Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 16 maggio 2012
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Asti» in esecuzione dell'Ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio e le conseguenti disposizioni per il ripristino delle altre previsioni di cui al disciplinare modificato con il decreto 21 novembre 2011 e per l'aggiornamento del fascicolo tecnico della medesima DOP inviato alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 vicies, par. 2 e 3, del Reg. CE n. 1234/2007.





IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare


Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e, in particolare, le disposizioni transitorie di cui all'art. 31;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1993, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2011, con il quale ai sensi della richiamata normativa comunitaria e nazionale e' stato modificato il disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti»;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007;
Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo n. 61/2010, concernente l'istituzione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, quale Organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avente con funzioni consultive e propositive in materia di tutela e valorizzazione commerciale dei vini DOP e IGP;
Vista l'ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio con la quale, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dall'Azienda Agricola Castello del Poggio s.s., e' stata sospesa l'efficacia del disciplinare di produzione cosi' come modificato con il citato decreto ministeriale 21 novembre 2011;
Tenuto conto delle motivazioni della citata ordinanza cautelare n. 955/2012, in base alle quali «... il ricorso appare assistito da sufficiente fumus boni iuris, in particolare laddove la ricorrente lamenta un difetto di motivazione del provvedimento impugnato (decreto ministeriale n. 23395 del 21 novembre 2011), cio' alla luce delle risultanze che emergono nella fase istruttoria della procedura (vgs, in particolare, verbali delle riunioni del Comitato nazionale vini del 19 e 20 luglio, 5 ottobre e 15 novembre 2011); - che altresi', a fronte della presentazione della documentazione tecnica presentata ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge n. 164 del 1992, non sembrano emergere elementi tali da confutare le risultanze delle relazioni redatte da esperti poste a corredo dell'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dell'Asti;»;
Considerato che il TAR Lazio ha fissato al 24 ottobre 2012 l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso in questione, ovvero in un'epoca che cade a stagione vendemmiale ultimata per le uve destinate a produrre i vini Asti DOCG e, pertanto, in attesa del definitivo pronunciamento del TAR Lazio, anche per la prossima vendemmia 2012 si dovrebbe applicare il disciplinare di produzione che esclude parte del territorio del Comune di Asti dalla zona di produzione delle uve della DOCG «Asti», arrecando cosi' un grave pregiudizio economico alla ditta ricorrente, la quale potrebbe legittimamente richiedere al Ministero il risarcimento per i danni economici arrecati; analogamente altre ditte interessate alla produzione dei vini DOCG Asti potrebbero vantare gli stessi diritti riguardo alla mancata applicazione per la prossima vendemmia di alcune modifiche tecnico-produttive inserite nel disciplinare con il richiamato decreto 21 novembre 2011, oggetto della citata ordinanza sospensiva;
Ritenuto, a titolo di autotutela ed in accoglimento dei rilievi formulati nella predetta ordinanza del TAR Lazio, di riaprire il procedimento - a partire dalla fase giudicata non conforme (seppur in via cautelare) dal citato TAR - al fine di inserire parte del territorio del comune di Asti nella zona di produzione dell'omonima DOCG, mediante l'apporto dell'apposita modifica all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso nella riunione dell'8 maggio 2012 dal Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010 sulla proposta di modifica della delimitazione della zona di produzione della DOCG «Asti», predisposta dal Ministero in conformita' alle motivazioni di cui alla richiamata ordinanza del TAR Lazio;
Considerato che il ricorso e le motivazioni della richiamata ordinanza sono incentrati sull'esclusione di parte del comune di Asti dalla zona di produzione delle uve della DOCG in questione, mentre non entrano nel merito delle altre modifiche del disciplinare di produzione apportate con il citato decreto ministeriale 21 novembre 2012;
Ritenuto, pertanto, di dover apportare la conseguente modifica all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini DOCG Asti, rispetto al testo approvato con citato decreto 21 novembre 2011, nei termini sopra specificati, e nel contempo di far salve tutte le altre modifiche apportate al disciplinare di produzione in questione con il predetto decreto ministeriale 21 novembre 2011, cosi' come aggiornato con il richiamato decreto ministeriale 30 novembre 2011 alla luce delle modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui alla vigente normativa comunitaria;
Ritenuto altresi' di disporre le conseguenti modifiche al fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007;


Decreta:


Art. 1


1. In esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 955/2012 del TAR Lazio, l'art. 3 del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», approvato con decreto ministeriale 29 novembre 1993 e successivamente modificato con i decreti richiamati in premessa, e' sostituito per intero dal seguente testo:


«Art. 3 - (Zona di produzione delle uve)


1. Le uve designate nel presente disciplinare devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
in provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone;
in provincia di Asti:
la parte del territorio del comune di Asti, come di seguito delimitata:
l'area compresa nella frazione di San Marzanotto e frazione Valle Tanaro e' ubicata nella zona sud del comune di Asti, in aderenza alla tangenziale e al nuovo tratto autostradale Asti-Cuneo, e nell'area costituita dal bacino del fiume Tanaro. Puo' essere efficacemente individuata geograficamente ponendo come estremi di delimitazione la strada San Marzanotto che funge da collegamento in fondovalle fra la citta' di Asti e il comune di Isola d'Asti, la strada San Marzanotto che unisce il fondovalle con l'abitato di San Marzanotto Paese che prosegue poi percorrendo la zona denominata Serra San Domenica che da origine alla strada omonima, trasformandosi poi in strada Frazione Valletanaro in direzione del concentrico del Torrazzo e dalla strada Frazione Valletanaro che funge da collegamento fra localita' Torrazzo e il centro urbano di Asti e la strada per Isola d'Asti costeggiando la nuova bretella autostradale in direzione Alba-Cuneo. L'area compresa nella frazione Variglie e' ubicata nella zona sud del comune di Asti, in aderenza all'arteria urbana di Corso Alba, che diventa poi Strada Provinciale n. 8 una volta passato l'abitato di Variglie e proseguendo in direzione di Revigliasco d'Asti, dalla strada Val del Rey in direzione e fino a lambire l'abitato di frazione Vaglierano nella parte piu' a sud e dalla strada denominata strada Localita' Variglie, che funge sempre da collegamento fra i due nuclei frazionali, nella porzione piu' a nord. L'area compresa nella frazione Portacomaro Stazione Regione Poggio e' ubicata nella zona nord-est del comune di Asti, lungo la direttrice verso Moncalvo e Casale Monferrato. Puo' essere efficacemente e chiaramente individuata geograficamente ponendo come estremi di delimitazione la strada di Localita' Poggio che si snoda parallelamente al corso del torrente Versa in direzione nord, la strada di Localita' Poggio che si snoda parallelamente al corso del Rio Rotta fino alla borgata denominata «Bodina», il confine comunale nella zona dove si ha la «confluenza» fra i territori comunali di Asti, Portacomaro e Calliano, il corso del Rio Gorgo (che si trasformera' piu' a valle nel Rio Rotta), il confine comunale nella parte piu' a nord verso il territorio del comune di Calliano e il confine comunale nella parte occidentale verso il territorio del comune di Castell'Alfero, che coincide per buona parte con la strada asfaltata denominata di Localita' Poggio;
l'intero territorio dei comuni di: Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti, San Marzano Oliveto, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi;
in provincia di Cuneo:
l'intero territorio dei comuni di: Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.».
2. Fatta salva la modifica di cui al comma 1, e' ripristinata l'efficacia del disciplinare di produzione della DOCG «Asti» cosi' come modificato con il decreto ministeriale 21 novembre 2011 richiamato in premessa.
3. Al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, par. 2, del regolamento CE n. 1234/2007, cosi' come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e' inserita la modifica di cui al comma 1.
4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato con la modifica di cui al comma 3 saranno inoltrati alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del fascicolo tecnico della DOP «Asti» gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del regolamento CE n. 1234/2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2012


Il direttore generale: Sanna
 
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