Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2012
Riconoscimento, alla sig.ra Toderas Doina Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.





IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile


Vista l'istanza della sig.ra Toderas Doina Lavinia, nata a Alesd (Romania) il 3.11.1978, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Inginer in profilul ingineria mediului, specializarea Ingineria mediului" conseguito nella sessione giugno 2002 presso l'"Universitatea din Oradea", ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti";
Tenuto conto che la sig.ra Toderas ha documentato di aver maturato esperienza professionale;
Viste le determinazioni delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 21 settembre 2010, del 1° aprile 2011, del 17 novembre 2011, del 20 gennaio 2012 e del 15 marzo 2012;
Considerato che, il riconoscimento come ingegnere civile-ambientale presupporrebbe da parte della richiedente un'acquisizione di conoscenze in ambito civile-strutturale che richiederebbe un intero corso di studi per cui il riconoscimento per il settore civile-ambientale e' impossibile, ma che si puo' invece procedere per il riconoscimento per il settore industriale, grazie all'esperienza pratica prodotta;
Preso atto che la sig.ra Toderas, a seguito di nota dell'ufficio procedente, aveva chiesto di ottenere il riconoscimento parziale per la Sezione A, settore civile-ambientale;
Preso atto che il C.N.I., nel corso della conferenza del 20 gennaio 2012 ha rivisto la propria posizione espressa nel corso della conferenza di novembre 2011 e si e' opposto al riconoscimento parziale, in quanto manca, nell'ordinamento italiano, una norma di riferimento specifica che regolamenti l'accesso parziale sia da un punto di vista giuridico che applicativo;
Vista la sentenza 2006/C 60/04 del 19 gennaio 2006 della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee, che ha introdotto il principio dell'accesso parziale, affermando che la direttiva 89/48/CEE (oggi 2005/36/CE) non osta a che si proceda al riconoscimento parziale della qualifica professionale posseduta da un richiedente che abbia una formazione accademico-professionale limitata rispetto a quella prevista nello Stato ospitante, lasciando comunque allo Stato ospitante la possibilita' di non consentire l'accesso parziale ad una professione, qualora sia possibile colmare le differenze formative con misure compensative;
Considerato che nella fattispecie considerata, l'interessata non si trova nella situazione di preclusione dalla possibilita' di stabilirsi in Italia ai sensi della direttiva 2006/36/CE, ma anzi, da un lato, ha gia' avuto, sulla base dello stesso titolo in forza del quale aveva chiesto il riconoscimento parziale, il riconoscimento come perito industriale, professione alla quale corrisponde il profilo formativo professionale della sig.ra Toderas; d'altro lato, l'interessata puo' avere tale riconoscimento, previo superamento di misura compensativa, come ingegnere, ma per il settore industriale (sez. A) e non per il settore civile ambientale da lei richiesto;
Ritenuta pertanto la non applicabilita' di tale principio alla fattispecie;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;


Decreta:


Alla sig.ra Toderas Doina Lavinia, nata a Alesd (Romania) il 3.11.1978, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo di "Inginer in profilul ingineria mediului, specializarea Ingineria mediului" conseguito nella sessione giugno 2002 presso l'"Universitatea din Oradea", quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento assistito sui medesimi argomenti, per un periodo di mesi trenta.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Costruzioni di macchine; 2) Impianti elettrici; 3) Impianti termoidraulici; inoltre, vertera' sulle seguenti materie orali: 4) Tecnologia meccanica; 5) Impianti industriali.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. La candidata potra' accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.
Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.


Roma, 10 maggio 2012


Il direttore generale: Saragnano
 
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