Gazzetta n. 118 del 22 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 11 novembre 2011
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze a favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, per l'anno 2011.





IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI




di concerto con




IL MINISTRO DELLA SALUTE




IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE




e




IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
con delega alle politiche per la famiglia


Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»;
Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministro delle politiche per la famiglia»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia;
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che individua la trasparenza, anche con riferimento all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, come «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione»;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in luogo della precedente «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali»;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;
Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere Generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province Autonome di Trento e Bolzano anche per il 2011;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che dispone che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 924 milioni di curo per l'anno 2011 e che una quota di tali risorse, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita' indicate nell'elenco 1 allegato alla citata legge;
Visto l'elenco 1, allegato alla citata legge 13 dicembre 2010, n. 220, che indica tra le finalita' di cui all'art. 1, comma 40, della medesima legge, gli «Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per un ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, recante «Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2011)», con cui si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni di euro, gia' destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2011, registro n. 8, foglio n. 22, col quale sono apportate variazioni in termini di competenza e di cassa e che dispone, in particolare, la variazione in aumento pari a euro 100 milioni sul capitolo n. 3538 «Fondo per le non autosufficienze» (4.2.1) di pertinenza della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2011;
Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, che ha recepito il risultato dell'attivita' svolta dalla Consulta delle Malattie neuromuscolari, istituita con decreto ministeriale del 7 febbraio 2009;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 ottobre 2011;


Decreta:


Art. 1




Riparto delle risorse


1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per l'anno 2011, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite alle Regioni per le finalita' di cui all'art. 2. Il riparto alle Regioni avviene secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica:
a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 45 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.
 
Art. 2




Finalita'


1. Nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell'ambito dell'offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, in coerenza con l'art. 4 dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011 e, in particolare, al fine di evitare fratture nella continuita' assistenziale e condizioni di improprio abbandono delle famiglie, attraverso:
a) progetti finalizzati a realizzare o potenziare percorsi assistenziali domiciliari che consentano una presa in carico globale della persona affetta e dei suoi familiari, atteso che il domicilio della persona con SLA rappresenta il luogo d'elezione per l'assistenza per la gran parte del corso della malattia;
b) interventi volti a garantire il necessario supporto di assistenti familiari per un numero di ore corrispondente alle differenti criticita' emergenti con l'evoluzione della malattia, inclusa l'attivazione di specifici percorsi formativi per assistenti familiari per pazienti affetti da SLA che coprano gli aspetti legati alle diverse aree di bisogno (motoria, respiratoria, nutrizionale, della comunicazione, della dimensione domiciliare);
c) interventi volti al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver, in sostituzione di altre figure professionali e sulla base di un progetto personalizzato in tal senso monitorato.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria. Le prestazioni, gli interventi e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi di quelli sanitari.
3. Le Regioni possono, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche mediante protocolli interregionali e nel limite massimo dell'1% delle risorse assegnate, effettuare attivita' di ricerca finalizzata alla ottimizzazione dei modelli assistenziali per migliorare la qualita' di vita del paziente e prevenire le complicanze, anche attraverso il monitoraggio e la valutazione degli interventi posti in essere ai sensi del presente decreto.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'accordo in Conferenza Unificata del 25 maggio 2011, citato in premessa, le Regioni favoriscono e facilitano l'accesso ai percorsi di presa in carico assistenziale, inclusi quelli disposti con le risorse di cui al presente decreto, collaborando con le Associazioni di utenti attive nella loro area.
 
Art. 3




Erogazione e monitoraggio


1. Le Regioni comunicano le modalita' di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalita' di cui all'art. 2.
2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1, nonche' la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, gli interventi, i trasferimenti effettuati e i progetti finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonche' le procedure adottate per favorire l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
 
Art. 4




Quote riferite alle Province autonome
di Trento e Bolzano


1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle finanze, la quota riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano e' calcolata al solo fine di consentire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la comunicazione del relativo l'ammontare al Ministero dell'economia e delle finanze per le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei Conti.


Roma, 11 novembre 2011


Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi




Il Ministro della salute
Fazio




Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti




Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con delega alle politiche della famiglia
Giovanardi



Registrato alla corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE E MIN. LAVORO, registro n. 14, foglio n. 110
 
Allegato




Tabella 1



Parte di provvedimento in formato grafico
 
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