Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 aprile 2012, n. 66 |
Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle societa' di consulenza finanziaria, nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'articolo 18-ter, del citato decreto legislativo, introdotto dall'articolo 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che disciplina le societa' di consulenza finanziaria; Visto il comma 1, dell'articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti patrimoniali e di indipendenza necessari per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti; Visto inoltre il comma 2, del medesimo articolo 18-ter, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza; Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 recante il regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 dicembre 2011; Vista la nota dell'8 febbraio 2012 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per: a) "albo": la sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dedicata alle societa' di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter; b) "societa' di consulenza finanziaria": le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, di cui all'articolo 18-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) "consulenza in materia di investimenti": il servizio di investimento di cui all'articolo 1, comma 5-septies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) "emittenti e intermediari": gli emittenti prodotti finanziari, i soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le imprese di assicurazione, gli agenti di cambio, le societa' di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, la societa' Poste Italiane autorizzata alla prestazione di servizi di investimento ai sensi degli articoli 2 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, e ogni altro soggetto che intermedia risorse finanziarie attraverso prodotti finanziari, qualunque sia il Paese in cui tali soggetti hanno la propria sede; e) "organismo": l'organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; g) "d.m. 24 dicembre 2008, n. 206": il Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto del 24 dicembre 2008, n. 206.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 18-ter del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della legge 18 giugno 2009, n. 69: "Art. 18-ter (Societa' di consulenza finanziaria). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza. 3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.". - Il decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206 (Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2008, n. 303. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".
Note all'art. 1: - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "2. E' istituito l'albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalita' e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.". - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-septies del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "5-septies. Per «consulenza in materia di investimenti» si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione e' personalizzata quando e' presentata come adatta per il cliente o e' basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non e' personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «legge fallimentare»: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) «Testo Unico bancario» (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; c) «CONSOB»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) «societa' di intermediazione mobiliare» (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia; f) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia; g) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario; h) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; i) «societa' di investimento a capitale variabile» (SICAV): la societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni; j) «fondo comune di investimento»: il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o piu' emissioni di quote, tra una pluralita' di investitori con la finalita' di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralita' di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in autonomia dai medesimi; k) «fondo aperto»: il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalita' previste dalle regole di funzionamento del fondo; l) «fondo chiuso»: il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; m) «organismi di investimento collettivo del risparmio» (OICR): i fondi comuni di investimento e le SICAV; n) «gestione collettiva del risparmio»: il servizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 2) la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o immobili; o) «societa' di gestione del risparmio» (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) «societa' di gestione armonizzata»: la societa' con sede legale e direzione generale in uno Stato membro diverso dall'Italia, autorizzata ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo, a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; p) «societa' promotrice»: la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 1); q) «gestore»: la SGR che svolge l'attivita' indicata nella lettera n), numero 2); r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le societa' di gestione armonizzate, le SICAV nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; s) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato comunitario di origine; t) «offerta al pubblico di prodotti finanziari»: ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) «prodotti finanziari»: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) «offerta pubblica di acquisto o di scambio»: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) «emittenti quotati»: i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani; w-bis) «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; w-ter) «mercato regolamentato»: sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che e' gestito da una societa' di gestione, e' autorizzato e funziona regolarmente; w-quater) «emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine»: 1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunita' europea, aventi sede in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunita' europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato della Comunita' europea e' stata presentata in Italia o che hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non e' stata effettuata in base a una propria scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunita' europea.". - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi): "4. Le Societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , devono introdurre nella denominazione sociale le parole «societa' di intermediazione mobiliare» entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 , convertito con modificazioni dalla L. 1° agosto 1986, n. 430.". - Si riporta il testo degli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta): "Art. 2. (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12. 2. Poste e' autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessita' di iscrizione in albi od elenchi. 3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita' di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi 1, 2 e 3, 54, comma 1, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a 120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del testo unico bancario. 4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: 5, 6, comma 1, lettera a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2, 8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32, 51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195. 5. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, Poste e' equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4, nonche' della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorita' competenti. 6. Il risparmio postale e' disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonche' dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili. 7. Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di prescrizione. 8. Poste non puo' esercitare attivita' di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico. 9. Per l'esercizio dell'attivita' di bancoposta, Poste si avvale di strutture organizzative autonome. E' tenuta, altresi', ad istituire un sistema di separazione contabile dell'attivita' di bancoposta rispetto alle altre attivita'." "Art. 12. (Prestazioni dei servizi di investimento). - 1. Salvo quanto gia' previsto all'articolo 2, comma 1, Poste puo' svolgere nei confronti del pubblico i servizi di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 5, lettere b), c), ed e), e dall'articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g), del testo unico finanza, nonche' le attivita' connesse e strumentali ai servizi di investimento. 2. La promozione ed il collocamento nei confronti del pubblico, da parte di Poste presso la propria sede e dipendenze, di strumenti finanziari e di prodotti finanziari non costituisce offerta fuori sede ai sensi dell'articolo 30 del testo unico finanza.".
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| Art. 2
Contenuto dell'attivita' e denominazione
1. Le societa' di consulenza finanziaria svolgono l'attivita' di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attivita' consentita nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Resta fermo il rispetto delle cause di incompatibilita' determinate dalla Consob ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 7, lett. c) del Testo Unico. 2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere le parole "societa' di consulenza finanziaria".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: "7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita'; b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo; c) alle cause di incompatibilita'; d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati; e) alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo; f) all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6; g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.".
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| Art. 3
Requisiti di indipendenza
1. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria che intrattengono, direttamente, indirettamente, per conto di terzi, o per il tramite di terzi, rapporti di natura patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale, o di altra natura, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 2. Non possono essere iscritte all'albo le societa' di consulenza finanziaria qualora la struttura del gruppo di cui eventualmente e' parte la societa' stessa sia tale da condizionarne l'indipendenza nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 3. Per la prestazione di consulenza in materia di investimenti le societa' di consulenza finanziaria non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale e' reso il servizio. 4. Le societa' iscritte informano l'organismo, secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti con i soggetti di cui ai commi 1 e 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione. |
| Art. 4
Requisiti patrimoniali
1. L'iscrizione all'albo delle societa' di consulenza finanziaria e' consentita previa sottoscrizione di un'assicurazione a copertura della responsabilita' civile per i danni derivanti da negligenza professionale, che operi per tutto il periodo dell'iscrizione e che assicuri una copertura di almeno 1.000.000 di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000 di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. 2. L'organismo puo' modificare tali importi per adeguarli all'inflazione, nonche' prevedere un massimale annuale maggiore in considerazione dei volumi di attivita' delle societa' di consulenza finanziaria. |
| Art. 5
Requisiti di onorabilita' e indipendenza dei soci
1. I soci devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008. 2. Non possono essere soci della societa' di consulenza finanziaria i soggetti che intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con emittenti e intermediari, con societa' loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, con l'azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali societa', o con amministratori o dirigenti di tali societa', se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione della consulenza in materia di investimenti. 3. Le societa' di consulenza finanziaria informano l'organismo secondo le modalita' da questo stabilite, dei rapporti intrattenuti dai soci con i soggetti di cui al comma 2, dichiarando che essi non sono tali da condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' nella prestazione di consulenza in materia di investimenti. L'organismo valuta le suddette dichiarazioni ai fini della permanenza dell'iscrizione.
Note all'art. 5: - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.
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| Art. 6
Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza degli esponenti aziendali
1. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso societa' di consulenza finanziaria, devono possedere i requisiti di professionalita', di indipendenza ed onorabilita' previsti per i consulenti finanziari dal d.m. n. 206 del 2008. 2. Coloro che svolgono funzioni di controllo devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dal d.m. n. 206 del 2008 e i requisiti di indipendenza e di professionalita' stabiliti dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. 3. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 3 del d.m. n. 206 del 2008. 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto la societa' dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio l'organismo.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 206 del 2008: "Art. 3. (Situazioni impeditive). - In vigore dal 14 gennaio 2009 1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a fallimento; b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa; c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Non possono altresi' essere iscritti all'Albo: a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato; b) i promotori finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non opera se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari. 6. L'Organismo valuta l'idoneita' degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneita'. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilita' ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente. 7. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da parte dell'interessato, l'Organismo comunica a quest'ultimo la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non e' iscritto all'Albo e se iscritto e' sospeso dalle funzioni. 8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneita' dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente. 9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo e' ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.".
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| Art. 7
Requisiti di onorabilita', professionalita' e indipendenza dei soggetti che svolgono attivita' di consulenza finanziaria per conto della societa'
1. I soggetti, siano essi soci, esponenti aziendali, collaboratori o ausiliari che svolgono, per conto della societa', attivita' di consulenza finanziaria in materia di investimenti nei confronti della clientela, devono essere iscritti all'albo dei consulenti finanziari persone fisiche istituito ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano i requisiti patrimoniali previsti dal d.m. n. 206 del 2008.
Note all'art. 7: - Per il riferimento al testo del comma 2 dell'articolo 18-bis del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, vedasi nelle Note all'articolo 1. - Per il riferimento al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, vedasi nelle Note alle premesse.
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| Art. 8
Disposizioni finali e transitorie
1. Al comma 1, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008, la parola "Organismo" e' sostituita dalla parola "Albo". 2. Al comma 4, dell'articolo 7, del d.m. n. 206 del 2008 le parole "il 1° novembre 2009" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 aprile 2012
Il Ministro: Monti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2012 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 11
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 206 del 2008, come modificato dal presente regolamento: "Art. 7. (Disposizioni finali e transitorie). - In vigore dal 14 gennaio 2009 1. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dall'avvio dell'operativita' dell'Albo: a) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno svolto consulenza in materia di investimenti per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio; b) le persone fisiche che, alla data della richiesta dell'iscrizione all'Albo, hanno ricoperto, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni nell'ultimo triennio, l'incarico di amministratori di societa' di persone o di capitali operanti unicamente nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti." 2. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, la consulenza in materia di investimenti deve essere stata svolta in misura significativa dalla persona fisica o dalla societa'. Per misura significativa si intende un livello di attivita' tale da rendere presumibile l'acquisizione di una qualificazione professionale almeno equivalente a quella necessaria al superamento della prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2. 3. Ai fini dell'esonero di cui al comma 1, l'Organismo valuta gli elementi probatori dello svolgimento di consulenza in materia di investimenti e della misura dello stesso, nonche' la congruita' di quest'ultima per l'acquisizione della qualificazione professionale di cui al comma 2. 4. Fermo restando il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, sono esonerati dalla prova valutativa di cui all'articolo 2, comma 2, a condizione che l'iscrizione all'Albo sia richiesta dagli interessati entro sei mesi dalla data di avvio dell'operativita' dell'Albo: a) i promotori finanziari regolarmente iscritti al relativo albo che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, hanno esercitato la propria attivita' professionale per conto di soggetti abilitati; b) i quadri direttivi di terzo e quarto livello di soggetti abilitati che, per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a due anni nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Albo, siano stati addetti ad uno dei servizi di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari del soggetto abilitato ovvero il personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unita' operativa di un soggetto abilitato, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento. 5. Ai fini dell'esonero dalla prova valutativa, i soggetti di cui al comma 4 producono la documentazione attestante l'esercizio dell'attivita' professionale, che comprende la dichiarazione di un rappresentante del soggetto abilitato attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo e' stato addetto, le mansioni ricoperte e il relativo periodo di svolgimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".
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