Gazzetta n. 124 del 29 maggio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 15 marzo 2012
Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009, per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99;

Visto il programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007 - 2013, approvato dalla commissione Europea con decisione del 20 luglio 2007, n. C(2007) 6820, come modificata dalla decisione del 14 aprile 2011, n. C(2011) 2636 definitivo (POI Energia), e in particolare la linea di attivita' 1.1 «interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici e obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e sviluppo del territorio», dell'Asse I dello stesso POI diretto alla «Produzione di energia da fonti rinnovabili»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 novembre 2009, n. 278, concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad esse connessi e collegati, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 luglio 2010, n. 157;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del citato decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (di seguito «Bando biomasse»);
Tenuto conto delle osservazioni formulate dalle regioni nel corso del comitato tecnico congiunto di attuazione del POI Energia dell'8 febbraio 2012 in ordine alla gravosita' ed alla complessita' dell'iter amministrativo relativo all'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza superiore ad 1 MW (elettrico);
Rilevata l'assenza di ulteriori misure di incentivazione attivate dalle Amministrazioni regionali interessate dal POI Energia a sostegno specifico della realizzazione di iniziative imprenditoriali legate alla produzione di energia elettrica da biomasse per finalita' diverse dall'autoconsumo nell'ambito delle procedure di attuazione dei programmi operativi regionali cofinanziati da risorse comunitarie;
Ritenuto per quanto sopra opportuno ridurre la soglia dimensionale minima di potenza disposta dal Bando biomasse in ordine all'ammissibilita' di programmi d'investimento inerenti all'esercizio di impianti di cogenerazione e di tri-generazione alimentati da biomasse, allo scopo di favorire una piu' agevole partecipazione delle imprese al predetto Bando;
Sentite in proposito l'Autorita' di gestione del POI Energia, nonche' le Amministrazioni regionali dell'Obiettivo Convergenza, su proposta del Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali di questo Ministero nel suo ruolo di organismo intermedio delegato per l'attuazione delle linee di attivita' di cui al Bando biomasse;


Decreta:


Art. 1


Modifiche al Bando biomasse del 13 dicembre 2011


1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 dicembre 2011, n. 294, recante il bando adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 citato nelle premesse per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attivita' 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013 (Bando biomasse), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:


«Art. 3.


Risorse finanziarie disponibili
e loro articolazione in riserve di scopo


1. Le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto sono pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) a valere sulla dotazione finanziaria assegnata all'Attivita' 1.1 «Interventi di attivazione di filiere produttive che integrino obiettivi energetici ed obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo del territorio» del POI Energia.
2. Nell'ambito della suddetta dotazione finanziaria complessiva, una quota massima pari a euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00) e' destinata alla costituzione, presso il Soggetto gestore, di un Fondo rotativo il cui utilizzo e' finalizzato alla erogazione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato di cui all'articolo 9.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, nell'ambito della graduatoria di cui all'articolo 13, a due distinte sezioni, destinate rispettivamente a:
a) programmi d'investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno sia previsto l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) sub 1) (impianti di cogenerazione e tri-generazione) con una potenza nominale superiore a 0,65 MW (elettrico) e inferiore ad 1 MW (elettrico), ai quali e' attribuita una dotazione pari a euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00);
b) programmi d'investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno sia previsto l'esercizio di uno o piu' impianti di cui all'articolo 7 (anche combinati tra loro), diversi da quelli di cui alla lettera a), ai quali e' attribuita una dotazione pari a euro 65.000.000,00 (sessantacinquemilioni/00).
4. Eventuali risorse non utilizzate per una delle predette sezioni sono attribuite all'altra, per essere assegnate alla copertura finanziaria dei programmi d'investimento che siano risultati non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili.
5. Per ciascuna delle predette sezioni, una quota pari al 60 per cento delle risorse disponibili e' riservata ai programmi d'investimento proposti da micro-imprese o da imprese di piccola e media dimensione, di cui il 25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese»;
b) all'articolo 5, comma 1, lettera a), dopo le parole «Titolo V» sono inserite le parole «e di cui al capo I del Titolo VI»;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera c), dopo le parole «biomasse prodotte» inserire le parole «dalla societa' proponente ovvero»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 1, la misura di «1 MW e » e' sostituita con «0,65 MW (elettrico)»;
e) all'articolo 11, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Per la valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici presenti nei programmi di investimento e, in particolare, per quelli previsti dai punti 2.1 e 3 dei criteri di valutazione riportati in allegato n. 5, il soggetto gestore, qualora ritenuto necessario, puo' avvalersi di esperti, selezionati tra quelli iscritti all'albo degli esperti in innovazione tecnologica di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e successive modifiche e integrazioni. In tal caso la selezione degli esperti e' operata mediante la procedura informatica individuata dal Ministero in conformita' con le regole di trasparenza stabilite dalla Commissione europea per i fondi strutturali.
5. Gli oneri relativi ai compensi degli esperti sono posti a carico delle risorse attribuite al Soggetto gestore a valere sulla convenzione per la gestione del presente Bando, previo aggiornamento, ove occorra, della predetta convenzione, con specifico atto aggiuntivo, ai sensi dell'articolo 13 della medesima».
f) all'articolo 11, comma 7, le parole «dal pool di esperti di cui al comma 4» sono sostituite dalle parole «dagli esperti di cui al comma 4, ove nominati»;
g) alla nota esplicativa dell'allegato n. 5, il criterio 2.1 «Grado di adeguatezza e di affidabilita' del sistema di approvvigionamento delle biomasse», e' sostituito dal seguente:
«Criterio 2.1
Grado di adeguatezza e di affidabilita' del sistema di approvvigionamento delle biomasse (max 20 punti).
Il criterio valuta l'adeguatezza e affidabilita' del sistema di approvvigionamento della biomassa. L'indicatore a tal fine applicato e' il seguente:
I a = Quantita' di «biomassa di provenienza certa» (1) / biomassa utilizzata dal ciclo produttivo a regime:
< 0,50 - 0 punti;
0,51-0,70 - 10 punti;
0,71-0,90 - 15 punti;
> 0,90 - 20 punti.

(1) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per quantita' di
biomassa di provenienza certa si intende la quantita' di biomassa
prodotta nei territori delle Regioni obiettivo convergenza dalla
societa' proponente e/o da soggetti facenti parte della compagine
sociale o consortile del soggetto proponente nonche' dai loro
specifici fornitori gia' individuati alla data di presentazione
della domanda, come risultante dai contratti, accordi o lettere
di intenti allegati alla Scheda tecnica di progetto.
 
Art. 2


Dichiarazione per impianti con potenza
nominale inferiore a 1 MW elettrico.


1. I soggetti proponenti che presentano domanda di agevolazione per programmi di investimento inerenti a filiere di biomasse al cui interno e' previsto l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) sub 1), con potenza nominale, a regime, inferiore a 1 MW (elettrico), sottoscrivono e allegano alla domanda di agevolazione specifica dichiarazione, redatta secondo lo schema di cui all'allegato A del presente decreto.
 
Art. 3


Modifiche dei termini di presentazione delle domande


1. In considerazione delle modifiche apportate al decreto 13 dicembre 2011, il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione e' differito al quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ove ritenuto necessario alla luce delle suddette modifiche al decreto 13 dicembre 2011, i soggetti proponenti che, nelle more della pubblicazione del presente decreto, abbiano presentato domanda di agevolazione, possono ripresentarla entro i termini di cui al comma 1, previo ritiro della precedente.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 marzo 2012


Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2012 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 341
 
Allegato A



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