroportuali lo consenta, il comando provinciale fa operare le squadre anche all'esterno del sedime aeroportuale;
c) in caso di chiusura del traffico aereo dell'aeroporto, il personale svolge gli ordinari interventi di soccorso, integrando l'attivita' operativa nel territorio provinciale.
 
Art. 71




Servizi antincendio portuali


1. Il personale del Corpo nazionale in servizio presso i Distaccamenti portuali e' inserito nel dispositivo di soccorso del Comando provinciale da cui dipende ed assicura i servizi di soccorso e lotta antincendio secondo le modalita' definite dal presente regolamento, dalle specifiche disposizioni nazionali ed internazionali e dai piani di emergenza, ed effettua, sotto la direzione di un responsabile in turno, le attivita' previste dall'articolo 69. I servizi di soccorso e lotta antincendio sono effettuati nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonche' in mare con il coordinamento della Capitaneria di Porto.
2. La conduzione e l'impiego delle unita' navali antincendio e' assicurata in funzione della tipologia dei mezzi nautici, da personale specialista con brevetto di motorista, padrone di barca o comandante d'altura, specificamente previsto per la conduzione del mezzo nautico.
3. La squadra di intervento portuale e' composta da personale specialista indicato al comma 2, e integrata da altro personale costituito da un minimo di quattro unita', di cui almeno una con qualifica di capo squadra, opportunamente addestrato.
4. Gli interventi possono anche riguardare zone esterne al sedime portuale, purche' limitrofe. In caso di interventi di non breve durata la squadra portuale impiegata in prima istanza deve essere sostituita, nel piu' breve tempo possibile da altra squadra proveniente dal territorio.
5. Il responsabile del servizio, avvalendosi del personale:
a) predispone un programma di piccola manutenzione preventiva dei mezzi di soccorso ed antincendio e verifica il mantenimento della efficienza dei mezzi, dei dispositivi e dei materiali in dotazione;
b) risponde tempestivamente agli allarmi attivati, verifica la funzionalita' dei sistemi di comunicazione e di allarme predisposti nella sala operativa del distaccamento portuale e nei mezzi nautici e terrestri in dotazione;
c) cura lo specifico addestramento del personale;
d) effettua l'attivita' di vigilanza, secondo le disposizioni vigenti e sulla base delle direttive del dirigente responsabile, ai servizi di assistenza durante il rifornimento delle navi.
 
Art. 72




Servizi di colonna mobile regionale


1. Il personale del Corpo nazionale, nella sua qualita' di componente fondamentale del servizio nazionale della protezione civile, partecipa alla gestione di grandi emergenze ovunque esse avvengano sul territorio nazionale o all'estero, in caso di richieste provenienti da altri Paesi o sulla base di accordi o trattati internazionali, per le attivita' di soccorso pubblico, favorendo il ripristino della normalita', secondo le modalita' definite dal Dipartimento, sentito, per le attivita' all'estero, il Ministero degli affari esteri.
2. La partecipazione ai soccorsi, nelle calamita' di cui al comma 1, avviene mediante l'impiego delle colonne mobili regionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La mobilitazione puo' avvenire anche in caso di esercitazione disposta dal direttore regionale o dal Capo del Corpo tramite il Direttore centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, anche per la partecipazione a manovre di protezione civile, secondo le direttive del Capo del Dipartimento.
3. Per assicurare il pronto impiego in caso di calamita', i comandi provinciali predispongono i turni del personale delle sezioni operative di colonna mobile regionale, secondo criteri di rotazione e nel rispetto dei piani di mobilitazione. A tal fine, tutto il personale operativo e' tenuto:
a) a mantenere in ordine e pronte all'uso tutte le dotazioni individuali per la mobilitazione presso la sede in cui presta servizio;
b) ad addestrarsi all'impiego dei mezzi e delle attrezzature di colonna mobile regionale, seguendo i piani e i programmi predisposti dai direttori regionali.
4. L'invio delle squadre e dei mezzi e' assicurato nel piu' breve tempo possibile, e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Capo del Corpo.
5. In caso di approntamento del campo base dei soccorritori, il personale operativo e di supporto effettua quanto necessario per l'allestimento ed il funzionamento dello stesso, e dei connessi servizi logistici, secondo le disposizioni del responsabile del campo base.
6. Nell'ambito delle attivita' di colonna mobile regionale, i periodi di riposo di tutto il personale ed il soddisfacimento delle esigenze logistiche dello stesso vengono assicurati, di norma, all'interno dei campi base dei soccorritori o presso le sedi del Corpo nazionale disponibili, nel rispetto delle normative contrattuali.
7. In caso di grandi emergenze, il responsabile dei soccorsi puo' organizzare le squadre anche utilizzando partenze costituite secondo le esigenze.
8. Rimane fermo l'obbligo di rispetto di tutte le procedure di servizio e di intervento, anche per quanto attiene alla redazione dei rapporti di intervento, le attivita' di polizia giudiziaria e la collaborazione con altri enti e forze operative.
 
Art. 73




Servizi di supporto tecnico-logistico al soccorso


1. I servizi di supporto tecnico-logistico di cui all'articolo 62, comma 1, lettera d), vanno garantiti al fine di assicurare la costante efficienza dell'attivita' operativa e comprendono:
a) l'autorimessa;
b) l'officina;
c) i magazzini;
d) i laboratori.
2. La partecipazione del personale ai servizi di cui al comma 1 e' disposta dal comandante provinciale o dal dirigente responsabile della struttura nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali.
 
Art. 74




Gestione degli automezzi, delle attrezzature, delle officine,
dei magazzini e dei laboratori


1. Nell'ambito dei servizi di supporto all'attivita' di soccorso, il mantenimento della efficienza e degli automezzi e delle attrezzature di servizio viene assicurata da parte di apposito personale preposto alla attivita' dell'autorimessa, dei magazzini, delle officine e dei laboratori, anche mobili.
2. In particolare, il responsabile di ciascun servizio, durante i turni, anche in raccordo con i responsabili di altre unita' organizzative appartenenti alla struttura in cui opera, cura che vengano correttamente effettuati:
a) le incombenze spettanti agli autisti degli automezzi di cui all'articolo 76, i controlli ed le manutenzioni ordinarie eseguite direttamente dal personale in servizio;
b) l'addestramento del personale autista alla condotta ed all'impiego dei mezzi;
c) il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi e la pulizia dei mezzi;
d) la pianificazione dell'impiego degli automezzi in relazione ai contesti operativi per i quali sono destinati;
e) il mantenimento dell'efficienza degli automezzi, dei macchinari e dei materiali in dotazione, su segnalazione del personale, attraverso la sorveglianza dei lavori e le prove sugli automezzi e attrezzature oggetto di riparazione;
f) il mantenimento dell'ordine nelle autorimesse, nelle officine, nei magazzini e nei laboratori;
g) la gestione dei pezzi di ricambio e del materiale di facile consumo attraverso i registri di carico e scarico e quelli relativi alle lavorazioni effettuate;
h) lo stoccaggio dei rifiuti prodotti per il successivo smaltimento;
i) la conservazione e tenuta della documentazione tecnica degli automezzi;
l) la corretta osservanza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro compresa la vigilanza sulle procedure adottate e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
3. In particolare, il personale addetto ai laboratori:
a) provvede alla manutenzione delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;
b) tiene in ordine il laboratorio e vigila affinche' siano evitate situazioni a rischio di infortuni;
c) utilizza durante l'attivita' idonei mezzi di protezione individuale;
d) controlla che ai laboratori accedano solo le persone autorizzate;
e) adotta le procedure operative connesse alla lavorazione di competenza, acquisite anche a seguito dei corsi di formazione sostenuti.
 
Art. 75




Servizi di telecomunicazioni


1. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni, presso i centri di telecomunicazione centrali e regionali o i nuclei provinciali espleta, in particolare, l'attivita' di:
a) mantenimento dell'efficienza dei sistemi di telecomunicazione, comprensivi delle infrastrutture dei ponti radio, dell'installazione e della ordinaria manutenzione degli apparati di telecomunicazione in uso alle squadre ed alle sedi del Corpo nazionale;
b) gestione di ponti radio mobili da installare in occasione di calamita' o in interventi ove e' necessario attivare nuovi canali di comunicazione, per favorire la corretta esecuzione del servizio di soccorso;
c) esecuzione delle prove di comunicazione radio con tutte le stazioni fisse e mobili in dotazione;
d) studio e collaudo degli apparati e degli impianti;
e) progettazione delle reti di collegamento sul territorio nazionale, pianificazione delle frequenze radio e predisposizione di capitolati tecnici di strumenti, apparecchiature ed impianti.
2. Il personale addetto ai servizi tecnici per le telecomunicazioni nei comandi provinciali esegue lavori di piccola manutenzione sugli impianti ed apparecchiature radio del Comando di appartenenza.
3. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati soprattutto quelli di nuova generazione.
 
Art. 76




Conduzione ed uso dei mezzi di soccorso


1. I mezzi terrestri del Corpo nazionale devono essere condotti con diligenza da personale appositamente abilitato e munito di patente di guida, idonea alla tipologia del mezzo da condurre, rilasciata dall'Amministrazione.
2. L'autista effettua la verifica dell'efficienza dell'automezzo ed ha la responsabilita' dell'uso e della custodia dello stesso, nonche' la verifica del funzionamento di tutti i dispositivi antincendio e di soccorso connessi: radio, pompa antincendio, dispositivi di segnalazione acustico - luminosa, altoparlanti, ed altri; segnala tempestivamente eventuali anomalie o malfunzionamenti all'ufficio competente. L'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione e allarme e' consentito solo per l'espletamento di servizi urgenti d'istituto.
3. Nello svolgimento dei servizi di emergenza, l'autista, durante la guida, e' dedicato unicamente alla conduzione ed al controllo del mezzo e non deve utilizzare alcun apparato di telecomunicazione, quale il telefono e la radio veicolare. Nello svolgimento dei medesimi servizi di emergenza, l'autista e gli altri componenti della squadra sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, secondo specifiche disposizioni emanate dal Dipartimento.
4. Nei trasferimenti di servizio, diversi da quelli indicati al comma 3, l'autista puo' utilizzare gli apparati di telecomunicazione e deve indossare le cinture di sicurezza secondo la normativa vigente.
5. In caso di incidente stradale in cui sia coinvolto il mezzo da lui condotto, l'autista e' tenuto alla compilazione di tutti gli atti previsti, secondo quanto specificamente indicato dalle direttive del Dipartimento.
6. E' compito dell'autista registrare ad ogni uscita e rientro dei mezzi il giorno, l'ora, i chilometri percorsi, i motivi per cui e' stato usato il veicolo ed i rifornimenti di carburante effettuati e segnalare tempestivamente al responsabile dell'autorimessa eventuali avarie e danni rilevati.
7. Per la conduzione e l'impiego dei mezzi di soccorso aeronavali, il personale abilitato si riferisce alla specifica documentazione tecnico - operativa ed organizzativa applicabile.
8. In ogni caso i mezzi del Corpo nazionale e quelli comunque in dotazione, devono essere condotti da parte di personale in servizio; non e' consentito trasportare personale esterno al Dipartimento se non per esigenze di servizio. Restano salve le specifiche disposizioni in tema di trasporti d'urgenza e quelle connesse alle esigenze istituzionali comunque riconducibili a quelle del Ministero dell'interno.
 
Art. 77




Attivita' di soccorso delle squadre


1. Nelle operazioni di soccorso vengono impiegati i mezzi e le attrezzature a disposizione, necessari all'efficace risoluzione dell'evento ed al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le squadre adottano tecniche funzionali alla tipologia di intervento da espletare.
2. Le squadre vengono attivate dalla sala operativa provinciale la quale, mediante i sistemi di allertamento in dotazione, trasmette al capo partenza i dati essenziali per l'effettuazione dell'intervento, fornendo durante il tragitto eventuali ulteriori indicazioni mediante i canali radio di servizio. Qualora le squadre assumano direttamente richieste di soccorso, ne danno immediata comunicazione alla sala operativa per gli adempimenti di competenza.
3. Nel caso in cui siano piu' squadre a muovere dalla stessa sede, il responsabile delle operazioni di soccorso tiene i contatti con le varie squadre al fine di predisporne il corretto impiego.
4. Le modalita' di comunicazione avvengono attraverso sistemi fonici o informatici, secondo le direttive emanate dal Dipartimento. L'eventuale uso di altoparlanti deve avvenire secondo modalita' pianificate dal dirigente responsabile ed in modo da limitare il disturbo all'esterno della sede di servizio.
5. Il capo partenza:
a) verificato che gli altri componenti della squadra siano tempestivamente saliti a bordo dell'automezzo, predispone il personale all'intervento di soccorso mediante l'indicazione dei dispositivi di protezione individuale da adottare e la prefigurazione di tecniche e strategie, anche finalizzate all'intervento, connesse all'applicazione di eventuali piani di emergenza; si tiene in costante contatto via radio con la sala operativa per assumere notizie aggiornate sull'evoluzione dell'evento, sull'invio di ulteriori squadre e mezzi, nonche' su altre forze operative istituzionali allertate di cui assume il coordinamento;
b) fermi restando gli obblighi ed i doveri dell'autista, anche in relazione alla conoscenza dei percorsi per il rapido raggiungimento del luogo dell'intervento, il capo partenza puo' dare disposizioni in merito all'adozione di itinerari alternativi;
c) comunica, mediante il sistema di coordinamento, direzione e controllo, con i referenti delle altre forze operative impegnate sul posto;
d) comunica agli interessati le valutazioni in esito all'intervento, segnalando eventuali pericoli ed adottando le misure urgenti di tutela;
e) effettua gli adempimenti di polizia giudiziaria previsti;
f) a conclusione dell'intervento, comunica alla sala operativa il termine dell'intervento, acquisisce i dati utili alla redazione degli atti di ufficio e provvede, qualora possibile, al corretto ripristino dell'efficienza e del caricamento del mezzo;
g) al rientro in sede, dopo averne data comunicazione alla sala operativa, provvede a far ripristinare l'efficienza dei mezzi e delle attrezzature impiegate, a compilare il rapporto di intervento e, se necessario, a fornire le notizie all'unita' in servizio di guardia per la richiesta, agli organi competenti, dell'adozione dei provvedimenti urgenti.
6. Il capo partenza, raggiunto il luogo dell'intervento, coordinando gli altri componenti della squadra e tenendo conto di altre squadre eventualmente presenti:
a) comunica alla sala operativa l'avvenuto arrivo sul posto;
b) effettua una rapida ricognizione della situazione incidentale e conseguentemente pianifica le operazioni di intervento, aggiornando la sala operativa e richiedendo eventuali rinforzi;
c) individua e, se necessario, delimita l'area di intervento all'interno della quale vengono effettuate le operazioni di soccorso ed il cui accesso e' in ogni caso riservato alle sole forze operative;
d) effettua la manovra di soccorso utilizzando correttamente i mezzi e le attrezzature affidati nonche' i dispositivi di protezione individuale necessari;
e) conclude l'intervento adottando gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela delle persone.
 
Art. 78




Avvicendamento delle squadre


1. Qualora al termine del turno di servizio l'intervento sia in corso di esecuzione, l'avvicendamento delle squadre e' effettuato con il passaggio delle consegne sul luogo dell'intervento stesso.
2. Tranne che per lo spostamento della squadra su un diverso scenario che ne comporti l'intervento urgente richiesto dalla sala operativa, in nessun caso puo' essere interrotto l'intervento prima della conclusione dello stesso e della messa in sicurezza dei luoghi. In tal caso il capo squadra informa gli interessati delle situazioni di pericolo e, qualora necessario, richiede alla sala operativa di attivare le forze dell'ordine per la sorveglianza dei luoghi.
 
Art. 79




Servizio obbligatorio di soccorso reso dal personale operativo
al di fuori dell'orario ordinario di lavoro


1. Il personale operativo e' impiegato in servizio di soccorso, anche al di fuori dell'orario ordinario di lavoro, nei seguenti casi:
a) completamento degli interventi di soccorso e redazione dei relativi atti;
b) stati di emergenze in atto che richiedano il trattenimento del personale in turno. Il trattenimento in servizio e' disposto dal comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale o interregionale e puo' riguardare tutto o parte del personale del turno;
c) contingenti situazioni operative locali legate a stati di emergenza in atto qualora indispensabile per garantire l'operativita' delle squadre, nonche' per assicurare la sostituzione di personale inviato in missione per soccorso. In tal caso il personale puo' essere richiamato in servizio su disposizione del comandante provinciale dandone comunicazione al direttore regionale;
d) integrazione del dispositivo di soccorso ordinario, in caso di interventi in corso non fronteggiabili con le risorse disponibili, mediante richiamo di unita' reperibili, con richiamo in servizio disposto dal comandante provinciale;
e) servizi di colonna mobile regionale. La partecipazione ai servizi di colonna mobile e' disciplinata dal Dipartimento.
2. I servizi resi al di fuori dell'orario di lavoro ordinario, di cui al comma 1 sono obbligatori.
 
Art. 80




Comunicazioni e gestione di informazioni acquisite
durante le operazioni di intervento


1. Il personale operativo, impegnato nelle operazioni di soccorso, utilizza in modo corretto gli apparati in dotazione, per tutte le comunicazioni attinenti gli interventi, evitando di impugnare inutilmente i canali radio assegnati.
2. Nelle comunicazioni radio devono essere dichiarati gli identificativi del trasmittente e del ricevente.
3. Durante le attivita' operative solo il personale espressamente autorizzato dall'Amministrazione puo' effettuare registrazioni audio-video per motivi connessi alle attivita' d'istituto.
4. Le comunicazioni gestite dalle sale operative sono sottoposte a registrazione per le attivita' di polizia giudiziaria. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della riservatezza secondo la legislazione vigente.
 
Art. 81




Altri servizi tecnici ed operativi in genere


1. Il Corpo nazionale, oltre ai servizi di soccorso pubblico, espleta i servizi tecnici ed operativi di seguito indicati:
a) servizi di polizia giudiziaria;
b) servizi tecnici, a carattere eccezionale, richiesti da enti o istituzioni;
c) servizi tecnici o operativi resi a pagamento ovvero a seguito di convenzioni o accordi di programma.
 
Art. 82




Servizi di polizia giudiziaria


1. I servizi di polizia giudiziaria vengono espletati dal personale del Corpo nazionale avente la qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, secondo l'ordinamento vigente.
2. Nell'espletamento dell'attivita' di polizia giudiziaria e' obbligatorio l'uso dell'uniforme di servizio, salvo casi particolari appositamente autorizzati dal comandante provinciale.
3. Il personale tenuto a svolgere attivita' di polizia giudiziaria o chiamato a comparire davanti alla autorita' giudiziaria per fatti inerenti l'attivita' istituzionale prestata, e' considerato in servizio a tutti gli effetti, anche se al di fuori dell'orario di lavoro, con diritto al rimborso delle spese sostenute, in conformita' a quanto previsto dal procedimento negoziale.
 
Art. 83




Servizi tecnici richiesti da enti o istituzioni


1. L'utilizzo, in via eccezionale, del personale del Corpo nazionale, per supporto all'autorita' giudiziaria ovvero a seguito di richieste di collaborazione per motivi istituzionali con altri enti ed amministrazioni, sempre per svolgere servizi di carattere tecnico compatibili con le competenze istituzionali, continua ad essere disciplinato dalle speciali disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nell'osservanza delle direttive del Dipartimento.



Note all'art. 83:
Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
n. 469 del 1961:
«Art. 11. - I Comandi provinciali hanno sede nei
capoluoghi di provincia e comprendono i reparti dei vigili
del fuoco del capoluogo e quelli dei distaccamenti e posti
di vigilanza della provincia.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali
degli ispettorati di zona sono determinati con decreto del
Ministro per l'interno.
Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali dei
distaccamenti e dei posti di vigilanza sono determinati con
decreto del Ministro per l'interno, in relazione alle
esigenze delle zone interessate, tenuto conto dello
sviluppo industriale, della distanza da altre sedi dei
servizi antincendi, della natura dei luoghi e degli
interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.
Ai Comandi provinciali possono essere affidati dai
prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di
carattere tecnico, per i quali il personale abbia
attitudini in dipendenza dei compiti di istituto.».



 
Art. 84




Servizi resi in convenzione


1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 17 della legge del 10 agosto 2000, n. 246, dalla legge del 21 novembre 2000, n. 353, e dell'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' da altre disposizioni vigenti, il Corpo nazionale esegue attivita' connesse a programmi straordinari per l'incremento dei servizi di soccorso tecnico urgente derivanti dalla stipula di convenzioni con le regioni e gli enti locali o altri enti istituzionali, o associazioni che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli altri enti locali e istituzioni.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
3. I servizi di cui al comma 1, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo principi di equita' e rotazione, concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita', privilegiando la volontarieta' e nel rispetto dei tempi di recupero psicofisico del personale.



Note all'art. 84:
Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 10
agosto 2000, n. 246 (Potenziamento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco):
«Art. 17 (Convenzioni). - 1. Gli introiti derivanti da
convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tramite la competente direzione generale, e il Dipartimento
della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali
e altri enti pubblici o privati rispettivamente nell'ambito
dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su
appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per
la immediata riassegnazione alle pertinenti unita'
previsionali di base, rispettivamente, del centro di
responsabilita' «Protezione civile e servizi antincendi» e
del centro di responsabilita' «Pubblica sicurezza» dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attivita' formative e
addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1, e
relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati
al capitolo concernente il Fondo per la produttivita'
collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.».
La legge 21 novembre 2000, n. 353 reca: "Legge-quadro
in materia di incendi boschivi".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 439, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per
l'anno 2007):
«Art. 1. - (Omissis).
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di
incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico
urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro
dell'interno e, per sua delega, i prefetti, possono
stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che
prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per
le contribuzioni del presente comma non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.».



 
Art. 85




Modalita' di espletamento dei servizi di prevenzione incendi


1. Il personale appartenente ai ruoli operativi del Corpo nazionale assicura l'espletamento delle attivita' di prevenzione incendi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. I comandanti provinciali e i direttori regionali ed interregionali, responsabili dei procedimenti di prevenzione incendi che si svolgono presso i rispettivi uffici, individuano il personale cui delegare lo svolgimento del procedimento amministrativo, secondo la normativa vigente. Tale personale e' individuato tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta. Partecipano all'espletamento dei servizi il personale dei ruoli tecnici, amministrativi-contabili e tecnico-informatici, secondo quanto specificamente previsto dalle rispettive declaratorie professionali.
2. I servizi, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi, in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
3. Il personale operativo del Corpo nazionale si uniforma agli atti di indirizzo emanati dall'Amministrazione.
4. Nello svolgimento dei servizi il personale e' tenuto a qualificarsi, esibendo, su richiesta dell'utente, la tessera ed i distintivi di riconoscimento.
5. Per garantire la qualita' delle prestazioni ed assicurare il soddisfacimento degli utenti, il Dipartimento disciplina i rapporti con l'utenza stessa, anche mediante elaborazione di specifiche "carte dei servizi".
6. Gli incarichi inerenti i servizi di prevenzione sono assegnati con criteri di equita' e rotazione, e nel rispetto delle esigenze legate a specifiche professionalita'. Gli incarichi attinenti agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, sono assegnati al personale operativo dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi, in funzione dell'esperienza maturata nel settore.



Note all'art. 85:
Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 14 (Competenza e attivita'). - (Omissis).
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
di collaudo e di certificazione, comunque denominati,
attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione
incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali,
artigianali e commerciali e di impianti, prodotti,
apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e
autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a
svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le
prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso
di incendio, anche in qualita' di organismo di
certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa
nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in
ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni,
l'Unione europea o le organizzazioni internazionali,
deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari,
a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi,
fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione
amministrativa di organi dello Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento e le
relative attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di
prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche
in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita'
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti,
macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro,
in armonia con le disposizioni comunitarie.».
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca:
"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose".



 
Art. 86




Servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali
e dalle Direzioni regionali ed interregionali


1. Il personale in servizio presso le strutture territoriali del Corpo nazionale, individuato secondo le modalita' indicate dall'articolo 85, comma 1, partecipa ai servizi di prevenzione incendi, secondo le modalita' indicate dal dirigente responsabile, in particolare nelle attivita' necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonche' nelle attivita' per i compiti di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. A tal fine il personale:
a) riceve e fornisce informazioni al pubblico, nei locali individuati dal dirigente responsabile, secondo quanto previsto dall'articolo 101;
b) verifica la regolarita' e la completezza dell'istanza, avviando l'istruttoria di rito, nel rispetto delle modalita' e dei termini previsti dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dalle disposizioni speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modificazioni;
c) predispone gli atti per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con le modalita' ed i tempi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. In particolare, per assicurare l'efficace realizzazione delle competenze di cui al comma 1, il personale:
a) procede all'effettuazione dell'esame tecnico dei progetti per la verifica della rispondenza alle norme vigenti, ovvero ai criteri tecnici di prevenzione incendi, fornendo pareri, accompagnati da eventuali prescrizioni ed indicazioni, finalizzate a garantire gli obiettivi fissati al Capo IV, in particolare di quelli di cui agli articoli 13, comma 1, 16, 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
b) esegue sopralluoghi, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, comprese quelle previste nell'ambito delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, curando gli adempimenti di polizia giudiziaria, in presenza di una fattispecie di reato;
c) partecipa alle attivita' dei comitati tecnici regionali di prevenzione incendi, anche per quanto attiene agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, a norma del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
d) effettua le attivita' di polizia amministrativa e giudiziaria mediante sopralluoghi e visite ispettive, anche a campione o a seguito di segnalazioni di pericolo, al fine di accertare la corretta adozione delle misure di prevenzione incendi, nonche' per accertare la conformita' alle norme tecniche di riferimento dei prodotti che hanno ricaduta sulla sicurezza antincendio;
e) effettua le visite ed esercitazioni presso siti e stabilimenti per la redazione di piani di intervento di competenza del Corpo nazionale, anche coordinati con altri enti o amministrazioni, segnalando agli enti competenti problematiche o esigenze atte ad assicurare il miglioramento del servizio di soccorso;
f) partecipa a seguito di designazione del dirigente ad organi collegiali per il rilascio di autorizzazioni, pareri o per l'effettuazione di controlli, nell'ambito della prevenzione incendi;
g) espleta sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti le attivita' di informazione, consulenza ed assistenza, anche in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di formazione in materia di prevenzione incendi, anche in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) svolge attivita' di formazione curando la preparazione delle lezioni, dei supporti didattici e delle dispense, nonche' la preparazione e l'esecuzione di prove di addestramento pratico ed operativo, secondo le modalita' indicate dall'articolo 89;
i) assicura la partecipazione ai servizi di vigilanza antincendio presso i locali di pubblico spettacolo ed altre attivita' in cui e' necessario il presidio di personale e mezzi del Corpo nazionale assumendo preventiva conoscenza delle peculiarita' dei locali o degli ambienti presso i quali deve prestare servizio, nonche' secondo le modalita' definite nell'articolo 91;
l) partecipa a programmi di studio e ricerca definiti o autorizzati dal Dipartimento, anche derivanti da convenzioni o accordi di programma;
m) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



Note all'art. 86:
Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si
veda nelle note all'articolo 41.
La legge 12 gennaio 1998, n. 37, reca: "Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8,
della L. 15 marzo 1997, n. 59".
Si riportano i testi degli articoli 13, comma 1, 16, 19
e 20, del citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
«Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). - 1.
La prevenzione incendi e' la funzione di preminente
interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri
applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumita'
delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente
attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e
la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare
l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque
connessi o a limitarne le conseguenze.»
«Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). - 1. Il
certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto
delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed
industrie pericolose, individuati, in relazione alla
detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili,
incendiabili o esplodenti che comportano in caso di
incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e dei
beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza,
con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a
norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi.
2. Il certificato di prevenzione incendi e' rilasciato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
istanza dei soggetti responsabili delle attivita'
interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni
in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti
responsabili delle attivita' ed a carico dei soggetti
responsabili dei progetti e della documentazione tecnica
richiesta.
3. In relazione ad insediamenti industriali ed
attivita' di tipo complesso, il Comando provinciale dei
vigili del fuoco puo' acquisire, ai fini del parere di
conformita' sui progetti, le valutazioni del Comitato
tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi,
per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del Comitato
centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21.
4. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco
acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti
la conformita' delle attivita' alla normativa di
prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o
professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero
dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al
possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno.
5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza
dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione
incendi, il Comando provinciale non provvede al rilascio
del certificato, dandone comunicazione all'interessato, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti ai
fini dei provvedimenti da adottare nei rispettivi ambiti.
Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
definitivi.
6. Indipendentemente dal periodo di validita' del
certificato di prevenzione incendi stabilito con il
regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di richiedere un
nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di
lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione
dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
di sicurezza precedentemente accertate.
7. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato
a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono
dettate le disposizioni attuative relative al procedimento
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.
Esso disciplina inoltre: il procedimento per il rinnovo del
certificato medesimo; il procedimento per il rilascio del
provvedimento di deroga all'osservanza della normativa di
prevenzione incendi, in relazione agli insediamenti, agli
impianti e alle attivita' in essi svolte che presentino
caratteristiche tali da non consentire l'integrale
osservanza della normativa medesima; gli obblighi a carico
dei soggetti responsabili delle attivita'.
8. Resta fermo quanto previsto al punto 28
dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340.»
«Art. 19 (Vigilanza). - 1. Il Corpo nazionale esercita,
con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la
vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione
incendi in relazione alle attivita', costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati. La
vigilanza si realizza attraverso visite tecniche, verifiche
e controlli disposti di iniziativa dello stesso Corpo,
anche con metodo a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attivita' o prodotti, ovvero
nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo
segnalate o comunque rilevate. Nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza, il Corpo nazionale puo'
avvalersi di amministrazioni, enti, istituti, laboratori e
organismi aventi specifica competenza.
2. Al personale incaricato delle visite tecniche, delle
verifiche e dei controlli e' consentito: l'accesso alle
attivita', costruzioni ed impianti interessati, anche
durante l'esercizio; l'accesso ai luoghi di fabbricazione,
immagazzinamento e uso di apparecchiature e prodotti;
l'acquisizione delle informazioni e dei documenti
necessari; il prelievo di campioni per l'esecuzione di
esami e prove e ogni altra attivita' necessaria
all'esercizio della vigilanza.
3. Qualora nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
siano rilevate condizioni di rischio, l'inosservanza della
normativa di prevenzione incendi ovvero l'inadempimento di
prescrizioni e obblighi a carico dei soggetti responsabili
delle attivita', il Corpo nazionale adotta, attraverso i
propri organi, i provvedimenti di urgenza per la messa in
sicurezza delle opere e da' comunicazione dell'esito degli
accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al
sindaco, al prefetto e alle altre autorita' competenti, ai
fini degli atti e delle determinazioni da assumere nei
rispettivi ambiti di competenza.»
«Art. 20 (Sanzioni penali e sospensione
dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare di
una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di
prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il
rinnovo del certificato medesimo e' punito con l'arresto
sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro,
quando si tratta di attivita' che comportano la detenzione
e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi
pericoli per l'incolumita' della vita e dei beni, da
individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese
ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di
prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero
e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a
chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni
medesime.
3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle
disposizioni vigenti, il prefetto puo' disporre la
sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i soggetti
responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il
rinnovo del certificato di prevenzione incendi; i servizi
di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed
intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da
notevole presenza di pubblico per i quali i servizi
medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta fino
all'adempimento dell'obbligo.».
Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 334
del 1999, si veda nelle note all'articolo 85.
Si riporta il testo dell'articolo 46 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
«Art. 46 (Obblighi dei lavoratori). - 1. Ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai
dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed
individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonche' qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,
nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e fatto
salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal
presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in
regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,
contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti
a provvedervi per proprio conto.».
Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229):
«Art. 107 (Controlli). - 1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello
sviluppo economico comunica alla Commissione europea
l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che
precede, nonche' degli uffici e degli organi di cui esse si
avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle
amministrazioni stesse.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 106 possono
adottare tra l'altro le misure seguenti:
a) per qualsiasi prodotto:
1) disporre, anche dopo che un prodotto e' stato
immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate
verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo
stadio dell'utilizzo o del consumo, anche procedendo ad
ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di
confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso
i magazzini di vendita;
2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle
parti interessate;
3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a
prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza,
redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata
copia agli interessati;
b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
in determinate condizioni:
1) richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua
italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso puo'
presentare, redatte in modo chiaro e facilmente
comprensibile;
2) sottoporne l'immissione sul mercato a condizioni
preventive, in modo da renderlo sicuro;
c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi
per determinati soggetti:
1) disporre che tali soggetti siano avvertiti
tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio,
anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
d) per qualsiasi prodotto che puo' essere pericoloso:
1) vietare, per il tempo necessario allo
svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli
accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di
proporne la fornitura o di esporlo;
2) disporre, entro un termine perentorio,
l'adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti gia'
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal
presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente
per la salute e l'incolumita' pubblica;
e) per qualsiasi prodotto pericoloso:
1) vietarne l'immissione sul mercato e adottare le
misure necessarie a garantire l'osservanza del divieto;
f) per qualsiasi prodotto pericoloso gia' immesso sul
mercato rispetto al quale l'azione gia' intrapresa dai
produttori e dai distributori sia insoddisfacente o
insufficiente:
1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e
immediato e l'informazione dei consumatori circa i rischi
da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico
del produttore e, ove cio' non sia in tutto o in parte
possibile, a carico del distributore;
2) ordinare o coordinare o, se del caso,
organizzare con i produttori e i distributori, il suo
richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in
condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico
dei produttori e dei distributori.
3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave
le amministrazioni di cui all'articolo 106 intraprendono le
azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerita',
opportune misure analoghe a quelle previste al comma 2,
lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che
riguardano la gestione del RAPEX di cui all'allegato II.
4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure
analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a
quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del
principio di precauzione, agiscono nel rispetto del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, in particolare
degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato
alla gravita' del rischio.
5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle
misure adottate sulla base del principio di precauzione e,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano
e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei
distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal
presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di
codici di buona condotta ed accordi con le categorie di
settore.
6. Per le finalita' di cui al presente titolo e senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le
amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, si
avvalgono della collaborazione dell'Agenzia delle dogane e
della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema
di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema
RAPEX, di cui all'allegato II, ed agiscono secondo le norme
e le facolta' ad esse attribuite dall'ordinamento.
7. Le misure di cui al presente articolo possono
riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il
responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora
cio' sia necessario al fine di collaborare alle azioni
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto
stesso.
8. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante
dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i
quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla
normativa antincendio, il Ministero dell'interno si avvale,
per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza
tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti
comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei
prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri
uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera
nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e,
comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa
vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non
divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura,
sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro
divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o
della pubblica o privata incolumita'.».



 
Art. 87




Verifica e controllo dell'attuazione
delle norme di prevenzione incendi


1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, ed, in particolare di quelle previste per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il personale del Corpo nazionale effettua procedimenti di verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, in particolare:
a) fornisce informazioni all'utenza sulle norme e sulle disposizioni vigenti da cui discendono obblighi di adeguamento o di realizzazione di opere e sistemi antincendio;
b) esamina le richieste assicurando la partecipazione dell'utenza, la trasparenza dell'attivita' amministrativa e la formale correttezza dei rapporti, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
c) esamina per la definizione dei pareri di conformita' sui progetti, la documentazione trasmessa, richiedendo all'utente, qualora necessario, documentazione integrativa finalizzata alla corretta definizione del parere entro i termini del procedimento;
d) esprime, all'esito dell'attivita' di esame delle istanze, il formale parere di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.
2. In occasione dei sopralluoghi per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, anche se eseguiti collegialmente, il personale:
a) esamina preventivamente il fascicolo inerente l'attivita' soggetta al controllo;
b) informa l'utente della data e dell'orario in cui sara' eseguita la visita in modo da consentirne la partecipazione, anche unitamente ad un tecnico di fiducia;
c) verifica la congruenza dello stato dei luoghi con gli elaborati di progetto approvati, l'assenza di situazioni di anomalia attinenti alle misure di sicurezza antincendio all'interno dell'attivita', la corretta funzionalita' di impianti, sistemi ed attrezzature antincendio, mediante verifica a campione, l'avvenuta adozione delle misure in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ed esamina l'eventuale ulteriore documentazione tecnica consegnata;
d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria, in accordo con la struttura di polizia giudiziaria del comando;
e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attivita' effettuate, predispone gli atti di competenza, proponendo il rilascio del certificato di prevenzione incendi in caso di esito positivo del sopralluogo, ovvero motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni. Qualora non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ne predispone la comunicazione alle autorita' competenti e la contestuale comunicazione al soggetto che ha richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi, della cessazione dell'efficacia della dichiarazione di inizio attivita' eventualmente presentata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e delle altre disposizioni vigenti.
3. Il personale presenzia e, ove necessario, effettua le operazioni di prelievo dei campioni di materiale da certificare ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984, sottoscrivendo il verbale redatto in sede di sopralluogo e siglando il plico contenente il materiale prelevato da inviare al laboratorio certificatore per le prove previste.



Note all'art. 87:
Per il testo degli articoli 19 e 20 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota
all'articolo 86.



 
Art. 88




Servizi di prevenzione incendi
degli Uffici centrali del Dipartimento


1. Il personale degli uffici centrali del Dipartimento partecipa ai servizi di prevenzione incendi propri delle strutture centrali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, curando, in particolare, l'attivita' necessaria per la predisposizione della normazione tecnica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nell'esercizio delle attivita' di competenza, il personale della direzione centrale per la prevenzione e della sicurezza tecnica, tenuto conto dei ruoli, delle qualifiche e della specifica formazione posseduta:
a) espleta le prove di laboratorio secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto degli standard di qualita' verificando la funzionalita' delle apparecchiature;
b) provvede alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature segnalando al responsabile del laboratorio stesso eventuali inefficienze o mancanza di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle prove;
c) mantiene in efficienza il laboratorio e utilizza durante le prove idonei mezzi di protezione individuale, onde evitare situazioni a rischio di infortuni;
d) controlla che ai laboratori non accedano persone e non vengano effettuate foto o riprese video all'interno del laboratorio se non autorizzate dal dirigente dell'area;
e) riceve e protocolla le richieste di prova, di rilascio, estensione e rinnovo di omologazioni, di provvedimenti di abilitazione, di iscrizione e autorizzazione comunque denominati attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a svolgere l'attivita' di certificazione, e prova;
f) riceve e fornisce informazioni al pubblico osservando l'obbligo del segreto industriale e le disposizioni previste dalla legge del 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
g) effettua i controlli sui prodotti ai fini della sicurezza antincendio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Al fine di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1, lettera e), il personale:
a) esamina preventivamente il fascicolo inerente la richiesta;
b) informa l'utente, della data e dell'orario in cui sara' eseguita la visita;
c) in sede di sopralluogo, verifica la funzionalita' delle apparecchiature, la preparazione del personale, le metodologie di lavoro, le procedure di prova e la sicurezza antincendio degli ambienti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti anche in materia di rispetto dei requisiti di qualita';
d) in presenza di una fattispecie di reato predispone gli atti di polizia giudiziaria;
e) a conclusione dei sopralluoghi redige un apposito verbale con l'indicazione delle attivita' effettuate, predispone gli atti di competenza, motivando in ordine ad eventuali dinieghi, prescrizioni o indicazioni.



Note all'art. 88:
Si riportano gli articoli 14 e 15 del citato decreto n.
139 del 2006:
«Art. 14 (Competenza e attivita'). - 1. La prevenzione
incendi e' affidata alla competenza esclusiva del Ministero
dell'interno, che esercita le relative attivita' attraverso
il Dipartimento e il Corpo nazionale.
2. Le attivita' di prevenzione incendi di cui al comma
1 sono in particolare:
a) l'elaborazione di norme di prevenzione incendi;
b) il rilascio del certificato di prevenzione
incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico,
di collaudo e di certificazione, comunque denominati,
attestanti la conformita' alla normativa di prevenzione
incendi di attivita' e costruzioni civili, industriali,
artigianali e commerciali e di impianti, prodotti,
apparecchiature e simili;
c) il rilascio a professionisti, enti, laboratori e
organismi di atti di abilitazione, iscrizione e
autorizzazione comunque denominati, attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari o l'idoneita' a
svolgere attivita' di certificazione, ispezione e prova
nell'ambito di procedimenti inerenti alla prevenzione
incendi;
d) lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le
prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature,
finalizzati a garantire il rispetto della sicurezza in caso
di incendio, anche in qualita' di organismo di
certificazione, ispezione e di laboratorio di prova;
e) la partecipazione, per gli aspetti connessi con la
prevenzione incendi, all'attivita' di produzione normativa
nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni
internazionali e alla relativa attivita' di recepimento in
ambito nazionale;
f) la partecipazione alle attivita' di organismi
collegiali, istituiti presso le pubbliche amministrazioni,
l'Unione europea o le organizzazioni internazionali,
deputati, in base a disposizioni di legge o regolamentari,
a trattare questioni connesse con la prevenzione incendi,
fermo restando quanto previsto in materia di organizzazione
amministrativa di organi dello Stato;
g) le attivita' di formazione, di addestramento e le
relative attestazioni di idoneita';
h) l'informazione, la consulenza e l'assistenza;
i) i servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico;
l) la vigilanza sull'applicazione delle norme di
prevenzione incendi di cui alla lettera a).
3. Il Corpo nazionale, oltre alle attivita' di cui al
comma 2, programma, coordina e sviluppa le attivita' di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari
attraverso la promozione e lo svolgimento di studi,
ricerche, sperimentazioni e attivita' di normazione, anche
in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e
aziende, anche di rilievo internazionale. Tali attivita'
concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi
a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza di opere, prodotti,
macchinari, impianti, attrezzature e dei luoghi di lavoro,
in armonia con le disposizioni comunitarie.
4. Le attivita' di prevenzione incendi sono esercitate
in armonia con le disposizioni sugli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
8 della legge 13 maggio 1940, n. 690.
6. Al fine del conseguimento degli obiettivi del
servizio di prevenzione incendi, la relativa organizzazione
e' disciplinata secondo uniformi livelli di sicurezza sul
territorio nazionale e principi di economicita', efficacia
ed efficienza.
Art. 15 (Norme tecniche e procedurali di prevenzione
incendi). - 1. Le norme tecniche di prevenzione incendi
sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato
centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
Esse sono fondate su presupposti tecnico-scientifici
generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
prevenire e specificano:
a) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere
degli incendi attraverso dispositivi, sistemi, impianti,
procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad
influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale
combustibile e sull'agente ossidante;
b) le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti
operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio
attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche
costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e
simili.
2. Le norme tecniche di prevenzione incendi relative ai
beni culturali ed ambientali sono adottate con decreto dei
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali.
3. Fino all'adozione delle norme di cui al comma 1,
alle attivita', costruzioni, impianti, apparecchiature e
prodotti soggetti alla disciplina di prevenzione incendi si
applicano i criteri tecnici che si desumono dalle finalita'
e dai principi di base della materia, tenendo presenti
altresi' le esigenze funzionali e costruttive delle
attivita' interessate.».
Per i riferimenti alla citata legge n. 241 del 1990, si
veda nella nota all'articolo 41.
Per il testo dell'articolo 107 del citato decreto
legislativo n. 206 del 2005, si veda nelle note
all'articolo 86.



 
Art. 89




Attivita' di formazione esterna


1. Il personale del Corpo nazionale svolge verso l'esterno l'attivita' di formazione e di addestramento nelle materie istituzionali attraverso corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa di promozione della cultura della sicurezza antincendio, definita anche a seguito di convenzioni e accordi di programma con amministrazioni, enti e soggetti privati.
2. L'attivita' di formazione esterna viene resa presso le strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, presso le scuole e le universita' o presso altre strutture individuate da enti pubblici o privati.
3. Il dirigente o suo delegato valuta l'idoneita' della struttura didattica ed autorizza l'attivita' formativa con l'impiego di personale, mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, comunicando al richiedente il calendario delle lezioni, il programma formativo, i nominativi e la qualifica dei docenti, i supporti didattici necessari, i mezzi e le attrezzature per effettuare prove ed esercitazioni, nonche' di quanto altro necessario ad assicurare l'efficace svolgimento dell'attivita'.
4. Il personale, sulla base dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, tenendo conto dell'attitudine all'insegnamento e delle specifiche competenze ed esperienze, partecipa all'attivita' formativa nei confronti dell'utenza esterna secondo criteri di equita' e rotazione.
5. L'attivita' formativa di cui al comma 1 e' espletata in orario ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
6. La partecipazione ai corsi organizzati presso i comandi provinciali avviene previa stipula di idonea copertura assicurativa a tutela dei partecipanti. Analoga copertura deve essere prevista nel caso di svolgimento di prove pratiche presso altre strutture. L'assunzione dei relativi oneri e' a totale carico dei soggetti richiedenti, i quali sollevano l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' per fatti connessi allo svolgimento delle attivita' formative.
7. Il personale addetto alle docenze e' tenuto:
a) al rispetto della puntualita' e degli orari previsti avendo cura della propria immagine come rappresentante del Corpo nazionale;
b) a fornire indicazioni sul ruolo e qualifica di appartenenza;
c) al rispetto dei discenti, adeguando le metodologie adottate alle esigenze dell'uditorio, in modo da assicurare la comprensione e l'apprendimento di quanto trattato, fornendo adeguate risposte alle domande formulate;
d) a offrire un'esposizione esaustiva degli argomenti previsti dal programma didattico, anche in relazione ai supporti in dotazione ed alle dispense in possesso dei discenti;
e) alla redazione di un verbale sull'attivita' didattica espletata, segnalando eventuali problematiche o disservizi al responsabile dell'attivita' formativa.
8. Il personale addetto agli addestramenti ed alle esercitazioni pratiche cura, oltre a quanto previsto dal comma 7, lo svolgimento delle prove in condizioni di sicurezza e la verifica della corretta partecipazione alle prove di tutto il personale discente, nonche' la custodia e vigilanza dei mezzi ed attrezzature del Corpo nazionale, impiegati per l'attivita' di specie. A tal fine, durante l'attivita' addestrativa e' obbligato ad indossare l'uniforme ed adotta e fa adottare ai discenti i dispositivi di protezione individuale previsti.
9. Il personale componente le commissioni di esame procede alla valutazione dei discenti con imparzialita' e secondo le modalita' definite dal Dipartimento.
10. Le attivita' di formazione e addestramento di cui al presente articolo sono ricomprese nei compiti e doveri d'ufficio del personale del Corpo nazionale e vengono svolte su designazione dell'Amministrazione.
 
Art. 90




Promozione e diffusione della cultura della sicurezza


1. Le strutture del Corpo nazionale, sulla base di specifiche direttive ed autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento, promuovono iniziative, anche di carattere sociale, per accrescere la cultura della sicurezza, organizzando o partecipando con propri rappresentanti a convegni, seminari, incontri formativi, nonche' effettuando attivita' addestrative ed esercitazioni.
 
Art. 91




Servizi di vigilanza antincendio


1. I servizi di vigilanza, in relazione alla natura obbligatoria, sono resi in orario di lavoro ordinario, straordinario o al di fuori dell'orario ordinario e straordinario, secondo quanto stabilito dal procedimento negoziale.
2. I servizi di vigilanza, allorche' organizzati con personale libero dal servizio, sono programmati secondo criteri di equita' e rotazione concordati in sede di procedimento negoziale, tenendo conto delle specifiche professionalita' e privilegiando la volontarieta'.
3. Il personale si presenta alla sede di servizio prevista all'ora prestabilita in uniforme e raggiunge il luogo dell'attivita' con i mezzi di istituto e le attrezzature necessarie. Ovvero, sempre in uniforme, si reca, compatibilmente con la disponibilita' delle attrezzature necessarie, direttamente, all'ora stabilita, sul luogo del servizio.
4. Per i servizi di vigilanza nei luoghi indicati al comma 2 e dal comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il responsabile del servizio, prima dell'avvio dell'attivita', deve documentarsi sulle condizioni di esercizio e sulle eventuali prescrizioni imposte dalla commissione comunale o provinciale di vigilanza, coordinandosi con i referenti delle altre forze operative istituzionali presenti e con i referenti del servizio di prevenzione e protezione aziendale.
5. Nello svolgimento del servizio di cui al comma 4, il personale operativo:
a) prima dell'inizio dello spettacolo ispeziona il locale e controlla gli impianti e mezzi di protezione antincendio, la fruibilita' delle vie di esodo e verifica l'efficienza dei sistemi di comunicazione. Laddove sono riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale o comunale di vigilanza, che non sia possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, determinando condizioni di rischio, il responsabile del servizio di vigilanza attiva le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dandone conoscenza al comando provinciale dei vigili del fuoco, e ne da comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) durante lo svolgimento dello spettacolo, verifica che vengano osservate le prescrizioni regolamentari e quelle di esercizio, finalizzate al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
c) al termine dello spettacolo, assicura il presidio nel luogo dell'attivita' per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti;
d) al termine del servizio, il responsabile redige un rapporto relativo alle attivita' svolte che viene acquisito agli atti del comando provinciale per gli eventuali, successivi adempimenti.



Note all'art. 91:
Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo
n. 139 del 2006.
«Art. 18 (Servizi di vigilanza antincendio). - 1. La
vigilanza antincendio e' il servizio di presidio fisico
reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo
nazionale con proprio personale e mezzi tecnici nelle
attivita' in cui fattori comportamentali o sequenze di
eventi incontrollabili possono assumere rilevanza tale da
determinare condizioni di rischio non preventivabili e
quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di
prevenzione. La vigilanza antincendio e' finalizzata a
completare le misure di sicurezza peculiari dell'attivita'
di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e
ad assicurare l'immediato intervento nel caso in cui si
verifichi l'evento dannoso.
2. I soggetti responsabili dei locali di pubblico
spettacolo ed intrattenimento e delle strutture
caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti
a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. Con il
decreto di cui al comma 5 sono individuati i locali e le
strutture esclusi da tale obbligo.
3. I servizi di vigilanza antincendio nei locali di
pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in
conformita' alle apposite deliberazioni delle commissioni
comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di cui agli articoli 141-bis e 142 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
4. Su richiesta dei soggetti responsabili, possono
essere effettuati servizi di vigilanza antincendio nei
locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti,
depositi, magazzini e simili diversi da quelli indicati al
comma 2. I servizi sono resi compatibilmente con la
disponibilita' di personale e mezzi del Corpo nazionale.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' dettata la disciplina organica dei servizi
di vigilanza antincendio, nonche' dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale.».
Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2006, si veda nella nota
all'articolo 86.
Si riporta il testo dell'articolo 82 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza):
«Art. 82. - Nel caso di tumulto o di disordini o di
pericolo per la incolumita' pubblica o di offese alla
morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di
pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione
dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.
Qualora il disordine avvenga per colpa di chi da' o fa
dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono
ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo
d'ingresso.».



 
Art. 92




Attivita' di formazione interna


1. Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle attivita' istituzionali proprie dei ruoli e delle qualifiche di appartenenza, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di formazione, anche a carattere abilitante, di aggiornamento professionale, nonche' a periodi di attivita' addestrativi, secondo la programmazione e le esigenze definite dal Dipartimento in coerenza con il procedimento negoziale.
2. Il Dipartimento o il dirigente responsabile, in caso di eccezionali ed improvvise esigenze, puo' disporre la sospensione dei corsi e l'impiego del personale in attivita' urgenti.
3. Durante lo svolgimento dei corsi, il personale si attiene alle regole ed alla disciplina dei corsi, secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso.
 
Art. 93




Formazione degli allievi


1. Le attivita' di formazione iniziale degli allievi finalizzate all'immissione nei ruoli di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono svolte presso la Scuola di formazione di base, la Scuola di formazione operativa, l'Istituto superiore antincendi, nonche' presso i poli didattici, le altre strutture del Corpo nazionale o, in casi di particolari esigenze, presso altre sedi didattiche individuate dal Dipartimento.
2. Durante lo svolgimento dei corsi l'allievo:
a) e' tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento compatibili con il proprio status di allievo e dei regolamenti emanati dalla competente struttura del Dipartimento;
b) segue i programmi formativi adottati secondo le direttive del dirigente responsabile e del direttore del corso;
c) indossa l'uniforme e tutti gli equipaggiamenti previsti, di cui cura la custodia ed il mantenimento in perfetto ordine ed efficienza negli spazi affidati;
d) partecipa alle attivita' formative e alle prove pratiche con impegno e disciplina;
e) qualora eccezionalmente impiegato in servizi di istituto si attiene alle disposizioni ed ai compiti affidati dal responsabile operativo in loco.



Note all'art. 93:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 217
2005, si veda nella nota al titolo.



 
Art. 94




Formazione per il conseguimento di abilitazioni


1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo VIII, il personale del Corpo nazionale partecipa ai corsi di formazione abilitanti all'esecuzione di tecniche, manovre o di conduzione di mezzi, in relazione alle esigenze stabilite dall'Amministrazione che ne programma lo svolgimento ed il relativo aggiornamento e mantenimento operativo.
 
Art. 95




Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale


1. Il personale del Corpo nazionale e' tenuto a partecipare a corsi di aggiornamento professionale nelle sedi individuate dall'Amministrazione e secondo la programmazione e le modalita' di svolgimento individuate dalla stessa.
 
Art. 96




Addestramento operativo


1. Al fine di mantenere la propria capacita' tecnica ed operativa il personale e' tenuto a partecipare all'addestramento operativo secondo le direttive del dirigente responsabile.
2. I programmi e le attivita' di cui al comma 1, si riferiscono anche ad esercitazioni di protezione civile, difesa civile ed in ambito interforze, in applicazione di specifiche pianificazioni.
 
Art. 97




Servizi amministrativi, tecnici ed informatici
del Corpo nazionale


1. I servizi amministrativi, tecnici ed informatici del Corpo nazionale sono svolti dal personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico informatici di cui al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, secondo le modalita' indicate dal presente regolamento e dalle direttive del Dipartimento.
2. Il personale operativo puo' partecipare ai servizi di cui al comma 1 finalizzati all'espletamento dell'attivita' di soccorso tecnico urgente, anche nell'ambito delle turnazioni o in servizio giornaliero, in relazione all'incarico o alla mansione affidatagli.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneita' all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, e' impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attivita' di soccorso.



Note all'art. 97:
Si riporta il testo dell'articolo 134, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 217 del 2005:
«Art. 134 (Mutamento di funzioni e trasferimento di
ruolo per sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). -
(Omissis).
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo
del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in
previsione della sua riammissione al termine dell'assenza
per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12
della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica
richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla
base dei parametri psico-fisici previsti per il personale
tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al
servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento
individua, sulla base delle funzioni proprie della
qualifica, le attivita' tecnico-operative correlate al
soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il
dipendente puo' continuare a svolgere, permanendo nella
qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di
tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena
funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di
soccorso.».



 
Art. 98




Attivita' del personale addetto ai servizi informatici


1. Il personale addetto ai servizi tecnici per l'informatica, nell'ambito dei laboratori di appartenenza, espleta l'attivita' di:
a) controllo dell'efficienza e manutenzione dei sistemi in dotazione;
b) sviluppo di programmi, secondo le direttive del Dipartimento;
c) partecipazione all'attivita' operativa al fine di garantire il funzionamento di strumentazioni informatiche in dotazione, anche per l'allestimento di sale operative, approntate in caso di calamita'.
2. Gli addetti ai servizi tecnici rendono edotto il personale sulle caratteristiche e sul corretto utilizzo degli apparati e dei sistemi utilizzati, soprattutto quelli di nuova generazione.
 
Art. 99




Attivita' del personale addetto ai servizi amministrativi-contabili


1. Il personale addetto ai servizi amministrativi-contabili partecipa alle attivita' espletate dal Corpo nazionale, secondo le direttive del dirigente responsabile nell'ambito dell'Area funzionale, unita' organizzativa o settore a cui e' addetto. A tal fine, oltre alle competenze specifiche derivanti dal ruolo e dalla qualifica di appartenenza, supportano le esigenze del personale impegnato nei servizi operativi, di formazione e di prevenzione incendi.
 
Art. 100




Attivita' del personale presso gli uffici centrali


1. Fermo restando quanto specificamente previsto dalle disposizioni di cui al Titolo IX, Capi II, IV e V, relativi ai servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e dell'attivita' di formazione interna, il personale del Corpo nazionale presso gli uffici centrali, in funzione del ruolo e della qualifica di appartenenza, partecipa alle attivita' del Dipartimento finalizzate ad assicurare il coordinamento, l'unitarieta' di indirizzo, l'efficienza ed il corretto svolgimento dei compiti istituzionali da parte delle strutture territoriali.
 
Art. 101




Disposizioni particolari attinenti la sorveglianza
e l'accesso del pubblico alle sedi di servizio


1. Presso ciascuna sede del Corpo nazionale, anche ai fini della tutela della sicurezza delle persone e della conservazione dei beni, deve essere garantita la sorveglianza degli accessi attraverso personale del Corpo nazionale, appositamente incaricato e sistemi di videosorveglianza. La custodia della sede e' assicurata dal personale individuato dal responsabile del turno presente nella sede stessa. Gli accessi devono, di norma, essere tenuti in posizione di chiusura.
2. In caso di mancanza di personale preposto ai servizi di cui al comma 1, il personale delle sedi espleta gli interventi di soccorso dopo avere attivato gli impianti di videosorveglianza, ove presenti, e chiuso i vani di accesso della sede di servizio.
3. Il servizio di sorveglianza dovra' inoltre assicurare la regolamentazione degli accessi a soggetti estranei all'Amministrazione, provvedendo ad una corretta gestione degli stessi secondo le disposizioni impartite dal dirigente.
4. Il dirigente di ciascuna struttura del Corpo nazionale individua le aree aperte al pubblico, ne definisce gli orari di apertura e le modalita' di accesso, in modo da consentire la massima soddisfazione dell'utenza. In ogni caso vanno preclusi all'accesso del pubblico tutti i locali in cui viene effettuata l'attivita' istruttoria dei fascicoli, gli archivi, i locali tecnici destinati ai server ed ai servizi informatici, nonche' tutte le aree e gli ambienti a rischio specifico individuati dal dirigente.
5. La visita di aree non accessibili direttamente al pubblico e' consentita solo previa autorizzazione del dirigente e mediante l'accompagnamento di personale interno che ha il dovere di vigilare sul comportamento degli ospiti anche in relazione alla loro personale esposizione ai rischi ed all'interferenza con l'attivita' istituzionale.
 
Art. 102




Invarianza degli oneri


1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2012


NAPOLITANO




Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze


Cancellieri, Ministro dell'interno


Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino



Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012 Interno, registro n. 4, foglio n. 65
 
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