Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2012 |
Riconoscimento, al sig. Carlo Pietrosanto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Carlo Pietrosanto, nato il 27 gennaio 1968 a Fondi (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente sig. Pietrosanto e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 17.4.1997 in Italia presso la Universita' degli studi di Roma "La Sapienza"; Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina; Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre Colegio de Abogados de Murcia" (Spagna); Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che "se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale"; Ritenuto che il riferimento al "percorso formativo analogo" debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilita' dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale; Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un "unicum" che puo' essere preso in considerazione solo nella complessita' del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione; Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilita' al fine di una corretta valutazione della professionalita' dei richiedenti stessi. Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale del richiedente; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 gennaio 2012;
Decreta:
Al sig. Carlo Pietrosanto, nato il 27 gennaio 1968 a Fondi (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli "avvocati". Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 10 maggio 2012
Il direttore generale: Saragnano |
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