Gazzetta n. 119 del 23 maggio 2012 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 maggio 2012 |
Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012. (Ordinanza n. 1) |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed e' stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico; Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture; Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al soccorso ed all'assistenza alla popolazione, nonche' all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita'; Rilevato, altresi', che a causa del terremoto sussiste la necessita' di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione; Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna e Lombardia;
Dispone
Art. 1
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonche' degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessita', le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile operano sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. 2. Il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia Romagna ed il Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia sono nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione rispettivamente per le province di Bologna, Modena e Ferrara e per la provincia di Mantova. A tal fine, i predetti Direttori possono operare anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, nonche' avvalendosi del concorso delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome e delle organizzazioni nazionali di volontariato attivate dal Comitato operativo di protezione civile, ovvero dal Dipartimento della protezione civile. 3. L'attivita' di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle verifiche di agibilita' degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita'. 4. Per garantire le attivita' di cui al comma 3 i soggetti di cui al comma 2 sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione. 5. I Direttori di cui al comma 2, anche per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione. |
| Art. 2
1. Le spese derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, nonche' dalle eventuali attivita' di concorso ai soccorsi di cui all'articolo 1, comma 1 poste in essere da componenti non statuali realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso, sono liquidate dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile. Successivamente a detto termine i citati Direttori provvedono ad effettuare le suddette attivita', previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, sulla base di apposita richiesta, corredata da adeguata motivazione e dalla previsione di spesa massima. 2. Per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso dalle componenti statuali, gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile previa rendicontazione delle spese sostenute. Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo per interventi preventivamente autorizzati dal Dipartimento sulla base di idonea quantificazione. 3. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori disposti in via d'urgenza ai sensi della presente ordinanza, le amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole volte all'accertamento della congruita' della spesa anche ex post da parte dei propri uffici tecnici. Gli atti negoziali relativi conseguentemente dovranno contemplare la preventiva accettazione da parte dell'operatore economico, della predetta congruita', tenuto conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui la prestazione e' stata eseguita. 4. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare ricorso alle procedure di gara gia' espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' alle relative norme regionali attuative e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicita' della spesa. |
| Art. 3
1. I Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, per il tramite dei Sindaci dei comuni interessati, sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi sino alla data della verifica di agibilita' effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l'inagibilita'. 3. I benefici economici di cui al presente articolo sono concessi in alternativa ad ogni altra forma di sistemazione alloggiativa di cui all'articolo 1, comma 3. |
| Art. 4
1. In favore del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di cui all'articolo 1, e' riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore forfetarie per le prime 72 ore dall'evento, nonche' 50 ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle gia' autorizzate dai rispettivi ordinamenti, fino alla cessazione dello stato di emergenza. 2. Al personale dirigenziale ed ai titolari di incarichi di posizione organizzativa delle amministrazioni di cui al comma 1, direttamente impegnato nelle predette attivita', e' riconosciuta una indennita' forfetaria per le prime 72, pari al 10% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, nonche' una indennita' mensile, pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 relativi alle prestazioni successive alle prime 72 ore dall'evento, sono autorizzati dal Dipartimento della protezione civile sulla base di un piano di impiego definito dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2. Per il personale del Dipartimento della protezione civile il piano di impiego e' definito dal Capo del Dipartimento. |
| Art. 5
1. Il Dipartimento della protezione civile ed i Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attivita' tecnico - scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. A questi ultimi e' riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, in misura corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente all'area C del comparto Ministeri, debitamente documentate ai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, che provvedono al successivo pagamento. 2. Il Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011 n. 3593, di attivita' tecnico scientifiche di analisi delle fenomenologie in corso, finalizzate all'adozione di eventuali misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile. |
| Art. 6
1. Per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si provvede in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, 145, 241 e 243; decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 7
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 10.000.000,00. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, affidati ai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali agli stessi intestate. 3. Il trasferimento delle risorse alle contabilita' speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Direttori di cui all'articolo 1, comma 2. Al fine di velocizzare l'attivita' di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione puo' essere trasferito sulle contabilita' medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Direttori titolari delle contabilita' speciali e' comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio 2012
Il Capo del dipartimento: Gabrielli |
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