Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2012
Determinazione, per l'anno 2011, dell'aliquota media del prelievo erariale unico da applicare singolarmente alla base imponibile maturata nell'anno d'imposta 2011 da ciascun apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6a), del T.U.L.P.S





IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato


Visto l'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.);
Visto l'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'articolo 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003 concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto l'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativi al prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che demanda all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di stabilire, con appositi decreti, le modalita' di effettuazione della liquidazione del Prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, per gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «a decorrere dal 1° gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e' determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;
e) 8 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008»;
Visto l'articolo 30-bis, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, che ha disposto che «fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali di applicazione, gli importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai soggetti passivi di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati assumendo un'aliquota pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a), del presente articolo»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e le relative disposizioni transitorie;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato n. 452 del 12 aprile 2007, concernente le modalita' di assolvimento del Prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi con vincita in denaro;
Considerato che la raccolta conseguita nell'anno 2011 nel settore degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110 comma 6a) del T.U.L.P.S. in base alle comunicazioni acquisite dai Concessionari per il tramite del partner tecnologico Sogei e' di € 29.729.195.804,33 (euro ventinovemiliardi settecentoventinovemilioni centonovantacinquemila ottocentoquattro/33);
Considerato che i dati sopra riportati sono stati trasmessi dal partner tecnologico Sogei con nota n. 2012/2952 del 9 marzo 2012 che ne ha curato l'elaborazione ai sensi del gia' citato articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, come riassunto nella tabella allegata;


Decreta:


Art. 1


1. Sull'incremento della raccolta rilevata per l'anno 2011 (€ 29.729.195.804,33) rispetto a quella per l'anno 2008 (€ 21.465.761.265,97), pari ad € 8.253.434.538,36, sono applicati gli scaglioni di cui al citato decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, e ferma restando l'aliquota del 12,60% sulla parte di raccolta fino all'ammontare rilevato nel 2008, l'importo su cui applicare le percentuali relative ai singoli scaglioni e' evidenziato nella tabella allegata.
 
Art. 2


1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 1 il Preu dovuto complessivamente dai concessionari, derivante dal totale delle somme dovute a titolo di imposta secondo i relativi scaglioni, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6a) del T.U.L.P.S. e' pari ad € 3.612.808.622,48.
2. L'aliquota media da applicare alla raccolta di ogni concessionario e' pari al 12,1524%.
Il presente decreto sara' trasmesso per la registrazione alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2012


Il direttore: Tagliaferri

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 289
 
Allegato



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