Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2012, n. 66
Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria;
Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti;
Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011;
Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;


A d o t t a


il seguente regolamento:


Art. 1


Definizioni


1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter;
b) "societa' di consulenza finanziaria": le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede;
e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6
febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
marzo 1998, n. 71, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto
dall'articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69:
"Art. 18-ter (Societa' di consulenza finanziaria). - 1.
A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di
cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le
societa' costituite in forma di societa' per azioni o
societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei
requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare
la consulenza in materia di investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei
clienti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso,
da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza.
3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e'
istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza
finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7
e 8 del medesimo articolo.".
- Il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206
(Regolamento di disciplina dei requisiti di
professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali
per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti
finanziari) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre
2008, n. 303.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18-bis
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"2. E' istituito l'albo delle persone fisiche,
consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle
disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un
organismo composto da un presidente e quattro membri, di
cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano
secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo,
nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra
persone di comprovate professionalita' e competenza in
materie finanziarie, giuridiche ed economiche.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-septies
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti»
si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del
prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni
relative ad un determinato strumento finanziario. La
raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come
adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione
delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non
e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante
canali di distribuzione.".
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"Art. 1. Definizioni.
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni;
c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa;
d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM):
l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107
del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in Italia;
f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato comunitario, diverso
dall'Italia;
g) «impresa di investimento extracomunitaria»:
l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in
uno Stato extracomunitario;
h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di
investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) «societa' di investimento a capitale variabile»
(SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con
sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio
raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni;
j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio
autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote,
tra una pluralita' di investitori con la finalita' di
investire lo stesso sulla base di una predeterminata
politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza
di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte,
nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai
medesimi;
k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i
cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi
tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita'
previste dalle regole di funzionamento del fondo;
l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in
cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto
ai partecipanti solo a scadenze predeterminate;
m) «organismi di investimento collettivo del
risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le
SICAV;
n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio
che si realizza attraverso:
1) la promozione, istituzione e organizzazione di
fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei
rapporti con i partecipanti;
2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o
altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad
oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili
o immobili;
o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la
societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato
membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della
direttiva in materia di organismi di investimento
collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio;
p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge
l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1);
q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata
nella lettera n), numero 2);
r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le
imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le
societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche
italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e
le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei
servizi o delle attivita' di investimento;
s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della
tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello
Stato comunitario di origine;
t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni
comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con
qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e
ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni
offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri
che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami
vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;
w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale
che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di
acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti
finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle
regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e'
autorizzato e funziona regolarmente;
w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine»:
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in
mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
della Comunita' europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri
1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla
Comunita' europea, per i quali la prima domanda di
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro
d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e'
stata effettuata in base a una propria scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli
di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui
valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un
mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un
solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta
resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i
valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla
negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita'
europea.".
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 60 del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento
della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e
della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento
e degli enti creditizi):
"4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione
speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2
gennaio 1991, n. 1 , devono introdurre nella denominazione
sociale le parole «societa' di intermediazione mobiliare»
entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il
servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche
mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di
diritto in una sezione speciale dell'albo previsto
dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere
servizi di investimento diversi da quello di gestione di
portafogli di investimento a meno che non cessino di
operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di
iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono
soggette alle norme del presente decreto e non si applicano
la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5
giugno 1986, n. 233 , convertito con modificazioni dalla L.
1° agosto 1986, n. 430.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
(Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta):
"Art. 2. (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita'
di bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico
bancario ed attivita' connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la
gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f),
numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all'articolo 12.
2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di
bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od
elenchi.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita'
di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54,
comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a
120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di
investimento ed accessori si applicano, in quanto
compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza:
5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,
8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai
mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste
e' equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita' competenti.
6. Il risparmio postale e' disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme
del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in
quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico
bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste
si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta,
altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile
dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre
attivita'."
"Art. 12. (Prestazioni dei servizi di investimento). -
1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1,
Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi di
investimento e i servizi accessori previsti,
rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c),
ed e), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e),
f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita'
connesse e strumentali ai servizi di investimento.
2. La promozione ed il collocamento nei confronti del
pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e
dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti
finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi
dell'articolo 30 del testo unico finanza.".



 
Art. 2


Contenuto dell'attivita' e denominazione


1. Le societa' di consulenza finanziaria svolgono l'attivita' di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attivita' consentita nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilita' determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "societa' di consulenza finanziaria".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 18-bis
del citato decreto legislativo n. 58 del 1998:
"7. La Consob determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di
pubblicita';
b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di
sospensione, radiazione e riammissione e alle misure
applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
c) alle cause di incompatibilita';
d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo
devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto
riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti
abilitati;
e) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;
f) all'attivita' dell'organismo, con specifico
riferimento ai compiti di cui al comma 6;
g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.".



 
Art. 3


Requisiti di indipendenza


1. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
2. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente e' parte la societa' stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le societa' di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio.
4. Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.
 
Art. 4


Requisiti patrimoniali


1. L'iscrizione all'albo delle societa' di consulenza finanziaria e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
2. L'organismo puo' modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonche' prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attivita' delle societa' di consulenza finanziaria.
 
Art. 5


Requisiti di onorabilita' e indipendenza dei soci


1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008.
2. Non possono essere soci della societa' di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.
3. Le societa' di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.



Note all'art. 5:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 24
dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 6

Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli
esponenti aziendali


1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso societa' di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalita', di indipendenza ed onorabilita' previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008.
2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalita' stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.
3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008.
4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la societa' dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.



Note all'art. 6:
- Per il riferimento al decreto ministeriale 24
dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto ministeriale n. 206 del 2008:
"Art. 3. (Situazioni impeditive). - In vigore dal 14
gennaio 2009
1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per
almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi
provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione,
direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio,
finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla
procedura di amministrazione straordinaria o di
liquidazione coatta amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia
stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da
quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate,
in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni
interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a)
e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di
agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni
previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione
dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo
ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio
superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.
4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c)
non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita'
ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero
la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli
intermediari finanziari.
5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo
delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e
comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria
estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi
dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco
generale o speciale degli intermediari finanziari.
6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi
comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai
fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli
altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi
dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale
o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati
adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti
sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario,
mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche
provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in
esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi
del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma
dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di
sostituzione da parte dell'organo competente.
7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli
elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a
quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla
sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione
l'interessato non e' iscritto all'Albo e se iscritto e'
sospeso dalle funzioni.
8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita'
dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma
6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai
fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica
tali fatti all'Organismo tempestivamente.
9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la
durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei
provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e
2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma
2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle
ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura
sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno
degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione
dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera
b), ha in ogni caso la durata di tre anni.".



 
Art. 7

Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei
soggetti che svolgono attivita' di consulenza finanziaria per conto
della societa'


1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della societa', attivita' di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.



Note all'art. 7:
- Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo
18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998,
vedasi nelle Note all'articolo 1.
- Per il riferimento al decreto ministeriale 24
dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.



 
Art. 8


Disposizioni finali e transitorie


1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" e' sostituita dalla parola "Albo".
2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 5 aprile 2012


Il Ministro: Monti

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto ministeriale n. 206 del 2008, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 7. (Disposizioni finali e transitorie). - In
vigore dal 14 gennaio 2009
1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di
cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova
valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che
l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro
sei mesi dall'avvio dell'operativita' dell'Albo:
a) le persone fisiche che, alla data della richiesta
dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in
materia di investimenti per un periodo complessivamente non
inferiore a due anni nell'ultimo triennio;
b) le persone fisiche che, alla data della richiesta
dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo
complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo
triennio, l'incarico di amministratori di societa' di
persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione
del servizio di consulenza in materia di investimenti."
2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la
consulenza in materia di investimenti deve essere stata
svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla
societa'. Per misura significativa si intende un livello di
attivita' tale da rendere presumibile l'acquisizione di una
qualificazione professionale almeno equivalente a quella
necessaria al superamento della prova valutativa di cui
all'articolo 2, comma 2.
3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo
valuta gli elementi probatori dello svolgimento di
consulenza in materia di investimenti e della misura dello
stesso, nonche' la congruita' di quest'ultima per
l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al
comma 2.
4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di
cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova
valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che
l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro
sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo:
a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al
relativo albo che, per uno o piu' periodi di tempo
complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la
richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la
propria attivita' professionale per conto di soggetti
abilitati;
b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di
soggetti abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo
complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la
richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad
uno dei servizi di investimento previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della
commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto
abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o
ad un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o
comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei
predetti servizi di investimento.
5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i
soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione
attestante l'esercizio dell'attivita' professionale, che
comprende la dichiarazione di un rappresentante del
soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il
richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le
mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone